Sequestro di beni ereditari: come ottenere tutela immediata?

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Sequestro di beni ereditari: come ottenere tutela immediata?

da | Giu 4, 2025 | Diritto civile

Il contenzioso sui beni ereditari rappresenta una quota consistente delle cause iscritte presso i Tribunali italiani. È del resto risaputo che, tradizionalmente, la materia ereditaria è caratterizzata da un alto tasso di litigiosità.

La protezione dei diritti patrimoniali spettanti agli eredi o ai legittimari è avvertita come di primaria importanza anche dal legislatore, che offre ai privati numerosi strumenti di tutela. Accade frequentemente che, all’apertura della successione, il patrimonio relitto sia costituito da beni ereditari di natura immobiliare o mobiliare che, in assenza di un vincolo giuridico, possano essere alienati, trasferiti o dissipati prima che l’assetto definitivo dei rapporti successori sia accertato in sede giudiziale.

In presenza di controversie ereditarie — quali impugnative di disposizioni testamentarie, domande di riduzione per lesione della quota di riserva, azioni di simulazione o accertamento della qualità di erede — la durata fisiologicamente protratta del processo impone agli interessati di attivare strumenti di garanzia volti a preservare l’integrità dei beni ereditari.

Tra questi, il sequestro conservativo previsto dagli articoli 671 e seguenti del codice di procedura civile rappresenta una misura efficace per assicurare la futura soddisfazione di un credito di natura successoria, evitando che, nelle more del giudizio, il convenuto si spogli della propria garanzia patrimoniale.

Il presente contributo si propone di illustrare i presupposti per l’ottenimento di tale misura cautelare, evidenziando, anche attraverso l’analisi di ipotesi esemplificative, l’importanza strategica di proteggere tempestivamente i beni ereditari oggetto di contenzioso.

La durata dei giudizi successori e il rischio di dispersione dei beni ereditari

Le controversie ereditarie si contraddistinguono per la loro intrinseca complessità e per la frequente necessità di accertamenti di natura tecnica, documentale o persino peritale, che inevitabilmente incidono sulla durata del procedimento.

Nei casi in cui venga promossa un’azione di riduzione per la reintegrazione della quota di legittima, oppure un giudizio volto all’accertamento della falsità di un testamento olografo, il tempo che intercorre tra l’introduzione della causa e la pronuncia di una sentenza definitiva può superare diversi anni. In questo arco temporale, i beni ereditari oggetto di rivendicazione possono essere trasferiti a terzi, alienati a titolo oneroso, oppure consumati attraverso il prelievo di somme liquide e la dismissione di cespiti patrimoniali.

Tali evenienze compromettono gravemente l’effettività della tutela giurisdizionale e pongono a rischio il diritto sostanziale degli eredi lesi. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, a un coerede che, nominato erede universale in un testamento discusso, provveda a vendere l’unico bene immobile facente parte dell’asse, prima ancora che i legittimari abbiano avuto modo di agire in giudizio.

In simili circostanze, l’unica forma di tutela efficace è rappresentata dall’immediata richiesta di sequestro conservativo, in grado di preservare l’integrità dei beni ereditari e di garantire la soddisfazione coattiva delle future pretese riconosciute in via giudiziale.

Beni ereditari e sequestro conservativo: presupposti normativi

Il sequestro conservativo è una misura cautelare tipica prevista dall’art. 671 del codice di procedura civile, che può essere concessa quando si ha fondato motivo di ritenere che il debitore, nelle more del processo, possa sottrarre, disperdere o rendere inefficace la garanzia del credito. Nel contesto delle successioni ereditarie, tale misura assume un rilievo peculiare, in quanto consente di vincolare provvisoriamente i beni ereditari oggetto di contesa, impedendo che siano alienati o dismessi in pregiudizio degli altri eredi o legittimari.

La disciplina sostanziale di riferimento è contenuta negli articoli 536 e seguenti del codice civile, che riconoscono ai legittimari una quota di riserva sull’asse ereditario. Qualora tale quota sia stata violata, gli interessati possono agire in riduzione ai sensi dell’art. 554 c.c., ma affinché tale azione non rimanga inefficace, è spesso necessario attivare contestualmente una misura di carattere conservativo sui beni ereditari.

L’istanza cautelare può riguardare beni mobili, immobili o somme di denaro, purché si dia prova della fondatezza della pretesa ereditaria (fumus boni iuris) e del rischio attuale di danno irreparabile (periculum in mora). In assenza di tale presidio, il giudizio di merito potrebbe concludersi con un provvedimento favorevole ormai privo di concreta attuabilità, a causa della dispersione dei beni ereditari.

