da Redazione | Ott 1, 2025 | Notizie e Aggiornamenti Legislativi
The Diarra case represents a leading case in the interaction between European Union law and the regulatory framework governing professional sport. At the heart of the dispute lies the delicate balance between the autonomy of sporting organisations such as FIFA and the binding force of the Treaties, in particular with respect to the freedom of movement of workers and the principles of competition law.
The case of Lassana Diarra illustrates how rules originally conceived to safeguard contractual stability within football may in fact result in restrictions incompatible with fundamental rights guaranteed by EU law. The judgement of the Court of Justice clarified the incompatibility of certain FIFA provisions with Articles 45, 101 and 102 TFEU, and have also opened the way for new forms of judicial protection and compensation claims for players whose careers have been adversely affected by unlawful restrictions.
The objective of this article is to explore the consequences of the Diarra case in terms of opportunities for redress and compensation, as well as the broader legal implications for professional athletes and sporting organisations across the Union.
By examining the background of the dispute, the legal reasoning of the Court of Justice, and the subsequent claims brought before national courts, we will reflect on the scenarios that may unfold in the coming years.
The analysis will show how the Diarra case reshapes the relationship between EU law and sport, enhancing the protection of athletes while requiring governing bodies to adapt their rules to the principles of legality, proportionality, and free competition that underpin the Union’s legal order.
The background of the Diarra case and the scrutiny of FIFA rules
The origins of the Diarra case lie in the contractual dispute between the French footballer Lassana Diarra and his Russian club, which terminated their employment agreement alleging misconduct. Following the termination, FIFA applied the provisions of its Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), which establish that contracts between players and clubs may only be terminated without consequences in limited circumstances, such as expiry of the contractual term, mutual consent, or the existence of just cause.
In all other situations, unilateral termination triggers significant financial and sporting sanctions, including joint liability of the player and the new club for compensation and restrictions on the player’s eligibility to participate in competitions. These rules, introduced under the rationale of safeguarding contractual stability and protecting clubs from opportunistic behaviour, were designed to maintain predictability in the football market and discourage premature contract breaches.
However, in practice, the RSTP rules created significant obstacles to player mobility and introduced a chilling effect on clubs willing to recruit athletes whose contracts were disputed or prematurely terminated.
Although Diarra received an offer from a Belgian club, the potential financial risks associated with FIFA’s sanctions prevented the conclusion of the contract, thereby restricting his freedom to continue his career within the Union. The litigation initiated before Belgian courts, and subsequently referred to the Court of Justice, highlighted the incompatibility between FIFA’s regulatory framework and the principles of EU law.
Diarra case and the principle of free movement of workers
A central issue raised by the Diarra case concerns the interpretation of Article 45 TFEU, which enshrines the fundamental freedom of movement of workers within the Union. The Court of Justice examined whether the FIFA provisions on contractual stability, particularly those imposing compensation and sanctions on players and new clubs following unilateral termination, were compatible with this cornerstone of EU law.
The Court held that such rules effectively dissuade clubs from engaging players who have unilaterally terminated their contracts, due to the legal and financial risks that may ensue. The mechanism created by FIFA’s regulations therefore introduced a deterrent effect, which in practice restricted players’ opportunities to pursue their careers across borders and undermined their right to mobility guaranteed by the Treaties.
The Diarra case thus reaffirmed that the private regulatory autonomy of sporting bodies cannot justify disproportionate restrictions on fundamental freedoms. Although contractual stability is a legitimate objective, the Court considered the measures imposed by FIFA excessive and unnecessary, as they extended far beyond what was required to maintain fairness and balance in competitions.
By establishing that disproportionate transfer restrictions are unlawful, the ruling strengthened the position of athletes vis-à-vis clubs and federations. More broadly, it underscored the principle that the pursuit of sporting objectives must remain consistent with the fundamental freedoms of the internal market, preventing regulatory frameworks from creating de facto barriers to labour mobility. The judgment therefore represents a milestone in aligning the legal order of sport with the wider framework of EU law.
Diarra case and EU competition law implications
Beyond the principle of free movement, the Diarra case also raised profound questions regarding the compatibility of FIFA’s regulatory framework with EU competition law.
The Court of Justice analysed the transfer rules in light of Articles 101 and 102 TFEU, emphasising that professional football is an economic sector in which clubs compete for access to a scarce and decisive resource: highly skilled players. By imposing heavy financial penalties and sporting sanctions on clubs willing to recruit players alleged to have terminated contracts without just cause, FIFA effectively curtailed the ability of clubs to compete in the market for talent.
This created an environment akin to a “no-poach agreement,” where the distribution of players was artificially stabilised, undermining the competitive dynamics essential to the functioning of the football industry.
The Court underlined that the opportunity for clubs to compete by recruiting players is central to maintaining a dynamic and open market in professional sport. Rules that preclude this possibility do not merely regulate competition; they suppress it. In its assessment, the Court considered the object of the FIFA rules to be the restriction of competition, as they systematically reduced incentives for cross-border recruitment and limited the capacity of clubs to challenge established hierarchies.
The Diarra case therefore demonstrates that private sporting regulations, even when justified in the name of contractual stability, may fall foul of antitrust principles when they exert a restrictive effect on the market. The judgment has significant implications, signalling that sporting bodies are subject to the same rigorous scrutiny as other economic actors when their rules interfere with competition in the internal market.
The claim for compensation and the prospects after the ECJ rulings
The most immediate development following the Diarra case has been the pursuit of damages before national courts, a step that illustrates the tangible consequences of the Court of Justice’s findings.
In August 2025, Lassana Diarra lodged a new claim before the Belgian judiciary, seeking compensation of €65 million against FIFA and the Royal Belgian Football Association. This figure was calculated to reflect not only the earnings lost during the period when the player was prevented from signing with a new club, but also the long-term decline of his professional career and the reputational harm caused by the unlawful restrictions imposed upon him.
The claim highlights the essential link between the violation of EU law and the duty to repair the harm suffered by individuals whose rights have been infringed by private regulatory regimes.
From a broader perspective, the Diarra case demonstrates how EU law empowers athletes to claim effective judicial protection when their fundamental freedoms are curtailed. The ruling of the Court of Justice paves the way for claims based on the principle of State and private liability for breaches of Union law, extending the reach of remedies traditionally associated with public authorities to the regulatory activities of private associations with de facto monopolistic powers.
The Belgian courts are now faced with the delicate task of defining criteria for quantifying such damages and of determining whether a structural compensation mechanism may be established to address not only Diarra’s individual situation but also potential claims from other players. This stage of the dispute illustrates the growing significance of damages actions as a tool for ensuring the practical effectiveness of EU law in the sporting context.
Future scenarios for the regulation of sport and the impact of the Diarra case
The long-term consequences of the Diarra case extend well beyond the individual dispute, inviting a reconfiguration of the legal and regulatory framework governing professional sport in Europe. The ruling of the Court of Justice underscores that sporting organisations, even when vested with considerable autonomy, cannot impose rules that conflict with the fundamental freedoms and competition principles enshrined in the Treaties.
