
daRedazione|Lug 2, 2026|Diritto civile
La procedura di mediazione è conosciuta come lo strumento per eccellenza di risoluzione alternativa delle controversie, destinato a favorire la composizione bonaria dei conflitti in materia civile e commerciale senza la necessità di instaurare un giudizio dinanzi al Tribunale.
La mediazione, disciplinata dalD. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, consiste in un procedimento strutturato nel quale due o più parti, assistite ove previsto dai rispettivi avvocati, tentano di raggiungere un accordo con l’ausilio di un soggetto terzo, imparziale e professionalmente qualificato: il mediatore.
Quest’ultimo non decide la controversia, non emette una sentenza e non attribuisce torti o ragioni, ma agevola il confronto tra le parti, favorendo l’emersione degli interessi sostanziali sottesi al conflitto e la ricerca di una soluzione condivisa.
L’importanza della procedura di mediazione risiede proprio nella sua diversa logica rispetto al processo civile. Mentre il giudizio ordinario è finalizzato all’accertamento autoritativo di una pretesa e si conclude con una decisione imposta dal giudice, la mediazione mira alla costruzione di un accordo negoziale, potenzialmente più rapido, meno oneroso e più aderente alle concrete esigenze delle parti.
In questo articolo illustreremo in cosa consiste la procedura di mediazione, quando deve essere obbligatoriamente esperita, come si svolge, quali effetti produce e per quali ragioni può costituire, in molti casi, una soluzione preferibile rispetto al contenzioso giudiziario.
La disciplina normativa della procedura di mediazione nel D. Lgs. 28/2010
La procedura di mediazione è disciplinata dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Essa si applica alle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, ossia situazioni giuridiche soggettive rispetto alle quali le parti possono validamente disporre mediante accordo negoziale.
Tale caratteristica segna il confine naturale della mediazione civile: essa non è destinata a sostituire l’intervento giurisdizionale nei settori sottratti alla disponibilità privata, ma opera nei rapporti patrimoniali e personali nei quali l’autonomia negoziale delle parti può legittimamente comporre il conflitto.
Nel corso degli anni, la disciplina della procedura di mediazione è stata oggetto di numerosi interventi normativi, fino alle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia e dal successivo correttivo in materia di mediazione civile e commerciale.
La procedura di mediazione si svolge dinanzi a organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, secondo regole di imparzialità, riservatezza, competenza professionale e corretto svolgimento del procedimento.
Procedura di mediazione obbligatoria, facoltativa e demandata dal giudice
La procedura di mediazione può assumere forme diverse a seconda della fonte da cui deriva l’accesso al procedimento. In primo luogo, vi è la mediazione volontaria o facoltativa, che trova fondamento nell’autonomia delle parti e può essere attivata ogniqualvolta la controversia riguardi diritti disponibili.
In tale ipotesi, la scelta di ricorrere alla mediazione non discende da un obbligo di legge, ma da una valutazione di opportunità: le parti (anche su iniziativa di una sola di esse) decidono di ricercare una soluzione concordata, evitando l’instaurazione di una causa.
Diversa è la procedura di mediazione obbligatoria, prevista dall’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 per determinate categorie di controversie. In tali casi, l’esperimento del procedimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che la parte che intenda agire in giudizio deve previamente promuovere il tentativo di mediazione.
La mediazione obbligatoria non elimina il diritto di rivolgersi al giudice, ma introduce un passaggio preliminare necessario, volto a verificare se la lite possa essere definita in modo conciliativo prima dell’apertura del contenzioso.
Accanto a tali ipotesi si colloca la procedura di mediazione demandata dal giudice, disciplinata dall’art. 5-quaterdel D. Lgs. 28/2010. In questo caso, è il giudice, anche nel corso del processo, a disporre l’esperimento della mediazione, avuto riguardo alla natura della causa, allo stato dell’istruzione, al comportamento delle parti e a ogni altra circostanza utile.
Materie in cui la procedura di mediazione è condizione di procedibilità
In alcune controversie civili e commerciali, la procedura di mediazione rappresenta un passaggio preliminare necessario per poter validamente introdurre il giudizio. L’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 stabilisce, infatti, che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a determinate materie è tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione, il quale assume in tali casi la funzione di condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Rientrano in tale ambito numerose controversie di frequente applicazione pratica, quali quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione,successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria,diffamazionecon il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
A seguito degli interventi di riforma, l’ambito della procedura di mediazione obbligatoria è stato ulteriormente ampliato, includendo anche controversie relative a contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Qualora la procedura di mediazione non sia stata previamente esperita, il giudice può rilevare l’improcedibilità della domanda, ovvero la parte convenuta può eccepirla nei termini previsti dalla legge.
Come si avvia la procedura di mediazione
La procedura di mediazione si avvia mediante il deposito di una domanda presso un organismo di mediazione territorialmente competente, individuato, secondo la regola generale prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 28/2010, nel luogo del giudice competente per la controversia.
L’atto introduttivo del procedimento deve indicare l’organismo adito, le parti, l’oggetto della lite e le ragioni della pretesa. Pur non essendo assimilabile a un atto processuale in senso stretto, la domanda di mediazione delimita il perimetro della controversia e consente alla parte chiamata di comprendere con chiarezza la natura delle questioni sottoposte al tentativo conciliativo.
Dopo il deposito della domanda, il responsabile dell’organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro, comunicando alle parti la data, la sede e le modalità di svolgimento.
Lo svolgimento della procedura di mediazione e il ruolo del mediatore
Una volta depositata la domanda e instaurato il contraddittorio, la procedura di mediazione entra nella sua fase centrale.
Il primo incontro è il momento nel quale il mediatore chiarisce alle parti la funzione, le modalità e le possibili utilità del procedimento, verificando se vi siano le condizioni per avviare un effettivo confronto conciliativo.
La procedura di mediazione richiede, di regola, la partecipazione personale delle parti, le quali possono farsi rappresentare solo in presenza di giustificati motivi e mediante un soggetto a conoscenza dei fatti, munito dei poteri necessari per definire la controversia.
Durata della procedura di mediazione e vantaggi in termini di celerità
Uno dei principali elementi di interesse della procedura di mediazione è rappresentato dalla sua naturale vocazione alla rapidità. Il procedimento, secondo l’attuale disciplina dell’art. 6 del D. Lgs. 28/2010, ha una durata (massima) di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza secondo le modalità previste dalla legge.
Anche nella formulazione più recente, la previsione di un termine conferma laratiodell’istituto: offrire alle parti uno strumento di composizione della lite concentrato nel tempo, incompatibile con le fisiologiche dilatazioni temporali che spesso caratterizzano il giudizio ordinario.
La celerità della procedura di mediazione va valutata anche in termini funzionali. In mediazione, infatti, la controversia viene affrontata sin dalle prime battute nella sua dimensione sostanziale, economica e relazionale, senza attendere lo sviluppo delle fasi processuali tipiche del giudizio civile.
Le parti possono confrontarsi immediatamente sulle rispettive pretese, valutare i punti di forza e di debolezza delle proprie posizioni, considerare il rischio del contenzioso e verificare la possibilità di una soluzione negoziale. Tale impostazione consente, in molti casi, di definire controversie complesse in tempi sensibilmente inferiori rispetto a quelli necessari per ottenere una sentenza.
I benefici fiscali della mediazione
Uno dei profili di maggiore interesse della procedura di mediazione è rappresentato dal suo regime economico e fiscale, che il legislatore ha progressivamente rafforzato al fine di incentivare il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
La mediazione civile si caratterizza per un sistema di costi generalmente più contenuto e maggiormente prevedibile. Nel giudizio civile, la parte deve normalmente sostenere il contributo unificato, le spese vive, i compensi professionali, gli eventuali costi di consulenze tecniche e gli oneri derivanti dalla durata del processo.
Nella procedura di mediazione, invece, il costo è parametrato al valore della controversia e allo svolgimento effettivo del procedimento, secondo criteri predeterminati, con la possibilità di beneficiare di specifici vantaggi fiscali.
Il primo beneficio riguarda il regime degli atti del procedimento. Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 28/2010, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alla procedura di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Si tratta di una previsione di particolare rilievo, perché consente alle parti di affrontare il percorso conciliativo senza l’aggravio fiscale normalmente connesso alla formalizzazione di atti aventi rilevanza giuridica.
Inoltre, il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore previsto dalla legge, con applicazione dell’imposta soltanto sull’eventuale eccedenza.
Il beneficio più significativo è tuttavia rappresentato dalcredito d’impostaprevisto dall’art. 20 del D. Lgs. 28/2010. La norma riconosce alle parti che abbiano partecipato a una procedura di mediazione un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione.
Quando la mediazione si conclude con il raggiungimento dell’accordo conciliativo, tale credito è riconosciuto fino a concorrenza di euro 600,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Laratiodell’agevolazione è evidente: il legislatore intende premiare la partecipazione effettiva al procedimento e, in misura maggiore, l’esito conciliativo, che consente di evitare o definire il contenzioso giudiziario.
Un ulteriorecredito d’impostaè previsto, nelle ipotesi di procedura di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, in relazione al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza prestata nel procedimento. Anche in questo caso, quando viene raggiunto l’accordo, il credito è riconosciuto entro il limite di euro 600,00, nei limiti dei parametri forensi. Se, invece, la mediazione non si conclude positivamente, il beneficio è ridotto della metà.
Occorre tuttavia precisare che i crediti d’imposta relativi all’indennità versata all’organismo e al compenso dell’avvocato sono utilizzabili dalla parte entro il limite complessivo di euro 600,00 per ciascuna procedura, fino a un importo massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24.000,00 per le persone giuridiche.
La disciplina prevede, inoltre, un ulteriore credito d’imposta nel caso in cui la procedura di mediazione consenta di definire una controversia già pendente in giudizio. In tale ipotesi, se il processo si estingue a seguito della conclusione di un accordo conciliativo, alla parte è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato nel giudizio estinto, nel limite dell’importo effettivamente corrisposto e fino a concorrenza di euro 518,00.
Per il 2026 il credito d’imposta per la procedura di mediazione deve essere considerato alla luce delle modalità operative stabilite dal decreto interministeriale 1° agosto 2023 e dalle indicazioni del Ministero della Giustizia.
La domanda di attribuzione del credito deve essere presentata esclusivamente online, tramite l’apposita piattaforma ministeriale, con accesso mediante identità digitale. La richiesta deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura.
Pertanto, le domande relative alle mediazioni concluse entro il 31 dicembre 2025 dovevano essere presentate entro il 31 marzo 2026; per le procedure concluse nel corso del 2026, il termine ordinario di presentazione della domanda sarà il 31 marzo 2027, salvo eventuali modifiche normative o indicazioni ministeriali sopravvenute.
