Comodato d’uso del veicolo a familiare convivente: occorre la delega e l’annotazione sulla carta di circolazione?

Comodato d’uso del veicolo a familiare convivente: occorre la delega e l’annotazione sulla carta di circolazione?

Il tema delcomodato d’uso del veicoloassume una rilevanza sempre maggiore nell’ambito della regolamentazione della circolazione stradale, soprattutto in virtù dellerecenti disposizioni normativeche mirano a garantire una maggiore tracciabilità e trasparenza nell’utilizzo dei veicoli. La normativa vigente pone l’attenzione sui casi in cui un veicolo sia utilizzato da un soggetto diverso dall’intestatario per periodi prolungati, introducendo specifici obblighi di annotazione sulla carta di circolazione.

Il quadro normativo di riferimento è delineato dall’articolo 94, comma 4-bis,delCodice della Strada,che sancisce l’obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli la disponibilità del veicolo da parte di un soggetto terzo per un periodo superiore a trenta giorni. Tale disposizione, introdotta per garantire un controllo più rigoroso nella circolazione dei veicoli, si applica a situazioni quali contratti di comodato, affidamenti giudiziali o altre forme di utilizzo continuativo del mezzo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario.

In aggiunta, ilRegolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, all’articolo 247-bis, fornisce ulteriori dettagli applicativi, introducendo specifiche eccezioni all’obbligo di annotazione. In particolare, viene chiarito che l’obbligo non si applica ai componenti del nucleo familiare convivente con l’intestatario del veicolo, garantendo in tal modo una maggiore flessibilità per i rapporti familiari. Questa previsione normativa, dunque, solleva i familiari conviventi dall’onere di adempiere agli obblighi burocratici, purché la convivenza possa essere documentata secondo i criteri anagrafici previsti dalla legge.

Con questo articolo, in linea con altriapprofondimenti precedenti, si intende fornire ai lettori un breve approfondimento su questo tema, chiarendo gli ambiti di applicazione della normativa e le eccezioni previste, nonché evidenziando l’importanza di una corretta gestione degli adempimenti previsti dalla legge.

Comodato d’uso del veicolo e obbligo di annotazione sulla carta di circolazione

Il comodato d’uso del veicolo può rientrare tra i casi specificamente disciplinati dall’articolo 94, comma 4-bis,delCodice della Strada, il quale impone l’obbligo diannotare sulla carta di circolazionee nell’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati relativi alla disponibilità del veicolo qualora esso venga utilizzato, per un periodo superiore atrenta giorni,da un soggetto diverso dall’intestatario. Questa norma si pone l’obiettivo di assicurare una maggiore tracciabilità e responsabilità nell’utilizzo dei veicoli, in particolare in quei contesti in cui un mezzo di trasporto venga concesso a terzi per un uso continuativo o stabile.

La ratio di tale disposizione normativa risiede nell’esigenza di garantire una gestione più trasparente del parco veicoli circolante, in modo da poter identificare con precisione il soggetto che, di fatto, utilizza il veicolo in modo continuativo. Ciò assume particolare importanza in materia di responsabilità amministrativa e civile derivante dalla circolazione stradale, nonché nell’ambito delle sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice della Strada.

Ilcomodato d’uso del veicolo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, comporta quindi un obbligo formale di comunicazione agli uffici competenti del Dipartimento per i Trasporti. Questa comunicazione si traduce in una modifica della carta di circolazione, nella quale deve essere riportato il nominativo del soggetto che ha la disponibilità del veicolo e, in caso di comodato scritto, la durata prevista dal contratto.

Tale obbligo, se non adempiuto, comporta specifiche sanzioni amministrative a carico sia del proprietario sia del conducente. Le sanzioni sono mirate a incentivare il rispetto delle norme e a garantire che il veicolo venga sempre utilizzato nel rispetto della disciplina di legge, specialmente in contesti di utilizzo prolungato da parte di terzi non rientranti nel nucleo familiare convivente.

La disciplina del comodato d’uso del veicolo conferma, dunque, l’importanza di gestire correttamente la documentazione relativa alla disponibilità del mezzo. Per evitare possibili sanzioni o contestazioni, è essenziale che gli utenti siano pienamente consapevoli dei propri obblighi legali e che, in caso di dubbi, si affidino a consulenti esperti per una gestione conforme agli adempimenti richiesti dalla normativa.

Comodato d’uso del veicolo a familiare convivente: esenzione dall’obbligo di annotazione

Un aspetto fondamentale della disciplina del comodato d’uso del veicolo riguarda l’esenzione dall’obbligo di annotazionesulla carta di circolazione per i casi in cui il veicolo sia concesso in utilizzo a un familiare convivente dell’intestatario.

Tale esenzione è espressamente prevista dall’articolo 247-bis,comma 2, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, il quale specifica che l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione non si applica aicomponenti del nucleo familiare convivente.

Questa previsione normativa trova il proprio fondamento nella necessità di semplificare gli adempimenti burocratici in presenza di legami familiari e di una convivenza accertata. Laratio legisrisiede nell’idea che i membri di uno stesso nucleo familiare, pur utilizzando un veicolo intestato a un altro convivente, non necessitano di particolari formalità aggiuntive per documentare tale utilizzo, poiché la convivenza garantisce un presupposto di tracciabilità e responsabilità condivisa. Tuttavia, per poter beneficiare di questa esenzione, la convivenza deve essereadeguatamente documentatatramite i registri anagrafici comunali.

L’interpretazione della norma porta a chiarire che l’esenzione si applica esclusivamente ai soggetti che coabitano stabilmente con l’intestatario del veicolo. Ciò esclude, ad esempio, parenti o familiari che, pur avendo rapporti stretti con il proprietario,non risiedono nella medesima abitazione. È quindi essenziale verificare con attenzione lo status anagrafico del nucleo familiare al momento dell’eventuale controllo da parte delle autorità competenti.

Nonostante l’esenzione dall’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione, è importante sottolineare che il conducente familiare convivente deve comunque rispettare tutte le altre disposizioni del Codice della Strada, incluse quelle relative alla disponibilità dei documenti di circolazione e alla responsabilità derivante dalla conduzione del veicolo.

Il comodato d’uso del veicolo tra non conviventi: obblighi e sanzioni

La disciplina del comodato d’uso del veicolo diventa particolarmente stringente nei casi in cui il mezzo sia concesso in utilizzo a soggetti non conviventi con l’intestatario. In tali circostanze, l’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, previsto dall’articolo 94, comma 4-bis,del Codice della Strada, assumecarattere imperativo.

La norma, infatti, impone di comunicare formalmente agli uffici del Dipartimento per i Trasporti l’identità del conducente che ha la disponibilità esclusiva e continuativa del veicolo per periodi superiori a trenta giorni.

A differenza dei casi di utilizzo da parte di familiari conviventi, per i quali è prevista un’esenzione, il comodato d’uso del veicolo a soggetti terzi richiede l’adempimento di precise formalità. L’intestatario del veicolo e il conducente devono infatti stipulare uncontratto scritto di comodato, in cui siano indicati chiaramente i termini e le condizioni d’uso del mezzo, nonché la durata del rapporto. Tale contratto, una volta redatto, costituisce il presupposto per richiedere l’annotazione dei dati del comodatario sulla carta di circolazione.

La mancata osservanza di questi obblighi comporta conseguenze rilevanti. L’omissione dell’annotazione, infatti, espone sia il proprietario del veicolo sia il conducente asanzioni amministrative, come previsto dal Codice della Strada (pagamento di unasomma da € 727 a € 3.629,come previsto dall’art. 94, comma 3, CdS). Le sanzioni sono finalizzate a incentivare il rispetto delle norme e a garantire la tracciabilità dell’effettivo utilizzatore del veicolo, in un’ottica di sicurezza stradale e di corretta gestione delle responsabilità derivanti dalla circolazione.

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda i controlli stradali: in caso di mancata annotazione del comodato d’uso del veicolo, leautorità competentipotrebbero presumere l’irregolarità dell’utilizzo e procedere con le relative contestazioni. Per evitare tali problematiche, è fondamentale che entrambe le parti coinvolte rispettino scrupolosamente le procedure previste dalla legge, documentando formalmente il rapporto di comodato e garantendo l’aggiornamento della carta di circolazione nei tempi richiesti.

Comodato d’uso del veicolo e consulenza legale

Il comodato d’uso del veicolo è un istituto spesso negletto e poco conosciuto, che bilancia le esigenze di tracciabilità e sicurezza nella circolazione stradale con la necessità di semplificazione per determinati rapporti giuridici.

Il quadro normativo presenta alcuneincertezze applicativeche possono generare dubbi su particolari adempimenti. In particolare, è fondamentale comprendere quando sia necessario procedere con l’aggiornamento della carta di circolazione e quali siano le implicazioni derivanti dalla mancata osservanza di tale obbligo. La presenza di eccezioni, come quella relativa al comodato d’uso del veicolo tra familiari conviventi, richiede una corretta documentazione della convivenza e una conoscenza approfondita dei requisiti previsti dalla legge.

Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che una gestione conforme degli adempimenti previsti è essenziale per evitare sanzioni amministrative e contestazioni da parte delle autorità competenti.
LoStudio Legale D’Agostino, grazie alla sua consolidata esperienza nel settore, è in grado di fornire un supporto completo e personalizzato per tutti gli aspetti legati al Codice della Strada.

Per chiunque desideri approfondire ulteriormente queste tematiche o necessiti di assistenza nella gestione di tali adempimenti, rimaniamo a disposizione per una consulenza legale qualificata e orientata alla soluzione di problematiche specifiche.

 

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Codice della Strada e comodato d’uso del veicolo: Studio Legale D’Agostino a Roma.

Riforma del CdS (Legge 177/2024): novità e sanzioni spiegate dall’avvocato

Riforma del CdS (Legge 177/2024): novità e sanzioni spiegate dall’avvocato

La Legge 25 novembre 2024 n. 177 di riforma delCodice della Strada (CdS)segna un cambiamento significativo nell’ambito della circolazione stradale, introducendo nuove disposizioni in materia di sicurezza e responsabilità degli utenti della strada. Questo intervento legislativo, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, mira a rafforzare il sistema sanzionatorio e a promuovere un approccio più rigoroso alla disciplina della circolazione stradale.

Abbiamo esaminato nello specifico le nuove disposizioni concernenti la disciplina della guida in stato d’ebbrezza da alcol o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti in unprecedente articolo; in questa sede si occuperemo di dare uno sguardo alle altre novità introdotte nelCodice della Strada (CdS)dalla Legge 177/2024.

L’intero impianto normativo si fonda su un concetto chiave: incrementare il livello di sicurezza sulle strade italiane mediante strumenti più efficaci e sanzioni più incisive. In particolare, le modifiche alCdSintervengono su una vasta gamma di aspetti, che spaziano dalle nuove regole per i neopatentati, fino a discipline specifiche per le violazioni commesse in ZTL o per eccessi di velocità, o relative all’utilizzo dei monopattini elettrici.

Nuove sanzioni per il superamento dei limiti di velocità nel Codice della Strada (CdS)

La riforma delCodice della Strada (CdS)introdotta con laLegge 25 novembre 2024 n. 177, ha apportato modifiche importanti anche al regime sanzionatorio per il superamento deilimiti di velocità, inasprendo le pene per chi commette queste violazioni. Tali modifiche riflettono la volontà del legislatore di adottare un approccio più severo, soprattutto nei casi di infrazioni reiterate o commesse in contesti particolarmente sensibili, come i centri abitati.

Per chi supera i limiti di velocità, le sanzioni amministrative pecuniarie restano proporzionate all’entità dell’infrazione, ma con alcune novità. Le multe per il superamento di oltre10 km/h e fino a 40 km/hrestano comprese tra 173 e 694 euro, mentre per il superamento di oltre40 km/h e fino a 60 km/hsi va da 544 a 2.174 euro, con la sospensione della patente da uno a tre mesi. La violazione più grave, ossia il superamento dioltre 60 km/h, comporta una sanzione tra 847 e 3.389 euro, oltre alla sospensione della patente da sei a dodici mesi.

Un’aggiunta rilevante riguarda i casi diviolazioni reiterate all’interno dei centri abitati. La riforma al CdS prevede che il superamento dei limiti di velocità per almeno due volte in un anno, in queste aree, possa comportare la sospensione della patente da15 a 30 giorni, in aggiunta alla sanzione pecuniaria. Questo inasprimento sottolinea l’attenzione verso la protezione degli utenti più vulnerabili, come pedoni e ciclisti, che frequentano maggiormente gli spazi urbani.

