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E-mail aziendale: disattivazione dell’account dell’ex dipendente e profili privacy

E-mail aziendale: disattivazione dell’account dell’ex dipendente e profili privacy

Con recente provvedimento del 23 giugno 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha affrontato un caso relativo alla gestione dell’e-mail aziendale assegnata a un dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro, soffermandosi in particolare sulla persistente attivazione dell’account di posta elettronica e sulle modalità attraverso cui il datore di lavoro aveva garantito la continuità operativa dell’organizzazione.

L’intervento dell’Autorità si inserisce in un quadro ormai consolidato di attenzione verso l’utilizzo degli strumenti informatici in ambito lavorativo e offre l’occasione per tornare a riflettere sui delicati profili privacy connessi alla disattivazione dell’e-mail aziendale dell’ex dipendente.

Come  noto, l’e-mail aziendale è il fulcro dell’attività lavorativa d’ufficio e rappresenta il canale attraverso il quale transitano dati personali del lavoratore e di terzi, talvolta anche di natura sensibile, con la conseguenza che il suo utilizzo e la sua gestione devono avvenire nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Tale esigenza di tutela si manifesta con particolare intensità nel momento in cui il rapporto di lavoro viene meno, poiché la prosecuzione, anche solo formale, del trattamento dei dati mediante il mantenimento attivo dell’account può determinare indebite interferenze nella sfera privata dell’interessato.

La cessazione del rapporto di lavoro impone dunque una valutazione attenta delle modalità di disattivazione dell’e-mail aziendale, dei tempi entro i quali tale operazione deve essere effettuata e delle soluzioni tecniche legittimamente adottabili per evitare disfunzioni organizzative.

L’obiettivo del presente contributo è quello di esaminare il punto di vista del Garante della privacy sulla gestione dell’e-mail aziendale nella fase conclusiva del rapporto di lavoro, al fine di fornire ai lettori un inquadramento sistematico delle prassi più conformi ai principi di liceità, correttezza e minimizzazione del trattamento dei dati personali.

La natura giuridica dell’e-mail aziendale tra organizzazione datoriale e tutela della riservatezza

L’account e-mail aziendale si colloca in un’area di confine tra le prerogative organizzative del datore di lavoro e la tutela dei diritti fondamentali del lavoratore, in primis il diritto alla riservatezza e alla segretezza della corrispondenza.

Invero,  la e-mail aziendale, pur essendo uno strumento messo a disposizione dall’organizzazione per finalità strettamente connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa, è normalmente intestata a una persona fisica identificata o identificabile e, come tale, idonea a veicolare dati personali riferibili sia al lavoratore sia a soggetti terzi che interagiscono con l’impresa. Tale circostanza impone di escludere una lettura meramente proprietaria dello strumento, che lo riconduca in via esclusiva alla sfera di disponibilità del datore di lavoro.

Sotto il profilo costituzionale e sovranazionale, la corrispondenza elettronica rientra nell’ambito delle comunicazioni assistite da garanzie di segretezza, a prescindere dalla natura pubblica o privata del contesto in cui esse si inseriscono. Ne consegue che l’e-mail aziendale, anche quando utilizzata per finalità professionali, non può essere considerata un canale neutro o privo di tutela, né può essere oggetto di accessi, controlli o trattamenti indiscriminati.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte chiarito che la gestione dell’e-mail aziendale deve fondarsi su un corretto bilanciamento tra le esigenze organizzative dell’impresa e la protezione dei dati personali, bilanciamento che diviene particolarmente delicato nella fase di cessazione del rapporto di lavoro. In tale momento, infatti, il venir meno del titolo giuridico che legittima l’utilizzo individuale dell’account impone una riconsiderazione delle modalità di trattamento, al fine di evitare che l’account di posta divenga uno strumento di indebita interferenza nella sfera personale dell’ex dipendente.

E-mail aziendale e cessazione del rapporto. Il punto di vista del Garante nel provvedimento del 23 giugno 2025

Con il provvedimento del 23 giugno 2025 il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in un caso in cui l’e-mail aziendale assegnata a una lavoratrice era rimasta attiva per un periodo significativo dopo l’interruzione del rapporto, ed era stata oggetto di reindirizzamento automatico verso altri account aziendali, al fine dichiarato di non disperdere i contatti e i flussi informativi connessi all’attività d’impresa. Tale prassi è stata ritenuta non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Nel motivare la propria decisione, il Garante ha ribadito che l’e-mail aziendale riconducibile a una persona identificata o identificabile costituisce a tutti gli effetti uno strumento di trattamento di dati personali, la cui gestione deve cessare, in termini di utilizzo individuale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il mantenimento attivo dell’account, anche se giustificato da esigenze organizzative o commerciali, comporta un trattamento ulteriore dei dati personali dell’ex dipendente e dei terzi che continuano a inviare comunicazioni, con conseguente violazione dei principi di liceità, limitazione della conservazione e minimizzazione.

Particolarmente significativa è la posizione assunta dal Garante rispetto all’argomento, frequentemente addotto dai datori di lavoro, della necessità di preservare la continuità del business. Il provvedimento del 2025 chiarisce che il concetto di “tempo ragionevole” entro il quale procedere alla disattivazione dell’e-mail aziendale non può essere ancorato alle esigenze economiche dell’impresa, ma esclusivamente ai tempi tecnici necessari per adottare le misure organizzative e tecnologiche appropriate.

Le Linee Guida del Garante del 2007

Le Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali del 1° marzo 2007, citate nel provvedimento del 2025, rappresentano ancora oggi il riferimento sistematico fondamentale per la disciplina dell’e-mail aziendale nel rapporto di lavoro, nonostante il mutato quadro normativo determinato dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679.

In tali Linee Guida l’Autorità ha delineato un impianto di principi che, lungi dall’essere superato, continua a orientare l’interpretazione delle regole applicabili al trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo della posta elettronica in ambito lavorativo.

Al centro di tale impianto si collocano i principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, che impongono al datore di lavoro di configurare e gestire l’e-mail aziendale in modo da ridurre al minimo l’impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali dei lavoratori.

Secondo l’impostazione del Garante, l’e-mail aziendale non può essere oggetto di trattamenti ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per il funzionamento del servizio e per l’organizzazione dell’attività lavorativa, né può essere utilizzata come strumento di controllo occulto dell’operato del dipendente. Le Linee Guida sottolineano l’esigenza di trasparenza nella gestione dell’e-mail aziendale, imponendo al datore di lavoro di rendere note, mediante un’adeguata informativa privacy e una policy interna, le modalità di utilizzo consentite, l’eventuale possibilità di controlli e le soluzioni previste per garantire la continuità operativa in caso di assenza del lavoratore.

La disattivazione dell’account di posta aziendale

Alla luce dell’orientamento espresso dal Garante, sembrerebbe che la disattivazione dell’e-mail aziendale dell’ex dipendente sia un vero e proprio obbligo di conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. La cessazione del rapporto di lavoro determina, infatti, il venir meno del presupposto giuridico che legittima l’utilizzo individuale dell’account di e-mail aziendale, con la conseguenza che ogni ulteriore trattamento riconducibile a tale strumento deve essere attentamente valutato sotto il profilo della liceità.

L’Autorità ha chiarito che l’e-mail aziendale non può rimanere attiva per un periodo indefinito o comunque parametrato alle esigenze operative dell’impresa, poiché una simile prassi comporta il rischio di trattamenti eccedenti e non giustificati.

Il riferimento al “tempo ragionevole” deve essere inteso in senso restrittivo, come arco temporale strettamente correlato ai tempi tecnici indispensabili per predisporre le misure di disattivazione e per informare i terzi dell’avvenuta cessazione del rapporto. Ogni protrazione ulteriore dell’attività dell’account di e-mail aziendale si traduce in una compressione ingiustificata dei diritti dell’ex dipendente, che continua a essere indirettamente coinvolto in flussi comunicativi non più riconducibili alla sua sfera professionale.

Sotto questo profilo, la disattivazione tempestiva dell’e-mail aziendale costituisce anche uno strumento di prevenzione dei rischi giuridici per il datore di lavoro, il quale rimane titolare del trattamento dei dati che transitano attraverso l’account. La mancata o ritardata disattivazione può infatti esporre l’organizzazione a responsabilità per trattamenti illeciti, nonché a contestazioni in sede amministrativa o giurisdizionale.

Il ruolo del risponditore automatico: legittimo o illegittimo?

Nel delineare le modalità corrette di gestione dell’e-mail aziendale successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, esistono strumenti leciti attraverso i quali l’impresa può assicurare la continuità operativa senza violare i diritti dell’ex dipendente. Tra questi, vi è il  risponditore automatico, soluzione tecnica che consente di informare i terzi dell’avvenuta cessazione del rapporto e di indirizzare le comunicazioni verso canali alternativi, senza che ciò comporti l’accesso al contenuto dei messaggi ricevuti.

Il risponditore automatico, ove correttamente configurato, rappresenta appare coerente con i principi di liceità e minimizzazione del trattamento dei dati personali, poiché non implica la lettura né la conservazione delle comunicazioni indirizzate all’account di e-mail aziendale disattivato. Il messaggio automatico dovrebbe limitarsi a segnalare che il destinatario non opera più all’interno dell’organizzazione e a indicare un indirizzo di e-mail aziendale generico o funzionale cui inoltrare le future comunicazioni, evitando qualsiasi riferimento che possa consentire una conoscenza indiretta del contenuto dei messaggi originari.

È tuttavia essenziale che l’attivazione del risponditore automatico sia concepita come misura temporanea e strettamente funzionale alla fase di transizione successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Invero, il Garante ha chiarito che anche tali strumenti non possono essere mantenuti sine die, ma devono essere limitati a un arco temporale contenuto, sufficiente a consentire ai terzi di aggiornare i propri riferimenti.

Il reindirizzamento automatico dell’e-mail aziendale dell’ex dipendente

Accanto agli strumenti ritenuti leciti, possono individuarsi altre pratiche relative alla gestione dell’e-mail aziendale dell’ex dipendente che, tuttavia, dovrebbero considerarsi vietate, in quanto incompatibili con i principi fondamentali della disciplina privacy.

Tra queste, assume rilievo il reindirizzamento automatico delle comunicazioni in arrivo verso altre caselle di e-mail aziendale, intestate a colleghi, superiori o strutture interne all’organizzazione. Tale soluzione tecnica – frequentemente adottata nella prassi –  è stata espressamente censurata dall’Autorità.

Il reindirizzamento automatico del messaggio e-mail comporta, infatti, la possibilità per soggetti diversi dall’originario destinatario di venire a conoscenza del contenuto delle comunicazioni, incluse quelle che possono avere natura personale o comunque non strettamente attinente all’attività lavorativa.

Sebbene l’intento del datore di lavoro sia quello di inoltrare i messaggi di carattere professionale, la struttura stessa della posta elettronica non consente di operare una selezione preventiva dei contenuti, con il rischio concreto di trattamenti eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità perseguite.

Particolarmente rilevante è l’affermazione del Garante, nel provvedimento citato, secondo cui il divieto di reindirizzamento dell’e-mail aziendale non può essere superato invocando esigenze di marketing, economiche o organizzative dell’impresa. Tali esigenze non sono idonee a giustificare un trattamento che incida in modo sproporzionato sulla sfera giuridica dell’ex dipendente e dei terzi mittenti.

La procedura di gestione della e-mail aziendale

La corretta gestione dell’e-mail aziendale non può essere affidata a soluzioni estemporanee o a prassi informali, ma richiede l’adozione di una procedura aziendale chiara, formalizzata e conoscibile, idonea a disciplinare l’intero ciclo di vita delle caselle di posta elettronica, dalla loro attivazione fino alla disattivazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

In questa prospettiva, l’elaborazione e l’approvazione di una procedura (leggi qui un approfondimento dedicato) interna rappresentano uno degli strumenti principali attraverso cui il titolare del trattamento può dare concreta attuazione al principio di responsabilizzazione, oggi centrale nella disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Una procedura sulla gestione delle caselle di posta aziendale consente, in primo luogo, di chiarire le responsabilità individuali nella gestione delle credenziali di accesso, attribuendo al lavoratore un obbligo di utilizzo conforme alle finalità lavorative e all’organizzazione aziendale, e al datore di lavoro il compito di definire le regole tecniche e organizzative di presidio dello strumento.

In tale quadro, risultano particolarmente rilevanti le indicazioni fornite dal Garante circa la necessità di informare preventivamente i lavoratori sulle modalità di utilizzo della posta elettronica, sulle soluzioni previste per le assenze e sulle misure adottate in caso di cessazione del rapporto.

