da Redazione | Apr 24, 2025 | Diritto civile
Il risarcimento del danno da lesione di animale domestico è, da molti anni, un tema “caldo” e al centro del dibattito giurisprudenziale. Nell’ordinamento giuridico italiano, il rapporto tra individuo e animale domestico ha progressivamente assunto una dimensione sempre più significativa, in virtù di un’evoluzione culturale e sociale che ha portato al riconoscimento del valore affettivo e relazionale dell’animale d’affezione.
Tale cambiamento si riflette, sempre più frequentemente, nella prassi giurisprudenziale, la quale ha mostrato un’apertura, seppur non unanime, verso la possibilità di riconoscere forme di tutela risarcitoria in caso di lesione di animale domestico, sia essa determinata da condotta colposa, dolosa o da inadempimento contrattuale.
Nonostante la qualificazione dell’animale, ai sensi dell’art. 812 c.c., come bene mobile, l’ordinamento ha introdotto nel tempo disposizioni volte a riconoscere agli animali d’affezione una specificità ontologica e relazionale. Ne sono espressione la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, la Legge quadro n. 281/1991, volta a promuovere e disciplinare la tutela degli animali d’affezione, nonché la Legge n. 189/2004, che ha inserito nel codice penale le fattispecie di reato a tutela del sentimento per gli animali.
Parallelamente, la giurisprudenza di merito ha talvolta riconosciuto la perdita o la lesione dell’animale come fatto lesivo di situazioni soggettive meritevoli di tutela, in quanto incidenti sulla sfera affettiva e relazionale del soggetto leso, tutelata ex art. 2 della Costituzione.
Alla luce di tale evoluzione, il presente articolo si propone di offrire una ricostruzione sistematica del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di risarcimento del danno per morte o lesione di animale domestico, illustrando le differenti basi giuridiche della responsabilità, le voci di danno risarcibili, i percorsi alternativi alla giurisdizione ordinaria e il ruolo centrale dell’avvocato nella piena tutela dei diritti lesi.
La tutela risarcitoria per lesione di animale domestico: tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale
La progressiva attenzione dell’ordinamento giuridico verso la lesione di animale domestico ha determinato un ampliamento delle categorie di danno suscettibili di ristoro, in particolare con riferimento alla possibilità di riconoscere non soltanto un danno patrimoniale, ma anche un danno non patrimoniale in capo al proprietario dell’animale o al soggetto affettivamente legato ad esso.
Il danno patrimoniale trova il suo fondamento normativo nell’art. 1223 c.c., applicabile anche in sede extracontrattuale per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2056 c.c., e comprende tutte le perdite economicamente valutabili subite dal danneggiato, in conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.
Con riguardo alla lesione di animale domestico, si possono ricomprendere in tale categoria le spese sostenute per cure veterinarie, interventi chirurgici, accertamenti diagnostici, trattamenti terapeutici e, in ipotesi di morte dell’animale, il suo valore di mercato. In giurisprudenza si è evidenziato come tali voci siano risarcibili a prescindere dalla natura di razza o meticcia dell’animale, purché adeguatamente provate nel loro importo e nella loro derivazione causale dal fatto dannoso.
Ben più complessa risulta, invece, l’elaborazione giuridica del danno non patrimoniale. Ai sensi dell’art. 2059 c.c., esso è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge. In tale ambito, assume rilievo l’art. 185, comma 2, c.p., che estende la risarcibilità ai danni non patrimoniali derivanti da reato, e l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2 della Costituzione, in base alla quale si riconosce tutela a diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla sfera affettiva e relazionale.
In questa prospettiva, talune pronunce di merito (Trib. Pavia, 16 settembre 2016; Trib. Venezia, 17 dicembre 2020; Trib. Pisa, 3 novembre 2023) hanno ritenuto che la lesione di animale domestico possa comportare un pregiudizio risarcibile non solo per il danno materiale, ma anche per la sofferenza morale e il turbamento psichico subiti dal soggetto danneggiato, configurando una lesione alla sua integrità affettiva.
Il riconoscimento del danno non patrimoniale non è tuttavia automatico, essendo subordinato alla prova dell’intensità del legame affettivo, della gravità del patema d’animo e della concretezza del pregiudizio subito. La valutazione giudiziale, pertanto, si sviluppa caso per caso, sulla base di elementi oggettivi e presuntivi idonei a dimostrare la centralità dell’animale nella vita del danneggiato.
La responsabilità extracontrattuale per lesione di animale domestico: l’art. 2043 c.c. e i presupposti di risarcibilità
La lesione di animale domestico può integrare, nei casi in cui non sussista un vincolo contrattuale tra le parti, un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 del codice civile (il quale sancisce che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”). L’applicazione di tale norma comporta la necessità di accertare la sussistenza di un fatto illecito, la colpa o il dolo dell’agente, un danno ingiusto e il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Con riguardo alla lesione di animale domestico, possono costituire fonte di responsabilità aquiliana, ad esempio, l’investimento dell’animale da parte di un conducente negligente, l’uso di mezzi pericolosi senza le dovute cautele, o atti di violenza gratuita su animali di proprietà altrui. Il fatto generatore del danno deve essere riconducibile con nesso causale diretto alla condotta illecita del soggetto agente e deve determinare un pregiudizio giuridicamente rilevante in capo al proprietario dell’animale.
Il danno è considerato “ingiusto” ogniqualvolta incida su un interesse giuridicamente tutelato, e la giurisprudenza più evoluta ha ritenuto che il legame affettivo tra il proprietario e l’animale d’affezione possa integrare un bene della vita rilevante ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, in quanto espressione del diritto all’identità personale e alla sfera relazionale.
In questo senso si è pronunciato, tra gli altri, il Tribunale di Venezia con la sentenza del 17 dicembre 2020 n. 1936, riconoscendo la risarcibilità del danno non patrimoniale in favore sia del proprietario dell’animale, sia del convivente, in virtù della comprovata relazione affettiva con il cane deceduto.
La prova del danno, in tali ipotesi, grava interamente sulla parte attrice, che è tenuta a dimostrare non solo l’evento dannoso e la responsabilità del convenuto, ma anche il nesso causale tra il comportamento illecito e la lesione di animale domestico, oltre alla serietà e concretezza del pregiudizio subito. Il giudice, accertata la fondatezza della domanda, potrà procedere alla liquidazione in via equitativa, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e della documentazione probatoria offerta.
La responsabilità contrattuale o da contatto sociale qualificato per lesione di animale domestico: il ruolo del depositario e del professionista veterinario
Nel caso in cui la lesione di animale domestico si verifichi nell’ambito di un rapporto obbligatorio, quale un contratto di deposito o una prestazione d’opera professionale, trova applicazione la disciplina della responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 c.c., secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. La responsabilità è, pertanto, presunta, e grava sul debitore l’onere di dimostrare l’assenza di colpa.
Emblematica, al riguardo, è la pronuncia del Tribunale di Prato del 2025, concernente la morte di una cagnolina affidata dai proprietari a una pensione per animali, in esecuzione di un contratto di deposito ai sensi dell’art. 1766 c.c. Il giudice ha ritenuto che la struttura fosse venuta meno all’obbligo di custodia e vigilanza, non avendo garantito la dovuta assistenza in presenza di sintomi di grave malessere, né avendo informato tempestivamente i proprietari, configurandosi un grave inadempimento dell’obbligazione principale. Il mancato attivarsi del depositario, pur avendo constatato le condizioni critiche dell’animale, ha determinato l’aggravamento della situazione clinica e, infine, il decesso dell’animale stesso.
Analogamente, nel rapporto tra cliente e veterinario, configurabile come contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c., trova applicazione l’art. 1176 c.c. in tema di diligenza, che, nel caso di attività professionale, deve essere valutata in relazione alla natura della prestazione e alle conoscenze tecniche richieste. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità del professionista è limitata ai casi di dolo o colpa grave, secondo quanto previsto dall’art. 2236 c.c.
Nella recente sentenza del Tribunale di Pisa del 3 novembre 2023 n. 1362, relativa a un caso di malpratica veterinaria per interventi chirurgici effettuati su un cucciolo affetto da grave displasia, il giudice ha accertato la responsabilità del professionista e della clinica per aver praticato una terapia operatoria inadeguata, che ha aggravato in modo irreversibile la condizione clinica dell’animale.
Pertanto, anche nell’ambito contrattuale, la lesione di animale domestico può costituire fatto idoneo a generare responsabilità risarcitoria per il debitore inadempiente, ogniqualvolta venga meno agli obblighi di diligenza, custodia o prestazione specialistica a cui è tenuto, con conseguente obbligo di ristoro del danno, secondo i criteri previsti dagli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c.
Le soluzioni alternative al processo nei casi di lesione di animale domestico: mediazione e negoziazione assistita
Nel contesto della lesione di animale domestico, l’ordinamento riconosce alle parti la possibilità – e, in determinati casi, l’obbligo – di ricorrere a strumenti alternativi alla giurisdizione ordinaria per la risoluzione delle controversie. In tale ambito si collocano due istituti fondamentali: la mediazione e la negoziazione assistita da avvocati, entrambi diretti a favorire una composizione consensuale della lite, con evidenti benefici in termini di celerità, economicità e minore conflittualità.
La mediazione, disciplinata dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, è obbligatoria quando espressamente prevista dalla legge come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Sebbene la lesione di animale domestico non rientri tra le materie elencate all’art. 5, comma 1, del decreto, essa può tuttavia ricadere in ambiti soggetti a mediazione obbligatoria in base al titolo giuridico del rapporto tra le parti. In particolare, qualora la controversia abbia origine nell’inadempimento di un contratto d’opera (come avviene nei casi di lesione conseguente all’affidamento del cane a una pensione o a un centro di addestramento), la parte attrice sarà tenuta a promuovere un tentativo di mediazione prima di poter agire in giudizio. L’omissione di tale passaggio processuale comporta l’improcedibilità della domanda.
Accanto alla mediazione, assume rilievo anche l’istituto della negoziazione assistita, introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La negoziazione assistita è obbligatoria ogniqualvolta si intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di una somma non eccedente i cinquantamila euro, anche nell’ambito della responsabilità extracontrattuale.
Pertanto, nei casi in cui il danneggiato intenda chiedere il risarcimento per lesione di animale domestico mediante richiesta di somma rientrante nella predetta soglia, la previa negoziazione rappresenta un passaggio necessario, pena l’improcedibilità dell’azione.
