da Redazione | Apr 13, 2026 | Diritto civile
La sponsorizzazione è una tecnica di promozione indiretta particolarmente efficace, poiché consente allo sponsor di associare il proprio nome, il proprio segno distintivo o i propri prodotti alla notorietà, alla reputazione o alla capacità attrattiva di un soggetto, di un evento o di un’organizzazione.
Nella relazione tra visibilità del brand e richiamo pubblico dello sponsorizzato si coglie la funzione economico-sociale dell’operazione, che si inserisce più ampiamente nelle strategie di posizionamento e consolidamento dell’identità commerciale dell’impresa.
Sotto il profilo giuridico, il contratto di sponsorizzazione è quell’accordo in forza del quale una parte, a fronte di un corrispettivo in denaro, beni o servizi, ottiene dall’altra l’impegno a porre in essere attività di diffusione, collegamento o valorizzazione del proprio nome, marchio o prodotto.
Si tratta, pertanto, di un contratto a prestazioni corrispettive, normalmente oneroso, nel quale la prestazione dello sponsorizzato può assumere la forma di un facere oppure di un pati, a seconda che egli debba svolgere attività promozionali positive o semplicemente consentire l’utilizzazione della propria immagine, notorietà o attività.
In questo contributo intendiamo fornire un quadro giuridico della sponsorizzazione, esaminandone la natura, la funzione, le clausole essenziali e i principali ambiti applicativi, dallo sport agli eventi, sino alle più recenti forme di promozione online legate all’influencer marketing.
La sponsorizzazione come contratto atipico
Sotto il profilo sistematico, il contratto di sponsorizzazione viene generalmente ricondotto alla categoria dei contratti atipici, in quanto, pur essendo ampiamente diffuso nella prassi commerciale, non trova nel codice civile una disciplina organica e specifica. Il legislatore e la prassi si sono concentrati soltanto su alcuni profili, come ad esempio l’aspetto tributario/fiscale.
L’accordo di sponsorizzazione è un’espressione dell’autonomia negoziale riconosciuta dall’art. 1322 c.c., il quale consente ai privati di concludere anche contratti non appartenenti ai tipi nominati, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Proprio sotto questo profilo, il contratto di sponsorizzazione si è consolidato come schema negoziale ormai stabilmente accolto nella prassi degli affari, sino ad assumere i tratti di un vero e proprio “tipo sociale”.
La causa concreta della sponsorizzazione va individuata nella diffusione, diretta o indiretta, di un messaggio promozionale attraverso il collegamento tra il segno distintivo dello sponsor e l’attività, l’immagine, il nome o la notorietà dello sponsorizzato. In tale prospettiva, il contratto realizza un interesse economico del tutto lecito e socialmente apprezzabile: da un lato, lo sponsor persegue un ritorno di immagine, di reputazione o di visibilità commerciale; dall’altro, lo sponsee ottiene un’utilità patrimoniale, che può consistere in denaro, beni, servizi o altre forme di sostegno economico.
La meritevolezza dell’assetto di interessi perseguito risulta, dunque, normalmente evidente, purché il contenuto concreto del contratto non contrasti con norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
I requisiti del contratto di sponsorizzazione: accordo, causa, oggetto e forma
Anche in assenza di una disciplina tipica, il contratto di sponsorizzazione resta pienamente assoggettato ai principi generali del diritto civile e, in particolare, ai requisiti indicati dall’art. 1325 c.c., vale a dire l’accordo, la causa, l’oggetto e la forma, quando prescritta dalla legge a pena di nullità.
L’accordo rappresenta il momento genetico del rapporto e coincide con la convergenza delle volontà delle parti in ordine alla regolamentazione dell’operazione economica perseguita.
Quanto alla causa, essa è normalmente individuata nella funzione promozionale del negozio, vale a dire nella diffusione a fini pubblicitari del nome, del marchio o del prodotto dello sponsor mediante il collegamento con l’attività, l’immagine o la notorietà del soggetto sponsorizzato. La causa della sponsorizzazione si sostanzia nella costruzione di un’associazione economicamente rilevante tra la visibilità dello sponsorizzato e l’interesse commerciale dello sponsor.
L’oggetto del contratto, invece, si concreta nell’insieme delle prestazioni dovute dalle parti: da un lato, il pagamento di un corrispettivo in denaro, beni o servizi; dall’altro, l’impegno dello sponsee a svolgere attività di promozione, divulgazione o semplice collegamento del brand sponsor alla propria sfera di notorietà.
Sotto il profilo della forma, non essendo la sponsorizzazione soggetta, di regola, a particolari vincoli formali, il contratto potrebbe anche perfezionarsi oralmente. Nondimeno, la forma scritta risulta ricorrente non soltanto per esigenze probatorie, ma anche per definire con precisione il contenuto del rapporto, i limiti di utilizzo dell’immagine e dei segni distintivi, nonché i profili commerciali connessi all’operazione.
Il rapporto fiduciario tra sponsor e sponsorizzato
Nel contratto di sponsorizzazione le parti assumono posizioni giuridiche distinte ma strettamente correlate. Sebbene, in linea teorica, entrambe le parti possano essere tanto persone fisiche quanto persone giuridiche, la prassi dimostra che il ruolo di sponsor è normalmente assunto da imprese, società, enti collettivi o organizzazioni interessate a valorizzare i propri segni distintivi e ad ampliare la riconoscibilità del brand sul mercato. Lo sponsorizzato, invece, può identificarsi in un atleta, una squadra, un’associazione, un organizzatore di eventi, un artista, un ente culturale oppure, nei contesti più recenti, un soggetto attivo nell’ambiente digitale (es. influencer, content creator)
Il rapporto tra le parti è fortemente connotato da un elemento, per così dire, fiduciario. Lo sponsor affida parte della propria comunicazione commerciale alla notorietà, al comportamento e alla credibilità del soggetto sponsorizzato; quest’ultimo, a sua volta, si obbliga a valorizzare il marchio altrui senza pregiudicare la propria identità e la propria autonomia operativa.
Sotto tale profilo, la componente fiduciaria spiega anche la frequente presenza, nella prassi, di clausole volte a presidiare i comportamenti delle parti, a disciplinare l’uso dei segni distintivi e a prevenire situazioni idonee a compromettere il ritorno promozionale atteso.
Le obbligazioni delle parti nella sponsorizzazione
Il contenuto del contratto di sponsorizzazione si articola intorno ad un rapporto sinallagmatico nel quale ciascuna parte assume obbligazioni. L’obbligo dello sponsor consiste, di regola, nell’erogazione di un corrispettivo, che può assumere la forma del pagamento di una somma di denaro ovvero della fornitura di beni, servizi o utilità economicamente valutabili.
Dal lato dello sponsorizzato, invece, l’obbligazione principale consiste normalmente nello svolgimento della propria attività in modo tale da consentire, favorire o rafforzare la diffusione del nome, del marchio o del prodotto dello sponsor.
Tale obbligo può tradursi in un facere, quando il soggetto sponsorizzato debba compiere attività promozionali positive, come esporre il marchio, partecipare ad iniziative pubblicitarie, indossare determinati segni distintivi o menzionare lo sponsor in occasioni pubbliche; ma può anche atteggiarsi come pati, quando l’obbligazione consista nel consentire l’utilizzazione della propria immagine, della propria notorietà o del proprio evento come veicolo di associazione commerciale.
La prestazione dello sponsee, pur potendo talvolta essere descritta in termini generali, deve comunque risultare sufficientemente determinabile alla luce del complessivo regolamento negoziale.
Accanto alle obbligazioni principali, il contratto di sponsorizzazione comprende frequentemente prestazioni accessorie, che assumono un rilievo decisivo nella concreta economia dell’accordo. Possono rientrarvi, ad esempio, la concessione del diritto di utilizzare fotografie, riprese video o altri contenuti raffiguranti lo sponsorizzato, la partecipazione a eventi promozionali, la presenza a campagne pubblicitarie, l’impegno a mantenere comportamenti coerenti con l’immagine del brand ovvero l’obbligo di non intrattenere rapporti con marchi concorrenti.
Parimenti essenziale è la clausola sulla durata, la quale consente di delimitare temporalmente l’efficacia del vincolo e di individuare con precisione il periodo entro il quale le prestazioni debbono essere eseguite.
Nel contratto di sponsorizzazione la durata può essere collegata ad una stagione sportiva, ad un singolo evento, ad una campagna promozionale o ad un arco temporale più ampio, con eventuale previsione di rinnovo, proroga o recesso anticipato.
Di grande rilievo è anche la clausola di esclusiva, frequentemente utilizzata per impedire allo sponsorizzato di associare la propria immagine a marchi concorrenti o, più in generale, a soggetti operanti nel medesimo settore merceologico dello sponsor. Tale previsione è particolarmente importante, poiché incide direttamente sull’effettivo valore economico della sponsorizzazione e sulla capacità del marchio di distinguersi agli occhi del pubblico.
Viene normalmente disciplinato anche l’utilizzo dei segni distintivi, dell’immagine e dei materiali promozionali. Invero, il contratto dovrebbe stabilire in quali forme il marchio dello sponsor possa essere esposto, riprodotto o diffuso, nonché disciplinare l’eventuale uso, da parte dello sponsor, dell’immagine, del nome o dei contenuti riferibili allo sponsorizzato.
La sponsorizzazione sportiva: società, atleti, eventi
Tra i settori nei quali il contratto di sponsorizzazione ha trovato la più ampia e stabile applicazione, quello sportivo occupa senza dubbio una posizione centrale. La ragione di tale diffusione risiede nella particolare capacità dello sport di generare attenzione pubblica, coinvolgimento emotivo e immediata riconoscibilità mediatica.
In un simile contesto, la sponsorizzazione consente allo sponsor di associare il proprio marchio a valori quali competitività, affidabilità, successo, disciplina e appartenenza, sfruttando la risonanza di eventi, campionati, squadre o singoli atleti.
La sponsorizzazione sportiva può riguardare una società o una squadra, che si obbliga a veicolare il marchio dello sponsor sulle divise ufficiali, sui materiali di gara, negli spazi dell’impianto sportivo o nella comunicazione istituzionale.
Può altresì avere ad oggetto un singolo atleta, il quale mette a disposizione la propria immagine, la propria notorietà e la propria partecipazione all’attività agonistica come strumenti di promozione commerciale. In altri casi ancora, la sponsorizzazione si collega ad uno specifico evento sportivo, al quale lo sponsor associa il proprio nome in termini di visibilità, sostegno economico e presenza nei materiali promozionali della manifestazione.
Particolarmente rilevante, in tale ambito, è la sponsorizzazione c.d. tecnica, nella quale il corrispettivo consiste nella fornitura di beni o servizi funzionali allo svolgimento dell’attività sportiva, quali abbigliamento, attrezzature, mezzi di trasporto o materiali specialistici.
Anche in questa ipotesi permane la natura onerosa e sinallagmatica del rapporto, poiché la fornitura rappresenta comunque la controprestazione di un’utilizzazione promozionale dell’immagine e dell’attività dello sponsorizzato.
