da Redazione | Ott 21, 2025 | Diritto civile
La disdetta del contratto di locazione rappresenta uno dei temi più ricorrenti nel contenzioso civile, in quanto costituisce l’atto con cui una delle parti manifesta la volontà di impedire la prosecuzione del rapporto contrattuale alla sua naturale scadenza.
Le controversie in materia di locazione, tanto ad uso abitativo quanto commerciale, sono spesso originate da vizi formali della comunicazione di disdetta, da motivazioni non conformi ai presupposti di legge o da un errato esercizio del diritto di recesso. La complessità della disciplina, che intreccia norme di diritto civile e disposizioni contenute in leggi speciali, impone un’analisi attenta dei principi applicabili e delle più recenti pronunce giurisprudenziali.
L’obiettivo del presente contributo è fornire una panoramica sistematica delle disposizioni più rilevanti in tema di disdetta dal contratto di locazione e di recesso.
Sarà delineato il quadro normativo previsto dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che regola le locazioni abitative, e dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, che disciplina le locazioni ad uso diverso da quello abitativo.
Attraverso l’esame coordinato delle fonti legislative e giurisprudenziali, l’articolo intende offrire al lettore una guida ragionata all’applicazione concreta degli istituti della disdetta e del recesso, individuando le ipotesi in cui il locatore o il conduttore possono legittimamente far cessare il rapporto e i rimedi esperibili in caso di violazione delle norme che ne regolano l’esercizio.
Natura giuridica della disdetta del contratto di locazione
La disdetta del contratto di locazione costituisce un atto negoziale unilaterale e recettizio attraverso il quale una parte manifesta la propria volontà di non rinnovare il rapporto alla scadenza convenzionale.
Sul piano giuridico, la disdetta non si configura come una dichiarazione di recesso in senso stretto, bensì come esercizio di un diritto potestativo che incide sulla sorte del contratto, impedendone la prosecuzione automatica. Essa è disciplinata dagli articoli 1334 e 1335 del codice civile, i quali stabiliscono che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario e si reputano conosciuti quando pervengono al suo indirizzo, salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di averne notizia.
In questa prospettiva, la Cassazione civile, con l’ordinanza 20 giugno 2022, n. 19824, ha ribadito che, per rendere efficace la disdetta del contratto di locazione, è sufficiente che la comunicazione sia recapitata all’indirizzo del conduttore, anche qualora questi non ne abbia preso effettiva visione.
La Corte ha precisato che l’atto, una volta giunto all’indirizzo del destinatario, concretizza la possibilità giuridica di conoscenza, la quale è sufficiente a produrre l’effetto impeditivo della rinnovazione tacita del contratto. Ne consegue che le modalità di trasmissione della comunicazione – generalmente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – non incidono sulla validità dell’atto, purché sia provato il suo recapito presso l’indirizzo del conduttore.
La disdetta, dunque, si distingue dal recesso poiché opera in funzione estintiva del rapporto alla scadenza naturale, senza retroattività e senza necessità di giustificazione, salvo che la legge imponga la specificazione dei motivi, come avviene nelle ipotesi di diniego di rinnovo alla prima scadenza.
Tale distinzione risulta fondamentale nella prassi, poiché consente di delimitare il perimetro delle obbligazioni reciproche fino alla cessazione del contratto e di individuare con precisione il momento in cui gli effetti della disdetta si producono, evitando incertezze sull’efficacia o sulla validità dell’atto.
Disdetta del contratto di locazione abitativa: i presupposti di legge e le ipotesi tassative
Nel sistema delineato dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, la disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo rappresenta un’eccezione al principio di stabilità del rapporto, essendo ammessa soltanto in presenza di specifici presupposti di legge.
L’articolo 3 della citata legge disciplina il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, imponendo al locatore di motivare la disdetta con riferimento a uno dei casi tassativamente previsti, e di darne comunicazione al conduttore almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale. Tra le ipotesi contemplate rientrano, tra le altre, la necessità del locatore di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale o professionale proprio o di un familiare entro il secondo grado, nonché la volontà di procedere alla ristrutturazione o alla vendita dell’immobile.
La ratio di tale disciplina risiede nell’intento del legislatore di bilanciare l’interesse del proprietario con quello del conduttore, considerato parte debole del rapporto contrattuale. La legge limita infatti la possibilità del locatore di negare il rinnovo del contratto, garantendo all’inquilino una tutela di continuità abitativa e la possibilità di programmare con certezza la propria posizione giuridica ed economica. L’obbligo di motivazione della disdetta consente un controllo di legalità e di buona fede sull’effettività del motivo addotto.
Sotto il profilo giurisprudenziale, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza 14 giugno 2022, n. 603, ha precisato che l’indicazione del motivo di disdetta è funzionale sia a un controllo ex ante, volto a verificare la serietà e la realizzabilità dell’intenzione del locatore al momento della comunicazione, sia a un controllo ex post, finalizzato ad accertare la concreta esecuzione della destinazione dichiarata. Ne deriva che la validità del diniego di rinnovo deve essere apprezzata in relazione al momento in cui la disdetta viene notificata, costituendo il termine di comunicazione un punto di riferimento per la cristallizzazione degli effetti giuridici dell’atto.
La disdetta del contratto di locazione e l’intenzione del locatore: limiti e controlli del giudice
La disdetta del contratto di locazione abitativa, quando fondata sull’intenzione del locatore di destinare l’immobile a uso proprio o familiare, pone una questione centrale circa l’estensione del potere di controllo del giudice sulla serietà del motivo addotto.
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 28 marzo 2022, n. 9851, ha chiarito che la valutazione giudiziale deve limitarsi a verificare la serietà e la realizzabilità dell’intenzione, senza potersi spingere a sindacare l’utilità o la convenienza della destinazione dichiarata. Secondo la Suprema Corte, la legge ritiene sufficiente la semplice manifestazione di volontà del locatore, purché non fittizia o elusiva, non essendo richiesto che egli dimostri un’esigenza imprescindibile o urgente di utilizzo dell’immobile.
Il principio si fonda sull’interpretazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 431/1998, che riconosce al locatore la facoltà di negare il rinnovo del contratto alla prima scadenza qualora intenda destinare l’immobile ad uso abitativo o professionale proprio, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
L’intenzione deve essere seria, ossia giuridicamente e tecnicamente realizzabile, ma non può essere oggetto di un giudizio di merito da parte del giudice, poiché ciò equivarrebbe a una indebita interferenza nella sfera di autonomia privata. Come ribadito anche in precedenti arresti (Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2010, n. 977; Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2010, n. 12127), la volontà del locatore è sindacabile solo qualora emergano elementi concreti che ne dimostrino l’irrealizzabilità o la mala fede.
Tale impostazione trova giustificazione nel sistema di garanzie predisposto dal legislatore, che sanziona l’abuso del diritto di disdetta.
L’articolo 3, commi 3 e 5, della Legge 431/1998 prevede, infatti, che qualora il locatore non adibisca l’immobile all’uso dichiarato entro dodici mesi dalla riacquisizione della disponibilità, il conduttore ha diritto al ripristino del contratto alle stesse condizioni ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno in misura non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone percepito.
Il sistema di tutela è dunque fondato su un equilibrio: da un lato, la libertà del locatore di esercitare la disdetta; dall’altro, la garanzia per il conduttore contro un uso pretestuoso o fraudolento di tale facoltà.
Recesso e diritti del conduttore nella locazione abitativa
Accanto all’ipotesi di disdetta del contratto di locazione esercitata dal locatore, la disciplina prevede anche la facoltà del conduttore di recedere anticipatamente dal contratto, purché ricorrano circostanze di natura oggettiva e imprevedibile che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.
Tale diritto trova fondamento nella Legge 27 luglio 1978, n. 392 e, per i contratti ad uso abitativo, nell’articolo 3, comma 6, della Legge 431/1998, secondo cui l’inquilino può recedere in presenza di una giusta causa, dandone comunicazione al locatore con un preavviso di almeno sei mesi.
La giusta causa deve consistere in un evento sopravvenuto, non dipendente dalla volontà del conduttore, che renda oltremodo gravosa o incompatibile la prosecuzione del contratto.
La giurisprudenza ha riconosciuto un’ampia varietà di circostanze idonee a integrare la giusta causa, tra cui motivi di salute, esigenze familiari, trasferimenti lavorativi o mutate condizioni economiche tali da rendere impossibile l’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Ciò che rileva, tuttavia, è la natura sopravvenuta e non volontaria dell’evento: non costituisce giusta causa, ad esempio, la mera convenienza economica derivante dal reperimento di un immobile con canone inferiore. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta, di regola mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e deve contenere una sufficiente indicazione dei motivi, pena l’inefficacia dell’atto.