La modifica più innovativa riguarda il trattamento delleinfrazioni multiplerilevate in un breve periodo. Con l’introduzione del comma 6-ternell’articolo 142, il legislatore ha stabilito che, in caso di più violazioni commesse dallo stesso veicolo nell’arco di60 minuti, venga applicata un’unica sanzione, calcolata sulla base della multa più grave tra quelle accertate, aumentata di un terzo. Questo approccio mira a evitare duplicazioni di sanzioni e garantire una maggiore proporzionalità nel trattamento delle infrazioni.

Nel complesso, la riforma rende più severo il regime sanzionatorio per le violazioni dei limiti di velocità, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e ridurre la sinistrosità.

CdS, uso di dispositivi elettronici alla guida e sospensione breve della patente

LaLegge 25 novembre 2024 n. 177ha introdotto il comma 3-bisall’articolo 173 CdS, rafforzando le misure sanzionatorie per chi utilizza dispositivi elettronici durante la guida in violazione delle regole previste. Sebbene l’articolo 173 già disciplinasse il divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici, smartphone, tablet, computer portatili e dispositivi analoghi che comportano anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, la riforma del 2024 ha introdotto specifiche sanzioni amministrative e accessorie di maggiore gravità per contrastare più efficacemente questa condotta.

In base al nuovo comma3-bis, chiunque violi il divieto di cui al comma 2 è ora soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra250 e 1.000 euro, nonché allasospensione della patenteper un periodo che varia daquindici giorni a due mesi. Inoltre, in caso di recidiva nell’arco di un biennio, le pene vengono aggravate: la sanzione pecuniaria aumenta, passando da350 a 1.400 euro, e la sospensione della patente è estesa dauno a tre mesi.

Questa nuova disposizione mira a contrastare la distrazione alla guida, che rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, e a incentivare l’uso esclusivo di dispositivi a viva voce o auricolari che non richiedono l’uso delle mani.

Va inoltre ricordato che le violazioni gravi, come l’uso del cellulare alla guida, possono incidere sul punteggio della patente. Lasospensione breve, disciplinata dall’articolo 218-terCdS, può essere applicata in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, prevedendo la sospensione della patente per un periodo che varia in base al punteggio residuo del conducente, dasette giorni(se il punteggio è inferiore a 20 ma pari almeno a 10) fino aquindici giorni(se il punteggio è inferiore a 10).

 CdS e sospensione breve della patente: durata e applicazione

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177 riguarda l’introduzione dell’articolo 218-terCdS che disciplina lasospensione breve della patentein relazione al punteggio residuo del conducente. Questa misura mira a colpire con tempestività e proporzionalità alcune violazioni specifiche, rafforzando il sistema sanzionatorio e incentivando comportamenti più responsabili alla guida.

L’articolo 218-terprevede che, in caso di violazioni gravi, la patente possa essere sospesa per un breve periodo direttamente dall’organo accertatore, senza necessità di un provvedimento del Prefetto. La durata della sospensione varia in base al punteggio residuo del conducente al momento dell’accertamento. Nei casi in cui il punteggio sia inferiore a venti ma pari almeno a dieci, la sospensione avrà una durata di sette giorni.

Se il punteggio residuo è inferiore a dieci, la sospensione si estende a quindici giorni. In presenza di un incidente stradale causato dal conducente, anche senza coinvolgimento di terzi, la durata della sospensione è raddoppiata, segnalando l’intento del legislatore di trattare con maggiore severità i comportamenti che comportano un rischio concreto per la sicurezza stradale.

Tra le violazioni che possono comportare l’applicazione della sospensione breve rientrano il mancato rispetto di segnali di senso vietato e divieto di sorpasso, il superamento dei limiti di velocità, l’uso improprio del cellulare alla guida, la guida sotto l’effetto di alcol o droghe, e la mancata osservanza della distanza di sicurezza. L’elenco di tali infrazioni riflette un approccio mirato, volto a intervenire su comportamenti particolarmente pericolosi e spesso causa di incidenti gravi.

La sospensione breve decorre immediatamente dal momento del ritiro della patente da parte dell’agente accertatore e può essere applicata contestualmente alla contestazione della violazione. Se, per qualsiasi motivo, il ritiro non può avvenire contestualmente, la sospensione decorre dalla data di notificazione del verbale. La patente ritirata viene conservata presso l’ufficio dell’organo accertatore fino al termine del periodo di sospensione, dopo il quale sarà restituita al conducente o a un suo delegato. Questa procedura semplificata riduce i tempi amministrativi e garantisce l’efficacia immediata della misura.

Chiunque venga sorpreso a circolare durante il periodo di sospensione incorre in sanzioni severe, che includono una multa amministrativa compresa tra2.046 e 8.186 euro, la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Tali misure accessorie previste dal CdS dimostrano la volontà del legislatore di dissuadere in modo deciso i conducenti dal violare il divieto di guida durante il periodo di sospensione.

Sebbene queste disposizioni siano state accolte positivamente per la loro capacità di garantire una risposta immediata a comportamenti pericolosi, non mancano osservazioni critiche. Alcuni esperti evidenziano che la correlazione tra il punteggio residuo e la durata della sospensione potrebbe non sempre riflettere adeguatamente la gravità dell’infrazione, generando potenziali squilibri. Inoltre, l’efficacia della misura dipenderà dalla capacità degli organi accertatori di applicarla con uniformità e rigore.

Violazioni ripetute nel Codice della Strada (CdS): disciplina delle infrazioni multiple

LaLegge 25 novembre 2024 n. 177introduce un’importante innovazione nelCdSattraverso la disciplina delle violazioni ripetute, con l’obiettivo di rendere il sistema sanzionatorio più proporzionato e coerente. In particolare, la riforma interviene sull’articolo 142, inserendo il nuovo comma 6-ter, che regola le conseguenze di più infrazioni per il superamento dei limiti di velocità commesse dallo stesso veicolo nell’arco di un’ora. Questa modifica mira a evitare duplicazioni di sanzioni per condotte che, pur reiterate in un breve lasso di tempo, derivano dalla medesima situazione di violazione.

La nuova disciplina prevede che, qualora un veicolo commetta più infrazioni ai limiti di velocità nell’arco di sessanta minuti e all’interno della giurisdizione dello stesso ente, venga applicata un’unica sanzione. In tali casi, sarà calcolata la multa più grave tra quelle rilevate, aumentata di un terzo. Questo approccio consente di punire in maniera proporzionata il comportamento complessivo del conducente, evitando di infliggere pene cumulative che potrebbero risultare eccessivamente gravose. La decorrenza del periodo considerato inizia dalla prima infrazione accertata e si applicano le disposizioni dell’articolo 198-bisdelCodice della Strada (CdS), che regolano la continuità delle infrazioni.

Laratiodi queste disposizioni risiede nella volontà di garantire un’applicazione più equa e razionale delle sanzioni, riducendo al contempo i rischi di contenzioso. Tuttavia, la loro introduzione non è stata priva di critiche. Alcuni esperti hanno evidenziato che questa semplificazione potrebbe ridurre l’effetto deterrente delle sanzioni, incoraggiando comportamenti meno responsabili da parte di alcuni conducenti. Altri, invece, sottolineano che il calcolo di una sola sanzione potrebbe non riflettere adeguatamente la gravità complessiva delle violazioni commesse in un breve periodo.

ZTL, aree pedonali e il Codice della Strada (CdS): regole per le violazioni multiple

LaLegge 25 novembre 2024 n. 177introduce significative novità nelCodice della Strada (CdS), disciplinando in modo più razionale e proporzionato le violazioni commesse in Zone a Traffico Limitato (ZTL), aree pedonali urbane e altre zone soggette a limitazioni o divieti di accesso. Le modifiche, in particolare quelle apportate all’articolo 198 tramite l’inserimento del comma 2-bis,mirano a tutelare gli utenti della strada da una moltiplicazione delle sanzioni per infrazioni che, pur ripetute, possono essere considerate come un’unica condotta continuativa.

La nuova disciplina stabilisce che, in caso di più violazioni dello stesso tipo rilevate senza contestazione immediata tramite dispositivi di controllo remoto, venga applicata una sola sanzione per ciascun giorno di calendario. Questo principio si applica anche quando le infrazioni si verificano in fasce orarie diverse o in condizioni in cui le limitazioni si estendono a cavallo di due giorni consecutivi. Ad esempio, se un veicolo accede a una ZTL senza autorizzazione più volte nella stessa giornata, il conducente sarà sanzionato una sola volta per quella specifica giornata.

Questa innovazione normativa è stata concepita per garantire maggiore proporzionalità nel sistema sanzionatorio, evitando situazioni in cui una serie di violazioni possa portare a sanzioni cumulative particolarmente onerose per il conducente. Le sanzioni applicabili restano comunque significative e sono calcolate sulla base delle disposizioni vigenti per ciascun tipo di infrazione. Inoltre, nel caso di violazioni commesse su più giorni distinti, il principio dell’unica sanzione giornaliera non si applica, e ogni infrazione sarà sanzionata separatamente.

L’obiettivo di questa disposizione è duplice: da un lato, promuovere una maggiore equità nel trattamento delle violazioni, dall’altro, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di contenziosi. La riforma al CdS consente agli utenti di comprendere meglio l’entità delle sanzioni e di evitare contestazioni legate alla sovrapposizione di multe per condotte assimilabili.

CdS e obblighi assicurativi: responsabilità del proprietario del veicolo

Tra le novità introdotte dallaLegge 25 novembre 2024 n. 177, una particolare attenzione è rivolta alla responsabilità del proprietario del veicolo per quanto concerne la copertura assicurativa. La modifica all’articolo 193CdSrafforza gli obblighi in capo al proprietario, ampliando la portata delle responsabilità per prevenire la circolazione di veicoli privi di regolare polizza assicurativa.

Il nuovo testo normativo stabilisce che il proprietario di un veicolo, indipendentemente dall’eventuale cessione del mezzo a terzi, deve vigilare affinché il veicolo sia coperto da un’assicurazione valida. Questo obbligo si applica anche qualora il veicolo venga ceduto a titolo di comodato, locazione o altra forma di disponibilità temporanea. La ratio della norma è evidente: evitare che veicoli non assicurati possano circolare, esponendo gli utenti della strada e i pedoni a rischi economici e legali in caso di incidenti. La modifica rafforza così la tutela collettiva, mirando a ridurre il fenomeno dell’elusione dell’obbligo assicurativo.

L’articolo 193 CdS prevede sanzioni severe per i proprietari inadempienti. Chiunque consenta la circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria significativa, oltre al fermo amministrativo del mezzo. Inoltre, la normativa consente alle autorità competenti di procedere al sequestro del veicolo fino alla regolarizzazione della posizione assicurativa. Ilproprietarioè altresì tenuto a coprire i costi derivanti dalla custodia del mezzo durante il periodo di fermo, aggiungendo un ulteriore aggravio economico per i trasgressori.

Questa innovazione normativa, pur rispondendo a un’esigenza di maggiore controllo e sicurezza, non è esente da critiche. Alcuni esperti hanno sottolineato che l’obbligo di vigilanza potrebbe risultare eccessivamente gravoso per i proprietari che concedono l’uso del veicolo a terzi in buona fede. In particolare, la responsabilità diretta del proprietario rischia di penalizzare chi non ha strumenti concreti per verificare costantemente la validità della polizza assicurativa, soprattutto in caso di utilizzi sporadici o temporanei del mezzo.

Nonostante queste perplessità, la riforma appare coerente con l’intento del legislatore di contrastare il fenomeno della circolazione senza copertura assicurativa, che rappresenta una delle principali cause di incertezza nella gestione degli incidenti stradali. La maggiore responsabilizzazione del proprietario si affianca a strumenti tecnologici sempre più avanzati, come isistemi di rilevazione automatica, che consentono di individuare rapidamente i veicoli non assicurati.

Micromobilità e il Codice della Strada (CdS): nuove regole per monopattini e dispositivi elettrici

LaLegge 25 novembre 2024 n. 177introduce nelCodice della Strada (CdS)un quadro normativo più stringente per regolamentare l’uso dei dispositivi di micromobilità, con particolare attenzione ai monopattini elettrici. Questi mezzi, sempre più diffusi nelle aree urbane, sono stati al centro di un acceso dibattito per i rischi connessi alla loro circolazione e per l’assenza, fino a oggi, di regole uniformi. La riforma mira a garantire maggiore sicurezza per gli utenti e per i pedoni, attraverso una serie di disposizioni che disciplinano non solo l’uso dei monopattini, ma anche le modalità di parcheggio e i requisiti tecnici.