L’accordo raggiunto in mediazione e la sua efficacia esecutiva
Uno degli aspetti più rilevanti della procedura di mediazione riguarda gli effetti giuridici dell’accordo eventualmente raggiunto dalle parti. Quando il procedimento si conclude positivamente, l’accordo di conciliazione può assumere una particolare efficacia, idonea a renderlo direttamente utilizzabile anche sul piano esecutivo.
Tale profilo costituisce uno dei principali elementi di differenziazione rispetto alle ordinarie trattative stragiudiziali, nelle quali l’eventuale accordo, pur vincolante tra le parti, non sempre possiede immediata forza esecutiva.
Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 28/2010, ove tutte le parti aderenti alla procedura di mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo sottoscritto dalle parti e dai medesimi difensori costituisce titolo esecutivo, a condizione che gli avvocati attestino e certifichino la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
In tale ipotesi, il verbale di conciliazione può essere utilizzato per procedere all’espropriazione forzata, all’esecuzione per consegna e rilascio, all’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Qualora, invece, manchi l’assistenza di tutti gli avvocati, l’accordo può acquistare efficacia esecutiva attraverso l’omologazione del Presidente del Tribunale, previo accertamento della sua regolarità formale e del rispetto dei limiti di legge.
La procedura di mediazione, pertanto, consente alle parti di ottenere un risultato che, pur nascendo da un accordo negoziale e non da una decisione autoritativa del giudice, può produrre effetti analoghi a quelli di un provvedimento giurisdizionale sotto il profilo dell’esecuzione.
Ciò significa che l’eventuale inadempimento dell’accordo non costringe necessariamente la parte ad avviare un nuovo giudizio di cognizione per accertare il proprio diritto, potendo essa, nei casi previsti dalla legge, procedere direttamente in via esecutiva. In questa prospettiva, la mediazione si rivela uno strumento particolarmente efficace: permette di comporre la controversia in tempi ridotti, ma al tempo stesso offre alla soluzione raggiunta una stabilità giuridica e una forza coercitiva che la avvicinano, sul piano pratico, agli effetti di una sentenza.
Procedura di mediazione e assistenza dell’avvocato
Ci si chiede spesso che ruolo abbia l’avvocato nella procedura di mediazione. Occorre al tal fine distinguere tra assistenza dell’avvocato e rappresentanza della parte.
Nel sistema vigente, le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione. La partecipazione diretta della parte risponde alla logica stessa dell’istituto, poiché la mediazione mira a far emergere gli interessi concreti, economici e relazionali che possono favorire una composizione effettiva della lite.
La rappresentanza tramite avvocato, dunque, non coincide automaticamente con l’assistenza tecnica. L’avvocato assiste la parte nella procedura di mediazione, ma può anche rappresentarla in sua assenza soltanto se riceve una delega idonea, avente natura sostanziale e contenente i poteri necessari per partecipare al procedimento e, se del caso, concludere l’accordo.
Quanto all’obbligatorietà dell’assistenza legale, il D. Lgs. 28/2010 stabilisce che, nelle ipotesi di procedura di mediazione obbligatoria previste dall’art. 5, comma 1, nonché nei casi di mediazione demandata dal giudice, le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati.
In tali casi, la presenza del difensore è un requisito funzionale al corretto svolgimento della procedura e alla tutela consapevole degli interessi della parte. Diversamente, nelle ipotesi di mediazione volontaria, non soggetta a condizione di procedibilità e non disposta dal giudice, l’assistenza dell’avvocato non è imposta in via generale dalla legge, pur restando altamente opportuna ogniqualvolta la controversia presenti profili giuridici, patrimoniali o negoziali di rilievo.
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daRedazione|Apr 21, 2026|Diritto civile
Si può procedere allo sfratto anche se l’inquilino non è moroso? Accade non di rado, nell’ambito dei rapporti locatizi, che il conduttore, pur in assenza di un titolo idoneo a giustificare l’ulteriore godimento del bene, permane nella detenzione dell’immobile anche oltre il termine finale del rapporto, costringendo il proprietario ad attivare gli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento.
In tal caso si procede, di regola, allo sfratto per finita locazione, rimedio processuale disciplinato dal codice di procedura civile, che consente al locatore di ottenere il rilascio dell’immobile quando il contratto sia cessato e sia esclusa la prosecuzione del rapporto per effetto di rinnovo o di tacita riconduzione.
La materia presenta taluni profili di complessità, poiché impone di coordinare la tutela del diritto di proprietà e del credito restitutorio del locatore con le garanzie difensive riconosciute al conduttore, all’interno di una procedura speciale caratterizzata da celerità, ma pur sempre soggetta a rigorosi accertamenti di carattere formale e sostanziale.
Con il presente contributo intendiamo ricostruire la disciplina dello sfratto per finita locazione, con particolare attenzione ai rimedi processuali esperibili nel caso in cui il conduttore non riconsegni l’immobile alla scadenza, alle condizioni richieste per l’esperibilità dell’azione, alla struttura dell’intimazione con citazione per la convalida e alle principali tutele che l’ordinamento appresta in favore delle parti del rapporto locatizio.
La distinzione tra licenza e intimazione dopo la scadenza
La disciplina codicistica dello sfratto per finita locazione trova il proprio fondamento nell’art. 657 c.p.c., disposizione che regola, in una medesima cornice normativa, due strumenti tra loro contigui ma non sovrapponibili: la licenza per finita locazione, intimabile prima della scadenza del contratto, e lo sfratto per finita locazione in senso proprio, proponibile invece dopo la cessazione del rapporto, quando il conduttore persista nel godimento del bene in assenza di un valido titolo giustificativo. Si tratta di una procedura esperibile anche nel caso di cessazione delcomodato di beni immobili.
La distinzione incide sulla funzione della tutela azionata e sul momento in cui il locatore sceglie di attivare la protezione giurisdizionale. Mediante la licenza, infatti, il locatore si premunisce anticipatamente contro il rischio della mancata riconsegna dell’immobile, instaurando il procedimento prima che il contratto giunga al suo termine; mediante lo sfratto, invece, egli reagisce a una situazione già verificatasi, vale a dire alla permanenza del conduttore nell’immobile oltre la scadenza pattuita.
In entrambi i casi, la norma consente l’intimazione con contestuale citazione per la convalida, secondo il modello procedimentale proprio dei procedimenti locatizi sommari; tuttavia, nel caso dello sfratto successivo alla scadenza, assume particolare rilievo il presupposto dell’avvenuta cessazione del rapporto e dell’esclusione della tacita riconduzione, poiché soltanto in tale evenienza il locatore può utilmente domandare al giudice un provvedimento restitutorio fondato sulla definitiva venuta meno del titolo detentivo del conduttore.
Disdetta vs tacita riconduzione. I presupposti dello sfratto
Tra i presupposti che governano l’esperibilità dello sfratto per finita locazione, uno dei più rilevanti è costituito dall’effettiva esclusione della tacita riconduzione del rapporto. L’art. 657, comma 2, c.p.c. consente infatti al locatore di intimare lo sfratto dopo la scadenza del contratto soltanto quando, in virtù del contratto stesso ovvero per effetto di atti o intimazioni precedenti, sia esclusa la prosecuzione tacita della locazione.
La norma processuale si coordina, sotto questo profilo, con l’art. 1597 c.c., il quale stabilisce che la locazione si considera rinnovata quando, una volta scaduto il termine, il conduttore rimanga ed sia lasciato nella detenzione della cosa locata; la stessa disposizione precisa, peraltro, che, se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che risulti una volontà del locatore diretta a rinnovare il contratto.
Ne deriva che lo sfratto per finita locazione non può essere concepito come un rimedio che consegue automaticamente alla mera scadenza del termine contrattuale, ma richiede che il locatore abbia correttamente formalizzato la cessazione del rapporto oppure che il contratto contenga clausole incompatibili con la prosecuzione tacita del godimento.
In questa prospettiva, ladisdetta, la diffida al rilascio e, più in generale, ogni atto idoneo a manifestare in modo univoco la volontà del locatore di riottenere il possesso dell’immobile assumono un grande rilievo, poiché valgono a impedire che la protrazione della detenzione del bene venga interpretata come indice di prosecuzione consensuale del rapporto.
Sfratto nelle locazioni abitative e transitorie
Lo sfratto per finita locazione riguarda spesso le locazioni abitative, poiché è proprio in tale settore che la cessazione del rapporto può generare, con maggiore frequenza, situazioni di contrasto tra l’interesse del locatore alla pronta restituzione del bene e l’interesse del conduttore a permanere nell’immobile oltre il termine convenuto.
Allo stesso modo nelle locazioni transitorie, nelle quali la durata del rapporto è strutturalmente collegata a esigenze temporanee e specifiche, previamente individuate dalle parti e recepite nel regolamento contrattuale, accade frequentemente che al termine il conduttore non rilasci l’immobile.
In entrambi i casi, vi sono delle disposizioni di leggi speciali che concorrono a disciplinare la materia e che debbono essere tenute in primaria considerazione nella strategia legale complessiva.
Atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida
Sul piano processuale, il rimedio dello sfratto per finita locazione prende avvio mediante un atto a struttura complessa, nel quale l’intimazione al rilascio dell’immobile si cumula con la contestuale citazione del conduttore a comparire dinanzi al tribunale competente per la convalida.
L’art. 660 c.p.c. stabilisce, infatti, che le intimazioni di licenza o di sfratto debbano essere notificate secondo le forme ordinarie degli artt. 137 e ss. c.p.c. e disciplina, nella medesima disposizione, il modello formale dell’atto introduttivo, che deve porre l’intimato in condizione di conoscere sia la domanda di rilascio sia la data dell’udienza fissata per la sua trattazione.
La vocazione del procedimento è quella della speditezza, ma tale celerità è controbilanciata da un rigoroso formalismo, posto a garanzia del diritto di difesa del conduttore. L’atto di sfratto deve, pertanto, contenere una compiuta individuazione delle parti, la precisa indicazione dell’immobile, l’allegazione del titolo locatizio, la descrizione della scadenza del rapporto e degli elementi da cui risulta esclusa la tacita riconduzione, nonché l’intimazione a rilasciare il bene e la citazione per la convalida con i relativi avvertimenti di legge.
Tra la notificazione e l’udienza deve intercorrere, di regola, un termine libero non minore di venti giorni, salva la facoltà del giudice di abbreviare tale termine in presenza di gravi motivi.