Sul piano temporale, il recesso produce effetto decorsi sei mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del locatore. Durante tale periodo, il conduttore è tenuto al pagamento del canone, anche qualora decida di liberare anticipatamente l’immobile.
La Cassazione civile, ordinanza 27 settembre 2017, n. 22647, ha precisato che il recesso deve essere espresso per iscritto e che la manifestazione orale di volontà è giuridicamente irrilevante, trattandosi di un atto recettizio. Analogo principio è stato affermato dal Tribunale di Roma, sentenza 6 giugno 2019, n. 12091, secondo cui, in tema di locazioni ad uso diverso, i gravi motivi devono essere enunciati nella comunicazione di recesso, pur senza una motivazione analitica, ma in modo tale da consentire al locatore di comprendere la causa del recesso.
Il conduttore che eserciti legittimamente il recesso conserva il diritto alla restituzione del deposito cauzionale, previa verifica dello stato dell’immobile, mentre, in caso di illegittimità o di abbandono anticipato privo di giusta causa, il locatore può agire per il risarcimento del danno o trattenere le somme dovute a titolo di garanzia.
Il recesso anticipato, pur configurando un rimedio eccezionale, costituisce espressione del principio di buona fede contrattuale e di tutela dell’equilibrio sinallagmatico tra le parti, assicurando un punto di equilibrio tra l’interesse abitativo dell’inquilino e quello patrimoniale del proprietario.
Disdetta del contratto di locazione commerciale e disciplina speciale della Legge 392/1978
La disdetta del contratto di locazione ad uso commerciale obbedisce a una disciplina peculiare dettata dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, la quale mira a tutelare la continuità dell’attività economica esercitata dal conduttore e, al contempo, a garantire al locatore il diritto di riacquistare la disponibilità del bene in casi specificamente previsti.
L’articolo 29 della legge prevede che il locatore possa comunicare la disdetta alla prima scadenza del contratto – generalmente dopo sei anni, ovvero nove nel caso di locazioni alberghiere – solo per i motivi tassativamente elencati, dandone comunicazione al conduttore con un preavviso di dodici mesi (o diciotto mesi per gli immobili destinati ad attività ricettive). La disdetta costituisce anche in questo contesto un atto unilaterale e recettizio, che deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione espressa del motivo su cui si fonda.
Tra le ipotesi che legittimano il diniego di rinnovo rientrano l’intenzione del locatore di adibire l’immobile ad abitazione propria o di un familiare entro il secondo grado, di utilizzarlo per l’esercizio di un’attività commerciale o professionale propria o di un parente, oppure di procedere alla demolizione, ristrutturazione o integrale ricostruzione dell’edificio.
Il legislatore ha previsto, inoltre, che per la validità dell’azione di rilascio nei casi di lavori edilizi sia necessario il possesso della licenza o concessione edilizia, pena la decadenza del diritto. In mancanza della disdetta nei termini di legge, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo, in ossequio al principio di stabilità dei rapporti locatizi commerciali.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato che la disdetta del contratto di locazione commerciale deve essere motivata in modo specifico e veritiero, essendo la prima scadenza funzionale a un controllo rigoroso sulla legittimità della cessazione del rapporto.
In particolare, la Corte di Cassazione, sentenza 19 febbraio 2019, n. 4714, ha precisato che la disdetta alla prima scadenza deve essere adeguatamente motivata con riferimento a ragioni eccezionali che giustifichino il sacrificio dell’attività economica del conduttore, mentre solo alla seconda scadenza il locatore può negare il rinnovo senza necessità di motivazione. In tal modo il legislatore ha inteso salvaguardare l’avviamento commerciale del conduttore, temperando l’esercizio del diritto potestativo del locatore mediante un sistema che subordina la cessazione del rapporto a cause tassative e oggettivamente verificabili.
Alla cessazione del contratto per effetto della disdetta, il locatore è altresì tenuto a corrispondere al conduttore un’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, salvo i casi in cui la cessazione sia imputabile al conduttore medesimo.
Tale indennità, di natura compensativa, assolve la funzione di riequilibrare il pregiudizio derivante dalla perdita della clientela acquisita nel corso del rapporto, ponendosi come strumento di bilanciamento tra la libertà contrattuale del locatore e la protezione dell’iniziativa economica del conduttore.
Il recesso del conduttore nelle locazioni commerciali: gravi motivi e clausole convenzionali
Anche nel contesto delle locazioni ad uso diverso dall’abitativo, la legge riconosce al conduttore la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto, purché nel rispetto di determinate condizioni di legge.
L’articolo 27, commi 7 e 8, della Legge 27 luglio 1978, n. 392, prevede che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno sei mesi, qualora ricorrano gravi motivi. La norma individua una fattispecie a contenuto elastico, la cui valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, con riferimento a circostanze sopravvenute, estranee alla volontà del conduttore e tali da rendere eccessivamente gravosa o impossibile la prosecuzione del rapporto.
La giurisprudenza ha precisato che i gravi motivi devono essere oggettivamente rilevanti, non potendo consistere in mere ragioni di convenienza economica o strategica. In tal senso, la Corte di Cassazione, sentenza 1° marzo 2019, n. 5803, ha chiarito che non costituisce grave motivo la scelta del conduttore di trasferire la propria attività in un immobile più vantaggioso sotto il profilo economico, poiché tale decisione è espressione di una valutazione soggettiva di opportunità e non di una reale impossibilità di prosecuzione del rapporto.
Al contrario, rientrano tra i gravi motivi le situazioni di crisi economico-finanziaria non prevedibili al momento della stipula, l’impossibilità sopravvenuta di utilizzo dell’immobile per cause estranee alla volontà del conduttore o la sopravvenuta inidoneità del bene allo svolgimento dell’attività per ragioni tecniche o urbanistiche.
La legge, inoltre, consente alle parti di disciplinare convenzionalmente il recesso, mediante apposite clausole inserite nel contratto. In tal caso, il recesso convenzionale può essere esercitato anche in assenza dei gravi motivi richiesti dalla legge, purché nel rispetto del preavviso di sei mesi e delle condizioni pattuite.
La dottrina e la giurisprudenza ritengono che tale clausola non costituisca una deroga in peius alla disciplina imperativa, bensì una pattuizione più favorevole al conduttore, coerente con la funzione di protezione dell’iniziativa economica sottesa alla legge sull’equo canone.
Nel caso di recesso, sia esso legale o convenzionale, il conduttore non ha diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, poiché la cessazione del rapporto non deriva da una decisione del locatore ma da una scelta autonoma del conduttore.
Tuttavia, qualora il locatore tragga un ingiustificato vantaggio dall’anticipata risoluzione, la giurisprudenza ammette la possibilità di un riequilibrio economico mediante la compensazione dei canoni non dovuti con la cauzione prestata. Il recesso, in quanto strumento di tutela della libertà imprenditoriale, deve dunque essere esercitato secondo buona fede e in coerenza con la funzione economico-sociale del contratto, rappresentando un rimedio equilibrato rispetto alla rigidità del vincolo locatizio e alla necessità di garantire la sostenibilità dell’attività d’impresa.
Disdetta del contratto di locazione e recesso: rivolgiti a un avvocato qualificato
La disciplina della disdetta del contratto di locazione e del recesso, sia in ambito abitativo che commerciale, si fonda su un complesso equilibrio tra autonomia contrattuale, tutela dell’affidamento e rispetto dei principi di buona fede e correttezza. L’esperienza giurisprudenziale dimostra come gran parte del contenzioso locatizio derivi da comunicazioni irregolari o da un uso improprio della facoltà di disdetta e di recesso.
L’osservanza scrupolosa delle forme, dei termini e delle motivazioni imposte dalla legge costituisce, pertanto, condizione imprescindibile per la validità dell’atto e per la legittima cessazione del rapporto.
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da Redazione | Ott 21, 2025 | Diritto d'Impresa
La disciplina del portale ACN è un continua ed incessante evoluzione. All’esito del lavori del quinto Tavolo NIS, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha annunciato la pubblicazione della Determinazione n. 250916/2025, con cui viene istituzionalizzata la figura del referente CSIRT, destinata a divenire un nuovo presidio tecnico-organizzativo per la gestione degli incidenti di sicurezza informatica. La designazione di tale figura, prevista tra il 20 novembre e il 31 dicembre 2025, rappresenta una novità di rilievo per assicurare la tempestività delle notifiche allo CSIRT Italia e rafforzare la capacità di risposta degli operatori NIS.