This finding compels FIFA and other governing bodies to review their transfer systems and contractual stability provisions to ensure proportionality, transparency, and compliance with Union law. While FIFA has announced amendments to its regulations, critics argue that such reforms remain largely cosmetic, failing to redress the structural imbalances between clubs and players or to guarantee effective remedies in practice.
Looking forward, the Diarra case is likely to shape both litigation strategies and policy developments. Players, supported by unions and associations, may increasingly turn to national courts to assert claims for damages, while lawmakers and regulators may be prompted to develop harmonised rules to prevent conflicts between sporting regulations and EU law.
The case also strengthens the bargaining position of players in contract negotiations, as clubs are now aware that disproportionate restrictions are vulnerable to judicial scrutiny. Ultimately, the Diarra case contributes to redefining the delicate balance between sporting integrity and legal accountability, signalling a shift towards a model where the primacy of EU law ensures that the autonomy of sport does not become a shield for practices detrimental to individual rights and market competition.
Conclusion: the importance of specialised legal expertise
The Diarra case illustrates how the protection of rights under EU law can profoundly reshape the regulatory landscape of professional sport. Yet, the path from judicial recognition to effective enforcement often requires complex litigation before national courts, supported by a deep understanding of Union law and its interaction with private regulatory regimes.
For this reason, individuals and associations seeking to assert their rights must rely on legal professionals with proven expertise in EU law and experience before the EU Court of Justice. Our firm is committed to providing strategic assistance in this field, ensuring that players and stakeholders can effectively claim the compensation and protection guaranteed by the Treaties.
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Article drafted and published in collaboration with Attorney Mariachiara Giovinazzo
da Redazione | Set 19, 2025 | Notizie e Aggiornamenti Legislativi
The action for annulment is one of the fundamental remedies within the European Union legal system, enshrined in Article 263 TFEU, and constitutes the principal means by which the Court of Justice of the European Union exercises judicial review over the legality of acts adopted by the Union’s institutions, bodies, offices and agencies.
Its function is the protection of the rule of law within the EU, ensuring that the exercise of public powers remains consistent with the Treaties and with general principles of Union law. In theory, the action for annulment could serve as an essential instrument for individuals and non-governmental organisations seeking to contest Union acts that directly affect fundamental rights or collective interests, such as environmental protection. In practice, however, the admissibility criteria developed by the Court of Justice have created significant obstacles, particularly for NGOs, whose raison d’être is precisely the defence of diffuse and transnational interests that do not easily fit within the classical model of “direct and individual concern”.
The jurisprudential framework that has historically governed NGO access to the EU judicature is marked above all by the celebrated Plaumann formula, according to which an applicant must demonstrate that an EU measure affects them in a manner which differentiates them from all other persons, just as if they were themselves the addressee of the act.
This demanding threshold has, for decades, confined the possibilities of NGOs to pursue an action for annulment to a very limited set of circumstances, effectively excluding the judicial review of many acts that bear directly on the environment and biodiversity, but that are conceived as measures of general application.
Against this backdrop, the objective of the present contribution is to explore the locus standi of NGOs in the context of the action for annulment, highlighting the tension between the traditional Plaumann test and the more recent developments introduced by Regulation (EC) No. 1367/2006, as amended to implement the Aarhus Convention. The analysis will also situate this issue within broader debates on access to justice in the EU legal order, with particular reference to environmental protection, where the legal standing of NGOs plays a pivotal role in ensuring effective judicial control. T
his article further connects with our previous discussion concerning the possibility of initiating an action for annulment before the General Court against the Council’s decision to downlist the protection status of the wolf (in Italian). That case illustrates how NGOs may attempt to challenge Union measures that, although not addressed to them individually, have profound implications for biodiversity and collective goods.
Action for annulment — Legal framework under Article 263 TFEU
The action for annulment, as provided by Article 263 TFEU, represents the primary legal avenue through which the Court of Justice of the European Union exercises control over the legality of Union acts. The provision establishes a complex system of judicial review that reflects both institutional balance and the need for effective legal protection. It distinguishes among three categories of potential applicants: privileged, semi-privileged and non-privileged.
Privileged applicants, namely the European Parliament, the Council, the Commission and the Member States, may bring an action for annulment without the need to demonstrate any specific interest, thus enjoying unfettered access to judicial review. Semi-privileged applicants, such as the European Central Bank, the Court of Auditors and the Committee of the Regions, may also act, albeit only to safeguard their prerogatives.
The most delicate category is that of non-privileged applicants, which includes natural and legal persons. Their standing is subject to particularly stringent conditions, reflecting the restrictive jurisprudence that has developed over decades.
For non-privileged applicants, Article 263 TFEU requires that an action for annulment may be brought only if the contested act is addressed directly to them, or if it is of both direct and individual concern, or, following the Treaty of Lisbon, if it constitutes a regulatory act that is of direct concern and does not entail implementing measures. Each of these conditions raises interpretative challenges that have been clarified, but also narrowed, by the Court’s case law. In particular, the notions of “direct concern” and “individual concern” have generated extensive doctrinal debate, as they function as decisive filters for admissibility.
The criterion of direct concern requires that the act directly affect the applicant’s legal position without leaving discretion to the addressees responsible for its implementation. The requirement of individual concern, by contrast, demands that the applicant be distinguished from all other persons in a manner comparable to the addressee of the act, a formula originating in the well-known Plaumann judgment.
This framework has profound implications for NGOs wishing to contest Union acts. Because their statutory mission is typically the defence of collective and diffuse interests, NGOs rarely fulfil the condition of individual concern. Consequently, their capacity to bring an action for annulment has often been excluded, even in cases involving environmental measures of wide-ranging impact.
Action for annulment — The Plaumann doctrine and the requirement of individual concern
The most significant jurisprudential obstacle for NGOs wishing to bring an action for annulment is found in the Court of Justice’s interpretation of the requirement of individual concern. This interpretation was crystallised in the landmark Plaumann v Commission judgment of 1963, in which the Court held that natural or legal persons may be regarded as individually concerned by a measure of general application only if that measure affects them by reason of certain attributes which are peculiar to them or by circumstances that differentiate them from all other persons, thereby assimilating them to the position of the addressee.
This so-called Plaumann formula has become the canonical test for individual concern, and it has had far-reaching implications for the admissibility of an action for annulment initiated by non-privileged applicants.
The rigidity of this test is particularly problematic for NGOs. By their very nature, NGOs act in defence of collective interests, such as the protection of the environment, biodiversity or public health, which extend well beyond the individualised sphere of a particular person or entity. Under the Plaumann doctrine, however, applicants must show that they are affected in a manner distinct from all others in a comparable situation, a condition rarely met by NGOs that represent diffuse interests. As a result, numerous actions for annulment lodged by environmental organisations have been dismissed as inadmissible, the Court reasoning that the harm invoked was not specific to the applicant but rather a matter of general concern to society at large.