Tra le novità principali (apportate modificando la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e non direttamente il CdS), vi è l’introduzione dell’obbligo di assicurazione RC, una misura che pone i monopattini sullo stesso piano degli altri veicoli a motore in termini di responsabilità civile. L’obiettivo è quello di tutelare tutte le parti coinvolte in caso di incidenti, garantendo un adeguato risarcimento per eventuali danni causati da questi dispositivi. A ciò si aggiunge l’obbligo del cascoper tutti i conducenti, senza distinzione di età, con una chiara volontà di ridurre il numero di incidenti gravi e lesioni legate alla scarsa protezione individuale.

Per quanto riguarda il parcheggio, la riforma stabilisce il divieto di sosta sui marciapiedi, salvo specifiche deroghe comunali. Questa misura risponde all’esigenza di evitare che i monopattini parcheggiati in modo disordinato costituiscano un ostacolo per i pedoni, in particolare per le persone con disabilità, e che compromettano il decoro urbano. Le amministrazioni locali saranno chiamate a regolamentare le modalità di sosta, prevedendo spazi dedicati per questi dispositivi, al fine di favorire un utilizzo più responsabile.

Le sanzioni per chi non rispetta le nuove disposizioni sono particolarmente incisive, con multe da200 a 800 euro, a seconda della gravità della violazione. L’introduzione di tali sanzioni dimostra la volontà del legislatore di adottare un approccio più rigido nei confronti degli utenti di monopattini elettrici, spesso accusati di comportamenti imprudenti o pericolosi.

Nonostante le critiche, la riforma si configura come un tentativo di bilanciare l’innovazione con la sicurezza, rispondendo a un’esigenza reale di regolamentare la micromobilità in modo più efficace. Le nuove regole riflettono l’intento del legislatore di promuovere un uso responsabile dei monopattini elettrici, incentivando al contempo le amministrazioni locali a predisporre le infrastrutture necessarie per integrare questi mezzi nel sistema di mobilità urbana.

Resta ora da verificare se l’effetto deterrente delle sanzioni e l’applicazione uniforme delle regole saranno in grado di migliorare la sicurezza e l’ordine nelle città italiane, senza penalizzare eccessivamente gli utenti della micromobilità.

Sorpasso e velocipedi nel Codice della Strada (CdS): distanza di sicurezza obbligatoria

Una delle modifiche più significative introdotte dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177 alCodice della Strada (CdS)riguarda il sorpasso dei velocipedi, con particolare attenzione alla sicurezza di questa categoria di utenti vulnerabili della strada. La nuova disciplina, che interviene sull’articolo 148 CdS, stabilisce l’obbligo per i veicoli a motore di mantenere una distanza laterale minima di1,5 metridurante il sorpasso di biciclette, introducendo così una regola chiara e uniforme per ridurre i rischi di incidenti.

La norma impone al conducente che intenda sorpassare un velocipede di verificare preventivamente che la strada sia libera, che la manovra possa essere effettuata senza pericolo e che le condizioni di visibilità e spazio siano adeguate. La distanza di sicurezza laterale deve essere calcolata tenendo conto della velocità relativa dei mezzi e dell’ingombro del veicolo a motore, in modo da garantire la stabilità del velocipede e prevenire situazioni di pericolo per il ciclista. L’obiettivo di questa disposizione è quello di ridurre le situazioni di rischio derivanti da sorpassi troppo ravvicinati, che possono facilmente portare a cadute o a incidenti gravi.

Le sanzioni per la violazione di questa regola sono significative: il conducente che non rispetta la distanza di sicurezza è soggetto a una multa compresa tra167 e 665 euro, oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi, secondo le disposizioni delCodice della Strada (CdS). Nei casi in cui il trasgressore sia un neopatentato, ossia in possesso della patente da meno di tre anni, la durata della sospensione è aumentata a un periodo compreso tra tre e sei mesi, a conferma della maggiore severità applicata ai conducenti meno esperti.

Questa modifica al CdS riflette la crescente attenzione del legislatore verso la protezione degli utenti più vulnerabili, in linea con gli obiettivi di sicurezza stradale promossi a livello europeo. La distanza minima di 1,5 metri, già adottata in altri Paesi dell’Unione Europea, rappresenta uno standard importante per garantire un livello di protezione adeguato ai ciclisti e per promuovere una cultura della condivisione responsabile della strada.

Tuttavia, l’introduzione di questa norma non è stata priva di critiche. Alcuni osservatori hanno evidenziato difficoltà pratiche nell’applicazione della regola in contesti urbani caratterizzati da strade strette o traffico intenso, dove il mantenimento della distanza laterale potrebbe non essere sempre possibile senza compromettere la fluidità della circolazione. Altri hanno sottolineato la necessità di accompagnare questa misura con una maggiore educazione stradale, rivolta sia ai conducenti di veicoli a motore sia ai ciclisti, per favorire un rispetto reciproco delle regole.

Motocicli 125 cc e il Codice della Strada (CdS): condizioni di circolazione su autostrade

Tra le novità introdotte dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177, una delle più attese riguarda la possibilità, regolata dall’articolo 175 delCodice della Strada (CdS), di consentire ai motocicli di cilindrata 125 cc di circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, purché vengano rispettate specifiche condizioni. Questa modifica, introdotta con il nuovo comma 2-bis, rappresenta una significativa apertura per i conducenti di veicoli di piccola cilindrata, offrendo loro una maggiore libertà di movimento, ma subordinata a rigidi requisiti di sicurezza.

La normativa di riforma al CdS prevede che i motocicli di cilindrata non inferiore a120 ccse a motore termico, o di potenza non inferiore a6 kWse a motore elettrico, possano circolare su queste strade, ma esclusivamente se condotti da persone maggiorenni. La restrizione mira a garantire che tali veicoli siano utilizzati da conducenti con una maggiore esperienza e maturità, riducendo il rischio di incidenti in contesti di traffico veloce e complesso, come quelli autostradali.

Questa deroga ai divieti tradizionalmente imposti dall’articolo 175 delCodice della Strada (CdS)risponde alla necessità di allinearsi alle tendenze europee in materia di mobilità leggera, consentendo un utilizzo più versatile dei motocicli di piccola cilindrata. Tuttavia, restano in vigore i divieti per veicoli con cilindrata inferiore a 120 cc o con potenza inferiore a 6 kW, nonché per i motocicli condotti da conducenti minorenni, confermando l’approccio prudenziale adottato dal legislatore.

Nonostante le opportunità offerte da questa modifica, la misura non è stata accolta unanimemente. Alcuni esperti hanno espresso preoccupazioni riguardo ai rischi potenziali per i conducenti di motocicli 125 cc, soprattutto in situazioni di traffico intenso o in presenza di veicoli pesanti. In particolare, l’assenza di adeguate barriere protettive o di corsie di emergenza sufficientemente ampie potrebbe rappresentare un pericolo significativo per questi utenti della strada.

Conclusioni: un Codice della Strada (CdS) più severo e moderno, ma con margini di criticità

LaLegge 177/2024ha introdotto un significativo aggiornamento delCodice della Strada (CdS), con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e adeguare la normativa alle nuove esigenze di tutela degli utenti della strada.

Tra le principali novità si segnalano le restrizioni imposte aineopatentati, con limiti di potenza dei veicoli e obblighi formativi aggiuntivi; la disciplina dellasospensione breve della patente, applicabile in base al punteggio residuo e pensata per sanzionare condotte specifiche, come l’eccesso di velocità o il mancato rispetto della distanza di sicurezza; e le nuove regole per lamicromobilità elettrica, che introducono l’obbligo di casco e polizza assicurativa per i monopattini. Di altre novità, riguardanti la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, abbiamo trattato in unprecedente articolo.

Sono stati inoltre introdotti il regime diaccorpamento delle sanzioniper violazioni multiple ai limiti di velocità commesse in breve tempo e le modifiche all’articolo 173, con sanzioni più severe per l’uso improprio di dispositivi elettronici alla guida. Ulteriori innovazioni riguardano la sicurezza dei veicoli, con l’obbligo per i costruttori di avviare campagne di richiamo per correggere difetti che potrebbero compromettere la sicurezza, e la regolamentazione delsorpasso dei velocipedi, che impone una distanza minima laterale di 1,5 metri.

Da ultimo, il nuovo CdS prevede la possibilità per imotocicli 125 ccdi circolare su autostrade, purché condotti da soggetti maggiorenni, e l’impiego delleauto di sicurezzaper la regolazione del traffico in situazioni di emergenza.

Queste modifiche rappresentano un passaggio importante verso una mobilità più sicura e sostenibile, ma pongono anche sfide interpretative e applicative che richiederanno un costante monitoraggio.

LoStudio Legale D’Agostino, forte di una consolidata esperienza in materia diinfortunistica stradalee nel settore delCodice della Strada (CdS), è a disposizione per fornire consulenza e assistenza legale. Siamo pronti a supportare privati e aziende nella gestione di contenziosi e nella tutela dei diritti.

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Codice della Strada: immagine di una strada extraurbana con pattuglia della polizia e scritta "DAGOSTINOLEX", dedicata all’assistenza legale per incidenti stradali, alcol, stupefacenti e tasso alcolemico a Roma.

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Nuovo Codice della Strada 2025: guida in stato di ebbrezza e stupefacenti

Nuovo Codice della Strada 2025: guida in stato di ebbrezza e stupefacenti

LaLegge 25 novembre 2024 n. 177di riforma delCodice della Stradasegna un cambiamento significativo nell’ambito della circolazione stradale, introducendo nuove disposizioni in materia di sicurezza e responsabilità degli utenti della strada. Questo intervento legislativo, entrato in vigore il14 dicembre 2024, mira a rafforzare il sistema sanzionatorio e a promuovere un approccio più rigoroso alla prevenzione degli incidenti stradali.

Tuttavia, tale riforma del Codice della Strada ha già suscitatoampie discussioni,lasciando adito a molti dubbi sia sul piano applicativo che su quello sostanziale. Secondo alcuni, le nuove disposizioni presentano profili dieccessivo rigore.Sebbene l’obiettivo dichiarato sia quello di incrementare la sicurezza sulle strade, non manca chi ritiene che alcune delle novità possano risultare sproporzionate rispetto alle situazioni che intendono disciplinare.

L’intero impianto normativo si fonda su un concetto chiave: incrementare il livello di sicurezza sulle strade italiane mediante strumenti più efficaci e sanzioni più incisive. In particolare, le modifiche al Codice della Strada intervengono su una vasta gamma di aspetti, che spaziano dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, alle nuove regole per i neopatentati, fino a discipline specifiche per la micromobilità e l’utilizzo dei monopattini elettrici.

In questo articolo ci proponiamo di offrire una panoramica ragionata delleprincipali novità che riguardano la guida in stato d’ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Codice della Strada e guida in stato di ebbrezza: obblighi, dispositivi e sanzioni

LaLegge 25 novembre 2024 n. 177di riforma del Codice della Strada ha inasprito le misure volte a contrastare la guida in stato di ebbrezza e il consumo di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti.
Una delle misure più significative è l’introduzione obbligatoria deldispositivo alcolock, che impedisce l’accensione del veicolo qualora il conducente presenti un tasso alcolemico superiore allo zero. Questo dispositivo, già ampiamente utilizzato in altri ordinamenti europei, viene ora prescritto anche dal Codice della Strada italiano per i conducenti recidivi, ossia coloro che sono staticondannati per guida in stato di ebbrezza.

L’obbligatorietà dell’alcolock si accompagna all’inserimento dicodici unionali sulla patente di guida, come il “Codice 68” (divieto di consumo di alcol) e il “Codice 69” (obbligo di guida di veicoli dotati di alcolock). Tali prescrizioni restano valide per un minimo di due anni nei casi meno gravi e di tre anni per le infrazioni più gravi, salvo indicazioni diverse della commissione medica.

La mancata osservanza di queste disposizioni comporta sanzioni molto severe. Le pene previste per i reati di guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo per i conducenti obbligati all’uso dell’alcolock e raddoppiate in caso di manomissione o rimozione del dispositivo. Il Codice della Strada prevede, inoltre, la revisione della patente in tutti i casi di manomissione, a conferma della volontà del legislatore di adottare un approcciozero-tolerancenei confronti di tali comportamenti. La revisione è disposta dal Prefetto ai sensi dell’articolo 128, con l’obiettivo di garantire l’adeguamento delle patenti alle prescrizioni imposte.