Parallelamente, è stato approvato un nuovo aggiornamento dell’elenco dei soggetti NIS attraverso l’integrazione delle registrazioni tardive e delle successive istanze pervenute dopo la scadenza di giugno. Questo processo, destinato a proseguire con ulteriori integrazioni entro la fine dell’anno, mira a mantenere costantemente aggiornato il quadro dei soggetti rilevanti per la protezione delle infrastrutture digitali strategiche.
Ciò premesso, l’obiettivo di questo articolo è fornire una guida chiara e strutturata sul funzionamento del portale ACN, all’esito delle novità apportate dalla Determinazione del 19 settembre 2025. Ci concentreremo, in particolare, sugli adempimenti che gli operatori NIS devono rispettare nelle fasi di registrazione e aggiornamento.
Il portale ACN e il sistema definitorio della Determinazione
La recente Determinazione n. 250916/2025 conferma il ruolo del portale ACN quale infrastruttura digitale unica per la gestione degli adempimenti previsti per i soggetti NIS.
La Determinazione si apre con un riepilogo delle nozioni cardine: “Servizi NIS”, “censimento”, “associazione”, “registrazione”, “aggiornamento annuale” e “aggiornamento continuo”. I Servizi NIS rappresentano l’insieme di funzioni digitali attraverso le quali avvengono tutte le interlocuzioni ufficiali tra operatori e Autorità, consentendo di effettuare la registrazione, modificare le informazioni, aggiornare periodicamente i dati e ricevere comunicazioni istituzionali.
Il censimento e l’associazione definiscono la fase preliminare di accesso, in cui si autenticano le utenze e si stabilisce formalmente il legame tra l’utente e il soggetto NIS di riferimento. La registrazione costituisce il momento di formalizzazione dei dati anagrafici e strutturali del soggetto, mentre l’aggiornamento annuale e l’aggiornamento continuo scandiscono i successivi obblighi periodici di verifica e modifica delle informazioni.
Le modifiche intervenute non hanno toccato l’essenza la “centralità” del portale ACN quale unico canale autorizzato per la trasmissione e la gestione delle informazioni, garantendo tracciabilità, standardizzazione e integrità dei dati. Esso consente agli operatori NIS di organizzare in modo ordinato i flussi informativi interni, di distribuire responsabilità in maniera trasparente e di assicurare il rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138.
Portale ACN: punti di contatto e responsabilità organizzative
Nella disciplina sul funzionamento del portale ACN, un ruolo di primaria importanza è attribuito alla figura del punto di contatto, prevista dall’articolo 4 della Determinazione. Si tratta di una persona fisica designata dal soggetto NIS con il compito di curare, per conto dell’organizzazione, l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa NIS, inclusa la registrazione, l’aggiornamento delle informazioni e l’interlocuzione diretta con l’Autorità nazionale competente.
La determinazione ribadisce che tale figura costituisce l’interfaccia formale e sostanziale tra il soggetto e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, garantendo così la tracciabilità di ogni attività svolta attraverso il portale ACN.
Il punto di contatto può coincidere con il rappresentante legale del soggetto NIS, con un procuratore generale o con un dipendente formalmente delegato. In presenza di gruppi societari, la funzione può essere esercitata anche da un dipendente di altra impresa del gruppo, purché rientrante nell’ambito applicativo della normativa NIS. Nelle pubbliche amministrazioni, tale funzione può essere affidata anche a personale di altre amministrazioni, previa autorizzazione. In ogni caso, la responsabilità ultima resta in capo agli organi di amministrazione e direttivi, i quali sono tenuti a garantire che le informazioni fornite tramite il portale ACN siano corrette, aggiornate e trasmesse nei tempi stabiliti.
Accanto al punto di contatto è prevista la designazione di un sostituto, anch’egli censito sulla piattaforma, che può operare con le medesime funzioni, salvo la fase di registrazione iniziale. Questa struttura garantisce la continuità operativa e riduce i rischi derivanti da eventuali indisponibilità o impedimenti.
La determinazione precisa inoltre che eventuali avvicendamenti devono essere formalizzati senza ritardo, così da preservare la piena operatività del sistema. L’organizzazione è pertanto chiamata a dotarsi di un assetto interno stabile, chiaro e conforme, nel quale le responsabilità per la gestione del portale ACN siano esattamente individuate e presidiate, a tutela dell’effettività degli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138.
La novità più rilevante: il referente CSIRT
La principale innovazione introdotta dalla Determinazione in esame riguarda l’istituzionalizzazione della figura del referente CSIRT, destinata a integrare in modo significativo la governance operativa della sicurezza cibernetica. A partire dal 20 novembre ed entro il 31 dicembre 2025, ogni soggetto NIS dovrà designare, per il tramite del punto di contatto, una persona fisica con funzioni specifiche di interlocuzione con CSIRT Italia, al fine di garantire una gestione tempestiva ed efficace delle notifiche di incidente informatico.
La designazione del referente CSIRT, che avviene esclusivamente attraverso il portale ACN, rappresenta un passaggio decisivo nella strutturazione dei presidi di sicurezza all’interno delle organizzazioni soggette alla normativa NIS.
Il referente CSIRT è chiamato ad agire quale snodo tecnico-operativo per la trasmissione delle segnalazioni e delle notifiche previste dagli articoli 25 e 26 del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138. La norma consente inoltre di designare uno o più sostituti, al fine di assicurare la continuità funzionale e di prevenire eventuali ritardi o interruzioni nella gestione delle comunicazioni verso l’Autorità.
Per garantire l’effettività del sistema, il referente e i suoi sostituti devono possedere competenze di base in materia di sicurezza informatica e di gestione degli incidenti, nonché una conoscenza adeguata dei sistemi informativi e delle infrastrutture dell’organizzazione di appartenenza.
Questa nuova previsione rafforza il presidio tecnico a supporto del punto di contatto, creando un canale dedicato di comunicazione e coordinamento operativo con il CSIRT nazionale.
Censimento e associazione delle utenze nel portale ACN
L’accesso al portale ACN – come noto – è subordinato a una rigorosa procedura di censimento e associazione delle utenze, che rappresenta la base dell’intero sistema di gestione digitale degli adempimenti dal decreto NIS 2. Tale procedura è finalizzata a garantire l’identificazione certa degli utenti e a stabilire un legame formale e tracciabile tra ciascun utente e il soggetto NIS di appartenenza.
L’autenticazione avviene mediante strumenti di identità digitale qualificata, quali SPID o CIE, assicurando così un elevato livello di garanzia nell’identificazione dell’utente. Una volta autenticato, l’utente è tenuto a completare la propria anagrafica, fornendo informazioni personali e professionali che comprendono, tra le altre, generalità, recapiti, sede di servizio e riferimenti dell’organizzazione di appartenenza. Si tratta di un passaggio essenziale per assicurare la tracciabilità di ogni attività svolta all’interno del portale ACN.
Completata la fase di censimento, il punto di contatto procede all’associazione della propria utenza con il soggetto NIS e, successivamente, può invitare altri utenti a operare sulla piattaforma con ruoli differenziati: sostituto punto di contatto, segreteria e operatori.
Questa articolazione dei profili consente di distribuire le funzioni operative all’interno dell’organizzazione, pur mantenendo la responsabilità ultima in capo al punto di contatto e agli organi di vertice. La procedura telematica di associazione, che si perfeziona attraverso conferme inviate al domicilio digitale del soggetto, costituisce un presidio di affidabilità e integrità del sistema.
Registrazione annuale e dichiarazioni obbligatorie
La registrazione sul portale ACN rappresenta l’antecedente logico fondamentale per la formalizzazione delle informazioni all’interno del portale ACN. L’articolo 11 della Determinazione disciplina in modo puntuale tale procedura, che si svolge annualmente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio. In questa finestra temporale, il punto di contatto è tenuto a compilare e trasmettere la dichiarazione contenente le informazioni necessarie per l’inquadramento giuridico, economico e tecnico del soggetto NIS, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138.
La dichiarazione comprende dati relativi alla natura del soggetto, alla sua eventuale appartenenza a un gruppo di imprese e alle imprese collegate rilevanti ai fini dell’articolo 3, comma 10, del decreto NIS, oltre all’indicazione dei codici ATECO che descrivono l’attività esercitata.
Vengono inoltre richieste informazioni economiche, come i valori di bilancio, il fatturato e il numero di dipendenti, necessari per individuare la corretta dimensione d’impresa secondo la raccomandazione 2003/361/CE, nonché le normative settoriali e le tipologie di soggetto di riferimento previste dagli allegati I, II, III e IV del decreto. La procedura si conclude con una conferma formale da parte del punto di contatto, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta la veridicità delle informazioni trasmesse.