La redazione dell’atto esige un’accurata costruzione della parte in fatto e della parte in diritto. Occorre esporre in modo lineare il sorgere del rapporto locatizio, la sua durata, la scadenza del termine, l’eventuale disdetta o gli altri atti incompatibili con la prosecuzione del rapporto, nonché ogni circostanza utile a dimostrare l’attualità dell’obbligo di rilascio. A ciò si accompagna, di regola, la produzione documentale, costituita almeno dal contratto di locazione, dalla prova della sua registrazione, dalle comunicazioni intercorse tra le parti e dalla documentazione che consente di identificare con certezza il conduttore e il bene oggetto della domanda.
L’udienza di convalida dello sfratto e gli esiti del procedimento
La fase centrale del procedimento di sfratto per finita locazione è rappresentata dall’udienza di convalida, nella quale il giudice verifica, in contraddittorio con le parti o, ricorrendone i presupposti, anche in difetto di comparizione dell’intimato, la sussistenza delle condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento di rilascio.
In tale sede, la struttura sommaria del rito non esclude il controllo giudiziale sulla regolarità della notificazione, sulla corretta instaurazione del contraddittorio e sulla fondatezza, almeno in termini immediati, della domanda proposta dal locatore. Se il conduttore non compare, oppure compare senza opporsi, il giudice, accertata la ritualità della notificazione e l’assenza di elementi ostativi, può convalidare lo sfratto ai sensi dell’art. 663 c.p.c.; ove, invece, l’intimato non compaia, ma sussistano dubbi sulla effettiva conoscenza dell’atto, il giudice deve disporre il rinnovo della citazione, così da assicurare l’effettività del diritto di difesa.
La convalida costituisce, dunque, l’esito fisiologico del procedimento quando il diritto del locatore al rilascio emerga in modo non controverso o, comunque, non sia utilmente contestato dal conduttore. Il provvedimento di convalida dello sfratto vale a munire il locatore di un titolo suscettibile di successiva esecuzione forzata, nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice.
Proprio per questo l’udienza di convalida è un momento decisivo, poiché da essa dipende la trasformazione della pretesa sostanziale al rilascio in una tutela processuale concreta ed immediatamente azionabile.
Opposizione del conduttore, mutamento del rito e ordinanza provvisoria di rilascio
L’assetto accelerato del procedimento di sfratto per finita locazione non esclude che il conduttore compaia all’udienza e proponga opposizione. In tale evenienza, il rito sommario della convalida non può più concludersi con l’immediata emissione del provvedimento definitivo di rilascio, poiché la controversia assume carattere contenzioso e richiede un accertamento pieno delle questioni dedotte dalle parti.
L’opposizione può investire profili diversi, concernenti, ad esempio, la persistenza del rapporto locatizio, la validità della disdetta, l’asserita intervenuta rinnovazione del contratto ovvero l’esistenza di fatti modificativi o estintivi del diritto azionato dal locatore.
Il giudice, preso atto della contestazione, dispone il mutamento del rito e la prosecuzione della causa secondo il modello previsto per le controversie locatizie, oggi disciplinate dall’art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che la domanda di sfratto si inserisce in un giudizio a cognizione piena, destinato a definire in via ordinaria la sorte del rapporto e del correlato obbligo di rilascio.
In questo passaggio si coglie con chiarezza la natura bifasica della tutela: sommaria nella fase iniziale, ma suscettibile di trasformarsi in ordinaria ogniqualvolta emerga una contestazione non meramente apparente.
Tuttavia, l’opposizione del conduttore non paralizza necessariamente, in via immediata, l’interesse del locatore a conseguire il rilascio dell’immobile. L’art. 665 c.p.c. attribuisce infatti al giudice il potere di pronunciare, su istanza dell’intimante, un’ordinanza provvisoria di rilascio quando l’opposizione non sia fondata su prova scritta. Si tratta di uno strumento di particolare rilevanza pratica, poiché consente di evitare che contestazioni pretestuose o meramente dilatorie privino il procedimento di sfratto della sua funzione di tutela rapida.
L’ordinanza provvisoria non esaurisce il giudizio, che prosegue per l’accertamento definitivo delle questioni controverse, ma consente al locatore di ottenere già in corso di causa un titolo anticipatorio al rilascio, riequilibrando così la posizione delle parti.
Per ulteriori approfondimenti di procedura di rinvia alle Linee Guida e alle indicazioni operative delTribunale di Roma.
Rilascio dell’immobile ed esecuzione forzata
L’ottenimento della convalida dello sfratto per finita locazione, ovvero dell’ordinanza provvisoria di rilascio nei casi consentiti dalla legge, non esaurisce necessariamente la vicenda sul piano pratico, poiché alla pronuncia giudiziale segue, ove il conduttore non adempia spontaneamente, la fase dell’attuazione coattiva del diritto del locatore alla restituzione del bene.
Il procedimento di sfratto si collega funzionalmente alla disciplina dell’esecuzione per rilascio prevista dagli artt. 605 e ss. c.p.c., la quale consente di tradurre il titolo giudiziale in un concreto recupero della disponibilità materiale dell’immobile.
Sotto il profilo procedurale, l’esecuzione del titolo ottenuto con lo sfratto richiede la notificazione del precetto e il successivo intervento dell’ufficiale giudiziario, il quale procede secondo le forme stabilite dall’art. 608 c.p.c., dando comunicazione del giorno e dell’ora in cui si recherà presso l’immobile per immettere il locatore nel possesso del bene.
Qualora il rilascio non avvenga spontaneamente, l’esecuzione può proseguire con modalità coercitive e, ove necessario, con l’ausilio della forza pubblica, secondo la logica propria dell’esecuzione in forma specifica degli obblighi di consegna e rilascio.
Indennità di occupazione e pagamento nel canone
Una volta scaduto il contratto il conduttore che continui a detenere l’immobile senza titolo non incide negativamente sulla sfera giuridica del locatore, privandolo della disponibilità del bene e della possibilità di destinarlo ad altro uso, di concederlo nuovamente in locazione o di disporne secondo i propri interessi.
In questa prospettiva viene in rilievo l’art. 1591 c.c., il quale stabilisce che il conduttore in mora nella restituzione è tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno. La disposizione attribuisce, dunque, al ritardo nel rilascio una duplice rilevanza: da un lato, legittima la pretesa del locatore a percepire una somma corrispondente al canone pattuito per il periodo di indebita protrazione del godimento; dall’altro, consente di domandare il ristoro dell’ulteriore pregiudizio concretamente subito, purché allegato e provato secondo le regole generali del risarcimento contrattuale.
L’indennità di occupazione, frequentemente parametrata al canone già convenuto tra le parti, compensa il protrarsi dell’indebita detenzione del bene; il maggior danno, invece, può venire in rilievo quando il locatore dimostri di aver subito una perdita ulteriore o un mancato guadagno direttamente riconducibili al ritardo nella riconsegna, secondo il criterio posto dall’art. 1223 c.c.
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La disciplina dello sfratto per finita locazione evidenzia con particolare chiarezza come, nell’ambito dei rapporti locatizi, la scadenza del contratto non sia di per sé sufficiente a garantire l’immediata restituzione dell’immobile, rendendosi invece spesso necessaria l’attivazione di un rimedio processuale specifico.
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Articolo redatto d’intesa e con la collaborazione dell’Avv. Sabrina Santella.
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daRedazione|Apr 13, 2026|Diritto civile
Lasponsorizzazioneè una tecnica di promozione indiretta particolarmente efficace, poiché consente allo sponsor di associare il proprio nome, il proprio segno distintivo o i propri prodotti alla notorietà, alla reputazione o alla capacità attrattiva di un soggetto, di un evento o di un’organizzazione.
Nella relazione tra visibilità del brand e richiamo pubblico dello sponsorizzato si coglie la funzione economico-sociale dell’operazione, che si inserisce più ampiamente nelle strategie di posizionamento e consolidamento dell’identità commerciale dell’impresa.
Sotto il profilo giuridico, il contratto di sponsorizzazione è quell’accordo in forza del quale una parte, a fronte di un corrispettivo in denaro, beni o servizi, ottiene dall’altra l’impegno a porre in essere attività di diffusione, collegamento o valorizzazione del proprio nome, marchio o prodotto.
Si tratta, pertanto, di un contratto a prestazioni corrispettive, normalmente oneroso, nel quale la prestazione dello sponsorizzato può assumere la forma di unfacereoppure di unpati, a seconda che egli debba svolgere attività promozionali positive o semplicemente consentire l’utilizzazione della propria immagine, notorietà o attività.
In questo contributo intendiamo fornire un quadro giuridico della sponsorizzazione, esaminandone la natura, la funzione, le clausole essenziali e i principali ambiti applicativi, dallo sport agli eventi, sino alle più recenti forme di promozione online legate all’influencer marketing.
La sponsorizzazione come contratto atipico
Sotto il profilo sistematico, il contratto di sponsorizzazione viene generalmente ricondotto alla categoria dei contratti atipici, in quanto, pur essendo ampiamente diffuso nella prassi commerciale, non trova nel codice civile una disciplina organica e specifica. Il legislatore e la prassi si sono concentrati soltanto su alcuni profili, come ad esempio l’aspettotributario/fiscale.
L’accordo di sponsorizzazione è un’espressione dell’autonomia negoziale riconosciuta dall’art. 1322 c.c., il quale consente ai privati di concludere anche contratti non appartenenti ai tipi nominati, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Proprio sotto questo profilo, il contratto di sponsorizzazione si è consolidato come schema negoziale ormai stabilmente accolto nella prassi degli affari, sino ad assumere i tratti di un vero e proprio “tipo sociale”.
La causa concreta della sponsorizzazione va individuata nella diffusione, diretta o indiretta, di un messaggio promozionale attraverso il collegamento tra il segno distintivo dello sponsor e l’attività, l’immagine, il nome o la notorietà dello sponsorizzato. In tale prospettiva, il contratto realizza un interesse economico del tutto lecito e socialmente apprezzabile: da un lato, lo sponsor persegue un ritorno di immagine, di reputazione o di visibilità commerciale; dall’altro, lo sponsee ottiene un’utilità patrimoniale, che può consistere in denaro, beni, servizi o altre forme di sostegno economico.
La meritevolezza dell’assetto di interessi perseguito risulta, dunque, normalmente evidente, purché il contenuto concreto del contratto non contrasti con norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
I requisiti del contratto di sponsorizzazione: accordo, causa, oggetto e forma
Anche in assenza di una disciplina tipica, il contratto di sponsorizzazione resta pienamente assoggettato ai principi generali del diritto civile e, in particolare, ai requisiti indicati dall’art. 1325 c.c., vale a dire l’accordo, la causa, l’oggetto e la forma, quando prescritta dalla legge a pena di nullità.
L’accordo rappresenta il momento genetico del rapporto e coincide con la convergenza delle volontà delle parti in ordine alla regolamentazione dell’operazione economica perseguita.
