Ho eseguito una donazione durante il matrimonio, posso in qualche modo recuperarla? Spesso ci viene rivolta questo quesito che, in verità, sottende una ricostruzione di notevole complessità.
È frequente che, nel corso della vita, tra i coniugi si verifichino attribuzioni patrimoniali anche di rilevante valore economico. Un coniuge può trasferire somme di denaro all’altro, sostenere integralmente il prezzo di acquisto di un immobile intestato al partner, provvedere al pagamento delle rate del mutuo relativo alla casa familiare, etc.
Il problema emerge soprattutto quando il rapporto entra in crisi oppure quando si apre unasuccessione ereditaria. In occasione della separazione o del divorzio, il coniuge che ha sostenuto l’esborso può domandarsi se sia possibile ottenere la restituzione delle somme versate o recuperare il valore dei beni attribuiti all’altro. La risposta, tuttavia, non può essere ricavata dalla sola circostanza che il matrimonio sia cessato o che l’attribuzione abbia prodotto un vantaggio economico in favore di uno soltanto dei coniugi.
L’obiettivo del presente articolo è esaminare le principali forme di donazione durante il matrimonio e individuare, per ciascuna di esse, le tutele previste dall’ordinamento civile.
La validità della donazione durante il matrimonio e gli effetti della crisi coniugale
L’originario art. 781 c.c. vietava le donazioni tra coniugi, ma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dallaCorte costituzionalecon la (ormai storica) sentenza n. 91 del 27 giugno 1973. a donazione durante il matrimonio, quando sia validamente perfezionata, produce pertanto un’attribuzione patrimoniale tendenzialmente definitiva.
Il coniuge donante si spoglia del bene o del diritto trasferito con la consapevole intenzione di arricchire l’altro senza ricevere un corrispettivo. La successiva separazione, anche quando sia pronunciata con addebito, non costituisce di per sé una causa di revoca della donazione.
La medesima conclusione vale per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il divorzio incide sullo status personale dei coniugi e determina la cessazione degli obblighi propri del vincolo matrimoniale, ma non elimina retroattivamente la causa liberale di un’attribuzione patrimoniale validamente compiuta durante la vita comune.
Cionondimeno, la stabilità della donazione non significa che l’attribuzione sia sottratta a ogni possibile contestazione. Il coniuge donante può agire quando il negozio sia affetto da nullità, ad esempio per inosservanza della forma solenne richiesta dalla legge, oppure quando ricorrano cause di annullamento riconducibili ai vizi della volontà o all’incapacità del disponente.
Può inoltre domandare l’adempimento dell’onere eventualmente imposto al donatario e, nei casi consentiti, la risoluzione della donazione modale per inadempimento.
Una disciplina specifica è prevista dagli artt. 800 e seguenti c.c. per la revocazione delle donazioni. La legge ammette tale rimedio esclusivamente per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli del donante.
Si tratta di ipotesi tassative, che non possono essere estese in via analogica alla semplice crisi della relazione coniugale. Occorre infine distinguere la revocazione della donazione dalle azioni spettanti ai creditori o agli eredi. I creditori del coniuge donante possono, ricorrendone i presupposti, contestare l’atto mediante l’azione revocatoria ordinaria, mentre i legittimari potranno far valere, dopo l’apertura della successione, l’eventuale lesione della quota di riserva. Si tratta, tuttavia, di rimedi fondati sulla tutela di interessi diversi e non sulla cessazione del matrimonio.
Di qui una prima conclusione: una donazione durante il matrimonio non può essere recuperata soltanto perché l’unione è terminata. Prima di formulare una domanda restitutoria è necessario verificare se si sia effettivamente in presenza di una donazione valida oppure se l’attribuzione patrimoniale debba essere qualificata diversamente, ad esempio come prestito, pagamento indebito, adempimento di un obbligo familiare o spostamento patrimoniale privo di giusta causa.
Donazioni obnuziali e donazione durante il matrimonio
Prima di esaminare le attribuzioni patrimoniali compiute nel corso della vita coniugale, è necessario distinguere la donazione durante il matrimonio dai doni effettuati in previsione delle nozze.