Tutte le comunicazioni relative alla registrazione avvengono esclusivamente tramite il portale ACN e sono notificate al domicilio digitale del soggetto NIS, assicurando così la piena tracciabilità e opponibilità delle dichiarazioni rese. L’Autorità nazionale competente può inoltre procedere a verifiche di coerenza, anche a campione, per accertare l’esattezza delle informazioni fornite.
Aggiornamento annuale e aggiornamento continuo delle informazioni sul portale ACN
La gestione dei dati trasmessi tramite il portale ACN, come noto, non si esaurisce con la registrazione iniziale. In coerenza con il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138, la Determinazione in esame disciplina due ulteriori fasi procedurali: l’aggiornamento annuale e l’aggiornamento continuo. Si tratta di strumenti fondamentali per assicurare la costante attualità delle informazioni trasmesse, così da consentire all’Autorità nazionale competente di disporre di dati sempre coerenti e tempestivamente aggiornati, in un contesto normativo che richiede elevati standard di affidabilità e reattività.
L’aggiornamento annuale si svolge tra il 15 aprile e il 31 maggio di ogni anno e ha lo scopo di verificare la correttezza e l’adeguatezza dei dati già presenti nel sistema. In questa fase, il punto di contatto è tenuto ad assicurare l’esattezza delle informazioni relative all’organizzazione, ai recapiti ufficiali, ai rappresentanti legali e ai procuratori generali, nonché ai componenti degli organi di amministrazione e direttivi.
Viene inoltre verificata la correttezza dei dati tecnici relativi ai servizi offerti, agli spazi di indirizzamento IP, ai domini utilizzati e agli eventuali accordi di condivisione. Gli aggiornamenti sono confermati tramite il portale ACN e notificati al domicilio digitale del soggetto, a garanzia della piena tracciabilità dell’operazione.
L’aggiornamento continuo, invece, consente ai soggetti NIS di comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell’anno, dal completamento dell’aggiornamento annuale fino al 14 aprile dell’anno successivo.
Questo meccanismo garantisce che eventuali mutamenti significativi, come modifiche societarie, variazioni di contatti o cambiamenti nelle informazioni tecniche, siano immediatamente recepiti e registrati. Anche in questo caso, la conferma delle modifiche avviene per il tramite del punto di contatto, che ne attesta la veridicità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Verifiche, controlli e formazione dell’elenco dei soggetti NIS
La normativa attuativa del decreto NIS 2 disciplina con particolare attenzione anche i meccanismi di verifica e controllo da parte di Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e delle Autorità di settore. Tali verifiche hanno la finalità di assicurare che i dati trasmessi dai soggetti NIS siano coerenti, completi e conformi agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138.
Le verifiche di coerenza possono essere svolte a campione e si inseriscono in un procedimento formalizzato che prevede termini stringenti per la conclusione. L’Autorità competente dispone di trenta giorni per comunicare l’esito della verifica, prorogabili una sola volta per ulteriori venti giorni in presenza di approfondimenti complessi. Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità può richiedere integrazioni e chiarimenti, ai quali il soggetto NIS è tenuto a rispondere entro dieci giorni.
L’elaborazione dell’elenco dei soggetti NIS si fonda sulle informazioni validate attraverso le verifiche condotte dall’Autorità. Ai soggetti inseriti viene attribuito un codice identificativo univoco, destinato a facilitare le successive interlocuzioni e a consolidare il tracciamento delle comunicazioni.
Disposizioni finali e decorrenza degli obblighi introdotti dalla nuova Determinazione
La parte conclusiva della Determinazione n. 250916/2025 conferma la volontà di assicurare continuità operativa nell’utilizzo del portale ACN. L’articolo 21 stabilisce espressamente che il provvedimento aggiorna e sostituisce la precedente Determinazione n. 283727 del 22 luglio 2025, mantenendo immutata la struttura funzionale della piattaforma e delle procedure già in essere, ma integrandole con le previsioni relative alla figura del referente CSIRT e con un più articolato regime di aggiornamento e verifica delle informazioni trasmesse.
Questa impostazione consente ai soggetti NIS di operare in un contesto regolatorio già conosciuto, evitando interruzioni nei flussi comunicativi e garantendo una transizione ordinata verso le nuove disposizioni.
La nuova disciplina si applica a decorrere dal 30 settembre 2025, con la sola eccezione dell’articolo relativo all’aggiornamento continuo, la cui efficacia è differita alla pubblicazione del relativo servizio all’interno del portale ACN. Ciò permette di allineare la tempistica applicativa con la piena disponibilità tecnica dello strumento, evitando che obblighi giuridici precedano la funzionalità operativa necessaria per adempiervi.
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La normativa di attuazione del decreto NIS 2 conferma il ruolo strategico del portale ACN come strumento unico e vincolante per la gestione degli adempimenti dei soggetti NIS. L’introduzione della figura del referente CSIRT rafforza ulteriormente la capacità operativa del sistema, affiancando al punto di contatto una funzione dedicata alla gestione degli incidenti informatici e alla comunicazione tempestiva con CSIRT Italia.
In questo quadro normativo e operativo, i soggetti NIS sono chiamati a organizzarsi in modo strutturato e consapevole, adottando procedure interne che consentano di adempiere correttamente e nei termini prescritti a tutti gli obblighi previsti.
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Ai sensi dell’art. 70-quater della Legge 633/1941, ai fini della tutela del diritto d’autore, si dichiara che il presente contenuto è riservato, e ne è vietata la riproduzione o l’estrazione di testo, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale.
da Redazione | Ott 7, 2025 | Diritto d'Impresa
La Legge 132/2025, anche nota come Legge sull’Intelligenza Artificiale, introduce un quadro di regole organico volto a disciplinare l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale in diversi settori dell’attività umana, con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, la norma rappresenta il primo intervento sistematico del legislatore nazionale in materia, a completamento della disciplina del Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act), cui si affianca per definire un insieme coerente di norme e principi.
Il presente contributo si propone di offrire una panoramica ragionata delle disposizioni più rilevanti della Legge 132, con esclusione della disciplina concernente il trattamento dei dati sanitari, già oggetto di una precedente disamina.
In particolare, saranno esaminati gli articoli relativi all’impiego dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, nella pubblica amministrazione e nell’attività giudiziaria, per poi approfondire le deleghe legislative conferite al Governo in materia di algoritmi, dati e responsabilità penale. Seguirà un commento alle modifiche apportate alla legge sul diritto d’autore e alle disposizioni penali, con particolare riguardo al nuovo art. 612-quater del codice penale e alle aggravanti legate all’uso di sistemi di IA.
Legge 132/2025 e applicazioni dell’intelligenza artificiale nelle professioni, nella Pubblica Amministrazione e nella Giustizia
La Legge 132/2025 dedica una parte significativa del proprio impianto normativo alla regolazione dell’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti professionali, amministrativi e giudiziari, delineando una cornice di principi ispirata al primato della persona sull’algoritmo. Gli articoli 13, 14 e 15 introducono una disciplina unitaria che mira a garantire l’uso responsabile dell’IA quale strumento di supporto all’attività umana, mai sostitutivo della capacità decisionale e valutativa del professionista o del pubblico funzionario.
Con riferimento alle professioni intellettuali, l’art. 13 ribadisce il principio di prevalenza del lavoro umano rispetto agli strumenti automatizzati, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere utilizzata solo per attività strumentali e di ausilio alla prestazione d’opera. Si tratta di un’affermazione di particolare rilievo, poiché riafferma la natura fiduciaria del rapporto tra professionista e cliente, tutelando l’autonomia intellettuale e la responsabilità personale del primo.
Coerentemente, la norma impone al professionista un dovere di trasparenza informativa, prevedendo che le caratteristiche dei sistemi di IA impiegati siano comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro e comprensibile, così da assicurare piena consapevolezza delle tecnologie utilizzate nel processo di elaborazione e di consulenza.
Per quanto concerne la pubblica amministrazione, l’art. 14 individua l’obiettivo di un impiego dell’intelligenza artificiale funzionale all’efficienza procedimentale e al miglioramento della qualità dei servizi, ma sempre nel rispetto del principio di tracciabilità e conoscibilità degli algoritmi. L’IA, in questa prospettiva, assume un ruolo meramente ausiliario rispetto all’attività provvedimentale, mentre la decisione finale rimane prerogativa dell’essere umano, unico titolare della responsabilità giuridica del procedimento. La norma introduce altresì l’obbligo per le amministrazioni di adottare misure tecniche, organizzative e formative volte a garantire un uso etico, controllato e consapevole delle tecnologie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Infine, l’art. 15 estende tali principi al settore della giustizia, specificando che ogni decisione in ordine all’interpretazione della legge, alla valutazione delle prove e all’adozione dei provvedimenti resta esclusivamente riservata al magistrato. Il Ministero della giustizia è chiamato a regolamentare l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale per finalità organizzative e di semplificazione del lavoro giudiziario, nonché a promuovere la formazione digitale dei magistrati e del personale amministrativo.