Dal punto di vista operativo, una simile procedura dovrebbe disciplinare in modo puntuale le modalità e i tempi di disattivazione degli account, il ruolo del personale IT nelle operazioni tecniche, nonché la possibilità di redigere verbali o attestazioni che documentino l’avvenuta disattivazione.

Assistenza legale e consulenza in procedure di gestione della casella e-mail aziendale

La gestione della e-mail aziendale ha implicazioni notevoli sul versante privacy e sottende profili di responsabilità e rischio sanzionatorio per il datore di lavoro.

In tale contesto, assume particolare importanza il supporto di un avvocato grado di affiancare imprese e organizzazioni nella definizione di modelli di gestione dell’e-mail aziendale coerenti con i principi di liceità, correttezza e responsabilizzazione, anche al fine di prevenire accessi abusivi ai sistemi informatici.

L’esperienza maturata dallo Studio in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza informatica ci consente di offrire un supporto qualificato nella valutazione delle soluzioni più idonee per la gestione degli account di posta.

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Ai sensi dell’art. 70-quater della Legge 633/1941, ai fini della tutela del diritto d’autore, si dichiara che il presente contenuto è riservato, e ne è vietata la riproduzione o l’estrazione di testo, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale.

Sistemi informatici aziendali: come redigere un regolamento/policy interna?

Sistemi informatici aziendali: come redigere un regolamento/policy interna?

Come proteggere i sistemi informatici aziendali da condotte dai pericoli (interni ed esterni) all’impresa? Che si tratti di un dipendente infedele o di un hacker malintenzionato è fondamentale che la società si organizzi per disciplinare in modo preciso le modalità di utilizzo dei propri sistemi informatici.

L’adozione di regole interne chiare e formalizzate sull’utilizzo dei sistemi informatici aziendali si inserisce proprio in questa prospettiva, configurandosi come uno strumento di prevenzione dei rischi e di governo consapevole delle tecnologie digitali. Un regolamento o una policy interna consente all’impresa di definire in modo puntuale le modalità di utilizzo dei sistemi informatici, di delimitare le responsabilità dei soggetti che vi accedono e di promuovere una cultura della sicurezza informatica coerente con i principi di diligenza, correttezza e buona fede nell’esecuzione della prestazione lavorativa.

L’obiettivo del presente contributo è quello di illustrare come si redige una policy aziendale sull’utilizzo dei sistemi informatici, analizzandone la struttura, i contenuti essenziali e la funzione organizzativa. Intendiamo fornire ai lettori le coordinate per comprendere perché ogni impresa, indipendentemente dal settore di attività, dovrebbe dotarsi di un regolamento interno in materia e farlo espressamente conoscere e sottoscrivere ai propri dipendenti e collaboratori, quale presidio fondamentale di sicurezza e responsabilizzazione.

Infine, riporteremo un modello fac-simile affinché sia chiara la struttura base di una regolamento aziendale sull’utilizzo dei sistemi informatici.

I sistemi informatici come asset aziendali e oggetto di disciplina interna

I sistemi informatici non possono più essere considerati meri strumenti di supporto all’attività lavorativa, bensì veri e propri asset aziendali, dotati di un valore economico, strategico e giuridico autonomo. Su di essi transitano informazioni riservate, dati personali, segreti commerciali, know-how, documentazione contrattuale e, più in generale, elementi essenziali per la continuità operativa dell’organizzazione.

La loro compromissione, anche temporanea, può determinare conseguenze rilevanti sotto il profilo patrimoniale e reputazionale, incidendo sull’affidabilità dell’impresa nei confronti di clienti, partner commerciali e autorità pubbliche.

La policy aziendale sull’utilizzo dei sistemi informatici assolve a una funzione essenziale di governo interno degli asset digitali, ponendosi come strumento di regolazione dei comportamenti e di tutela dell’infrastruttura tecnologica. Essa consente di qualificare formalmente i sistemi informatici come beni aziendali destinati allo svolgimento della prestazione lavorativa, delimitandone le modalità di utilizzo consentite e vietate.

La funzione di una simile policy non si esaurisce, tuttavia, nella mera indicazione di divieti o prescrizioni operative. La disciplina sull’utilizzo dei sistemi informatici assume un ruolo centrale anche sotto il profilo della responsabilizzazione dei soggetti che accedono alle risorse digitali aziendali, contribuendo a rendere consapevoli dipendenti e collaboratori dei rischi connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche e delle possibili conseguenze derivanti da un uso non conforme.

Sotto il profilo della rilevanza giuridica, l’esistenza di una policy formalizzata sui sistemi informatici può assumere un ruolo significativo anche in caso di contenzioso o di accertamenti da parte delle autorità competenti. La predisposizione di un regolamento interno consente infatti all’impresa di dimostrare l’adozione di misure organizzative idonee a prevenire violazioni della sicurezza, danneggiamenti informatici, accessi abusivi o trattamenti illeciti di dati. Ciò rileva tanto in ambito civilistico, ai fini dell’accertamento della diligenza organizzativa dell’azienda, quanto in ambito lavoristico e, in determinate ipotesi, penale o amministrativo.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del regolamento sui sistemi informatici

Un profilo centrale nella redazione di un regolamento interno riguarda la corretta delimitazione dell’ambito di applicazione della policy sui sistemi informatici. Dal punto di vista soggettivo, la disciplina non dovrebbe essere limitata ai soli lavoratori subordinati, ma estendersi a tutti coloro che, a vario titolo, accedono ai sistemi informatici aziendali nello svolgimento di attività in favore dell’impresa.

In un’organizzazione moderna, infatti, l’utilizzo dei sistemi informatici non è circoscritto ai dipendenti in senso stretto, ma coinvolge spesso collaboratori esterni, consulenti, fornitori di servizi, tecnici incaricati e, in taluni casi, soggetti terzi autorizzati ad operare sui sistemi informatici aziendali o su quelli dei clienti. Una policy efficace deve quindi individuare espressamente i destinatari delle regole, chiarendo che l’obbligo di conformarsi alle disposizioni interne sussiste indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale e dalle mansioni formalmente attribuite.

Sotto il profilo oggettivo, il regolamento dovrebbe disciplinare l’utilizzo dei sistemi informatici in senso ampio, ricomprendendo non solo le infrastrutture e le risorse presenti all’interno delle sedi aziendali, ma anche l’accesso remoto, l’operatività presso clienti o terze parti e l’utilizzo di strumenti informatici al di fuori dei locali dell’impresa.

Sistemi informatici, autorizzazioni e regole di utilizzo: il cuore della policy aziendale

Il nucleo centrale di un regolamento interno sull’utilizzo dei sistemi informatici è rappresentato dalla disciplina delle modalità di accesso e di utilizzo delle risorse digitali messe a disposizione dall’impresa. È in questa sezione che la policy assume una funzione operativa concreta, traducendo i principi generali di sicurezza e correttezza in regole organizzative idonee a orientare i comportamenti quotidiani dei destinatari.

Una policy efficace deve innanzitutto chiarire che i sistemi informatici aziendali sono destinati esclusivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa o professionale e che ogni utilizzo per finalità estranee agli interessi dell’impresa deve essere espressamente regolato o vietato.

Particolare rilievo assume la disciplina delle autorizzazioni, intese come presupposto necessario per l’accesso ai sistemi informatici e per l’esecuzione di specifiche operazioni. La policy dovrebbe prevedere che l’accesso alle risorse informatiche sia consentito solo nei limiti delle mansioni affidate e sulla base di credenziali personali, attribuite secondo il principio di necessità e proporzionalità. In tal modo, il regolamento contribuisce a ridurre il rischio di accessi indebiti, utilizzi impropri o interventi non autorizzati sui sistemi informatici, rafforzando il controllo interno sull’infrastruttura tecnologica.

Accanto alle regole di accesso, la policy sui sistemi informatici deve disciplinare in modo chiaro le condotte vietate, individuando le principali tipologie di comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza dei sistemi e dei dati. La previsione di divieti espressi non ha una mera funzione sanzionatoria, ma svolge un ruolo educativo e preventivo, rendendo i destinatari consapevoli delle conseguenze che possono derivare da un uso negligente o scorretto delle risorse informatiche.

Tracciabilità, controlli e tutela dei sistemi informatici tra organizzazione e diritto del lavoro

Un ulteriore profilo di particolare rilevanza riguarda la tracciabilità delle attività svolte sui sistemi informatici aziendali e le modalità di esercizio dei controlli da parte dell’impresa. Invero, la possibilità di ricostruire gli accessi, le operazioni compiute e le interazioni con i sistemi informatici assume un’importanza cruciale sia sotto il profilo della sicurezza, sia ai fini della tutela dell’organizzazione in caso di incidenti o contestazioni.

La policy deve pertanto chiarire se e in che misura le attività sui sistemi informatici siano soggette a registrazione e conservazione, individuando le finalità di tali trattamenti in termini di sicurezza, continuità operativa e rispetto degli obblighi normativi.

La previsione di meccanismi di tracciabilità non può tuttavia prescindere da un attento bilanciamento con i diritti dei lavoratori. La disciplina dei controlli sui sistemi informatici si colloca infatti all’intersezione tra esigenze organizzative dell’impresa e tutela della sfera personale e professionale dei soggetti che utilizzano gli strumenti di lavoro. Una policy ben strutturata deve rendere trasparenti le modalità di raccolta e conservazione dei log, evitando forme di controllo occulto o sproporzionato e chiarendo che le informazioni raccolte sono trattate nel rispetto dei principi di liceità, pertinenza e non eccedenza.

In questa prospettiva, il regolamento interno sui sistemi informatici svolge anche una funzione di garanzia, poiché consente ai destinatari di conoscere preventivamente l’esistenza di sistemi di tracciamento e le regole che ne disciplinano l’utilizzo. La chiarezza delle disposizioni contribuisce a prevenire conflitti e contestazioni in ambito lavoristico, rafforzando al contempo la legittimità delle misure adottate dall’impresa per la tutela dei propri sistemi informatici.

La policy sui sistemi informatici come presidio di sicurezza anche per imprese non regolamentate

La policy in esame funge da presidio di sicurezza fondamentale anche per quelle imprese che non operano in settori formalmente regolamentati o soggetti a specifici obblighi normativi in materia di cybersicurezza. È infatti diffusa l’erronea convinzione secondo cui l’adozione di regole interne strutturate sui sistemi informatici sia necessaria soltanto per operatori appartenenti a comparti strategici o ad alto impatto tecnologico.

In realtà, la crescente dipendenza delle attività economiche dai sistemi informatici rende tale strumento organizzativo rilevante per qualsiasi impresa, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore di mercato.

Anche le realtà di piccole e medie dimensioni fanno oggi un uso intensivo dei sistemi informatici per la gestione della contabilità, dei rapporti con i clienti, delle comunicazioni interne ed esterne e del trattamento di dati personali.

In assenza di una policy interna, tali attività vengono spesso svolte sulla base di prassi informali, affidate all’esperienza individuale dei lavoratori, con un conseguente aumento del rischio di errori, utilizzi impropri o comportamenti non conformi. Al contrario, la predisposizione di un regolamento sui sistemi informatici consente di fissare un quadro di riferimento chiaro e condiviso, idoneo a ridurre l’incertezza operativa e a promuovere comportamenti coerenti con le esigenze di sicurezza dell’impresa.

Sotto questo profilo, la policy interna assume una funzione di accountability organizzativa, permettendo all’azienda di dimostrare di aver adottato misure ragionevoli e proporzionate per la tutela dei propri sistemi informatici e delle informazioni trattate.

Ciò rileva non solo in termini di prevenzione degli incidenti di sicurezza, ma anche sotto il profilo della gestione delle responsabilità in caso di eventi avversi. La presenza di una policy formalizzata e conosciuta dai destinatari rafforza infatti la posizione dell’impresa, consentendo di ricondurre eventuali violazioni a comportamenti individuali difformi dalle regole interne, anziché a carenze strutturali dell’organizzazione.

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L’attività di consulenza è orientata a fornire soluzioni su misura, capaci di integrare le esigenze operative dell’impresa con i profili di compliance e di tutela giuridica, contribuendo alla costruzione di un sistema di governance dei sistemi informatici solido, consapevole e adeguato alle sfide della trasformazione digitale.

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MODELLO DI REGOLAMENTO INTERNO SULL’UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI

(bozza esemplificativa e assolutamente non esaustiva)

Art. 1 – Premessa e finalità del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei sistemi informatici aziendali messi a disposizione dall’Impresa per lo svolgimento delle attività lavorative e professionali.
L’adozione del presente Regolamento risponde all’esigenza di garantire un utilizzo corretto, consapevole e sicuro dei sistemi informatici, nonché di prevenire rischi di natura organizzativa, patrimoniale, reputazionale e giuridica connessi all’impiego delle tecnologie digitali.