Tali strumenti si rivelano particolarmente adeguati in un ambito come quello della tutela degli animali d’affezione, in cui le componenti emotive e affettive si intrecciano con aspetti tecnici e giuridici, e in cui la ricerca di una soluzione condivisa può evitare l’ulteriore stress connesso al giudizio ordinario.
Lesione di animale domestico: supporto legale e tutela dei diritti
In una controversia risarcitoria relativa alla lesione di animale domestico l’assistenza legale può essere determinante sin dalla fase preliminare, per ricostruire i fatti nella loro esatta portata giuridica, valutare la documentazione probatoria disponibile e individuare le voci di danno risarcibile, con particolare attenzione alla qualificazione del legame affettivo tra il proprietario e l’animale d’affezione.
In ambito stragiudiziale, l’avvocato assiste il cliente nell’eventuale esperimento delle procedure di mediazione o di negoziazione assistita, assicurando il rispetto degli adempimenti procedurali richiesti e facilitando la definizione di soluzioni condivise, idonee a soddisfare in tempi ragionevoli le legittime pretese risarcitorie.
In sede contenziosa, la preparazione tecnica del legale diviene poi fondamentale per la redazione dell’atto introduttivo, per la costruzione del quadro probatorio, e per la corretta qualificazione delle singole poste di danno.
Il nostro Studio, grazie a una consolidata esperienza in materia di responsabilità civile, assiste i propri clienti nella gestione integrale di controversie aventi ad oggetto la morte o la lesione di animali domestici, con un approccio professionale che coniuga competenza tecnica e sensibilità per i diritti degli animali. Contattaci per un confronto, senza impegno.
da Redazione | Apr 8, 2025 | Diritto civile
Il ricorso all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) rappresenta una delle principali espressioni del diritto del cliente a ottenere giustizia in tempi rapidi e con costi contenuti, nell’ambito di un sistema che, in linea con le tendenze europee, promuove strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) idonei a decongestionare il contenzioso ordinario.
I rapporti tra consumatori, microimprese e intermediari finanziari sono infatti caratterizzati da una crescente complessità, che spesso sfocia in disallineamenti informativi e squilibri contrattuali. L’istituto del ricorso all’ABF, operante sotto la supervisione della Banca d’Italia, si inserisce in questo quadro quale presidio di tutela sostanziale, capace di offrire al cliente una risposta imparziale, fondata su criteri giuridici e prassi consolidate, senza la necessità di intraprendere un giudizio ordinario.
Il vantaggio primario del ricorso all’ABF risiede nella rapidità della procedura: a fronte di termini di definizione tendenzialmente contenuti entro sei mesi dalla proposizione del ricorso, il cliente può ottenere una decisione motivata, emessa da un collegio di esperti dotati di specifiche competenze in materia bancaria e finanziaria.
Ulteriore elemento di forza è rappresentato dalla economicità del procedimento, il cui costo è limitato alla somma di venti euro per il ricorrente, a titolo di contributo spese, con l’esonero da ogni onere legale obbligatorio.
Sebbene la procedura sia concepita in modo da risultare accessibile anche al cittadino privo di difensore, ciò non esclude che la presenza di un avvocato possa incidere in modo significativo sulla chiarezza delle argomentazioni giuridiche e sulla tenuta complessiva dell’istanza.
L’efficacia del ricorso all’ABF si misura inoltre nella sua capacità di offrire un punto di vista autorevole in ordine alla legittimità dei comportamenti tenuti dagli intermediari, contribuendo alla formazione di un orientamento uniforme nelle relazioni contrattuali in ambito bancario.
Le decisioni dei Collegi, pur non avendo valore giurisdizionale, influenzano la prassi del settore e sono frequentemente rispettate dagli operatori, anche per il rilievo reputazionale delle loro condotte. Il tema merita approfondimento, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalità di presentazione del ricorso.
Ricorso all’ABF: natura, istituzione e fondamento normativo
L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie previsto dall’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), introdotto con l’intento di offrire ai clienti degli intermediari un rimedio stragiudiziale efficace, sotto il controllo istituzionale della Banca d’Italia. L’attuazione di tale previsione normativa è avvenuta con la delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, che ha disciplinato l’istituzione e il funzionamento dell’ABF, attribuendogli la competenza a decidere, su base documentale, le controversie tra clienti e operatori bancari e finanziari.
Il ricorso all’ABF si configura quindi come un meccanismo speciale, il cui fondamento normativo risiede in una disciplina primaria integrata da fonti regolamentari.
La natura dell’ABF non è giurisdizionale: si tratta infatti di un organo collegiale, autonomo nelle decisioni, ma incardinato funzionalmente nell’ambito delle competenze della Banca d’Italia, che svolge un ruolo di indirizzo e vigilanza sul corretto svolgimento della procedura.
I Collegi dell’ABF, istituiti su base territoriale, sono composti da membri dotati di elevata competenza giuridica ed economica, e decidono secondo diritto, anche tenendo conto dell’equità, come espressamente previsto dal regolamento attuativo. Il procedimento, che culmina nella decisione sul ricorso all’ABF, si svolge interamente in forma scritta, senza udienza pubblica, ed è fondato sulla valutazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
Sebbene le decisioni non abbiano forza di legge, l’intermediario è tenuto a uniformarsi salvo che non motivi espressamente il proprio dissenso, seguendo una particolare procedura che coinvolge la Banca D’Italia. Questo meccanismo di vigilanza indiretta, unito al prestigio dell’organo, contribuisce a garantire l’effettività del ricorso all’ABF, rendendolo un punto di riferimento stabile per la gestione delle controversie in materia bancaria.
Ricorso all’ABF: ambito di applicazione e tipologie di controversie trattabili
Il ricorso all’ABF può essere esperito in relazione a controversie tra clienti e intermediari bancari o finanziari, purché riconducibili a operazioni e servizi regolati dal Testo Unico Bancario, dal Testo Unico della Finanza o dalla disciplina dei servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Arbitro.
I soggetti legittimati a proporre ricorso sono i clienti persone fisiche, compresi i consumatori, nonché le microimprese, vale a dire quelle realtà imprenditoriali che, ai sensi della normativa europea recepita nel nostro ordinamento, occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro. L’intermediario contro il quale si intende presentare il ricorso all’ABF deve essere soggetto vigilato, iscritto negli albi o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia e operante in Italia, anche se con sede estera.
Quanto alla materia del contendere, l’Arbitro è competente a pronunciarsi su controversie relative a servizi e operazioni bancarie e finanziarie, tra cui l’apertura e la gestione di conti correnti, il rilascio di carte di pagamento, l’erogazione di finanziamenti, i contratti di deposito e le operazioni di investimento.
Rientrano inoltre nella competenza dell’ABF le problematiche connesse all’esecuzione di bonifici, all’addebito di costi non pattuiti, alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e all’inadempimento di obblighi informativi, specie in relazione alla trasparenza e alla correttezza delle comunicazioni con il cliente.
Il ricorso all’ABF non è invece ammissibile quando la controversia implichi l’accertamento di responsabilità extracontrattuale, l’esercizio di poteri discrezionali dell’intermediario o la valutazione di profili soggettivi che richiedano l’assunzione di prove orali o istruttorie complesse.
È inoltre necessario che, prima di proporre il ricorso all’ABF, il cliente abbia inoltrato un reclamo scritto all’intermediario, attendendo la risposta nel termine di sessanta giorni ovvero, in mancanza di riscontro, decorsi inutilmente i termini.
La tempestività è essenziale: il ricorso deve essere presentato entro dodici mesi dalla proposizione del reclamo. In questo quadro, l’Arbitro non si sostituisce al giudice, ma opera come strumento di verifica della correttezza dell’agire bancario alla luce delle fonti normative e degli obblighi di buona fede e diligenza professionale. La varietà delle materie trattabili e l’impostazione tecnico-specialistica del procedimento rendono il ricorso all’ABF uno strumento accessibile ma non privo di complessità, il cui corretto utilizzo presuppone una consapevolezza dei limiti e delle potenzialità dell’organo.
Ricorso all’ABF: procedura, fasi e decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario
Il procedimento che conduce alla decisione sul ricorso all’ABF è caratterizzato da semplicità formale e da un’impostazione interamente documentale, con lo scopo di assicurare rapidità e accessibilità nella trattazione delle controversie.
L’avvio della procedura è subordinato alla previa proposizione di un reclamo scritto all’intermediario, che deve essere presentato dal cliente entro i termini ordinariamente previsti, ossia non oltre dodici mesi dalla conoscenza dei fatti contestati. Solo in caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni o di risposta insoddisfacente, il cliente può attivare la fase successiva, mediante la proposizione del ricorso all’ABF attraverso il portale digitale dell’Arbitro, oppure per il tramite di una filiale della Banca d’Italia.
La presentazione del ricorso comporta il versamento di un contributo spese di modesta entità da parte del cliente, attualmente pari a venti euro, ed è seguita dalla notifica all’intermediario, che ha diritto di depositare controdeduzioni e documentazione difensiva entro il termine previsto dal Regolamento.
La decisione è assunta dal Collegio competente per territorio, in composizione collegiale, sulla base degli atti trasmessi e senza possibilità di udienza orale. Il procedimento si fonda sui principi del contraddittorio e della parità delle parti, ed è disciplinato secondo regole che garantiscono imparzialità, trasparenza e coerenza interpretativa. Il termine per la definizione del ricorso all’ABF è generalmente contenuto entro centottanta giorni dalla sua presentazione, salve le ipotesi eccezionali di proroga per la complessità della controversia.
Le decisioni dell’Arbitro, pur non avendo valore di sentenza e dunque non producendo effetti esecutivi diretti, sono normalmente eseguite dall’intermediario nei limiti dell’accreditamento presso la Banca d’Italia. La mancata ottemperanza può determinare conseguenze reputazionali rilevanti, anche alla luce dell’obbligo di pubblicare l’inadempimento sul sito dell’ABF e della Banca d’Italia.
Il cliente, in ogni caso, conserva il diritto di adire l’autorità giudiziaria, senza che l’esperimento del ricorso all’ABF precluda l’accesso al giudizio ordinario. Tuttavia, è opportuno precisare che, qualora il cliente proponga ricorso giurisdizionale durante la pendenza del procedimento dinanzi all’ABF, quest’ultimo viene archiviato per sopravvenuta inammissibilità.