In generale, resta invariata la classificazione delle violazioni in base altasso alcolemicorilevato, articolata in tre fasce: da 0,5 a 0,8 g/l, da 0,8 a 1,5 g/l, e oltre 1,5 g/l. Tuttavia, la riforma del Codice della Strada ha aumentato le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per ciascuna fascia, aggiungendo un ulteriore aggravio per i conducenti obbligati all’alcolock. Le multe sono aumentate di un terzo per chi è soggetto a tale obbligo, mentre il mancato rispetto delle prescrizioni o la manomissione del dispositivo comportano un raddoppio delle sanzioni e l’immediata revisione della patente ai sensi dell’articolo 128 del Codice della Strada.

Un altro elemento di continuità riguarda l’obbligo di sottoporsi agliaccertamenti etilometriciin caso di sospetto da parte degli organi di polizia. La riforma non ha modificato le modalità operative dei controlli, che continuano a prevedere l’utilizzo di strumenti certificati per la rilevazione del tasso alcolemico. Restano invariate anche le conseguenze per ilrifiuto di sottoporsi al test, assimilata quoad poneam alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 7, Codice della Strada).

Permane l’obbligo per i conducenti professionali e per i neopatentati di mantenere untasso alcolemico pari a zero,senza alcuna tolleranza. Questo principio, introdotto nelle precedenti riforme del Codice della Strada, è stato confermato e ulteriormente rafforzato attraverso l’incremento delle sanzioni pecuniarie e delle pene accessorie per le violazioni commesse da queste categorie di conducenti.

Codice della Strada e guida sotto l’effetto di stupefacenti: obblighi e sanzioni

Oltre alle disposizioni relative all’alcol, la riforma introduce cambiamenti significativi per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, intervenendo sull’articolo 187 del Codice della Strada. La nuova normativa elimina il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica” del conducente, basandosi esclusivamente sullapositività agli accertamenti tossicologici.

Questa modifica, volta a semplificare l’applicazione delle sanzioni, ha suscitatocritichein quanto potrebbe portare a contestazioni fondate su dati meramente oggettivi, senza una valutazione completa dello stato del conducente. La revoca della patente è automatica per chi risulta positivo ai test, senza la necessità di dimostrare un’effettiva compromissione della capacità di guida.

La riforma introduce, inoltre, una procedura dettagliata per gli accertamenti tossicologici, basata sull’utilizzo ditecniche non invasive,come il prelievo di campioni dal cavo orale. Gli esami devono essere effettuati in laboratori certificati, garantendo così la massima affidabilità dei risultati. In caso di esito positivo al test preliminare, gli organi di polizia possono disporre il ritiro immediato della patente, vietando al conducente di continuare a guidare per un periodo massimo di dieci giorni, in attesa dei risultati definitivi.

Non mancano, infine, le misure accessorie. Il Prefetto può disporre la sospensione cautelare della patente e l’obbligo di visita medica entro sessanta giorni. Qualora l’esito della visita confermi l’idoneità alla guida, la validità della patente sarà limitata a un anno, con possibilità di rinnovo per periodi successivi di tre e cinque anni. Nei casi di inidoneità, invece, è prevista la revoca definitiva della patente.

Questa disciplina, pur riconoscendosi come rigorosa e innovativa, solleva interrogativi circa la proporzionalità delle pene e l’efficacia pratica delle misure adottate. Sebbene il legislatore abbia inteso rafforzare la prevenzione, non sono mancati rilievi critici, soprattutto per quanto riguarda l’impatto sulle libertà individuali e la gestione delle contestazioni. Resta da vedere se queste disposizioni contribuiranno effettivamente a una riduzione degli incidenti stradali, come auspicato, o se sarà necessario un ulteriore intervento normativo per correggere eventuali criticità emerse nella fase applicativa.

Codice della Strada e sostanze stupefacenti: accertamenti tossicologici e revoca della patente

La riforma del Codice della Strada introdotta dallaLegge 25 novembre 2024 n. 177apporta significative modifiche alle disposizioni riguardanti la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento all’articolo 187 Codice della Strada. Come premesso, la nuova normativa si distingue per la semplificazione del quadro sanzionatorio e per l’introduzione di procedure più stringenti e dettagliate volte ad accertare il consumo di tali sostanze da parte dei conducenti. Il legislatore, infatti, ha scelto di eliminare il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica”, prevedendo che la positività agli accertamenti tossicologici sia sufficiente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In particolare, la nuova disciplina introduce una procedura di accertamento articolata in più fasi. Gli organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti atest qualitativi preliminari non invasivi, eseguibili anche tramite apparecchi portatili. Qualora questi test diano esito positivo, o qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il conducente abbia assunto sostanze stupefacenti, è previsto il prelievo di campioni dal cavo orale.

Gliesami successividevono essere condotti esclusivamente in laboratori certificati, conformi agli standard forensi, per garantire la validità e l’affidabilità dei risultati. Questa attenzione alla qualità e alla sicurezza degli accertamenti riflette la necessità di tutelare i diritti del conducente, pur in un contesto di rigore crescente.

La riforma introduce anche un’importante novità in caso di accertamenti positivi. Gli organi di polizia possono disporre ilritiro immediato della patente, che rimarrà sospesa per un massimo di dieci giorni, in attesa degli esiti definitivi degli accertamenti. Durante questo periodo, è vietato condurre veicoli, e il mezzo sarà trasferito a spese del conducente presso una località indicata o un’autorimessa. Qualora non sia possibile completare gli accertamenti, il Prefetto dispone comunque la sospensione cautelare della patente e impone al conducente di sottoporsi a una visita medica entro sessanta giorni.

Le sanzioni previste per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono severe e comprendono la revoca automatica della patente in caso di esito negativo degli accertamenti medici. In tali circostanze, il conducente non potrà richiedere una nuova patente prima di tre anni. Per i conducenti che risultano idonei alla guida, invece, la patente avrà una validità limitata a un anno, con successive estensioni per periodi di tre o cinque anni.

La disciplina è particolarmente rigorosa per i conducenti minori di ventuno anni, che non potranno conseguire la patente fino al compimento del ventiquattresimo anno di età qualora abbiano commesso reati legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Queste disposizioni, pur rispondendo all’esigenza di garantire maggiore sicurezza sulle strade, sollevanodubbi in merito alla loro rigiditàe alla proporzionalità delle sanzioni. In particolare, la possibilità che la sola positività ai test tossicologici sia sufficiente per l’applicazione delle pene pone interrogativi sul rispetto dei principi di tutela delle libertà individuali e di giustizia sostanziale.

Modifiche al codice penale: omicidio e lesioni stradali aggravati dalla guida sotto l’effetto di stupefacenti

Con la Legge 25 novembre 2024 n. 177, il legislatore è intervenuto sul testo degli articoli 589-bise 590-bisc.p., relativi aireati di omicidio e lesioni personali stradali, per adeguarli alle modifiche apportate all’articolo 187 del Codice della Strada. Quest’ultimo, infatti, non contiene più alcun riferimento allo stato di“alterazione psicofisica” conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, eliminando tale requisito per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Nel nuovo quadro normativo, per configurare le aggravanti previste dai commi 2 degliarticoli 589-bis e 590-bis c.p., è necessario provare che il conducente fosse in unostato di alterazione psicofisica effettiva, determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo implica che, a differenza di quanto richiesto per l’applicazione delle sanzioni amministrative, lamera positivitàagli accertamenti tossicologici non è sufficiente per contestare l’aggravante penale: occorre dimostrare l’effettiva alterazione delle capacità psicofisiche del conducente al momento del sinistro.

Al contrario, per l’applicazione delle sanzioni amministrative, l’accertamento della positività a sostanze stupefacenti è di per sè sufficiente, indipendentemente dall’effettivo stato di alterazione. In definitiva, la dimostrazione del concreto stato di alterazione psicofisica rileva soltanto per la contestazione della circostanza aggravante nei casi di omicidio o lesioni stradali, mentre non è necessaria per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Questa distinzione tra sanzioni amministrative e aggravanti penali mira a bilanciare esigenze preventive e garanzie costituzionali, ma solleva anche diversi dubbi.

Profili di incostituzionalità nella riforma del Codice della Strada

Invero, la Legge 25 novembre 2024 n. 177, che ha riformato il Codice della Strada, ha suscitato un ampio dibattito in dottrina riguardo apossibili profili di incostituzionalità. Le critiche si concentrano su alcune disposizioni che, secondo i detrattori, violano principi costituzionali fondamentali quali l’uguaglianza, la ragionevolezza delle norme, la tutela delle libertà individuali e il diritto al lavoro.

Un primo aspetto riguarda ilprincipio di uguaglianza, sancito dall’articolo 3 della Costituzione. L’imposizione automatica del dispositivo alcolock per i conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza non consente di valutare caso per caso la gravità dell’infrazione o le circostanze personali del trasgressore. La rigidità della norma potrebbe comportare un trattamento non proporzionato tra soggetti che, pur trovandosi in situazioni personali differenti, subiscono le medesime sanzioni, in contrasto con il principio di equità.

Altre critiche si concentrano sulprincipio di ragionevolezza,anch’esso tutelato dall’articolo 3. La revoca automatica della patente per positività ai test tossicologici, senza accertare uno stato di alterazione psicofisica o un’effettiva pericolosità alla guida, introduce una presunzione assoluta che alcuni ritengono eccessiva. La Corte Costituzionale ha in passato ribadito che le sanzioni devono essere proporzionate e collegate a comportamenti concreti, per evitare violazioni del principio di giustizia sostanziale.

La riforma solleva dubbi anche in relazione allalibertà personale, garantita dall’articolo 13 della Costituzione. Sebbene le misure come la revoca della patente o il ritiro immediato non configurino una privazione della libertà in senso stretto, esse incidono significativamente sull’autodeterminazione individuale, soprattutto se applicate in modo automatico senza possibilità di difesa preventiva.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda ildiritto al lavoro, tutelato dall’articolo 4 della Costituzione. La revoca della patente può avere conseguenze particolarmente gravi per i lavoratori che utilizzano il veicolo come strumento essenziale per la propria attività professionale. L’assenza di deroghe per specifiche categorie di conducenti potrebbe determinare una compressione del diritto al lavoro, con ripercussioni economiche e sociali rilevanti.

Ricordiamo peraltro che laCorte Costituzionalesi è recentemente pronunciata (v.sentenza n. 52/2024) dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del Codice della Strada che sancivano automatismi applicativi. Ciò lascia supporre che, anche le novellate disposizioni, si espongono a censure di incostituzionalità.

In conclusione, sebbene la riforma del Codice della Strada miri a rafforzare la sicurezza stradale attraverso misure innovative e severe, essa pone interrogativi sulbilanciamento tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Una corretta applicazione delle norme, accompagnata da eventuali interventi correttivi del legislatore o della Corte Costituzionale, potrebbe essere necessaria per evitare tensioni con i principi costituzionali, garantendo così un’efficace protezione degli utenti della strada e il rispetto delle libertà individuali.

Neopatentati e il Codice della Strada: nuove restrizioni e obblighi formativi

La riforma introdotta dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177 dedica particolare attenzione allacategoria dei neopatentati, modificando in modo significativo l’articolo 117 del Codice della Strada. L’obiettivo del legislatore è di aumentare la sicurezza stradale attraverso l’imposizione di limitazioni più stringenti e l’introduzione di obblighi formativi che mirano a garantire una maggiore consapevolezza e preparazione dei conducenti più giovani. Queste disposizioni, entrate in vigore il 14 dicembre 2024, rispondono all’esigenza di contrastare la frequenza degli incidenti stradali che coinvolgono conducenti inesperti.

Tra le novità principali, spiccano i nuovi limiti di potenza per i veicoli guidabili dai neopatentati. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, è vietata la guida di veicoli con una potenza specifica superiore a 75 kW per tonnellata, salvo alcune eccezioni per i veicoli elettrici o ibridi plug-in, per i quali il limite è fissato a 105 kW. Questa limitazione si pone l’obiettivo di ridurre il rischio di condotte di guida pericolose, evitando che i neopatentati possano mettersi alla guida di mezzi particolarmente potenti o difficili da gestire.

Un altro aspetto innovativo della riforma riguarda l’obbligo di effettuare esercitazioni pratiche specifiche, come previsto dall’articolo 122, comma 5-bisdel Codice della Strada. L’aspirante conducente dovrà svolgere esercitazioni su autostrade, strade extraurbane principali e in condizioni di visione notturna. Tali esercitazioni, che dovranno essere certificate da una scuola guida accreditata, costituiscono un prerequisito essenziale per ottenere l’idoneità alla guida. Questa misura mira a preparare i neopatentati a gestire situazioni di traffico complesse e condizioni di guida impegnative, riducendo così il rischio di incidenti.

