Conferimento di software e costituzione di start up innovativa

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Conferimento di software e costituzione di start up innovativa

da|Set 22, 2026|Diritto d'Impresa

Qual è il momento migliore per effettuare il conferimento di software? Quando si costituisce una start up il programma informatico può già costituire un asset economicamente significativo, talvolta essenziale per l’attuazione stessa del progetto imprenditoriale.

La circostanza che il software venga utilizzato dal suo autore – sia anche socio, amministratore o fondatore della stessa – non determina di per sé, il trasferimento alla società dei relativi diritti di utilizzazione economica. Occorre, quindi, verificare quale soggetto ne sia effettivamente titolare e individuare il titolo giuridico attraverso il quale la start-up acquisisce il diritto di utilizzare e sfruttare economicamente il programma.

Il problema assume particolare importanza quando l’attività d’impresa è esercitata prevalentemente attraverso internet, un’applicazione o una piattaforma digitale. In simili modelli di business, il software rappresenta ilcoredel patrimonio aziendale.

In tale prospettiva, il conferimento di software è la modalità eletta attraverso cui il programma e i relativi diritti possono essere attribuiti alla società sin dalla sua costituzione. Il trasferimento può, tuttavia, avvenire anche in un momento successivo, mediante cessione, licenza o altro titolo idoneo a garantire alla società la disponibilità giuridica dell’asset.

L’obiettivo del presente contributo è, pertanto, esaminare la disciplina del conferimento di software nelle società di capitali, con particolare attenzione alla costituzione di una start-up innovativa, distinguendo il conferimento effettuatoab initiodal successivo trasferimento dei diritti sul programma.

Il conferimento in natura e il trasferimento dei diritti sul software. I riferimenti normativi

Nelle società di capitali il conferimento rappresenta l’apporto mediante il quale il socio contribuisce alla formazione del patrimonio sociale, ricevendo in contropartita la partecipazione nella società. Accanto al conferimento in denaro, l’ordinamento ammette il conferimento di beni e diritti suscettibili di una valutazione economica. Nellesocietà a responsabilità limitata,in particolare, l’art. 2464 c.c. stabilisce espressamente che possono essere conferiti «tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica»,mentre l’art. 2465 c.c. assoggetta i conferimenti di beni in natura e di crediti a una specifica relazione di stima. Per le società per azioni, gli artt. 2342 e 2343 c.c. contemplano analogamente il conferimento di beni in natura e crediti, secondo una disciplina valutativa parzialmente differente.

Il conferimento di software deve essere ricondotto a tale categoria, avuto riguardo non tanto al supporto materiale sul quale il programma è eventualmente memorizzato, quanto ai diritti di utilizzazione economica che ne consentono lo sfruttamento. Il software costituisce infatti un bene immateriale protetto dalla disciplina sul diritto d’autore. L’art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 include espressamente i programmi per elaboratore tra le opere protette, qualificandoli come opere letterarie, in conformità alla disciplina europea oggi contenuta nella direttiva 2009/24/CE.

La protezione riguarda, in particolare, i diritti patrimoniali che consentono al titolare di autorizzare o vietare la riproduzione del programma, la sua modificazione, adattamento, trasformazione e distribuzione, secondo quanto previsto dall’art. 64-bis della legge sul diritto d’autore. Tali diritti, in quanto dotati di autonoma rilevanza economica, possono essere trasferiti alla società. L’art. 107 della medesima legge stabilisce infatti che i diritti di utilizzazione economica possono essere acquistati, alienati o trasmessi nelle forme consentite dalla legge, mentre l’art. 110 richiede che la loro trasmissione sia provata per iscritto.

La verifica preventiva della titolarità dei diritti

Prima di procedere al conferimento di software è necessario accertare con precisione chi sia titolare dei diritti di utilizzazione economica sul programma. Tale verifica assume particolare rilievo nelle start-up, nelle quali lo sviluppo tecnologico precede frequentemente la costituzione della società e può coinvolgere, oltre ai fondatori, programmatori, dipendenti, collaboratori o software house esterne.

Quando il programma è stato realizzato personalmente da uno dei fondatori, occorrerà anzitutto verificare che questi ne sia effettivamente l’autore e che non abbia precedentemente ceduto o vincolato i diritti di sfruttamento economico.

Qualora, invece, il software sia stato creato congiuntamente da più soggetti, la ricostruzione della titolarità diviene necessariamente più articolata: la direttiva 2009/24/CE prevede che, in caso di creazione congiunta da parte di più persone fisiche, i diritti esclusivi appartengano congiuntamente agli autori.