L’importanza del fumus boni iuris nei procedimenti cautelari sui beni ereditari

Il primo presupposto per l’adozione del sequestro conservativo sui beni ereditari è rappresentato dalla sussistenza del fumus boni iuris, vale a dire dalla verosimiglianza giuridica della pretesa che si intende tutelare in via cautelare. In ambito successorio, tale presupposto ricorre quando l’istante dimostra, anche solo in via sommaria, l’esistenza di una lesione della propria quota di legittima o l’illegittimità della devoluzione testamentaria.

L’ordinamento, infatti, accorda ai legittimari – quali il coniuge, i figli e, in mancanza, gli ascendenti – il diritto ad una quota minima e indisponibile dell’eredità, la cui violazione legittima l’esercizio dell’azione di riduzione ai sensi dell’art. 554 c.c.

Si pensi, ad esempio, a un soggetto che apprenda dell’esistenza di un testamento olografo, pubblicato a distanza di pochi giorni dalla morte del de cuius, con cui l’intera eredità venga attribuita al solo coniuge superstite, in palese pretermissione degli altri legittimari.

In tali circostanze, l’istanza cautelare può fondarsi sia sulla necessità di reintegrare la legittima, sia sull’eventuale dubbio in ordine all’autenticità della disposizione testamentaria. Il giudice, pur non essendo chiamato a un accertamento pieno, deve compiere una valutazione prognostica circa la fondatezza dell’azione principale e l’idoneità degli atti e dei documenti prodotti a giustificare l’adozione della misura sui beni ereditari.

Il periculum in mora e il pericolo di sottrazione dei beni ereditari

Accanto al fumus boni iuris, il secondo requisito essenziale per la concessione del sequestro conservativo sui beni ereditari è rappresentato dal periculum in mora, ossia dal timore fondato e attuale che la garanzia del credito successorio venga vanificata in modo irreversibile nelle more del processo.

Nel contesto delle liti ereditarie, questo rischio si manifesta con particolare evidenza allorché uno dei soggetti chiamati all’eredità – o che si dichiari unico erede sulla base di un testamento controverso – proceda, con estrema rapidità, alla dismissione del patrimonio ereditario, in modo da renderlo inaccessibile agli altri coeredi o legittimari.

Un esempio emblematico è rappresentato da quei casi in cui il soggetto in possesso dei beni ereditari vende un immobile, unico bene dell’asse relitto, a un terzo acquirente, riservandosi eventualmente l’usufrutto e trattenendo per sé il corrispettivo in denaro. In assenza di un provvedimento cautelare, il bene viene sottratto al patrimonio vincolabile e il prezzo della vendita, se non prontamente sequestrato, può essere trasferito, occultato o dissipato.

Il periculum in mora sussiste dunque ogniqualvolta si possa ragionevolmente ritenere che, al termine del giudizio, non vi sarà più alcuna garanzia idonea ad assicurare l’effettiva soddisfazione della pretesa ereditaria. La funzione del sequestro conservativo è, in questo scenario, quella di neutralizzare gli effetti dannosi del tempo, preservando i beni ereditari nella loro integrità sino alla decisione definitiva.

Il sequestro conservativo sui beni ereditari liquidi e immobiliari

Il sequestro conservativo può riguardare tutte le componenti attive del patrimonio relitto, siano esse costituite da beni immobili, mobili registrati, titoli o disponibilità liquide. Nel caso in cui i beni ereditari siano costituiti da immobili – quali fabbricati urbani, terreni o pertinenze – il vincolo cautelare potrà essere trascritto nei pubblici registri, impedendo il compimento di atti dispositivi che compromettano la garanzia del credito.

Analogamente, quando l’eredità comprenda somme depositate su conti correnti intestati al convenuto, il sequestro potrà essere eseguito presso l’istituto di credito, previa autorizzazione del giudice a compiere le necessarie ricerche telematiche a mezzo degli Ufficiali Giudiziari, secondo quanto previsto dall’art. 492-bis c.p.c.

L’estensione della misura ai beni ereditari di natura liquida assume particolare rilievo nei casi in cui l’immobile ereditato sia stato alienato e il relativo corrispettivo sia già stato incassato. In tali situazioni, l’unica forma di tutela utile per il legittimario che agisce in riduzione è vincolare le somme derivanti dalla vendita, prima che esse vengano distratte.