La sponsorizzazione di eventi culturali, musicali e iniziative aperte al pubblico
Accanto all’ambito sportivo, un settore di elezione del contratto di sponsorizzazione è rappresentato dagli eventi culturali, musicali, artistici, fieristici e, più in generale, da tutte quelle iniziative capaci di attrarre pubblico, attenzione mediatica e valore reputazionale.
Dal punto di vista contrattuale, la sponsorizzazione di eventi presenta alcune peculiarità. L’oggetto del contratto deve essere descritto con particolare precisione, individuando la manifestazione, la sua durata, il contesto territoriale, il pubblico di riferimento e le modalità concrete di visibilità riconosciute allo sponsor.
Frequenti sono le clausole che regolano la presenza del marchio sui materiali promozionali, sui biglietti, sui canali digitali dell’evento, sugli allestimenti, sui fondali scenici, sulle aree dedicate agli ospiti o sulle campagne di comunicazione collegate alla manifestazione. In molti casi, inoltre, il contratto prevede anche forme di abbinamento nominale tra sponsor ed evento, oppure attribuisce allo sponsor la qualifica di partner ufficiale, con conseguente rafforzamento del ritorno di immagine perseguito.
Sponsorizzazione e influencer marketing: content creator, social media e promozione commerciale digitale
Nell’evoluzione più recente delle strategie di comunicazione d’impresa, il contratto di sponsorizzazione ha trovato un nuovo e rilevante ambito applicativo nell’ecosistema digitale, in particolare nei rapporti con influencer, content creator, streamer e personalità note sul web.
La sponsorizzazione non si realizza più soltanto mediante l’abbinamento del marchio a una squadra, a un atleta o a un evento, ma attraverso l’associazione del brand alla notorietà digitale di soggetti capaci di incidere sulle scelte, sulle preferenze e sulle percezioni di una comunità di utenti.
L’influencer marketing costituisce, sotto questo profilo, una forma contemporanea di promozione commerciale nella quale l’impresa valorizza la visibilità, la credibilità e la capacità relazionale del creator per diffondere il proprio nome, i propri prodotti o i propri servizi presso un pubblico profilato e potenzialmente molto ampio.
Sotto il profilo giuridico, anche questa modalità di promozione può essere ricondotta allo schema della sponsorizzazione, poiché permane la struttura sinallagmatica del rapporto: da una parte il brand corrisponde un compenso, in denaro, beni, servizi o altre utilità; dall’altra, l’influencer o il content creator si obbliga a pubblicare contenuti, mostrare prodotti, menzionare il marchio, prendere parte a campagne digitali o consentire l’utilizzo della propria immagine e della propria notorietà online.
Il contratto deve essere redatto con particolare attenzione, poiché la promozione commerciale sui social media presenta profili peculiari legati alla forma del contenuto, alla durata della campagna, alle piattaforme utilizzate, alla titolarità dei materiali creativi, all’autorizzazione all’uso delle immagini e alla conformità delle comunicazioni alla disciplina in materia di pubblicità trasparente.
Tale forma di sponsorizzazione richiede, inoltre, una disciplina accurata dei rischi reputazionali e dei limiti di comportamento del creator, giacché la forza promozionale del rapporto dipende in larga misura dalla coerenza tra immagine personale, linguaggio adottato, contenuti diffusi e valori del marchio sponsorizzante.
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La corretta impostazione di un contratto di sponsorizzazione richiede un’analisi giuridica complessa, che investe elementi di diritto civile, diritto commerciale, proprietà intellettuale, e privacy. Il nostro Studio assiste imprese, professionisti ed enti nella redazione, revisione e negoziazione di contratti commerciali, con particolare attenzione agli accordi di sponsorship, offrendo supporto nelle attività promozionali di imprese e enti del terzo settore.
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da Redazione | Apr 7, 2026 | Diritto civile
L’accertamento tecnico preventivo è lo strumento che la legge processuale civile offre per anticipare l’indagine tecnica rispetto al giudizio di merito e, al contempo, per favorire una gestione più razionale ed efficiente della lite.
La disciplina codicistica distingue, infatti, tra l’accertamento tecnico preventivo in senso cautelare, regolato dall’art. 696 c.p.c., e la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall’art. 696-bis c.p.c., la quale può essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di urgenza richieste dalla norma precedente, purché sia finalizzata all’accertamento e alla determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali ovvero da fatto illecito.
Proprio questa peculiare funzione, insieme istruttoria e deflattiva, rende l’istituto di particolare interesse pratico per chi intenda valutare, prima della causa, la consistenza tecnica ed economica della propria pretesa. Con questo approfondimento intendiamo operare una ricostruzione dell’istituto dell’accertamento tecnico preventivo, illustrandone la funzione, i presupposti, il procedimento e i principali vantaggi applicativi, con specifico riguardo alla disciplina dell’art. 696-bis c.p.c.
L’ATP nell’ordinamento processuale civile
L’accertamento tecnico preventivo è, dunque, un procedimento di istruzione preventiva mediante il quale l’ordinamento consente di anticipare, rispetto all’introduzione della causa di merito o al suo sviluppo ordinario, lo svolgimento di un’indagine tecnica su fatti, luoghi, cose o persone che presentino un rilievo decisivo ai fini della futura decisione.
La ratio dell’istituto risiede nell’esigenza di assicurare una tutela effettiva in tutte quelle controversie nelle quali il dato tecnico costituisce il nucleo stesso dell’accertamento giudiziale. L’accertamento tecnico preventivo, infatti, assolve anzitutto una funzione conservativa della prova, poiché consente di fissare in un determinato momento storico lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione di cose, nonché, nei casi consentiti dalla legge, di acquisire valutazioni sulle cause e sui danni relativi all’oggetto della verifica.
Tuttavia, soprattutto nella prospettiva dell’art. 696-bis c.p.c., esso svolge anche una funzione ordinatrice e deflattiva del contenzioso, in quanto mette le parti nella condizione di conoscere anticipatamente il quadro tecnico della controversia e, quindi, di valutare in modo più consapevole la convenienza di una composizione bonaria ovvero della successiva instaurazione del giudizio.
Sotto questo profilo, l’accertamento tecnico preventivo contribuisce a rendere più efficiente la giurisdizione civile, riducendo l’area dell’incertezza tecnica e favorendo, quando possibile, una definizione della lite fondata su basi oggettive.
Accertamento tecnico cautelare e accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
Per comprendere a fondo l’istituto, è indispensabile distinguere tra il modello previsto dall’art. 696 c.p.c. e quello disciplinato dall’art. 696-bis c.p.c..
L’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. si colloca nell’ambito dei procedimenti cautelari di istruzione preventiva ed è subordinato alla sussistenza dell’urgenza di verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione di cose, in presenza del rischio che il decorso del tempo renda più difficile o addirittura inutile il successivo accertamento.
Esso assolve primariamente una funzione conservativa della prova. Diversa è invece la logica dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., che il legislatore ha configurato come consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
La norma stabilisce espressamente che tale consulenza può essere richiesta anche al di fuori delle condizioni previste dal primo comma dell’art. 696 c.p.c., purché sia finalizzata all’accertamento e alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali oppure da fatto illecito; inoltre, prima del deposito della relazione, il consulente è chiamato a tentare, ove possibile, la conciliazione delle parti.
I presupposti dell’accertamento tecnico preventivo
Nel delineare l’ambito applicativo dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696-bis c.p.c., il legislatore ha costruito un istituto dotato di presupposti differenti rispetto a quelli richiesti per l’ATP cautelare disciplinato dall’art. 696 c.p.c. Quest’ultimo assolve una funzione eminentemente cautelare, laddove il procedimento in esame assume una valenza eminentemente conciliativa. L’elemento centrale è, infatti, la natura della controversia e la concreta utilità di un accertamento tecnico anticipato funzionale sia alla verifica del credito, sia alla possibile composizione della lite (si veda al riguardo le linee guida di alcuni Tribunali).
Più precisamente, l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. è previsto per l’accertamento e la relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali oppure da fatto illecito; ne consegue che l’istituto trova il proprio terreno naturale in quelle controversie nelle quali la componente tecnica risulta decisiva per chiarire l’esistenza dell’inadempimento, il nesso causale, l’entità del danno o la quantificazione economica della pretesa.
Come si introduce il procedimento di accertamento tecnico preventivo?
Sotto il profilo procedurale, l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. si introduce mediante ricorso al giudice competente, con un atto che, pur inserendosi nel novero dei procedimenti sommari di istruzione preventiva, richiede una particolare accuratezza nella descrizione del rapporto controverso, nell’individuazione del fatto generatore della pretesa e nella delimitazione dell’oggetto dell’indagine tecnica.
Proprio perché l’istituto è finalizzato (anche) alla possibile composizione della lite, il ricorso deve porre il giudice e la controparte nelle condizioni di comprendere con immediatezza quale sia il credito di cui si domanda l’accertamento, quale sia la fonte contrattuale o extracontrattuale della pretesa e per quali ragioni l’apporto di un consulente tecnico appaia concretamente idoneo a chiarire i profili controversi.
In tale prospettiva, il ricorso dovrebbe esporre con sufficiente precisione i fatti storici rilevanti, i documenti principali, il contenuto delle contestazioni già insorte tra le parti e i quesiti tecnici che si chiede di sottoporre al consulente.
L’art. 696-bis c.p.c. rinvia, quanto al procedimento, al terzo comma dell’art. 696 c.p.c., con la conseguenza che il giudice provvede alla nomina del consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni peritali. Da ciò si ricava che quanto più il thema decidendum tecnico è definito in modo preciso, tanto più l’indagine peritale potrà risultare funzionale alla tutela della parte e all’eventuale definizione anticipata della controversia.
Il ruolo del giudice e del consulente nell’ATP
Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il giudice svolge una funzione di direzione e di garanzia del corretto perimetro dell’indagine tecnica, poiché è a lui che spetta valutare l’ammissibilità del ricorso, delimitare l’oggetto dell’accertamento e affidare l’incarico all’ausiliario chiamato a svolgere le verifiche specialistiche necessarie.
L’art. 696-bis c.p.c., nel rinviare al terzo comma dell’art. 696 c.p.c., prevede infatti che il giudice proceda alla nomina del consulente tecnico e fissi la data di inizio delle operazioni, così collocando il momento genetico dell’attività peritale all’interno di un quadro processuale formalmente definito e assistito dal contraddittorio.
Il consulente tecnico d’ufficio non rappresenta l’interesse di alcuna delle parti, ma opera quale ausiliario del giudice, secondo la logica generale dettata dall’art. 61 c.p.c., che consente al giudice di farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. In questa prospettiva, il CTU non è chiamato a decidere la controversia né a sostituirsi al giudice nelle valutazioni giuridiche, ma a fornire un accertamento specialistico imparziale, fondato su cognizioni tecniche idonee a chiarire i fatti rilevanti della lite.
Particolare rilievo assume, inoltre, il ruolo delle parti e dei rispettivi consulenti tecnici di parte, i quali partecipano alle operazioni peritali nel contraddittorio tecnico, formulano osservazioni, producono documenti e possono interloquire sull’impostazione metodologica dell’indagine.