La procedura arbitrale non può infatti svolgersi parallelamente al giudizio civile, in ossequio al principio di unicità del procedimento per l’identico oggetto. Il ricorso all’ABF mantiene dunque natura alternativa, ma non preclusiva, rispetto all’azione giudiziaria: il cliente può scegliere quale via percorrere, ma non attivarle contestualmente
Infine, è utile rappresentare che, in relazione alle controversie insorte tra clienti e intermediari bancari o finanziari aventi ad oggetto rapporti riconducibili alla disciplina del Testo Unico Bancario e del Testo Unico della Finanza, la proposizione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, laddove regolarmente introdotta e definita nel rispetto del Regolamento applicabile, può integrare – secondo l’interpretazione accolta in modo ormai prevalente dalla giurisprudenza di merito – una valida alternativa all’esperimento del procedimento di mediazione disciplinato dal D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
In particolare, il ricorso all’ABF, in quanto fondato su criteri di imparzialità, autonomia decisionale e rispetto del contraddittorio, è ritenuto idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1-bis, del citato decreto legislativo, qualora verta sulla medesima questione che il ricorrente intenda successivamente far valere in sede giudiziale.
Resta tuttavia necessario che il procedimento arbitrale si sia effettivamente concluso, secondo i tempi e le modalità previste, e che l’oggetto del ricorso coincida sostanzialmente con quello della domanda giudiziale, onde evitare profili di inammissibilità derivanti da un improprio cumulo o da un uso disallineato dei rimedi alternativi previsti dall’ordinamento.
Ricorso all’ABF: frodi informatiche e responsabilità degli intermediari per carenze nelle misure di sicurezza
Tra le materie che sono talvolta sottoposte all’attenzione dell’Arbitro Bancario Finanziario figurano le frodi informatiche, purtroppo diffuse in ambito bancario, con particolare riferimento a operazioni di pagamento effettuate senza autorizzazione del cliente. Si tratta, in genere, di addebiti generati mediante tecniche di phishing, smishing o malware, o ancora a seguito dell’intercettazione di credenziali d’accesso e codici dispositivi.
In presenza di tali eventi, il ricorso all’ABF può rappresentare un rimedio potenzialmente utile per verificare la responsabilità dell’intermediario, specialmente nei casi in cui il cliente ritenga che le misure di sicurezza adottate non siano state idonee a prevenire accessi abusivi o utilizzi fraudolenti dei servizi online.
Alla luce del D.lgs. 11/2010, che recepisce la normativa europea in materia di servizi di pagamento, spetta all’intermediario dimostrare che l’operazione è stata eseguita correttamente, che è stata debitamente autenticata e che non vi siano stati malfunzionamenti riconducibili ai propri sistemi.
Le decisioni sinora pubblicate dall’Arbitro sembrerebbero accogliere una lettura piuttosto rigorosa dell’onere probatorio in capo all’intermediario, richiedendo un’attenta verifica delle modalità di autenticazione e dei meccanismi di protezione impiegati. Anche in presenza di autenticazione forte, non si escluderebbe, in via generale, la responsabilità dell’intermediario qualora emergano vulnerabilità strutturali nei sistemi di controllo antifrode o carenze organizzative nella gestione della sicurezza.
Nel contesto di una frode, il ricorso all’ABF potrebbe quindi offrire al cliente uno strumento celere ed economicamente sostenibile per far valere le proprie ragioni, senza la necessità di ricorrere immediatamente al contenzioso ordinario.
L’efficacia del rimedio dipenderebbe, naturalmente, dalla specificità del caso concreto e dalla documentazione disponibile.
Ricorso all’ABF: perché rivolgersi a un avvocato sin dalla fase del reclamo
Sebbene la procedura di ricorso all’ABF sia concepita come accessibile anche al cittadino privo di difensore, l’assistenza di un avvocato potrebbe rivelarsi determinante sin dalla fase preliminare del reclamo all’intermediario.
L’esperienza professionale nella gestione del contenzioso bancario consente infatti al legale non soltanto di redigere un reclamo formalmente corretto e completo sotto il profilo probatorio, ma anche di selezionare gli aspetti giuridicamente rilevanti e di inquadrare correttamente la fattispecie nel sistema delle fonti normative applicabili.
La presenza di un professionista abilitato sin dall’inizio del procedimento consentirebbe inoltre di evitare errori nella presentazione della documentazione o nella scelta degli argomenti, che potrebbero pregiudicare l’esito del reclamo o la strategia processuale complessiva.
Nel passaggio dalla fase del reclamo a quella del ricorso all’ABF, l’avvocato può offrire un contributo strategico, anche in considerazione del fatto che l’Arbitro decide sulla base esclusiva degli atti scritti e della documentazione allegata dalle parti.
La possibilità di avvalersi dell’assistenza di un legale, pur non obbligatoria, risponde quindi a una logica di ottimizzazione delle risorse difensive: la consulenza dell’avvocato consente di evitare percorsi inutilmente dispendiosi o non appropriati rispetto al caso concreto, e di predisporre una strategia coerente fin dalla fase iniziale del contrasto con l’intermediario.
Il ricorso all’ABF, se ben impostato, potrebbe risolversi in una decisione favorevole già in sede stragiudiziale, con evidenti vantaggi in termini di tempo, costi e contenimento del rischio, anche sotto il profilo delle ripercussioni patrimoniali e reputazionali per il cliente.
Ricorso all’ABF: vantaggi dell’assistenza legale
Il ricorso all’ABF si configura come uno strumento di tutela efficace e accessibile, che consente a consumatori e microimprese di far valere le proprie ragioni nei confronti di banche e altri intermediari senza dover affrontare i tempi e i costi del giudizio ordinario.
La struttura semplificata del procedimento, l’assenza di formalismi processuali e l’autorevolezza dei Collegi rendono l’ABF un punto di riferimento per la risoluzione delle controversie in materia di servizi bancari e finanziari, soprattutto nei casi in cui il valore economico della pretesa non giustifichi l’inizio di una causa civile.
In tale prospettiva, l’assistenza di un avvocato può rappresentare un fattore decisivo nella costruzione di una strategia efficace, già a partire dalla redazione del reclamo stragiudiziale.
Lo Studio Legale D’Agostino assiste da anni privati, imprese ed enti nella gestione di controversie bancarie e finanziarie, offrendo consulenza legale qualificata nei procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie, con particolare attenzione all’ambito dei sistemi ADR regolati dalle autorità di vigilanza. Contattaci per un primo consulto!
da Redazione | Mar 20, 2025 | Diritto civile
Le controversie in materia di eredità e successione sono tra le più frequenti nei contenziosi civili e, se non risolte tempestivamente, possono sfociare in lunghi e dispendiosi procedimenti giudiziari. Invero, la gestione di un’eredità può spesso generare tensioni e contrasti tra gli eredi, soprattutto quando vi sono beni indivisi, disposizioni testamentarie di dubbia interpretazione o soggetti che ritengono lesi i propri diritti successori.
Per prevenire tali criticità e favorire la composizione amichevole delle liti ereditarie, l’ordinamento giuridico italiano prevede la possibilità di ricorrere alla mediazione civile quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution).
La mediazione consente alle parti di dialogare con l’ausilio di un mediatore imparziale, con l’obiettivo di raggiungere un accordo che soddisfi le esigenze di tutti i soggetti coinvolti nella successione. Oltre a rappresentare un’opzione più celere ed economica rispetto al contenzioso giudiziario, la mediazione in materia di eredità e successione ha il pregio di preservare i rapporti familiari, evitando che le controversie degenerino in conflitti insanabili.
Il presente articolo analizza l’istituto della mediazione civile nel contesto successorio, illustrandone il funzionamento, i vantaggi e le principali tipologie di controversie ereditarie che possono trovare soluzione attraverso questo strumento.
L’istituto della mediazione civile in materia di eredità e successione
La mediazione civile è un procedimento di risoluzione alternativa delle controversie che consente alle parti di evitare il ricorso all’autorità giudiziaria, favorendo il raggiungimento di un accordo con l’intervento di un mediatore imparziale.
In ambito successorio, tale strumento assume particolare rilevanza, poiché le controversie relative a eredità e successione spesso coinvolgono legami familiari e sentimentali che possono risentire di una lunga e complessa battaglia giudiziaria. La mediazione, al contrario, permette agli eredi di confrontarsi in un contesto più collaborativo, con l’obiettivo di trovare soluzioni che soddisfino le esigenze di tutti i soggetti coinvolti.
L’ordinamento giuridico italiano disciplina la mediazione civile con il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il quale prevede che in determinate materie, tra cui le successioni ereditarie, la mediazione sia un passaggio obbligatorio prima di poter adire il giudice. Ai sensi dell’art. 5 del decreto, chi intende promuovere un’azione giudiziaria in materia successoria è tenuto preliminarmente a esperire il tentativo di mediazione. In mancanza di tale adempimento, il giudice potrà dichiarare l’improcedibilità della domanda e invitare le parti ad avviare la procedura di mediazione prima di proseguire il giudizio.
Oltre alla mediazione obbligatoria, la normativa prevede anche la mediazione volontaria, che può essere attivata su iniziativa spontanea delle parti in qualsiasi momento, anche in assenza di un contenzioso già avviato. In aggiunta, vi è la mediazione delegata dal giudice, che può essere disposta nel corso di un procedimento civile quando il magistrato ritiene che la controversia possa essere risolta in via extragiudiziale.
Indipendentemente dalla modalità di accesso alla mediazione, il procedimento offre un’alternativa vantaggiosa al contenzioso ordinario, sia in termini di rapidità che di riduzione dei costi, con effetti particolarmente positivi nelle dispute relative a eredità e successione, dove la necessità di una composizione amichevole è spesso essenziale per la tutela dei rapporti familiari.
Il procedimento di mediazione civile in materia di eredità e successione
La mediazione civile in materia di eredità e successione può essere avviata su iniziativa di un coerede o di un altro soggetto interessato che intenda risolvere una controversia ereditaria senza ricorrere immediatamente al giudice. Il primo passo è la presentazione di un’istanza presso un organismo di mediazione accreditato, nella quale devono essere indicate le generalità delle parti coinvolte, l’oggetto della disputa e le richieste avanzate.