Una specifica disciplina riguarda il software realizzato nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Ai sensi dell’art. 12-bisdella legge n. 633/1941, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma creato dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro. La medesima regola trova corrispondenza nell’art. 2, par. 3, della direttiva 2009/24/CE.

Particolare attenzione deve essere riservata al software commissionato a professionisti o società esterne. In questi casi è indispensabile esaminare ilcontratto di sviluppoper stabilire quali diritti siano stati attribuiti al committente e con quale estensione. Il contratto dovrebbe chiarire espressamente se siano previste una cessione dei diritti, una licenza e i relativi limiti di utilizzo. La stessa prassi contrattuale istituzionale evidenzia l’importanza di disciplinare separatamente consegna del codice sorgente e titolarità dei diritti sul software.

Conferimento di softwareab initio: la costituzione della società

Il conferimento di software può essere realizzato direttamente in sede di costituzione della società, quando uno dei soci attribuisce alla società i diritti patrimoniali sul programma ricevendo, in contropartita, la partecipazione sociale corrispondente al valore dell’apporto. In tale ipotesi il software entra sin dall’origine nel patrimonio della società e costituisce uno degli elementi sulla base dei quali viene determinato il capitale sociale e, ove previsto, l’eventuale soprapprezzo.

Con particolare riferimento alla società a responsabilità limitata, l’art. 2464 c.c. consente di conferire tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica e stabilisce che le quote corrispondenti ai conferimenti di beni in natura devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento di software effettuatoab initiodeve pertanto essere eseguito contestualmente alla costituzione, attraverso l’effettiva attribuzione alla società dei diritti che ne costituiscono l’oggetto.

Sotto il profilo documentale, assume particolare importanza l’esatta individuazione del bene conferito. L’atto costitutivo deve indicare i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai beni conferiti in natura; nel caso del software sarà quindi opportuno identificare con sufficiente precisione il programma, la versione oggetto del conferimento e, soprattutto, l’estensione dei diritti patrimoniali trasferiti.

A seconda delle caratteristiche del progetto, potranno assumere rilievo anche il codice sorgente, la documentazione tecnica e gli ulteriori elementi necessari per consentire alla società di utilizzare, modificare e sviluppare autonomamente il programma.

Il conferimento richiede inoltre la relazione giurata prevista dall’art. 2465 c.c., redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. La relazione deve descrivere il bene conferito, indicare i criteri adottati per la sua valutazione e attestare che il valore riconosciuto al software sia almeno pari a quello attribuitogli ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo.

L’aspetto più critico riguarda indubbiamente la determinazione del valore economico da attribuire al programma e ai relativi diritti di utilizzazione. A differenza del conferimento in denaro, infatti, il conferimento di software, quale bene immateriale, impone di individuare criteri idonei a tradurre in termini economici un asset la cui consistenza non è immediatamente desumibile da un valore nominale o da un prezzo di mercato univoco.

Occorre considerare, in concreto, le caratteristiche del programma, il suo grado di sviluppo e di maturità, le funzionalità effettivamente implementate, la possibilità di sfruttamento economico, la capacità di generare ricavi e, ove già esistenti, i dati relativi all’utilizzo commerciale. Possono inoltre assumere rilievo la documentazione tecnica disponibile, l’architettura del software, la possibilità di aggiornamento ed evoluzione del prodotto e l’esistenza di diritti di terzi o di componenti soggette a specifiche licenze.

Per le società per azioni la disciplina è differente, poiché l’art. 2343 c.c. prevede, in via ordinaria, una relazione giurata redatta da un esperto designato dal Tribunale, ferme restando le specifiche procedure alternative contemplate dagli artt. 2343-tere seguenti.

Il trasferimento del software dopo la costituzione: cessione, licenza e altri titoli di disponibilità

Il software può entrare nella disponibilità giuridica della società anche in un momento successivo alla sua costituzione.

Una prima possibilità è rappresentata dalla cessione dei diritti patrimoniali sul software. Ai sensi dell’art. 107 della legge n. 633/1941, i diritti di utilizzazione economica possono essere acquistati, alienati o trasmessi secondo le forme consentite dalla legge; l’art. 110 richiede inoltre che la loro trasmissione sia provata per iscritto. La cessione consente quindi di trasferire alla società, nei limiti previsti dall’accordo, la titolarità dei diritti di sfruttamento economico del programma.