Il tentativo di conciliazione nell’accertamento tecnico preventivo
L’elemento che maggiormente caratterizza l’accertamento tecnico preventivo è rappresentato dalla sua esplicita finalità conciliativa. Il codice di rito attribuisce al consulente il compito di tentare, ove possibile, la conciliazione delle parti. La volontà del legislatore è dunque quella di valorizzare la consulenza tecnica preventiva come sede idonea alla composizione della lite, soprattutto in tutte quelle controversie in cui il contrasto tra le parti si concentra prevalentemente su profili tecnici suscettibili di verifica oggettiva.
La funzione conciliativa dell’accertamento tecnico preventivo si spiega proprio alla luce del ruolo che la tecnica assume in molte liti civili. Quando il dissenso riguarda, ad esempio, la causa di un danno, la riconducibilità di un difetto a una inesatta esecuzione contrattuale oppure la quantificazione economica del pregiudizio, l’intervento di un ausiliario imparziale può ridurre sensibilmente l’area della conflittualità, offrendo alle parti una base valutativa comune sulla quale impostare una possibile soluzione negoziale.
Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale e il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo a tale verbale, ai fini dell’espropriazione, dell’esecuzione in forma specifica e dell’iscrizione di ipoteca giudiziale; se, invece, la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione del consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio.
Invero, l’art. 696-bis c.p.c. prevede espressamente che, se la conciliazione non riesce, ciascuna parte possa chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Ciò significa che l’elaborato peritale formatosi nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo può essere valorizzato nel processo successivo quale elemento istruttorio di particolare rilievo.
Naturalmente, la relazione non priva il giudice del merito del proprio potere di valutazione, né elimina il contraddittorio sulle questioni giuridiche ancora controverse; tuttavia, essa finisce spesso per costituire il principale punto di riferimento tecnico della causa.
Casi pratici e applicazioni frequenti dell’ATP
L’utilità dell’accertamento tecnico preventivo emerge con particolare evidenza in tutte quelle situazioni nelle quali la controversia trae origine da una problematica eminentemente tecnica, la cui corretta ricostruzione richiede competenze specialistiche e una verifica tempestiva di dati materiali, documenti, lavorazioni o conseguenze dannose.
In ambito edilizio, ad esempio, l’accertamento tecnico preventivo è frequentemente richiesto quando un immobile presenti infiltrazioni, crepe, cedimenti, difetti di impermeabilizzazione, vizi costruttivi o irregolarità nell’esecuzione di opere appaltate, poiché in tali ipotesi è spesso necessario accertare rapidamente la natura del difetto, la sua riconducibilità causale, il costo degli interventi di ripristino e l’eventuale responsabilità dell’appaltatore, del progettista o di altri soggetti coinvolti.
Analogamente, l’istituto risulta particolarmente utile nelle controversie relative a lavori interrotti, opere eseguite in modo difforme, contestazioni sullo stato di avanzamento di un cantiere o danni derivanti da cattiva manutenzione di beni immobili.
L’ATP può rivelarsi di grande rilievo anche nelle liti aventi a oggetto beni mobili, impianti, macchinari o prodotti difettosi, quando occorra chiarire se il danno dipenda da un vizio originario, da un’errata installazione, da una inesatta esecuzione contrattuale o da un uso improprio del bene. Parimenti, esso può assumere una funzione decisiva nelle controversie risarcitorie da fatto illecito, allorché la componente tecnica dell’accertamento sia predominante rispetto alla discussione strettamente giuridica.
Quali sono i vantaggi dell’accertamento tecnico preventivo?
Tra i principali profili di interesse dell’accertamento tecnico preventivo vi è, anzitutto, la possibilità di anticipare il momento dell’accertamento specialistico rispetto ai tempi ordinari del giudizio di cognizione, con l’effetto di ridurre in modo significativo l’incertezza tecnica che spesso alimenta la controversia.
La verifica anticipata delle cause del danno, della consistenza dell’inadempimento e della quantificazione del credito permette infatti alle parti di misurare con maggiore precisione la solidità delle rispettive pretese, creando le condizioni per una scelta più consapevole tra accordo o giudizio.
A ciò si aggiunge il vantaggio, espressamente previsto dalla legge, del tentativo di conciliazione affidato al consulente prima del deposito della relazione, nonché, in caso di accordo, della formazione di un verbale cui il giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo.
Tuttavia, l’accertamento tecnico preventivo non rappresenta una soluzione automaticamente conveniente in ogni controversia. Il suo impiego richiede che il nucleo della lite sia realmente suscettibile di accertamento tecnico e che vi sia una concreta utilità nel demandare a un consulente la ricostruzione anticipata dei fatti rilevanti.
Quando, invece, il contrasto tra le parti verte prevalentemente su questioni interpretative o strettamente giuridiche, l’istituto rischia di non offrire un reale valore aggiunto.
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da Redazione | Apr 3, 2026 | Diritto civile
L’Arbitro Bancario Finanziario è stato istituito allo scopo di garantire ai clienti degli intermediari vigilati (Banche, intermediari creditizi, istituti di pagamento etc.) una tutela semplificata ed economicamente più accessibile rispetto alla giurisdizione ordinaria. L’Arbitro Bancario Finanziario si inserisce nel più ampio sistema delle procedure alternative di risoluzione delle controversie (c.d. ADR), che oggi riguardano moltissimi settori del diritto civile e commerciale.
Con questo articolo intendiamo offrire un quadro di sintesi della disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario, illustrandone il fondamento normativo, la funzione, e le modalità di proposizione del ricorso.
L’analisi sarà inoltre volta a chiarire quando sia effettivamente opportuno rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, ponendo in luce i presupposti di accesso e i principali step procedurali.
Arbitro Bancario Finanziario e sistema delle ADR
L’Arbitro Bancario Finanziario trova il proprio fondamento normativo nell’art. 128-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, TUB), disposizione che ha introdotto nel settore bancario e finanziario un sistema strutturato di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
La normativa di riferimento attribuisce rilievo non soltanto all’interesse individuale del cliente a ottenere una decisione rapida su una contestazione concernente operazioni e servizi bancari e finanziari, ma anche all’interesse più generale al corretto funzionamento del mercato, e alla diffusione di prassi improntate a trasparenza e buona fede.
Sotto il profilo sistematico, l’Arbitro Bancario Finanziario non coincide con un organo giurisdizionale in senso proprio e non sostituisce l’autorità giudiziaria, ma rappresenta una sede specializzata di composizione delle liti che si caratterizza per la propria natura istituzionale, per il supporto organizzativo assicurato dalla Banca d’Italia e per l’obbligo di adesione gravante sugli intermediari rientranti nell’ambito applicativo della disciplina.
La sua utilità pratica si manifesta, anzitutto, nella possibilità di sottoporre a un organo specializzato questioni che, pur non sempre caratterizzate da particolare complessità tecnica, incidono in modo rilevante sulla sfera patrimoniale del cliente e sul corretto equilibrio del rapporto con la banca.
L’Arbitro Bancario Finanziario verifica la legittimità sostanziale del comportamento dell’intermediario, particolarmente significativa nei casi in cui il cliente contesti addebiti non autorizzati, irregolarità nell’esecuzione di pagamenti, applicazione di costi non dovuti, ritardi nell’adempimento di obblighi accessori, omessa consegna di documentazione o altre violazioni inerenti alla gestione del rapporto bancario o finanziario.
Quali controversie possono essere devolute all’Arbitro Bancario Finanziario?
Sotto il profilo oggettivo, l’Arbitro Bancario Finanziario conosce delle controversie aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento, purché la lite concerna il rapporto tra cliente e intermediario in materia di conti correnti, carte di pagamento, mutui, finanziamenti, aperture di credito, cessioni del quinto, segnalazioni alla Centrale dei Rischi e, più in generale, obblighi derivanti dall’erogazione di servizi riconducibili alla sfera bancaria o finanziaria.
Restano invece escluse le controversie relative ai servizi e alle attività di investimento, per le quali opera un diverso sistema di tutela stragiudiziale, rappresentato dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
Parimenti, non rientrano nella cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario le controversie che involgano profili estranei al rapporto bancario o finanziario in senso proprio, né quelle che richiedano un’attività istruttoria incompatibile con la natura documentale del procedimento.
Sotto il profilo del valore, qualora il ricorrente chieda la corresponsione di una somma di denaro, l’Arbitro Bancario Finanziario può pronunciarsi entro il limite di euro 200.000; diversamente, quando la domanda sia volta all’accertamento di diritti, obblighi o facoltà, non opera un limite quantitativo predeterminato.
Sul piano temporale, possono essere sottoposte all’Arbitro Bancario Finanziario soltanto controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso. Inoltre, il sistema non è utilizzabile quando sulla medesima controversia sia già pendente un giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria, ovvero un arbitrato o una procedura di mediazione, poiché la funzione dell’istituto è quella di offrire una via alternativa e non sovrapposta rispetto ad altri strumenti di composizione della lite.
Chi può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario? Contro chi va proposto il ricorso?
La legittimazione a ricorrere dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario spetta al cliente dell’intermediario, nozione che l’ordinamento considera in senso ampio e che non coincide, necessariamente, con quella di consumatore delineata dal diritto dei consumatori.
Può, infatti, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario non soltanto la persona fisica che agisca per finalità estranee alla propria attività imprenditoriale o professionale, ma anche il professionista, la microimpresa e, più in generale, il soggetto che abbia intrattenuto o intenda intrattenere un rapporto riconducibile alla prestazione di servizi bancari o finanziari, purché non si tratti di operatore che agisca professionalmente nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale o dei servizi di pagamento per finalità attinenti a tali attività.
In questa prospettiva, la nozione di cliente adottata dal sistema dell’Arbitro Bancario Finanziario presenta un’estensione funzionale, in quanto ricomprende anche le situazioni in cui la controversia sorga nella fase precontrattuale, laddove il comportamento dell’intermediario sia rilevante sotto il profilo della trasparenza, della correttezza o della regolarità delle trattative.
Sotto il profilo passivo, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario può essere proposto nei confronti di banche, intermediari finanziari iscritti negli albi o elenchi previsti dalla disciplina vigente, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane per l’attività di Bancoposta e, più in generale, nei confronti degli intermediari tenuti ad aderire al sistema di risoluzione stragiudiziale previsto dall’art. 128-bis TUB.
L’adesione al sistema ABF rappresenta una precondizione per l’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria e per la prestazione di servizi di pagamento, con la conseguenza che l’Arbitro Bancario Finanziario si presenta come uno strumento strutturalmente integrato nell’ordinamento di settore.
Il reclamo come presupposto del ricorso all’ABF
L’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario non è immediato. Il sistema presuppone che il cliente abbia previamente instaurato un’interlocuzione formale con l’intermediario mediante la proposizione di un reclamo scritto. Tale passaggio costituisce un presupposto necessario del successivo ricorso e risponde a una precisa ratio ordinamentale: consentire alla banca o all’altro operatore finanziario di riesaminare la vicenda, valutare le doglianze del cliente ed eventualmente comporre la controversia senza l’attivazione del procedimento dinanzi all’ABF.