Il Regolamento costituisce parte integrante delle misure organizzative adottate dall’Impresa per la tutela dei propri asset informativi e per la promozione di una cultura della sicurezza dei sistemi informatici, nel rispetto dei principi di diligenza, correttezza e buona fede nell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Art. 2 – Ambito di applicazione soggettivo

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, accedono o utilizzano i sistemi informatici aziendali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori e ogni altro soggetto autorizzato dall’Impresa.

L’obbligo di osservanza del Regolamento sussiste indipendentemente dalla natura del rapporto giuridico intercorrente con l’Impresa e si estende a tutte le attività svolte mediante i sistemi informatici aziendali, anche qualora tali attività siano eseguite al di fuori delle sedi aziendali o presso clienti e terze parti.

Art. 3 – Ambito di applicazione oggettivo e definizione dei sistemi informatici

Ai fini del presente Regolamento, per sistemi informatici si intendono tutte le infrastrutture hardware e software, le reti di comunicazione, le postazioni di lavoro, i dispositivi mobili, le applicazioni e le risorse digitali messe a disposizione dall’Impresa, indipendentemente dalla loro ubicazione fisica o modalità di accesso.

Rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento anche i sistemi informatici accessibili da remoto, nonché quelli utilizzati nell’ambito di attività svolte fuori sede o in modalità di lavoro agile, laddove l’accesso avvenga mediante credenziali o strumenti forniti dall’Impresa.

Art. 4 – Principi generali di utilizzo dei sistemi informatici

I sistemi informatici aziendali sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività lavorative e professionali connesse all’organizzazione e agli interessi dell’Impresa.
Ogni utilizzo dei sistemi informatici deve avvenire nel rispetto delle finalità aziendali, delle disposizioni del presente Regolamento e delle istruzioni impartite dall’Impresa.

I soggetti destinatari del Regolamento sono tenuti a utilizzare i sistemi informatici con la massima diligenza, evitando comportamenti idonei a compromettere la sicurezza, l’integrità, la disponibilità o la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati.

Art. 5 – Autorizzazioni e credenziali di accesso

L’accesso ai sistemi informatici aziendali è consentito esclusivamente ai soggetti espressamente autorizzati dall’Impresa e nei limiti delle mansioni o delle attività loro affidate.
Le credenziali di accesso sono personali e non cedibili e devono essere utilizzate esclusivamente dal soggetto a cui sono state assegnate.

È fatto divieto di condividere le proprie credenziali di autenticazione con terzi, anche in buona fede, nonché di utilizzare credenziali assegnate ad altri soggetti.
I destinatari del Regolamento sono tenuti a custodire con cura le proprie credenziali e a segnalarne tempestivamente l’eventuale compromissione.

Art. 6 – Regole di condotta e utilizzi vietati

È vietato qualsiasi utilizzo dei sistemi informatici aziendali che sia contrario alla legge, alle disposizioni del presente Regolamento o agli interessi dell’Impresa.

In particolare, è vietato porre in essere comportamenti idonei a danneggiare i sistemi informatici, a consentire accessi non autorizzati, a compromettere la sicurezza delle reti o a utilizzare software non autorizzato.

È altresì vietato alterare, cancellare o modificare dati, programmi o configurazioni di sistema senza specifica autorizzazione, nonché utilizzare i sistemi informatici per finalità estranee all’attività lavorativa in modo non conforme alle istruzioni aziendali.

Art. 7 – Conservazione dei documenti e gestione delle informazioni

I documenti e le informazioni aziendali devono essere archiviati esclusivamente negli spazi e nei sistemi informatici individuati dall’Impresa.

Non è consentita la conservazione stabile di documenti aziendali su dispositivi personali o su sistemi di archiviazione non autorizzati, salvo diversa indicazione espressa.

I destinatari del Regolamento sono tenuti a trattare le informazioni aziendali con la massima riservatezza, adottando comportamenti coerenti con la natura e la sensibilità delle informazioni trattate.

Art. 8 – Accesso da remoto e attività fuori sede

L’accesso ai sistemi informatici aziendali da remoto o lo svolgimento di attività presso sedi esterne deve avvenire nel rispetto delle regole stabilite dall’Impresa e con modalità idonee a garantire un livello adeguato di sicurezza.

Il soggetto autorizzato è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare accessi non autorizzati, dispersioni di informazioni o utilizzi impropri dei sistemi informatici, anche in relazione all’ambiente esterno in cui la prestazione viene svolta.

Art. 9 – Tracciabilità e controlli

L’Impresa si riserva la facoltà di adottare strumenti di tracciabilità delle attività svolte sui sistemi informatici, nei limiti e per le finalità consentite dalla normativa vigente.
Le informazioni raccolte mediante tali strumenti sono utilizzate esclusivamente per esigenze di sicurezza, organizzazione e tutela del patrimonio aziendale.

I destinatari del Regolamento sono informati dell’esistenza di tali strumenti e delle modalità generali di trattamento dei dati derivanti dall’utilizzo dei sistemi informatici aziendali.

Art. 10 – Violazioni e conseguenze

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento può comportare l’adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità della violazione, nel rispetto della normativa applicabile e degli accordi contrattuali in essere.

Resta ferma la possibilità per l’Impresa di tutelare i propri diritti e interessi nelle sedi competenti, qualora dalla violazione del Regolamento derivino danni o responsabilità di natura civile, penale o amministrativa.

Art. 11 – Entrata in vigore e diffusione

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed è portato a conoscenza dei destinatari mediante idonee modalità di comunicazione.

La presa visione e l’accettazione del Regolamento costituiscono presupposto per l’accesso e l’utilizzo dei sistemi informatici aziendali.

 

 

Contratto di ricerca: struttura, clausole essenziali e disciplina della proprietà intellettuale

Contratto di ricerca: struttura, clausole essenziali e disciplina della proprietà intellettuale

Come scrivere un buon contratto di ricerca? Nel quadro delle più recenti politiche, la ricerca scientifica e tecnologica ha assunto un ruolo centrale quale fattore propulsivo della competitività dei sistemi produttivi.

L’incremento degli stanziamenti pubblici e privati destinati alla ricerca, nonché la moltiplicazione dei programmi di finanziamento nazionali ed europei, hanno determinato l’aumento delle attività di ricerca commissionata negli ultimi tre anni (dati confermati dall’Istat: si veda il comunicato stampa). Si pone così l’esigenza di redigere un contratto di ricerca che disciplini rapporti tra il soggetto che promuove o finanzia l’attività di ricerca e il ricercatore, individuale o collettivo.

Obiettivo del presente contributo è illustrare la struttura tipica del contratto di ricerca, soffermandosi sulle principali clausole che ne definiscono il contenuto essenziale e sugli espedienti giuridici predisposti a tutela delle parti. L’analisi sarà rivolta, in particolare, all’individuazione degli elementi che consentono di redigere un contratto di ricerca completo e coerente con le esigenze operative dei soggetti coinvolti, nonché conforme ai principi generali dell’ordinamento civile e alle normative in materia di proprietà intellettuale e protezione dei dati personali.

La nozione giuridica di contratto di ricerca e la sua funzione economica

Nel sistema del diritto civile, il contratto di ricerca non è oggetto di una disciplina tipica, ma si configura quale figura negoziale atipica, riconducibile all’autonomia contrattuale delle parti ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile. Esso si colloca nell’area dei contratti aventi ad oggetto prestazioni intellettuali, presentando tuttavia tratti distintivi rispetto alle figure tradizionali della consulenza professionale, dell’appalto di servizi e della prestazione d’opera intellettuale.

La peculiarità del contratto di ricerca risiede nella finalizzazione dell’attività dedotta in obbligazione allo svolgimento di un’indagine scientifica o tecnica caratterizzata da un contenuto innovativo e, soprattutto, dall’incertezza intrinseca del risultato.

Sotto il profilo funzionale, il contratto di ricerca risponde all’esigenza del committente di acquisire nuove conoscenze, dati o soluzioni tecniche suscettibili di applicazione pratica o di valorizzazione economica, trasferendo sul piano contrattuale il rischio connesso all’esito dell’attività di ricerca.

Il contratto di ricerca svolge dunque una funzione economica distinta rispetto al contratto di consulenza, che è normalmente diretto a fornire un parere o una valutazione su dati già disponibili, e rispetto all’appalto di servizi, che presuppone la realizzazione di un risultato definito.

La dimensione “aleatoria” dell’attività di ricerca impone una disciplina contrattuale specifica, idonea a regolare la gestione delle conoscenze prodotte, la titolarità dei risultati e i limiti di responsabilità delle parti.

L’oggetto del contratto e la delimitazione dell’attività scientifica

N un contratto di ricerca la determinazione dell’oggetto consente di individuare con precisione l’attività che il ricercatore è tenuto a svolgere e di definire concretamente l’obbligo assunto da quest’ultimo. L’oggetto deve essere descritto in modo sufficientemente analitico, attraverso la definizione del programma di ricerca, delle finalità conoscitive o applicative perseguite e delle metodologie che si intendono adottare, pur nel rispetto dell’autonomia scientifica del ricercatore. Tale clausola assolve alla funzione di prevenire ambiguità interpretative, evitando che l’attività di ricerca venga confusa con una generica prestazione di consulenza o con un incarico di natura meramente esecutiva.

La corretta delimitazione dell’oggetto del contratto di ricerca implica, inoltre, l’individuazione dei risultati attesi, intesi non come esito “garantito” dell’attività, bensì come tipologia di output che la ricerca è finalizzata a produrre, quali relazioni scientifiche, studi sperimentali, modelli teorici, prototipi o elaborazioni di dati. Più precisamente, l’indicazione dei risultati interviene in funzione descrittiva e organizzativa in considerazione della natura intrinsecamente incerta dell’attività di ricerca.

Particolare rilievo assume, altresì, la previsione di eventuali limiti oggettivi dell’attività dedotta in contratto, mediante l’esplicitazione delle attività escluse dal perimetro dell’incarico e delle condizioni operative in cui la ricerca deve essere svolta.

Durata, fasi di esecuzione e obblighi delle parti

Nel contratto di ricerca, la definizione delle modalità di esecuzione dell’attività consente di organizzare il rapporto in modo da prevenire conflitti in fase applicativa. In primis, la previsione di un termine iniziale e finale consente di circoscrivere temporalmente l’impegno del ricercatore e di coordinare l’attività di ricerca con le esigenze programmatiche del committente, specie nei casi in cui la ricerca sia finanziata mediante fondi pubblici o inserita in programmi pluriennali.

La durata del contratto di ricerca può essere strutturata in modo unitario oppure articolata in fasi successive, ciascuna delle quali corrisponde a specifiche attività di indagine o a momenti di verifica intermedia.

La scansione dell’attività in fasi consente di associare l’esecuzione della ricerca a obblighi informativi periodici, mediante la predisposizione di relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, e di introdurre meccanismi di controllo compatibili con l’autonomia scientifica del ricercatore. Da un lato, il ricercatore è tenuto a svolgere l’attività dedotta in contratto con la diligenza qualificata propria della prestazione intellettuale, rispettando le regole metodologiche del settore scientifico di riferimento e operando secondo criteri di correttezza e trasparenza. Dall’altro lato, il committente assume l’obbligo di cooperare all’esecuzione della ricerca, fornendo le informazioni, i dati e le risorse eventualmente necessarie allo svolgimento dell’attività.

La regolamentazione della durata e delle fasi di esecuzione del contratto di ricerca si pone, pertanto, come strumento essenziale per garantire un ordinato svolgimento del rapporto e per consentire una valutazione oggettiva dell’adempimento, senza trasformare il controllo sull’attività scientifica in un’ingerenza incompatibile con la natura stessa della ricerca.

Corrispettivo, finanziamento della ricerca e disciplina dei costi nel contratto di ricerca

La regolamentazione del corrispettivo rappresenta, in un contratto di ricerca, un elemento essenziale per assicurare l’equilibrio sinallagmatico del rapporto e per definire in modo trasparente le condizioni economiche dell’attività scientifica commissionata. La determinazione del compenso può avvenire in misura forfettaria ovvero in relazione alle singole fasi di esecuzione della ricerca, in funzione della complessità dell’attività e della durata dell’incarico.

Particolare attenzione deve essere riservata alla disciplina dei costi connessi allo svolgimento della ricerca, quali le spese per materiali, strumentazioni, banche dati, personale di supporto o trasferte. La distinzione tra compenso per l’attività intellettuale e rimborso delle spese vive consente di evitare sovrapposizioni e di prevenire contestazioni in ordine alla natura delle somme dovute dal committente.