Quanto alla causa, essa è normalmente individuata nella funzione promozionale del negozio, vale a dire nella diffusione a fini pubblicitari del nome, del marchio o del prodotto dello sponsor mediante il collegamento con l’attività, l’immagine o la notorietà del soggetto sponsorizzato. La causa della sponsorizzazione si sostanzia nella costruzione di un’associazione economicamente rilevante tra la visibilità dello sponsorizzato e l’interesse commerciale dello sponsor.
L’oggetto del contratto, invece, si concreta nell’insieme delle prestazioni dovute dalle parti: da un lato, il pagamento di un corrispettivo in denaro, beni o servizi; dall’altro, l’impegno dellosponseea svolgere attività di promozione, divulgazione o semplice collegamento del brand sponsor alla propria sfera di notorietà.
Sotto il profilo della forma, non essendo la sponsorizzazione soggetta, di regola, a particolari vincoli formali, il contratto potrebbe anche perfezionarsi oralmente. Nondimeno, la forma scritta risulta ricorrente non soltanto per esigenze probatorie, ma anche per definire con precisione il contenuto del rapporto, i limiti di utilizzo dell’immagine e dei segni distintivi, nonché i profili commerciali connessi all’operazione.
Il rapporto fiduciario tra sponsor e sponsorizzato
Nel contratto di sponsorizzazione le parti assumono posizioni giuridiche distinte ma strettamente correlate. Sebbene, in linea teorica, entrambe le parti possano essere tanto persone fisiche quanto persone giuridiche, la prassi dimostra che il ruolo di sponsor è normalmente assunto da imprese, società, enti collettivi o organizzazioni interessate a valorizzare i propri segni distintivi e ad ampliare la riconoscibilità del brand sul mercato. Lo sponsorizzato, invece, può identificarsi in un atleta, una squadra, un’associazione, un organizzatore di eventi, un artista, un ente culturale oppure, nei contesti più recenti, un soggetto attivo nell’ambiente digitale (es. influencer, content creator)
Il rapporto tra le parti è fortemente connotato da un elemento, per così dire, fiduciario. Lo sponsor affida parte della propria comunicazione commerciale alla notorietà, al comportamento e alla credibilità del soggetto sponsorizzato; quest’ultimo, a sua volta, si obbliga a valorizzare il marchio altrui senza pregiudicare la propria identità e la propria autonomia operativa.
Sotto tale profilo, la componente fiduciaria spiega anche la frequente presenza, nella prassi, di clausole volte a presidiare i comportamenti delle parti, a disciplinare l’uso dei segni distintivi e a prevenire situazioni idonee a compromettere il ritorno promozionale atteso.
Le obbligazioni delle parti nella sponsorizzazione
Il contenuto del contratto di sponsorizzazione si articola intorno ad un rapporto sinallagmatico nel quale ciascuna parte assume obbligazioni. L’obbligo dello sponsor consiste, di regola, nell’erogazione di un corrispettivo, che può assumere la forma del pagamento di una somma di denaro ovvero della fornitura di beni, servizi o utilità economicamente valutabili.
Dal lato dello sponsorizzato, invece, l’obbligazione principale consiste normalmente nello svolgimento della propria attività in modo tale da consentire, favorire o rafforzare la diffusione del nome, del marchio o del prodotto dello sponsor.
Tale obbligo può tradursi in un facere, quando il soggetto sponsorizzato debba compiere attività promozionali positive, come esporre il marchio, partecipare ad iniziative pubblicitarie, indossare determinati segni distintivi o menzionare lo sponsor in occasioni pubbliche; ma può anche atteggiarsi comepati,quando l’obbligazione consista nel consentire l’utilizzazione della propria immagine, della propria notorietà o del proprio evento come veicolo di associazione commerciale.
La prestazione dellosponsee,pur potendo talvolta essere descritta in termini generali, deve comunque risultare sufficientemente determinabile alla luce del complessivo regolamento negoziale.
Accanto alle obbligazioni principali, il contratto di sponsorizzazione comprende frequentemente prestazioni accessorie, che assumono un rilievo decisivo nella concreta economia dell’accordo. Possono rientrarvi, ad esempio, la concessione del diritto di utilizzare fotografie, riprese video o altri contenuti raffiguranti lo sponsorizzato, la partecipazione a eventi promozionali, la presenza a campagne pubblicitarie, l’impegno a mantenere comportamenti coerenti con l’immagine del brand ovvero l’obbligo di non intrattenere rapporti con marchi concorrenti.
Parimenti essenziale è la clausola sulla durata, la quale consente di delimitare temporalmente l’efficacia del vincolo e di individuare con precisione il periodo entro il quale le prestazioni debbono essere eseguite.
Nel contratto di sponsorizzazione la durata può essere collegata ad una stagione sportiva, ad un singolo evento, ad una campagna promozionale o ad un arco temporale più ampio, con eventuale previsione di rinnovo, proroga o recesso anticipato.
Di grande rilievo è anche la clausola di esclusiva, frequentemente utilizzata per impedire allo sponsorizzato di associare la propria immagine a marchi concorrenti o, più in generale, a soggetti operanti nel medesimo settore merceologico dello sponsor. Tale previsione è particolarmente importante, poiché incide direttamente sull’effettivo valore economico della sponsorizzazione e sulla capacità del marchio di distinguersi agli occhi del pubblico.
Viene normalmente disciplinato anche l’utilizzo dei segni distintivi, dell’immagine e dei materiali promozionali. Invero, il contratto dovrebbe stabilire in quali forme il marchio dello sponsor possa essere esposto, riprodotto o diffuso, nonché disciplinare l’eventuale uso, da parte dello sponsor, dell’immagine, del nome o dei contenuti riferibili allo sponsorizzato.
La sponsorizzazione sportiva: società, atleti, eventi
Tra i settori nei quali il contratto di sponsorizzazione ha trovato la più ampia e stabile applicazione, quello sportivo occupa senza dubbio una posizione centrale. La ragione di tale diffusione risiede nella particolare capacità dello sport di generare attenzione pubblica, coinvolgimento emotivo e immediata riconoscibilità mediatica.
In un simile contesto, la sponsorizzazione consente allo sponsor di associare il proprio marchio a valori quali competitività, affidabilità, successo, disciplina e appartenenza, sfruttando la risonanza di eventi, campionati, squadre o singoli atleti.
La sponsorizzazione sportiva può riguardare una società o una squadra, che si obbliga a veicolare il marchio dello sponsor sulle divise ufficiali, sui materiali di gara, negli spazi dell’impianto sportivo o nella comunicazione istituzionale.
Può altresì avere ad oggetto un singolo atleta, il quale mette a disposizione la propria immagine, la propria notorietà e la propria partecipazione all’attività agonistica come strumenti di promozione commerciale. In altri casi ancora, la sponsorizzazione si collega ad uno specifico evento sportivo, al quale lo sponsor associa il proprio nome in termini di visibilità, sostegno economico e presenza nei materiali promozionali della manifestazione.
Particolarmente rilevante, in tale ambito, è la sponsorizzazione c.d. tecnica, nella quale il corrispettivo consiste nella fornitura di beni o servizi funzionali allo svolgimento dell’attività sportiva, quali abbigliamento, attrezzature, mezzi di trasporto o materiali specialistici.
Anche in questa ipotesi permane la natura onerosa e sinallagmatica del rapporto, poiché la fornitura rappresenta comunque la controprestazione di un’utilizzazione promozionale dell’immagine e dell’attività dello sponsorizzato.
La sponsorizzazione di eventi culturali, musicali e iniziative aperte al pubblico
Accanto all’ambito sportivo, un settore di elezione del contratto di sponsorizzazione è rappresentato dagli eventi culturali, musicali, artistici, fieristici e, più in generale, da tutte quelle iniziative capaci di attrarre pubblico, attenzione mediatica e valore reputazionale.
Dal punto di vista contrattuale, la sponsorizzazione di eventi presenta alcune peculiarità. L’oggetto del contratto deve essere descritto con particolare precisione, individuando la manifestazione, la sua durata, il contesto territoriale, il pubblico di riferimento e le modalità concrete di visibilità riconosciute allo sponsor.
Frequenti sono le clausole che regolano la presenza del marchio sui materiali promozionali, sui biglietti, sui canali digitali dell’evento, sugli allestimenti, sui fondali scenici, sulle aree dedicate agli ospiti o sulle campagne di comunicazione collegate alla manifestazione. In molti casi, inoltre, il contratto prevede anche forme di abbinamento nominale tra sponsor ed evento, oppure attribuisce allo sponsor la qualifica di partner ufficiale, con conseguente rafforzamento del ritorno di immagine perseguito.
Sponsorizzazione e influencer marketing: content creator, social media e promozione commerciale digitale
Nell’evoluzione più recente delle strategie di comunicazione d’impresa, il contratto di sponsorizzazione ha trovato un nuovo e rilevante ambito applicativo nell’ecosistema digitale, in particolare nei rapporti coninfluencer,content creator, streamere personalità note sul web.
La sponsorizzazione non si realizza più soltanto mediante l’abbinamento del marchio a una squadra, a un atleta o a un evento, ma attraverso l’associazione del brand alla notorietà digitale di soggetti capaci di incidere sulle scelte, sulle preferenze e sulle percezioni di una comunità di utenti.
L’influencer marketing costituisce, sotto questo profilo, una forma contemporanea di promozione commerciale nella quale l’impresa valorizza la visibilità, la credibilità e la capacità relazionale del creator per diffondere il proprio nome, i propri prodotti o i propri servizi presso un pubblico profilato e potenzialmente molto ampio.
Sotto il profilo giuridico, anche questa modalità di promozione può essere ricondotta allo schema della sponsorizzazione, poiché permane la struttura sinallagmatica del rapporto: da una parte il brand corrisponde un compenso, in denaro, beni, servizi o altre utilità; dall’altra, l’influencer o il content creator si obbliga a pubblicare contenuti, mostrare prodotti, menzionare il marchio, prendere parte a campagne digitali o consentire l’utilizzo della propria immagine e della propria notorietà online.
Il contratto deve essere redatto con particolare attenzione, poiché la promozione commerciale sui social media presenta profili peculiari legati alla forma del contenuto, alla durata della campagna, alle piattaforme utilizzate, alla titolarità dei materiali creativi, all’autorizzazione all’uso delle immagini e alla conformità delle comunicazioni alla disciplina in materia di pubblicità trasparente.
Tale forma di sponsorizzazione richiede, inoltre, una disciplina accurata dei rischi reputazionali e dei limiti di comportamento del creator, giacché la forza promozionale del rapporto dipende in larga misura dalla coerenza tra immagine personale, linguaggio adottato, contenuti diffusi e valori del marchio sponsorizzante.