Action for annulment — The Aarhus Regulation and internal review as a gateway
The limitations imposed by the Plaumann doctrine have long been criticised for their incompatibility with the principle of effective judicial protection and with international commitments undertaken by the European Union. A decisive turning point was represented by the adoption of Regulation (EC) No. 1367/2006, known as the Aarhus Regulation, which was designed to implement within the Union legal order the obligations arising from the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters. The Regulation, later amended in 2021, introduced an innovative procedural mechanism that significantly reshaped the position of NGOs in relation to the action for annulment.
The Aarhus Regulation provides, in particular, that qualified NGOs and members of the public may submit a request for internal review of administrative acts adopted by Union institutions or bodies, or of alleged omissions where such acts should have been adopted, on the grounds that they contravene environmental law. If the request is rejected, the applicant may then institute proceedings before the General Court in accordance with Article 263 TFEU.
This mechanism operates as a procedural gateway, ensuring that organisations which defend environmental interests are not excluded ab initio from judicial scrutiny. While the definition of “administrative act” and the scope of “environmental law” remain carefully circumscribed, the internal review procedure has nonetheless provided NGOs with a practical route to challenge decisions and to obtain access to the Union Courts in circumstances where a direct action for annulment would otherwise have been inadmissible.
The 2021 amendment to the Aarhus Regulation was particularly significant. It followed the findings of the Aarhus Convention Compliance Committee, which had criticised the Union for maintaining barriers to access to justice. The revised Regulation broadened the definition of reviewable acts and clarified the obligations of Union institutions in responding to requests. For NGOs, this reform translated into a concrete possibility to test the legality of acts that impact environmental protection, thereby recalibrating the restrictive equilibrium shaped by the Plaumann case law. As a result, the Aarhus Regulation represents a corrective instrument designed to reconcile the Union’s judicial architecture with international standards of access to justice.
Action for annulment — The General Court’s Bloom judgment and NGO locus standi
A significant development in the evolution of NGO access to justice within the European Union occurred with the General Court’s judgment of 23 July 2025 in Bloom v Commission (T-1049/23). The case concerned the decision of the European Commission to object, on behalf of the Union, to a resolution of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) that sought to regulate the use of fish aggregating devices (FADs) in order to preserve tuna stocks and mitigate ecological harm.
The NGO Bloom, supported by Blue Marine Foundation, lodged a request for internal review under the Aarhus Regulation, arguing that the Commission’s objection violated the precautionary principle and undermined Union environmental law. The Commission rejected the request as inadmissible, contending that its objection did not constitute an “administrative act” containing provisions capable of contravening environmental law.
The General Court annulled the Commission’s decision, holding that the objection was indeed capable of producing adverse effects on the attainment of the objectives of EU environmental policy enshrined in Article 191 TFEU, and could therefore be subject to internal review. In reaching this conclusion, the Court emphasised that the Aarhus Regulation must be interpreted in a manner consistent with its objective of guaranteeing effective access to justice.
It further clarified that even measures which do not alter the state of Union environmental law directly may still qualify as reviewable acts if they prevent or impede the adoption of international conservation measures. The judgment thus confirmed that the internal review procedure operates as a functional extension of the action for annulment, enabling NGOs to overcome the rigid barriers of the Plaumann doctrine.
The importance of Bloom v Commission lies in its recognition of the substantive role of NGOs in safeguarding environmental values at both Union and international level. By broadening the category of acts susceptible to challenge through internal review, the judgment strengthens the legitimacy of the Union’s legal order and enhances the effectiveness of judicial protection. It illustrates how the combined effect of the Aarhus Regulation and the action for annulment has begun to recalibrate the balance between institutional discretion and the right of civil society actors to contest decisions with far-reaching environmental consequences.
Action for annulment — Substantive standards: precaution, sustainability, and environmental objectives
Beyond the procedural barriers that condition admissibility, the success of an action for annulment brought by NGOs often depends on the substantive standards invoked before the Union Courts. In the environmental field, the most prominent of these is the precautionary principle, expressly enshrined in Article 191 TFEU and elaborated in a consistent line of case law.
The precautionary principle requires Union institutions to adopt protective measures even in the presence of scientific uncertainty, ensuring that the absence of complete data cannot serve as a justification for delaying or avoiding regulatory intervention. NGOs, by framing their arguments in terms of breaches of this principle, can underscore how contested acts undermine the very objectives of Union environmental policy.
Equally relevant is the principle of sustainable development, which informs both primary law and sectoral legislation such as the Common Fisheries Policy and biodiversity protection measures. When NGOs bring an action for annulment, they often emphasise that contested acts compromise the prudent and rational use of natural resources or diminish ecological resilience, thereby infringing the obligations arising under Article 191 TFEU.
In addition, the Courts have recognised the relevance of international commitments, including those derived from conventions such as Aarhus, in shaping the interpretative framework within which Union acts must be assessed. By situating their claims within this broader normative matrix, NGOs strengthen the argument that annulment is not only legally justified but also necessary to preserve the coherence of the Union’s legal order.
These substantive standards thus transform the action for annulment into more than a procedural vehicle. They enable NGOs to invoke principles of environmental law that carry constitutional weight within the Union system, thereby pressing the Courts to balance institutional discretion against the imperative of ecological protection. In this way, substantive law and procedural access intersect, reinforcing the central role of judicial review in safeguarding the environment and in granting NGOs a meaningful voice before the Union judicature.
Legal assistance and representation before the EU Courts. We take care of your case
The complexity of the legal framework governing the action for annulment makes professional assistance the “key factor” for NGOs wishing to contest acts of the Union before the General Court or, on appeal, before the Court of Justice. The admissibility thresholds, the procedural requirements, and the strategic interplay between direct actions, internal review under the Aarhus Regulation, and preliminary references demand a level of expertise that can only be provided through specialised legal representation.
In particular, the preparation of an application for annulment requires not only a detailed understanding of the substantive principles of Union environmental law, but also a sophisticated assessment of locus standi under the Plaumann doctrine and its subsequent developments.
Our law firm has acquired significant experience in assisting NGOs in framing their legal strategies within the Union judicial system, including the drafting of internal review requests under Regulation No. 1367/2006 and the preparation of comprehensive submissions for the General Court.
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Article drafted and published in collaboration with Attorney Mariachiara Giovinazzo
da Redazione | Mag 19, 2025 | Notizie e Aggiornamenti Legislativi
L’estorsione informatica rappresenta oggi una delle minacce più gravi alla stabilità operativa di imprese, pubbliche amministrazioni e infrastrutture strategiche. A fronte di un contesto geopolitico sempre più instabile, caratterizzato da escalation ibride e dalla commistione tra crimine organizzato e attivismo informatico a matrice statuale, il nostro Paese ha registrato un incremento significativo degli attacchi cyber.