Le deleghe legislative della Legge 132/2025: dati, algoritmi, vigilanza e responsabilità
Nel cuore della Legge 132/2025 si collocano le deleghe legislative che il Parlamento conferisce al Governo per costruire, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, un assetto organico delle regole sull’uso dei dati, degli algoritmi e dei metodi matematici impiegati nell’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché per adeguare l’ordinamento interno al Regolamento (UE) 2024/1689 e tipizzare gli illeciti connessi alla realizzazione o all’impiego abusivo dei medesimi sistemi.
L’art. 16 della Legge 132 delimita con nettezza il perimetro: nel dominio già assoggettato all’AI Act l’intervento nazionale non può introdurre “obblighi ulteriori” rispetto a quelli europei, imponendo al legislatore delegato un delicato esercizio di coordinamento.
In tale cornice, i decreti dovranno innanzitutto individuare le ipotesi in cui si renda necessario disciplinare giuridicamente l’utilizzo di dati, algoritmi e metodi di addestramento, chiarendo diritti e obblighi delle parti che intendano procedervi, e predisponendo strumenti di tutela tanto risarcitori quanto inibitori, affiancati da un apparato sanzionatorio proporzionato.
La scelta di attribuire la cognizione delle relative controversie alle sezioni specializzate in materia di impresa segnala la volontà di concentrare la giurisdizione su giudici tecnicamente attrezzati per governare conflitti ad alta intensità tecnologica e informativa.
Sul piano procedurale, gli schemi dei decreti sono proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia, trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti e, decorso il termine di sessanta giorni, possono essere emanati anche in mancanza di parere; è prevista una proroga di sessanta giorni quando il termine parlamentare si sovrapponga alla scadenza della delega, a testimonianza dell’esigenza di un confronto istituzionale non meramente formale.
L’art. 24 della Legge 132 reca una delega più ampia, espressamente incardinata sulle procedure di cui all’art. 31 della legge n. 234/2012, che impone al Governo di acquisire i pareri delle Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali, e di adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento dell’ordinamento interno all’AI Act e per l’ulteriore specificazione della disciplina dei casi di realizzazione e impiego illecito di sistemi di IA.
Il quadro dei criteri direttivi è particolarmente articolato e innerva l’intero ciclo di vita delle tecnologie: alle autorità di cui all’art. 20 dovranno essere attribuiti, nei limiti della rispettiva designazione, i poteri di vigilanza, ispezione e sanzione previsti dal regolamento europeo, incluse le prerogative tipiche dell’autorità di vigilanza del mercato (richiesta di informazioni, ispezioni in loco e a distanza senza preavviso, controlli sulle prove in condizioni reali e sui sistemi ad alto rischio).
In parallelo, il legislatore delegato è chiamato ad apportare le modifiche necessarie alle normative settoriali – anche in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento – per garantire un adeguamento integrale e coerente, evitando vuoti applicativi o sovrapposizioni.
Di rilievo è poi l’opzione per un uso calibrato della regolazione secondaria da parte delle autorità individuate, nel rispetto delle loro competenze, al fine di tradurre in misure tecniche i principi del regolamento.
Sul terreno repressivo e di enforcement, la Legge 132 indica la strada di un adeguamento del quadro sanzionatorio agli standard dell’art. 99 dell’AI Act, attribuendo alle autorità nazionali il potere di irrogare sanzioni e misure amministrative entro i limiti edittali europei e secondo procedure compatibili con l’ordinamento interno, con possibilità di deroga ai criteri generali dell’art. 32, comma 1, lett. d), della legge n. 234/2012 e alla legge n. 689/1981, quando necessario a dare piena esecuzione al diritto dell’Unione.
L’art. 24, inoltre, orienta l’intervento del Governo verso la prevenzione del rischio attraverso percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dell’IA: da un lato, promossi dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria e dalle forme aggregative ex legge n. 4/2013, con la possibile introduzione di un equo compenso modulato in base a responsabilità e rischi connessi all’adozione dell’IA; dall’altro lato, mediante il potenziamento dei curricula scolastici nelle discipline STEM e artistiche, lo sviluppo di attività formative in università, e la valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico, anche tramite il coinvolgimento del sistema universitario in spazi di sperimentazione normativa (sandbox) in cooperazione con le autorità nazionali.
Non meno significativo è il mandato a definire una disciplina ad hoc per l’uso di sistemi di IA nell’attività di polizia, che impone un fine bilanciamento tra esigenze di sicurezza e garanzie dei diritti fondamentali.
Una specifica proiezione penalistica della delega si rinviene tanto nel comma 1 dell’art. 24 quanto nel suo comma 3, con l’espresso incarico al Governo di adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e impiego illecito di sistemi di IA.
I criteri direttivi, elencati al comma 5, disegnano un’architettura completa: misure – anche cautelari – per inibire la diffusione e rimuovere contenuti generati illecitamente con IA; autonome fattispecie di reato, punite a dolo o colpa, centrate sull’omessa adozione o aggiornamento di misure di sicurezza nella produzione, messa in circolazione e uso professionale dei sistemi, quando l’omissione determini un pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato; criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e della responsabilità amministrativa degli enti, calibrati sul livello effettivo di controllo esercitato sull’algoritmo; strumenti di tutela nella responsabilità civile.
Da ultimo, nella Legge 132, vi è una regolazione dell’uso dell’IA nelle indagini preliminari improntata ai principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, nel pieno rispetto del diritto di difesa e della protezione dei dati dei terzi.
A chiudere il cerchio, la delega prevede interventi di coordinamento sostanziale e processuale sull’ordinamento vigente, affinché le innovazioni non rimangano isolate ma si innestino armonicamente nel tessuto normativo.
In sintesi, le deleghe della Legge 132 articolano una strategia in tre movimenti: prevenzione (regole tecniche, formazione, vigilanza ex ante), correzione (poteri ispettivi e misure di esecuzione), e repressione (tipizzazione degli illeciti e sanzioni effettive), con l’intento dichiarato di allineare il diritto interno al paradigma europeo e di fornire ai soggetti pubblici e privati un quadro certo entro cui progettare, addestrare e impiegare sistemi di intelligenza artificiale.
La Legge 132 e la tutela del diritto d’autore nelle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale
La Legge 132 interviene in modo mirato sulla legge sul diritto d’autore, per chiarire il perimetro della protezione autorale nell’ecosistema digitale governato dai modelli di intelligenza artificiale.
La modifica all’art. 1 afferma espressamente che l’oggetto della tutela sono le «opere dell’ingegno umano», includendo quelle realizzate «con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale» purché costituiscano risultato del lavoro intellettuale dell’autore.
La scelta lessicale restituisce centralità al requisito dell’apporto creativo umano: l’uso dell’IA non è di per sé ostativo alla protezione, ma la tutela sorge solo quando la creazione rechi l’impronta personale dell’autore, riconoscibile in scelte creative autonome (concezione, selezione, organizzazione, direzione del processo generativo) non riducibili a una mera esecuzione automatica. Ne discende che risultati prodotti in via pienamente automatizzata, privi di contributo creativo umano, difettano del presupposto soggettivo della paternità e non accedono al regime di esclusiva.
In parallelo, la Legge 132 innesta un tassello sistemico sull’estrazione di testo e dati (TDM) a fini di addestramento: il nuovo art. 70-septies consente riproduzioni ed estrazioni da opere o materiali legittimamente accessibili in rete o in banche dati «attraverso modelli e sistemi di IA, anche generativa», ferma la conformità agli artt. 70-ter e 70-quater.
Per i soggetti legittimati (ad es. organismi di ricerca e istituti del patrimonio culturale), l’estrazione ai sensi dell’art. 70-ter è ammessa nei limiti dell’accesso lecito: «Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell’estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali».
Mentre l’estrazione “generale” ex art. 70-quater resta subordinata all’assenza di opt-out espresso dai titolari: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 70-ter, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati. L’estrazione di testo e di dati è consentita quando l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati».
La Legge 132 assimila così l’addestramento dei sistemi di IA alle ordinarie operazioni di TDM, imponendo a sviluppatori e fornitori un rigoroso governo della filiera dei dati: verifica della liceità dell’accesso, tracciabilità delle fonti, rispetto degli opt-out.
La coerenza dell’impianto è rafforzata sul versante sanzionatorio: l’art. 26 introduce nell’art. 171, comma 1, della legge d’autore la nuova lettera a-ter, che qualifica come illecito penale la riproduzione o estrazione di testo o dati in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater, anche mediante sistemi di IA.