La riforma introduce anche una maggiore severità nelle sanzioni per i neopatentati che violano le norme del Codice della Strada. In caso di trasgressioni gravi, come il superamento dei limiti di velocità o la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, le pene accessorie, quali la sospensione della patente, risultano aggravate rispetto a quelle previste per i conducenti più esperti. Questa differenziazione, basata sul principio di maggiore responsabilità proporzionale all’esperienza di guida, intende agire come deterrente per comportamenti pericolosi.

Le nuove disposizioni per i neopatentati, pur essendo accolte positivamente per il loro intento di promuovere una guida più sicura, non mancano di suscitare critiche. In particolare, alcuni osservatori hanno evidenziato che l’obbligo di esercitazioni pratiche potrebbe rappresentare un onere economico significativo per le famiglie, penalizzando soprattutto chi dispone di risorse limitate. Inoltre, i limiti di potenza sono stati talvolta considerati troppo restrittivi, limitando la possibilità di scegliere veicoli adeguati alle esigenze quotidiane, come l’utilizzo familiare. Tuttavia, il legislatore sembra aver adottato un approccio prudenziale, valutando prioritario l’interesse collettivo alla sicurezza rispetto a eventuali difficoltà individuali.

Conclusioni: un Codice della Strada più severo, ma con margini di criticità

La Legge 25 novembre 2024 n. 177 di riforma del Codice della Strada, ha inasprito le sanzioni per promuovere una maggiore sicurezza stradale. Con l’introduzione di nuove regole sulla guida in stato di ebbrezza, sugli accertamenti tossicologici, sulle limitazioni per i neopatentati, il legislatore ha inteso adattare la normativa alle esigenze di un sistema in costante evoluzione.

Le modifiche apportate evidenziano un approccio improntato al rigore e alla prevenzione. Si tratta, tuttavia, di una riforma che non va esente da criticità. In particolare, alcune delle nuove disposizioni sono state giudicate da più parti eccessivamente rigide, sollevando dubbi sulla proporzionalità delle sanzioni e sull’impatto sociale di alcune regole. Inoltre, il successo della riforma dipenderà in larga misura dalla capacità di garantire una corretta informazione e sensibilizzazione degli utenti della strada.

In conclusione, il nuovo Codice della Strada segna un passaggio significativo verso una mobilità più sicura e responsabile, ma richiede una riflessione costante per bilanciare rigore e proporzionalità. Gli utenti della strada sono chiamati a un ruolo attivo nel recepire e rispettare le nuove regole, contribuendo così a rendere le strade italiane un luogo più sicuro per tutti.

Per qualsiasi chiarimento o per ricevere assistenza legale sul Codice della Strada o su sinistri, loStudio Legale D’Agostinoè a disposizione per fornire consulenze personalizzate, affiancando gli utenti nella comprensione e nell’applicazione delle normative, tutelando i loro diritti con competenza e professionalità.

 

Codice della Strada: immagine di una strada extraurbana con pattuglia della polizia e scritta "DAGOSTINOLEX", per assistenza legale a Roma.

Codice della Strada: assistenza legale dello Studio Legale D’Agostino per casi di incidenti stradali, alcol e stupefacenti a Roma.

I reati informatici nel D. Lgs. 231/2001. Modelli organizzativi e responsabilità dopo la Legge 90/2024.

I reati informatici nel D. Lgs. 231/2001. Modelli organizzativi e responsabilità dopo la Legge 90/2024.

In un contesto socio-economico sempre più caratterizzato dall’utilizzo delle tecnologie digitali, i reati informatici costituiscono per le imprese un fattore di rischio trasversale. Questo rischio si manifesta non solo per la possibilità di attacchi esterni, come un’intrusione informatica volta a compromettere la sicurezza dei dati aziendali,ma anche per condotte dannose provenienti dall’interno dell’impresa stessa.

Il legislatore, consapevole della crescente rilevanza di tali minacce, ha adeguato la normativa di settore, introducendo nuovi strumenti per contrastare tali fenomeni. Un esempio significativo è l’inclusione dei reati informatici tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 24-bisdel D. Lgs. 231/2001, una norma che è stata recentemente modificata per estendere la responsabilità anche ai reati connessi alla sicurezza cibernetica nazionale.

L’inclusione di tali fattispecie rappresenta un rilevantepresidio di legalità nell’ambito aziendale, poiché essa si applica non solo alle imprese operanti nel settore digitale, ma a tutte le imprese che utilizzano strumenti informatici. Le aziende, infatti, sono oggi profondamente informatizzate, e l’abuso dei sistemi informatici, da parte di soggetti apicali o dipendenti, è una delle minacce più concrete e visibili. Non è raro, ad esempio, che reati informatici vengano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, come nel caso di un dipendente che, al fine di incrementare il fatturato, accede abusivamente a server aziendali contenenti informazioni riservate di altre aziende.

Analogamente, il dirigente che distrugge file per evitare una sanzione amministrativa a seguito di un’indagine di vigilanza agisce in modo da tutelare l’interesse dell’azienda. Questi comportamenti evidenziano come l’adozione di un sistema di gestione della sicurezza informatica, attraverso procedure operative e controlli adeguati, sia cruciale per prevenire tali condotte.

L’introduzione dei reati informatici nel catalogo della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 dimostra comelacompliancepenale svolga un ruolo centrale nell’innalzamento del livello di sicurezza aziendale. Attraverso l’implementazione di modelli organizzativi che regolino l’uso dei sistemi informatici e la definizione di procedure interne chiare (ad esempio, l’autorizzazione all’accesso ai sistemi, l’utilizzo dei privilegi di amministratore, o la gestione delle password), le imprese possono ridurre il rischio di essere coinvolte in reati di natura informatica, prevenendo così danni significativi sia dal punto di vista economico che reputazionale.

Parallelamente, sul piano della sicurezza cibernetica e della prevenzione delle minacce esterne, la legislazione ha subito importanti sviluppi, con un quadro normativo sempre più articolato. A livello europeo, l’approvazione delleDirettive NISha rappresentato un passaggio fondamentale, imponendo alle imprese l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per la gestione dei rischi cibernetici, al fine di garantire la continuità operativa e minimizzare gli impatti degli incidenti. Oltre a ciò, la normativa prevede l’obbligo per le imprese di notificare tempestivamente alle autorità competenti eventuali incidenti con impatti rilevanti, evitando ritardi che potrebbero compromettere la sicurezza complessiva del sistema.

Infine, è importante evidenziare come questa normativa si sia progressivamente estesa anche ad altri settori critici, quali quello finanziario, rafforzando ulteriormente la protezione delle infrastrutture essenziali e dei servizi di pubblica utilità. L’obiettivo del presente articolo è fornire un quadro delle novità introdotte dallaLegge 90/2024, che ha ulteriormente ampliato la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati informatici e rafforzato il sistema di sanzioni previste per tali illeciti. Per una disamina di tutte le novità introdotte da tale legge, rinviamo al nostroprecedente articolo.

I reati informatici presupposto della responsabilità dell’ente

L’art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, in attuazione della Convenzione di Budapest,ha incluso tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti gran parte dei reati informatici. La normativa considera, in modo specifico, quei reati che richiedono necessariamente, per la loro consumazione, l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e dei sistemi informatici.

Tuttavia, l’art. 24-bis non esaurisce la propria portata con riferimento ai soli reati informatici in senso stretto, ma abbraccia anche fattispecie che possono essere commesse o facilitate attraverso la rete o il web, quali i reati in materia di terrorismo (art. 25-quater), la pedopornografia virtuale (art. 25-quinquies) e il riciclaggio (art. 25-octies). Si tratta di reati che, pur non essendo strettamente legati all’informatica, trovano un terreno fertile di sviluppo nell’ambito digitale.

Per quanto concerne i reati informatici in senso stretto, è necessario sottolineare che essi sono volti a tutelare tre ambiti specifici: la riservatezza dei dati e delle comunicazioni informatiche, l’integrità dei dati e dei sistemi informatici, e la fede pubblica. Il primo di questi ambiti è protetto dall’art. 615-ter c.p., che punisce l’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. Questa fattispecie sanziona il comportamento di chi, senza autorizzazione, accede a un sistema informatico o telematico, o vi si trattiene oltre i limiti consentiti.

In merito a tale reato, la giurisprudenza ha spesso dibattuto sulla rilevanza della permanenza non autorizzata all’interno di un sistema informatico da parte di un soggetto che, pur essendo in possesso delle credenziali di accesso, utilizza il sistema per scopi diversi da quelli consentiti. Nella stessa area di protezione della riservatezza si collocano anche i reati didetenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici(art. 615-quater c.p.), i quali rappresentano condotte prodromiche rispetto all’accesso abusivo, nonché le fattispecie diintercettazione abusiva di comunicazioni informatiche o telematiche(artt. 617-quater e quinquies c.p.).

Il secondo ambito di tutela, relativo all’integrità dei dati e dei sistemi informatici, è presidiato dalle fattispecie di danneggiamento introdotte dal legislatore con la legge n. 48 del 2008. Il legislatore ha articolato la risposta sanzionatoria distinguendo tra il danneggiamento di dati, programmi o sistemi informatici privati e il danneggiamento di sistemi pubblici o di pubblica utilità.

Le fattispecie più significative in questo ambito sono gli artt. 635-bis e 635-ter c.p., che tutelano rispettivamente i dati e i programmi informatici privati e pubblici, con una protezione anticipata per questi ultimi, e gli artt. 635-quater e 635-quinquies c.p., che puniscono le condotte di danneggiamento mediante l’utilizzo di virus o altri programmi dannosi. Unanovità rilevante introdotta di recente è l’art. 635-quater.1 c.p.,il quale punisce la produzione, diffusione o semplice detenzione di programmi informatici progettati per danneggiare sistemi o dati, configurando una protezione avanzata per i sistemi di pubblica utilità.

Infine, tra i reati informatici, l’ultimo ambito di tutela riguarda lafede pubblica, con due fattispecie specifiche: l’art. 491-bis c.p., che estende la disciplina della falsità documentale anche al documento informatico, e l’art. 640-quinquies c.p., che punisce le frodi informatiche connesse all’alterazione di dati, specialmente se finalizzate a trarre un ingiusto profitto a discapito della pubblica amministrazione. Questi reati rappresentano una minaccia particolarmente rilevante nell’ambito dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, ove l’utilizzo fraudolento di dati può compromettere la trasparenza e la correttezza delle transazioni pubbliche.

Accanto ai reati informatici tradizionali, il legislatore ha recentemente introdotto, attraverso il decreto-legge n. 105 del 2019 (convertito in legge n. 133 del 2019), un’ulteriore figura di reato volta a tutelare la sicurezza cibernetica nazionale. L’art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 è stato infatti modificato per includere la sanzione della falsa o omessa comunicazione di dati o informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale, nell’ambito del cosiddettoPerimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica. Questo nuovo reato mira a garantire la tempestiva e accurata trasmissione di informazioni alle autorità preposte, al fine di prevenire o mitigare minacce alla sicurezza dei sistemi informatici che svolgono funzioni critiche per il Paese.

Reati informatici e 231. Le novità introdotte dalla Legge 90/2024

La Legge n. 90 del 2024 ha apportato ulteriori modifiche significative all’art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001,inasprendo le sanzioni pecuniariepreviste per i reati informatici e introducendo nuove fattispecie di reato, come l’estorsione informatica, comunemente associata all’uso di ransomware. Il legislatore ha così inteso rafforzare il sistema sanzionatorio per gli enti coinvolti in reati informatici, con un chiaro intento deterrente. Le sanzioni pecuniarie sono state aumentate, con un massimo che ora raggiunge le settecento quote, mentre per i reati di estorsione informatica è stata prevista una sanzione specifica che può arrivare fino a ottocento quote.

Un ulteriore aspetto rilevante introdotto dalla Legge n. 90 del 2024 è la previsione disanzioni interdittiveper gli enti condannati per reati diestorsione informatica, con la possibilità di interdizioni dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a due anni. Tale misura dimostra l’importanza che il legislatore attribuisce alla prevenzione di tali reati, i quali rappresentano una minaccia sempre più concreta per le imprese, specie quelle che operano nel settore critico delle infrastrutture digitali.