Secondo i dati riportati nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato il 3 aprile 2025 dal Senatore Basso, nel solo anno 2023 si è verificato un aumento del 12% degli attacchi informatici rispetto all’anno precedente, con un’incidenza sproporzionata a livello globale: l’Italia, pur rappresentando solo l’1,8% del PIL mondiale, è stata bersaglio di circa il 10% degli attacchi informatici su scala planetaria. Di questi, oltre due terzi sono attribuibili ad attività a scopo estorsivo mediante ransomware.
Tali numeri impongono una riflessione sistemica sulla vulnerabilità strutturale del sistema-Paese, nonché sull’urgenza di strumenti normativi adeguati a fronteggiare l’evoluzione del crimine informatico. L’estorsione informatica, da reato tecnologico isolato, si configura ormai come un fattore strutturale di rischio economico, sociale e strategico.
In tale cornice, il disegno di legge in esame si propone di conferire al Governo una delega ampia per la definizione di una strategia nazionale organica, in grado di colmare le lacune dell’ordinamento vigente e di armonizzarsi con il quadro normativo europeo
Estorsione informatica e divieto di pagamento del riscatto: un cambio di paradigma per i soggetti pubblici e privati critici
Il disegno di legge delega il Governo a introdurre, tra le altre misure, un esplicito divieto di pagamento del riscatto per i soggetti pubblici e privati inclusi nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, in caso di attacco informatico riconducibile a una forma di estorsione informatica.
Si tratta di una misura che, per la sua valenza sistemica, segna un deciso mutamento di paradigma nell’approccio del legislatore alla criminalità informatica, superando la logica della gestione discrezionale da parte della vittima e affermando un principio di ordine pubblico volto a colpire l’interesse economico dei gruppi criminali.
L’ispirazione di fondo richiama, per impostazione e finalità, la disciplina adottata con riferimento al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, introdotta dapprima con la legge n. 497/1974 e poi confluita, con modifiche, nella legge n. 82/1991. In quel contesto, l’art. 3 della legge del 1991 vietava il pagamento del riscatto da parte dei congiunti del sequestrato, salvo autorizzazione dell’autorità giudiziaria, al fine di interrompere la catena del profitto che incentivava il fenomeno criminoso.
Con analoghe finalità, l’attuale proposta normativa prevede che la violazione del divieto di pagamento del riscatto in caso di attacco ransomware comporti l’irrogazione di una sanzione amministrativa commisurata alla gravità della violazione. Solo in presenza di una minaccia grave ed imminente per la sicurezza nazionale, accertata e riconosciuta con provvedimento formale, il Presidente del Consiglio dei Ministri potrà autorizzare la deroga al divieto.
Questa clausola consente al sistema di mantenere un margine di flessibilità nei casi estremi, senza tuttavia vanificare l’effetto dissuasivo della norma. La previsione assume un valore fortemente simbolico e strutturale: privare i gruppi criminali della prospettiva di un pagamento certo rappresenta, anche nel caso dell’estorsione informatica, una misura per depotenziare il modello economico che sostiene le offensive ransomware su scala internazionale.
Estorsione informatica e qualificazione degli attacchi come minacce alla sicurezza nazionale
Una delle innovazioni più rilevanti del disegno di legge in materia di estorsione informatica è rappresentata dalla previsione, contenuta all’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della possibilità per il Presidente del Consiglio dei Ministri di qualificare un attacco ransomware come incidente che comporta un pregiudizio per la sicurezza nazionale.
Si tratta di una disposizione che eleva l’evento informatico da minaccia di natura privatistica a questione di interesse primario per lo Stato, con conseguente attivazione delle misure straordinarie previste dalla legislazione vigente in materia di difesa e sicurezza.
In particolare, viene richiamato il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2020, n. 131, che all’art. 1, comma 1, lettere f), g) e h), definisce rispettivamente i concetti di compromissione, incidente e sicurezza nazionale, e si prevede che tale qualificazione possa essere adottata in via autonoma ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
In forza di questa qualificazione, sarà consentito attivare misure di contrasto proprie dell’ambito intelligence cibernetica, tra cui quelle previste dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
L’estorsione informatica, in questa prospettiva, viene assimilata a una forma di aggressione sistemica alla sovranità digitale del Paese, in quanto in grado di paralizzare infrastrutture critiche, erodere la fiducia dei cittadini nei servizi pubblici e destabilizzare il sistema economico e produttivo nazionale.
Si tratta di un’interpretazione evolutiva e coerente con le più recenti prassi internazionali, in cui le minacce ibride e le offensive cyber condotte da soggetti non statali sono sempre più spesso oggetto di qualificazione come attacchi alla sicurezza dello Stato. Attraverso questo meccanismo di riconoscimento formale, si consente allo Stato di mobilitare tempestivamente tutte le risorse operative, tecnologiche e strategiche necessarie, colmando un vuoto di tutela che in passato ha impedito una reazione efficace e centralizzata agli attacchi di estorsione informatica di matrice transnazionale.
Estorsione informatica e obbligo di notifica al CSIRT Italia: l’accelerazione della risposta nazionale
Nel sistema delineato dal disegno di legge in materia di estorsione informatica, un ruolo di primo ordine è affidato all’obbligo di notifica tempestiva degli attacchi ransomware da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne siano colpiti. La norma, prevista dall’art. 1, comma 1, lettera e), impone l’invio di una segnalazione al Computer Security Incident Response Team – CSIRT Italia entro sei ore dal momento in cui il soggetto interessato sia venuto a conoscenza dell’evento, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa commisurata alla gravità dell’inadempimento.
Tale obbligo non si applica nei casi in cui le misure di sicurezza messe in atto dalla vittima abbiano efficacemente bloccato l’attacco prima della cifratura o dell’esfiltrazione dei dati. La notifica assume funzione non solo informativa ma anche abilitante, poiché costituisce condizione necessaria per accedere, in seguito, al Fondo nazionale di risposta agli attacchi ransomware.
Il CSIRT Italia, ricevuta la segnalazione, dovrà provvedere senza indugio a trasmetterla agli organismi istituzionalmente competenti: il Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144; le autorità previste dal regolamento (UE) 2022/2554 (c.d. regolamento DORA), come recepito nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 10 marzo 2025, n. 23; gli organismi informativi per la sicurezza di cui agli artt. 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007; nonché, ove pertinente, al Ministero della difesa quale autorità nazionale per la gestione delle crisi informatiche, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 4 settembre 2024.
L’impianto normativo mantiene impregiudicati eventuali ulteriori obblighi di notifica già previsti da discipline settoriali, come la direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) o il regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.
Estorsione informatica e sostegno alle vittime: piano operativo, task force e Fondo nazionale
Nel quadro normativo delineato dal disegno di legge in materia di estorsione informatica, un rilievo particolare è attribuito alle misure di sostegno diretto alle vittime di attacchi ransomware, nella consapevolezza che la sola repressione non è sufficiente a garantire la resilienza complessiva del sistema.