La combinazione tra regola abilitante e presidio repressivo (171, a-ter) produce un effetto di chiusura del sistema: l’addestramento è lecito se e nella misura in cui rispetta i presupposti dell’accesso e dell’eventuale opt-out; in caso contrario, l’attività esce dall’alveo dell’eccezione ed è suscettibile di sanzione. In prospettiva applicativa, la Legge 132 sollecita prassi di compliance by design nei contratti di licenza e nei dataset governance frameworks, con clausole su fonti, opt-out, audit dei dati e responsabilità lungo la catena dei fornitori, così da assicurare che l’apporto creativo umano resti al centro della protezione e che l’uso massivo dei contenuti a fini di IA si svolga entro confini normativi chiari e verificabili.
Le nuove disposizioni penali della Legge 132/2025: l’articolo 26 e le modifiche al codice penale e alle leggi speciali
Nell’architettura della Legge 132/202, il Capo VI interviene sul versante sanzionatorio, introducendo di una nuova fattispecie incriminatrice, con l’innesto di circostanze aggravanti e aumenti sanzionatori in ambiti di particolare rilevanza.
La nuova fattispecie di cui all’art. 612-quater c.p. tipizza l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale. Si tratta di un reato plurioffensivo che tutela il diritto all’identità personale, all’onore e alla reputazione, la libertà di autodeterminazione comunicativa e, più in generale, l’affidabilità delle relazioni sociali e professionali.
La fattispecie richiede che taluno cagioni un danno ingiusto alla persona offesa diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci artificiosamente manipolati tramite IA e idonei a indurre in inganno sulla genuinità; le condotte tipiche sono alternative e comprendono la cessione a soggetti determinati, la pubblicazione in spazi accessibili a una pluralità indeterminata e la diffusione in qualsiasi forma.
La fattispecie è a dolo generico, sicché è sufficiente la coscienza e volontà della condotta consapevole della manipolazione e della sua idoneità decettiva; non è richiesto lo specifico fine di nuocere oltre la produzione del danno, che può assumere anche natura non patrimoniale.
La procedibilità è, di regola, a querela della persona offesa; si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è connesso a un delitto perseguibile d’ufficio, ovvero se commesso ai danni di persona incapace, per età o per infermità, o in pregiudizio di una pubblica autorità per ragioni di funzione. La collocazione sistematica accanto all’art. 612-ter c.p. evidenzia la funzione di colmare un vuoto di tutela: mentre quest’ultimo presidia la circolazione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti, il novello 612-quater estende la protezione a ogni deepfake o contenuto manipolato idoneo a generare confusione sulla realtà dei fatti, indipendentemente dalla dimensione erotica del materiale.
La Legge 132 prosegue prevedendo una aggravante comune attraverso l’inserimento del n. 11-decies all’art. 61 c.p., destinata ad operare trasversalmente su qualsiasi fattispecie quando il reato sia commesso «mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato».
L’aggravante richiede, dunque, un nesso qualificato tra l’uso dell’IA e l’aumento del disvalore del fatto: non è sufficiente una mera presenza tecnologica di contorno, ma occorre che l’algoritmo incrementi l’offensività (ad es. amplificando la diffusione, occultando l’identità dell’agente, elevando la verosimiglianza del falso). Ne discende un onere probatorio centrato sulla ricostruzione funzionale del ruolo dell’IA nella dinamica delittuosa e sull’accertamento del suo contributo causale alla maggiore pericolosità o all’ostacolo difensivo.
Accanto all’aggravante comune, l’art. 26 delle Legge 132 del 2025 prevede un inasprimento sanzionatorio per altre fattispecie di reato. Per l’art. 294 c.p. (attentati contro i diritti politici del cittadino) è prevista la reclusione da due a sei anni se l’inganno è realizzato con IA: il legislatore tutela così l’integrità del processo democratico, consapevole della capacità dei sistemi generativi di incidere sulla formazione della volontà politica.
Sul versante economico, le Legge 132 del 2025 ha modificato l’art. 2637 c.c. (aggiotaggio) aumentando la pena con reclusione da due a sette anni, quando l’illecito avvenga mediante IA, mentre l’art. 185, comma 1, TUF (manipolazione del mercato) contempla reclusione da due a sette anni e multa da 25.000 a 6.000.000 di euro in caso di uso dell’IA.
In tal modo la novella in esame vuole arginare il rischio di automazione del falso informativo, di scalabilità e di opacità degli strumenti, che amplificano gli effetti distorsivi sui mercati e impongono un trattamento sanzionatorio più severo.
Affidati a una consulenza legale qualificata in ambito AI
La Legge 132 segna una tappa fondamentale nel processo di costruzione di un “diritto dell’intelligenza artificiale” organico e coerente con i principi europei. Ne emerge un quadro di fonti stratificato e in crescenze sofisticazione.
Al cospetto di tali normative, imprese e PA debbono attentamente verificare la conformità dei propri processi decisionali e organizzativi e adotta strategie di compliance nel breve termine.
In questo contesto, il nostro Studio Legale, attivo nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del diritto delle nuove tecnologie, offre supporto giuridico e strategico a imprese e start-up per l’adeguamento alle normative.
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[Ai sensi dell’art. 70-quater della Legge 633/1941, ai fini della tutela del diritto d’autore, si dichiara che il presente contenuto è riservato, e ne è vietata la riproduzione o l’estrazione di testo, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale].
da Redazione | Ott 2, 2025 | Diritto d'Impresa
La diffusione di Chatbot AI è un segno evidente dell’evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale conversazionale, i quali vengono impiegati oggi in una pluralità di contesti, dal supporto agli utenti di siti web fino all’assistenza in ambito sanitario, medico, finanziario e giuridico.
Tale fenomeno pone inevitabilmente interrogativi circa i profili giuridici e i rischi legali connessi all’utilizzo di strumenti che, pur offrendo indubbi vantaggi in termini di rapidità ed efficienza, presentano intrinseci limiti strutturali, in particolare la possibilità di generare risposte inesatte o fuorvianti, le cosiddette “allucinazioni”.
L’articolo che segue si propone di esaminare il recente procedimento istruttorio avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti della società ScaleUp, gestore della piattaforma NOVA AI Chatbox, con l’obiettivo di chiarire le contestazioni formulate dall’Autorità in ordine alla violazione delle norme del Codice del Consumo e di analizzare le possibili ricadute giuridiche per gli operatori economici che offrono servizi basati su Chatbot AI.
L’intento è, pertanto, quello di fornire una ricostruzione organica del quadro normativo di riferimento, approfondendo le disposizioni relative alle pratiche commerciali scorrette e riflettendo sull’esigenza di garantire un elevato livello di trasparenza informativa a tutela degli utenti e della correttezza del mercato digitale.
Chatbot AI e procedimento AGCM: il caso ScaleUp
Il procedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trae origine dall’offerta al pubblico, da parte della società ScaleUp, del servizio denominato NOVA Chatbox AI, accessibile agli utenti italiani sia mediante sito web sia attraverso applicazione mobile.
Secondo quanto emerge dal Bollettino AGCM n. 38 del 29 settembre 2025, il servizio veniva presentato come un assistente virtuale innovativo, fondato sull’integrazione di diversi modelli di intelligenza artificiale, tra cui GPT-4, Gemini, Claude e DeepSeek, con la promessa di garantire risposte versatili e simili al linguaggio umano. L’Autorità ha tuttavia rilevato profili di criticità nella fase informativa, contestando a ScaleUp l’omessa indicazione chiara e intellegibile dei limiti intrinseci dei modelli impiegati, in particolare la possibilità che il sistema generi contenuti errati, fuorvianti o completamente inventati, fenomeno comunemente qualificato come “allucinazione”.
L’assenza di qualsiasi avvertenza in merito, sia nelle finestre di dialogo, sia nelle condizioni generali di contratto, sia nelle descrizioni presenti negli store digitali, ha indotto l’AGCM a ipotizzare una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
Accanto a ciò, è stata rilevata la mancanza di trasparenza in ordine al reale valore aggiunto di NOVA rispetto alle piattaforme sottostanti, con conseguente rischio di indurre i consumatori a sottoscrivere abbonamenti a pagamento sulla base di informazioni parziali o fuorvianti.
Le contestazioni sulle “allucinazioni” dell’IA e i rischi legali per i consumatori
Uno degli aspetti centrali dell’istruttoria avviata dall’AGCM concerne la mancata informativa circa il rischio che i Chatbot AI possano generare, in talune circostanze, contenuti non corrispondenti alla realtà, privi di fondamento o addirittura fuorvianti, fenomeno che in letteratura e nella prassi tecnica viene definito come “allucinazione”.