In linea generale, il reclamo deve indicare con sufficiente chiarezza il comportamento contestato, le ragioni della contestazione e la richiesta rivolta all’intermediario; esso deve inoltre essere trasmesso secondo modalità idonee a comprovarne l’invio e la ricezione, poiché tale documentazione assume rilievo essenziale nella successiva fase davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.
L’intermediario è tenuto a rispondere entro quindici giorni quando il reclamo riguarda servizi di pagamento e, invece, entro sessanta giorni negli altri casi relativi a servizi bancari e finanziari.
Sotto il profilo processuale in senso lato, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario deve conservare una sostanziale corrispondenza con il contenuto del reclamo, poiché la controversia devoluta all’organo decidente non può mutare il proprio oggetto in modo radicale rispetto alla contestazione già sottoposta all’intermediario. Il ricorso deve, invero, riguardare la medesima questione esposta nel reclamo, salva la possibilità di formulare, anche per la prima volta in sede ABF, una domanda risarcitoria purché il danno allegato costituisca conseguenza immediata e diretta della stessa condotta già contestata.
Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dal termine per la proposizione del ricorso, che deve essere presentato entro dodici mesi dall’invio del reclamo; decorso tale termine, il cliente può ancora rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, ma solo previa presentazione di un nuovo reclamo.
Come si presenta il ricorso?
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario si introduce, di regola, mediante il Portale ABF, che costituisce oggi il canale ordinario di accesso alla procedura e consente al cliente di seguire l’intero iter in forma telematica. La presentazione del ricorso presuppone, oltre al previo reclamo, il versamento del contributo di euro 20 a titolo di spese della procedura; una volta assolto tale adempimento, il ricorrente è chiamato a compilare il modulo secondo le indicazioni fornite dal sistema, allegando la documentazione utile a rappresentare con chiarezza la vicenda controversa.
Al tema abbiamo dedicato uno specifico approfondimento, al quale facciamo rinvio.
Una volta superata la verifica preliminare, il ricorso viene trasmesso all’intermediario resistente, il quale dispone di un termine per depositare le proprie controdeduzioni e la documentazione ritenuta utile. A tale fase può seguire, nei termini previsti dalla disciplina, una memoria di replica del ricorrente e, successivamente, una memoria di controreplica dell’intermediario.
Si forma così il fascicolo del procedimento, ossia l’insieme degli atti e dei documenti sulla cui base l’Arbitro Bancario Finanziario sarà chiamato a decidere. Si tratta di un profilo di particolare importanza, poiché il procedimento non contempla, in via ordinaria, attività istruttorie assimilabili a quelle del processo civile, né si fonda su prove orali o consulenze tecniche in senso stretto.
Da chi è composto l’Arbitro Bancario Finanziario? Collegi e Segreterie tecniche
Il sistema è articolato in sette Collegi territoriali, con sede a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, la cui competenza è determinata, in via ordinaria, in relazione al domicilio del cliente indicato nel ricorso. Ciascun Collegio è composto da cinque membri, secondo una composizione che mira a rappresentare, in modo equilibrato, le diverse istanze coinvolte nella controversia: il Presidente e due componenti sono designati dalla Banca d’Italia, un componente è designato dalle associazioni degli intermediari e un ulteriore componente è designato dalle associazioni rappresentative della clientela.
Accanto ai Collegi operano le Segreterie tecniche, istituite presso le sedi della Banca d’Italia corrispondenti ai diversi poli territoriali. Esse svolgono una funzione di supporto al procedimento, poiché provvedono alla ricezione dei ricorsi, alla verifica della loro regolarità e completezza, alle richieste di integrazione documentale, alla formazione del fascicolo, alla gestione delle comunicazioni con le parti e, più in generale, a tutte le attività ausiliarie necessarie al corretto funzionamento del sistema.
La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario e i suoi effetti
La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario è assunta dal Collegio sulla base della documentazione versata in atti dalle parti e secondo diritto. L’esito della controversia può essere comunicato inizialmente anche attraverso il solo dispositivo e, successivamente, con il deposito della motivazione; una volta intervenuta la decisione completa, se il ricorso è accolto in tutto o in parte, l’intermediario è tenuto a darvi esecuzione entro trenta giorni, comunicando alla Segreteria tecnica le iniziative intraprese per conformarsi al decisum.
Sul piano sistematico, la pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario non equivale a una sentenza passata in giudicato e non costituisce titolo esecutivo in senso tecnico; ciò nondimeno, essa possiede una rilevante forza conformativa, sia per l’autorevolezza dell’organo che la emette, sia per l’incidenza reputazionale che l’ordinamento collega al mancato adempimento. Resta in ogni caso salva, tanto per il cliente quanto per l’intermediario, la facoltà di adire successivamente l’autorità giudiziaria.
Proprio sul terreno dell’effettività si coglie uno dei profili più significativi del sistema. Quando l’intermediario non si conforma alla decisione, ovvero non coopera regolarmente allo svolgimento della procedura, l’Arbitro Bancario Finanziario prevede un meccanismo di pubblicità dell’inadempimento che incide direttamente sull’immagine dell’operatore.
La notizia dell’inadempimento o della mancata cooperazione viene pubblicata sul sito dell’ABF per cinque anni e deve inoltre comparire, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario per sei mesi. Tale conseguenza, pur non sostituendosi ai mezzi coattivi propri della tutela giurisdizionale, esercita una pressione reputazionale particolarmente intensa, tanto più in un settore nel quale l’affidabilità e la trasparenza costituiscono elementi centrali del rapporto fiduciario con la clientela.
Ciò posto, la decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, pur non essendo formalmente vincolante, si rivela nella prassi uno strumento dotato di apprezzabile efficacia concreta, capace di orientare i comportamenti degli intermediari e di offrire al cliente una tutela davvero incisiva.
Ma allora, quando è opportuno ricorrere all’ABF?
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario risulta particolarmente opportuno in tutte quelle situazioni nelle quali il cliente intenda contestare il comportamento di una banca o di altro intermediario in relazione a operazioni e servizi bancari o finanziari, e abbia interesse a ottenere una decisione in tempi contenuti, con costi estremamente ridotti e senza affrontare, sin dall’origine, l’onere del giudizio ordinario.
In termini concreti, l’Arbitro Bancario Finanziario è particolarmente utile per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto addebiti non autorizzati, operazioni di pagamento eseguite in modo irregolare, frodi informatiche, applicazione di spese, commissioni o interessi ritenuti indebiti, ritardi nell’estinzione di finanziamenti, omessa cancellazione di garanzie, irregolarità nella gestione di conti correnti o carte di pagamento, nonché più in generale nei casi in cui si assuma la violazione dei doveri di correttezza, trasparenza e buona fede da parte dell’intermediario.
Sotto un profilo più strategico, è opportuno rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario quando la controversia presenti contorni giuridici sufficientemente definiti e possa essere adeguatamente dimostrata attraverso documenti, corrispondenza, estratti conto, contratti, reclami, risposte dell’intermediario e ulteriore materiale scritto.
È comunque molto utile la strada del ricorso all’ABF quando il cliente voglia tentare una soluzione autorevole della lite prima di intraprendere l’azione giudiziaria, anche perché l’esperimento di una procedura stragiudiziale (come la mediazione, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010) costituisce, nelle controversie relative a contratti bancari e finanziari, condizione di procedibilità della domanda proposta davanti al giudice.
Più precisamente, l’esperimento del procedimento dinanzi all’ABF integra, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che il cliente non è tenuto a svolgere entrambe le procedure, ma può scegliere quale strumento attivare prima di adire il giudice.
La mediazione comporta normalmente costi più elevati, in quanto si svolge dinanzi a organismi che prevedono indennità parametrate al valore della controversia, e non sempre conduce a un confronto effettivo tra le parti, dal momento che gli intermediari, in concreto, non partecipano in ogni caso con un atteggiamento realmente orientato alla composizione della lite.
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Il nostro Studio dedica particolare attenzione alle problematiche che si collocano all’incrocio tra diritto civile, diritto commerciale e strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nella consapevolezza che, in molti casi, una tutela effettiva passa anche attraverso la corretta individuazione del rimedio più adeguato rispetto alla natura della lite, ai tempi richiesti dal cliente e agli interessi patrimoniali coinvolti.
Cerchiamo di valorizzare al meglio le potenzialità offerte dall’Arbitro Bancario Finanziario e, più in generale, dagli strumenti ADR, che assumono un ruolo sempre più rilevante nelle questioni legali in materia contrattuale e bancaria.
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Ai sensi dell’art. 70-quater della Legge 633/1941, ai fini della tutela del diritto d’autore, si dichiara che il presente contenuto è riservato, e ne è vietata la riproduzione o l’estrazione di testo, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale.
da Redazione | Apr 1, 2026 | Diritto civile
Il tema del risarcimento del danno causato dall’Intelligenza Artificiale si colloca al crocevia tra innovazione e responsabilità civile, imponendo all’interprete di verificare se e in quale misura gli strumenti tradizionali dell’ordinamento siano già idonei a offrire una risposta effettiva alle nuove forme di lesione che possono derivare dall’utilizzo di applicativi algoritmici.
Il problema, a ben vedere, non riguarda la configurabilità di una responsabilità “della macchina” in senso proprio, prospettiva estranea ai principi del nostro sistema, bensì la possibilità di imputare il fatto dannoso ai soggetti che progettano, sviluppano, distribuiscono, integrano o utilizzano sistemi di IA in violazione dei doveri di diligenza, prudenza, controllo e prevenzione.
In questa prospettiva, il presente contributo si propone di offrire una ricostruzione delle principali forme di tutela civilistica oggi invocabili per ottenere il risarcimento dei danni causati dall’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale.
Il quadro normativo tra diritto interno e diritto dell’Unione Europea
Il tema del risarcimento dei danni cagionati dall’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale si inserisce in un contesto normativo in progressiva evoluzione.
Proprio questa stratificazione impone di distinguere con chiarezza tra la disciplina che mira a regolare, in chiave preventiva, la progettazione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei sistemi di IA, e quella che, invece, viene in rilievo quando il danno si sia già verificato e occorra individuare il titolo giuridico idoneo a fondare il risarcimento.
Sotto il primo profilo, il Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale si colloca principalmente sul terreno della conformità, della gestione del rischio, della trasparenza, della sorveglianza e degli obblighi imposti ai diversi operatori della filiera tecnologica. Si tratta, tuttavia, di una disciplina che, pur incidendo indirettamente anche sulla futura valutazione della colpa e della diligenza, non esaurisce affatto il problema del risarcimento civilistico del danno.
Sul versante propriamente risarcitorio, occorre dunque guardare anzitutto alle categorie generali del diritto civile italiano, che continuano a rappresentare il fondamento principale della tutela del danneggiato. In tale quadro, assumono rilievo tanto la clausola generale dell’illecito aquiliano quanto le ipotesi speciali di responsabilità previste dal codice civile e dalla legislazione complementare.