A tal fine, la proposta normativa incarica l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) di predisporre un piano operativo di supporto a favore dei soggetti colpiti, con attenzione specifica alle pubbliche amministrazioni locali e alle piccole e medie imprese. Il piano dovrà contenere indicazioni tecniche concrete per la gestione dell’attacco, dalla fase di contenimento iniziale alla ripresa dell’operatività, nonché la valutazione delle alternative praticabili rispetto al pagamento del riscatto.
Al contempo, si prevede l’istituzione di una task force nazionale presso il CSIRT Italia, con compiti di coordinamento, assistenza tecnica, analisi condivisa delle informazioni e funzione di punto di contatto unico per le vittime, sia a livello nazionale che internazionale. Tale assetto organizzativo è finalizzato a garantire una reazione tempestiva e strutturata agli attacchi di estorsione informatica, superando la frammentazione operativa finora riscontrata nella gestione delle emergenze cibernetiche.
In aggiunta, il legislatore intende istituire un Fondo nazionale di risposta agli attacchi ransomware, alimentato con risorse pubbliche, destinato a fornire un ristoro – anche solo parziale – delle perdite economiche subite a seguito dell’evento lesivo. L’accesso al Fondo sarà subordinato al rispetto di precisi requisiti, tra cui l’effettuazione della notifica entro i termini stabiliti e l’adozione delle misure preventive indicate nel piano ACN. Questa previsione introduce un principio di corresponsabilità ex ante, in base al quale il supporto pubblico si fonda sull’adempimento diligente da parte del soggetto privato o pubblico, ribadendo così la centralità della prevenzione nell’architettura giuridica contro l’estorsione informatica.
Estorsione informatica, responsabilità e prevenzione: formazione, assicurazioni e nuovi reati
L’approccio delineato dal disegno di legge nei confronti dell’estorsione informatica si fonda anche sul rafforzamento della dimensione preventiva e sulla promozione di una cultura diffusa della sicurezza cibernetica. In tale prospettiva, la proposta normativa introduce obblighi e incentivi volti a promuovere comportamenti virtuosi e a rafforzare la capacità reattiva del sistema Paese. Viene innanzitutto previsto l’obbligo di formazione annuale in materia di cybersicurezza per tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza individuale e ridurre il rischio derivante dal fattore umano, notoriamente tra i principali vettori di compromissione nei casi di ransomware.
Parallelamente, si prevedono incentivi fiscali in favore delle piccole e medie imprese che investano nella formazione del proprio personale, riconoscendo le difficoltà economiche e organizzative che spesso impediscono alle PMI di dotarsi di un’adeguata postura di sicurezza.
A tali misure si affianca la promozione della sottoscrizione di cyber-assicurazioni, mediante la previsione di ulteriori agevolazioni fiscali e contributive. Queste polizze, sebbene non sostitutive delle misure di prevenzione tecnica e organizzativa, possono costituire uno strumento di resilienza economica e una modalità efficace di gestione del rischio, specie per gli operatori di minori dimensioni.
Dal punto di vista normativo-repressivo, il disegno di legge introduce nuove previsioni sanzionatorie mirate, tra cui l’introduzione di fattispecie autonome di illecito per lo sviluppo, la promozione o la diffusione di piattaforme Ransomware-as-a-Service (RaaS), anche in assenza di un diretto coinvolgimento negli attacchi.
Tale previsione risponde all’esigenza di colpire non solo gli esecutori materiali dell’estorsione informatica, ma anche l’infrastruttura tecnica ed economica che ne consente la proliferazione. Infine, in coerenza con le migliori pratiche internazionali, si prevede l’introduzione di un regime di protezione giuridica per i soggetti che segnalino in buona fede vulnerabilità informatiche, secondo le modalità della divulgazione responsabile.
Questa clausola di safe harbor ha l’obiettivo di incentivare la collaborazione della società civile, in particolare della comunità tecnica e accademica, con le istituzioni, al fine di rafforzare in modo sistemico la sicurezza informatica nazionale e contenere il fenomeno dell’estorsione informatica prima che esso si manifesti nelle sue forme più dannose.
Il nostro supporto alle imprese e alle PA. Consulenza legale qualificata in materia di cybersecurity e reati informatici
Le misure previste nel disegno di legge presentato il 3 aprile 2025 in tema di estorsione informatica rappresentano una novità di estremo rilievo nel panorama della legislazione nazionale. Tuttavia, esse si configurano allo stato attuale come principi e criteri direttivi affidati alla futura attività del Governo, cui spetterà il compito di dare attuazione alla delega mediante l’adozione di uno o più decreti legislativi, entro il termine di sei mesi dalla futura ed eventuale entrata in vigore della legge.
I futuri decreti legislativi dovranno chiarire la portata effettiva delle sanzioni previste, i rapporti con gli obblighi di notifica già esistenti a livello europeo e nazionale, e il coordinamento tra i diversi livelli di autorità coinvolti nella risposta agli attacchi di estorsione informatica.
In ogni caso, pur trattandosi ad oggi di un mero disegno di legge l’iniziativa legislativa riveste un’importanza strategica notevole, poiché segna l’emersione di un indirizzo normativo chiaro e coerente, volto a rafforzare la resilienza del Paese nei confronti di una minaccia sempre più diffusa e insidiosa.
In caso di attacco ransomware, o di altri eventi riconducibili a condotte di estorsione informatica, è fondamentale disporre di un supporto legale tempestivo e specialistico, in grado di orientare l’ente nelle comunicazioni con le autorità competenti, nella tutela del patrimonio informativo, nell’adempimento degli obblighi regolatori e nella gestione della propria responsabilità.
Il nostro Studio offre assistenza legale specialistica in materia di estorsione informatica e, in genere, di reati informatici, supportando imprese e pubbliche amministrazioni nella prevenzione, nella risposta e nella messa in sicurezza dell’organizzazione a fronte di attacchi informatici a scopo estorsivo.
da Redazione | Feb 21, 2025 | Notizie e Aggiornamenti Legislativi
Riportiamo di seguito alcune informazioni sul ricorso alla Corte di Giustizia, patrocinato dall’avvocato Luca D’Agostino, sul tema del downlisting nel regime di tutela del lupo, riportate sulla stampa nazionale ed europea.
Il ricorso, promosso da cinque associazioni ambientaliste e animaliste – Green Impact, Earth, Nagy Tavak, LNDC Animal Protection e One Voice – è stato depositato dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea con l’obiettivo di ottenere l’annullamento della Decisione (UE) 2024/2669 del Consiglio, con la quale l’Unione Europea ha proposto alla Convenzione di Berna il declassamento del lupo grigio (Canis lupus) dall’Appendice II all’Appendice III della Convenzione stessa. Tale modifica, che ha ricevuto il voto favorevole dell’Unione Europea nella riunione del 3 dicembre 2024, comporta una riduzione del regime di protezione del lupo, aprendo la strada a misure di gestione meno rigorose e potenzialmente più permissive delle pratiche di abbattimento (v. Comunicato Stampa).