Nei casi in cui il contratto di ricerca sia inserito in un più ampio programma di finanziamento pubblico o privato, la clausola economica assume altresì la funzione di coordinare le obbligazioni contrattuali con le regole imposte dal soggetto finanziatore, imponendo una puntuale rendicontazione delle spese sostenute e dei risultati conseguiti.

La disciplina del corrispettivo nel contratto di ricerca deve, inoltre, tener conto della particolare natura dell’attività dedotta in contratto, caratterizzata da un elevato grado di incertezza quanto all’esito finale. Ne deriva l’opportunità di prevedere meccanismi che colleghino il pagamento all’effettivo svolgimento dell’attività e non al conseguimento di un risultato predeterminato, in coerenza con la qualificazione dell’obbligazione del ricercatore come obbligazione di mezzi.

Proprietà intellettuale e titolarità dei risultati

Non vi è dubbio che, in un contratto di ricerca, la disciplina della proprietà intellettuale è in assoluto l’elemento più importante, in quanto l’attività scientifica e di ricerca applicata è destinata, per sua natura, a generare risultati suscettibili di valorizzazione economica.

La mancanza di una regolamentazione espressa in ordine alla titolarità dei risultati della ricerca espone le parti a un elevato rischio di conflitti, specie nei casi in cui l’attività commissionata conduca alla realizzazione di opere dell’ingegno, invenzioni brevettabili, banche dati o soluzioni tecnologiche innovative.

In tale prospettiva, è opportuno distinguere tra le conoscenze e i diritti preesistenti in capo al ricercatore o al committente e i risultati nuovi che derivano direttamente dall’esecuzione del contratto di ricerca. La definizione di tali ambiti consente di evitare indebite appropriazioni di conoscenze pregresse e di chiarire se i risultati dell’attività debbano essere attribuiti in via esclusiva al committente ovvero se al ricercatore spetti una titolarità concorrente o residuale.

La regolamentazione può assumere la forma di una cessione dei diritti patrimoniali di sfruttamento ovvero di una concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, a favore del committente, ferma restando la tutela dei diritti morali dell’autore ove applicabili.

Il contratto di ricerca disciplina, normalmente, le modalità di utilizzazione economica dei risultati, prevedendo eventuali limitazioni settoriali, territoriali o temporali allo sfruttamento, nonché l’eventuale riconoscimento di compensi aggiuntivi in caso di valorizzazione commerciale.

Riservatezza, pubblicazioni scientifiche e trattamento dei dati

La previsione di obblighi di riservatezza, all’interno di un contratto di ricerca, rappresenta un leitmotiv ricorrente. L’attività di ricerca, infatti, implica frequentemente l’accesso a dati, documenti, metodologie e conoscenze che presentano un valore economico o strategico per il committente e che, se divulgate anticipatamente, potrebbero pregiudicare lo sfruttamento dei risultati o compromettere la posizione competitiva dei soggetti coinvolti.

La clausola di riservatezza è pertanto volta a delimitare l’ambito delle informazioni coperte da segreto, a individuare i soggetti legittimati a conoscerle e a stabilire la durata dell’obbligo anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale.

Accanto alla tutela della segretezza, il contratto di ricerca deve confrontarsi con l’esigenza, tipica dell’attività scientifica, di consentire la diffusione dei risultati mediante pubblicazioni, comunicazioni a convegni o altre forme di divulgazione.

Si pone, in tal modo, un problema di coordinamento tra l’interesse del ricercatore alla libertà di pubblicazione e l’interesse del committente alla protezione delle informazioni riservate e alla valorizzazione economica dei risultati. La soluzione è generalmente individuata nella previsione di clausole che subordinano la pubblicazione al previo esame o consenso del committente, ovvero che impongono un termine di differimento volto a consentire l’adozione delle misure di tutela della proprietà intellettuale.

Ulteriore profilo di rilievo riguarda il trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti nell’attività di ricerca, in particolare nei settori medico, farmacologico e sociologico. In tali ipotesi, il contratto di ricerca deve chiarire la ripartizione dei ruoli tra le parti sotto il profilo della titolarità e della responsabilità del trattamento, nonché le finalità e le misure di sicurezza adottate.

Il contratto di ricerca nei diversi ambiti scientifici e tecnologici

La struttura generale del contratto di ricerca conserva una sostanziale unitarietà indipendentemente dal settore in cui l’attività scientifica è svolta; tuttavia, le singole clausole risultano suscettibili di significative modulazioni in funzione dell’ambito disciplinare di riferimento e delle peculiarità proprie del settore considerato.

Nella ricerca medica e farmaceutica, ad esempio, assumono un rilievo preminente le disposizioni relative al rispetto delle normative in materia di sperimentazione clinica, alla protezione dei dati sanitari e al ruolo dei comitati etici, con conseguente rafforzamento delle clausole concernenti la responsabilità, la riservatezza e il trattamento delle informazioni personali. In tali ambiti, il contratto di ricerca è frequentemente chiamato a coordinarsi con protocolli sperimentali e con fonti regolatorie di derivazione sovranazionale.

Nella ricerca tecnologica e informatica, il contratto di ricerca è invece fortemente caratterizzato dalla disciplina della proprietà intellettuale e del know-how, poiché i risultati possono consistere in software, algoritmi, modelli di intelligenza artificiale o soluzioni ingegneristiche suscettibili di immediata applicazione industriale.

Analoghe considerazioni valgono per la ricerca industriale e ingegneristica, nella quale la definizione dell’oggetto e dei risultati attesi deve essere coordinata con le esigenze produttive e con le normative tecniche di settore.

Diversa è, infine, la configurazione del contratto di ricerca nei settori sociologico, economico e delle scienze sociali, nei quali l’attività di indagine può implicare la raccolta di dati personali e la produzione di elaborazioni statistiche o interpretative. In tali ipotesi, il contratto di ricerca deve prestare particolare attenzione alla disciplina della riservatezza e alla conformità alla normativa sulla protezione dei dati, nonché alla regolamentazione delle modalità di diffusione dei risultati.

Assistenza legale nella redazione e nell’esecuzione del contratto di ricerca. Rivolgiti a noi

La complessità strutturale del contratto di ricerca, unitamente alla pluralità di interessi giuridici che esso è chiamato a disciplinare, rende particolarmente rilevante il ruolo dell’assistenza legale nella fase di redazione e in quella di esecuzione del rapporto contrattuale.

La predisposizione di un contratto di ricerca richiede, infatti, una conoscenza approfondita non soltanto dei principi generali del diritto civile, ma anche delle normative settoriali che possono incidere sull’attività di ricerca, quali quelle in materia di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali, riservatezza delle informazioni e, in determinati ambiti, sperimentazione scientifica e regolazione tecnica.

Anche nella fase esecutiva il supporto dell’avvocato si rivela fondamentale, per risolvere le questioni relative alla corretta interpretazione delle clausole, alla gestione dei risultati, alla ripartizione delle responsabilità e all’eventuale modifica dell’assetto negoziale in presenza di sopravvenienze.

Il nostro Studio presta assistenza in materia di diritto civile e diritto dell’innovazione, con particolare riguardo alla predisposizione di contratti in ambito ad alto contenuto tecnico e scientifico. Disponiamo di expertise specifica e professionisti  per valutare ogni aspetto del contratto di ricerca, nelle sue molteplici declinazioni.

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Contratto di consulenza informatica: sviluppo, assistenza, integrazioni e servizi accessori

Contratto di consulenza informatica: sviluppo, assistenza, integrazioni e servizi accessori

La consulenza informatica risulta oggi, a livello nazionale, tra i servizi di maggiore impatto economico in termini di volume e fatturato. Vi rientra non soltanto la mera fornitura di un software o di un servizio standardizzato ma, sempre più spesso, anche un insieme articolato di prestazioni professionali, tecniche e organizzative, finalizzate ad accompagnare il committente lungo un percorso strutturato di analisi, progettazione, implementazione e gestione di soluzioni digitali complesse.

In tale prospettiva, il contratto di consulenza informatica si pone come il “veicolo giuridico” attraverso il quale vengono disciplinati rapporti caratterizzati da specializzazione tecnica, ed elevato rischio tecnologico, economico e operativo, come lo sviluppo informatico, le integrazioni di API, l’assistenza tecnica, le configurazioni e le personalizzazioni del software.

La prassi contrattuale mostra come i servizi di consulenza informatica siano sempre più organizzati secondo una logica modulare e progressiva, articolata in fasi autonome ma funzionalmente collegate tra loro.

L’obiettivo del presente articolo è dunque quello di illustrare il contenuto tipico di un contratto di consulenza informatica, soffermandosi sulle principali fasi che ne caratterizzano l’esecuzione e sui servizi comunemente inclusi in tale tipologia contrattuale.

Consulenza informatica: cosa si intende per “struttura modulare” del contratto

Una caratteristica ricorrente nei contratti di consulenza informatica è la struttura modulare, che riflette la natura progressiva e adattiva dei servizi tecnologici oggetto di regolamentazione. A differenza dei contratti tradizionali di fornitura, nei quali l’oggetto della prestazione è definito in modo unitario e statico, la consulenza informatica si fonda su un’articolazione per fasi successive, ciascuna delle quali risponde a finalità specifiche ed è destinata a produrre risultati autonomamente apprezzabili.

Tale impostazione consente alle parti di governare la complessità del progetto informatico, graduando nel tempo l’impegno economico e operativo e mantenendo un margine di flessibilità rispetto all’evoluzione delle esigenze del committente.

In questa prospettiva, la disciplina contrattuale si sviluppa su più livelli documentali. Le condizioni generali di contratto svolgono la funzione di definire il quadro normativo di riferimento, stabilendo principi comuni, regole di responsabilità, criteri di allocazione dei rischi e limiti ai diritti delle parti.

Accanto ad esse, assumono rilievo centrale i documenti di ingaggio operativo, quali il modulo d’ordine o lo statement of work, nei quali viene concretamente delimitato l’oggetto della consulenza informatica, con l’indicazione delle singole fasi attivate, dei deliverable attesi, delle tempistiche di esecuzione e dei corrispettivi pattuiti.

Ad esempio, in un contratto di consulenza informatica correttamente strutturato ogni fase del servizio deve essere qualificata come prestazione autonoma, ancorché funzionalmente collegata alle altre, con la conseguenza che l’attivazione di una fase non implica automaticamente l’obbligo di affidamento delle successive. Tale impostazione risponde all’esigenza di tutelare entrambe le parti, garantendo al fornitore la certezza del perimetro dell’incarico e al committente la possibilità di valutare progressivamente l’opportunità di proseguire il rapporto alla luce degli esiti conseguiti.

Adempimento del contratto di consulenza informatica. Come si qualificano le obbligazioni?

Un profilo centrale nella disciplina del contratto di consulenza informatica concerne la corretta qualificazione delle obbligazioni assunte dal fornitore, tema che incide in modo diretto sull’assetto delle responsabilità e sulla gestione del rischio contrattuale.

Nella prassi contrattuale è ricorrente che le prestazioni rese nell’ambito della consulenza informatica siano qualificate come “obbligazioni di mezzi” e non di risultato. Ciò in ragione dell’elevato contenuto tecnico delle attività, della variabilità dei fattori esterni e della dipendenza dell’esito finale da elementi non integralmente controllabili dal consulente o dallo sviluppatore, quali la qualità dei dati forniti dal committente, l’affidabilità dei sistemi terzi o l’evoluzione delle esigenze organizzative.

Assume particolare rilievo la previsione di clausole contrattuali volte a chiarire che il fornitore si impegna a svolgere le attività di consulenza informatica con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico, senza tuttavia garantire il raggiungimento di specifici risultati economici, commerciali o operativi.

L’accordo di consulenza informatica disciplina, di regola, anche i meccanismi di verifica e accettazione delle prestazioni. Vi sono clausole che prevedono termini entro i quali il committente può formulare contestazioni motivate, nonché ipotesi di accettazione espressa o tacita delle attività svolte. Parimenti rilevanti sono le previsioni in materia di limitazione di responsabilità, esclusione dei danni indiretti e allocazione dei rischi connessi all’interazione con infrastrutture, software o servizi di terzi.

Assessment preliminare e inquadramento tecnico

In un rapporto di consulenza informatica, l’assessment preliminare rappresenta, normalmente, la fase iniziale di inquadramento delle esigenze del committente e di ricognizione del contesto tecnologico di riferimento. Si tratta di un’attività di natura prevalentemente analitica e consulenziale, finalizzata a comprendere i processi organizzativi, i flussi informativi, i sistemi già in uso e gli obiettivi dichiarati dal committente, al fine di delineare possibili scenari di intervento e ipotesi progettuali coerenti.