A ciò si aggiunge il progressivo rafforzamento del diritto europeo in materia di responsabilità da prodotto difettoso, oggi destinato a incidere anche sulle tecnologie digitali e sui software.
Risarcimento del danno da Intelligenza Artificiale e illecito aquiliano: l’art. 2043 c.c.
In mancanza di una disciplina organica dedicata al risarcimento dei danni causati dall’impiego di sistemi di IA, il primo riferimento normativo resta la clausola generale dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 c.c., secondo cui qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento.
Tale disposizione conserva una funzione centrale anche nel contesto tecnologico contemporaneo, poiché consente di ricondurre entro lo schema della responsabilità extracontrattuale una pluralità di condotte lesive poste in essere mediante l’utilizzo di applicativi di IA, senza che sia necessario postulare l’esistenza di una autonoma soggettività giuridica della macchina o del sistema algoritmico.
Anche quando il pregiudizio sia materialmente prodotto attraverso un output generato da un sistema automatizzato, l’ordinamento continua infatti a interrogarsi sulla condotta umana che sta a monte del fatto dannoso, ossia sulla condotta di chi abbia progettato, addestrato, configurato, distribuito o impiegato la tecnologia in modo negligente, imprudente, imperito o abusivo.
La riconduzione dei danni da IA all’art. 2043 c.c. impone, tuttavia, di confrontarsi con la struttura ordinaria dell’illecito civile, che richiede la prova del fatto, del danno ingiusto, del nesso causale e dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Ed è proprio su questo terreno che il tema del risarcimento da Intelligenza Artificiale manifesta le sue maggiori criticità. La complessità tecnica dei sistemi, la loro opacità decisionale, la pluralità dei soggetti coinvolti nella filiera tecnologica e la difficoltà di ricostruire in modo lineare il processo causale possono rendere particolarmente gravoso per il danneggiato dimostrare la colpa del soggetto convenuto.
Quali danni sono risarcibili?
Il danno risarcibile può derivare anche da un uso formalmente corretto dell’applicativo e tuttavia sostanzialmente illecito, abusivo o negligente da parte dell’operatore umano che lo impiega. In termini generali, l’IA può cagionare un pregiudizio risarcibile quando l’output prodotto o la decisione assistita dall’algoritmo determini una lesione ingiusta del patrimonio, della reputazione, dell’identità personale, della riservatezza, dell’immagine, dei dati personali o dei diritti di proprietà intellettuale del soggetto inciso.
Particolarmente rilevanti, anche per la crescente diffusione degli strumenti generativi, sono le ipotesi in cui l’IA interferisce con il settore delle opere dell’ingegno e della loro veicolazione pubblica. Il danno può manifestarsi, ad esempio, quando un’opera venga modificata, elaborata o trasformata senza il consenso del titolare dei diritti, ovvero quando un soggetto, avvalendosi di strumenti di IA, si sostituisca abusivamente al titolare stesso nell’esercizio dei diritti di sfruttamento economico.
Analogamente, un pregiudizio suscettibile di risarcimento può derivare dalla creazione di contenuti nuovi ma strutturalmente dipendenti da opere anteriori, qualora vengano indebitamente ripresi personaggi, ambientazioni, trame, elementi narrativi o altri tratti creativi distintivi.
Sul versante dei diritti morali, poi, la lesione può consistere nell’usurpazione della paternità dell’opera, nella falsa attribuzione, nella manipolazione deformante del contenuto originario o nella compromissione della sua identità intellettuale. A ciò si aggiungono le ipotesi, sempre più frequenti, di contenuti sintetici lesivi della reputazione, di deepfake incidenti sull’identità personale, dati sanitari o trattamenti automatizzati suscettibili di produrre effetti discriminatori o gravemente pregiudizievoli.
I soggetti obbligati al risarcimento: produttore, sviluppatore, utilizzatore
Avuto riguardo al risarcimento dei danni causati dall’Intelligenza Artificiale, uno dei profili più delicati riguarda l’individuazione dei soggetti sui quali debba ricadere l’obbligo risarcitorio. Il nostro ordinamento, coerentemente con i principi generali della responsabilità civile, non attribuisce alcuna autonoma soggettività giuridica al sistema di IA, né concepisce la macchina come centro di imputazione del fatto illecito.
Ne consegue che il risarcimento deve essere ricondotto, di volta in volta, alle persone fisiche o giuridiche che intervengono nella progettazione, nello sviluppo, nella messa a disposizione, nell’integrazione o nell’utilizzo concreto dell’applicativo, secondo un accertamento che tenga conto del ruolo effettivamente svolto nella genesi del danno e del titolo di responsabilità di volta in volta configurabile.
In tale prospettiva, può anzitutto venire in rilievo la posizione del produttore o del fornitore del sistema, quando il danno trovi causa in un difetto originario di progettazione, in carenze di sicurezza, in insufficienze strutturali del modello o nella mancata predisposizione di adeguati presidi tecnici e informativi.
Accanto a questa figura si colloca quella dello sviluppatore o dell’integratore, il quale può essere chiamato a rispondere qualora il pregiudizio sia riconducibile alle modalità con cui il sistema sia stato addestrato, configurato, personalizzato o inserito in uno specifico contesto operativo.
Non meno rilevante è, tuttavia, la responsabilità dell’utilizzatore professionale o imprenditoriale, specie quando il danno derivi da un impiego dell’IA privo delle necessarie verifiche, da un affidamento acritico negli output generati, dalla omissione di controlli umani o dall’adozione di modalità d’uso non conformi ai doveri di diligenza e prudenza.
In molti casi, del resto, il risarcimento potrà dipendere da una pluralità di condotte concorrenti, con la conseguenza che l’accertamento della responsabilità richiederà una ricostruzione analitica della filiera tecnica e organizzativa entro la quale il sistema di Intelligenza Artificiale è stato sviluppato e impiegato.
Risarcimento ex art. 2050 c.c.: attività pericolose e Intelligenza Artificiale
Nel quadro delle possibili forme di risarcimento dei danni causati dall’Intelligenza Artificiale, particolare attenzione merita l’art. 2050 c.c., che disciplina la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. La norma prevede che chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, sia tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Si tratta di una disposizione di notevole rilievo sistematico, poiché introduce un modello di responsabilità aggravata che, pur non eliminando il nesso tra fatto e danno, sposta sul danneggiante l’onere di dimostrare la completezza delle cautele adottate. Proprio per questa ragione, una parte della riflessione giuridica più recente ha iniziato a interrogarsi sulla possibilità di sussumere, in determinate circostanze, anche l’impiego di sistemi di IA entro l’ambito applicativo dell’art. 2050 c.c., soprattutto quando tali sistemi vengano utilizzati in contesti caratterizzati da elevata capacità offensiva o da rischi particolarmente intensi per i diritti altrui.
L’argomento non può essere risolto in termini astratti e generalizzati, poiché non ogni utilizzo dell’Intelligenza Artificiale è, di per sé, qualificabile come attività pericolosa. Tuttavia, ove si consideri la nozione di pericolosità elaborata dalla giurisprudenza, emerge come essa possa derivare non soltanto dalla natura intrinseca dell’attività, ma anche dalla natura dei mezzi impiegati e dalle modalità concrete del loro utilizzo.
In tale prospettiva, l’uso di sistemi di IA capaci di incidere su diritti fondamentali della persona, su processi decisionali sensibili, sulla reputazione, sulla circolazione di opere dell’ingegno o sulla produzione di contenuti sintetici altamente lesivi può presentare, in concreto, quel grado di potenzialità nociva che giustifica il ricorso all’art. 2050 c.c. Ne consegue che, in presenza di applicazioni particolarmente invasive o prive di adeguati presidi tecnici, organizzativi e umani, l’azione fondata su tale norma può rappresentare uno strumento di risarcimento particolarmente efficace e coerente con l’esigenza di assicurare una tutela realmente effettiva al soggetto danneggiato.
Invero, qualora l’attività svolta mediante IA sia qualificabile come pericolosa per natura o per la natura dei mezzi adoperati, il danneggiante, per andare esente da responsabilità, deve provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Si tratta di un criterio che rafforza sensibilmente la posizione processuale del danneggiato, poiché trasferisce sul soggetto che esercita l’attività il peso di dimostrare la completezza delle cautele tecniche, organizzative e gestionali predisposte.
Il risarcimento del danno da prodotto difettoso e la disciplina speciale
Accanto alla responsabilità aquiliana generale e alla possibile applicazione dell’art. 2050 c.c., va considerato anche il distinto paradigma della responsabilità da prodotto difettoso, che nell’ordinamento italiano trova la propria disciplina positiva negli artt. 114-127 del Codice del consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Tali disposizioni regolano la responsabilità del produttore per i danni cagionati da un prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, secondo una logica che si differenzia dall’ordinario accertamento della colpa e che assume particolare rilievo quando il pregiudizio derivi da difetti di progettazione, carenze di sicurezza, vulnerabilità o insufficienze funzionali incorporate in sistemi tecnologici complessi. Il dato normativo interno, pertanto, già consente di collocare entro una disciplina speciale il risarcimento dei danni provocati da prodotti o componenti digitali difettosi, anche quando l’evento lesivo sia connesso al funzionamento di software o applicativi avanzati.
In questo quadro si inserisce, inoltre, la recente direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, che ha aggiornato la disciplina europea della responsabilità per danno da prodotti difettosi, abrogando la precedente direttiva 85/374/CEE e ampliando espressamente l’attenzione verso software, prodotti digitali e tecnologie emergenti.
Si dovrà pertanto verificare in concreto, caso per caso, se il pregiudizio trovi causa nella messa in circolazione di un prodotto difettoso, nell’accezione evolutiva oggi accolta dal legislatore europeo, ovvero sia meglio fondare la richiesta sulle categorie codicistiche fondamentali.
Risarcimento del danno non patrimoniale, diritti della persona e opere dell’ingegno
L’evoluzione delle tecnologie generative ha moltiplicato le ipotesi in cui l’uso di sistemi di IA può incidere su diritti fondamentali quali l’immagine, la reputazione, la voce, il nome, l’identità personale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, dando luogo a pregiudizi che, pur non traducendosi immediatamente in una perdita economica, risultano nondimeno suscettibili di risarcimento ai sensi dei principi generali dell’ordinamento.
Si pensi, ad esempio, alla diffusione di contenuti sintetici falsamente attribuiti a un individuo, alla creazione di deepfake idonei a comprometterne l’onore o la credibilità professionale, ovvero all’elaborazione automatizzata di contenuti che deformino in modo grave e riconoscibile l’identità personale del soggetto rappresentato. In tutte queste ipotesi, il risarcimento del danno non patrimoniale si pone come presidio essenziale per la tutela della persona contro gli effetti lesivi di un uso tecnologico non governato da adeguati limiti giuridici.