Chi intende promuovere la mediazione deve valutare attentamente la propria posizione giuridica e impostare una strategia negoziale efficace, motivo per cui è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato con competenze in eredità e successione (diritto successorio). Il legale non solo assisterà il cliente nella redazione della domanda di mediazione, ma lo guiderà anche nell’individuazione degli obiettivi da perseguire durante il procedimento.
Chi riceve la convocazione in mediazione deve, a sua volta, adottare una strategia adeguata, valutando se partecipare attivamente alla procedura o se contestare la richiesta avanzata dalla controparte. Sebbene la mediazione sia formalmente un procedimento extragiudiziale, il mancato riscontro alla convocazione può comportare conseguenze sfavorevoli per la parte assente, sia sotto il profilo processuale che dal punto di vista della gestione dei rapporti familiari e patrimoniali. Per questa ragione, anche chi viene citato in mediazione deve farsi assistere da un legale, che potrà valutare la fondatezza della pretesa avanzata e suggerire le migliori opzioni difensive o transattive.
Una volta depositata l’istanza, l’organismo di mediazione nomina un mediatore imparziale e fissa il primo incontro, che deve svolgersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Durante questa prima fase, il mediatore illustra il funzionamento del procedimento e verifica la disponibilità delle parti a proseguire con la mediazione. Se entrambe le parti accettano di partecipare, il mediatore organizza una serie di sessioni in cui ciascuno degli eredi può esporre le proprie ragioni e proporre soluzioni per la risoluzione della controversia.
La durata media della procedura di mediazione in materia di eredità e successione è di circa tre mesi (salvi casi particolarmente complessi), termine entro il quale le parti devono cercare di raggiungere un accordo. Se la mediazione si conclude positivamente, viene redatto un verbale che ha valore di titolo esecutivo, il che significa che, in caso di inadempimento, potrà essere direttamente eseguito come una sentenza.
Qualora, invece, non si raggiunga un accordo, la procedura si chiude con esito negativo e le parti possono liberamente intraprendere un’azione giudiziaria. Tuttavia, l’esperimento della mediazione, anche se non andato a buon fine, costituisce comunque un passaggio necessario poiché essa è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Eredità e successioni: le controversie più frequenti e il ruolo della mediazione civile
Le dispute in materia di eredità e successione possono sorgere per una molteplicità di ragioni, spesso legate a divergenze interpretative sulle disposizioni testamentarie, alla determinazione delle quote di legittima o alla gestione dei beni ereditati in comproprietà tra coeredi. Questi conflitti, se non risolti tempestivamente, possono sfociare in lunghi procedimenti giudiziari, con conseguente aumento dei costi e deterioramento dei rapporti familiari.
Tra le controversie ereditarie più frequenti vi è la riduzione delle disposizioni testamentarie per violazione della quota di legittima, che si verifica quando il testatore ha attribuito a uno o più beneficiari una parte dell’eredità eccedente i limiti stabiliti dalla legge, ledendo i diritti degli eredi legittimari. In questi casi, il soggetto leso può agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti, con il rischio di aprire un contenzioso che potrebbe protrarsi per anni. La mediazione consente di trovare una soluzione equilibrata, evitando il ricorso al giudice e garantendo una redistribuzione dei beni conforme agli interessi di tutte le parti.
Un’altra fonte di conflitto riguarda l’impugnazione del testamento olografo per falsità, quando uno degli eredi contesta l’autenticità delle volontà espresse dal de cuius. Tali contestazioni richiedono spesso complesse perizie grafologiche e accertamenti giudiziari, con il rischio di prolungare notevolmente i tempi della successione. In questi casi, la mediazione può offrire un terreno di confronto più rapido ed efficace, permettendo di giungere a un’intesa che eviti il contenzioso.
La collazione ereditaria, ossia l’obbligo per gli eredi di conferire nell’asse ereditario i beni ricevuti in donazione dal defunto in vita, rappresenta un ulteriore motivo di conflitto. Gli eredi possono avere opinioni divergenti sulla natura delle donazioni ricevute e sul valore attribuito ai beni, generando una situazione di stallo nella divisione dell’asse ereditario. Attraverso la mediazione, le parti possono trovare un accordo sulla determinazione del valore dei beni da conferire e sulle modalità di reintegrazione dell’asse ereditario.
Un altro tema particolarmente delicato è il divieto di patti successori, sancito dall’articolo 458 del Codice Civile, che impedisce agli eredi di stipulare accordi sulla futura successione di una persona ancora in vita. Nonostante questo divieto, è frequente che tra i familiari si formino intese informali o che vi siano aspettative che, alla morte del de cuius, sfociano in contestazioni legali.
La divisione ereditaria è spesso la questione più complessa da risolvere, specialmente quando il patrimonio ereditario comprende beni immobili o aziende di famiglia. In assenza di un accordo tra gli eredi, la divisione giudiziale può comportare la vendita forzata dei beni e la ripartizione del ricavato, soluzione che spesso non è gradita agli interessati.
In tutte queste ipotesi, la mediazione in materia di eredità e successione rappresenta uno strumento flessibile ed efficace, in grado di adattarsi alle esigenze specifiche delle parti e di preservare, per quanto possibile, i rapporti familiari. La possibilità di trovare soluzioni personalizzate, con il supporto di un legale, rende questa procedura preferibile rispetto alla rigidità della decisione giudiziale, spesso vissuta come un’imposizione da parte degli eredi.
I vantaggi della mediazione civile nelle successioni ereditarie
La mediazione civile applicata alle controversie in materia di eredità e successione offre una serie di vantaggi significativi rispetto al contenzioso giudiziario, sia in termini di tempi e costi, sia sotto il profilo della gestione dei rapporti familiari. A differenza del procedimento innanzi al giudice, che può protrarsi per anni e comportare oneri economici rilevanti, la mediazione consente di raggiungere un accordo in tempi più brevi, generalmente entro un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.
Sotto il profilo economico, i costi della mediazione sono generalmente inferiori rispetto a quelli di un giudizio ordinario. Le spese per l’avvio della procedura e per la partecipazione alle sessioni di mediazione sono contenute, se confrontate con le spese legali e peritali che un’azione giudiziaria potrebbe comportare. Inoltre, il compenso del mediatore è stabilito secondo parametri predeterminati e pubblicamente consultabili, garantendo trasparenza e prevedibilità dei costi.
Un ulteriore vantaggio della mediazione in materia di eredità e successione riguarda la possibilità di trovare soluzioni personalizzate e flessibili. Mentre il giudizio civile si conclude con una sentenza che impone una decisione alle parti, la mediazione lascia spazio alla negoziazione, consentendo di definire accordi che rispondano in modo più adeguato alle esigenze specifiche degli eredi.
Ad esempio, nella divisione ereditaria, le parti possono concordare modalità di assegnazione dei beni che tengano conto di legami affettivi, vincoli familiari o interessi economici, evitando così la vendita forzata e la distribuzione pro-quota imposta dal tribunale.
Anche sul piano della riservatezza il procedimento di mediazione presenta indubbi vantaggi. Mentre le cause giudiziarie sono soggette a pubblicità (il c.d. strepitus fori) e possono essere oggetto di consultazione nei registri del tribunale, la mediazione garantisce la tutela della privacy, permettendo agli eredi di discutere questioni patrimoniali e familiari senza esposizione pubblica. Questa caratteristica risulta particolarmente utile nei casi in cui il patrimonio ereditario comprenda aziende di famiglia, beni di valore storico o culturale, o situazioni delicate che potrebbero essere oggetto di speculazioni esterne.
Un ulteriore incentivo alla scelta della mediazione nelle controversie ereditarie è rappresentato dai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. In particolare, è riconosciuto un credito d’imposta alle parti che partecipano alla procedura di mediazione, commisurato alle spese sostenute per l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione e per i compensi degli avvocati. Nello specifico, la parte ha diritto a un credito d’imposta fino a €600 sull’indennità pagata all’organismo in caso di accordo conciliativo, ridotto a €300 se la procedura si conclude senza accordo.
Infine, la mediazione consente di mantenere un certo grado di controllo sulla soluzione del conflitto. Nel processo ordinario, le parti sono vincolate alla decisione del giudice, che può non rispecchiare appieno le loro esigenze e aspettative. Nella mediazione, invece, gli eredi conservano la possibilità di accettare o rifiutare una determinata proposta, rendendo l’accordo più sostenibile nel tempo e riducendo il rischio di successivi contenziosi.
L’importanza dell’assistenza legale nella mediazione in materia di eredità e successione
Sebbene la mediazione civile sia un procedimento improntato alla flessibilità e al dialogo, la complessità delle questioni giuridiche in materia di eredità e successione rende fondamentale l’assistenza di un avvocato con competenze nel diritto successorio. Il ruolo del legale è determinante sin dalla fase preliminare, poiché consente di valutare la fondatezza delle proprie pretese e di impostare una strategia efficace per il raggiungimento di un accordo vantaggioso.
L’avvocato assiste il proprio cliente nella redazione dell’istanza di mediazione o nella gestione della risposta alla convocazione, tutelandone i diritti e guidandolo nelle trattative con gli altri coeredi. Durante il procedimento, il legale verifica la validità delle proposte conciliative, assicurandosi che l’accordo sia conforme alla normativa e risponda agli interessi della parte assistita.
Il nostro Studio offre assistenza legale qualificata in eredità e successione, per guidarti nel procedimento di mediazione. Contattaci per un primo confronto, senza impegno, per analizzare il tuo caso e individuare la strategia più efficace.

Avvocato Luca D’agostino, servizi legali in diritto civile a Roma. Focus su mediazione civile, eredità e successione
da Redazione | Mar 4, 2025 | Diritto civile
La vendita internazionale è la base per la crescita economica delle imprese e del Paese, consentendo ai soggetti commerciali di espandere il proprio mercato oltre i confini nazionali. Tuttavia, la natura transnazionale di tali operazioni rende necessario individuare con precisione quale normativa regoli il rapporto contrattuale tra le parti e quale sia l’autorità giurisdizionale competente in caso di controversia.
Nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea, le questioni relative alla legge applicabile ai contratti di vendita internazionale e alla competenza giurisdizionale sono disciplinate principalmente da tre fonti normative. Il Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) stabilisce i criteri per determinare la legge applicabile in assenza di una scelta esplicita delle parti. Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) disciplina la competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni giudiziarie all’interno dell’Unione Europea.
