Contratto di sviluppo di programma informatico: ecco le clausole essenziali a tutela della software house

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Contratto di sviluppo di programma informatico: ecco le clausole essenziali a tutela della software house

da | Mag 7, 2025 | Diritto civile

Il contratto di sviluppo software  è quell’accordo che disciplina gli aspetti essenziali del rapporto tra committente e sviluppatore in relazione alla creazione di programmi informatici. Pur non essendo espressamente tipizzato dal legislatore, il contratto di sviluppo si è affermato nella prassi quale accordo a contenuto variabile, modellato sulla base delle esigenze concrete del progetto e delle parti coinvolte.

L’obiettivo del presente contributo è quello di illustrare le principali clausole contrattuali che devono essere oggetto di attenta valutazione e regolazione in sede di negoziazione, al fine di prevenire incertezze interpretative, responsabilità impreviste o criticità operative nella fase esecutiva.

Saranno esaminati, in chiave sistematica, i profili relativi all’inquadramento giuridico della prestazione, alla definizione dell’oggetto, alla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale, alle garanzie di funzionamento, alla protezione dei dati personali e agli obblighi di riservatezza, con l’obiettivo di fornire al lettore una guida chiara per la redazione o la verifica di un contratto di sviluppo coerente con i principi dell’ordinamento civile e con le best practices in materia di innovazione tecnologica.

Contratto di sviluppo: natura giuridica e qualificazione come contratto a causa mista

Il contratto di sviluppo di un programma informatico personalizzato presenta, sotto il profilo sistematico, una struttura complessa che si presta a una qualificazione giuridica di tipo misto, risultando talvolta riconducibile all’appalto, talaltra al contratto d’opera intellettuale, e non di rado configurandosi come negozio atipico a prestazioni corrispettive. A seconda delle modalità esecutive e delle clausole pattuite, tale contratto può infatti assolvere una pluralità di funzioni, le quali si riflettono sulla disciplina applicabile.

Nei casi in cui il fornitore si obblighi alla realizzazione completa di un software su misura, con consegna del risultato finale funzionante, trova applicazione la normativa in tema di appalto, con possibilità per il committente, in presenza di difetti, di avvalersi degli strumenti di tutela previsti dagli artt. 1667 e ss. c.c. In alternativa, qualora l’attività si esaurisca in una prestazione tecnica altamente specializzata e intellettuale, affidata a un prestatore d’opera non organizzato in forma imprenditoriale, la fattispecie può essere sussunta nell’ambito del contratto d’opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c., con eventuale applicazione della limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c. in caso di problemi tecnici di particolare difficoltà.

Tuttavia, nelle prassi commerciali più evolute, è frequente la presenza di clausole di esonero dalla responsabilità per mancato conseguimento di risultati, nonché di previsioni che escludono ogni garanzia circa la conformità del software a esigenze non esplicitamente rappresentate.

Tali previsioni depongono per la configurazione del contratto di sviluppo come prestazione di mezzi, e non di risultato, secondo l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale che ne ravvisa la causa tipica nel facere tecnico e non nel trasferimento di un bene finito. In questa prospettiva, è usuale inserire nei contratti formule esplicite, quali: “Il Committente riconosce che lo Sviluppatore non assume alcuna garanzia in ordine alla conformità del Software a uno specifico risultato, obiettivo aziendale o destinazione d’uso, salvo quanto espressamente previsto nel contratto”.

Tale impostazione è coerente con il principio di buona fede contrattuale, che impone una valutazione attenta del sinallagma alla luce della cooperazione del committente, della complessità del bene immateriale fornito e dell’effettivo contributo tecnico dello sviluppatore alla progettazione.

Contratto di sviluppo: determinazione dell’oggetto e articolazione delle prestazioni

Nel contratto di sviluppo, l’esatta delimitazione dell’oggetto contrattuale costituisce elemento di rilevanza centrale per la corretta individuazione delle obbligazioni assunte dalle parti. A differenza della semplice licenza d’uso di software standardizzato, il contratto di sviluppo presuppone un’attività progettuale personalizzata, calibrata sulle esigenze operative del committente, la cui attuazione comporta un facere qualificato, spesso articolato in più fasi tecniche.

In tale prospettiva, l’oggetto può includere sia la raccolta e l’analisi dei requisiti funzionali del sistema, sia la progettazione logica e l’implementazione progressiva di uno o più moduli software, fino al rilascio della versione finale dell’applicativo.