In sintesi, l’art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, grazie anche alle modifiche introdotte dalla Legge n. 90 del 2024, si configura come uno strumento fondamentale per la responsabilizzazione delle imprese nell’ambito della sicurezza informatica “interna” all’ente. Le nuove disposizioni, oltre a incrementare le sanzioni, rafforzano la capacità delle autorità di contrastare efficacemente il fenomeno dei reati informatici, ponendo l’accento sulla necessità per le imprese di adottare misure dicomplianceadeguate a prevenire tali condotte.

Modelli organizzativi per la prevenzione dei reati informatici

L’adozione dimodelli organizzativiper la prevenzione deireati informaticiè un processo complesso che richiede un’attenta pianificazione e l’implementazione di strategie mirate a ridurre il rischio derivante dall’uso delletecnologie informaticheall’interno dell’azienda. La creazione di questi modelli deve essere specificamente adattata alle caratteristiche della singola impresa, considerando la natura delle sue attività e il contesto tecnologico in cui opera.

Uno degli aspetti più critici nella costruzione di un modello organizzativo è la possibilità che unreato informaticovenga commesso utilizzando undispositivo aziendale, anche senza che sia stato identificato l’autore della condotta criminosa. L’impresa, in questi casi, potrebbe trovarsi a rispondere per un illecito, nonostante l’impossibilità di ricostruire con precisione la dinamica del fatto o l’identità del responsabile.

Per tale ragione, l’adozione di unadisciplina internarigorosa sull’uso deisistemi informaticie deisoftware aziendalidiventa un passaggio imprescindibile per una gestione efficace del rischio.

La prevenzione deireati informaticirichiede l’implementazione di unapolitica di sicurezzaequilibrata che comprenda sia misure tecniche chemisure organizzative. Prima di tutto, è necessario condurre una mappatura completa di tutti i componenti dell’infrastruttura ITdell’azienda, inclusi isoftwareinstallati e i dispositivi utilizzati. Successivamente, si procede con un’analisi dei rischi (risk assessment), finalizzata a identificare le vulnerabilità presenti e a sviluppare procedure adeguate per la gestione dei rischi legati agliasset immaterialidell’azienda, come idatie le informazioni riservate.

Un aspetto centrale nella costruzione delmodello organizzativoè la corretta assegnazione diruoli e responsabilitàall’interno dell’azienda. Questo comprende la regolamentazione dell’accesso aisistemi informaticimediante l’uso diregistrazioni,autenticazionielogsui server aziendali, oltre al controllo costante del loro utilizzo, come ad esempio la verifica deisoftware installatie il monitoraggio delle attività svolte sui sistemi aziendali. Questi controlli devono essere adeguati e continui per garantire una tracciabilità efficace delle operazioni compiute e prevenire usi impropri dei sistemi.

Nel contesto dellaprevenzione degli attacchi informatici, la normativa prevista dalD. Lgs. 231/2001si affianca ad altre importanti disposizioni legislative, come laDirettiva NISe ilRegolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Questi strumenti normativi pongono l’accento sullaaccountabilitydelle imprese, incentivandole a sviluppare sistemi di sicurezza avanzati per proteggere i propri dati e le proprie infrastrutture.

Tuttavia, in alcune circostanze, la disciplina delD. Lgs. 231/2001non trova applicazione, come nel caso in cui l’impresa sia il bersaglio di un attacco esterno. In questi casi, non si configura un reato commesso “nell’interesse o a vantaggio” dell’ente, requisito essenziale per la responsabilità prevista dalla normativa.

Imodelli organizzativifinalizzati alla prevenzione deireati informaticidevono concentrarsi su tre principali contesti di rischio. Il primo è quello degliaccessi abusiviasistemi informatici e telematici, spesso compiuti per otteneredati sensibili, come le liste clienti o informazioni riservate.

Il secondo riguarda lamanipolazione dei datinel contesto dei rapporti con laPubblica Amministrazione, come nei casi disovrafatturazioneoalterazione di dati fiscaliper ottenere vantaggi indebiti. Il terzo contesto è legato a condotte didanneggiamentoointerruzionedel funzionamento dei sistemi informatici, finalizzate a causaredisservizio danni all’immagine aziendale.

Negli ultimi anni, la consapevolezza dell’importanza dellacybersecurityè aumentata significativamente all’interno delle imprese. Diversi documenti e iniziative, come ilFramework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection, sviluppato dalCINIin collaborazione con università e centri di ricerca, offrono linee guida per migliorare icontrolli di sicurezza informaticanelle aziende. Tra le principali misure raccomandate vi sono la gestione degliinventari di dispositivi e software, la protezione contro imalware, la gestione dipasswordeaccount, nonché la formazione e sensibilizzazione del personale in materia dicybersicurezza.

In definitiva, l’adozione di unmodello organizzativoche includa queste misure di prevenzione è cruciale per ridurre il rischio di commissione direati informatici. L’implementazione di unsistema di sicurezzarobusto non solo tutela idatie isistemiaziendali, ma contribuisce anche a migliorare la reputazione e la competitività dell’azienda, garantendo il rispetto delle normative vigenti.

Reati informatici e 231: l’importanza nellacorporate compliance

In conclusione, la crescente complessità deireati informaticie la loro incidenza sulle attività aziendali rendono indispensabile una consulenza legale qualificata per la valutazione dei rischi, la definizione di processi di sicurezza e la costruzione di unmodello organizzativoadeguato a prevenire tali condotte illecite. Rivolgersi a un avvocato specializzato indiritto penaleconsente di affrontare queste problematiche con una prospettiva mirata e strategica, garantendo il rispetto della normativa vigente e la protezione del patrimonio aziendale.

Lo Studio Legale D’Agostinovanta unaexpertise trasversalenell’ambito dellacriminalità informaticae dellacorporate compliance, offrendo un supporto legale di alto livello che garantisce l’adozione di soluzioni efficaci e innovative per la gestione dei rischi cibernetici.

Grazie alla consolidata esperienza in questi settori, lo Studio è in grado di assicurare un elevato standard qualitativo, accompagnando le imprese nella realizzazione di un sistema dicompliancesolido e conforme alle esigenze normative più attuali, in materia di prevenzione dei reati informatici.

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Direttiva NIS 2: approvato il Regolamento 2024/2690 della Commissione su requisiti di sicurezza e incidenti significativi

Direttiva NIS 2: approvato il Regolamento 2024/2690 della Commissione su requisiti di sicurezza e incidenti significativi

LaDirettiva NIS 2(Direttiva (UE) 2022/2555) è il corpus normativo principale nell’ambito della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi all’interno dell’Unione Europea. L’obiettivo primario di questa normativa è, come noto, quello di migliorare la resilienza delle infrastrutture digitali europee, introducendo obblighi più stringenti per gli operatori di servizi essenziali e importanti.

Rispetto alla precedente Direttiva NIS, la NIS 2 estende il campo di applicazione e rafforza le misure digestione del rischio di cybersicurezza, armonizzando ulteriormente le normative tra gli Stati membri.

In questo contesto, ilRegolamento di attuazionerecentemente approvato dalla Commissione Europea si inserisce come elemento cruciale per la concretizzazione delle disposizioni previste dalla Direttiva NIS 2. Esso è stato adottato sulla base dell’articolo 21, paragrafo 5, della Direttiva NIS 2, che stabilisce che entro il 17 ottobre 2024, la Commissione debba adottare atti di esecuzione per definire i requisiti tecnici e metodologici delle misure di gestione del rischio. Questi requisiti riguardano una serie di fornitori di servizi critici, tra cui ifornitori di servizi DNS, iregistri dei nomi di dominio di primo livello (TLD), ifornitori di cloud computing, idata center, lereti di distribuzione dei contenuti (CDN), e altri operatori di servizi essenziali.

In parallelo, l’articolo 23, paragrafo 11, della Direttiva NIS 2 stabilisce che, entro la stessa scadenza, la Commissione adotti atti di esecuzione per specificare i casi in cui un incidente debba essere considerato significativo. Ciò si applica ai fornitori sopra elencati e ad altri soggetti essenziali e importanti, con l’obiettivo di garantire una risposta adeguata e tempestiva agli incidenti informatici che possano mettere a rischio la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

L’obiettivo di questo articolo è offrire una panoramica dettagliata del Regolamento di attuazione della Direttiva NIS 2, che introduce una disciplina vincolante per una serie di operatori che svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza digitale europea.

Il Regolamento, che entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione ufficiale, si applica esclusivamente allerelevant entitieso entità rilevanti, definite come quei soggetti che forniscono servizi critici per la società e l’economia. Tra queste entità si annoverano fornitori di servizi DNS, di cloud computing, di reti di distribuzione dei contenuti, motori di ricerca online, piattaforme di social networking e altre infrastrutture digitali di importanza strategica.

Nel prosieguo dell’articolo, esploreremo più nel dettaglio le misure di gestione del rischio previste dal Regolamento e le modalità per determinare quando un incidente debba essere considerato significativo ai sensi dellaDirettiva NIS 2. Per approfondimenti circa lanormativa nazionale di recepimentodella Direttiva NIS 2 e ilcalendario delle scadenze, rinviamo ai nostri precedenti articoli.

Requisiti di gestione del rischio nella Direttiva NIS 2

LaDirettiva NIS 2e il Regolamento di attuazione adottato dalla Commissione Europea pongono al centro dell’attenzione la necessità per le “entità rilevanti” di adottare misure specifiche di gestione del rischio per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. La disciplina dettagliata di tali misure è contenuta nell’Annex Idel Regolamento, che rappresenta un pilastro normativo fondamentale per garantire la sicurezza cibernetica all’interno dell’Unione Europea.

L’Annex I si struttura in diverse sezioni, ciascuna delle quali delinea un insieme di requisiti tecnici e metodologici che le entità rilevanti devono implementare. Tali misure sono organizzate in modo da coprire tutti gli aspetti cruciali della gestione del rischio di cybersecurity, con l’obiettivo di fornire un approccio omnicomprensivo alla sicurezza informatica. Tra le principali aree trattate figurano la protezione delle reti, dei sistemi informativi e dei dati, nonché la preparazione a rispondere a eventuali incidenti di sicurezza.

Le misure descritte nell’Annex I impongono alle entità rilevanti l’adozione dipolitiche di sicurezza informaticache coprano l’intero ciclo di vita dei sistemi e dei servizi. Queste politiche devono essere sviluppate sulla base di unavalutazione continua del rischio, che prevede l’identificazione delle minacce potenziali, la stima della probabilità che si verifichino incidenti e l’adozione di misure di mitigazione adeguate. L’Annex I stabilisce, inoltre, che queste politiche devono essere sottoposte a revisione periodica per adattarsi alle nuove sfide poste dall’evoluzione tecnologica e dalle crescenti minacce cibernetiche.

Inoltre, una sezione fondamentale dell’Annex I riguarda la gestione degliincidenti di sicurezza informatica. Le entità rilevanti sono tenute a implementare misure che consentano il rilevamento, la gestione e la risoluzione tempestiva degli incidenti. Questo include l’obbligo di monitorare continuamente le attività delle reti e dei sistemi informativi, in modo da rilevare eventuali anomalie che possano indicare un’intrusione o un attacco.

L’Annex Isi occupa anche dellacontinuità operativa, stabilendo che le entità rilevanti devono predisporre piani di continuità e ripristino delle attività, volti a garantire la ripresa delle operazioni nel minor tempo possibile in caso di interruzioni. Questi piani devono essere regolarmente testati e aggiornati, per assicurare che restino efficaci nel tempo e in linea con le esigenze operative dell’entità.

Un altro elemento di grande rilevanza trattato dall’Annex I riguarda lasicurezza della catena di fornitura(tema che, in generale, abbiamo già approfondito in un precedente articolo). Le entità rilevanti non solo devono assicurarsi che i loro sistemi e reti siano protetti, ma devono anche vigilare affinché i fornitori terzi che partecipano alla loro catena produttiva o distributiva rispettino standard di sicurezza analoghi. Questo principio garantisce un approccio integrato alla gestione del rischio, prevenendo potenziali vulnerabilità derivanti da attori esterni.

L’Annex I, dunque, costituisce la base normativa essenziale che le entità rilevanti devono seguire per conformarsi ai requisiti di gestione del rischio imposti dallaDirettiva NIS 2, garantendo così una maggiore resilienza delle infrastrutture digitali europee.

Incidenti significativi nel Regolamento di attuazione della Direttiva NIS 2

LaDirettiva NIS 2, unitamente al Regolamento di attuazione, introduce una disciplina specifica per la gestione degliincidenti significativi. Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, un incidente è considerato significativo se soddisfa uno o più criteri previsti dalla Direttiva stessa e dal Regolamento, con l’obiettivo di garantire che tali eventi ricevano una risposta tempestiva e adeguata. La rilevanza di un incidente non si limita al suo impatto immediato sui sistemi informativi dell’entità, ma viene valutata anche in funzione delle conseguenze economiche, operative e sociali che può determinare.