In questa fase, la consulenza informatica assume una dimensione strategica, in quanto orienta le successive scelte tecniche e contrattuali.

Sotto il profilo giuridico, è fondamentale che il contratto qualifichi l’assessment come una prestazione autonoma, dotata di una propria causa e di una propria remunerazione, distinta dalle eventuali fasi successive di sviluppo o implementazione.

Le clausole rilevanti in questa fase devono chiarire che gli output dell’assessment, quali report, analisi, raccomandazioni operative o schemi progettuali preliminari, hanno natura meramente indicativa e non vincolante. Tali output, invero, non costituiscono né un progetto esecutivo né una garanzia di fattibilità tecnica o di risultato, ma rappresentano uno strumento conoscitivo a supporto delle decisioni del committente che decide di affidare la consulenza informatica per le successive fasi.

Ulteriori profili contrattuali di rilievo riguardano gli obblighi di collaborazione del committente, chiamato a fornire dati, informazioni e accessi completi e attendibili, nonché la disciplina della proprietà intellettuale sul know-how elaborato in questa fase.

È prassi prevedere che metodologie, modelli concettuali e soluzioni astratte sviluppate nell’ambito dell’Assessment restino nella titolarità del consulente, con facoltà di riutilizzo in contesti diversi, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Il Proof of Concept (PoC) tra sperimentazione e gestione del rischio

In un contratto di consulenza informatica, il Proof of Concept (PoC) rappresenza una fase intermedia di particolare rilievo, collocandosi tra l’analisi preliminare e l’eventuale implementazione definitiva delle soluzioni tecnologiche.

Il PoC ha una funzione eminentemente sperimentale e dimostrativa, in quanto consente al committente di valutare, in un contesto controllato e limitato, le potenzialità di un servizio, di un applicativo o di specifiche funzionalità, senza affrontare immediatamente i costi e le complessità di un progetto completo.

Dal punto di vista contrattuale, è essenziale che il PoC sia chiaramente qualificato come realizzazione prototipale, priva dei requisiti di stabilità, sicurezza e completezza propri di un ambiente di produzione.

Le clausole rilevanti devono precisare che il PoC è fornito “as is”, senza garanzie espresse o implicite in ordine all’idoneità a uno scopo specifico, alla continuità operativa o alla conformità normativa. In un corretto contratto di consulenza informatica, il PoC non attribuisce al committente alcun diritto di utilizzo produttivo o commerciale del prototipo, né costituisce presupposto automatico per l’avvio delle fasi successive.

Ulteriori profili di disciplina riguardano i criteri di valutazione e i tempi per la formulazione di osservazioni da parte del committente, nonché la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle soluzioni sviluppate in questa fase.

Si suole riservare al consulente/sviluppatore la piena titolarità del codice, delle architetture e delle logiche implementate nel PoC, concedendo al committente una mera facoltà di valutazione interna. Tale assetto contrattuale consente di contenere i rischi connessi alla sperimentazione e di preservare la funzione propria del PoC quale strumento di supporto decisionale all’interno di un percorso di consulenza informatica strutturata. Ma trattasi di una clausola derogabile, e spesso oggetto di diversa valutazione tra le parti.

Analisi di dettaglio e configurazione guidata di servizi o applicativi

Una volta superata la fase sperimentale, il contratto di consulenza informatica può prevedere un momento di maggiore approfondimento tecnico, rappresentato dall’analisi di dettaglio e dalla configurazione guidata di servizi o applicativi.

Questa fase segna il passaggio da una valutazione preliminare delle soluzioni a un’attività strutturata di adattamento funzionale degli strumenti informatici alle esigenze concrete del committente. L’oggetto della consulenza informatica diviene un’attività di accompagnamento tecnico-operativo.

Sotto il profilo contenutistico, l’analisi di dettaglio comprende normalmente la raccolta puntuale dei requisiti, la mappatura dei flussi informativi, la modellazione dei dati, la definizione di ruoli e permessi, nonché l’impostazione delle regole operative e dei workflow applicativi.

La configurazione guidata consiste, invece, nella parametrizzazione degli strumenti software sulla base delle risultanze dell’analisi, senza che ciò comporti, di regola, lo sviluppo di nuove funzionalità. È fondamentale che il contratto di consulenza informatica chiarisca che tali attività si fondano sulle informazioni fornite dal committente e che eventuali errori, lacune o incoerenze nei dati di partenza possono incidere sugli esiti della configurazione.

Le clausole contrattuali rilevanti in questa fase riguardano, in primo luogo, i criteri di accettazione delle attività svolte. È prassi prevedere termini entro i quali il committente può sollevare contestazioni motivate, decorso il quale la configurazione si intende accettata, anche tacitamente.

Consulenza informatica, formazione e onboarding operativo

Nel perimetro della consulenza informatica, la fase di formazione e onboarding operativo del personale del cliente garantisce l’effettiva fruibilità delle soluzioni tecnologiche implementate. Anche il più avanzato sistema informatico, infatti, risulta inefficace se non adeguatamente compreso e utilizzato dagli utenti finali.

La consulenza informatica, in questa fase, assume una funzione di trasferimento operativo delle conoscenze, finalizzata a rendere il committente autonomo nell’uso quotidiano degli strumenti adottati, secondo le configurazioni e le logiche concordate nelle fasi precedenti.

È essenziale che il contratto di consulenza informatica delimiti in modo chiaro l’oggetto della formazione, precisando che essa ha natura eminentemente operativa e non comprende, salvo diverso accordo, attività di consulenza strategica, riorganizzazione dei processi aziendali o ulteriori interventi di configurazione o sviluppo.

Le clausole rilevanti in questa fase attengono, in primo luogo, alla definizione del monte ore complessivo, alle modalità di erogazione e ai termini di utilizzo delle sessioni formative. È frequente prevedere la non rimborsabilità delle ore non fruite entro un determinato periodo, nonché la decurtazione delle sessioni annullate senza congruo preavviso.

Ulteriori profili di disciplina riguardano l’esclusione di responsabilità del consulente per l’uso successivo degli strumenti da parte del committente e per i risultati ottenuti mediante l’applicazione delle conoscenze acquisite.

Consulenza informatica: sviluppo di personalizzazioni, integrazioni, automazioni e script

Una delle componenti più complesse e delicate del contratto di consulenza informatica è rappresentata dallo sviluppo di personalizzazioni, integrazioni, automazioni e script, attività che segnano il passaggio dalla semplice configurazione all’intervento progettuale su misura.

In questa fase, la consulenza informatica si confronta con esigenze altamente specifiche del committente, che richiedono soluzioni tecniche adattate a contesti organizzativi, infrastrutturali e applicativi spesso eterogenei.

Dal punto di vista contrattuale, è essenziale che lo sviluppo personalizzato sia descritto in modo puntuale, chiarendo l’oggetto delle attività, le dipendenze tecniche e i presupposti di fattibilità. Nel contratto di consulenza informatica devono trovare adeguata disciplina le integrazioni con sistemi esterni, che presuppongono la disponibilità di API, credenziali e servizi di terzi, rispetto ai quali il consulente non può assumere garanzie di continuità o compatibilità nel tempo.

Analogamente, lo sviluppo di automazioni e script comporta margini di variabilità tecnica che rendono opportuno qualificare tali prestazioni come obbligazioni di mezzi, con esclusione di garanzie assolute sul risultato.

Particolarmente rilevante è la disciplina dei profili economici e dei diritti di proprietà intellettuale. È prassi prevedere stime indicative dei costi, accompagnate da clausole di tolleranza, nonché la riserva in capo al consulente della titolarità del codice, delle logiche implementate e delle soluzioni riutilizzabili.

Al committente viene normalmente concessa una licenza d’uso limitata (ad esempio una licenza in SaaS), funzionale all’utilizzo delle soluzioni nell’ambito del progetto. Tale assetto consente di bilanciare l’interesse del committente alla personalizzazione con l’esigenza del fornitore di tutelare il proprio patrimonio tecnico e il know-how aziendale.

I servizi di assistenza e supporto tecnico continuativo nella consulenza informatica

Nel quadro di un contratto di consulenza informatica, le prestazioni di assistenza e supporto tecnico continuativo garantiscono la stabilità operativa delle soluzioni adottate e a presidiare, nel tempo, il corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte del committente.

A differenza delle attività progettuali o di sviluppo, l’assistenza si colloca in una dimensione prevalentemente reattiva e operativa, volta a gestire richieste puntuali, chiarimenti e interventi correttivi di limitata entità. In tale ambito, la consulenza informatica assume la funzione di supporto specialistico, senza trasformarsi in un’attività di gestione continuativa dei sistemi del cliente.

Dal punto di vista contrattuale, è fondamentale delimitare con precisione il perimetro dei servizi di assistenza, distinguendo le attività incluse da quelle espressamente escluse. In un corretto contratto di consulenza informatica, l’assistenza viene spesso strutturata mediante pacchetti di ore prepagate, soggetti a un termine di validità e a un utilizzo a scalare, con previsione della decadenza delle ore non utilizzate. Tale impostazione consente di rendere prevedibile l’impegno del fornitore e di evitare che il servizio di supporto si estenda indefinitamente oltre quanto economicamente e operativamente sostenibile.

Ulteriori clausole di rilievo riguardano le modalità di erogazione dell’assistenza, i canali di comunicazione, i tempi di presa in carico delle richieste e l’eventuale previsione di livelli di servizio. Di regola, si chiarisce che l’assistenza non include obblighi di monitoraggio proattivo, né interventi immediati, salvo espressa pattuizione.

Parimenti rilevante è la previsione secondo cui restano a carico del committente la responsabilità per il corretto utilizzo degli strumenti e per la gestione dei dati e dei processi interni. In tal modo, la consulenza informatica in ambito di assistenza viene ricondotta alla sua funzione tipica di supporto tecnico, evitando indebite sovrapposizioni con attività di gestione o outsourcing non espressamente concordate.

Contratto di consulenza informatica, sviluppo software e servizi accessori. Uno Studio legale con expertise specifica

La complessità strutturale del contratto di consulenza informatica – così come emerge dall’analisi delle singole fasi che ne compongono l’esecuzione – rende evidente l’importanza del supporto di un professionista qualificato.

Il nostro Studio, grazie a team coordinato dall’Avvocato Luca D’Agostino, offre servizi di assistenza legale in materia di contratti nell’ambiente informatico, mediante soluzioni su misura per il cliente e orientato al tutela incisiva dei suoi diritti.

Ci occupiamo della redazione e revisione di contratti di consulenza informatica, licenze software, accordi per lo sviluppo e la personalizzazione di applicativi, nonché alla regolamentazione dei servizi di assistenza.

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Condizioni generali di contratto: vendita, appalto, prestazione d’opera intellettuale, e servizi digitali. Come uniformare le relazioni contrattuali con i clienti del web?

Condizioni generali di contratto: vendita, appalto, prestazione d’opera intellettuale, e servizi digitali. Come uniformare le relazioni contrattuali con i clienti del web?

Le condizioni generali di contratto assumono un ruolo centrale nella regolazione dei rapporti tra imprese e clienti, nel contesto di un’economia sempre più veloce e digitalizzata.

La diffusione di piattaforme web, servizi online, applicazioni software e strumenti di commercio elettronico ha profondamente inciso sulle modalità di formazione del consenso, imponendo agli operatori economici l’adozione di schemi contrattuali idonei a garantire certezza giuridica, uniformità applicativa e adeguata tutela dell’organizzazione imprenditoriale.

In tale scenario, le condizioni generali sono lo strumento privilegiato attraverso il quale l’impresa definisce preventivamente l’assetto dei propri rapporti contrattuali, disciplinando in modo sistematico diritti, obblighi e responsabilità delle parti.

L’utilizzo delle condizioni generali risponde, invero, all’esigenza di coniugare efficienza operativa e conformità alla disciplina civilistica, soprattutto nei settori in cui la prestazione è erogata a distanza, mediante strumenti informatici, o coinvolge una pluralità indeterminata di clienti. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle attività di vendita online, allo sviluppo e alla concessione in licenza di software, alla fornitura di servizi digitali, alla prestazione d’opera intellettuale svolta tramite piattaforme, nonché alle forme di promozione commerciale tipiche dell’economia dei contenuti.

L’obiettivo del presente contributo è quello di offrire un’analisi sistematica dell’istituto civilistico delle condizioni generali di contratto, illustrandone la funzione, la struttura e la disciplina applicabile, con particolare attenzione alle principali tipologie contrattuali utilizzate nei servizi della società dell’informazione.