Analogo rilievo assume il settore delle opere dell’ingegno, nel quale l’IA può produrre interferenze particolarmente incisive tanto sui diritti patrimoniali quanto sui diritti morali dell’autore. Il pregiudizio risarcibile può derivare dalla elaborazione non autorizzata dell’opera, dalla sua trasformazione abusiva, dalla usurpazione della paternità, dalla falsa attribuzione, nonché dalla creazione di opere derivate ottenute mediante ripresa non consentita di personaggi, ambientazioni, tratti narrativi o altri elementi creativi individualizzanti.
IA, risarcimento del danno e tutela civile. Assistenza legale qualificata
Alla luce delle considerazioni svolte, possiamo affermare che il nostro ordinamento già conosce strumenti idonei a fondare il risarcimento dei danni causati dall’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale, pur in assenza di una disciplina unitaria e compiutamente specializzata dedicata, in via esclusiva, alla responsabilità civile da IA.
L’art. 2043 c.c. continua a rappresentare il presidio generale del risarcimento del danno ingiusto, mentre l’art. 2050 c.c., nei casi in cui l’attività esercitata mediante IA presenti caratteri di concreta pericolosità, può offrire una tutela più incisiva, soprattutto per effetto della diversa distribuzione dell’onere probatorio. A tali rimedi si affianca la disciplina speciale della responsabilità da prodotto difettoso, che assume un rilievo crescente quando il danno sia riconducibile a difetti di sicurezza del prodotto o del software.
La tutela civilistica dei danni da Intelligenza Artificiale richiede un approccio capace di coniugare diritto civile e diritto delle nuove tecnologie. Il nostro Studio assiste privati, professionisti e imprese nelle questioni relative all’impiego di sistemi intelligenti, offrendo supporto sia nella fase preventiva di analisi del rischio sia nella successiva fase di tutela stragiudiziale o contenziosa.
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Ai sensi dell’art. 70-quater della Legge 633/1941, ai fini della tutela del diritto d’autore, si dichiara che il presente contenuto è riservato, e ne è vietata la riproduzione o l’estrazione di testo, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale.
da Redazione | Mar 25, 2026 | Diritto civile
Il testamento olografo occupa, nel sistema successorio delineato dal codice civile, una posizione di particolare rilievo, poiché costituisce la forma più semplice e immediata attraverso la quale il disponente può manifestare le proprie ultime volontà.
Pur essendo un strumento largamente utilizzato, il testamento olografo si espone più frequenti contestazioni in ordine alla sua autenticità, alla regolarità formale e alla compatibilità delle disposizioni con i limiti posti dall’ordinamento a tutela dei legittimari. Il nostro ordinamento, da un lato, riconosce ampia rilevanza all’autonomia testamentaria; dall’altro, sottopone tale testamento a requisiti rigorosi di validità, richiedendo che esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 c.c.)e prevede specifici rimedi qualora l’atto risulti affetto da vizi tali da determinarne la nullità, l’annullabilità o l’inefficacia parziale per lesione della quota di riserva.
Con il presente articolo intendiamo offrire ai lettori un quadro sull’impugnazione del testamento olografo, e in particolar modo sulle cause di nullità e di annullamento, sui vizi della volontà, nonché sul rimedio dell’azione di riduzione quando le disposizioni testamentarie ledano i diritti dei legittimari.
Requisiti formali e disciplina dell’art. 602 c.c.
Come premesso, il legislatore ha subordinato l’efficacia del testamento olografo al rigoroso rispetto dei requisiti di forma indicati dall’art. 602 c.c., il quale stabilisce che esso debba essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La regola dell’autografia garantisce la personale provenienza dell’atto e consente di ricondurre con certezza la dichiarazione testamentaria al suo autore; ne consegue che non può qualificarsi come testamento olografo la scheda redatta con mezzi meccanici, a stampa o comunque con l’intervento materiale di terzi nella stesura del contenuto.
La data, che deve comprendere giorno, mese e anno, risponde invece all’esigenza di collocare cronologicamente l’atto, così da verificare, tra l’altro, la capacità del testatore al momento della redazione, l’eventuale revoca di precedenti disposizioni e la priorità tra più testamenti successivi. La sottoscrizione, infine, permette di accertare la provenienza del documento e la paternità in capo al suo sottoscrittore.
La distinzione tra nullità e annullabilità del testamento olografo
Una corretta impostazione della domanda giudiziale presuppone la distinzione tra nullità e annullabilità del testamento olografo, poiché da tale qualificazione dipendono non soltanto il fondamento della pretesa, ma anche il regime dei termini, l’ampiezza della tutela e, in parte, la stessa strategia processuale.
Il codice civile disciplina espressamente il difetto di forma all’art. 606 c.c., stabilendo che il testamento è nullo quando, nel caso del testamento olografo, manchi l’autografia o la sottoscrizione; per ogni altro difetto di forma, invece, l’atto può essere annullato su istanza di chiunque vi abbia interesse.
La norma individua dunque una gerarchia dei vizi formali, attribuendo rilievo radicale a quei requisiti che attengono all’essenza stessa del testamento olografo quale atto personale e autografo del disponente, e degradando ad annullabilità gli altri difetti che, pur incidendo sulla regolarità della scheda testamentaria, non ne elidono in modo assoluto la riferibilità soggettiva.
Sul piano sistematico, la nullità investe i vizi più gravi e comporta una radicale inidoneità dell’atto a produrre i suoi effetti, mentre l’annullabilità presuppone un testamento che, fino a quando non venga rimosso con pronuncia giudiziale, conserva la propria efficacia.
La distinzione assume rilievo anche sotto il profilo temporale. L’art. 606 c.c. precisa infatti che l’azione di annullamento per difetti di forma diversi da quelli che determinano nullità si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Le cause di nullità del testamento olografo: difetto di autografia, sottoscrizione e falsità materiale
Tra i motivi di impugnazione più ricorrenti, appaiono centrali le cause di nullità che incidono sugli elementi essenziali del testamento olografo. L’art. 606 c.c. stabilisce espressamente che il testamento è nullo quando manchi l’autografia o la sottoscrizione. La disposizione va letta in stretta connessione con l’art. 602 c.c., secondo cui il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
Quando la disposizione testamentaria sia redatta integralmente o anche solo in parte da terzi, oppure con mezzi meccanici o informatici, viene meno il requisito strutturale che consente di qualificare l’atto come autentica espressione della volontà personale del de cuius.
La sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni e, anche quando non consista nell’indicazione completa di nome e cognome, deve comunque designare con certezza il testatore. Proprio sul terreno dell’autografia e della sottoscrizione si colloca uno dei profili più delicati del contenzioso successorio, vale a dire la falsità materiale del testamento olografo.
Quando venga contestata la provenienza della scrittura, l’accertamento giudiziale si concentra sulla genuinità materiale del documento, spesso con l’ausilio di una consulenza grafologica e del confronto con scritture di comparazione sicuramente riferibili al de cuius.
In simili ipotesi, l’impugnazione non mira a censurare una volontà mal formata, bensì a negare a monte che quella volontà sia mai stata realmente espressa dal testatore nella forma prescritta dalla legge. Invero, la contestazione della falsità del testamento olografo è uno strumento assai incisivo per reagire contro una disposizione che sia abbia motivo di ritenere non genuina.
Le cause di annullamento: incapacità di testare e incertezza della data
Accanto alle ipotesi di nullità, l’ordinamento contempla una serie di vizi che rendono il testamento olografo annullabile, ossia idoneo a produrre effetti sino a quando non intervenga una pronuncia giudiziale che ne disponga la caducazione.
In questa prospettiva, uno dei motivi più ricorrenti di impugnazione è dato dall’incapacità di testare, che ricorre quando il disponente, pur non essendo necessariamente destinatario di un formale provvedimento di interdizione o inabilitazione, si trovi in concreto, al momento della redazione della disposizione testamentaria, in una condizione tale da non poter formare ed esprimere una volontà libera e consapevole.
Il fondamento normativo di tale vizio si rinviene nell’art. 591 c.c., che esclude dalla capacità di testare, tra gli altri, coloro che, benché non interdetti, si provi essere stati incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
In un contenzioso sul testamento olografo, la prova di tale condizione assume un rilievo centrale, e viene spesso ricostruita attraverso documentazione sanitaria, certificazioni mediche, cartelle cliniche, deposizioni testimoniali e, nei casi più complessi, mediante una consulenza tecnica che consenta di valutare retrospettivamente lo stato psichico del de cuius alla data della formazione del documento.
Sempre sul terreno dell’annullabilità si collocano i difetti attinenti alla data del testamento olografo, quando essi non assumano caratteristiche tali da compromettere radicalmente l’autografia dell’atto. La data consente di verificare la capacità del testatore, l’eventuale priorità tra più testamenti successivi e la compatibilità dell’atto con altre vicende giuridicamente rilevanti.
Per tale ragione, l’omissione, l’incompletezza o l’irregolarità della data possono assumere un rilievo pratico rilevante nell’azione di impugnazione, fermo restando che la giurisprudenza ha da tempo chiarito come, in presenza di una data incompleta o erronea, occorra valutare in concreto se il vizio incida realmente sulla funzione identificativa e cronologica che la legge attribuisce a tale elemento.
Dolo, violenza ed errore: l’annullamento ex art. 624 c.c.
Altra causa di impugnazione del testamento olografo attiene ai vizi della volontà del testatore. L’art. 624 c.c. dispone infatti che la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando sia effetto di errore, di violenza o di dolo; la stessa norma aggiunge che l’errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, assume rilievo quale causa di annullamento solo quando il motivo risulti dal testamento e sia stato l’unico elemento determinante della volontà dispositiva.
Qui l’impugnazione del testamento olografo si fonda sull’alterazione del processo interno di formazione della volontà del de cuius, il quale, pur avendo materialmente redatto la disposizione, non ha in realtà espresso una decisione libera, genuina e consapevole.
Sul piano applicativo, il dolo testamentario assume particolare rilievo nelle situazioni in cui il testatore, specialmente se anziano, fragile o esposto a relazioni di dipendenza affettiva o materiale, venga indotto con artifici, suggestioni fraudolente o vere e proprie attività di captazione a disporre in un senso che non avrebbe spontaneamente adottato.
La violenza, a sua volta, ricorre quando la disposizione derivi da una pressione coercitiva idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione del testatore. Quanto all’errore, esso diviene giuridicamente rilevante, nel testamento olografo, non già per ogni inesatta valutazione soggettiva del disponente, ma solo quando investa il motivo determinante della disposizione nei rigorosi termini richiesti dall’art. 624 c.c. L’azione di annullamento, in tutte queste ipotesi, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore.
Testamento olografo, quota di legittima e azione di riduzione
Dobbiamo tenere ben distinte le ipotesi in cui si contesta la validità del testamento olografo da quelle in cui, pur in presenza di un testamento formalmente valido, si ritiene che il testatore abbia leso i diritti riservati ai legittimari. Vi sono infatti casi in cui la disposizione è pienamente riferibile al de cuius, rispetta i requisiti dell’art. 602 c.c. ed è immune da vizi della volontà, ma incide illegittimamente sulla sfera giuridica di quei soggetti ai quali la legge riserva una quota dell’eredità o altri diritti nella successione.