Secondo l’articolo 3, un incidente è considerato significativo se soddisfa uno o più criteri generali. Tra questi, vi è la possibilità che l’incidente comporti una perdita finanziaria diretta per l’entità rilevante superiore a 500.000 euro o al 5% del fatturato annuo complessivo dell’entità nell’anno finanziario precedente, a seconda di quale importo sia inferiore. Altri criteri includono la compromissione della riservatezza, integrità o autenticità dei dati, oppure la possibilità che l’incidente causi la morte o danni significativi alla salute di una persona fisica. Inoltre, il Regolamento introduce criteri specifici per diverse tipologie di entità rilevanti, in modo da adeguare la valutazione dell’incidente alle caratteristiche particolari dei servizi forniti.

Aisensi dell’articolo 5, se l’incidente riguarda unfornitore di servizi DNS, esso è considerato significativo se uno o più criteri vengono soddisfatti. Tra questi, il servizio di risoluzione dei nomi di dominio autoritativo o ricorsivo deve essere completamente non disponibile per un periodo superiore a 30 minuti. In alternativa, la risposta del servizio di risoluzione dei nomi di dominio potrebbe superare i 10 secondi per oltre un’ora, rendendo il servizio inadeguato a rispondere in modo efficiente alle richieste DNS. Un altro criterio di significatività è la compromissione dell’integrità, riservatezza o autenticità dei dati trattati dal fornitore, soprattutto se tale compromissione coinvolge una quota rilevante di nomi di dominio gestiti.

Per quanto riguarda iregistri di nomi di dominio di primo livello (TLD), l’articolo 6stabilisce che un incidente è considerato significativo se il servizio di risoluzione dei nomi di dominio autoritativo è completamente non disponibile o se il tempo di risposta medio supera i 10 secondi per un periodo superiore a un’ora. Anche in questo caso, la compromissione della sicurezza dei dati legati al TLD può essere determinante nel qualificare l’incidente come significativo, se tale compromissione mina la riservatezza o l’integrità delle informazioni trattate.

Aisensi dell’articolo 7 del Regolamento attuativo della Direttiva NIS 2, unfornitore di servizi di cloud computingè soggetto a criteri di significatività qualora il servizio di cloud computing sia completamente non disponibile per più di 30 minuti. Inoltre, se la disponibilità del servizio è limitata per oltre il 5% degli utenti del cloud nell’Unione Europea, o per più di un milione di utenti, l’incidente può essere considerato significativo. La compromissione dell’integrità, riservatezza o autenticità dei dati trattati da tali fornitori può inoltre essere un fattore determinante, soprattutto se coinvolge una quota considerevole di utenti del servizio.

Analogamente, l’articolo 8del Regolamento attuativo della Direttiva NIS 2 disciplina gli incidenti che coinvolgono ifornitori di servizi di data center. Un incidente è considerato significativo se il servizio di data center risulta completamente non disponibile o se la disponibilità del servizio è limitata per un periodo superiore a un’ora. Anche in questo caso, la compromissione della sicurezza dei dati trattati nel data center può qualificare l’incidente come significativo, così come la compromissione dell’accesso fisico al data center stesso, soprattutto se si verifica una violazione dei meccanismi di protezione fisica che limitano l’accesso alle aree sensibili.

Per ifornitori di reti di distribuzione dei contenuti (CDN), l’articolo 9stabilisce che un incidente è significativo se la rete di distribuzione è completamente non disponibile per più di 30 minuti. Se l’indisponibilità del servizio impatta oltre il 5% degli utenti della rete di distribuzione o coinvolge più di un milione di utenti, l’incidente è considerato significativo. Come per le altre entità, anche la compromissione della riservatezza, integrità o autenticità dei dati trattati dalla rete di distribuzione dei contenuti può rappresentare un criterio rilevante.

L’articolo 11riguarda ifornitori di marketplace online, dove un incidente è considerato significativo se più del 5% degli utenti o oltre un milione di utenti nell’Unione sono coinvolti dall’indisponibilità totale o parziale del servizio. Anche in questo contesto, la sicurezza dei dati trattati gioca un ruolo fondamentale, in particolare se vi è stata una compromissione della riservatezza, integrità o autenticità delle informazioni.

Infine, gliarticoli 12 e 13 del Regolamento attuativo della Direttiva NIS 2disciplinano rispettivamente i criteri per gliincidenti significativiche coinvolgono imotori di ricerca onlinee lepiattaforme di servizi di social networking, stabilendo criteri simili in termini di indisponibilità dei servizi e compromissione della sicurezza dei dati. Anche in questi casi, l’indisponibilità che colpisce una percentuale significativa di utenti o la violazione dei dati trattati costituisce un elemento chiave nella valutazione della significatività dell’incidente.

In conclusione, il Regolamento di attuazione dellaDirettiva NIS 2stabilisce una disciplina precisa e articolata per identificare e gestire gli incidenti significativi, tenendo conto delle peculiarità delle diverse entità rilevanti e del tipo di servizi forniti.

Direttiva NIS 2 e Regolamento di attuazione. Quali adempimenti?

LaDirettiva NIS 2e il Regolamento di attuazione adottato dalla Commissione Europea rappresentano un significativo passo avanti nella gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi all’interno dell’Unione Europea. La definizione precisa delle misure di gestione del rischio e la determinazione degli incidenti significativi hanno come obiettivo quello di creare un quadro giuridico uniforme e robusto, capace di rispondere alle sfide sempre più complesse del panorama cibernetico moderno. Con l’entrata in vigore del Regolamento, le “entità rilevanti” dovranno adattarsi a nuovi standard di sicurezza e adottare un approccio proattivo nella gestione dei rischi informatici.

Per le entità rilevanti, la conformità allaDirettiva NIS 2richiederà un impegno non solo tecnico ma anche organizzativo, attraverso l’implementazione di politiche di sicurezza coerenti e la formazione continua del personale coinvolto. Gli operatori economici, in particolare, dovranno assicurarsi che anche la loro catena di fornitura rispetti gli stessi criteri di sicurezza cibernetica. Il mancato adeguamento può comportare sanzioni rilevanti e, soprattutto, una vulnerabilità critica nei confronti delle minacce informatiche.

In questo contesto di crescente complessità normativa, loStudio Legale D’Agostino, con la sua consolidata esperienza in ambito dicorporate complianceecybersicurezza, è in grado di fornire un supporto strategico essenziale. La nostra competenza nella gestione delle problematiche legate alla conformità aziendale e alla sicurezza informatica ci permette di assistere le imprese e le pubbliche amministrazioni nel processo di implementazione della Direttiva NIS 2, garantendo un approccio personalizzato e orientato alla prevenzione dei rischi.

Siamo lieti e orgogliosi di accompagnarvi nel percorso di adeguamento normativo, fornendo soluzioni efficaci e su misura per proteggere le vostre infrastrutture digitali e ridurre al minimo l’esposizione ai rischi cibernetici.

SCARICA QUI IL TESTO DELRegolamento di attuazione della Direttiva NIS 2 del 17.10.2024

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Regolamento DORA 2022/2554/UE. Obblighi di sicurezza e misure di resilienza

Regolamento DORA 2022/2554/UE. Obblighi di sicurezza e misure di resilienza

Il nuovo RegolamentoDORA(Digital Operational Resilience Act) introduce sfide rilevanti in materia dicompliance finanziariaaziendale, aprendo a nuove forme di responsabilità per gli organi societari. Comprendere le motivazioni e gli obiettivi di tale normativa richiede un’analisi preliminare delle ragioni che hanno spinto laCommissione Europea, seguita dalParlamento, a intervenire in ambito disicurezza informaticanel settorefinanziario. Si sottolinea che, peraltro, molti enti destinatari del Regolamento DORA, rientrano anche tra i soggetti obbligati ai sensi della Direttiva NIS 2 e del Decreto Legislativo 138/2024; rinviamo sul punto al nostro precedente e specificoapprofondimento.

Negli ultimi anni, si è assistito a un significativo aumento degliattacchi informaticidiretti verso grandi aziende, in particolare nel settorebancarioefinanziario, con esempi emblematici come Unicredit e Intesa SanPaolo, nonché verso amministrazioni pubbliche di rilievo, come l’Agenzia delle Entratee laRegione Lazio. Tali attacchi causano incidenti disicurezzacon conseguenze non solo per l’impresa o l’ente colpito, ma anche per l’intera comunità e, in alcuni casi, per l’intero Paese.

Le violazioni dei sistemiinformaticiincidono infatti sullariservatezza,integritàedisponibilitàdi dati e informazioni, generando effetti negativi immediati sia per i cittadini, sotto il profilo economico, sia in relazione ai diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, come il diritto alla salute, alla riservatezza e alla tutela del risparmio.

Nell’attuale contesto digitale, letecnologie dell’informazione e della comunicazione(TIC) costituiscono il pilastro su cui si fondano i principali settori economici, tra cui quellofinanziario, e sono essenziali per il buon funzionamento delmercato interno. Tuttavia, l’accresciuto livello didigitalizzazioneeinterconnessioneamplifica irischi informatici, rendendo la società, e in particolare il sistemafinanziario, sempre più vulnerabile a minacce e perturbazioni legate alleTIC.

Questo articolo mira a esaminare i profili giuridici più rilevanti che il RegolamentoDORAintroduce, offrendo un quadro degli adempimenti che i soggetti obbligati dalla normativa dovranno tenere in considerazione.

Regolamento DORA: entrata in vigore, finalità e soggetti obbligati

Il RegolamentoDORA(Digital Operational Resilience Act), entrato formalmente in vigore nel gennaio 2023, diverrà pienamente vincolante a partire dal 17 gennaio 2025. TaleRegolamentomira a rafforzare le misure disicurezza informaticae la cosiddettaresilienza digitaleall’interno del settorefinanziario, il quale è particolarmente esposto aattacchi informatici.

L’Unione Europea, riconoscendo la natura strategica di questo settore per la stabilità economica e la libera circolazione di capitali, merci, servizi e persone, ha adottato ilDORAcome strumento per armonizzare la legislazione degli Stati membri, introducendo standard comuni e obbligatori in tema di sicurezza operativa.

La finalità primaria delDORAè quella di proteggere la competitività e la stabilità finanziaria dell’Unione Europea, uniformando le diverse normative nazionali sotto un insieme di regole condivise, specificamente concepite per la prevenzione e gestione degli attacchi informatici che colpiscono le imprese del settorefinanziario. La consapevolezza che le minacce informatiche abbiano una dimensione intrinsecamente transnazionale ha spinto il legislatore europeo a perseguire una politica comune, idonea a contrastare i rischi che superano i confini nazionali.

Il RegolamentoDORAsi inserisce in un contesto di continuità con precedenti normative europee, come laDirettiva NIS 2, adottando misure rigorose per la gestione del rischio informatico e la protezione dei dati. Tra le disposizioni di maggior rilievo, vi è l’obbligo per gli operatori finanziari di adottare specifici standard per ilmonitoraggiocontinuo dell’efficacia dei modelli diresilienza operativae per la realizzazione di test periodici. Questi test mirano a verificare la capacità delle imprese di rispondere prontamente a incidenti di sicurezza, prevedendo anche l’obbligo di segnalazione tempestiva degli incidenti stessi alle autorità competenti.

Un aspetto centrale delDORAriguarda la conformità dei contratti stipulati con fornitori terzi, soprattutto laddove questi ultimi siano coinvolti nell’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Questo obbligo di conformità sottolinea l’importanza di garantire che l’intera filiera di partner commerciali rispetti le medesime norme di sicurezza, minimizzando così il rischio di vulnerabilità derivanti da soggetti esterni all’impresa.

Il concetto diresilienza digitaletrova piena applicazione all’interno delDORA, definendo la capacità delle aziende del settorefinanziariodi preservare e garantire la propria integrità operativa sotto il profilo tecnologico. Ciò comporta l’adozione di misure strutturali che assicurino la sicurezza dellereti, deisistemi informaticie deidatiutilizzati, come stabilito dall’art. 3 del Regolamento.