Nozione e disciplina delle condizioni generali di contratto nel diritto civile

Nel sistema del diritto civile, le condizioni generali di contratto sono nate per  predisporre e disciplinare in modo unilaterale e standardizzato le clausole applicabili a un ampio numero di rapporti negoziali. Esse si collocano nell’ambito dell’autonomia contrattuale, ma ne rappresentano una declinazione peculiare, in quanto il contenuto del contratto non è il frutto di una trattativa individuale, bensì il risultato di una “standardizzazione preventiva” operata dal soggetto che le predispone.

La disciplina di riferimento è rinvenibile, in via principale, negli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i quali dettano le regole applicabili ai contratti conclusi mediante adesione.

Le condizioni generali assumono rilevanza giuridica nella misura in cui siano portate a conoscenza della controparte al momento della conclusione del contratto, secondo modalità idonee a consentirne un’effettiva conoscibilità.

Un aspetto centrale della disciplina riguarda la presenza di clausole che, per il loro contenuto, determinano uno squilibrio significativo a carico dell’aderente. Ad esempio, le condizioni generali che prevedono limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso unilaterale, decadenze, proroghe tacite o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria sono soggette a specifici requisiti di approvazione, al fine di garantire una tutela minima del contraente che aderisce allo schema predisposto.

Condizioni generali, modulo d’ordine e conclusione del contratto online

Nei contratti conclusi tramite strumenti digitali, le condizioni generali operano frequentemente in combinazione con un modulo d’ordine commerciale, dando luogo a una struttura contrattuale articolata, ma unitaria. Tale impostazione risponde all’esigenza di separare il contenuto normativo e stabile del rapporto, destinato a disciplinare una pluralità di contratti, dagli elementi “variabili” della singola operazione economica, quali il prezzo, la durata, le caratteristiche della prestazione o il piano di servizio selezionato dal cliente.

Le condizioni generali assolvono così alla funzione di cornice regolatoria, mentre il modulo d’ordine individua l’oggetto concreto del contratto.

Questa tecnica contrattuale assume un rilievo particolarmente significativo nei modelli di business digitali, in cui la conclusione del contratto avviene spesso mediante procedure automatizzate di registrazione, acquisto o attivazione del servizio.

In tali ipotesi, il richiamo espresso alle condizioni generali all’interno del modulo d’ordine consente di semplificare il processo di conclusione del contratto, riducendo gli oneri operativi per l’impresa e garantendo, al contempo, un elevato grado di uniformità nella disciplina dei rapporti con i clienti.

Sotto il profilo giuridico, la validità di tale assetto presuppone che le condizioni generali siano chiaramente richiamate, facilmente accessibili e accettate in modo consapevole dal cliente. Ciò implica l’adozione di meccanismi idonei a documentare l’avvenuta accettazione, nonché a garantire la possibilità di conservazione e riproduzione del testo contrattuale.

Condizioni generali nei contratti di vendita

Nei contratti di vendita di beni, il venditore disciplina spesso in modo uniforme, mediante condizioni generali, i rapporti con i propri acquirenti, definendo preventivamente il contenuto del contratto e le regole applicabili alla singola operazione economica.

La disciplina civilistica della vendita, contenuta negli articoli 1470 e seguenti del codice civile, è il quadro normativo di riferimento tanto per la vendita tradizionale quanto per quella conclusa attraverso canali digitali, con adattamenti resi necessari dalle modalità telematiche di formazione del consenso e di esecuzione della prestazione.

Nella vendita di beni tra operatori economici, tipicamente qualificabile come rapporto business-to-busness (B2B), le condizioni generali trovano applicazione in un ambito caratterizzato da maggiore autonomia negoziale e da un più ampio spazio per la disciplina convenzionale degli interessi in gioco.

In tali ipotesi, esse possono legittimamente prevedere clausole di limitazione o modulazione della responsabilità, pattuizioni in tema di garanzie, termini di decadenza per le contestazioni, nonché regole specifiche in materia di consegna, trasferimento del rischio e risoluzione del contratto.

Diverso è il quadro giuridico della vendita di beni rivolta al consumatore finale, nella quale le condizioni generali devono necessariamente confrontarsi con la disciplina inderogabile del Codice del consumo. In tale ambito, la funzione delle condizioni generali non viene meno, ma risulta significativamente incisa dalla presenza di norme imperative poste a tutela della parte debole del rapporto. Clausole relative a garanzie legali, recesso, responsabilità e rimedi contrattuali devono essere conformi alla disciplina consumeristica, la quale limita la possibilità di deroga convenzionale e impone specifici obblighi di informazione e trasparenza.

Quanto alla c.d. “vendita di servizi”, essa presenta una struttura giuridica più complessa e difficilmente riconducibile in modo esclusivo allo schema tipico della vendita. In tali ipotesi, le condizioni generali sono chiamate a disciplinare rapporti caratterizzati da una natura contrattuale ibrida, nella quale la disciplina della vendita può trovare applicazione solo in via parziale.

La regolazione del rapporto si fonda, infatti, in larga misura su elementi propri di altre figure contrattuali, quali l’appalto, la prestazione d’opera o il mandato, a seconda della natura della prestazione dedotta in contratto. Le condizioni generali assumono così un ruolo determinante nel qualificare correttamente il rapporto, nel definire l’estensione delle obbligazioni assunte e nel ricondurre la disciplina applicabile entro un quadro coerente e funzionale alle esigenze del modello di business adottato.

Condizioni generali nell’appalto d’opera e nell’appalto di servizi

Le condizioni generali sono spesso utilizzate anche nei contratti d’appalto d’opera o di appalto di servizi, per la regolazione preventiva e unilaterale di rapporti caratterizzati da un’elevata complessità tecnica (insieme a capitolati descrittivi e/o prestazionali).

La disciplina civilistica dell’appalto, delineata dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile, trova applicazione ogniqualvolta una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

In tale ambito, le condizioni generali consentono di definire in modo uniforme il perimetro delle obbligazioni assunte, riducendo il margine di incertezza interpretativa che spesso accompagna le prestazioni ad alto contenuto tecnico.

Nella prassi dei servizi digitali, la disciplina dell’appalto d’opera e dell’appalto di servizi trovano applicazione ai contratti conclusi da software house, web agency, sviluppatori e/o fornitori di soluzioni tecnologiche, soprattutto quando l’oggetto del contratto consiste nella realizzazione di un risultato specifico o nell’erogazione continuativa di attività organizzate.

Le condizioni generali di appalto disciplinano tipicamente aspetti quali la descrizione dell’opera o del servizio, i tempi di esecuzione, le modalità di verifica e accettazione, nonché i criteri di determinazione del corrispettivo. Attraverso la standardizzazione di tali clausole, l’impresa può assicurare coerenza e prevedibilità nella gestione dei rapporti contrattuali.

Particolare rilievo assumono le clausole che disciplinano il corretto funzionamento del prodotto o del servizio oggetto del contratto e l’allocazione del rischio connesso a eventuali anomalie tecniche. In tali rapporti, le condizioni generali regolano ordinariamente le garanzie per malfunzionamenti, la gestione dei bug e le modalità di intervento correttivo, distinguendo tra difetti bloccanti e anomalie minori, nonché tra attività incluse nel corrispettivo e prestazioni ulteriori soggette a separata remunerazione.

Centrale è altresì la disciplina dei termini e delle modalità di denuncia dei vizi, che consente di delimitare temporalmente la responsabilità dell’appaltatore e di garantire certezza nella fase post-consegna.

Un ulteriore profilo di primaria importanza riguarda la regolazione dei diritti di proprietà intellettuale sul prodotto sviluppato. Le condizioni generali di appalto nei business digitali definiscono se e in quale misura i diritti di utilizzazione economica del software, della piattaforma o della soluzione tecnologica siano trasferiti al committente ovvero concessi in licenza, nonché l’eventuale riserva in capo all’appaltatore di componenti riutilizzabili, know-how o moduli preesistenti. A ciò si affiancano le clausole in materia di limitazione di responsabilità, volte a circoscrivere l’esposizione dell’appaltatore ai danni indiretti, consequenziali o da perdita di dati, nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento.

Le condizioni generali assumono, infine, un ruolo determinante nella disciplina dell’assistenza post-consegna e della manutenzione evolutiva o correttiva, nonché nella regolazione degli obblighi di sicurezza informatica del prodotto o del servizio fornito.

Condizioni generali e prestazione d’opera intellettuale in ambito digitale

La progressiva digitalizzazione dei servizi ha determinato una profonda trasformazione anche nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, favorendo la diffusione di modelli di erogazione delle attività professionali attraverso piattaforme online, strumenti di videoconferenza e ambienti digitali dedicati.

In tale contesto, le condizioni generali consentono di regolare i rapporti tra professionista e cliente, soprattutto quando la prestazione è resa a distanza e secondo modalità standardizzate. La disciplina civilistica della prestazione d’opera intellettuale, contenuta negli articoli 2229 e seguenti del codice civile, continua a trovare applicazione, ma richiede un’attenta declinazione in funzione delle peculiarità proprie dei servizi digitali.

Le condizioni generali risultano particolarmente rilevanti per i professionisti regolamentati, quali psicologi, ingegneri, architetti, medici, nutrizionisti o commercialisti, che sempre più frequentemente offrono consulenze, pareri e attività di supporto professionale mediante canali online.

Al tempo stesso, esse assumono rilievo anche per figure professionali non ordinistiche, come personal trainer, mental coach, business coach, consulenti di marketing, formatori digitali, content strategist o professionisti della comunicazione, la cui attività si fonda prevalentemente sulla prestazione intellettuale e sull’interazione con il cliente.

La corretta formulazione delle clausole contrattuali consente di circoscrivere la responsabilità del prestatore, chiarendo che l’attività è svolta secondo diligenza professionale, ma senza assunzione di responsabilità per esiti economici, terapeutici o performativi non direttamente controllabili. Le condizioni generali disciplinano inoltre il compenso, le modalità di pagamento, la durata del rapporto e le ipotesi di recesso, offrendo un assetto contrattuale coerente con la natura seriale e digitale delle prestazioni.

Infine, le condizioni generali svolgono una funzione essenziale nella tutela del know-how professionale e nella regolazione dell’utilizzo dei contenuti prodotti nel corso della prestazione, quali materiali didattici, report, schede tecniche o elaborati digitali.

Condizioni generali per servizi di hosting e sviluppo di siti web

L’hosting e lo sviluppo di siti web si configura come un rapporto contrattuale complesso, nel quale convivono elementi riconducibili a diverse figure tipiche, quali l’appalto di servizi, la prestazione d’opera e, in alcuni casi, la locazione o il comodato. Le condizioni generali consentono di ricondurre tale complessità entro un assetto normativo coerente, chiarendo diritti, obblighi e responsabilità delle parti.

Per quanto riguarda i servizi di hosting, le condizioni generali disciplinano ordinariamente l’accesso alle risorse tecnologiche, la disponibilità del servizio, i livelli di performance e le modalità di utilizzo dell’infrastruttura informatica.

In tali rapporti, particolare rilievo assumono le clausole relative alla continuità del servizio, alla gestione delle interruzioni e alla sospensione o cessazione dell’erogazione in caso di violazione degli obblighi contrattuali.

Nei contratti di sviluppo di siti web, le condizioni generali svolgono una funzione essenziale nella definizione dell’oggetto della prestazione e delle modalità di esecuzione dell’attività. Esse disciplinano aspetti quali le fasi di progettazione e realizzazione, i tempi di consegna, le procedure di verifica e accettazione del lavoro, nonché il regime delle modifiche e delle integrazioni successive.

Centrale è altresì la regolazione dei diritti di proprietà intellettuale sul sito, sui contenuti e sul codice sviluppato, che le condizioni generali possono attribuire integralmente al committente ovvero riservare, in tutto o in parte, al fornitore.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la sicurezza informatica e la protezione dei dati, soprattutto nei casi in cui il sito web gestisca informazioni personali o svolga funzioni operative per il business del cliente. Le condizioni generali consentono di disciplinare gli obblighi delle parti in materia di sicurezza, manutenzione e aggiornamento, nonché di definire i limiti di responsabilità in caso di incidenti informatici.

Condizioni generali nei contratti di licenza Software e nei modelli SaaS

Nei contratti di licenza software, e in particolare nei modelli di Software-as-a-Service (SaaS), le condizioni generali regolano l’accesso e l’utilizzo della soluzione tecnologica da parte degli utenti, chiarendo sin dall’origine la natura del rapporto contrattuale.

A differenza della vendita, infatti, il contratto di licenza non comporta il trasferimento della proprietà del software, ma l’attribuzione di un diritto di utilizzo limitato, temporalmente e funzionalmente circoscritto, che trova fondamento nella disciplina del diritto d’autore applicabile ai programmi per elaboratore.