Una prima fattispecie è disciplinata dall’art. 80 c.c. e riguarda i doni effettuati a causa della promessa di matrimonio. La norma riconosce al promittente la possibilità di domandarne la restituzione quando il matrimonio non sia stato celebrato. Il rimedio trova la propria giustificazione nel venir meno della particolare finalità che aveva determinato l’attribuzione: il bene non era stato trasferito come espressione di una liberalità autonoma e definitiva, ma nella prospettiva della futura costituzione del vincolo coniugale.
Da questa ipotesi deve essere distinta la donazione obnuziale disciplinata dall’art. 785 c.c. Si tratta della donazione effettuata in riguardo di un determinato matrimonio futuro da uno dei futuri coniugi in favore dell’altro, da entrambi reciprocamente oppure da un terzo in favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli che nasceranno dal matrimonio. La finalità matrimoniale non costituisce, in questo caso, un semplice motivo soggettivo del donante, ma entra direttamente nella causa del negozio e ne determina la particolare disciplina.
La donazione obnuziale è una figura formale e tipica. La destinazione dell’attribuzione a un futuro e determinato matrimonio deve risultare espressamente dall’atto, non potendo essere desunta soltanto dalle circostanze esterne o dalla relazione affettiva intercorrente tra le parti.
Essa si perfeziona senza necessità dell’accettazione del beneficiario, ma rimane inefficace fino alla celebrazione delle nozze. Qualora il matrimonio non venga celebrato, la donazione non produce i propri effetti e l’eventuale prestazione già eseguita deve essere restituita, poiché viene meno il presupposto legale dal quale dipendeva l’efficacia dell’attribuzione.
La Corte di cassazione ha chiarito che la donazione obnuziale è incompatibile con la figura della donazione indiretta. Con l’ordinanza n. 14203 del 2017, la Suprema Corte ha evidenziato che la specifica causa matrimoniale deve emergere da un negozio formale espressamente destinato a un determinato matrimonio futuro. Quando, invece, il risultato liberale sia perseguito attraverso un diverso negozio, la futura celebrazione delle nozze può costituire soltanto un motivo dell’operazione, ma non è sufficiente a trasformarla nella donazione tipica prevista dall’art. 785 c.c.
Forma dell’atto e trasferimenti di denaro
La corretta qualificazione di una donazione durante il matrimonio assume particolare importanza quando l’attribuzione abbia a oggetto somme di denaro, strumenti finanziari o altri beni mobili. In tali ipotesi, infatti, il semplice trasferimento materiale della ricchezza non è sempre sufficiente a rendere valida la liberalità.
Occorre verificare se il risultato economico sia stato realizzato mediante una donazione diretta, soggetta alla forma solenne prevista dal codice civile, oppure attraverso una diversa operazione negoziale idonea a integrare una donazione indiretta.
Ai sensi dell’art. 782 c.c., ladonazionedeve essere conclusa per atto pubblico a pena di nullità. La forma solenne non assolve una funzione meramente probatoria, ma costituisce un requisito essenziale di validità del negozio. Attraverso l’intervento del notaio, l’ordinamento intende assicurare che il donante sia pienamente consapevole della portata dell’atto con il quale si priva, senza corrispettivo, di un bene o di un diritto.
Quando la donazione abbia a oggetto beni mobili, questi devono inoltre essere specificamente indicati, con l’enunciazione del relativo valore nell’atto o in una nota separata sottoscritta dalle parti e dal notaio. L’accettazione del donatario può essere contenuta nello stesso atto oppure intervenire con un successivo atto pubblico; in quest’ultimo caso, la donazione si perfeziona soltanto quando l’accettazione viene notificata al donante.
L’obbligo della forma pubblica incontra una limitata eccezione per le donazioni di modico valore aventi a oggetto beni mobili. L’art. 783 c.c. stabilisce che tali liberalità sono valide anche in mancanza dell’atto pubblico, purché il bene sia stato effettivamente consegnato al beneficiario.
Qualora un coniuge consegni all’altro una somma considerevole con la volontà di trasferirla gratuitamente e definitivamente, l’attribuzione può integrare una donazione diretta, nulla se non risulta da un atto pubblico e non ricorrono i presupposti del modico valore.