Dal punto di vista soggettivo, il Regolamento si applica a un’ampia gamma di operatori del mercato finanziario, tra cui banche, imprese assicurative, intermediari finanziari, fondi di investimento, nonché fornitori dicripto-attivitàe soggetti terzi che forniscono servizi basati sull’uso delle TIC. In tal modo, ilDORAcopre una vasta pluralità di soggetti operanti nel sistema economico-finanziario, assicurando che ciascuno di essi sia tenuto ad adottare le misure necessarie per garantire la propriaresilienza operativae per proteggere l’intero ecosistema digitale dell’Unione Europea dalle crescenti minacce informatiche.

Regolamento DORA: obblighi di sicurezza e resilienza

IlRegolamento DORAintroduce un complesso quadro di obblighi volti a garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi delle entità finanziarie, come delineato dall’art. 1. In particolare, il regolamento impone l’adozione di misure uniformi per salvaguardare la continuità operativa delle imprese e prevenire eventuali compromissioni legate allacybersecurity. Gli obblighi possono essere distinti in due principali categorie: obblighi interni, relativi alla governance e alla gestione dei rischi informatici, e obblighi esterni, che riguardano la notifica di incidenti e minacce alle autorità competenti.

Tra gli obblighi interni, ilDORApone l’accento sulla gestione dei rischi connessi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Le entità finanziarie devono adottare un approccio strutturato allaresilienza operativa digitale, che include l’implementazione di test periodici per verificare la robustezza dei propri sistemi di sicurezza informatica. Questi test devono essere volti a identificare le vulnerabilità nei sistemi e a stabilire misure adeguate per mitigare i rischi, inclusi quelli derivanti da fornitori terzi. La vigilanza sulla sicurezza delle reti e dei dati è un aspetto cruciale, e il regolamento richiede la predisposizione di protocolli per monitorare costantemente la qualità della sicurezza, con particolare riguardo alla catena di fornitura.

Gli obblighi esterni imposti dalDORAriguardano principalmente la notifica alle autorità competenti di qualsiasi incidente grave o minaccia significativa che possa compromettere la sicurezza delleTIC. Questo include incidenti legati alla sicurezza dei sistemi di pagamento e alle infrastrutture finanziarie digitali. Le entità finanziarie devono, inoltre, condividere informazioni rilevanti riguardanti tali incidenti con le autorità designate, al fine di migliorare la resilienza complessiva del settore.

Un altro punto cruciale delRegolamento DORAè la gestione dei rischi legati ai fornitori esterni di serviziTIC. L’art. 25 del Regolamento specifica l’obbligo di garantire che i fornitori con i quali le entità finanziarie collaborano rispettino gli standard di sicurezza imposti dal DORA, minimizzando così il rischio di compromissioni derivanti da soggetti terzi. Le imprese devono inoltre adottare unmodello di gestione del rischioche contempli procedure per affrontare le minacce informatiche in modo proattivo ed efficace.

Il regolamento introduce anche il concetto diresilienza operativa digitale, che si riferisce alla capacità dell’impresa di mantenere l’integrità dei propri sistemi tecnologici e operativi di fronte a incidenti di sicurezza informatica. Questa resilienza deve essere garantita attraverso un quadro di gestione globale che includa politiche, strategie, obiettivi e procedure di sicurezza. L’obiettivo è quello di consentire alle imprese di resistere e riprendersi rapidamente da qualsiasi minaccia o vulnerabilità, assicurando la continuità delle operazioni commerciali. In particolare, l’art. 9 delDORAdisciplina la continuità operativa (business continuity), mentre gli articoli 10 e 11 trattano ildisaster recovery, ossia la capacità di recupero delle imprese in seguito a incidenti gravi.

Le entità finanziarie sono inoltre obbligate a condurre attività dirisk managementerisk assessment, con lo scopo di individuare e valutare i rischi informatici legati alla gestione, utilizzo e trasferimento dei dati. Questo processo include l’adozione di soluzioni software e hardware adeguate alla natura e complessità dell’ente, che consentano di prevenire la perdita, alterazione, accesso non autorizzato o fuga di informazioni sensibili. IlDORAimpone che tale gestione del rischio ricada sotto la responsabilità diretta dell’organo di gestionedell’impresa, il quale è incaricato di predisporre, applicare e monitorare periodicamente il quadro di gestione della sicurezza informatica.

Infine, il Regolamento richiede che tale quadro venga sottoposto a verifiche periodiche da parte di revisori esterni con comprovate competenze nel settore delle TIC, al fine di garantire che le misure adottate siano adeguate e aggiornate rispetto all’evoluzione delle tecnologie e delle minacce informatiche. Questo meccanismo di revisione continua differenzia ilDORAda altri modelli normativi, come ilModello 231, conferendo una maggiore dinamicità e adattabilità alle specifiche esigenze del settore finanziario.

Misure di compliance al DORA: gli obblighi c.d. esterni

La seconda parte delRegolamento DORA, in particolare il Capo III, è dedicata agli obblighi esterni che gravano sugli enti finanziari, con particolare riferimento ai processi disegnalazioneereportingverso le autorità di vigilanza nazionali competenti. Tali obblighi mirano a garantire una gestione tempestiva e trasparente degli incidenti informatici, nonché delle criticità significative legate all’uso delleTICall’interno del settore finanziario.

In primo luogo, ilDORArichiede agli enti finanziari di predisporre piani dettagliati dicomunicazione delle crisie di gestione degli incidenti informatici che si verificano. Questi piani devono includere la classificazione delle perdite e degli impatti, tenendo conto della gravità dell’evento e della criticità dei servizi messi a rischio. In base a quanto previsto dagli artt. 15 e ss. del Regolamento, gli enti devono non solo registrare e classificare ogni incidente informatico, ma anche valutare l’impatto potenziale su terzi, come utenti o clienti, in conformità con l’art. 16.

Tale classificazione è essenziale per garantire una risposta adeguata e proporzionata all’entità del rischio e alla potenziale compromissione dei servizi finanziari.

Una volta classificato l’incidente, la comunicazione deve essere inoltrata all’autorità competente, individuata in modo specifico per ciascuna tipologia di ente finanziario dall’art. 41 delDORA. Le autorità di vigilanza, incaricate di monitorare la resilienza operativa degli istituti finanziari, svolgono un ruolo cruciale nel garantire che il sistema finanziario mantenga la propria integrità e continuità operativa. Il processo disegnalazioneereportingè dunque essenziale per identificare eventuali debolezze nel sistema e promuovere misure correttive che rafforzino la resilienza complessiva del mercato finanziario.

Un altro elemento fondamentale delRegolamento DORAè il ruolo attribuito alleAutorità di vigilanza, sia a livello nazionale che europeo. Queste autorità, tra cui spicca l’Autorità Bancaria Europea(EBA), sono incaricate di valutare la resilienza operativa delle entità finanziarie ricadenti sotto la propria giurisdizione. Tale valutazione si basa su un esame approfondito dei piani di resilienza degli enti, della mappatura dei servizi critici, dei sistemi informatici utilizzati e dei contratti stipulati con fornitori terzi che prevedono l’impiego diTIC.

Le autorità hanno il potere di eseguireispezioni in locoper verificare la conformità degli enti ai requisiti delDORAe assicurarsi che siano state adottate le misure adeguate per prevenire e gestire incidenti informatici.

LeAutorità di vigilanzasono anche responsabili di fornire linee guida e raccomandazioni (best practices) volte ad assistere le entità finanziarie nell’implementazione dei requisiti normativi delDORA. Esse svolgono un ruolo centrale nel promuovere il coordinamento tra le varie autorità nazionali, europee e le forze dell’ordine, per garantire una risposta tempestiva e coordinata alle minacce informatiche. Questo sistema di collaborazione interistituzionale è volto a rafforzare la capacità di risposta del sistema finanziario alle sfide poste dalla crescente digitalizzazione e interconnessione globale.

Inoltre, ilDORAconferisce alleAutorità di vigilanzail potere di applicare sanzioni agli enti finanziari che non rispettano i requisiti previsti dal regolamento. Le sanzioni possono variare a seconda della gravità della violazione e mirano a incentivare l’adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza operativa e la protezione delle informazioni finanziarie e sensibili. L’imposizione di sanzioni rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare il rispetto del quadro normativo e la corretta attuazione delle misure di resilienza operative da parte degli enti.

Le sanzioni del Regolamento DORA

IlRegolamento DORAintroduce un articolato sistema sanzionatorio volto a garantire il rispetto delle misure diresilienza operativae disicurezza informaticaimposte alle entità finanziarie. Gli artt. 50 e 51 del Regolamento delineano una serie di sanzioni amministrative che possono essere applicate in caso di violazione delle disposizioni normative. Tra le misure più rilevanti, figurano sanzioni pecuniarie che possono raggiungere fino a 10 milioni di euro o, alternativamente, fino al 5% del fatturato annuo complessivo dell’ente finanziario, a seconda di quale cifra risulti più elevata. Queste sanzioni sono accompagnate da una gamma di misure correttive, come richiami pubblici, la revoca delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività e l’obbligo di risarcimento dei danni causati.

Tuttavia, ilDORAlascia agli Stati membri la facoltà di adottare un approccio più severo, prevedendo anche sanzioni penali per determinate violazioni. Questo margine di discrezionalità consente agli ordinamenti nazionali di stabilire un regime sanzionatorio che possa comprendere misure di carattere penale, qualora la gravità della violazione lo giustifichi. In particolare, l’art. 52 del Regolamento specifica che gli Stati membri possono scegliere di non adottare sanzioni amministrative per violazioni che, nel diritto interno, sono già passibili di sanzioni penali.

Questa scelta mira ad evitare il cumulo di sanzioni per lo stesso fatto, scongiurando così il rischio di violazioni del principio delne bis in idem, principio cardine del diritto sanzionatorio europeo che vieta la punizione di un individuo per lo stesso reato più di una volta.

Il secondo paragrafo dell’art. 52 sottolinea che, qualora uno Stato membro opti per l’imposizione di sanzioni penali in caso di violazioni delRegolamento DORA, le autorità di vigilanza nazionali devono essere dotate di tutti i poteri e le competenze necessari per collaborare efficacemente con le autorità giudiziarie competenti. Questo aspetto evidenzia l’importanza di una cooperazione stretta e coordinata tra le autorità di vigilanza finanziaria e gli organi giudiziari, al fine di garantire l’effettiva applicazione delle norme delDORAe assicurare che le violazioni siano trattate con la massima serietà.

In sostanza, il sistema sanzionatorio previsto dalDORAriflette l’intento del legislatore europeo di garantire che le entità finanziarie rispettino rigorosamente le misure di sicurezza e resilienza digitale. La possibilità di combinare sanzioni amministrative e penali dimostra la gravità con cui vengono trattate le violazioni nel settore finanziario, rafforzando la necessità di un’adeguatacomplianceda parte delle imprese e promuovendo una maggiore responsabilizzazione degli organi aziendali.

Conclusioni

L’entrata in vigore delle disposizioni delRegolamento DORAil 17 gennaio 2025 rappresenta una scadenza fondamentale per tutte le entità finanziarie soggette a questa normativa. A partire da tale data, le misure diresilienza digitaleesicurezza informaticadiventeranno pienamente applicabili, rendendo imprescindibile un adeguamento tempestivo e rigoroso da parte degli operatori del settore.

Le misure dicompliancepreviste dal Regolamento includono l’adozione di un quadro di gestione dei rischi informatici, l’attuazione di test periodici per verificare la resilienza operativa e la conformità dei contratti con fornitori terzi alle norme di sicurezza informatica. Le imprese devono inoltre predisporre piani di comunicazione per la gestione degli incidenti, monitorare costantemente la sicurezza delleTICutilizzate e garantire la segnalazione tempestiva alle autorità competenti in caso di incidenti gravi. Il rispetto di queste misure non solo consentirà alle entità finanziarie di migliorare la loro capacità di affrontare le minacce informatiche, ma anche di garantire la continuità dei servizi e la protezione dei dati sensibili.

È essenziale, inoltre, che anche i fornitori delle entità soggette alDORAcomprendano la portata degli obblighi imposti dal Regolamento. Pur non essendo direttamente obbligati, i fornitori che offrono servizi critici basati sull’uso delleTICsaranno comunque gravati da responsabilità indirette per garantire che le entità finanziarie rispettino gli standard di sicurezza e resilienza imposti dalDORA.

In questo contesto, l’assistenza di unaconsulenza legale espertadiventa cruciale non solo per i soggetti direttamente obbligati dalRegolamento DORA, ma anche per i loro fornitori. Un supporto legale qualificato può garantire che tutti i processi di adeguamento siano conformi alle disposizioni del Regolamento, prevenendo così potenziali violazioni e contribuendo a creare un sistema sicuro e resiliente, capace di affrontare le sfide del panorama digitale e finanziario attuale.