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daRedazione|Apr 7, 2026|Diritto civile
L’accertamento tecnico preventivo è lo strumento che la legge processuale civile offre per anticipare l’indagine tecnica rispetto al giudizio di merito e, al contempo, per favorire una gestione più razionale ed efficiente della lite.
La disciplina codicistica distingue, infatti, tra l’accertamento tecnico preventivoin senso cautelare, regolato dall’art. 696 c.p.c., e la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall’art. 696-bisc.p.c., la quale può essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di urgenza richieste dalla norma precedente, purché sia finalizzata all’accertamento e alla determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali ovvero da fatto illecito.
Proprio questa peculiare funzione, insieme istruttoria e deflattiva, rende l’istituto di particolare interesse pratico per chi intenda valutare, prima della causa, la consistenza tecnica ed economica della propria pretesa. Con questo approfondimento intendiamo operare una ricostruzione dell’istituto dell’accertamento tecnico preventivo, illustrandone la funzione, i presupposti, il procedimento e i principali vantaggi applicativi, con specifico riguardo alla disciplina dell’art. 696-bisc.p.c.
L’ATP nell’ordinamento processuale civile
L’accertamento tecnico preventivo è, dunque, un procedimento di istruzione preventiva mediante il quale l’ordinamento consente di anticipare, rispetto all’introduzione della causa di merito o al suo sviluppo ordinario, lo svolgimento di un’indagine tecnica su fatti, luoghi, cose o persone che presentino un rilievo decisivo ai fini della futura decisione.
Laratiodell’istituto risiede nell’esigenza di assicurare una tutela effettiva in tutte quelle controversie nelle quali il dato tecnico costituisce il nucleo stesso dell’accertamento giudiziale. L’accertamento tecnico preventivo, infatti, assolve anzitutto una funzione conservativa della prova, poiché consente di fissare in un determinato momento storico lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione di cose, nonché, nei casi consentiti dalla legge, di acquisire valutazioni sulle cause e sui danni relativi all’oggetto della verifica.
Tuttavia, soprattutto nella prospettiva dell’art. 696-bis c.p.c., esso svolge anche una funzione ordinatrice e deflattiva del contenzioso, in quanto mette le parti nella condizione di conoscere anticipatamente il quadro tecnico della controversia e, quindi, di valutare in modo più consapevole la convenienza di una composizione bonaria ovvero della successiva instaurazione del giudizio.
Sotto questo profilo, l’accertamento tecnico preventivo contribuisce a rendere più efficiente la giurisdizione civile, riducendo l’area dell’incertezza tecnica e favorendo, quando possibile, una definizione della lite fondata su basi oggettive.
Accertamento tecnico cautelare e accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bisc.p.c.
Per comprendere a fondo l’istituto, è indispensabile distinguere tra il modello previsto dall’art. 696 c.p.c. e quello disciplinato dall’art. 696-bis c.p.c..
L’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. si colloca nell’ambito dei procedimenti cautelari di istruzione preventiva ed è subordinato alla sussistenza dell’urgenza di verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione di cose, in presenza del rischio che il decorso del tempo renda più difficile o addirittura inutile il successivo accertamento.
Esso assolve primariamente una funzione conservativa della prova. Diversa è invece la logica dell’accertamento tecnico preventivoexart. 696-bisc.p.c., che il legislatore ha configurato come consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
La norma stabilisce espressamente che tale consulenza può essere richiesta anche al di fuori delle condizioni previste dal primo comma dell’art. 696 c.p.c., purché sia finalizzata all’accertamento e alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali oppure da fatto illecito; inoltre, prima del deposito della relazione, il consulente è chiamato a tentare, ove possibile, la conciliazione delle parti.
I presupposti dell’accertamento tecnico preventivo
Nel delineare l’ambito applicativo dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696-bisc.p.c., il legislatore ha costruito un istituto dotato di presupposti differenti rispetto a quelli richiesti per l’ATP cautelare disciplinato dall’art. 696 c.p.c. Quest’ultimo assolve una funzione eminentemente cautelare, laddove il procedimento in esame assume una valenza eminentemente conciliativa. L’elemento centrale è, infatti, la natura della controversia e la concreta utilità di un accertamento tecnico anticipato funzionale sia alla verifica del credito, sia alla possibile composizione della lite (si veda al riguardo le linee guida dialcuni Tribunali).
Più precisamente, l’accertamento tecnico preventivoexart. 696-bisc.p.c. è previsto per l’accertamento e la relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali oppure da fatto illecito; ne consegue che l’istituto trova il proprio terreno naturale in quelle controversie nelle quali la componente tecnica risulta decisiva per chiarire l’esistenza dell’inadempimento, il nesso causale, l’entità del danno o la quantificazione economica della pretesa.
Come si introduce il procedimento di accertamento tecnico preventivo?
Sotto il profilo procedurale, l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. si introduce mediante ricorso al giudice competente, con un atto che, pur inserendosi nel novero dei procedimenti sommari di istruzione preventiva, richiede una particolare accuratezza nella descrizione del rapporto controverso, nell’individuazione del fatto generatore della pretesa e nella delimitazione dell’oggetto dell’indagine tecnica.
Proprio perché l’istituto è finalizzato (anche) alla possibile composizione della lite, il ricorso deve porre il giudice e la controparte nelle condizioni di comprendere con immediatezza quale sia il credito di cui si domanda l’accertamento, quale sia la fonte contrattuale o extracontrattuale della pretesa e per quali ragioni l’apporto di un consulente tecnico appaia concretamente idoneo a chiarire i profili controversi.
In tale prospettiva, il ricorso dovrebbe esporre con sufficiente precisione i fatti storici rilevanti, i documenti principali, il contenuto delle contestazioni già insorte tra le parti e i quesiti tecnici che si chiede di sottoporre al consulente.
L’art. 696-bis c.p.c. rinvia, quanto al procedimento, al terzo comma dell’art. 696 c.p.c., con la conseguenza che il giudice provvede alla nomina del consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni peritali. Da ciò si ricava che quanto più ilthema decidendumtecnico è definito in modo preciso, tanto più l’indagine peritale potrà risultare funzionale alla tutela della parte e all’eventuale definizione anticipata della controversia.
Il ruolo del giudice e del consulente nell’ATP
Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il giudice svolge una funzione di direzione e di garanzia del corretto perimetro dell’indagine tecnica, poiché è a lui che spetta valutare l’ammissibilità del ricorso, delimitare l’oggetto dell’accertamento e affidare l’incarico all’ausiliario chiamato a svolgere le verifiche specialistiche necessarie.
L’art. 696-bisc.p.c., nel rinviare al terzo comma dell’art. 696 c.p.c., prevede infatti che il giudice proceda alla nomina del consulente tecnico e fissi la data di inizio delle operazioni, così collocando il momento genetico dell’attività peritale all’interno di un quadro processuale formalmente definito e assistito dal contraddittorio.
Il consulente tecnico d’ufficio non rappresenta l’interesse di alcuna delle parti, ma opera quale ausiliario del giudice, secondo la logica generale dettata dall’art. 61 c.p.c., che consente al giudice di farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. In questa prospettiva, il CTU non è chiamato a decidere la controversia né a sostituirsi al giudice nelle valutazioni giuridiche, ma a fornire un accertamento specialistico imparziale, fondato su cognizioni tecniche idonee a chiarire i fatti rilevanti della lite.
Particolare rilievo assume, inoltre, il ruolo delle parti e dei rispettivi consulenti tecnici di parte, i quali partecipano alle operazioni peritali nel contraddittorio tecnico, formulano osservazioni, producono documenti e possono interloquire sull’impostazione metodologica dell’indagine.
Il tentativo di conciliazione nell’accertamento tecnico preventivo
L’elemento che maggiormente caratterizza l’accertamento tecnico preventivo è rappresentato dalla sua esplicita finalità conciliativa. Il codice di rito attribuisce al consulente il compito di tentare, ove possibile, la conciliazione delle parti. La volontà del legislatore è dunque quella di valorizzare la consulenza tecnica preventiva come sede idonea alla composizione della lite, soprattutto in tutte quelle controversie in cui il contrasto tra le parti si concentra prevalentemente su profili tecnici suscettibili di verifica oggettiva.
La funzione conciliativa dell’accertamento tecnico preventivo si spiega proprio alla luce del ruolo che la tecnica assume in molte liti civili. Quando il dissenso riguarda, ad esempio, la causa di un danno, la riconducibilità di un difetto a una inesatta esecuzione contrattuale oppure la quantificazione economica del pregiudizio, l’intervento di un ausiliario imparziale può ridurre sensibilmente l’area della conflittualità, offrendo alle parti una base valutativa comune sulla quale impostare una possibile soluzione negoziale.
Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale e il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo a tale verbale, ai fini dell’espropriazione, dell’esecuzione in forma specifica e dell’iscrizione di ipoteca giudiziale; se, invece, la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione del consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio.
Invero, l’art. 696-bis c.p.c. prevede espressamente che, se la conciliazione non riesce, ciascuna parte possa chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Ciò significa che l’elaborato peritale formatosi nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo può essere valorizzato nel processo successivo quale elemento istruttorio di particolare rilievo.
Naturalmente, la relazione non priva il giudice del merito del proprio potere di valutazione, né elimina il contraddittorio sulle questioni giuridiche ancora controverse; tuttavia, essa finisce spesso per costituire il principale punto di riferimento tecnico della causa.
Casi pratici e applicazioni frequenti dell’ATP
L’utilità dell’accertamento tecnico preventivo emerge con particolare evidenza in tutte quelle situazioni nelle quali la controversia trae origine da una problematica eminentemente tecnica, la cui corretta ricostruzione richiede competenze specialistiche e una verifica tempestiva di dati materiali, documenti, lavorazioni o conseguenze dannose.
In ambito edilizio, ad esempio, l’accertamento tecnico preventivo è frequentemente richiesto quando un immobile presenti infiltrazioni, crepe, cedimenti, difetti di impermeabilizzazione, vizi costruttivi o irregolarità nell’esecuzione diopere appaltate, poiché in tali ipotesi è spesso necessario accertare rapidamente la natura del difetto, la sua riconducibilità causale, il costo degli interventi di ripristino e l’eventuale responsabilità dell’appaltatore, del progettista o di altri soggetti coinvolti.
Analogamente, l’istituto risulta particolarmente utile nelle controversie relative a lavori interrotti, opere eseguite in modo difforme, contestazioni sullo stato di avanzamento di un cantiere o danni derivanti da cattiva manutenzione di beni immobili.