Le associazioni ricorrenti sostengono che la Decisione impugnata sia viziata da profili di illegittimità, tra cui il mancato rispetto dei principi di precauzione, proporzionalità e del criterio della best available science, nonché l’assenza di una motivazione fondata su dati scientifici aggiornati e verificabili.
Il ricorso alla Corte di Giustizia mira a ottenere non solo l’annullamento della Decisione del Consiglio, ma anche di tutti gli atti successivi connessi, inclusa la proposta dell’UE alla Convenzione di Berna e il voto espresso in quella sede. L’accoglimento del ricorso avrebbe effetti giuridici rilevanti, in quanto determinerebbe l’invalidità dell’intero procedimento di declassamento del lupo, impedendo che la modifica della Convenzione di Berna possa essere applicata nell’ordinamento giuridico europeo.
I motivi espressi nel ricorso alla Corte di Giustizia
Il ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea si fonda su due principali motivi di diritto, entrambi connessi alla violazione delle norme europee in materia di protezione della biodiversità e al mancato rispetto dei principi sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), dalla Direttiva Habitat e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (v. notizia del ricorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale).
Le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 191, paragrafo 3, TFUE, dell’art. 6, paragrafo 1, TUE e dell’art. 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in quanto il Consiglio ha adottato la Decisione impugnata senza tenere conto dei dati scientifici e tecnici disponibili.
Il ricorso alla Corte di Giustizia evidenzia come la documentazione scientifica esistente – compresi i rapporti elaborati dalla Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) e da altri istituti di ricerca accreditati – indichi chiaramente che il lupo non ha raggiunto uno stato di conservazione favorevole in Europa. Nonostante ciò, il Consiglio e la Commissione hanno deciso di proporre il declassamento della specie basandosi sugli stessi dati che, nel 2022, avevano portato l’Unione Europea a rifiutare una proposta analoga avanzata dalla Svizzera.
Inoltre, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE ha più volte ribadito che le deroghe al regime di protezione del lupo possono essere concesse solo se non pregiudicano il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie nella sua area di ripartizione naturale. Tale principio, espresso nelle recenti sentenze C-436/22 e C-601/22, è stato completamente ignorato dal Consiglio nel proporre il declassamento della specie a livello continentale, senza considerare le differenze nei singoli stati membri e senza garantire una valutazione rigorosa basata su parametri scientifici aggiornati.
Oltre alla violazione di tali principi, il ricorso alla Corte di Giustizia evidenzia come la Decisione impugnata si ponga in contrasto con la Raccomandazione n. 56 (1997) del Comitato Permanente della Convenzione di Berna, che impone che le modifiche agli allegati della Convenzione avvengano in modo coerente e fondato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Il mancato rispetto di tali obblighi mina l’intero impianto normativo europeo in materia di tutela della fauna selvatica, creando un precedente pericoloso che potrebbe essere esteso ad altre specie protette.
A ulteriore conferma delle criticità della Decisione impugnata, il Mediatore Europeo ha recentemente aperto un fascicolo d’indagine, sollevando dubbi sulla trasparenza del processo decisionale e sulla metodologia adottata dalla Commissione Europea nella raccolta e nella valutazione dei dati scientifici. L’assenza di un’adeguata istruttoria e il peso preponderante delle pressioni politiche nella decisione finale rappresentano ulteriori elementi che il Tribunale dell’Unione Europea dovrà valutare nell’ambito del giudizio di annullamento.
I prossimi sviluppi del ricorso alla Corte di Giustizia
Il ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea contro il declassamento del lupo ha ora raggiunto un’importante fase procedurale. L’atto introduttivo è stato formalmente registrato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
Le Associazioni ricorrenti (v. Comunicato sulla stampa internazionale) ribadiscono la loro posizione secondo cui il declassamento del lupo è stato adottato in violazione delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, con un’eccessiva ingerenza di considerazioni politiche prive di fondamento tecnico. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha più volte stabilito che le decisioni relative alla protezione della fauna selvatica devono essere basate su dati scientifici solidi e su un’istruttoria rigorosa, senza essere distorte da pressioni di natura socio-economica che non trovano riscontro nei dati oggettivi.
Nei prossimi mesi, il procedimento giudiziario proseguirà con le memorie difensive delle istituzioni convenute, seguite dall’eventuale fase dibattimentale, durante la quale il Tribunale dell’Unione Europea sarà chiamato a valutare la legittimità della Decisione del Consiglio UE e la fondatezza dei motivi di ricorso presentati dalle Associazioni.
L’esito del ricorso alla Corte di Giustizia avrà un impatto significativo non solo sulla tutela del lupo grigio in Europa, ma anche sui futuri standard di protezione della biodiversità nell’Unione. In un contesto globale in cui la crisi ecologica e la perdita di biodiversità sono riconosciute come emergenze prioritarie, la vicenda giudiziaria in corso rappresenta un banco di prova per l’efficacia della governance ambientale europea e per il rispetto dei principi sanciti dai Trattati dell’Unione.
Per ulteriori informazioni sul ricorso alla Corte di Giustizia contattaci qui.
da Redazione | Gen 27, 2025 | Notizie e Aggiornamenti Legislativi
Il tema del comodato d’uso del veicolo assume una rilevanza sempre maggiore nell’ambito della regolamentazione della circolazione stradale, soprattutto in virtù delle recenti disposizioni normative che mirano a garantire una maggiore tracciabilità e trasparenza nell’utilizzo dei veicoli. La normativa vigente pone l’attenzione sui casi in cui un veicolo sia utilizzato da un soggetto diverso dall’intestatario per periodi prolungati, introducendo specifici obblighi di annotazione sulla carta di circolazione.
Il quadro normativo di riferimento è delineato dall’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, che sancisce l’obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli la disponibilità del veicolo da parte di un soggetto terzo per un periodo superiore a trenta giorni. Tale disposizione, introdotta per garantire un controllo più rigoroso nella circolazione dei veicoli, si applica a situazioni quali contratti di comodato, affidamenti giudiziali o altre forme di utilizzo continuativo del mezzo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario.
In aggiunta, il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, all’articolo 247-bis, fornisce ulteriori dettagli applicativi, introducendo specifiche eccezioni all’obbligo di annotazione. In particolare, viene chiarito che l’obbligo non si applica ai componenti del nucleo familiare convivente con l’intestatario del veicolo, garantendo in tal modo una maggiore flessibilità per i rapporti familiari. Questa previsione normativa, dunque, solleva i familiari conviventi dall’onere di adempiere agli obblighi burocratici, purché la convivenza possa essere documentata secondo i criteri anagrafici previsti dalla legge.
Con questo articolo, in linea con altri approfondimenti precedenti, si intende fornire ai lettori un breve approfondimento su questo tema, chiarendo gli ambiti di applicazione della normativa e le eccezioni previste, nonché evidenziando l’importanza di una corretta gestione degli adempimenti previsti dalla legge.