La prassi contrattuale più accorta prevede che il contratto sia strutturato in fasi autonome e progressivamente vincolanti: ad esempio, una prima fase di analisi e modellazione, una seconda fase di prototipazione o sviluppo di un “proof of concept”, e una terza fase eventuale di finalizzazione dell’applicativo definitivo.

Questa segmentazione favorisce la flessibilità operativa e consente di subordinare l’avanzamento del progetto all’esito positivo delle fasi precedenti. È inoltre frequente che l’oggetto contrattuale comprenda anche attività ulteriori, come il rilascio della documentazione tecnica, il supporto al collaudo, la manutenzione correttiva o evolutiva, la formazione del personale interno del committente e la consulenza in tema di proprietà intellettuale.

Al fine di evitare incertezze interpretative, è consigliabile che le parti definiscano sin dall’origine i confini dell’obbligazione, precisando le funzionalità richieste, gli standard attesi e le modalità tecniche di interazione con altri sistemi.

In tal senso, costituisce buona prassi allegare al contratto una scheda progettuale o un documento tecnico di accompagnamento, suscettibile di aggiornamento mediante accordi integrativi. Come recita una delle clausole-tipo frequentemente impiegate: “Il presente contratto ha per oggetto lo sviluppo di un applicativo personalizzato, secondo le specifiche tecniche e le tempistiche indicate nel documento progettuale allegato, che costituisce parte integrante dell’accordo”.

Obblighi delle parti, tempistiche di consegna e autonomia organizzativa nel contratto di sviluppo software

Nell’ambito del contratto di sviluppo, le obbligazioni assunte dalle parti non si esauriscono nell’individuazione dell’oggetto della prestazione, ma implicano un’accurata definizione degli oneri collaborativi e delle condizioni esecutive. Lo sviluppatore, in qualità di prestatore d’opera intellettuale, assume l’obbligo di eseguire l’incarico con la diligenza qualificata richiesta dalla natura specialistica dell’attività e secondo le specifiche concordate.

Tale obbligazione è, salvo diverso patto, da intendersi come obbligazione di mezzi e non di risultato, con applicazione del regime di responsabilità previsto dall’art. 2236 c.c. nei casi che comportino la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità.

Elemento centrale del rapporto è l’autonomia tecnico-organizzativa dello sviluppatore, il quale opera secondo modalità proprie, con facoltà di strutturare liberamente le fasi operative, di scegliere strumenti, collaboratori e ambienti di sviluppo, e di determinare la metodologia da adottare.

Tale autonomia esclude ogni rapporto di subordinazione e consente una più efficiente gestione del progetto, fermi restando gli obblighi di conformità ai requisiti previsti dal contratto. In sede negoziale, è frequente l’inserimento di formule che ne chiariscono la portata, quali “il fornitore eseguirà le attività in piena autonomia tecnico-organizzativa, restando responsabile del risultato solo nei limiti delle specifiche tecniche documentate”.

Specularmente, il committente è tenuto a collaborare attivamente fornendo tempestivamente dati, informazioni, documenti, ambienti di test, credenziali di accesso e ogni altro elemento ritenuto necessario dallo sviluppatore. Il ritardo o l’inadempimento in tali obblighi accessori può determinare il differimento dei termini di consegna, che decorrono normalmente “dalla data di ricezione completa dei materiali e della conferma di avvio del progetto da parte del fornitore”.

In progetti complessi, è consigliabile suddividere le attività dedotte nel contratto di sviluppo in stati di avanzamento (SAL), associando a ciascuna fase un obiettivo intermedio e un corrispettivo specifico, in modo da garantire una distribuzione proporzionata del rischio e del compenso tra le parti.

Responsabilità, garanzie e limitazioni negoziali nel contratto di sviluppo software

All’interno del contratto di sviluppo, la disciplina della responsabilità contrattuale e delle garanzie assume particolare rilievo, specie laddove l’attività dell’impresa incaricata implichi l’elaborazione di soluzioni personalizzate, innovative o fondate, ad esempio, su modelli di intelligenza artificiale.