L’ATP può rivelarsi di grande rilievo anche nelle liti aventi a oggetto beni mobili, impianti, macchinari o prodotti difettosi, quando occorra chiarire se il danno dipenda da un vizio originario, da un’errata installazione, da una inesatta esecuzione contrattuale o da un uso improprio del bene. Parimenti, esso può assumere una funzione decisiva nelle controversie risarcitorie da fatto illecito, allorché la componente tecnica dell’accertamento sia predominante rispetto alla discussione strettamente giuridica.
Quali sono i vantaggi dell’accertamento tecnico preventivo?
Tra i principali profili di interesse dell’accertamento tecnico preventivo vi è, anzitutto, la possibilità di anticipare il momento dell’accertamento specialistico rispetto ai tempi ordinari del giudizio di cognizione, con l’effetto di ridurre in modo significativo l’incertezza tecnica che spesso alimenta la controversia.
La verifica anticipata delle cause del danno, della consistenza dell’inadempimento e della quantificazione del credito permette infatti alle parti di misurare con maggiore precisione la solidità delle rispettive pretese, creando le condizioni per una scelta più consapevole tra accordo o giudizio.
A ciò si aggiunge il vantaggio, espressamente previsto dalla legge, del tentativo di conciliazione affidato al consulente prima del deposito della relazione, nonché, in caso di accordo, della formazione di un verbale cui il giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo.
Tuttavia, l’accertamento tecnico preventivo non rappresenta una soluzione automaticamente conveniente in ogni controversia. Il suo impiego richiede che il nucleo della lite sia realmente suscettibile di accertamento tecnico e che vi sia una concreta utilità nel demandare a un consulente la ricostruzione anticipata dei fatti rilevanti.
Quando, invece, il contrasto tra le parti verte prevalentemente su questioni interpretative o strettamente giuridiche, l’istituto rischia di non offrire un reale valore aggiunto.
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daRedazione|Apr 3, 2026|Diritto civile
L’Arbitro Bancario Finanziario è stato istituito allo scopo di garantire ai clienti degli intermediari vigilati (Banche, intermediari creditizi, istituti di pagamento etc.) una tutela semplificata ed economicamente più accessibile rispetto alla giurisdizione ordinaria. L’Arbitro Bancario Finanziario si inserisce nel più ampio sistema delle procedure alternative di risoluzione delle controversie (c.d.ADR), che oggi riguardano moltissimi settori del diritto civile e commerciale.
Con questo articolo intendiamo offrire un quadro di sintesi della disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario, illustrandone il fondamento normativo, la funzione, e le modalità di proposizione del ricorso.
L’analisi sarà inoltre volta a chiarire quando sia effettivamente opportuno rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, ponendo in luce i presupposti di accesso e i principali step procedurali.
Arbitro Bancario Finanziario e sistema delle ADR
L’Arbitro Bancario Finanziariotrova il proprio fondamento normativo nell’art. 128-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, TUB), disposizione che ha introdotto nel settore bancario e finanziario un sistema strutturato di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
La normativa di riferimento attribuisce rilievo non soltanto all’interesse individuale del cliente a ottenere una decisione rapida su una contestazione concernente operazioni e servizi bancari e finanziari, ma anche all’interesse più generale al corretto funzionamento del mercato, e alla diffusione di prassi improntate a trasparenza e buona fede.
Sotto il profilo sistematico, l’Arbitro Bancario Finanziario non coincide con un organo giurisdizionale in senso proprio e non sostituisce l’autorità giudiziaria, ma rappresenta una sede specializzata di composizione delle liti che si caratterizza per la propria natura istituzionale, per il supporto organizzativo assicurato dalla Banca d’Italia e per l’obbligo di adesione gravante sugli intermediari rientranti nell’ambito applicativo della disciplina.
La sua utilità pratica si manifesta, anzitutto, nella possibilità di sottoporre a unorgano specializzatoquestioni che, pur non sempre caratterizzate da particolare complessità tecnica, incidono in modo rilevante sulla sfera patrimoniale del cliente e sul corretto equilibrio del rapporto con la banca.
L’Arbitro Bancario Finanziario verifica la legittimità sostanziale delcomportamento dell’intermediario,particolarmente significativa nei casi in cui il cliente contesti addebiti non autorizzati, irregolarità nell’esecuzione di pagamenti, applicazione di costi non dovuti, ritardi nell’adempimento di obblighi accessori, omessa consegna di documentazione o altre violazioni inerenti alla gestione del rapporto bancario o finanziario.
Quali controversie possono essere devolute all’Arbitro Bancario Finanziario?
Sotto il profilo oggettivo, l’Arbitro Bancario Finanziario conosce delle controversie aventi ad oggettooperazioni e servizi bancari e finanziari,ivi compresi i servizi di pagamento, purché la lite concerna il rapporto tra cliente e intermediario in materia di conti correnti, carte di pagamento, mutui, finanziamenti, aperture di credito, cessioni del quinto, segnalazioni alla Centrale dei Rischi e, più in generale, obblighi derivanti dall’erogazione di servizi riconducibili alla sfera bancaria o finanziaria.
Restano invece escluse le controversie relative ai servizi e alle attività di investimento, per le quali opera un diverso sistema di tutela stragiudiziale, rappresentato dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
Parimenti, non rientrano nella cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario le controversie che involgano profili estranei al rapporto bancario o finanziario in senso proprio, né quelle che richiedano un’attività istruttoria incompatibile con la natura documentale del procedimento.
Sotto il profilo del valore, qualora il ricorrente chieda la corresponsione di una somma di denaro, l’Arbitro Bancario Finanziario può pronunciarsi entro illimite di euro 200.000; diversamente, quando la domanda sia volta all’accertamento di diritti, obblighi o facoltà, non opera un limite quantitativo predeterminato.
Sul piano temporale, possono essere sottoposte all’Arbitro Bancario Finanziario soltanto controversie relative a operazioni o comportamentinon anteriori al sesto anno precedentela proposizione del ricorso. Inoltre, il sistema non è utilizzabile quando sulla medesima controversia sia già pendente un giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria, ovvero un arbitrato o una procedura di mediazione, poiché la funzione dell’istituto è quella di offrire una via alternativa e non sovrapposta rispetto ad altri strumenti di composizione della lite.
Chi può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario? Contro chi va proposto il ricorso?
La legittimazione a ricorrere dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario spetta al cliente dell’intermediario, nozione che l’ordinamento considera in senso ampio e che non coincide, necessariamente, con quella di consumatore delineata dal diritto dei consumatori.
Può, infatti, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario non soltanto lapersona fisicache agisca per finalità estranee alla propria attività imprenditoriale o professionale, ma anche ilprofessionista, la microimpresa e, più in generale, il soggetto che abbia intrattenuto o intenda intrattenere un rapporto riconducibile alla prestazione di servizi bancari o finanziari, purché non si tratti di operatore che agisca professionalmente nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale o dei servizi di pagamento per finalità attinenti a tali attività.
In questa prospettiva, la nozione di cliente adottata dal sistema dell’Arbitro Bancario Finanziario presenta un’estensione funzionale, in quanto ricomprende anche le situazioni in cui la controversia sorga nella fase precontrattuale, laddove il comportamento dell’intermediario sia rilevante sotto il profilo della trasparenza, della correttezza o della regolarità delle trattative.
Sotto il profilo passivo, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario può essere proposto nei confronti di banche, intermediari finanziari iscritti negli albi o elenchi previsti dalla disciplina vigente, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane per l’attività di Bancoposta e, più in generale, nei confronti degli intermediari tenuti ad aderire al sistema di risoluzione stragiudiziale previsto dall’art. 128-bisTUB.
L’adesione al sistema ABF rappresenta una precondizione per l’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria e per la prestazione di servizi di pagamento, con la conseguenza che l’Arbitro Bancario Finanziario si presenta come uno strumento strutturalmente integrato nell’ordinamento di settore.
Il reclamo come presupposto del ricorso all’ABF
L’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario non è immediato. Il sistema presuppone che il cliente abbia previamente instaurato un’interlocuzione formale con l’intermediario mediante la proposizione di unreclamo scritto.Tale passaggio costituisce un presupposto necessario del successivo ricorso e risponde a una precisaratioordinamentale: consentire alla banca o all’altro operatore finanziario di riesaminare la vicenda, valutare le doglianze del cliente ed eventualmente comporre la controversia senza l’attivazione del procedimento dinanzi all’ABF.
In linea generale, il reclamo deve indicare con sufficiente chiarezza il comportamento contestato, le ragioni della contestazione e la richiesta rivolta all’intermediario; esso deve inoltre essere trasmesso secondo modalità idonee a comprovarne l’invio e la ricezione, poiché tale documentazione assume rilievo essenziale nella successiva fase davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.
L’intermediario è tenuto a rispondere entro quindici giorni quando il reclamo riguarda servizi di pagamento e, invece, entro sessanta giorni negli altri casi relativi a servizi bancari e finanziari.
Sotto il profilo processuale in senso lato, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario deve conservare una sostanziale corrispondenza con il contenuto del reclamo, poiché la controversia devoluta all’organo decidente non può mutare il proprio oggetto in modo radicale rispetto alla contestazione già sottoposta all’intermediario. Il ricorso deve, invero, riguardare la medesima questione esposta nel reclamo, salva la possibilità di formulare, anche per la prima volta in sede ABF, una domanda risarcitoria purché il danno allegato costituisca conseguenza immediata e diretta della stessa condotta già contestata.
Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dal termine per la proposizione del ricorso, che deve essere presentatoentro dodici mesidall’invio del reclamo; decorso tale termine, il cliente può ancora rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, ma solo previa presentazione di un nuovo reclamo.
Come si presenta il ricorso?
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario si introduce, di regola, mediante ilPortale ABF, che costituisce oggi il canale ordinario di accesso alla procedura e consente al cliente di seguire l’intero iter in forma telematica. La presentazione del ricorso presuppone, oltre al previo reclamo, il versamento del contributo di euro 20 a titolo di spese della procedura; una volta assolto tale adempimento, il ricorrente è chiamato a compilare il modulo secondo le indicazioni fornite dal sistema, allegando la documentazione utile a rappresentare con chiarezza la vicenda controversa.
Al tema abbiamo dedicato uno specifico approfondimento, al quale facciamorinvio.
Una volta superata la verifica preliminare, il ricorso viene trasmesso all’intermediario resistente, il quale dispone di un termine per depositare le proprie controdeduzioni e la documentazione ritenuta utile. A tale fase può seguire, nei termini previsti dalla disciplina, una memoria di replica del ricorrente e, successivamente, una memoria di controreplica dell’intermediario.