È dunque essenziale che il creditore ereditario agisca con tempestività, al fine di ottenere un decreto cautelare che consenta l’individuazione e il sequestro delle risorse economiche ancora disponibili. L’adozione di tale misura, oltre a preservare l’integrità dei beni ereditari, costituisce un importante strumento di pressione anche in vista di eventuali accordi transattivi o composizioni stragiudiziali.

Sequestro conservativo e azione ereditaria: il coordinamento con la tutela dei beni ereditari

La misura cautelare del sequestro conservativo deve essere sempre considerata strumentale rispetto all’azione di merito, la quale ha per oggetto l’accertamento di un diritto successorio. Nel caso di beni ereditari, tale azione può consistere, a titolo esemplificativo, nella domanda di riduzione di una disposizione testamentaria lesiva della legittima, nell’istanza di accertamento della nullità o falsità di un testamento olografo, oppure nella rivendica di un bene oggetto di attribuzione esclusiva a uno solo dei coeredi. L’art. 669-octies c.p.c. prevede che, qualora il giudice conceda la misura cautelare, debba essere fissato un termine perentorio – solitamente sessanta giorni – per la proposizione della causa di merito, la cui instaurazione è condizione di efficacia e stabilità della misura adottata.

Il ricorrente dovrà, dunque, agire tempestivamente, al fine di evitare che il sequestro decada per decorrenza del termine, pregiudicando così l’effetto di salvaguardia dei beni ereditari. La connessione funzionale tra cautelare e giudizio di merito impone inoltre che la domanda sia adeguatamente motivata, e che i documenti prodotti in sede cautelare siano coerenti con le prospettazioni che verranno sviluppate nella fase ordinaria. La tutela dei beni ereditari mediante sequestro, per essere efficace, deve quindi inserirsi in una strategia processuale più ampia, costruita con rigore giuridico e con piena consapevolezza delle dinamiche successorie in atto.

Mediazione e sequestro conservativo sui beni ereditari: compatibilità e funzione anticipatoria

In materia di successioni ereditarie, l’ordinamento prevede l’obbligo di esperire la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Tuttavia, l’obbligatorietà del tentativo di composizione stragiudiziale non preclude in alcun modo la possibilità di adire l’autorità giudiziaria in via d’urgenza per la richiesta di misure cautelari, e in particolare per ottenere il sequestro conservativo sui beni ereditari.

Tale possibilità è espressamente ammessa anche prima dell’instaurazione della procedura di mediazione, poiché la tutela cautelare non costituisce domanda di merito e risponde alla diversa finalità di prevenire il pregiudizio imminente e irreparabile derivante dalla dispersione della garanzia patrimoniale.

È anzi frequente che la decisione assunta in sede cautelare, proprio in ragione del suo contenuto prognostico, costituisca un punto di riferimento utile per le parti in vista di una risoluzione bonaria della controversia.

Un provvedimento che riconosca, anche solo in via provvisoria, l’esistenza di un credito successorio e ne tuteli la garanzia sui beni ereditari, può indurre la parte resistente a valutare con maggiore disponibilità un accordo conciliativo, sia nell’ambito del procedimento di mediazione che in sede stragiudiziale. In tal senso, la tutela d’urgenza non solo non ostacola la mediazione, ma può agevolarla, stabilendo un equilibrio processuale che disincentiva condotte dilatorie o elusive da parte di chi detiene beni ereditari in violazione delle quote riservate.

Consulenza legale e strategie di tutela sui beni ereditari

L’esperienza dimostra che le controversie ereditarie richiedono un’assistenza legale altamente qualificata, tanto nella fase preventiva quanto nella gestione giudiziale e cautelare del contenzioso. La presenza di testamenti controversi, la lesione delle quote di legittima, la simulazione di donazioni o la vendita intempestiva dei beni ereditari sono tutte circostanze che esigono valutazioni giuridiche accurate e interventi tempestivi, finalizzati a garantire l’integrità del patrimonio ereditario e la piena realizzazione dei diritti successori.

Il nostro Studio fornisce consulenza e patrocinio legale nelle controversie ereditarie più complesse, predisponendo strategie mirate per la tutela dei beni ereditari e per l’efficace esercizio delle azioni di riduzione, simulazione, impugnativa o accertamento della qualità di erede.

L’analisi preventiva della situazione successoria, accompagnata da un’eventuale azione cautelare e da un dialogo con le controparti in sede di mediazione, rappresenta spesso la soluzione più efficace per tutelare concretamente gli interessi degli eredi o dei legittimari, evitando l’irrevocabile dispersione dei beni ereditari e salvaguardando, al tempo stesso, la funzione sociale della successione.

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