La questione si presenta frequentemente in relazione ai bonifici bancari. Nella prassi, il trasferimento di denaro da un conto corrente all’altro viene talvolta qualificato come donazione indiretta sul presupposto che la banca abbia svolto un ruolo autonomo nell’operazione.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, hanno affrontato il trasferimento gratuito di strumenti finanziari effettuato mediante un ordine di bancogiro. La Suprema Corte ha chiarito che, quando la banca svolge una mera attività esecutiva e costituisce soltanto il tramite materiale dell’attribuzione, non si realizza una donazione indiretta, ma una donazione tipica ad esecuzione indiretta.
L’operazione bancaria rappresenta, in altri termini, soltanto il mezzo attraverso il quale viene attuato il precedente accordo liberale intervenuto tra disponente e beneficiario. La validità dell’attribuzione richiede pertanto l’atto pubblico, salvo che essa sia di modico valore.
Le donazioni indirette tra coniugi
La donazione durante il matrimonio non si realizza necessariamente mediante un contratto espressamente qualificato come donazione. Nella prassi, molte attribuzioni gratuite tra coniugi vengono attuate attraverso negozi o operazioni che presentano una struttura formalmente diversa, ma producono comunque l’effetto di arricchire definitivamente uno dei coniugi a spese dell’altro. In tali ipotesi si parla di donazione indiretta o, secondo la terminologia utilizzata dall’art. 809 c.c., di liberalità risultante da un atto diverso da quello previsto dall’art. 769 c.c.
Può integrare una donazione indiretta, ad esempio, il pagamento del prezzo di un bene acquistato e intestato all’altro coniuge, l’estinzione di un debito personale del partner, la remissione di un credito, la rinuncia gratuita a un diritto, la stipulazione di un contratto a favore dell’altro oppure l’assunzione di un’obbligazione dalla quale il beneficiario venga definitivamente liberato.
Anche il pagamento delle rate di un finanziamento o di un mutuo contratto dall’altro coniuge può assumere natura liberale, purché dalle circostanze emerga la volontà di sostenere definitivamente il relativo onere senza pretendere alcuna restituzione.
La configurazione di una donazione durante il matrimonio richiede, tuttavia, qualcosa di più della semplice gratuità economica dell’operazione. È necessario accertare il cosiddettoanimus donandi,ossia la consapevole volontà del disponente di procurare all’altro coniuge un vantaggio patrimoniale senza corrispettivo e senza essere tenuto a farlo in forza di un’obbligazione giuridica, morale o familiare.
La giurisprudenza di legittimità individua lo spirito di liberalità proprio nella consapevolezza di attribuire spontaneamente un vantaggio patrimoniale, in assenza di costrizioni giuridiche o morali. La Corte di cassazione ha inoltre ribadito che l’animus donandipuò ritenersi sussistente quando l’attribuzione avvenga senza corrispettivo e non costituisca adempimento di alcuna obbligazione.
Tale verifica assume particolare rilievo nei rapporti tra coniugi, poiché un’attribuzione apparentemente gratuita può in realtà trovare la propria giustificazione nei doveri di assistenza materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia stabiliti dall’art. 143 c.c.
Il pagamento effettuato da un coniuge in favore dell’altro non costituisce quindi una donazione indiretta quando rappresenti il normale adempimento degli obblighi derivanti dal matrimonio, valutati in rapporto alle sostanze di ciascun coniuge, alla capacità di lavoro professionale o domestico e alle esigenze complessive del nucleo familiare.
Occorre altresì distinguere la liberalità indiretta dal prestito. Se il coniuge che ha sostenuto l’esborso si attendeva la restituzione della somma, l’operazione non è sorretta da spirito di liberalità, ma da una causa restitutoria.
La questione diviene allora essenzialmente probatoria: chi domanda la restituzione dovrà dimostrare l’esistenza dell’accordo, la consegna delle somme e l’obbligo assunto dal beneficiario di rimborsarle. La mera circostanza che il pagamento sia avvenuto durante il matrimonio non consente né di presumere automaticamente la donazione né di ritenere, in senso opposto, che si trattasse necessariamente di un finanziamento.