Nella prassi, lo sviluppatore tende a limitare preventivamente il proprio rischio attraverso clausole che circoscrivano la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, come ammesso dall’art. 2236 c.c. per le prestazioni d’opera intellettuale implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

È frequente, ad esempio, l’inserimento di formulazioni in cui si prevede che “lo sviluppatore non assume alcuna garanzia in ordine alla correttezza dell’output generato dal software, trattandosi di sistemi basati su modelli predittivi o algoritmi non deterministici, la cui variabilità è intrinseca”. Clausole di tal genere sono pienamente lecite, purché non determinino un’esclusione assoluta della responsabilità per colpa grave o per inadempimenti essenziali, ipotesi vietata ai sensi dell’art. 1229 c.c.

Va evidenziato che, nel caso di contratto qualificabile come appalto, la normativa applicabile prevede in ogni caso l’obbligo per l’appaltatore di eliminare i vizi dell’opera o ridurre il prezzo, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nonché la possibilità di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. qualora il difetto renda il programma del tutto inidoneo all’uso.

Tuttavia, qualora le parti qualifichino il contratto di sviluppo come prestazione d’opera intellettuale o come contratto atipico a causa mista, sarà possibile adottare una disciplina più flessibile e coerente con le peculiarità del settore, specialmente nei progetti in cui il risultato sia influenzato anche da elementi esterni alla prestazione del fornitore.

In sintesi, la corretta allocazione del rischio contrattuale tra committente e sviluppatore passa attraverso la redazione di clausole chiare, proporzionate e non vessatorie, idonee a distinguere tra obblighi di diligenza, obblighi di risultato e margini di incertezza fisiologici dei sistemi software in fase di sviluppo o prototipazione.

Proprietà intellettuale e diritti sul software

Uno degli snodi centrali nella redazione di un contratto di sviluppo è rappresentato dalla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale sul programma informatico realizzato.

In linea generale, lo sviluppatore – persona fisica o giuridica – è titolare originario dei diritti morali e patrimoniali d’autore sull’opera digitale, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Ne deriva che, salvo patto contrario, i diritti di utilizzazione economica sul software personalizzato non si trasferiscono automaticamente al committente con la sola stipulazione del contratto.

Nel contratto di sviluppo è quindi fondamentale stabilire se e in quale misura il codice sorgente sarà ceduto al committente, se con licenza esclusiva, non esclusiva o con facoltà di riutilizzo da parte dello sviluppatore.

In taluni casi, si potrà convenire che la titolarità rimanga in capo al fornitore, il quale concederà una licenza d’uso non esclusiva, “con facoltà per il cliente di modificarlo, impiegarlo per finalità commerciali e affidarlo a soggetti terzi per il completamento o la manutenzione del sistema”.

Resta sempre fermo che il diritto morale d’autore, in particolare il diritto alla paternità dell’opera, è inalienabile e imprescrittibile, e consente all’autore – o alla società che lo rappresenta – di rivendicare la propria qualifica di ideatore anche nei confronti del pubblico o della stampa.

Nella prassi, la cessione definitiva del codice sorgente avviene solo al termine di uno sviluppo completo e su pagamento integrale del corrispettivo pattuito. È consigliabile formalizzare detta cessione mediante un documento separato, allegato al contratto, che precisi in modo puntuale gli oggetti trasferiti, le modalità di utilizzo consentite e gli eventuali vincoli di esclusiva.

In mancanza, il rischio è che si creino incertezze interpretative o contenziosi sulla titolarità dei risultati, con effetti negativi sul valore dell’applicativo e sulla libertà contrattuale delle parti.

Contratto di sviluppo: un’assistenza legale dedicata

La crescente complessità tecnologica dei progetti digitali, unitamente al valore strategico che il software rappresenta per molte imprese, impone un approccio giuridico rigoroso e consapevole alla redazione del contratto di sviluppo. È essenziale che ogni clausola sia calibrata in modo da tutelare gli interessi economici delle parti, prevenire ambiguità interpretative, regolare in modo puntuale i diritti sul codice sorgente, le licenze d’uso, le responsabilità connesse all’output generato e gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali.

In questo contesto, lo Studio Legale D’Agostino offre una consulenza esperta a imprese, startup innovative e committenti pubblici o privati, con particolare competenza nei contratti aventi ad oggetto lo sviluppo di software, la proprietà intellettuale, la tutela del know-how e la compliance normativa applicabile al settore tecnologico e AI-based.

Lo Studio assiste i propri clienti sia nella fase di modellazione del contratto di sviluppo, nella negoziazione, sia nella predisposizione e revisione dei documenti contrattuali, condizioni generali e moduli d’ordine. Per ricevere un primo confronto, è possibile contattare lo Studio attraverso i recapiti disponibili nella sezione Contatti.