La costituzione di società a responsabilità limitata rappresenta una delle modalità più ricorrenti mediante le quali un soggetto, persona fisica o giuridica, può avviare un’attività economica organizzata. La società a responsabilità limitata è una società di capitali, disciplinata dagli articoli da 2462 a 2483 del codice civile, dotata di personalità giuridica autonoma e contraddistinta dall’istituto dell’autonomia patrimoniale perfetta.
In forza di tale principio, la società risponde delle obbligazioni assunte con il solo patrimonio sociale, rimanendo escluso l’obbligo patrimoniale diretto in capo ai soci, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o derivanti da garanzie personali rilasciate dagli stessi.
A differenza delle società di persone, nelle quali l’elemento soggettivo è centrale e comporta una responsabilità solidale e illimitata dei soci, la società a responsabilità limitata si fonda su una struttura patrimoniale e organizzativa flessibile, adattabile alle più diverse esigenze imprenditoriali. Essa può essere costituita da una pluralità di soci oppure da un solo socio, senza che ciò pregiudichi il regime normativo ordinario. Il legislatore ha inteso offrire uno strumento societario idoneo tanto alla gestione di imprese individuali strutturate, quanto allo sviluppo di iniziative collettive con un alto potenziale di evoluzione. Alle start-up innovative abbiamo dedicato una specifica guida, alla quale facciamo rinvio.
In tale contesto, il presente contributo si propone di offrire una guida sistematica alla costituzione di società a responsabilità limitata, illustrando in modo puntuale e progressivo ciascuna delle fasi e degli adempimenti necessari per l’avvio regolare e conforme alla legge di un’attività economica in forma societaria.
Fase 1 – Studio preliminare e redazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dei patti parasociali
Costituzione di società: contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo e dello statuto
Nell’ambito della costituzione di società a responsabilità limitata, l’atto costitutivo e lo statuto rappresentano i documenti fondamentali che delineano la struttura genetica e funzionale dell’ente societario. Ai sensi dell’articolo 2463 del codice civile, l’atto costitutivo deve essere redatto in forma di atto pubblico a pena di nullità e può essere predisposto anche da un unico socio. Esso deve contenere, tra gli altri, l’indicazione dei dati anagrafici dei soci, la denominazione sociale, la sede legale, l’oggetto sociale, l’ammontare del capitale, le modalità di conferimento, la composizione dell’organo amministrativo e l’eventuale nomina dell’organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Lo statuto, pur potendo essere contenuto nel corpo dell’atto costitutivo o in documento separato, ne costituisce parte integrante e ne condivide la medesima forma pubblica. Esso regola in modo puntuale l’organizzazione interna della società, definendo le regole di funzionamento degli organi sociali, i quorum deliberativi, le modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee, la disciplina delle partecipazioni sociali e ogni altra clausola funzionale alla vita societaria. In particolare, lo statuto può prevedere l’attribuzione di diritti particolari a singoli soci, clausole di prelazione, gradimento o esclusione, nonché condizioni specifiche per il trasferimento delle quote.
La costituzione di società richiede pertanto un’attenta attività di redazione dei documenti costitutivi, i quali, oltre a conformarsi alla normativa vigente, devono essere strutturati in modo coerente con le esigenze economiche, strategiche e operative dell’impresa.
Patti parasociali e studio dell’assetto organizzativo: adempimenti preliminari alla costituzione di società
Nel processo di costituzione di società commerciale, la definizione dell’assetto organizzativo e dei rapporti tra i futuri soci si rivela spesso fondamentale per la corretta impostazione dell’impresa e per la prevenzione di futuri conflitti interni.
In tale contesto, l’elaborazione di patti parasociali è un scelta fortemente caldeggiata per regolare accordi che, pur restando esterni rispetto all’atto costitutivo, producono effetti giuridici vincolanti tra i soci in ordine alla governance, alla circolazione delle quote, alla distribuzione degli utili o all’esercizio dei diritti di voto. Ad essi abbiamo dedicato uno specifico approfondimento.
I patti parasociali, disciplinati all’articolo 2341-bis del codice civile (applicabile in via analogica anche alle società a responsabilità limitata), consentono una gestione più flessibile e riservata degli equilibri interni, risultando particolarmente utili in contesti partecipativi complessi o in presenza di soci finanziatori, investitori esterni o gruppi familiari.
Al tempo stesso, lo studio della futura attività imprenditoriale e dei suoi obiettivi richiede un’attenta analisi giuridico-economica delle risorse disponibili, della divisione dei ruoli, della strategia di ingresso nel mercato e dei rischi connessi. L’individuazione della miglior organizzazione dei mezzi e delle funzioni è, pertanto, un passaggio non eludibile e deve precedere la formalizzazione dell’atto costitutivo.
In tale fase, il ruolo dell’avvocato si configura non solo come tecnico del diritto, ma come consulente strategico capace di affiancare i soci fondatori nella costruzione di un’impresa solida, coerente con gli obiettivi perseguiti e conforme alla normativa applicabile.
Fase 2 – Stipula dell’atto pubblico e disciplina dei conferimenti
Forma dell’atto costitutivo e ruolo del notaio
La costituzione di società a responsabilità limitata richiede, quale condizione di validità, la forma dell’atto pubblico, come espressamente previsto dall’articolo 2463 del codice civile. Ciò implica l’intervento obbligatorio di un notaio, il quale riveste una funzione centrale non solo in qualità di pubblico ufficiale rogante, ma anche come soggetto deputato al controllo di legalità dell’atto.
L’atto costitutivo redatto in forma pubblica garantisce infatti l’accertamento della volontà delle parti, la verifica della capacità giuridica dei contraenti, la conformità delle clausole statutarie alla legge e la sussistenza delle condizioni prescritte per la validità della società.
Nel procedimento di costituzione di società, il notaio svolge una funzione essenziale di “filtro” tra l’autonomia privata dei soci fondatori e l’ordinamento giuridico, assicurando che l’atto costitutivo sia idoneo a produrre effetti giuridici validi e opponibili. Solo attraverso questa fase di formalizzazione pubblica si pone il presupposto legale per procedere agli adempimenti successivi, primo tra tutti l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Costituzione di società: versamento del capitale sociale e disciplina dei conferimenti
Nel procedimento di costituzione di società a responsabilità limitata, l’effettuazione dei conferimenti è contestuale alla stipula dell’atto costitutivo. Ai sensi dell’articolo 2464 del codice civile, i soci devono conferire beni o diritti suscettibili di valutazione economica, che costituiscono il patrimonio iniziale della società.
I conferimenti, in via generale, avvengono in denaro mediante assegni circolari, consegnati nelle mani dell’amministratore designato all’atto costitutivo, come espressamente previsto dalla prassi notarile e dalla disciplina societaria.
Nelle S.r.l. ordinarie, quando il capitale sociale è pari o superiore a euro 10.000,00, la legge consente che i soci versino, al momento della costituzione, solo il venticinque per cento del capitale sottoscritto in denaro, ferma restando l’obbligazione di versare l’intero ammontare in un momento successivo. Tale obbligazione residua ha natura giuridica di debito verso la società e grava su ciascun socio in misura proporzionale alla quota sottoscritta.
L’integrale versamento dovrà avvenire nei tempi e con le modalità stabilite dall’assemblea o dall’organo amministrativo, potendo la società esigere coattivamente l’adempimento. Diversamente, nel caso di S.r.l. unipersonale, il versamento deve avvenire per intero contestualmente alla costituzione, a tutela del principio di effettività patrimoniale.
Ove il conferimento abbia ad oggetto beni in natura, crediti o prestazioni d’opera, il valore del conferimento deve essere determinato con precisione e documentato, nei casi richiesti, mediante relazione giurata di stima redatta da un revisore legale.
I conferimenti non in denaro devono essere eseguiti integralmente all’atto costitutivo, e la loro esecuzione condiziona la validità dell’operazione. Una valutazione errata o inattendibile del valore dei beni conferiti può determinare squilibri patrimoniali, profili di responsabilità del conferente e potenziali invalidità statutarie.
Fase 3 – Iscrizione della società al Registro delle Imprese
Cosa accade dopo la costituzione di società: iscrizione al Registro delle Imprese e acquisizione della personalità giuridica
La costituzione di società commerciale si perfeziona mediante l’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle Imprese, la quale segna il momento genetico della personalità giuridica. Ai sensi dell’articolo 2330, comma 1, del codice civile, è compito del notaio rogante provvedere al deposito dell’atto costitutivo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla stipula, presso l’ufficio del Registro delle Imprese competente in base alla sede legale della società.
L’iscrizione ha effetto costitutivo, nel senso che solo con essa la società acquista la capacità di essere titolare di diritti e obblighi giuridici e può validamente operare sul mercato.
L’ufficio del Registro delle Imprese è chiamato a verificare la regolarità formale della documentazione depositata e a riscontrare la sussistenza delle condizioni richieste dall’articolo 2329 del codice civile, ovvero: la sottoscrizione integrale del capitale sociale, la regolarità dei conferimenti (con particolare riferimento agli articoli 2342, 2343 e 2343-ter c.c.), nonché l’acquisizione delle autorizzazioni eventualmente previste da normative settoriali. Il notaio, tuttavia, svolge un controllo sostanziale e preliminare più ampio, volto a garantire il rispetto della legge già nella fase redazionale dell’atto costitutivo.
Senza l’iscrizione nel Registro delle Imprese la costituzione di società commerciale è un contenitore vuoto: essa non può operare e per gli atti eventualmente compiuti sono responsabili i soggetti che li hanno posti in essere, come stabilito dall’articolo 2331 c.c. (“Con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione”).
Fase 4 – Attribuzione della partita IVA e adempimenti funzionali all’operatività
Quali sono gli adempimenti necessari dopo l’iscrizione nel Registro delle Imprese?
Completata l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, la costituzione di società a responsabilità limitata (o altra società commerciale) prosegue con l’esecuzione di ulteriori adempimenti amministrativi necessari per acquisire la piena operatività giuridico-fiscale.
In primo luogo, è necessario richiedere l’attribuzione del codice fiscale e della partita IVA, mediante presentazione del relativo modello all’Agenzia delle Entrate. Tale richiesta può essere contestuale alla pratica di Comunicazione Unica, che consente di assolvere, mediante un’unica trasmissione telematica, tutti gli obblighi anagrafici, previdenziali, assistenziali e fiscali previsti dalla normativa.
Tra gli adempimenti successivi alla costituzione di società, rientrano l’iscrizione all’INPS per la posizione aziendale e, se vi sono dipendenti o soci lavoratori, l’iscrizione alla gestione previdenziale appropriata.
Inoltre, se la società esercita attività che comportano rischi specifici, è obbligatoria anche l’iscrizione all’INAIL per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Non può poi essere omessa la comunicazione al Comune territorialmente competente dell’inizio dell’attività, attraverso la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ove prevista per il settore economico considerato.
Alcune attività regolamentate, quali ad esempio quelle nel settore sanitario, finanziario, edilizio o alimentare, richiedono anche autorizzazioni specifiche o l’iscrizione a registri settoriali, la cui assenza preclude l’effettivo esercizio dell’attività.
La consulenza legale, in questa fase risulta spesso determinante per garantire il coordinamento e il corretto svolgimento di tutti gli obblighi, assicurando che la società sia pienamente conforme al quadro normativo e abilitata a operare regolarmente.
Assistenza e consulenza legale per l’avvio d’impresa e la gestione societaria
Nella costituzione di società commerciale, è fondamentale poter contare su un’assistenza qualificata, capace di guidare l’imprenditore nelle scelte più rilevanti e di garantire la regolarità di ogni passaggio. Il nostro Studio Legale offre una consulenza integrata e multidisciplinare, finalizzata ad assicurare una costituzione conforme, tempestiva e strategicamente efficace della società.
In particolare, affianchiamo i nostri clienti nella scelta del tipo societario più idoneo agli obiettivi imprenditoriali, valutando gli aspetti normativi ed economici connessi. Redigiamo in modo personalizzato l’atto costitutivo e lo statuto, curando ogni clausola rilevante per la governance, la circolazione delle quote, la distribuzione degli utili e l’ingresso di nuovi soci. Elaboriamo patti parasociali per disciplinare in via riservata i rapporti tra i soci, anche in presenza di investitori, gruppi familiari o soci di capitali.
Lo Studio provvede inoltre a coordinare tutti gli adempimenti formali connessi alla costituzione di società, gestendo i rapporti con il notaio e con gli enti pubblici coinvolti nella procedura autorizzatoria.
Grazie a una consolidata esperienza nel diritto societario e nella consulenza d’impresa, lo Studio è in grado di offrire un servizio completo, efficiente e coerente con la visione di crescita dell’imprenditore.
Contattaci per ricevere una consulenza personalizzata e pianificare in modo consapevole e sicuro la costituzione della tua società.
Fase | Attività di supporto legale dello Studio |
Costituzione di società
Fase 1 Studio preliminare e redazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dei patti parasociali |
· Analisi giuridica del progetto imprenditoriale
· Scelta del tipo societario più idoneo · Redazione personalizzata di atto costitutivo e statuto- · Redazione e formalizzazione di patti parasociali |
Costituzione di società
Fase 2 Stipula dell’atto pubblico e disciplina dei conferimenti |
· Coordinamento con il notaio
· Verifica dei conferimenti · Predisposizione della documentazione di supporto · Assistenza alla corretta formalizzazione dell’atto pubblico |
Costituzione di società
Fase 3 Iscrizione della società al Registro delle Imprese |
· Controllo della documentazione da depositare
· Verifica della regolarità formale e sostanziale dell’iscrizione |
Costituzione di società
Fase 4 Attribuzione di partita IVA, iscrizione presso enti pubblici e altri adempimenti operativi |
· Coordinamento con commercialista e consulenti fiscali
· Supporto per SCIA, autorizzazioni e iscrizioni obbligatorie · Assistenza continuativa all’avvio operativo della società |