L’art. 536 c.c. individua tali soggetti nei legittimari, oggi rappresentati, nella formulazione vigente, dal coniuge, dai figli e dagli ascendenti. In simili ipotesi, il rimedio non consiste nella caducazione del documento mortis causa, bensì nella riduzione delle disposizioni che abbiano ecceduto la quota disponibile.
L’art. 554 c.c. stabilisce, infatti, che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima. Ciò significa che il testamento olografo subisce una compressione “selettiva” nella misura in cui le attribuzioni in esso contenute abbiano oltrepassato la quota disponibile, incidendo sulla porzione riservata per legge ai legittimari.
È frequente che la lesione della legittima derivi dalle liberalità effettuate in vita dal defunto, le quali possono concorrere a comprimere la porzione riservata; per far fronte a tale eventualità il legislatore ha disciplinato la collazione ereditaria (art. 737 c.c.). Ai fini della verifica dell’eventuale lesione della quota di riserva, infatti, non è sufficiente considerare il solo patrimonio relitto al momento della morte, ma occorre procedere alla ricostruzione dell’asse ereditario mediante la riunione fittizia, vale a dire sommando al relictum il valore delle donazioni compiute in vita dal de cuius.
Solo all’esito di tale operazione è possibile determinare la consistenza della massa di calcolo, individuare la quota disponibile e accertare se le disposizioni testamentarie o le liberalità inter vivos abbiano inciso sulla legittima. In questo quadro, mentre l’azione di riduzione costituisce il rimedio volto a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario le attribuzioni eccedenti la disponibile, la collazione opera sul diverso piano del conferimento, da parte di determinati coeredi, di quanto ricevuto dal defunto, concorrendo alla ricostruzione dell’equilibrio successorio.
Mediazione obbligatoria, controversie in materia successoria e tutela cautelare
Le controversie che hanno ad oggetto il testamento olografo, quando si inseriscono nella più ampia materia delle successioni ereditarie, devono essere esaminate anche alla luce della disciplina sulla mediazione civile e commerciale. L’art. 5 del d.lgs. 28/2010 include infatti le successioni ereditarie tra le materie per le quali il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ciò significa che, prima di introdurre una causa avente ad oggetto l’invalidità del testamento olografo, la lesione della quota di legittima o altre questioni strettamente connesse alla devoluzione ereditaria, è normalmente necessario promuovere il tentativo di mediazione dinanzi a un organismo abilitato.
La previsione normativa risponde all’esigenza, particolarmente avvertita nelle liti successorie, di favorire una composizione anticipata del conflitto, evitando che il contrasto tra coeredi, legittimari o altri aventi interesse si traduca immediatamente in un contenzioso giudiziale spesso lungo, tecnicamente complesso e gravato da una forte componente personale e familiare.
La necessità del previo esperimento della mediazione non esclude, tuttavia, la possibilità di ricorrere immediatamente agli strumenti cautelari apprestati dall’ordinamento quando sussista un’esigenza di tutela urgente. Lo stesso art. 5 del d.lgs. 28/2010 precisa, infatti, che lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Ne deriva che, anche in presenza di una controversia relativa al testamento olografo soggetta a mediazione obbligatoria, resta ferma la facoltà della parte interessata di attivare senza indugio quei rimedi interinali che si rendano necessari per evitare il pericolo di dispersione dei beni ereditari, di alterazione della prova o di aggravamento del pregiudizio. Si pensi ad esempio all’istanza di sequestro di beni ereditari o alla tutela urgente ex art. 700 c.p.c. (alle quali abbiamo dedicato specifici approfondimenti.
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Il testamento olografo può essere esposto a contestazioni che attengono tanto alla sua validità formale, quanto alla genuinità della volontà testamentaria, sino a investire il diverso profilo della lesione della quota di legittima. La corretta qualificazione del vizio dedotto è il presupposto per individuare il rimedio esperibile, distinguendo tra nullità, annullabilità e azione di riduzione.
Il nostro Studio presta assistenza in materia di diritto civile, con particolare attenzione alle controversie inerenti alle eredità, alle successioni e alla tutela dei diritti dei legittimari. Dopo aver analizzato la vicenda successoria, assistiamo il cliente nella corretta individuazione dei vizi di forma e sostanza, impostando una seria strategia a tutela del patrimonio e delle aspettative successorie.
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da Redazione | Mar 6, 2026 | Diritto civile
Il comodato è, nell’ambito del diritto civile, lo strumento più utilizzato per consentire il godimento gratuito di un bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario. La sua rilevanza pratica è particolarmente evidente proprio con riferimento ai beni immobili, poiché il comodato viene frequentemente impiegato per disciplinare la concessione di appartamenti, terreni, fabbricati e locali commerciali in contesti familiari, personali o anche professionali.
Si tratta, infatti, di un contratto che consente di attribuire al comodatario il diritto personale di servirsi del bene, senza trasferimento della proprietà e senza che sorga, in via ordinaria, un rapporto sinallagmatico analogo a quello proprio della locazione. Proprio per tale ragione, il comodato si colloca in una zona di grande interesse applicativo, nella quale esigenze di solidarietà, utilità pratica e tutela del patrimonio immobiliare si incontrano con la necessità di definire con precisione diritti, obblighi e limiti del godimento concesso.
L’obiettivo di questo contributo è, pertanto, quello di offrire una guida sintetica all’istituto, illustrandone la disciplina codicistica, la funzione economico-sociale, e le questioni che più frequentemente emergono nella prassi, con particolare attenzione al comodato avente ad oggetto appartamenti, terreni e locali destinati ad attività commerciali o ad altri usi specifici.
Nozione giuridica di comodato e disciplina codicistica
Sul piano strettamente normativo, il comodato è definito dall’art. 1803 c.c. come il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta.
La disposizione codicistica consente di cogliere immediatamente i tratti essenziali del comodato. In primo luogo, si tratta di un contratto che attribuisce un semplice diritto personale di godimento e non comporta alcun trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul bene.
In secondo luogo, il comodato è essenzialmente gratuito, sicché la concessione del godimento non si pone come controprestazione nell’ambito di uno scambio sinallagmatico.
In terzo luogo, il contratto è strutturalmente orientato alla restituzione del bene, che costituisce il naturale approdo del rapporto e ne segna il limite funzionale. La disciplina contenuta negli artt. 1803-1812 c.c. regola, in maniera organica, tanto la fase genetica quanto quella esecutiva del comodato, soffermandosi sugli obblighi del comodatario, sulla responsabilità per il perimento o il deterioramento della cosa, sulle spese, sui criteri di restituzione e sulla tutela del comodatario nel caso di vizi del bene.
Una parte rilevante della riflessione dottrinale e giurisprudenziale ha inoltre sottolineato che il comodato appartiene alla categoria dei contratti reali, poiché il suo perfezionamento si collega alla consegna del bene. Proprio la consegna, infatti, non costituisce un momento meramente esecutivo, ma si inserisce nella stessa struttura del contratto, rendendo attuale e concreto il godimento che il comodante intende attribuire al comodatario.
Il comodato immobiliare: causa del contratto e differenze rispetto alla locazione e alla donazione
Uno dei profili più rilevanti per comprendere correttamente il comodato riguarda la sua essenziale gratuità, espressamente sancita dal codice civile e costantemente valorizzata anche in sede interpretativa. Il comodato, infatti, non è costruito come un contratto di scambio, bensì come un negozio diretto a consentire il godimento temporaneo del bene senza corrispettivo.
Ciò non significa, tuttavia, che ogni utilità indiretta o ogni interesse del comodante sia incompatibile con la figura del comodato. Alcune elaborazioni dottrinali e diverse pronunce hanno chiarito che la gratuità non viene meno per il solo fatto che il comodante persegua un proprio interesse mediato, purché tale interesse non si traduca in una controprestazione economicamente corrispettiva del godimento concesso.
In questa prospettiva, il comodato si distingue nettamente dalla locazione, nella quale il godimento del bene si inserisce in un rapporto sinallagmatico fondato sul pagamento di un canone. Quando, invece, il godimento dell’immobile sia collegato a un vero corrispettivo, la qualificazione del rapporto come comodato diviene difficilmente sostenibile.
Parimenti, il comodato deve essere tenuto distinto dalla donazione, poiché il comodante non trasferisce la proprietà del bene né attribuisce un arricchimento definitivo, ma concede soltanto un uso temporaneo destinato a cessare con la restituzione della cosa. Anche quando il comodato immobiliare abbia ad oggetto un appartamento o un fabbricato di rilevante valore, ovvero si protragga per un periodo significativo, la sua causa tipica resta quella del godimento gratuito e temporaneo. Proprio l’obbligo restitutorio, che permane quale tratto strutturale del rapporto, impedisce di confondere il comodato con atti di liberalità traslativa o con rapporti locatizi impropriamente mascherati.
Comodato di immobili: appartamenti, terreni e locali commerciali
Il comodato di beni immobili trova applicazione in una pluralità di contesti nei quali il proprietario intende attribuire a un altro soggetto il godimento del bene senza percepire un corrispettivo, ma con una precisa delimitazione della destinazione e della durata del rapporto. Nella prassi, il comodato viene frequentemente utilizzato per consentire l’uso di un appartamento a favore di un familiare, per mettere a disposizione un terreno destinato a una specifica attività, oppure per concedere un fabbricato o un locale commerciale in vista di esigenze organizzative, professionali o imprenditoriali che non si vogliono assoggettare allo schema oneroso della locazione.
La funzione del comodato immobiliare si collega alla necessità di regolare in modo giuridicamente corretto l’equilibrio tra l’interesse del proprietario a conservare la disponibilità finale del bene e l’interesse del comodatario a goderne secondo quanto convenuto. Proprio con riguardo agli immobili, tale equilibrio assume una particolare importanza, poiché l’uso del bene tende naturalmente a protrarsi nel tempo e a incidere su profili patrimoniali, familiari e talvolta aziendali di notevole rilievo.
Il comodato di un appartamento destinato ad abitazione, ad esempio, pone questioni diverse rispetto al comodato di un terreno agricolo o di un locale commerciale, nei quali la specificità dell’uso pattuito può incidere direttamente sull’individuazione dei limiti del godimento e sul momento restitutorio.
Il comodato si caratterizza per essere un contratto reale e a forma libera. Ciò significa, da un lato, che il rapporto si perfeziona con la consegna del bene e, dall’altro, che la validità del comodato non è subordinata, in linea generale, alla stipulazione per iscritto, neppure quando abbia ad oggetto un immobile.
La disciplina codicistica, infatti, non richiede per il comodato immobiliare una forma solenne ad substantiam, poiché l’elemento centrale della fattispecie rimane la consegna della cosa affinché il comodatario possa servirsene nei limiti convenuti.
Tuttavia, se sul piano teorico il comodato può nascere anche verbalmente, sul piano pratico la forma scritta assume un rilievo di primaria importanza, soprattutto quando il rapporto abbia ad oggetto appartamenti, terreni, fabbricati o locali commerciali. La redazione di un testo contrattuale consente, infatti, di provare l’esistenza del comodato, di circoscriverne l’oggetto, di precisare l’uso consentito, di disciplinare la durata, di regolare le modalità della restituzione e di prevenire contestazioni in ordine alla natura gratuita del rapporto.