Comodato d’uso del veicolo e obbligo di annotazione sulla carta di circolazione
Il comodato d’uso del veicolo può rientrare tra i casi specificamente disciplinati dall’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, il quale impone l’obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati relativi alla disponibilità del veicolo qualora esso venga utilizzato, per un periodo superiore a trenta giorni, da un soggetto diverso dall’intestatario. Questa norma si pone l’obiettivo di assicurare una maggiore tracciabilità e responsabilità nell’utilizzo dei veicoli, in particolare in quei contesti in cui un mezzo di trasporto venga concesso a terzi per un uso continuativo o stabile.
La ratio di tale disposizione normativa risiede nell’esigenza di garantire una gestione più trasparente del parco veicoli circolante, in modo da poter identificare con precisione il soggetto che, di fatto, utilizza il veicolo in modo continuativo. Ciò assume particolare importanza in materia di responsabilità amministrativa e civile derivante dalla circolazione stradale, nonché nell’ambito delle sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice della Strada.
Il comodato d’uso del veicolo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, comporta quindi un obbligo formale di comunicazione agli uffici competenti del Dipartimento per i Trasporti. Questa comunicazione si traduce in una modifica della carta di circolazione, nella quale deve essere riportato il nominativo del soggetto che ha la disponibilità del veicolo e, in caso di comodato scritto, la durata prevista dal contratto.
Tale obbligo, se non adempiuto, comporta specifiche sanzioni amministrative a carico sia del proprietario sia del conducente. Le sanzioni sono mirate a incentivare il rispetto delle norme e a garantire che il veicolo venga sempre utilizzato nel rispetto della disciplina di legge, specialmente in contesti di utilizzo prolungato da parte di terzi non rientranti nel nucleo familiare convivente.
La disciplina del comodato d’uso del veicolo conferma, dunque, l’importanza di gestire correttamente la documentazione relativa alla disponibilità del mezzo. Per evitare possibili sanzioni o contestazioni, è essenziale che gli utenti siano pienamente consapevoli dei propri obblighi legali e che, in caso di dubbi, si affidino a consulenti esperti per una gestione conforme agli adempimenti richiesti dalla normativa.
Comodato d’uso del veicolo a familiare convivente: esenzione dall’obbligo di annotazione
Un aspetto fondamentale della disciplina del comodato d’uso del veicolo riguarda l’esenzione dall’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione per i casi in cui il veicolo sia concesso in utilizzo a un familiare convivente dell’intestatario.
Tale esenzione è espressamente prevista dall’articolo 247-bis, comma 2, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, il quale specifica che l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione non si applica ai componenti del nucleo familiare convivente.
Questa previsione normativa trova il proprio fondamento nella necessità di semplificare gli adempimenti burocratici in presenza di legami familiari e di una convivenza accertata. La ratio legis risiede nell’idea che i membri di uno stesso nucleo familiare, pur utilizzando un veicolo intestato a un altro convivente, non necessitano di particolari formalità aggiuntive per documentare tale utilizzo, poiché la convivenza garantisce un presupposto di tracciabilità e responsabilità condivisa. Tuttavia, per poter beneficiare di questa esenzione, la convivenza deve essere adeguatamente documentata tramite i registri anagrafici comunali.
L’interpretazione della norma porta a chiarire che l’esenzione si applica esclusivamente ai soggetti che coabitano stabilmente con l’intestatario del veicolo. Ciò esclude, ad esempio, parenti o familiari che, pur avendo rapporti stretti con il proprietario, non risiedono nella medesima abitazione. È quindi essenziale verificare con attenzione lo status anagrafico del nucleo familiare al momento dell’eventuale controllo da parte delle autorità competenti.
Nonostante l’esenzione dall’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione, è importante sottolineare che il conducente familiare convivente deve comunque rispettare tutte le altre disposizioni del Codice della Strada, incluse quelle relative alla disponibilità dei documenti di circolazione e alla responsabilità derivante dalla conduzione del veicolo.
Il comodato d’uso del veicolo tra non conviventi: obblighi e sanzioni
La disciplina del comodato d’uso del veicolo diventa particolarmente stringente nei casi in cui il mezzo sia concesso in utilizzo a soggetti non conviventi con l’intestatario. In tali circostanze, l’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, previsto dall’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, assume carattere imperativo.
La norma, infatti, impone di comunicare formalmente agli uffici del Dipartimento per i Trasporti l’identità del conducente che ha la disponibilità esclusiva e continuativa del veicolo per periodi superiori a trenta giorni.
A differenza dei casi di utilizzo da parte di familiari conviventi, per i quali è prevista un’esenzione, il comodato d’uso del veicolo a soggetti terzi richiede l’adempimento di precise formalità. L’intestatario del veicolo e il conducente devono infatti stipulare un contratto scritto di comodato, in cui siano indicati chiaramente i termini e le condizioni d’uso del mezzo, nonché la durata del rapporto. Tale contratto, una volta redatto, costituisce il presupposto per richiedere l’annotazione dei dati del comodatario sulla carta di circolazione.
La mancata osservanza di questi obblighi comporta conseguenze rilevanti. L’omissione dell’annotazione, infatti, espone sia il proprietario del veicolo sia il conducente a sanzioni amministrative, come previsto dal Codice della Strada (pagamento di una somma da € 727 a € 3.629, come previsto dall’art. 94, comma 3, CdS). Le sanzioni sono finalizzate a incentivare il rispetto delle norme e a garantire la tracciabilità dell’effettivo utilizzatore del veicolo, in un’ottica di sicurezza stradale e di corretta gestione delle responsabilità derivanti dalla circolazione.
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda i controlli stradali: in caso di mancata annotazione del comodato d’uso del veicolo, le autorità competenti potrebbero presumere l’irregolarità dell’utilizzo e procedere con le relative contestazioni. Per evitare tali problematiche, è fondamentale che entrambe le parti coinvolte rispettino scrupolosamente le procedure previste dalla legge, documentando formalmente il rapporto di comodato e garantendo l’aggiornamento della carta di circolazione nei tempi richiesti.
Comodato d’uso del veicolo e consulenza legale
Il comodato d’uso del veicolo è un istituto spesso negletto e poco conosciuto, che bilancia le esigenze di tracciabilità e sicurezza nella circolazione stradale con la necessità di semplificazione per determinati rapporti giuridici.
Il quadro normativo presenta alcune incertezze applicative che possono generare dubbi su particolari adempimenti. In particolare, è fondamentale comprendere quando sia necessario procedere con l’aggiornamento della carta di circolazione e quali siano le implicazioni derivanti dalla mancata osservanza di tale obbligo. La presenza di eccezioni, come quella relativa al comodato d’uso del veicolo tra familiari conviventi, richiede una corretta documentazione della convivenza e una conoscenza approfondita dei requisiti previsti dalla legge.
Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che una gestione conforme degli adempimenti previsti è essenziale per evitare sanzioni amministrative e contestazioni da parte delle autorità competenti.
Lo Studio Legale D’Agostino, grazie alla sua consolidata esperienza nel settore, è in grado di fornire un supporto completo e personalizzato per tutti gli aspetti legati al Codice della Strada.