Il presente contributo analizzerà sommariamente i criteri di individuazione della legge applicabile nei contratti di vendita internazionale, i principi che regolano la competenza giurisdizionale e le strategie contrattuali per prevenire controversie in ambito transfrontaliero.
Vendita internazionale di beni e determinazione della legge applicabile
Nell’ambito della vendita internazionale, la questione relativa alla legge applicabile al contratto riveste un ruolo di centrale importanza, in quanto disciplina gli obblighi reciproci delle parti e regola le conseguenze dell’eventuale inadempimento. L’ordinamento dell’Unione Europea fornisce una cornice normativa chiara per individuare la disciplina giuridica applicabile ai contratti transfrontalieri, evitando conflitti normativi che potrebbero pregiudicare la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
Il Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) rappresenta il principale strumento di diritto internazionale privato in materia contrattuale e sancisce il principio cardine della libertà di scelta delle parti. L’articolo 3 del Regolamento dispone che i contraenti possono designare la legge applicabile al loro rapporto contrattuale, purché tale scelta sia espressa o risulti con ragionevole certezza dai termini del contratto o dalle circostanze della fattispecie. La selezione della legge regolatrice è di fondamentale rilevanza nella vendita internazionale, in quanto consente alle parti di stabilire ex ante il quadro normativo di riferimento, evitando incertezze interpretative e possibili controversie sulla disciplina applicabile.
Qualora le parti non abbiano effettuato una scelta esplicita, il Regolamento Roma I stabilisce un criterio di collegamento oggettivo. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) prevede che, in assenza di una clausola di elezione della legge applicabile, il contratto di vendita internazionale di beni mobili sia regolato dalla legge dello Stato in cui il venditore ha la propria residenza abituale.
Tale disposizione si giustifica con la considerazione che il venditore è colui che esegue la prestazione caratteristica del contratto, ovvero la fornitura della merce. Per effetto di questa norma, un’impresa italiana che cede beni a un soggetto estero, in assenza di diversa pattuizione, vedrà regolato il proprio rapporto dalla legge italiana.
A tale disciplina si affianca la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG), adottata a Vienna nel 1980, la quale si applica automaticamente quando entrambe le parti contraenti hanno sede in Stati aderenti alla Convenzione, salvo espressa esclusione da parte delle stesse. La CISG regola vari aspetti della vendita internazionale, tra cui la formazione del contratto, gli obblighi del venditore e dell’acquirente, nonché le conseguenze dell’inadempimento.
Vendita internazionale di beni e competenza giurisdizionale
Nell’ambito della vendita internazionale, la frammentazione normativa tra i diversi ordinamenti giuridici potrebbe ingenerare incertezze sul riparto di competenza e sulla giurisdizione, con il rischio di lungaggini procedurali e difficoltà nell’esecuzione delle decisioni giudiziarie.
A tal fine, il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) disciplina la giurisdizione nelle controversie civili e commerciali all’interno dell’Unione Europea, fornendo criteri chiari e uniformi per determinare il foro competente nei contratti di vendita internazionale.
Secondo la regola generale sancita dall’articolo 4 del Regolamento Bruxelles I-bis, un soggetto domiciliato in uno Stato membro deve essere convenuto dinanzi ai tribunali dello Stato in cui ha il proprio domicilio. Tale principio garantisce la tutela della parte convenuta, imponendo al creditore di agire nel foro naturale del debitore.
Tuttavia, in materia contrattuale, il Regolamento prevede un’importante deroga alla regola generale, disciplinata dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che consente di convenire una parte anche dinanzi al giudice del luogo in cui l’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Nel caso di un contratto di vendita internazionale di beni mobili, il luogo di esecuzione dell’obbligazione è quello in cui la merce è stata consegnata o avrebbe dovuto essere consegnata secondo il contratto.
La determinazione del luogo di consegna è dunque fondamentale per stabilire la competenza giurisdizionale in una controversia derivante dalla vendita internazionale. Se le parti non hanno previsto specifiche condizioni di consegna, il giudice dovrà accertare quale fosse il luogo effettivo di esecuzione della prestazione caratteristica.
Vendita internazionale di beni, clausola di foro e incidenza della clausola “franco magazzino”
Nel contesto della vendita internazionale, le parti contrattuali possono evitare incertezze in merito alla giurisdizione mediante l’inserimento di una clausola di elezione del foro, ossia una disposizione contrattuale che individua il giudice competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal rapporto commerciale.
Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) disciplina le condizioni di validità di tali pattuizioni, prevedendo che le parti possano convenire, in forma scritta o mediante una prassi consolidata, che una determinata autorità giurisdizionale abbia competenza esclusiva in caso di controversie contrattuali.
L’articolo 25 del Regolamento Bruxelles I-bis sancisce il principio secondo cui una clausola di scelta del foro è valida ed efficace se è stata stipulata: (i) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, (ii) secondo usi che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, oppure (iii) nell’ambito di relazioni commerciali precedenti che abbiano consolidato una consuetudine tra i contraenti. La previsione di una clausola di foro consente di evitare l’incertezza derivante dall’applicazione dei criteri generali di competenza giurisdizionale e permette alle imprese di pianificare con maggiore sicurezza la gestione del rischio legale nella vendita internazionale.
Un ulteriore elemento di rilievo nella vendita internazionale riguarda la clausola “franco magazzino” la quale incide direttamente sulla determinazione del foro competente. Con tale clausola, il venditore si libera dall’obbligo di consegna nel momento in cui mette la merce a disposizione dell’acquirente presso il proprio magazzino o stabilimento. Ne consegue che il rischio e la responsabilità per il trasporto ricadono interamente sull’acquirente, il quale si assume l’onere di provvedere al ritiro della merce e alla sua spedizione.
Dal punto di vista della competenza giurisdizionale, la clausola “franco magazzino” ha una rilevanza determinante, poiché il luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale coincide con la sede del venditore. In base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del Regolamento Bruxelles I-bis, il giudice competente nelle controversie relative alla vendita internazionale è quello del luogo in cui la merce è stata consegnata o avrebbe dovuto essere consegnata secondo il contratto.
Pertanto, laddove il contratto preveda una consegna “franco magazzino”, è ragionevole ritenere che la competenza spetta al tribunale dello Stato in cui il venditore ha la propria sede, in quanto la prestazione caratteristica del contratto si considera eseguita nel momento in cui la merce viene resa disponibile presso il suo stabilimento.
La combinazione della clausola di foro esclusivo e della clausola “franco magazzino” rappresenta un efficace strumento di tutela per il venditore che operi nella vendita internazionale, in quanto consente di rafforzare la propria posizione giuridica in caso di contenzioso con il compratore. La previsione congiunta di entrambe le clausole nei documenti contrattuali e commerciali permette di radicare la giurisdizione nel paese del venditore e di semplificare l’eventuale azione di recupero del credito.
Vendita internazionale di beni e tutela del creditore in caso di inadempimento
Nell’ambito della vendita internazionale, il mancato pagamento del corrispettivo da parte del compratore rappresenta una delle problematiche più ricorrenti per le imprese che operano nel commercio transfrontaliero.
La Convenzione di Vienna del 1980 (CISG) disciplina in modo specifico le conseguenze dell’inadempimento contrattuale nella vendita internazionale. In particolare, ai sensi dell’articolo 53, l’acquirente ha l’obbligo di pagare il prezzo pattuito e di accettare la consegna della merce nei termini previsti dal contratto. Qualora il compratore ometta di adempiere all’obbligo di pagamento, il venditore può avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli 61 e seguenti, che comprendono la richiesta di esecuzione forzata del pagamento, la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento del danno. Tuttavia, la CISG non disciplina gli aspetti procedurali relativi all’azione di recupero del credito, i quali sono regolati dal diritto nazionale dello Stato competente.
Uno degli strumenti più efficaci per ottenere rapidamente il pagamento del credito è il procedimento per decreto ingiuntivo, che consente al creditore di ottenere un titolo esecutivo senza dover intraprendere un’azione ordinaria di cognizione. In base all’articolo 633 del codice di procedura civile italiano, il decreto ingiuntivo può essere richiesto quando il credito risulta fondato su prova scritta, quale una fattura, un ordine di acquisto, un documento di trasporto o una conferma d’ordine sottoscritta.
Un’ulteriore tutela, particolarmente utile per rapporti transfrontalieri UE, è offerta dal Regolamento (CE) n. 1896/2006, che ha introdotto il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, applicabile nelle controversie transfrontaliere tra parti domiciliate in Stati membri diversi. Tale strumento consente al creditore di ottenere un titolo esecutivo europeo senza dover avviare procedimenti giurisdizionali in più ordinamenti, garantendo una maggiore rapidità ed efficienza nell’azione di recupero del credito nella vendita internazionale.
La tutela legale nella vendita internazionale
L’individuazione della legge applicabile e della competenza giurisdizionale in un contratto di vendita internazionale è un elemento strategico di centrale importanza per facilitare l’eventuale azione di recupero del credito in caso di mancato pagamento da parte del compratore estero.
Il nostro Studio Legale è a disposizione per assistere imprese e operatori commerciali nei rapporti di vendita internazionale, fornendo un supporto altamente qualificato nella redazione della documentazione contrattuale e nella gestione delle controversie transfrontaliere. Offriamo un servizio di consulenza strategica per mitigare i rischi legali, strutturare accordi che garantiscano la massima tutela e, laddove possibile, radicare la giurisdizione in Italia e la competenza dinanzi ai tribunali nazionali.
Assistiamo i nostri clienti sia nella fase preventiva di negoziazione e stipula dei contratti, sia nella fase patologica del rapporto contrattuale, affiancandoli nelle azioni di recupero del credito e nelle strategie di tutela giudiziaria.
da Redazione | Gen 31, 2025 | Diritto civile
Il mantenimento dei figli rappresenta un aspetto centrale nella regolamentazione delle relazioni familiari, in particolare quando i genitori cessano la convivenza o pongono fine a un legame affettivo. La necessità di garantire il benessere del minore e di assicurargli un adeguato sostegno economico ed educativo rende essenziale una disciplina chiara e conforme ai principi di diritto. L’ordinamento giuridico italiano, nel rispetto del principio della bigenitorialità e dell’interesse superiore del minore, prevede specifiche disposizioni in materia, finalizzate a regolamentare sia l’aspetto economico del mantenimento sia le modalità di affidamento e frequentazione tra genitori e figli.