In assenza di un documento chiaro, il comodato immobiliare può facilmente diventare terreno di incertezza probatoria, specie quando sorgano controversie sulla scadenza del rapporto, sull’eventuale tolleranza del proprietario, sulla concessione del bene a terzi o sulla distinzione rispetto ad altri schemi contrattuali. Per tale ragione, pur non essendo normalmente imposto come requisito di validità, il contratto scritto costituisce, nella pratica, lo strumento più idoneo per dare certezza al comodato e per tutelare in modo equilibrato tanto il comodante quanto il comodatario.
Obblighi del comodatario e uso dell’immobile secondo il contratto di comodato
Il comodatario non acquista alcun diritto reale sul bene, ma consegue una posizione di godimento personale che è strettamente conformata al contenuto del contratto e alla natura della cosa ricevuta.
Proprio per questa ragione, l’art. 1804 c.c. pone a suo carico obblighi particolarmente rilevanti, imponendogli di custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e di servirsene esclusivamente per l’uso determinato dal contratto o, in mancanza, per quello desumibile dalla natura del bene stesso.
Nel comodato immobiliare tali obblighi assumono una portata concreta assai significativa, poiché l’uso di un appartamento, di un terreno o di un locale commerciale incide direttamente sulla conservazione materiale e giuridica del bene. Il comodatario, pertanto, non può alterare arbitrariamente la destinazione dell’immobile, né impiegarlo secondo modalità incompatibili con l’assetto di interessi voluto dalle parti.
Egli è inoltre tenuto a vigilare sul bene, a preservarne l’integrità e a evitare condotte che possano comprometterne lo stato o renderne più gravosa la restituzione. La disciplina codicistica vieta anche la concessione del godimento a terzi senza il consenso del comodante, poiché il comodato resta normalmente costruito in relazione alla persona del comodatario e all’affidamento che il comodante ripone in essa. In caso di violazione di tali obblighi, il proprietario può domandare l’immediata restituzione dell’immobile, oltre al risarcimento del danno
Durata del comodato e restituzione dell’immobile
Il tema della durata costituisce uno dei profili più delicati nella disciplina del comodato, soprattutto quando il contratto abbia ad oggetto un bene immobile destinato a soddisfare esigenze abitative, familiari o professionali suscettibili di protrarsi nel tempo.
Gli artt. 1809 e 1810 c.c. distinguono, in sostanza, tra: (a) il comodato nel quale sia stato convenuto un termine, (b) il comodato nel quale la durata sia desumibile dall’uso cui la cosa è destinata e (c) il comodato privo di una determinazione temporale, nel quale il bene deve essere restituito non appena il comodante lo richieda.
Anche quando il termine non sia espressamente fissato in una data, esso può risultare dall’uso specifico pattuito, purché tale uso sia sufficientemente determinato da consentire di individuare il momento in cui il godimento debba cessare. Proprio sotto questo profilo, il comodato immobiliare presenta le questioni più complesse, poiché non sempre la destinazione di un appartamento, di un terreno o di un locale commerciale consente di identificare con chiarezza il limite temporale del rapporto.
Alcune interpretazioni hanno affermato che la semplice destinazione abitativa o il generico uso dell’immobile non bastano, da soli, a escludere la facoltà del comodante di chiederne la restituzione; altre hanno invece valorizzato la concreta funzione impressa al bene, specie quando il comodato sia stato finalizzato a soddisfare esigenze familiari specifiche. In ogni caso, anche nel comodato con termine o con uso determinato, la legge riconosce al comodante il potere di esigere la restituzione immediata qualora sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno.
Simulazione del comodato, tutela dei terzi e limiti di opponibilità del rapporto
Nella pratica negoziale il comodato non sempre si presenta nella sua forma causale genuina. Non sono infrequenti, infatti, le ipotesi in cui l’etichetta formale del comodato venga utilizzata per mascherare un diverso assetto di interessi, con la conseguenza che il problema non è più soltanto interpretativo, ma diviene propriamente processuale.
Può accadere che un apparente comodato dissimuli, in realtà, una locazione non dichiarata, ovvero un diverso rapporto di godimento connotato da corrispettività o da effetti incompatibili con la gratuità essenziale richiesta dall’art. 1803 c.c. In simili fattispecie, la parte interessata può essere costretta ad agire in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti la simulazione del contratto apparente e faccia emergere il negozio effettivamente voluto.
La questione assume particolare rilevanza quando dall’accertamento dipenda il regime di opponibilità del rapporto verso i terzi. La Corte di cassazione ha ribadito, infatti, che il comodato di immobile stipulato dal proprietario prima del trasferimento del bene non è, di regola, opponibile al terzo acquirente, non essendo estensibili al comodato le norme eccezionali dettate per la locazione; diversamente, quando il contratto qualificato come comodato dissimuli una locazione, il rapporto effettivo può risultare opponibile all’avente causa secondo le regole proprie della locazione, e la simulazione può essere provata anche per testi e presunzioni nei confronti sia della controparte originaria sia dei successivi aventi causa, nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
Se il rapporto è realmente un comodato, il comodatario vanta un diritto personale di godimento, normalmente inidoneo a prevalere sull’acquirente del bene. Se, invece, l’apparente comodato occulta una locazione, il problema si sposta dall’apparenza negoziale al contenuto sostanziale del rapporto: l’accertamento giudiziale della simulazione diventa allora decisivo per stabilire se il detentore possa far valere la disciplina protettiva propria del conduttore anche nei confronti del terzo subentrato nella titolarità del bene.
Su un piano ulteriore, si pone il tema della trascrizione. In via prudenziale, deve osservarsi che il comodato immobiliare, in quanto fonte di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale tipico, non rientra normalmente tra gli atti soggetti a trascrizione nei registri immobiliari.
La riflessione notarile sull’art. 2645 c.c. ammette sì una lettura non rigidamente chiusa del sistema pubblicitario, ma soltanto per atti idonei a produrre effetti assimilabili a quelli degli atti contemplati dall’art. 2643 c.c. In questa prospettiva, il comodato non appare, nella sua configurazione ordinaria,
È altresì opportuno distinguere con chiarezza la registrazione fiscale del comodato dalla sua trascrizione. L’Agenzia delle Entrate prevede la registrazione del comodato immobiliare secondo le regole tributarie proprie dell’atto, ma tale adempimento non coincide con la pubblicità immobiliare nei registri tenuti dalla conservatoria e non attribuisce, di per sé, quell’effetto di opponibilità reale che il sistema riconosce soltanto nei casi previsti dalla legge. In altri termini, un comodato può essere regolarmente registrato ai fini fiscali e rimanere, nondimeno, non opponibile all’acquirente del bene se manca un fondamento normativo che consenta di far prevalere il diritto personale del comodatario sul successivo avente causa.
Possesso in comodato ai fini dell’usucapione. È possibile?
Un ulteriore profilo di particolare rilievo nel comodato immobiliare concerne il rapporto con l’usucapione (al quale abbiamo dedicato uno specifico approfondimento), poiché nella prassi non è raro che il protratto godimento di un appartamento, di un terreno o di un fabbricato induca il detentore a ritenere, erroneamente, che il mero decorso del tempo sia sufficiente a fondare un acquisto della proprietà.
In realtà, il dato di partenza è opposto. Il comodato attribuisce al comodatario una detenzione qualificata e non un possesso utile ad usucapire, giacché il potere di fatto sul bene viene esercitato in forza di un titolo che presuppone l’altruità del diritto e l’obbligo di restituzione.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il comodatario, proprio perché detiene in nome altrui, non possa trasformare automaticamente il proprio rapporto con la cosa in un possesso ad usucapionem; tale principio vale anche per i familiari conviventi che utilizzino l’immobile insieme al comodatario, i quali condividono il medesimo titolo detentivo e non acquistano, per ciò solo, una posizione possessoria autonoma.
Ne discende che, nel comodato, il semplice godimento protratto dell’immobile, l’esecuzione di spese, la coltivazione del fondo, l’abitazione continuativa dell’appartamento o persino la mancata restituzione del bene dopo le richieste del proprietario non integrano, di per sé, i presupposti dell’usucapione.
La Corte di cassazione ha recentemente ribadito che la mancata riconsegna del bene, pur a fronte di reiterate richieste del comodante, resta un fatto riconducibile all’inadempimento dell’obbligo restitutorio e non realizza, da sola, quell’interversione della detenzione in possesso richiesta dall’art. 1141, secondo comma, c.c. per far decorrere il termine utile all’usucapione.
Proprio il tema dell’interversione del possesso costituisce il nucleo più delicato della questione. Perché il comodatario possa invocare l’usucapione, non è sufficiente che egli si comporti di fatto come utilizzatore stabile del bene, ma è necessario che compia atti materiali o giuridici incompatibili con il permanere della detenzione e idonei a manifestare al comodante la volontà di possedere il bene uti dominus, cioè esclusivamente in nome proprio e contro l’altrui diritto. La prova di tale mutamento grava integralmente su chi deduce l’intervenuta usucapione.
Alcune pronunce hanno così escluso che bastino atti di mera gestione, di manutenzione o di godimento del bene, anche se protratti nel tempo; altre hanno sottolineato che neppure la morte del comodante determina automaticamente la trasformazione della detenzione in possesso, essendo necessario un comportamento ulteriore, inequivoco e opponibile agli eredi o agli aventi causa.
Le altre questioni problematiche nel comodato immobiliare
Il comodato immobiliare, pur nella linearità della sua struttura normativa, è spesso al centro di controversie interpretative che riguardano soprattutto l’individuazione concreta della durata del rapporto, la delimitazione dell’uso consentito e la legittimità della richiesta di restituzione da parte del comodante.
Una prima area problematica concerne il confine tra comodato con termine implicito e comodato precario, poiché non sempre la destinazione impressa all’immobile consente di stabilire se il proprietario possa pretenderne la restituzione in qualsiasi momento oppure solo una volta esaurita la funzione per la quale il bene era stato concesso.
Tale questione emerge con particolare frequenza nel comodato di appartamenti destinati ad abitazione, dove l’uso del bene tende per sua natura a protrarsi nel tempo e può intrecciarsi con esigenze familiari di particolare rilievo.
Ulteriori problemi si pongono quando il comodatario consenta ad altri il godimento del bene senza autorizzazione, ovvero quando l’immobile venga utilizzato in modo difforme rispetto alla destinazione pattuita.
Anche il tema delle spese e degli interventi sul bene può diventare fonte di conflitto, specie nei casi in cui il comodatario esegua opere, modifiche o attività di manutenzione eccedenti l’uso ordinario. In alcune ipotesi, poi, il comodato di immobili può presentare margini di incertezza qualificatoria rispetto ad altri rapporti, soprattutto quando la gratuità non sia chiaramente documentata o quando il godimento del bene si accompagni a utilità economiche indirette.
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