Si forma così il fascicolo del procedimento, ossia l’insieme degli atti e dei documenti sulla cui base l’Arbitro Bancario Finanziario sarà chiamato a decidere. Si tratta di un profilo di particolare importanza, poiché il procedimento non contempla, in via ordinaria, attività istruttorie assimilabili a quelle del processo civile, né si fonda su prove orali o consulenze tecniche in senso stretto.
Da chi è composto l’Arbitro Bancario Finanziario? Collegi e Segreterie tecniche
Il sistema è articolato in setteCollegi territoriali, con sede a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, la cui competenza è determinata, in via ordinaria, in relazione al domicilio del cliente indicato nel ricorso. Ciascun Collegio è composto da cinque membri, secondo una composizione che mira a rappresentare, in modo equilibrato, le diverse istanze coinvolte nella controversia: il Presidente e due componenti sono designati dalla Banca d’Italia, un componente è designato dalle associazioni degli intermediari e un ulteriore componente è designato dalle associazioni rappresentative della clientela.
Accanto ai Collegi operano leSegreterie tecniche, istituite presso le sedi della Banca d’Italia corrispondenti ai diversi poli territoriali. Esse svolgono una funzione di supporto al procedimento, poiché provvedono alla ricezione dei ricorsi, alla verifica della loro regolarità e completezza, alle richieste di integrazione documentale, alla formazione del fascicolo, alla gestione delle comunicazioni con le parti e, più in generale, a tutte le attività ausiliarie necessarie al corretto funzionamento del sistema.
La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario e i suoi effetti
La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario è assunta dal Collegio sulla base della documentazione versata in atti dalle parti e secondo diritto. L’esito della controversia può essere comunicato inizialmente anche attraverso il solo dispositivo e, successivamente, con il deposito della motivazione; una volta intervenuta la decisione completa, se il ricorso è accolto in tutto o in parte, l’intermediario è tenuto a darvi esecuzione entro trenta giorni, comunicando alla Segreteria tecnica le iniziative intraprese per conformarsi aldecisum.
Sul piano sistematico, la pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario non equivale a una sentenza passata in giudicato e non costituisce titolo esecutivo in senso tecnico; ciò nondimeno, essa possiede unarilevante forza conformativa, sia per l’autorevolezza dell’organo che la emette, sia per l’incidenza reputazionale che l’ordinamento collega al mancato adempimento. Resta in ogni caso salva, tanto per il cliente quanto per l’intermediario, la facoltà di adire successivamente l’autorità giudiziaria.
Proprio sul terreno dell’effettività si coglie uno dei profili più significativi del sistema. Quando l’intermediario non si conforma alla decisione, ovvero non coopera regolarmente allo svolgimento della procedura, l’Arbitro Bancario Finanziario prevede un meccanismo di pubblicità dell’inadempimento che incide direttamente sull’immagine dell’operatore.
La notizia dell’inadempimento o della mancata cooperazione viene pubblicata sul sito dell’ABF per cinque anni e deve inoltre comparire, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario per sei mesi. Tale conseguenza, pur non sostituendosi ai mezzi coattivi propri della tutela giurisdizionale, esercita una pressione reputazionale particolarmente intensa, tanto più in un settore nel quale l’affidabilità e la trasparenza costituiscono elementi centrali del rapporto fiduciario con la clientela.
Ciò posto, la decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, pur non essendo formalmente vincolante, si rivela nella prassi uno strumento dotato di apprezzabile efficacia concreta, capace di orientare i comportamenti degli intermediari e di offrire al cliente una tutela davvero incisiva.
Ma allora, quando è opportuno ricorrere all’ABF?
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario risulta particolarmente opportuno in tutte quelle situazioni nelle quali il cliente intenda contestare il comportamento di una banca o di altro intermediario in relazione a operazioni e servizi bancari o finanziari, e abbia interesse a ottenere una decisione in tempi contenuti, con costi estremamente ridotti e senza affrontare, sin dall’origine, l’onere del giudizio ordinario.
In termini concreti, l’Arbitro Bancario Finanziario è particolarmente utile per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto addebiti non autorizzati, operazioni di pagamento eseguite in modo irregolare,frodi informatiche, applicazione di spese, commissioni o interessi ritenuti indebiti, ritardi nell’estinzione di finanziamenti, omessa cancellazione di garanzie, irregolarità nella gestione di conti correnti o carte di pagamento, nonché più in generale nei casi in cui si assuma la violazione dei doveri di correttezza, trasparenza e buona fede da parte dell’intermediario.
Sotto un profilo più strategico, è opportuno rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario quando la controversia presenti contorni giuridici sufficientemente definiti e possa essere adeguatamente dimostrata attraverso documenti, corrispondenza, estratti conto, contratti, reclami, risposte dell’intermediario e ulteriore materiale scritto.
È comunque molto utile la strada del ricorso all’ABF quando il cliente voglia tentare una soluzione autorevole della lite prima di intraprendere l’azione giudiziaria, anche perché l’esperimento di una procedura stragiudiziale (come la mediazione, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010) costituisce, nelle controversie relative a contratti bancari e finanziari, condizione di procedibilità della domanda proposta davanti al giudice.
Più precisamente, l’esperimento del procedimento dinanzi all’ABF integra, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che il cliente non è tenuto a svolgere entrambe le procedure, ma può scegliere quale strumento attivare prima di adire il giudice.
Lamediazionecomporta normalmentecosti più elevati, in quanto si svolge dinanzi a organismi che prevedono indennità parametrate al valore della controversia, e non sempre conduce a un confronto effettivo tra le parti, dal momento che gli intermediari, in concreto, non partecipano in ogni caso con un atteggiamento realmente orientato alla composizione della lite.
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Il nostro Studio dedica particolare attenzione alle problematiche che si collocano all’incrocio tra diritto civile, diritto commerciale e strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nella consapevolezza che, in molti casi, una tutela effettiva passa anche attraverso la corretta individuazione del rimedio più adeguato rispetto alla natura della lite, ai tempi richiesti dal cliente e agli interessi patrimoniali coinvolti.
Cerchiamo di valorizzare al meglio le potenzialità offerte dall’Arbitro Bancario Finanziario e, più in generale, dagli strumenti ADR, che assumono un ruolo sempre più rilevante nelle questioni legali in materia contrattuale e bancaria.
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daRedazione|Apr 1, 2026|Diritto civile
Il tema del risarcimento del danno causato dall’Intelligenza Artificiale si colloca al crocevia tra innovazione e responsabilità civile, imponendo all’interprete di verificare se e in quale misura gli strumenti tradizionali dell’ordinamento siano già idonei a offrire una risposta effettiva alle nuove forme di lesione che possono derivare dall’utilizzo di applicativi algoritmici.
Il problema, a ben vedere, non riguarda la configurabilità di una responsabilità “della macchina” in senso proprio, prospettiva estranea ai principi del nostro sistema, bensì la possibilità di imputare il fatto dannoso ai soggetti che progettano, sviluppano, distribuiscono, integrano o utilizzano sistemi di IA in violazione dei doveri di diligenza, prudenza, controllo e prevenzione.
In questa prospettiva, il presente contributo si propone di offrire una ricostruzione delle principali forme di tutela civilistica oggi invocabili per ottenere il risarcimento dei danni causati dall’impiego disistemi di Intelligenza Artificiale.
Il quadro normativo tra diritto interno e diritto dell’Unione Europea
Il tema del risarcimento dei danni cagionati dall’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale si inserisce in un contesto normativo in progressiva evoluzione.
Proprio questa stratificazione impone di distinguere con chiarezza tra la disciplina che mira a regolare, in chiave preventiva, la progettazione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei sistemi di IA, e quella che, invece, viene in rilievo quando il danno si sia già verificato e occorra individuare il titolo giuridico idoneo a fondare il risarcimento.
Sotto il primo profilo, ilRegolamento europeo sull’Intelligenza Artificialesi colloca principalmente sul terreno della conformità, della gestione del rischio, della trasparenza, della sorveglianza e degli obblighi imposti ai diversi operatori della filiera tecnologica. Si tratta, tuttavia, di una disciplina che, pur incidendo indirettamente anche sulla futura valutazione della colpa e della diligenza, non esaurisce affatto il problema del risarcimento civilistico del danno.
Sul versante propriamente risarcitorio, occorre dunque guardare anzitutto alle categorie generali del diritto civile italiano, che continuano a rappresentare il fondamento principale della tutela del danneggiato. In tale quadro, assumono rilievo tanto la clausola generale dell’illecito aquiliano quanto le ipotesi speciali di responsabilità previste dal codice civile e dalla legislazione complementare.
A ciò si aggiunge il progressivo rafforzamento del diritto europeo in materia di responsabilità da prodotto difettoso, oggi destinato a incidere anche sulle tecnologie digitali e sui software.
Risarcimento del danno da Intelligenza Artificiale e illecito aquiliano: l’art. 2043 c.c.
In mancanza di una disciplina organica dedicata al risarcimento dei danni causati dall’impiego di sistemi di IA, il primo riferimento normativo resta la clausola generale dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 c.c., secondo cui qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento.
Tale disposizione conserva una funzione centrale anche nel contesto tecnologico contemporaneo, poiché consente di ricondurre entro lo schema della responsabilità extracontrattuale una pluralità di condotte lesive poste in essere mediante l’utilizzo di applicativi di IA, senza che sia necessario postulare l’esistenza di una autonoma soggettività giuridica della macchina o del sistema algoritmico.
Anche quando il pregiudizio sia materialmente prodotto attraverso un output generato da un sistema automatizzato, l’ordinamento continua infatti a interrogarsi sulla condotta umana che sta a monte del fatto dannoso, ossia sulla condotta di chi abbia progettato, addestrato, configurato, distribuito o impiegato la tecnologia in modo negligente, imprudente, imperito o abusivo.
La riconduzione dei danni da IA all’art. 2043 c.c. impone, tuttavia, di confrontarsi con la struttura ordinaria dell’illecito civile, che richiede la prova del fatto, del danno ingiusto, del nesso causale e dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Ed è proprio su questo terreno che il tema del risarcimento da Intelligenza Artificiale manifesta le sue maggiori criticità. La complessità tecnica dei sistemi, la loro opacità decisionale, la pluralità dei soggetti coinvolti nella filiera tecnologica e la difficoltà di ricostruire in modo lineare il processo causale possono rendere particolarmente gravoso per il danneggiato dimostrare la colpa del soggetto convenuto.
Quali danni sono risarcibili?
Il danno risarcibile può derivare anche da un uso formalmente corretto dell’applicativo e tuttavia sostanzialmente illecito, abusivo o negligente da parte dell’operatore umano che lo impiega. In termini generali, l’IA può cagionare un pregiudizio risarcibile quando l’output prodotto o la decisione assistita dall’algoritmo determini una lesione ingiusta del patrimonio, della reputazione, dell’identità personale, della riservatezza, dell’immagine, dei dati personali o deidiritti di proprietà intellettualedel soggetto inciso.