La rilevanza giuridica di tale omissione risiede nel fatto che la scelta di utilizzare un determinato servizio digitale integra una “decisione commerciale” ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. m), del Codice del Consumo, a prescindere dalla gratuità o dall’onerosità del servizio stesso.
In assenza di adeguate avvertenze, il consumatore potrebbe infatti ritenere, in modo erroneo, che le risposte fornite da un Chatbot AI siano sempre affidabili, assumendo decisioni ulteriori sulla base di contenuti imprecisi, con conseguenze potenzialmente gravi in settori particolarmente delicati, quali la salute, la finanza o l’assistenza legale.
L’omessa indicazione del rischio di allucinazioni non potrebbe essere considerata – secondo l’AGCM – un mero deficit informativo, ma rappresenta una vera e propria omissione ingannevole, idonea a incidere sulla libertà di scelta e sulla corretta formazione della volontà contrattuale del consumatore. In questo senso, il procedimento in corso apre una riflessione più ampia sull’esigenza di disciplinare i limiti intrinseci dei sistemi di intelligenza artificiale, riconoscendo che l’affidabilità tecnica si traduce direttamente in un profilo di responsabilità giuridica e di possibili sanzioni per violazioni delle regole poste a tutela degli utenti.
Le pratiche commerciali scorrette nel Codice del Consumo
La vicenda in esame – relativa al Chatbot AI Nova – non può essere adeguatamente compresa senza richiamare la disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette contenuta nel Codice del Consumo.
L’art. 20 stabilisce un divieto generale, disponendo che “le pratiche commerciali scorrette sono vietate”. La norma definisce una pratica commerciale scorretta come quella condotta che, essendo contraria alla diligenza professionale, è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, ossia tale da condizionare le sue decisioni di natura commerciale.
Si tratta, in altri termini, di un comportamento del professionista che altera la libertà di scelta del consumatore, inducendolo ad assumere una determinata decisione che, in condizioni di piena e corretta informazione, non avrebbe altrimenti adottato.
All’interno della categoria generale delle pratiche scorrette, il legislatore distingue le pratiche ingannevoli e quelle aggressive. Le prime sono oggetto di disciplina specifica negli artt. 21 e 22, che assumono rilievo centrale nel procedimento avviato dall’AGCM. Ai sensi dell’art. 21, è qualificata come pratica commerciale ingannevole quella che contiene informazioni non rispondenti al vero oppure, pur fornendo dati di fatto corretti, è presentata in modo tale da indurre in errore il consumatore medio in merito a caratteristiche essenziali del prodotto, come i suoi vantaggi, i rischi, l’idoneità all’uso o i risultati che ci si può attendere dalla sua fruizione.
La conseguenza giuridica di tale condotta è l’induzione del consumatore a compiere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L’inganno, quindi, può derivare tanto da una falsità oggettiva quanto da una rappresentazione ambigua o fuorviante di dati corretti, quando tale rappresentazione incide sulla formazione della volontà negoziale del destinatario.
Accanto a questa figura, l’art. 22 disciplina l’omissione ingannevole, che ricorre quando il professionista non fornisce informazioni rilevanti, necessarie affinché il consumatore possa adottare una decisione consapevole. L’omissione si configura anche quando le informazioni siano presentate in modo oscuro, incomprensibile o ambiguo, ovvero comunicate in un momento tale da non consentire al consumatore di valutarle prima di assumere la sua decisione.
Si tratta dunque di un concetto ampio, che non si limita al silenzio assoluto del professionista, ma comprende ogni condotta che ostacoli l’accesso dell’utente a informazioni determinanti.
Trasponendo tali definizioni al caso dei Chatbot AI, secondo l’Autorità la mancata indicazione della possibilità di generare “allucinazioni” rappresenterebbe un’omissione ingannevole ai sensi dell’art. 22, in quanto priva il consumatore di una informazione essenziale per valutare l’affidabilità del servizio.
Parimenti, la presentazione del servizio NOVA come piattaforma innovativa e “rivoluzionaria”, senza chiarire i limiti intrinseci dei modelli di intelligenza artificiale impiegati e senza specificare in modo trasparente le effettive differenze tra la versione gratuita e quella a pagamento, integra una potenziale azione ingannevole ai sensi dell’art. 21, poiché induce l’utente a credere che l’abbonamento comporti vantaggi non corrispondenti alla realtà o comunque non chiaramente individuabili.
Chatbot AI, trasparenza e scelta del modello
La trasparenza informativa costituisce il presupposto della libertà contrattuale e della corretta formazione della volontà negoziale. Nel contesto dei Chatbot AI, essa si traduce nella necessità di specificare chiaramente non soltanto le potenzialità dello strumento, ma anche i suoi limiti strutturali, inclusa la possibilità di incorrere in “allucinazioni”.
Parimenti, deve essere reso noto quale modello di intelligenza artificiale venga effettivamente impiegato (ad esempio GPT, Gemini o Claude), giacché ciascuno di essi presenta peculiarità e gradi di affidabilità diversi. Un’informativa incompleta o confusoria priverebbe l’utente della possibilità di operare una scelta consapevole e, conseguentemente, integra un rischio legale rilevante per l’operatore economico che offra tali servizi sul mercato.
È evidente, dunque, che l’adempimento degli obblighi informativi non si limita alla redazione di condizioni generali di contratto formalmente corrette, ma implica un dovere sostanziale di chiarezza e intelligibilità.
In assenza di tali garanzie, il professionista si espone a contestazioni per pratiche commerciali scorrette e alle conseguenti sanzioni. Nel settore dei Chatbot AI, la trasparenza assume dunque il valore di parametro giuridico imprescindibile per la liceità dell’offerta commerciale.
Algorithm auditing e responsabilità degli operatori di Chatbot AI
La questione affrontata dall’AGCM per il Chatbox AI di Nova offre lo spunto per riflettere su un profilo di carattere generale: l’esigenza di un controllo preventivo e sistematico sul funzionamento degli algoritmi che costituiscono la base operativa dei Chatbot AI.
In dottrina e nella prassi regolatoria internazionale, tale attività viene indicata con l’espressione algorithm auditing, ossia il processo di verifica, monitoraggio e valutazione dei modelli di intelligenza artificiale al fine di individuare eventuali distorsioni, bias o rischi di generazione di contenuti inesatti.
In assenza di un’attività di auditing, il professionista si limita a proporre il servizio senza disporre di strumenti idonei a garantire trasparenza e correttezza, ponendosi in una condizione di vulnerabilità rispetto alle contestazioni delle Autorità di vigilanza.
Il caso dei Chatbot AI appare emblematico: l’affidabilità delle risposte generate rappresenta un elemento essenziale nella percezione del valore del servizio. Qualora non siano adottate procedure di verifica degli algoritmi, il rischio di “allucinazioni” non viene correttamente gestito né comunicato, con la conseguenza che il consumatore assume decisioni economiche in condizioni di disinformazione.
Da ciò deriva non soltanto una violazione degli obblighi informativi sanciti dal Codice del Consumo, ma anche un ampliamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’operatore, il quale potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dall’utilizzo di informazioni erronee prodotte dal sistema.
In caso di accertata responsabilità, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è legittimata a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di rilevante entità, la cui misura viene determinata tenendo conto della gravità e della durata della pratica scorretta, nonché della capacità economica del professionista. A ciò si aggiunge la possibilità di adottare misure correttive volte a inibire la prosecuzione della condotta illecita e a imporre modifiche sostanziali alle informative, alle condizioni contrattuali e alle comunicazioni commerciali.
La rilevanza delle violazioni appare accresciuta dalla natura stessa dei servizi di intelligenza artificiale, i quali trovano applicazione in contesti nei quali l’affidabilità delle risposte generate può incidere direttamente su decisioni di notevole impatto economico o personale.
Il quadro sanzionatorio è dunque ampio e conferma che la corretta informazione costituisce un presupposto irrinunciabile per l’offerta di servizi basati sull’intelligenza artificiale. L’inosservanza degli obblighi di trasparenza si traduce in violazioni suscettibili di determinare conseguenze economiche e reputazionali.
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Il procedimento avviato dall’AGCM per il Chatbox AI di Nova mette in luce come le IA generative possano esporre l’azienda a rilevanti responsabilità giuridiche, specie in presenza di omissioni informative.
L’analisi svolta ha mostrato come le norme del Codice del Consumo, originariamente concepite per regolare le pratiche di mercato tradizionali, trovino oggi applicazione anche nei confronti dei servizi digitali basati sull’intelligenza artificiale, con conseguenze in termini di possibili violazioni e sanzioni.