La Corte di cassazione ha chiarito che la donazione indiretta è caratterizzata dal fine di liberalità e non dal mezzo utilizzato, che può essere costituito anche da una pluralità di negozi collegati. In particolare, quando un soggetto acquisti con denaro proprio un immobile e ne disponga l’intestazione a favore di un’altra persona con l’intenzione di beneficiarla, la compravendita costituisce lo strumento attraverso il quale si realizza l’arricchimento del destinatario. In tale ipotesi, la liberalità ha normalmente per oggetto l’immobile acquistato, e non la semplice somma di denaro utilizzata per pagare il prezzo.
Anche per la donazione indiretta vale il principio generale secondo cui la successiva separazione o il divorzio non determinano automaticamente la restituzione del vantaggio attribuito. Quando sia provata la volontà di arricchire definitivamente l’altro coniuge, la liberalità conserva i propri effetti nonostante la cessazione del matrimonio.
Il recupero delle somme o dei beni sarà invece possibile qualora si dimostri che mancava l’intento liberale e che l’attribuzione trovava causa in un prestito, in un accordo di rimborso, in un pagamento indebito o in un diverso rapporto obbligatorio.
Donazione durante il matrimonio, acquisto della casa e pagamento del mutuo
Quando un coniuge acquista con denaro proprio un immobile intestandolo esclusivamente all’altro, può configurarsi una donazione indiretta dell’immobile. Secondo la giurisprudenza, infatti, il denaro rappresenta lo strumento attraverso il quale viene procurato al beneficiario l’acquisto della proprietà. È però necessario dimostrare che la provvista fosse specificamente destinata a quell’operazione e che l’intestazione all’altro coniuge fosse sorretta dalla volontà di arricchirlo definitivamente. La qualificazione è più complessa quando soltanto una parte del prezzo sia stata sostenuta dal coniuge non intestatario.
Diversa è la situazione dell’immobile cointestato. Il fatto che uno dei coniugi abbia pagato integralmente o prevalentemente le rate del mutuo non comporta necessariamente un credito verso l’altro. L’art. 143 c.c. impone infatti a entrambi di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro, anche domestico. Il maggiore contributo economico di un coniuge può quindi trovare compensazione nell’attività familiare svolta dall’altro.
LaCorte di cassazione, con l’ordinanza n. 17765 del 2023, ha escluso l’automatico rimborso della metà delle rate sostenute da un solo coniuge per una casa acquistata congiuntamente, valorizzando la complessiva contribuzione alla vita familiare. Ciò non impedisce ai coniugi di concordare una diversa ripartizione degli oneri.
Quando la casa appartiene esclusivamente a un coniuge, il pagamento del mutuo da parte dell’altro può assumere differenti qualificazioni. Può costituire contribuzione familiare, soprattutto se l’immobile è destinato ad abitazione comune; può integrare una donazione indiretta, se vi è la volontà di liberare definitivamente il proprietario dal debito; oppure può derivare da un prestito o da un accordo di rimborso. Devono inoltre essere verificati il regime patrimoniale, l’intestazione del finanziamento e l’eventuale qualità di coobbligato del coniuge pagatore.
Ma allora quando è possibile ottenere la restituzione di quanto attribuito al coniuge?
La possibilità di recuperare una donazione durante il matrimonio dipende dal titolo giuridico dell’attribuzione. Non esiste, infatti, un’azione generale che consenta di ottenere la restituzione di ogni somma versata al coniuge dopo la separazione: occorre sempre effettuare una valutazione specifica al caso concreto per appurare quale rimedio sia applicabile. A tal fine la sensibilità e la conoscenza della prassi che possiede un avvocato si rivela fondamentale.
Una prima ipotesi ricorre quando la donazione durante il matrimonio sia nulla per difetto di forma. Se il trasferimento gratuito, non di modico valore, costituisce una donazione diretta e non è stato stipulato per atto pubblico, il coniuge disponente può farne accertare la nullità e domandare la restituzione di quanto attribuito. La soluzione è diversa per le donazioni indirette, per le quali è sufficiente il rispetto della forma richiesta per il negozio utilizzato.