Tradizionalmente, la determinazione delle condizioni relative all’affidamento e al mantenimento dei figli era demandata all’Autorità giudiziaria, la quale, su istanza delle parti, stabiliva le modalità di contribuzione economica e di esercizio della responsabilità genitoriale. Tuttavia, l’eccessivo carico della giurisdizione e l’esigenza di soluzioni più rapide ed efficienti hanno portato all’introduzione di strumenti alternativi alla via giudiziale. In questo contesto si inserisce la negoziazione assistita familiare, un istituto che consente ai genitori di raggiungere un accordo consensuale con l’assistenza obbligatoria dei rispettivi avvocati, evitando così il ricorso al giudice.
Attraverso la negoziazione assistita, le parti possono definire autonomamente ogni aspetto concernente l’affidamento, la residenza e il mantenimento dei figli, assicurando soluzioni personalizzate, flessibili e rispettose delle esigenze del minore. L’accordo così raggiunto, per acquisire efficacia, deve essere sottoposto al controllo della Procura della Repubblica, che ne verifica la conformità all’interesse superiore del minore e alle norme di ordine pubblico. In caso di esito positivo, il Procuratore rilascia il nulla osta o l’autorizzazione, conferendo all’accordo la medesima efficacia di un provvedimento giudiziale.
L’adozione della negoziazione assistita familiare in materia di mantenimento dei figli rappresenta, dunque, un’alternativa concreta e vantaggiosa per i genitori che intendono gestire consensualmente le questioni relative ai propri figli, evitando lunghe e dispendiose controversie giudiziarie.
Mantenimento dei figli e responsabilità genitoriale: il quadro normativo
Il mantenimento dei figli è un obbligo inderogabile che discende direttamente dall’articolo 30 della Costituzione italiana, secondo cui è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Il codice civile, all’articolo 315-bis, ribadisce tale principio sancendo il diritto del minore di essere cresciuto in un ambiente adeguato alle sue necessità affettive, morali e materiali. L’articolo 337-ter del codice civile specifica inoltre che il giudice, nel regolare l’affidamento dei figli, deve attenersi al principio della bigenitorialità, garantendo ad entrambi i genitori il diritto e il dovere di partecipare alla vita del minore in modo equilibrato.
In caso di separazione o di cessazione della convivenza tra genitori non coniugati, il mantenimento del figlio deve essere garantito da entrambi i genitori in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche. Invero, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il giudice stabilisce, solo ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’introduzione della negoziazione assistita familiare, a seguito delle varie modifiche al Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, ha innovato la disciplina dell’affidamento e del mantenimento dei figli, consentendo ai genitori di regolare questi aspetti attraverso un accordo consensuale, senza la necessità di un procedimento giudiziale.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis del decreto, introdotto dalla Legge 206/2021, la convenzione di negoziazione assistita può essere utilizzata per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, garantendo loro la necessaria tutela giuridica ed economica.
Il ricorso alla negoziazione assistita consente di evitare le lungaggini del contenzioso, mantenendo al contempo una rigorosa tutela dell’interesse superiore del minore, il quale costituisce il parametro fondamentale per la validità dell’accordo.
In tale prospettiva, il legislatore ha previsto un meccanismo di controllo affidato alla Procura della Repubblica, che è chiamata a verificare la conformità delle condizioni pattuite dai genitori alle esigenze del minore, rilasciando il nulla osta o, in caso di modifiche alle condizioni di mantenimento, un’autorizzazione espressa.
L’evoluzione normativa ha dunque favorito strumenti più rapidi ed efficienti per regolamentare il mantenimento dei figli, permettendo ai genitori di adottare una soluzione condivisa, sempre sotto la vigilanza dell’Autorità giudiziaria, per garantire stabilità e certezza nei rapporti genitoriali.
Mantenimento dei figli e negoziazione assistita: un’alternativa alla via giudiziale
La negoziazione assistita familiare rappresenta un’alternativa efficace e veloce al procedimento giudiziale per la regolamentazione del mantenimento dei figli e dell’affidamento dei minori. La possibilità di regolare autonomamente le condizioni relative ai figli, con il supporto di legali esperti, permette di adottare soluzioni flessibili e personalizzate, modellate sulle esigenze specifiche della famiglia e del minore.
Il principale vantaggio della negoziazione assistita rispetto al procedimento contenzioso è la rapidità. Mentre un giudizio in Tribunale può protrarsi per mesi, se non anni, l’accordo raggiunto mediante negoziazione assistita può essere definito in tempi molto più brevi e con costi significativamente inferiori. Inoltre, la natura consensuale di tale strumento riduce il livello di conflittualità tra i genitori, favorendo la cooperazione reciproca e il rispetto delle esigenze del minore.
Oltre alla maggiore celerità e alla riduzione dei costi, la negoziazione assistita garantisce un alto grado di riservatezza rispetto al procedimento giudiziario, che si svolge invece in un’aula di Tribunale. La possibilità di trovare una soluzione condivisa, lontano dalle rigidità del contenzioso, consente di preservare il rapporto genitoriale e di assicurare una maggiore stabilità al minore, che viene così tutelato da eventuali conflitti e tensioni familiari.
La regolamentazione del mantenimento dei figli attraverso la negoziazione assistita non solo rappresenta un’opzione vantaggiosa sotto il profilo giuridico ed economico, ma costituisce anche un modello virtuoso di gestione delle relazioni familiari, incentrato sul dialogo e sulla responsabilità genitoriale.
Mantenimento dei figli: il funzionamento della procedura di negoziazione assistita
La negoziazione assistita familiare si articola in una sequenza di fasi ben definite, finalizzate a garantire che le parti raggiungano un accordo consapevole e rispettoso dell’interesse superiore del minore. Il procedimento prende avvio con l’invito alla negoziazione assistita, un atto formale con cui l’avvocato di un genitore scrive alla controparte, ovvero all’altro genitore, sollecitandolo a nominare un proprio legale e ad aderire alla procedura. Questo passaggio è essenziale per instaurare il confronto in un contesto professionale e regolato dalla legge, evitando che le trattative si svolgano in modo informale e privo di valore giuridico.
Ricevuto l’invito, l’altro genitore può aderire alla negoziazione assistita per il tramite di un avvocato di fiducia. L’adesione deve avvenire per iscritto e comporta l’accettazione della procedura quale strumento per risolvere la controversia in modo consensuale. La legge impone che ciascun genitore sia assistito da un avvocato distinto, al fine di garantire l’imparzialità della negoziazione e il rispetto del principio di parità delle parti. Gli avvocati hanno il compito di tutelare gli interessi dei loro assistiti, ma anche di vigilare affinché ogni accordo sia conforme alle disposizioni di legge e non pregiudichi i diritti del minore.
Una volta stabilito il reciproco impegno a negoziare, le parti sottoscrivono un primo atto, denominato convenzione di negoziazione assistita. Con tale atto, i genitori si impegnano formalmente a collaborare in buona fede e con lealtà per raggiungere un accordo sulle modalità di affidamento e sul mantenimento dei figli. La convenzione deve essere redatta per iscritto e sottoscritta sia dai genitori sia dai rispettivi avvocati.
Inoltre, deve contenere un termine finale entro il quale le parti si impegnano a concludere la negoziazione, termine che di regola non è inferiore a un mese né superiore a tre mesi. Durante questo periodo, le parti si confrontano con l’assistenza dei propri legali per individuare la soluzione più adeguata alle esigenze del minore e alle rispettive condizioni economiche.
Al termine della negoziazione, se le parti raggiungono un’intesa, sottoscrivono l’accordo di negoziazione assistita, che contiene tutte le condizioni concordate in merito all’affidamento e al mantenimento dei figli. L’accordo deve essere redatto in forma scritta e firmato sia dai genitori sia dai loro avvocati, i quali certificano l’autenticità delle firme e la conformità del contenuto alle norme imperative e ai principi di ordine pubblico
Mantenimento dei figli: il controllo della Procura della Repubblica
Affinché l’accordo di negoziazione assistita familiare produca effetti giuridici e garantisca la piena tutela del minore, il legislatore ha previsto un meccanismo di controllo che coinvolge la Procura della Repubblica. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 6 del D.L. 132/2014, l’accordo sottoscritto dai genitori e dai rispettivi avvocati deve essere trasmesso alla Procura presso il Tribunale competente, affinché il Procuratore della Repubblica possa verificarne la conformità alle norme di legge e all’interesse superiore del minore.
Il controllo della Procura può avere due esiti differenti. Se il Procuratore accerta che l’accordo rispetta pienamente i diritti del minore e che le condizioni pattuite per il mantenimento dei figli sono congrue e adeguate alle capacità economiche dei genitori, rilascia il nulla osta. In questo caso, l’accordo diventa immediatamente efficace tra le parti.
Se, invece, il Procuratore ritiene che le condizioni pattuite nell’accordo non siano idonee a tutelare il benessere del minore o se emergono profili di squilibrio economico tra i genitori tali da compromettere il diritto del figlio a un adeguato mantenimento, ha l’obbligo di trasmettere l’accordo al Presidente del Tribunale. In questo caso, il Tribunale fissa un’udienza in cui convoca le parti per esaminare il contenuto dell’accordo e verificare se sia necessario apportare modifiche.
Un ulteriore profilo di controllo riguarda il rispetto dei termini procedurali. L’accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso alla Procura entro dieci giorni dalla sottoscrizione.
Mantenimento dei figli: contenuti essenziali dell’accordo di negoziazione assistita
L’accordo di negoziazione assistita familiare in materia di mantenimento dei figli deve contenere una regolamentazione chiara e dettagliata delle condizioni relative all’affidamento, alla contribuzione economica e alle spese. La corretta formulazione di tali disposizioni è essenziale per evitare future controversie tra i genitori e garantire la tutela dell’interesse del minore.
Uno degli elementi fondamentali dell’accordo è la determinazione dell’assegno di mantenimento. Il contributo economico a carico del genitore non convivente deve essere commisurato alle risorse economiche di entrambi i genitori e alle necessità del minore, tenendo conto del tenore di vita goduto prima della cessazione della convivenza.
La somma stabilita deve essere predisposta in misura adeguata a coprire le spese ordinarie della vita quotidiana del minore, come vitto, alloggio, abbigliamento, istruzione e spese sanitarie di base. L’accordo deve inoltre prevedere la rivalutazione automatica annuale dell’importo secondo gli indici ISTAT, in modo da preservarne il valore nel tempo.
Oltre all’assegno di mantenimento dei figli, l’accordo deve disciplinare la ripartizione delle spese straordinarie, ovvero quei costi che esulano dalle normali esigenze quotidiane e che possono derivare, ad esempio, da cure mediche specialistiche, interventi chirurgici, spese scolastiche non ordinarie (come viaggi di istruzione con pernottamento), attività sportive e ricreative.
In genere, tali spese vengono suddivise tra i genitori in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche o in parti uguali. La determinazione delle spese straordinarie deve avvenire in modo dettagliato, indicando quali spese necessitano di un accordo preventivo tra i genitori e quali, invece, devono essere corrisposte in misura automatica.
L’accordo di negoziazione assistita deve inoltre prevedere una regolamentazione precisa delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. La soluzione generalmente adottata è quella dell’affidamento condiviso, che consente a entrambi i genitori di partecipare alle decisioni più rilevanti per la vita del figlio, pur prevedendo – spesso – la collocazione del minore presso uno dei due genitori, che assume il ruolo di genitore collocatario principale.
Tale genitore, oltre a garantire la continuità della vita quotidiana del minore, ha la responsabilità di agevolare il mantenimento di un rapporto equilibrato con l’altro genitore, nel rispetto del diritto del figlio alla bigenitorialità.
Per evitare interpretazioni ambigue e possibili contestazioni, l’accordo deve indicare tempi e modalità di permanenza del minore con ciascun genitore, stabilendo, ad esempio, la suddivisione dei fine settimana o la gestione dei giorni feriali.
Di norma l’accordo stabilisce una suddivisione equilibrata delle principali festività, come Natale, Pasqua e Capodanno, alternando i giorni tra i genitori di anno in anno. Per quanto riguarda le vacanze estive, l’accordo può prevedere un periodo minimo e massimo di permanenza del minore con ciascun genitore, stabilendo termini di preavviso per la scelta delle date e regolamentando eventuali soggiorni fuori dalla residenza abituale del minore.
Un’ulteriore clausola di rilievo riguarda il consenso per viaggi all’estero. Per evitare disaccordi futuri, l’accordo deve chiarire se il genitore che intende portare il minore all’estero per un periodo determinato debba ottenere il consenso dell’altro genitore. Nella maggior parte dei casi, si prevede l’obbligo di informare preventivamente l’altro genitore della destinazione e della durata del soggiorno, con la necessità di ottenere un consenso scritto nel caso di viaggi prolungati o al di fuori dell’Unione Europea.
Conclusioni: l’assistenza legale nella negoziazione assistita familiare
La negoziazione assistita familiare rappresenta una soluzione efficace e innovativa per la regolamentazione del mantenimento dei figli e delle modalità di affidamento, consentendo ai genitori di adottare un approccio collaborativo e di evitare il ricorso alla giurisdizione ordinaria.
Questo strumento consente di gestire le conseguenze della cessazione della convivenza con maggiore flessibilità e rapidità, e con un notevole risparmio di costi.
Rivolgersi a un avvocato è essenziale per intraprendere la procedura in modo corretto e per redigere un accordo conforme alle disposizioni normative.
Lo Studio Legale D’Agostino è a disposizione per fornire consulenza e assistenza legale a chi intenda regolare in modo consensuale il mantenimento dei figli e le modalità di affidamento, garantendo un supporto professionale qualificato in tutte le fasi della negoziazione assistita.

Negoziazione assistita familiare e mediazione – Studio Legale Avvocato Luca D’Agostino
da Redazione | Gen 22, 2025 | Diritto civile
L’amministratore di sostegno è la figura che sovrintende alla tutela delle persone che, a causa di condizioni di fragilità fisica o psichica, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. Questo istituto è stato concepito per garantire un supporto personalizzato a coloro che, pur mantenendo la capacità di compiere autonomamente alcuni atti, necessitano di un sostegno specifico per altre funzioni di rilevanza pratica o patrimoniale.
L’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.), introdotta con la Legge n. 6/2004, si pone come una misura flessibile, capace di adattarsi alle esigenze specifiche del beneficiario, e mira a rispettare il principio dell’autodeterminazione della persona. A differenza dell’interdizione o dell’inabilitazione, che comportano una limitazione più ampia della capacità di agire, la nomina dell’amministratore di sostegno consente di preservare, per quanto possibile, l’autonomia residua del soggetto assistito, limitando l’intervento al solo ambito necessario.
Nell’ambito di questa guida, verranno esaminati tutti gli aspetti fondamentali relativi alla nomina dell’amministratore di sostegno, con particolare attenzione ai soggetti beneficiari, alle modalità di richiesta della misura, al procedimento giurisdizionale e ai compiti attribuiti all’amministratore.
L’obiettivo è fornire una panoramica completa che possa orientare chiunque necessiti di assistenza legale in questo ambito, valorizzando l’importanza dell’istituto quale strumento di protezione e supporto per i soggetti vulnerabili.
Amministratore di sostegno e beneficiari della misura
I presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno sono individuati nella presenza di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica tale da incidere sulla capacità di svolgere autonomamente le attività quotidiane. La legge si fonda su una concezione ampia di salute, che include non solo l’aspetto fisico ma anche quello psicologico e sociale, riconoscendo l’importanza di garantire al beneficiario un livello ottimale di benessere e inclusione.
Possono beneficiare della misura persone anziane con limitazioni fisiche o cognitive, soggetti affetti da disabilità fisiche o psichiche, persone con patologie degenerative o dipendenze (es. gioco d’azzardo o alcool), nonché coloro che soffrono di disturbi psichiatrici. L’obiettivo è sempre quello di assicurare un supporto mirato e proporzionato alle necessità individuali, rispettando la dignità e le aspirazioni del beneficiario.
Chi può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno (art. 406 c.c.)
La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno può essere presentata da una pluralità di soggetti individuati dalla legge, al fine di garantire la più ampia tutela per il beneficiario. L’interessato stesso, anche se minore, interdetto o inabilitato, può proporre tale richiesta, dimostrando la propria consapevolezza rispetto alla misura di protezione necessaria.
Oltre a lui, il coniuge, purché non separato legalmente, e la persona stabilmente convivente sono tra i primi legittimati a presentare la domanda. Seguono i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché il tutore o il curatore eventualmente già nominati. Anche il pubblico ministero rientra tra i soggetti legittimati, con il compito di intervenire nei casi in cui la misura risulti indispensabile per garantire i diritti del beneficiario.
Un ruolo particolare è attribuito ai responsabili dei servizi sanitari e sociali, i quali, se a conoscenza di fatti che rendano necessaria l’amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare il ricorso o a darne notizia al pubblico ministero. È essenziale precisare che, nonostante possano essere coinvolti nel procedimento, gli operatori dei servizi sociali pubblici e privati che hanno in cura o in carico il beneficiario non possono essere nominati amministratori di sostegno, per evitare conflitti di interesse e garantire la massima imparzialità della figura designata.
Nei casi relativi ai minori, il decreto di nomina può essere emesso solo nell’ultimo anno della minore età e diventa esecutivo al raggiungimento della maggiore età, assicurando una transizione lineare tra le tutele previste per il minore e quelle stabilite per l’adulto.
Infine, per i soggetti che non rientrano tra i legittimati attivi (es. amici o conoscenti), la legge consente di rivolgersi ai servizi sanitari e sociali o al pubblico ministero per sollecitare l’apertura del procedimento.
Come richiedere la misura e chi può assumere l’ufficio di amministratore di sostegno (art. 408 c.c.)
La nomina di un amministratore di sostegno è di competenza del giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario vive abitualmente (residenza o domicilio), il quale ha il compito di valutare la situazione personale e le necessità del soggetto interessato.
Nel caso in cui la persona sia ricoverata permanentemente presso una struttura per anziani o un’altra tipologia di residenza, la competenza territoriale è attribuita al giudice del luogo di ricovero.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, emesso dal giudice tutelare, è preceduto da un’attenta analisi delle esigenze del beneficiario. Il provvedimento non solo definisce le funzioni e i poteri attribuiti all’amministratore, ma orienta anche il processo di accompagnamento della persona fragile, in stretta relazione con i servizi di cura e assistenza disponibili sul territorio. Tali indicazioni sono fondamentali per garantire che la misura di protezione sia calibrata sulle specifiche necessità del beneficiario, rispettandone la dignità e i diritti fondamentali.
La scelta dell’amministratore di sostegno spetta esclusivamente al giudice tutelare, il quale deve agire nell’interesse del beneficiario. Coloro che richiedono la nomina possono indicare nel ricorso il nominativo di una persona ritenuta idonea a ricoprire tale ruolo.
In mancanza di una designazione specifica, il giudice privilegia figure appartenenti all’ambito familiare, come il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, i genitori, i figli, i fratelli o i parenti entro il quarto grado. Qualora non sia individuabile un familiare idoneo, il giudice può nominare un soggetto estraneo alla famiglia, privilegiando persone con esperienza o formazione specifica, come volontari che abbiano seguito percorsi formativi dedicati.
L’amministratore di sostegno, nello svolgimento delle sue funzioni, è tenuto a mettere al centro della propria attività le esigenze e le aspettative del beneficiario, mantenendo con quest’ultimo una relazione di fiducia. In caso di disaccordo sulle decisioni prese dall’amministratore, il beneficiario può rivolgersi al giudice tutelare per segnalare il problema e richiedere eventuali modifiche al provvedimento o alla gestione.
Perché rivolgersi a un avvocato/studio legale per la nomina di un amministratore di sostegno
Sebbene la nomina di un amministratore di sostegno non richieda obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato, è altamente consigliabile avvalersi della consulenza di un professionista legale per garantire un corretto svolgimento del procedimento e per tutelare al meglio gli interessi del beneficiario. L’avvocato, grazie alla sua competenza specifica, è in grado di supportare le parti coinvolte nella predisposizione della documentazione necessaria, nella redazione del ricorso e nella rappresentanza durante le udienze.
L’assistenza legale diventa indispensabile in situazioni particolarmente complesse, come nei casi in cui la posizione del beneficiario presenti aspetti di natura giuridica o economica di difficile gestione. Ad esempio, è opportuno rivolgersi a un avvocato qualora sussistano divergenze tra i familiari o con il potenziale beneficiario riguardo alla nomina dell’amministratore, o nel caso in cui la misura possa incidere significativamente sui diritti fondamentali della persona interessata, analogamente a quanto avviene nei procedimenti di interdizione.
L’avvocato può inoltre rappresentare un valido supporto per individuare la figura dell’amministratore di sostegno più idonea, garantendo che la nomina rispecchi le esigenze specifiche del beneficiario e sia conforme alle disposizioni normative. La sua presenza offre una garanzia di correttezza e professionalità, evitando eventuali contestazioni e garantendo un’esecuzione puntuale delle misure di tutela.
Contenuto del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno
Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno deve essere redatto con precisione, includendo tutte le informazioni necessarie per consentire al giudice tutelare di valutare adeguatamente la situazione del beneficiario. Innanzitutto, è necessario indicare le generalità complete del beneficiario e la sua dimora abituale, corredando il ricorso con la copia del documento d’identità sia del beneficiario che del ricorrente, nonché con lo stato di famiglia, utile a comprovare eventuali vincoli parentali.
È fondamentale specificare nel ricorso le ragioni della richiesta, allegando idonea documentazione medica rilasciata dai servizi sanitari o sociali che attesti l’esistenza di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica e l’impossibilità, anche parziale o temporanea, del beneficiario di provvedere ai propri interessi. Qualora si renda necessaria l’udienza presso il domicilio del beneficiario, per ragioni di intrasportabilità, è indispensabile allegare un certificato medico che ne attesti tale condizione.
Inoltre, devono essere elencati i nominativi, i domicili e i recapiti telefonici di coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del beneficiario, se conosciuti, specificando che la loro sottoscrizione del ricorso vale come adesione alla proposta di nomina. È altresì utile fornire una descrizione dettagliata delle condizioni di vita e della situazione socio-ambientale del beneficiario, unitamente a una panoramica del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, supportata da documentazione relativa, come estratti conto, visure immobiliari o societarie.
Infine, il ricorso deve contenere una chiara indicazione degli atti che si prevede debbano essere compiuti nell’interesse del beneficiario e un’indicazione delle spese principali, al fine di stabilire un importo mensile adeguato a soddisfare le sue necessità.
Se la persona proposta come amministratore accetta l’incarico, è necessario includere la sua dichiarazione di accettazione, con le relative generalità e recapiti. Per concludere, qualora il ricorso venga presentato da un soggetto diverso dal ricorrente, si deve allegare una delega scritta con copia del documento d’identità del delegato.
Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno (art. 407 c.c.)
Il giudice tutelare deve esaminare personalmente il beneficiario, assumere informazioni e, se necessario, disporre accertamenti, anche di natura medica. La presenza del beneficiario all’udienza è generalmente necessaria per assicurare il rispetto dei principi di partecipazione e autodeterminazione. Tuttavia, in caso di comprovata impossibilità di comparizione, è necessario fornire un certificato medico che attesti tale condizione.
Qualora il beneficiario non si presenti all’udienza, il giudice tutelare può disporre un rinvio, fissando una nuova data per consentire l’esame diretto.
In situazioni particolari, il giudice può recarsi presso il luogo in cui il beneficiario si trova, qualora venga prodotta idonea documentazione medica attestante l’assoluta intrasportabilità. Questa misura consente di tutelare al meglio i diritti e gli interessi della persona fragile, garantendo comunque una verifica diretta delle sue condizioni.
Una volta accertati i presupposti per la nomina, il giudice emette il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno. Questo decreto viene annotato a cura del cancelliere nel registro delle amministrazioni di sostegno, conservato presso l’ufficio del giudice tutelare.
Inoltre, entro dieci giorni dall’emissione, il decreto viene comunicato all’ufficiale di stato civile, che provvede ad annotarlo a margine dell’atto di nascita del beneficiario. A garanzia della trasparenza e del controllo, il decreto viene anche iscritto nel casellario giudiziale, uno schedario istituito presso la Procura della Repubblica per raccogliere e conservare i provvedimenti giudiziari.
Nei casi di necessità e urgenza, segnalati direttamente nel ricorso, il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio, adottando un provvedimento immediato, anche prima dell’udienza o nel corso del procedimento.
Tale misura consente di affrontare tempestivamente situazioni critiche, come la necessità di autorizzare trattamenti sanitari urgenti o di intervenire in caso di gravi rischi patrimoniali. L’amministratore provvisorio, una volta nominato, è tenuto a prestare immediatamente il giuramento e a svolgere il proprio incarico fino alla conclusione del procedimento o alla nomina definitiva di un altro soggetto ritenuto idoneo.
Effetti della nomina e compiti dell’amministratore di sostegno
La nomina dell’amministratore di sostegno non comporta l’annullamento della capacità del beneficiario di compiere atti giuridici. A differenza dell’interdizione, il beneficiario mantiene la possibilità di compiere validamente tutti gli atti che non richiedono necessariamente l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore, e in ogni caso conserva il diritto di effettuare in autonomia gli atti necessari a soddisfare le esigenze quotidiane. Questa impostazione garantisce il rispetto del principio di autodeterminazione, salvaguardando al contempo l’interesse primario del beneficiario.
Il decreto di nomina, emesso dal giudice tutelare, definisce la durata dell’incarico e specifica i poteri dell’amministratore di sostegno, indicando gli atti che richiedono la sua assistenza o rappresentanza. Tale decreto è annotato a margine dell’atto di nascita del beneficiario e, al termine dell’incarico, il decreto di chiusura dell’amministrazione viene analogamente registrato.
I compiti attribuiti all’amministratore di sostegno possono avere natura patrimoniale o personale.
Nel primo caso, rientrano tra le sue mansioni attività quali la gestione del conto corrente, il pagamento delle utenze domestiche o la riscossione della pensione.
Nel secondo caso, i compiti riguardano la tutela della salute fisica e psichica del beneficiario e la cura generale della sua persona. L’amministratore può agire in due modalità: come assistente, affiancando il beneficiario nello svolgimento di specifici atti, o come rappresentante, sostituendolo nel compimento di determinate attività, in base a quanto disposto dal decreto di nomina.
L’amministratore di sostegno deve informare il beneficiario delle decisioni che intende adottare e, in caso di disaccordo, è tenuto a riportare la questione al giudice tutelare per un’eventuale revisione delle disposizioni. Il rapporto di fiducia tra amministratore e beneficiario è centrale per l’efficace esecuzione del mandato e per garantire che i diritti e gli interessi della persona vulnerabile siano rispettati in ogni fase. L’incarico può essere revocato qualora vengano meno i presupposti della misura o si riscontri l’inadeguatezza dell’amministrazione a soddisfare le esigenze del beneficiario.
Rendiconto e sostituzione dell’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno, indipendentemente dalla durata del suo incarico, è tenuto a rendere conto del proprio operato al giudice tutelare con cadenza annuale o secondo le tempistiche stabilite dal decreto di nomina. Questo adempimento è fondamentale per garantire la trasparenza nella gestione delle risorse del beneficiario e per assicurare che l’amministrazione sia svolta nell’interesse esclusivo della persona tutelata.
Il rendiconto deve includere una relazione dettagliata sulle condizioni di vita e salute del beneficiario, nonché un resoconto delle attività economiche svolte nell’esercizio dell’incarico. Tra i documenti da allegare figurano gli estratti conto bancari o postali e i giustificativi delle spese sostenute, come fatture, ricevute e buste paga. Per agevolare la procedura, è spesso richiesto l’uso di moduli standard predisposti dagli uffici giudiziari, da compilare con attenzione e seguendo le istruzioni fornite.
La sostituzione dell’amministratore di sostegno può avvenire in diverse circostanze. Nei casi di morte, assenza o scomparsa dell’amministratore, il giudice provvede a nominare un nuovo soggetto idoneo a ricoprire l’incarico.
Inoltre, l’amministratore può richiedere di essere esonerato qualora l’incarico si riveli eccessivamente gravoso e vi sia un altro soggetto idoneo a subentrare. In situazioni di inadempienza o abuso, il giudice tutelare ha il potere di revocare l’incarico e di procedere alla nomina di un nuovo amministratore, al fine di garantire una gestione appropriata e conforme agli interessi del beneficiario.
Atti per cui l’amministratore di sostegno deve essere autorizzato
L’amministratore di sostegno, pur avendo poteri specifici conferiti dal decreto di nomina, deve ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di determinati atti di straordinaria amministrazione o che possono incidere significativamente sul patrimonio o sui diritti del beneficiario. Questa misura garantisce che le decisioni più rilevanti siano adottate con la supervisione dell’autorità giudiziaria, tutelando al massimo gli interessi della persona assistita.
L’amministratore di sostegno è tenuto a chiedere al Giudice Tutelare l’autorizzazione per:
- ampliare i poteri del suo incarico;
- sostenere spese superiori a quelle autorizzate dal decreto;
- compiere atti di straordinaria amministrazione.
Gli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l’autorizzazione comprendono, ad esempio, i seguenti:
- acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- riscossione di capitali, consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, assunzione di obbligazioni;
- accettazione di eredità o rinunzia all’eredità; accettazione di donazioni;
- sottoscrizione di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni;
- promozione di azioni giudiziarie;
- vendita di beni immobili e mobili registrati;
- costituzione di pegni o ipoteche;
- divisioni o promozione dei relativi giudizi;
- stipula di compromessi e transazioni o accettazione di concordati;
- ogni altro atto che ecceda i limiti che il G.T. ha fissato nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno
In ogni caso, il giudice tutelare valuta con attenzione le richieste di autorizzazione presentate dall’amministratore di sostegno, considerando l’effettiva necessità dell’atto proposto e il suo impatto sugli interessi e sul patrimonio del beneficiario. L’autorizzazione viene concessa solo qualora l’atto sia ritenuto indispensabile o comunque vantaggioso per il beneficiario.
Il nostro Studio Legale è a disposizione per fornire assistenza qualificata a chiunque necessiti di supporto nella nomina di un amministratore di sostegno, offrendo un servizio personalizzato e conforme alle specifiche esigenze del caso. Per ulteriori informazioni o per richiedere una consulenza, vi invitiamo a contattarci. Saremo lieti di affiancarvi con la nostra esperienza e professionalità.

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