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da Redazione | Ott 1, 2025 | Notizie e Aggiornamenti Legislativi
The Diarra case represents a leading case in the interaction between European Union law and the regulatory framework governing professional sport. At the heart of the dispute lies the delicate balance between the autonomy of sporting organisations such as FIFA and the binding force of the Treaties, in particular with respect to the freedom of movement of workers and the principles of competition law.
The case of Lassana Diarra illustrates how rules originally conceived to safeguard contractual stability within football may in fact result in restrictions incompatible with fundamental rights guaranteed by EU law. The judgement of the Court of Justice clarified the incompatibility of certain FIFA provisions with Articles 45, 101 and 102 TFEU, and have also opened the way for new forms of judicial protection and compensation claims for players whose careers have been adversely affected by unlawful restrictions.
The objective of this article is to explore the consequences of the Diarra case in terms of opportunities for redress and compensation, as well as the broader legal implications for professional athletes and sporting organisations across the Union.
By examining the background of the dispute, the legal reasoning of the Court of Justice, and the subsequent claims brought before national courts, we will reflect on the scenarios that may unfold in the coming years.
The analysis will show how the Diarra case reshapes the relationship between EU law and sport, enhancing the protection of athletes while requiring governing bodies to adapt their rules to the principles of legality, proportionality, and free competition that underpin the Union’s legal order.
The background of the Diarra case and the scrutiny of FIFA rules
The origins of the Diarra case lie in the contractual dispute between the French footballer Lassana Diarra and his Russian club, which terminated their employment agreement alleging misconduct. Following the termination, FIFA applied the provisions of its Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), which establish that contracts between players and clubs may only be terminated without consequences in limited circumstances, such as expiry of the contractual term, mutual consent, or the existence of just cause.
In all other situations, unilateral termination triggers significant financial and sporting sanctions, including joint liability of the player and the new club for compensation and restrictions on the player’s eligibility to participate in competitions. These rules, introduced under the rationale of safeguarding contractual stability and protecting clubs from opportunistic behaviour, were designed to maintain predictability in the football market and discourage premature contract breaches.
However, in practice, the RSTP rules created significant obstacles to player mobility and introduced a chilling effect on clubs willing to recruit athletes whose contracts were disputed or prematurely terminated.
Although Diarra received an offer from a Belgian club, the potential financial risks associated with FIFA’s sanctions prevented the conclusion of the contract, thereby restricting his freedom to continue his career within the Union. The litigation initiated before Belgian courts, and subsequently referred to the Court of Justice, highlighted the incompatibility between FIFA’s regulatory framework and the principles of EU law.
Diarra case and the principle of free movement of workers
A central issue raised by the Diarra case concerns the interpretation of Article 45 TFEU, which enshrines the fundamental freedom of movement of workers within the Union. The Court of Justice examined whether the FIFA provisions on contractual stability, particularly those imposing compensation and sanctions on players and new clubs following unilateral termination, were compatible with this cornerstone of EU law.
The Court held that such rules effectively dissuade clubs from engaging players who have unilaterally terminated their contracts, due to the legal and financial risks that may ensue. The mechanism created by FIFA’s regulations therefore introduced a deterrent effect, which in practice restricted players’ opportunities to pursue their careers across borders and undermined their right to mobility guaranteed by the Treaties.
The Diarra case thus reaffirmed that the private regulatory autonomy of sporting bodies cannot justify disproportionate restrictions on fundamental freedoms. Although contractual stability is a legitimate objective, the Court considered the measures imposed by FIFA excessive and unnecessary, as they extended far beyond what was required to maintain fairness and balance in competitions.
By establishing that disproportionate transfer restrictions are unlawful, the ruling strengthened the position of athletes vis-à-vis clubs and federations. More broadly, it underscored the principle that the pursuit of sporting objectives must remain consistent with the fundamental freedoms of the internal market, preventing regulatory frameworks from creating de facto barriers to labour mobility. The judgment therefore represents a milestone in aligning the legal order of sport with the wider framework of EU law.
Diarra case and EU competition law implications
Beyond the principle of free movement, the Diarra case also raised profound questions regarding the compatibility of FIFA’s regulatory framework with EU competition law.
The Court of Justice analysed the transfer rules in light of Articles 101 and 102 TFEU, emphasising that professional football is an economic sector in which clubs compete for access to a scarce and decisive resource: highly skilled players. By imposing heavy financial penalties and sporting sanctions on clubs willing to recruit players alleged to have terminated contracts without just cause, FIFA effectively curtailed the ability of clubs to compete in the market for talent.
This created an environment akin to a “no-poach agreement,” where the distribution of players was artificially stabilised, undermining the competitive dynamics essential to the functioning of the football industry.
The Court underlined that the opportunity for clubs to compete by recruiting players is central to maintaining a dynamic and open market in professional sport. Rules that preclude this possibility do not merely regulate competition; they suppress it. In its assessment, the Court considered the object of the FIFA rules to be the restriction of competition, as they systematically reduced incentives for cross-border recruitment and limited the capacity of clubs to challenge established hierarchies.
The Diarra case therefore demonstrates that private sporting regulations, even when justified in the name of contractual stability, may fall foul of antitrust principles when they exert a restrictive effect on the market. The judgment has significant implications, signalling that sporting bodies are subject to the same rigorous scrutiny as other economic actors when their rules interfere with competition in the internal market.
The claim for compensation and the prospects after the ECJ rulings
The most immediate development following the Diarra case has been the pursuit of damages before national courts, a step that illustrates the tangible consequences of the Court of Justice’s findings.
In August 2025, Lassana Diarra lodged a new claim before the Belgian judiciary, seeking compensation of €65 million against FIFA and the Royal Belgian Football Association. This figure was calculated to reflect not only the earnings lost during the period when the player was prevented from signing with a new club, but also the long-term decline of his professional career and the reputational harm caused by the unlawful restrictions imposed upon him.
The claim highlights the essential link between the violation of EU law and the duty to repair the harm suffered by individuals whose rights have been infringed by private regulatory regimes.
From a broader perspective, the Diarra case demonstrates how EU law empowers athletes to claim effective judicial protection when their fundamental freedoms are curtailed. The ruling of the Court of Justice paves the way for claims based on the principle of State and private liability for breaches of Union law, extending the reach of remedies traditionally associated with public authorities to the regulatory activities of private associations with de facto monopolistic powers.
The Belgian courts are now faced with the delicate task of defining criteria for quantifying such damages and of determining whether a structural compensation mechanism may be established to address not only Diarra’s individual situation but also potential claims from other players. This stage of the dispute illustrates the growing significance of damages actions as a tool for ensuring the practical effectiveness of EU law in the sporting context.
Future scenarios for the regulation of sport and the impact of the Diarra case
The long-term consequences of the Diarra case extend well beyond the individual dispute, inviting a reconfiguration of the legal and regulatory framework governing professional sport in Europe. The ruling of the Court of Justice underscores that sporting organisations, even when vested with considerable autonomy, cannot impose rules that conflict with the fundamental freedoms and competition principles enshrined in the Treaties.
This finding compels FIFA and other governing bodies to review their transfer systems and contractual stability provisions to ensure proportionality, transparency, and compliance with Union law. While FIFA has announced amendments to its regulations, critics argue that such reforms remain largely cosmetic, failing to redress the structural imbalances between clubs and players or to guarantee effective remedies in practice.
Looking forward, the Diarra case is likely to shape both litigation strategies and policy developments. Players, supported by unions and associations, may increasingly turn to national courts to assert claims for damages, while lawmakers and regulators may be prompted to develop harmonised rules to prevent conflicts between sporting regulations and EU law.
The case also strengthens the bargaining position of players in contract negotiations, as clubs are now aware that disproportionate restrictions are vulnerable to judicial scrutiny. Ultimately, the Diarra case contributes to redefining the delicate balance between sporting integrity and legal accountability, signalling a shift towards a model where the primacy of EU law ensures that the autonomy of sport does not become a shield for practices detrimental to individual rights and market competition.
Conclusion: the importance of specialised legal expertise
The Diarra case illustrates how the protection of rights under EU law can profoundly reshape the regulatory landscape of professional sport. Yet, the path from judicial recognition to effective enforcement often requires complex litigation before national courts, supported by a deep understanding of Union law and its interaction with private regulatory regimes.
For this reason, individuals and associations seeking to assert their rights must rely on legal professionals with proven expertise in EU law and experience before the EU Court of Justice. Our firm is committed to providing strategic assistance in this field, ensuring that players and stakeholders can effectively claim the compensation and protection guaranteed by the Treaties.
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Article drafted and published in collaboration with Attorney Mariachiara Giovinazzo