Le condizioni generali regolano, altresì, gli elementi essenziali del rapporto, quali la durata dell’abbonamento, le modalità di accesso alla piattaforma, i livelli di servizio e le ipotesi di sospensione o cessazione del contratto. Prevedono, poi, divieti di riproduzione, modifica o decompilazione, nonché la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul codice, sulle funzionalità e sugli eventuali sviluppi successivi.

Per un approfondimento specifico della struttura contrattuale delle licenze software e dei modelli SaaS, nonché delle principali clausole utilizzate nella prassi, si rinvia a un contributo dedicato e specifico sul tema.

Sponsorizzazione commerciale di prodotti e servizi e influencer marketing

Nei contratti di sponsorizzazione commerciale di prodotti e servizi, sempre più diffusi nell’economia digitale e nel mercato dei contenuti online, si utilizzano spesso le condizioni generali. Esse sono predisposte – a seconda dei casi e in base alla notorietà del content creator – da quest’ultimo ovvero dall’impresa che intende promuovere i propri prodotti.

Tali contratti trovano fondamento nell’autonomia negoziale e si configurano come accordi atipici, nei quali convivono elementi riconducibili al mandato, alla prestazione d’opera e alla concessione di diritti, rendendo particolarmente rilevante una regolazione contrattuale chiara e sistematica.

Le condizioni generali di sponsorizzazione sono ampiamente utilizzate da imprese che promuovono i propri prodotti o servizi attraverso influencer, content creator, testimonial digitali, streamer, youtuber, podcaster o professionisti della comunicazione online.

In tali rapporti, esse consentono di definire in modo uniforme l’oggetto della prestazione promozionale, le modalità di realizzazione dei contenuti, i canali di diffusione e la durata della collaborazione. La standardizzazione delle condizioni generali risponde all’esigenza di gestire campagne promozionali seriali, riducendo il rischio di difformità operative e di incertezze interpretative.

Un profilo centrale delle condizioni generali in materia di sponsorizzazione riguarda la disciplina dei diritti di immagine e di utilizzazione economica dei contenuti prodotti. Attraverso specifiche clausole, le parti possono regolare l’uso dei marchi, dei segni distintivi e dei contenuti promozionali, nonché stabilire i limiti temporali e territoriali dello sfruttamento.

Le condizioni generali disciplinano inoltre i compensi, le modalità di pagamento e le ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto, prevedendo spesso obblighi di esclusiva o di non concorrenza in capo al soggetto sponsorizzato.

Di particolare rilievo è infine la regolazione degli obblighi di conformità normativa e di correttezza nella comunicazione commerciale.

Supporto legale da avvocati esperti di e-commerce, digital marketing e vendite di web

L’esperienza che abbiamo maturato nell’ambito del diritto civile e del diritto dell’innovazione ci consente di affiancare imprese digitali, sviluppatori, professionisti e operatori del digital marketing nella progettazione e nella redazione di condizioni generali coerenti con il modello di business adottato e con la disciplina applicabile.

Riserviamo particolare attenzione alla corretta qualificazione dei rapporti contrattuali, alla modulazione delle responsabilità, alla tutela della proprietà intellettuale e alla conformità dei testi contrattuali alle norme di legge.

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Incidenti informatici: notifica e misure di gestione nelle Linee di guida di ACN del 31 dicembre 2025

Incidenti informatici: notifica e misure di gestione nelle Linee di guida di ACN del 31 dicembre 2025

A partire dal mese di gennaio 2026 diviene operativo, per i soggetti rientranti nella disciplina NIS, l’obbligo di notifica degli incidenti informatici aventi un impatto significativo sulla continuità dei servizi e delle attività svolte. Tale obbligo, previsto dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, trova oggi una declinazione puntuale e operativa nelle Linee Guida NIS – Specifiche di base del processo di gestione degli incidenti di sicurezza informatica, pubblicate il 31 dicembre 2025 dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Il documento si inserisce nel più ampio quadro delle misure di attuazione della direttiva NIS e rappresenta un passaggio rilevante nel processo di progressiva definizione delle modalità di gestione e notifica degli incidenti informatici.

Le Linee guida chiariscono che gli incidenti informatici non devono essere considerati quali eventi soltanto tecnici, bensì come accadimenti dotati di una rilevanza giuridica e organizzativa, idonei a incidere sulla responsabilità degli organi di amministrazione, sulla governance del rischio e sulla resilienza complessiva dell’organizzazione.

L’obiettivo del presente contributo è quello di fornire una guida esplicativa delle Linee guida ACN, illustrando in modo sistematico cosa debbano concretamente fare i soggetti NIS per allinearsi all’obbligo di notifica degli incidenti informatici a partire dal 2026. L’analisi si concentrerà, in particolare, sul rapporto tra misure di sicurezza e procedure di gestione degli incidenti informatici, mettendo in luce come l’adempimento dell’obbligo di notifica non possa essere disgiunto da una preventiva e consapevole organizzazione dei processi interni.

Incidenti informatici come rischio giuridico-organizzativo

Nell’assetto delineato dall’Agenzia, gli incidenti informatici assumono una qualificazione che travalica la dimensione meramente tecnica per collocarsi stabilmente nell’ambito dei rischi giuridico-organizzativi dell’impresa e delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Essi sono espressamente considerati eventi potenzialmente idonei a compromettere la continuità delle attività e dei servizi, la protezione delle informazioni e, più in generale, la resilienza complessiva dell’organizzazione. Al riguardo, secondo ACN, la gestione degli incidenti informatici è una capacità essenziale, la cui assenza o inadeguatezza può determinare impatti significativi sotto il profilo operativo, economico e reputazionale.

In questa prospettiva, gli incidenti informatici vengono ricondotti all’interno del sistema delle misure di gestione del rischio per la sicurezza informatica, che il decreto NIS pone direttamente in capo agli organi di amministrazione e direttivi.

Sul punto le Linee Guida precisano che la gestione degli incidenti è un processo strutturato che deve essere preventivamente definito, documentato e costantemente aggiornato, in modo coerente con l’evoluzione delle minacce e del contesto operativo. La rilevanza degli incidenti informatici emerge, dunque, anche sotto il profilo delle responsabilità, poiché l’inosservanza degli obblighi organizzativi e procedurali può tradursi in violazioni imputabili ai vertici dell’organizzazione.

Le Linee guida chiariscono inoltre che gli incidenti informatici devono essere valutati in relazione ai loro effetti concreti, indipendentemente dalla causa che li ha originati, potendo derivare tanto da condotte dolose quanto da eventi accidentali o da errori umani.

Il processo di gestione degli incidenti informatici nelle Linee Guida ACN

Il fulcro delle Linee guida in esame è rappresentato dalla definizione di un processo strutturato di gestione degli incidenti informatici, concepito come strumento indispensabile per assicurare coerenza, sistematicità ed efficacia alle attività di risposta agli eventi di sicurezza.

Al riguardo le specifiche di ACN prevedono che la gestione degli incidenti informatici sia articolata in un modello unitario, composto da fasi logicamente distinte ma strettamente interconnesse, che consente all’organizzazione di affrontare l’intero ciclo di vita dell’incidente, dalla prevenzione al miglioramento continuo.

La formalizzazione del processo di gestione degli incidenti informatici è il presupposto per l’adempimento degli obblighi di notifica. La capacità di rilevare tempestivamente un incidente, di acquisirne evidenza e di attivare le procedure di risposta dipende, infatti, dalla previa definizione di ruoli, responsabilità, strumenti e flussi informativi.

Al riguardo le specifiche di ACN chiariscono che il processo deve essere descritto e documentato all’interno di un apposito piano per la gestione degli incidenti, approvato dagli organi di amministrazione e direttivi e costantemente riesaminato.

La fase di preparazione: governo, identificazione e protezione

Nelle Linee Guida ACN la fase di preparazione è il momento core della gestione degli incidenti informatici, poiché costituisce il presupposto organizzativo e operativo per una risposta efficace agli eventi di sicurezza.

Sul punto le specifiche di ACN prevedono che tale fase ricomprenda, in modo integrato, attività di governo, identificazione e protezione, tutte finalizzate a ridurre la probabilità di accadimento degli incidenti informatici e a mitigarne l’impatto qualora si verifichino. La preparazione non è dunque confinata a un ambito tecnico, ma si estende alla definizione di un assetto decisionale e procedurale coerente con la complessità dell’organizzazione.

Il governo degli incidenti informatici passa, in primo luogo, dall’adozione e dalla formalizzazione di politiche di sicurezza informatica, approvate dagli organi di amministrazione e direttivi, nelle quali devono essere disciplinati il monitoraggio degli eventi, la risposta agli incidenti e le modalità di ripristino.

Tali politiche rappresentano l’impegno formale dell’organizzazione e orientano le decisioni operative, assicurando che la gestione degli incidenti informatici sia coerente con la strategia complessiva di sicurezza e con il profilo di rischio del soggetto NIS.

La fase di identificazione è invece funzionale a garantire una conoscenza puntuale del contesto operativo, attraverso l’inventario dei sistemi informativi e di rete, dei servizi e dei flussi di dati, nonché mediante l’individuazione delle minacce e delle vulnerabilità. Sul punto le specifiche di ACN evidenziano che una mappatura incompleta degli asset compromette la capacità di rilevare e gestire correttamente gli incidenti informatici.

Infine, la fase di protezione si traduce nell’adozione di misure tecniche e organizzative, quali procedure formalizzate, backup, controlli sugli accessi e attività di formazione, che concorrono a rendere la gestione degli incidenti informatici un processo strutturato e verificabile, strettamente connesso agli obblighi di notifica previsti dalla disciplina NIS.

La fase di rilevamento: evidenza degli incidenti informatici e monitoraggio continuo

La fase di rilevamento è fondamentale per assolvere all’obbligo di notifica degli incidenti informatici. Essa permette di individuare tempestivamente il verificarsi di eventi rilevanti per la sicurezza e di valutarne la riconducibilità a un incidente soggetto a notifica.

Al riguardo le specifiche di ACN prevedono che il rilevamento si fondi su attività di monitoraggio continuo dei sistemi informativi e di rete, finalizzate all’individuazione di eventi potenzialmente avversi, sia di natura intenzionale sia accidentale. Sul punto le Linee Guida precisano che non ogni evento di sicurezza integra automaticamente un incidente informatico, rendendosi necessaria una fase di analisi e qualificazione, comunemente definita triage.

Un elemento centrale di questa fase è il concetto di “evidenza” dell’incidente informatico, che assume una rilevanza determinante ai fini dell’adempimento dell’obbligo di notifica. Le Linee Guida chiariscono che per evidenza dell’incidente si intende la disponibilità, in capo al soggetto NIS, di elementi oggettivi dai quali si evince il verificarsi di una delle tipologie di incidenti informatici rilevanti.

È da tale momento, e non da quello dell’effettivo verificarsi dell’evento, che decorrono i termini per la trasmissione della pre-notifica e della notifica al CSIRT Italia. Al riguardo le specifiche di ACN sottolineano che l’acquisizione dell’evidenza può avvenire attraverso molteplici canali, interni o esterni all’organizzazione, inclusi i sistemi di monitoraggio automatizzato.

Le Linee Guida pongono inoltre l’accento sull’importanza degli strumenti tecnici di rilevamento, quali sistemi di monitoraggio dei log, soluzioni per l’analisi del traffico e tecnologie di protezione degli endpoint, che devono essere adeguatamente configurati per ridurre il numero di falsi positivi.

In questa prospettiva, il rilevamento degli incidenti informatici è parte integrante di un processo dinamico che richiede un costante affinamento delle logiche di controllo.

Incidenti informatici e risposta. Procedura di notifica, flussi informativi e ruolo del Referente CSIRT

La fase di risposta rappresenta il momento più delicato e giuridicamente rilevante del processo di gestione degli incidenti informatici, poiché è in questa sede che l’evento di sicurezza assume rilievo ai fini dell’adempimento dell’obbligo di notifica previsto dalla disciplina NIS.

Sul punto le Linee Guida chiariscono che la risposta si attiva nel momento in cui il soggetto NIS acquisisce evidenza dell’incidente informatico, intesa come la disponibilità di elementi oggettivi dai quali risulti il verificarsi di una delle tipologie di incidente significativo previste dalle specifiche di base (v. supra). Tale momento è determinante, in quanto segna l’inizio del decorso dei termini per la comunicazione all’autorità competente.

Al riguardo le specifiche di ACN prevedono una procedura di notifica scandita in più fasi temporali e documentali.