Particolarmente rilevanti, anche per la crescente diffusione degli strumenti generativi, sono le ipotesi in cui l’IA interferisce con il settore delle opere dell’ingegno e della loro veicolazione pubblica. Il danno può manifestarsi, ad esempio, quando un’opera venga modificata, elaborata o trasformata senza il consenso del titolare dei diritti, ovvero quando un soggetto, avvalendosi di strumenti di IA, si sostituisca abusivamente al titolare stesso nell’esercizio dei diritti di sfruttamento economico.
Analogamente, un pregiudizio suscettibile di risarcimento può derivare dalla creazione di contenuti nuovi ma strutturalmente dipendenti da opere anteriori, qualora vengano indebitamente ripresi personaggi, ambientazioni, trame, elementi narrativi o altri tratti creativi distintivi.
Sul versante dei diritti morali, poi, la lesione può consistere nell’usurpazione della paternità dell’opera, nella falsa attribuzione, nella manipolazione deformante del contenuto originario o nella compromissione della sua identità intellettuale. A ciò si aggiungono le ipotesi, sempre più frequenti, di contenuti sintetici lesivi della reputazione, di deepfake incidenti sull’identità personale,dati sanitari o trattamenti automatizzati suscettibili di produrre effetti discriminatori o gravemente pregiudizievoli.
I soggetti obbligati al risarcimento: produttore, sviluppatore, utilizzatore
Avuto riguardo al risarcimento dei danni causati dall’Intelligenza Artificiale, uno dei profili più delicati riguarda l’individuazione dei soggetti sui quali debba ricadere l’obbligo risarcitorio. Il nostro ordinamento, coerentemente con i principi generali della responsabilità civile, non attribuisce alcuna autonoma soggettività giuridica al sistema di IA, né concepisce la macchina come centro di imputazione del fatto illecito.
Ne consegue che il risarcimento deve essere ricondotto, di volta in volta, alle persone fisiche o giuridiche che intervengono nella progettazione, nello sviluppo, nella messa a disposizione, nell’integrazione o nell’utilizzo concreto dell’applicativo, secondo un accertamento che tenga conto del ruolo effettivamente svolto nella genesi del danno e del titolo di responsabilità di volta in volta configurabile.
In tale prospettiva, può anzitutto venire in rilievo la posizione del produttore o del fornitore del sistema, quando il danno trovi causa in un difetto originario di progettazione, in carenze di sicurezza, in insufficienze strutturali del modello o nella mancata predisposizione di adeguati presidi tecnici e informativi.
Accanto a questa figura si colloca quella dello sviluppatore o dell’integratore, il quale può essere chiamato a rispondere qualora il pregiudizio sia riconducibile alle modalità con cui il sistema sia stato addestrato, configurato, personalizzato o inserito in uno specifico contesto operativo.
Non meno rilevante è, tuttavia, la responsabilità dell’utilizzatore professionale o imprenditoriale, specie quando il danno derivi da un impiego dell’IA privo delle necessarie verifiche, da un affidamento acritico negli output generati, dalla omissione di controlli umani o dall’adozione di modalità d’uso non conformi ai doveri di diligenza e prudenza.
In molti casi, del resto, il risarcimento potrà dipendere da una pluralità di condotte concorrenti, con la conseguenza che l’accertamento della responsabilità richiederà una ricostruzione analitica della filiera tecnica e organizzativa entro la quale il sistema di Intelligenza Artificiale è stato sviluppato e impiegato.
Risarcimento ex art. 2050 c.c.: attività pericolose e Intelligenza Artificiale
Nel quadro delle possibili forme di risarcimento dei danni causati dall’Intelligenza Artificiale, particolare attenzione merita l’art. 2050 c.c., che disciplina la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. La norma prevede che chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, sia tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Si tratta di una disposizione di notevole rilievo sistematico, poiché introduce un modello di responsabilità aggravata che, pur non eliminando il nesso tra fatto e danno, sposta sul danneggiante l’onere di dimostrare la completezza delle cautele adottate. Proprio per questa ragione, una parte della riflessione giuridica più recente ha iniziato a interrogarsi sulla possibilità di sussumere, in determinate circostanze, anche l’impiego di sistemi di IA entro l’ambito applicativo dell’art. 2050 c.c., soprattutto quando tali sistemi vengano utilizzati in contesti caratterizzati da elevata capacità offensiva o da rischi particolarmente intensi per i diritti altrui.
L’argomento non può essere risolto in termini astratti e generalizzati, poiché non ogni utilizzo dell’Intelligenza Artificiale è, di per sé, qualificabile come attività pericolosa. Tuttavia, ove si consideri la nozione di pericolosità elaborata dalla giurisprudenza, emerge come essa possa derivare non soltanto dalla natura intrinseca dell’attività, ma anche dalla natura dei mezzi impiegati e dalle modalità concrete del loro utilizzo.
In tale prospettiva, l’uso di sistemi di IA capaci di incidere su diritti fondamentali della persona, su processi decisionali sensibili, sulla reputazione, sulla circolazione di opere dell’ingegno o sulla produzione di contenuti sintetici altamente lesivi può presentare, in concreto, quel grado di potenzialità nociva che giustifica il ricorso all’art. 2050 c.c. Ne consegue che, in presenza di applicazioni particolarmente invasive o prive di adeguati presidi tecnici, organizzativi e umani, l’azione fondata su tale norma può rappresentare uno strumento di risarcimento particolarmente efficace e coerente con l’esigenza di assicurare una tutela realmente effettiva al soggetto danneggiato.
Invero, qualora l’attività svolta mediante IA sia qualificabile come pericolosa per natura o per la natura dei mezzi adoperati, il danneggiante, per andare esente da responsabilità, deve provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Si tratta di un criterio che rafforza sensibilmente la posizione processuale del danneggiato, poiché trasferisce sul soggetto che esercita l’attività il peso di dimostrare la completezza delle cautele tecniche, organizzative e gestionali predisposte.
Il risarcimento del danno da prodotto difettoso e la disciplina speciale
Accanto alla responsabilità aquiliana generale e alla possibile applicazione dell’art. 2050 c.c., va considerato anche il distinto paradigma della responsabilità da prodotto difettoso, che nell’ordinamento italiano trova la propria disciplina positiva negli artt. 114-127 del Codice del consumo di cui ald.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Tali disposizioni regolano la responsabilità del produttore per i danni cagionati da un prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, secondo una logica che si differenzia dall’ordinario accertamento della colpa e che assume particolare rilievo quando il pregiudizio derivi da difetti di progettazione, carenze di sicurezza, vulnerabilità o insufficienze funzionali incorporate in sistemi tecnologici complessi. Il dato normativo interno, pertanto, già consente di collocare entro una disciplina speciale il risarcimento dei danni provocati da prodotti o componenti digitali difettosi, anche quando l’evento lesivo sia connesso al funzionamento di software o applicativi avanzati.
In questo quadro si inserisce, inoltre, la recentedirettiva (UE) 2024/2853del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, che ha aggiornato la disciplina europea della responsabilità per danno da prodotti difettosi, abrogando la precedente direttiva 85/374/CEE e ampliando espressamente l’attenzione verso software, prodotti digitali e tecnologie emergenti.
Si dovrà pertanto verificare in concreto, caso per caso, se il pregiudizio trovi causa nella messa in circolazione di un prodotto difettoso, nell’accezione evolutiva oggi accolta dal legislatore europeo, ovvero sia meglio fondare la richiesta sulle categorie codicistiche fondamentali.
Risarcimento del danno non patrimoniale, diritti della persona e opere dell’ingegno
L’evoluzione delle tecnologie generative ha moltiplicato le ipotesi in cui l’uso di sistemi di IA può incidere su diritti fondamentali quali l’immagine, la reputazione, la voce, il nome, l’identità personale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, dando luogo a pregiudizi che, pur non traducendosi immediatamente in una perdita economica, risultano nondimeno suscettibili di risarcimento ai sensi dei principi generali dell’ordinamento.
Si pensi, ad esempio, alla diffusione di contenuti sintetici falsamente attribuiti a un individuo, alla creazione di deepfake idonei a comprometterne l’onore o la credibilità professionale, ovvero all’elaborazione automatizzata di contenuti che deformino in modo grave e riconoscibile l’identità personale del soggetto rappresentato. In tutte queste ipotesi, il risarcimento del danno non patrimoniale si pone come presidio essenziale per la tutela della persona contro gli effetti lesivi di un uso tecnologico non governato da adeguati limiti giuridici.
Analogo rilievo assume il settore delle opere dell’ingegno, nel quale l’IA può produrre interferenze particolarmente incisive tanto sui diritti patrimoniali quanto sui diritti morali dell’autore. Il pregiudizio risarcibile può derivare dalla elaborazione non autorizzata dell’opera, dalla sua trasformazione abusiva, dalla usurpazione della paternità, dalla falsa attribuzione, nonché dalla creazione di opere derivate ottenute mediante ripresa non consentita di personaggi, ambientazioni, tratti narrativi o altri elementi creativi individualizzanti.
IA, risarcimento del danno e tutela civile. Assistenza legale qualificata
Alla luce delle considerazioni svolte, possiamo affermare che il nostro ordinamento già conosce strumenti idonei a fondare il risarcimento dei danni causati dall’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale, pur in assenza di una disciplina unitaria e compiutamente specializzata dedicata, in via esclusiva, alla responsabilità civile da IA.
L’art. 2043 c.c. continua a rappresentare il presidio generale del risarcimento del danno ingiusto, mentre l’art. 2050 c.c., nei casi in cui l’attività esercitata mediante IA presenti caratteri di concreta pericolosità, può offrire una tutela più incisiva, soprattutto per effetto della diversa distribuzione dell’onere probatorio. A tali rimedi si affianca la disciplina speciale della responsabilità da prodotto difettoso, che assume un rilievo crescente quando il danno sia riconducibile a difetti di sicurezza del prodotto o del software.
La tutela civilistica dei danni da Intelligenza Artificiale richiede un approccio capace di coniugare diritto civile e diritto delle nuove tecnologie. Il nostro Studio assiste privati, professionisti e imprese nelle questioni relative all’impiego di sistemi intelligenti, offrendo supporto sia nella fase preventiva di analisi del rischio sia nella successiva fase di tutela stragiudiziale o contenziosa.
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Ai sensi dell’art. 70-quater della Legge 633/1941, ai fini della tutela del diritto d’autore, si dichiara che il presente contenuto è riservato, e ne è vietata la riproduzione o l’estrazione di testo, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale.