Nomina di amministratore di sostegno (art. 404 c.c.): una guida legale aggiornata

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Nomina di amministratore di sostegno (art. 404 c.c.): una guida legale aggiornata

da | Gen 22, 2025 | Diritto civile

L’amministratore di sostegno è la figura che sovrintende alla tutela delle persone che, a causa di condizioni di fragilità fisica o psichica, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. Questo istituto è stato concepito per garantire un supporto personalizzato a coloro che, pur mantenendo la capacità di compiere autonomamente alcuni atti, necessitano di un sostegno specifico per altre funzioni di rilevanza pratica o patrimoniale.

L’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.), introdotta con la Legge n. 6/2004, si pone come una misura flessibile, capace di adattarsi alle esigenze specifiche del beneficiario, e mira a rispettare il principio dell’autodeterminazione della persona. A differenza dell’interdizione o dell’inabilitazione, che comportano una limitazione più ampia della capacità di agire, la nomina dell’amministratore di sostegno consente di preservare, per quanto possibile, l’autonomia residua del soggetto assistito, limitando l’intervento al solo ambito necessario.

Nell’ambito di questa guida, verranno esaminati tutti gli aspetti fondamentali relativi alla nomina dell’amministratore di sostegno, con particolare attenzione ai soggetti beneficiari, alle modalità di richiesta della misura, al procedimento giurisdizionale e ai compiti attribuiti all’amministratore.

L’obiettivo è fornire una panoramica completa che possa orientare chiunque necessiti di assistenza legale in questo ambito, valorizzando l’importanza dell’istituto quale strumento di protezione e supporto per i soggetti vulnerabili.

Amministratore di sostegno e beneficiari della misura

I presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno sono individuati nella presenza di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica tale da incidere sulla capacità di svolgere autonomamente le attività quotidiane. La legge si fonda su una concezione ampia di salute, che include non solo l’aspetto fisico ma anche quello psicologico e sociale, riconoscendo l’importanza di garantire al beneficiario un livello ottimale di benessere e inclusione.

Possono beneficiare della misura persone anziane con limitazioni fisiche o cognitive, soggetti affetti da disabilità fisiche o psichiche, persone con patologie degenerative o dipendenze (es. gioco d’azzardo o alcool), nonché coloro che soffrono di disturbi psichiatrici. L’obiettivo è sempre quello di assicurare un supporto mirato e proporzionato alle necessità individuali, rispettando la dignità e le aspirazioni del beneficiario.

Chi può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno (art. 406 c.c.)

La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno può essere presentata da una pluralità di soggetti individuati dalla legge, al fine di garantire la più ampia tutela per il beneficiario. L’interessato stesso, anche se minore, interdetto o inabilitato, può proporre tale richiesta, dimostrando la propria consapevolezza rispetto alla misura di protezione necessaria.

Oltre a lui, il coniuge, purché non separato legalmente, e la persona stabilmente convivente sono tra i primi legittimati a presentare la domanda. Seguono i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché il tutore o il curatore eventualmente già nominati. Anche il pubblico ministero rientra tra i soggetti legittimati, con il compito di intervenire nei casi in cui la misura risulti indispensabile per garantire i diritti del beneficiario.

Un ruolo particolare è attribuito ai responsabili dei servizi sanitari e sociali, i quali, se a conoscenza di fatti che rendano necessaria l’amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare il ricorso o a darne notizia al pubblico ministero. È essenziale precisare che, nonostante possano essere coinvolti nel procedimento, gli operatori dei servizi sociali pubblici e privati che hanno in cura o in carico il beneficiario non possono essere nominati amministratori di sostegno, per evitare conflitti di interesse e garantire la massima imparzialità della figura designata.

Nei casi relativi ai minori, il decreto di nomina può essere emesso solo nell’ultimo anno della minore età e diventa esecutivo al raggiungimento della maggiore età, assicurando una transizione lineare tra le tutele previste per il minore e quelle stabilite per l’adulto.

Infine, per i soggetti che non rientrano tra i legittimati attivi (es. amici o conoscenti), la legge consente di rivolgersi ai servizi sanitari e sociali o al pubblico ministero per sollecitare l’apertura del procedimento.

Come richiedere la misura e chi può assumere l’ufficio di amministratore di sostegno (art. 408 c.c.)

La nomina di un amministratore di sostegno è di competenza del giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario vive abitualmente (residenza o domicilio), il quale ha il compito di valutare la situazione personale e le necessità del soggetto interessato.

Nel caso in cui la persona sia ricoverata permanentemente presso una struttura per anziani o un’altra tipologia di residenza, la competenza territoriale è attribuita al giudice del luogo di ricovero.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, emesso dal giudice tutelare, è preceduto da un’attenta analisi delle esigenze del beneficiario. Il provvedimento non solo definisce le funzioni e i poteri attribuiti all’amministratore, ma orienta anche il processo di accompagnamento della persona fragile, in stretta relazione con i servizi di cura e assistenza disponibili sul territorio. Tali indicazioni sono fondamentali per garantire che la misura di protezione sia calibrata sulle specifiche necessità del beneficiario, rispettandone la dignità e i diritti fondamentali.

La scelta dell’amministratore di sostegno spetta esclusivamente al giudice tutelare, il quale deve agire nell’interesse del beneficiario. Coloro che richiedono la nomina possono indicare nel ricorso il nominativo di una persona ritenuta idonea a ricoprire tale ruolo.

In mancanza di una designazione specifica, il giudice privilegia figure appartenenti all’ambito familiare, come il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, i genitori, i figli, i fratelli o i parenti entro il quarto grado. Qualora non sia individuabile un familiare idoneo, il giudice può nominare un soggetto estraneo alla famiglia, privilegiando persone con esperienza o formazione specifica, come volontari che abbiano seguito percorsi formativi dedicati.

L’amministratore di sostegno, nello svolgimento delle sue funzioni, è tenuto a mettere al centro della propria attività le esigenze e le aspettative del beneficiario, mantenendo con quest’ultimo una relazione di fiducia. In caso di disaccordo sulle decisioni prese dall’amministratore, il beneficiario può rivolgersi al giudice tutelare per segnalare il problema e richiedere eventuali modifiche al provvedimento o alla gestione.

Perché rivolgersi a un avvocato/studio legale per la nomina di un amministratore di sostegno

Sebbene la nomina di un amministratore di sostegno non richieda obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato, è altamente consigliabile avvalersi della consulenza di un professionista legale per garantire un corretto svolgimento del procedimento e per tutelare al meglio gli interessi del beneficiario. L’avvocato, grazie alla sua competenza specifica, è in grado di supportare le parti coinvolte nella predisposizione della documentazione necessaria, nella redazione del ricorso e nella rappresentanza durante le udienze.

L’assistenza legale diventa indispensabile in situazioni particolarmente complesse, come nei casi in cui la posizione del beneficiario presenti aspetti di natura giuridica o economica di difficile gestione. Ad esempio, è opportuno rivolgersi a un avvocato qualora sussistano divergenze tra i familiari o con il potenziale beneficiario riguardo alla nomina dell’amministratore, o nel caso in cui la misura possa incidere significativamente sui diritti fondamentali della persona interessata, analogamente a quanto avviene nei procedimenti di interdizione.

L’avvocato può inoltre rappresentare un valido supporto per individuare la figura dell’amministratore di sostegno più idonea, garantendo che la nomina rispecchi le esigenze specifiche del beneficiario e sia conforme alle disposizioni normative. La sua presenza offre una garanzia di correttezza e professionalità, evitando eventuali contestazioni e garantendo un’esecuzione puntuale delle misure di tutela.

Contenuto del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno

Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno deve essere redatto con precisione, includendo tutte le informazioni necessarie per consentire al giudice tutelare di valutare adeguatamente la situazione del beneficiario. Innanzitutto, è necessario indicare le generalità complete del beneficiario e la sua dimora abituale, corredando il ricorso con la copia del documento d’identità sia del beneficiario che del ricorrente, nonché con lo stato di famiglia, utile a comprovare eventuali vincoli parentali.

È fondamentale specificare nel ricorso le ragioni della richiesta, allegando idonea documentazione medica rilasciata dai servizi sanitari o sociali che attesti l’esistenza di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica e l’impossibilità, anche parziale o temporanea, del beneficiario di provvedere ai propri interessi. Qualora si renda necessaria l’udienza presso il domicilio del beneficiario, per ragioni di intrasportabilità, è indispensabile allegare un certificato medico che ne attesti tale condizione.

Inoltre, devono essere elencati i nominativi, i domicili e i recapiti telefonici di coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del beneficiario, se conosciuti, specificando che la loro sottoscrizione del ricorso vale come adesione alla proposta di nomina. È altresì utile fornire una descrizione dettagliata delle condizioni di vita e della situazione socio-ambientale del beneficiario, unitamente a una panoramica del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, supportata da documentazione relativa, come estratti conto, visure immobiliari o societarie.
Infine, il ricorso deve contenere una chiara indicazione degli atti che si prevede debbano essere compiuti nell’interesse del beneficiario e un’indicazione delle spese principali, al fine di stabilire un importo mensile adeguato a soddisfare le sue necessità.

Se la persona proposta come amministratore accetta l’incarico, è necessario includere la sua dichiarazione di accettazione, con le relative generalità e recapiti. Per concludere, qualora il ricorso venga presentato da un soggetto diverso dal ricorrente, si deve allegare una delega scritta con copia del documento d’identità del delegato.

Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno (art. 407 c.c.)

Il giudice tutelare deve esaminare personalmente il beneficiario, assumere informazioni e, se necessario, disporre accertamenti, anche di natura medica. La presenza del beneficiario all’udienza è generalmente necessaria per assicurare il rispetto dei principi di partecipazione e autodeterminazione. Tuttavia, in caso di comprovata impossibilità di comparizione, è necessario fornire un certificato medico che attesti tale condizione.
Qualora il beneficiario non si presenti all’udienza, il giudice tutelare può disporre un rinvio, fissando una nuova data per consentire l’esame diretto.

In situazioni particolari, il giudice può recarsi presso il luogo in cui il beneficiario si trova, qualora venga prodotta idonea documentazione medica attestante l’assoluta intrasportabilità. Questa misura consente di tutelare al meglio i diritti e gli interessi della persona fragile, garantendo comunque una verifica diretta delle sue condizioni.

Una volta accertati i presupposti per la nomina, il giudice emette il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno. Questo decreto viene annotato a cura del cancelliere nel registro delle amministrazioni di sostegno, conservato presso l’ufficio del giudice tutelare.

Inoltre, entro dieci giorni dall’emissione, il decreto viene comunicato all’ufficiale di stato civile, che provvede ad annotarlo a margine dell’atto di nascita del beneficiario. A garanzia della trasparenza e del controllo, il decreto viene anche iscritto nel casellario giudiziale, uno schedario istituito presso la Procura della Repubblica per raccogliere e conservare i provvedimenti giudiziari.

Nei casi di necessità e urgenza, segnalati direttamente nel ricorso, il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio, adottando un provvedimento immediato, anche prima dell’udienza o nel corso del procedimento.

Tale misura consente di affrontare tempestivamente situazioni critiche, come la necessità di autorizzare trattamenti sanitari urgenti o di intervenire in caso di gravi rischi patrimoniali. L’amministratore provvisorio, una volta nominato, è tenuto a prestare immediatamente il giuramento e a svolgere il proprio incarico fino alla conclusione del procedimento o alla nomina definitiva di un altro soggetto ritenuto idoneo.

Effetti della nomina e compiti dell’amministratore di sostegno

La nomina dell’amministratore di sostegno non comporta l’annullamento della capacità del beneficiario di compiere atti giuridici. A differenza dell’interdizione, il beneficiario mantiene la possibilità di compiere validamente tutti gli atti che non richiedono necessariamente l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore, e in ogni caso conserva il diritto di effettuare in autonomia gli atti necessari a soddisfare le esigenze quotidiane. Questa impostazione garantisce il rispetto del principio di autodeterminazione, salvaguardando al contempo l’interesse primario del beneficiario.

Il decreto di nomina, emesso dal giudice tutelare, definisce la durata dell’incarico e specifica i poteri dell’amministratore di sostegno, indicando gli atti che richiedono la sua assistenza o rappresentanza. Tale decreto è annotato a margine dell’atto di nascita del beneficiario e, al termine dell’incarico, il decreto di chiusura dell’amministrazione viene analogamente registrato.

I compiti attribuiti all’amministratore di sostegno possono avere natura patrimoniale o personale.
Nel primo caso, rientrano tra le sue mansioni attività quali la gestione del conto corrente, il pagamento delle utenze domestiche o la riscossione della pensione.

Nel secondo caso, i compiti riguardano la tutela della salute fisica e psichica del beneficiario e la cura generale della sua persona. L’amministratore può agire in due modalità: come assistente, affiancando il beneficiario nello svolgimento di specifici atti, o come rappresentante, sostituendolo nel compimento di determinate attività, in base a quanto disposto dal decreto di nomina.

L’amministratore di sostegno deve informare il beneficiario delle decisioni che intende adottare e, in caso di disaccordo, è tenuto a riportare la questione al giudice tutelare per un’eventuale revisione delle disposizioni. Il rapporto di fiducia tra amministratore e beneficiario è centrale per l’efficace esecuzione del mandato e per garantire che i diritti e gli interessi della persona vulnerabile siano rispettati in ogni fase. L’incarico può essere revocato qualora vengano meno i presupposti della misura o si riscontri l’inadeguatezza dell’amministrazione a soddisfare le esigenze del beneficiario.

Rendiconto e sostituzione dell’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno, indipendentemente dalla durata del suo incarico, è tenuto a rendere conto del proprio operato al giudice tutelare con cadenza annuale o secondo le tempistiche stabilite dal decreto di nomina. Questo adempimento è fondamentale per garantire la trasparenza nella gestione delle risorse del beneficiario e per assicurare che l’amministrazione sia svolta nell’interesse esclusivo della persona tutelata.

Il rendiconto deve includere una relazione dettagliata sulle condizioni di vita e salute del beneficiario, nonché un resoconto delle attività economiche svolte nell’esercizio dell’incarico. Tra i documenti da allegare figurano gli estratti conto bancari o postali e i giustificativi delle spese sostenute, come fatture, ricevute e buste paga. Per agevolare la procedura, è spesso richiesto l’uso di moduli standard predisposti dagli uffici giudiziari, da compilare con attenzione e seguendo le istruzioni fornite.

La sostituzione dell’amministratore di sostegno può avvenire in diverse circostanze. Nei casi di morte, assenza o scomparsa dell’amministratore, il giudice provvede a nominare un nuovo soggetto idoneo a ricoprire l’incarico.
Inoltre, l’amministratore può richiedere di essere esonerato qualora l’incarico si riveli eccessivamente gravoso e vi sia un altro soggetto idoneo a subentrare. In situazioni di inadempienza o abuso, il giudice tutelare ha il potere di revocare l’incarico e di procedere alla nomina di un nuovo amministratore, al fine di garantire una gestione appropriata e conforme agli interessi del beneficiario.

Atti per cui l’amministratore di sostegno deve essere autorizzato

L’amministratore di sostegno, pur avendo poteri specifici conferiti dal decreto di nomina, deve ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di determinati atti di straordinaria amministrazione o che possono incidere significativamente sul patrimonio o sui diritti del beneficiario. Questa misura garantisce che le decisioni più rilevanti siano adottate con la supervisione dell’autorità giudiziaria, tutelando al massimo gli interessi della persona assistita.

L’amministratore di sostegno è tenuto a chiedere al Giudice Tutelare l’autorizzazione per:

  • ampliare i poteri del suo incarico;
  • sostenere spese superiori a quelle autorizzate dal decreto;
  • compiere atti di straordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l’autorizzazione comprendono, ad esempio, i seguenti:

  • acquisto di beni immobili e mobili registrati;
  • riscossione di capitali, consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, assunzione di obbligazioni;
  • accettazione di eredità o rinunzia all’eredità; accettazione di donazioni;
  • sottoscrizione di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni;
  • promozione di azioni giudiziarie;
  • vendita di beni immobili e mobili registrati;
  • costituzione di pegni o ipoteche;
  • divisioni o promozione dei relativi giudizi;
  • stipula di compromessi e transazioni o accettazione di concordati;
  • ogni altro atto che ecceda i limiti che il G.T. ha fissato nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno

In ogni caso, il giudice tutelare valuta con attenzione le richieste di autorizzazione presentate dall’amministratore di sostegno, considerando l’effettiva necessità dell’atto proposto e il suo impatto sugli interessi e sul patrimonio del beneficiario. L’autorizzazione viene concessa solo qualora l’atto sia ritenuto indispensabile o comunque vantaggioso per il beneficiario.

Il nostro Studio Legale è a disposizione per fornire assistenza qualificata a chiunque necessiti di supporto nella nomina di un amministratore di sostegno, offrendo un servizio personalizzato e conforme alle specifiche esigenze del caso. Per ulteriori informazioni o per richiedere una consulenza, vi invitiamo a contattarci. Saremo lieti di affiancarvi con la nostra esperienza e professionalità.

 

Fascicolo di documenti legali e libro 'Codice Civile', rappresentazione del diritto civile presso lo Studio Legale Luca D'Agostino a Roma.

Diritto Civile: consulenza legale su contratti, capacità delle persone, e diritti civili presso lo Studio Legale Luca D’Agostino a Roma.