In primo luogo, il soggetto NIS è tenuto a trasmettere al CSIRT Italia, senza ingiustificato ritardo e comunque entro ventiquattro ore dall’acquisizione dell’evidenza dell’incidente informatico, una pre-notifica. Tale comunicazione preliminare deve contenere le informazioni disponibili in quel momento e, ove possibile, indicare se l’incidente informatico possa essere ricondotto ad atti illegittimi o malevoli ovvero se sia suscettibile di produrre un impatto transfrontaliero.

Entro le successive settantadue ore dall’evidenza dell’incidente informatico, il soggetto NIS deve trasmettere una notifica completa, nella quale devono essere aggiornate e integrate le informazioni già comunicate, includendo una valutazione iniziale della gravità e dell’impatto dell’incidente, nonché, ove disponibili, gli indicatori di compromissione.

Sul punto le Linee Guida precisano che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di notifica, non è richiesto che sia già stata individuata la causa originaria dell’incidente informatico, rilevando esclusivamente che i suoi effetti siano riconducibili a una delle tipologie di incidente significativo previste.

La procedura di risposta non si esaurisce con la notifica iniziale. Le specifiche di ACN prevedono infatti che, su richiesta del CSIRT Italia, il soggetto NIS debba trasmettere relazioni intermedie sugli aggiornamenti della situazione e, in ogni caso, una relazione finale entro un mese dalla notifica, contenente una descrizione dettagliata dell’incidente informatico, l’indicazione della probabile causa scatenante, le misure di mitigazione adottate o in corso e l’eventuale impatto transfrontaliero. Qualora l’incidente informatico sia ancora in corso, è altresì previsto l’invio di relazioni mensili di avanzamento fino alla conclusione della gestione.

Un ruolo centrale, nella gestione di tali adempimenti, spetta alla figura del Referente CSIRT (al quale abbiamo dedicato un autonomo approfondimento), quale soggetto deputato alle interlocuzioni con l’autorità e alla trasmissione delle notifiche per conto dell’organizzazione.

ACN ha chiarito che tale designazione costituisce una delega operativa e non una delega di responsabilità, che rimane in capo agli organi di amministrazione e direttivi. Ne discende la necessità di definire procedure interne chiare per l’assunzione delle decisioni rilevanti, soprattutto nei casi in cui l’incidente informatico richieda valutazioni strategiche o comunicazioni verso l’esterno.

Fase Presupposto Termine Contenuto essenziale
Evidenza dell’incidente Disponibilità di elementi oggettivi che attestano una tipologia di incidente significativo n/d Accertamento degli effetti dell’incidente informatico
Pre-notifica Evidenza dell’incidente informatico Entro 24 ore Prime informazioni disponibili; possibile natura malevola; eventuale impatto transfrontaliero
Notifica Evidenza dell’incidente informatico Entro 72 ore Valutazione iniziale di gravità e impatto; aggiornamento dati; indicatori di compromissione
Relazioni intermedie Richiesta dell’autorità competente (CSIRT Italia) Su richiesta Aggiornamenti sullo stato dell’incidente informatico
Relazione finale Conclusione della fase di risposta o gestione in corso Entro 1 mese Descrizione dettagliata; cause probabili; misure adottate; impatto (anche transfrontaliero)
Relazioni mensili Incidente informatico ancora in corso Mensile Stato di avanzamento della gestione

 

Incidenti informatici e modalità di notifica: la comunicazione tramite la piattaforma ACN

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda le modalità operative attraverso cui i soggetti NIS devono assolvere all’obbligo di notifica degli incidenti informatici.

Le specifiche di ACN prevedono che tutte le comunicazioni relative agli incidenti informatici significativi, incluse la pre-notifica, la notifica e le successive relazioni intermedie, mensili e finali, siano effettuate esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma digitale messa a disposizione dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. La trasmissione delle notifiche al CSIRT Italia, ivi incluse quelle ai fini dell’obbligo di notifica, è effettuata tramite il portale ACN pubblicato all’indirizzo https://segnalazioni.acn.gov.it/

La piattaforma consente di inserire progressivamente le informazioni disponibili, in coerenza con la natura dinamica della gestione dell’incidente informatico, permettendo di adempiere agli obblighi anche quando, nelle fasi iniziali, non siano ancora noti tutti gli elementi tecnici rilevanti.

Incidenti informatici, piano di gestione e fase di ripristino delle operazioni

Le Linee Guida ACN attribuiscono un ruolo centrale al piano per la gestione degli incidenti, quale documento cardine attraverso cui il soggetto NIS traduce in assetto organizzativo stabile gli obblighi previsti dalla normativa.

Le specifiche dell’Agenzia prevedono che il processo di gestione degli incidenti informatici sia formalizzato in un piano organico, approvato dagli organi di amministrazione e direttivi, nel quale devono essere chiaramente individuate le fasi operative, i ruoli e le responsabilità, le modalità di comunicazione interna ed esterna, nonché la reportistica a supporto delle attività di risposta e di notifica.

Si precisa che il piano di gestione degli incidenti informatici deve essere costantemente aggiornato e riesaminato, sia periodicamente sia in occasione del verificarsi di incidenti significativi, al fine di integrare le lezioni apprese e di adeguarsi all’evoluzione delle minacce e del contesto tecnologico.

Tale impostazione rafforza il legame tra gestione degli incidenti informatici e responsabilità degli organi apicali, i quali sono chiamati a garantire che il piano non rimanga un documento statico, ma uno strumento effettivamente calato nei processi aziendali. All’interno di tale cornice si colloca la fase di ripristino, che interviene una volta avviata la risposta all’incidente informatico e mira al recupero del normale funzionamento dei sistemi informativi e di rete compromessi.

Al riguardo le specifiche di ACN prevedono che le attività di ripristino siano disciplinate da procedure formalizzate, coerenti con i piani di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro.

Appendice A delle Linee Guida ACN: le specifiche di base e la nozione di incidente significativo

Tutto ciò premesso, un approfondimento autonomo merita l’Appendice A delle Linee Guida emanate dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nella quale sono illustrate le cosiddette specifiche di base, destinate a orientare in modo concreto l’adempimento degli obblighi previsti dal decreto NIS in materia di incidenti informatici.

Tali allegati tecnici costituiscono il riferimento operativo essenziale sia per l’adozione delle misure di sicurezza sia per l’individuazione degli incidenti informatici soggetti a notifica obbligatoria.

L’Appendice A si concentra, in particolare, sulla definizione delle tipologie di incidenti informatici significativi di base, distinguendo tra soggetti importanti e soggetti essenziali. Sul punto le Linee Guida precisano che gli incidenti informatici rilevanti ai fini dell’obbligo di notifica sono qualificati attraverso un modello logico fondato su tre elementi: la condizione, rappresentata dall’evidenza dell’incidente; la compromissione, intesa come perdita di riservatezza, integrità o disponibilità, ovvero come accesso non autorizzato o con abuso dei privilegi; e l’oggetto della compromissione, costituito dai dati digitali o dai servizi e dalle attività del soggetto NIS.

Le Linee Guida sottolineano che ciò che rileva, ai fini dell’obbligo di notifica degli incidenti informatici, non è la causa originaria dell’evento, bensì la sussistenza di effetti riconducibili a una delle tipologie previste.

Ne consegue che anche eventi accidentali, malfunzionamenti o errori umani possono integrare un incidente informatico significativo, qualora producano una perdita di riservatezza, integrità o disponibilità verso l’esterno, ovvero una violazione dei livelli di servizio attesi. .

Alla luce delle specifiche di base, le tipologie di incidenti informatici significativi soggetti a notifica possono essere così sintetizzate:

IS-1, quando il soggetto NIS ha evidenza della perdita di riservatezza, verso l’esterno, di dati digitali di sua proprietà o sui quali esercita, anche parzialmente, il controllo;

IS-2, quando il soggetto NIS ha evidenza della perdita di integrità, con impatto verso l’esterno, di dati digitali di sua proprietà o sui quali esercita, anche parzialmente, il controllo;

IS-3, quando il soggetto NIS ha evidenza della violazione dei livelli di servizio attesi dei propri servizi o delle proprie attività, sulla base dei livelli di servizio previamente definiti;

IS-4, riservato ai soggetti essenziali, quando vi è evidenza di un accesso non autorizzato o con abuso dei privilegi concessi a dati digitali di proprietà del soggetto o sui quali esso esercita, anche parzialmente, il controllo.

Appendice B delle Linee Guida ACN: misure di sicurezza e gestione operativa

L’Appendice B delle Linee Guida chiarisce il rapporto tra misure di sicurezza e gestione degli incidenti informatici, offrendo una lettura sistematica delle prescrizioni che i soggetti NIS sono tenuti ad attuare lungo l’intero processo di gestione.

Al riguardo le specifiche di ACN prevedono che le misure di sicurezza siano funzionalmente integrate nelle diverse fasi del processo di gestione degli incidenti informatici, dalla preparazione al miglioramento continuo.

Invero, le misure di sicurezza di base sono organizzate in modo coerente con le fasi del processo di gestione degli incidenti informatici: ciascun presidio concorre a garantire la capacità dell’organizzazione di prevenire, rilevare, gestire e superare gli eventi di sicurezza.

In particolare, le misure relative al governo e all’identificazione impongono l’adozione di politiche formalizzate, la chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, nonché il mantenimento di inventari aggiornati degli asset e dei servizi, elementi indispensabili per una corretta qualificazione e gestione degli incidenti informatici.

Le misure afferenti alla protezione e al rilevamento svolgono una funzione essenziale nel consentire l’acquisizione tempestiva dell’evidenza dell’incidente informatico, presupposto indefettibile dell’obbligo di notifica.

Nelle fasi di risposta, ripristino e miglioramento le misure assumono, infine, una valenza dinamica, imponendo la predisposizione di piani documentati, la comunicazione strutturata verso gli stakeholder e il riesame periodico dell’efficacia dei presidi adottati.

In tale ottica, l’Appendice B consente di comprendere come la gestione degli incidenti informatici sia il risultato di un sistema integrato di misure organizzative, tecniche e procedurali, la cui coerenza complessiva rappresenta il vero parametro di conformità alla disciplina NIS.

Alla luce delle indicazioni contenute nell’Appendice B, la rilevanza delle misure di sicurezza per la gestione degli incidenti informatici può essere ricondotta, in chiave operativa, ai seguenti profili essenziali:

  • l’adozione e l’aggiornamento di politiche di sicurezza informatica approvate dagli organi di amministrazione e direttivi, quali presupposto organizzativo della gestione degli incidenti informatici;
  • la definizione di ruoli, responsabilità e flussi decisionali chiari, inclusa l’individuazione del Referente CSIRT e dei soggetti coinvolti nelle attività di risposta;
  • il mantenimento di inventari aggiornati dei sistemi informativi, dei servizi e dei flussi di rete, funzionali alla corretta individuazione degli asset coinvolti negli incidenti informatici;
  • l’implementazione di misure di protezione e di rilevamento, quali backup, sistemi di logging, controlli sugli accessi e monitoraggio continuo, indispensabili per acquisire evidenza dell’incidente informatico;
  • la formalizzazione di piani e procedure per la risposta, la notifica, il ripristino e la comunicazione, idonei a garantire tempestività e tracciabilità;
  • il riesame periodico delle misure adottate e l’integrazione delle lezioni apprese, al fine di rafforzare la capacità di prevenzione e gestione dei futuri incidenti informatici.

Notifica e gestione degli incidenti informatici. Supporto legale qualificato da avvocati esperti in cybersicurezza

L’impianto delineato dalle Linee Guida ACN rende evidente come la gestione degli incidenti informatici costituisca un ambito nel quale gli adempimenti tecnici si intrecciano in modo indissolubile con profili giuridici e organizzativi di particolare complessità.

Più precisamente, le specifiche di ACN prevedono che l’obbligo di notifica degli incidenti informatici sia inserito all’interno di un sistema strutturato di misure di sicurezza, procedure documentate e responsabilità in capo agli organi di amministrazione e direttivi. La corretta attuazione di tale sistema richiede, pertanto, un’attenta attività di interpretazione normativa e di traduzione delle prescrizioni in processi interni coerenti e verificabili.

L’assistenza e il supporto legale assumono così un ruolo essenziale nel garantire che la gestione degli incidenti informatici sia conforme alle disposizioni del decreto NIS e alle Linee Guida ACN. La redazione del piano di gestione degli incidenti, la definizione delle procedure di notifica, il coordinamento delle comunicazioni con il CSIRT Italia e la corretta integrazione con gli obblighi in materia di protezione dei dati personali richiedono competenze giuridiche specialistiche, che solo un avvocato con esperienza in materia di cybersicurezza è in grado di fornire.

Per la predisposizione del Piano per la cybersicurezza abbiamo sperimentato ScuDoc, una soluzione innovativa grazie alla partnership con Just4Cyber e Transizione Digitale.

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