Diversa dakl conferimento di software è lalicenza, mediante la quale il titolare conserva la proprietà dei diritti sul software ma attribuisce alla società la facoltà di utilizzarlo secondo le condizioni pattuite. Il contratto dovrà quindi definire con precisione durata, ambito territoriale, eventuale esclusiva, facoltà di modifica, riproduzione, distribuzione o sublicenza e, più in generale, le modalità di sfruttamento consentite. Per una start-up il ricorso alla licenza può risultare sufficiente sotto il profilo operativo, ma non equivale all’acquisizione della titolarità dell’asset.

Il trasferimento successivo può inoltre essere realizzato mediante un vero e proprio conferimento di software nell’ambito di un aumento di capitale. In tal caso il titolare dei diritti apporta il software alla società ricevendo in contropartita nuove partecipazioni e trovano applicazione le regole previste per i conferimenti in natura, compresi gli obblighi di valutazione già esaminati.

Quando il programma sia registrato presso il Pubblico Registro Software tenuto dalla SIAE, possono essere trascritti anche gli atti che trasferiscono, integralmente o parzialmente, i relativi diritti di utilizzazione economica.

La scelta tra cessione, licenza e conferimento di software deve pertanto essere effettuata in funzione dell’assetto che i soci intendono attribuire alla proprietà intellettuale della start-up.

Start-up innovativa e software: la titolarità della privativa quale requisito per l’iscrizione nella sezione speciale

Il conferimento di software può assumere una rilevanza ulteriore quando la società intenda acquisire la qualifica di start-up innovativa. L’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179richiede, infatti, oltre ai requisiti generali previsti dalla norma, il possesso di almeno uno dei requisiti qualificanti relativi al contenuto innovativo dell’impresa. Tra questi rientra la titolarità, anche quale depositaria o licenziataria, di determinate privative industriali oppure, alternativamente, la titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originarioregistrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Mentre per le privative industriali la legge contempla espressamente anche la posizione del depositario e del licenziatario, con riferimento al software richiede la titolarità dei relativi diritti. Secondo l’interpretazione fornita dal Ministero e richiamata dalla prassi camerale, tale nozione comprende non soltanto l’autore del programma, ma anche la persona fisica o giuridica alla quale siano stati validamente trasferiti i diritti esclusivi di sfruttamento economico. Ne consegue che il conferimento di software, o una precedente cessione dei relativi diritti patrimoniali, può assumere un ruolo determinante qualora la società intenda utilizzare proprio questo requisito per ottenere la qualifica di start-up innovativa.

Sul piano pratico, non è sufficiente che la società utilizzi il programma nell’esercizio della propria attività. Il software deve essere registrato presso ilPubblico Registro Softwaretenuto dalla SIAE, nel quale possono essere iscritti i programmi già pubblicati dotati dei requisiti di originalità e creatività. All’esito della procedura viene rilasciata un’attestazione recante, tra l’altro, la data e il numero progressivo della registrazione. Qualora i diritti siano stati successivamente trasferiti, il Registro consente inoltre la trascrizione degli atti relativi alla loro cessione.

In sede di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, il possesso del requisito è attestato mediante dichiarazione del legale rappresentante. La modulistica ufficiale aggiornata nel 2026 identifica il requisito relativo alla proprietà industriale e al software con il codice 068; la prassi delle Camere di commercio richiede inoltre che la domanda sia corredata dalla dichiarazione di possesso dei requisiti e, con riferimento al software registrato, alcune Camere indicano espressamente l’allegazione dell’attestato di registrazione rilasciato dalla SIAE.

Assistenza legale in materia di diritto dell’innovazione.Start-up e digital business.

Il conferimento di software è una scelta destinata a incidere sulla struttura patrimoniale e sull’assetto giuridico della start-up.

Una corretta pianificazione della proprietà intellettuale postula una verifica preventiva sulla provenienza del codice, i rapporti con sviluppatori e collaboratori, l’eventuale presenza di componenti di terzi e la documentazione necessaria a ricostruire la titolarità dei diritti.

Il nostro Studio Legale presta assistenza in materia di diritto d’impresa e diritto dell’innovazione, affiancando start-up e imprese tecnologiche nella fase di costituzione, nella regolamentazione dei rapporti tra soci e nella predisposizione degli strumenti contrattuali necessari alla tutela e al trasferimento degli asset digitali (conferimento di software, cessione di programma informatico e contratti di licenza).

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