La restituzione può essere richiesta anche quando il pagamento non fosse sorretto da spirito di liberalità, ma costituisse un prestito. In tal caso il coniuge che agisce deve dimostrare non soltanto il trasferimento della somma, ma anche l’esistenza dell’obbligo di rimborso. La prova può essere ricavata da scritture private, riconoscimenti di debito, corrispondenza, causali dei bonifici e comportamenti successivi delle parti.
Quando l’attribuzione patrimoniale non possa essere qualificata come donazione durante il matrimonio, prestito, pagamento indebito o adempimento di uno specifico obbligo, il coniuge impoverito può valutare l’azione generale di arricchimento senza giusta causa prevista dall’art. 2041 c.c.
Tale rimedio presuppone che uno dei coniugi abbia conseguito un vantaggio patrimoniale correlato al sacrificio economico dell’altro, senza che lo spostamento di ricchezza trovi giustificazione in un contratto, in un obbligo legale o nei doveri di contribuzione familiare.
L’azione può assumere rilievo, ad esempio, quando un coniuge abbia sostenuto esborsi straordinari e sproporzionati a beneficio di un bene appartenente esclusivamente all’altro, senza spirito di liberalità e senza aver concordato un rimborso.
Non è invece esperibile quando il pagamento costituisca una donazione valida oppure rientri nell’adempimento dei doveri derivanti dal matrimonio. L’indennizzo non coincide necessariamente con l’intera somma versata, ma è determinato entro il limite della minore entità tra l’impoverimento subito e l’arricchimento effettivamente conseguito dal beneficiario.
Il rimedio presenta carattere rigorosamente sussidiario. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 33954 del 2023, hanno chiarito che l’azione è proponibile quando il diverso titolo invocabile risulti carente sin dall’origine.
Non può invece essere utilizzata per aggirare la prescrizione, la decadenza o il mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo a un’azione contrattuale. Il coniuge non può quindi attendere che si prescriva il diritto alla restituzione di un prestito per domandare successivamente l’indennizzo ex art. 2041 c.c.
L’azione di arricchimento senza giusta causa è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Il termine decorre dal momento in cui l’arricchimento si è realizzato e il relativo diritto può essere concretamente esercitato. Nei rapporti tra coniugi deve tuttavia considerarsi l’art. 2941, n. 1, c.c., che sospende la prescrizione durante la comunione di vita matrimoniale.
La giurisprudenza più recente ha precisato che la sospensione cessa con la separazione legale, sebbene il vincolo matrimoniale non sia ancora sciolto. Da tale momento il termine decennale comincia a decorrere oppure riprende il proprio corso, senza che sia necessario attendere il divorzio. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 7 del 2026, ha confermato che il dato rilevante non è la permanenza formale del matrimonio, ma la persistenza della comunione di vita e dell’affectio coniugalis.
La tutela dei figli: collazione delle donazioni e lesione della legittima
La donazione durante il matrimonio può assumere rilievo anche dopo la morte del coniuge donante, soprattutto quando l’attribuzione effettuata in favore dell’altro coniuge abbia inciso sui diritti successori dei figli. Le liberalità compiute in vita non rimangono infatti estranee alla successione, ma devono essere considerate per ricostruire il patrimonio sul quale calcolare lequote riservate dalla legge ai legittimari.
Un primo istituto rilevante è la collazione. Ai sensi dell’art. 737 c.c., i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrano alla successione come coeredi devono conferire quanto ricevuto dal defunto per donazione diretta o indiretta, salvo che siano stati espressamente dispensati. La dispensa produce tuttavia effetti soltanto entro i limiti della quota disponibile e non può pregiudicare i diritti spettanti agli altri legittimari.
La collazione deve essere distinta dalla riunione fittizia e dall’azione di riduzione. Mediante la riunione fittizia si somma al patrimonio lasciato dal defunto, al netto dei debiti, il valore delle donazioni effettuate in vita. Qualora emerga una lesione, il legittimario può esercitare l’azione di riduzione, diretta a rendere inefficace nei propri confronti la liberalità nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva.
Se il beneficiario della donazione durante il matrimonio è ormai divorziato dal defunto, egli non è tenuto alla collazione, poiché non concorre alla successione come coerede. La liberalità ricevuta deve però essere comunque considerata nella riunione fittizia e può essere ridotta qualora abbia leso la legittima dei figli.
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