Per chiunque desideri approfondire ulteriormente queste tematiche o necessiti di assistenza nella gestione di tali adempimenti, rimaniamo a disposizione per una consulenza legale qualificata e orientata alla soluzione di problematiche specifiche.

Codice della Strada e comodato d’uso del veicolo: Studio Legale D’Agostino a Roma.
da Redazione | Dic 28, 2024 | Notizie e Aggiornamenti Legislativi
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 di riforma del Codice della Strada (CdS) segna un cambiamento significativo nell’ambito della circolazione stradale, introducendo nuove disposizioni in materia di sicurezza e responsabilità degli utenti della strada. Questo intervento legislativo, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, mira a rafforzare il sistema sanzionatorio e a promuovere un approccio più rigoroso alla disciplina della circolazione stradale.
Abbiamo esaminato nello specifico le nuove disposizioni concernenti la disciplina della guida in stato d’ebbrezza da alcol o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti in un precedente articolo; in questa sede si occuperemo di dare uno sguardo alle altre novità introdotte nel Codice della Strada (CdS) dalla Legge 177/2024.
L’intero impianto normativo si fonda su un concetto chiave: incrementare il livello di sicurezza sulle strade italiane mediante strumenti più efficaci e sanzioni più incisive. In particolare, le modifiche al CdS intervengono su una vasta gamma di aspetti, che spaziano dalle nuove regole per i neopatentati, fino a discipline specifiche per le violazioni commesse in ZTL o per eccessi di velocità, o relative all’utilizzo dei monopattini elettrici.
Nuove sanzioni per il superamento dei limiti di velocità nel Codice della Strada (CdS)
La riforma del Codice della Strada (CdS) introdotta con la Legge 25 novembre 2024 n. 177, ha apportato modifiche importanti anche al regime sanzionatorio per il superamento dei limiti di velocità, inasprendo le pene per chi commette queste violazioni. Tali modifiche riflettono la volontà del legislatore di adottare un approccio più severo, soprattutto nei casi di infrazioni reiterate o commesse in contesti particolarmente sensibili, come i centri abitati.
Per chi supera i limiti di velocità, le sanzioni amministrative pecuniarie restano proporzionate all’entità dell’infrazione, ma con alcune novità. Le multe per il superamento di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h restano comprese tra 173 e 694 euro, mentre per il superamento di oltre 40 km/h e fino a 60 km/h si va da 544 a 2.174 euro, con la sospensione della patente da uno a tre mesi. La violazione più grave, ossia il superamento di oltre 60 km/h, comporta una sanzione tra 847 e 3.389 euro, oltre alla sospensione della patente da sei a dodici mesi.
Un’aggiunta rilevante riguarda i casi di violazioni reiterate all’interno dei centri abitati. La riforma al CdS prevede che il superamento dei limiti di velocità per almeno due volte in un anno, in queste aree, possa comportare la sospensione della patente da 15 a 30 giorni, in aggiunta alla sanzione pecuniaria. Questo inasprimento sottolinea l’attenzione verso la protezione degli utenti più vulnerabili, come pedoni e ciclisti, che frequentano maggiormente gli spazi urbani.
La modifica più innovativa riguarda il trattamento delle infrazioni multiple rilevate in un breve periodo. Con l’introduzione del comma 6-ter nell’articolo 142, il legislatore ha stabilito che, in caso di più violazioni commesse dallo stesso veicolo nell’arco di 60 minuti, venga applicata un’unica sanzione, calcolata sulla base della multa più grave tra quelle accertate, aumentata di un terzo. Questo approccio mira a evitare duplicazioni di sanzioni e garantire una maggiore proporzionalità nel trattamento delle infrazioni.
Nel complesso, la riforma rende più severo il regime sanzionatorio per le violazioni dei limiti di velocità, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e ridurre la sinistrosità.
CdS, uso di dispositivi elettronici alla guida e sospensione breve della patente
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 ha introdotto il comma 3-bis all’articolo 173 CdS, rafforzando le misure sanzionatorie per chi utilizza dispositivi elettronici durante la guida in violazione delle regole previste. Sebbene l’articolo 173 già disciplinasse il divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici, smartphone, tablet, computer portatili e dispositivi analoghi che comportano anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, la riforma del 2024 ha introdotto specifiche sanzioni amministrative e accessorie di maggiore gravità per contrastare più efficacemente questa condotta.
In base al nuovo comma 3-bis, chiunque violi il divieto di cui al comma 2 è ora soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 e 1.000 euro, nonché alla sospensione della patente per un periodo che varia da quindici giorni a due mesi. Inoltre, in caso di recidiva nell’arco di un biennio, le pene vengono aggravate: la sanzione pecuniaria aumenta, passando da 350 a 1.400 euro, e la sospensione della patente è estesa da uno a tre mesi.
Questa nuova disposizione mira a contrastare la distrazione alla guida, che rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, e a incentivare l’uso esclusivo di dispositivi a viva voce o auricolari che non richiedono l’uso delle mani.
Va inoltre ricordato che le violazioni gravi, come l’uso del cellulare alla guida, possono incidere sul punteggio della patente. La sospensione breve, disciplinata dall’articolo 218-ter CdS, può essere applicata in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, prevedendo la sospensione della patente per un periodo che varia in base al punteggio residuo del conducente, da sette giorni (se il punteggio è inferiore a 20 ma pari almeno a 10) fino a quindici giorni (se il punteggio è inferiore a 10).
CdS e sospensione breve della patente: durata e applicazione
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177 riguarda l’introduzione dell’articolo 218-ter CdS che disciplina la sospensione breve della patente in relazione al punteggio residuo del conducente. Questa misura mira a colpire con tempestività e proporzionalità alcune violazioni specifiche, rafforzando il sistema sanzionatorio e incentivando comportamenti più responsabili alla guida.
L’articolo 218-ter prevede che, in caso di violazioni gravi, la patente possa essere sospesa per un breve periodo direttamente dall’organo accertatore, senza necessità di un provvedimento del Prefetto. La durata della sospensione varia in base al punteggio residuo del conducente al momento dell’accertamento. Nei casi in cui il punteggio sia inferiore a venti ma pari almeno a dieci, la sospensione avrà una durata di sette giorni.
Se il punteggio residuo è inferiore a dieci, la sospensione si estende a quindici giorni. In presenza di un incidente stradale causato dal conducente, anche senza coinvolgimento di terzi, la durata della sospensione è raddoppiata, segnalando l’intento del legislatore di trattare con maggiore severità i comportamenti che comportano un rischio concreto per la sicurezza stradale.
Tra le violazioni che possono comportare l’applicazione della sospensione breve rientrano il mancato rispetto di segnali di senso vietato e divieto di sorpasso, il superamento dei limiti di velocità, l’uso improprio del cellulare alla guida, la guida sotto l’effetto di alcol o droghe, e la mancata osservanza della distanza di sicurezza. L’elenco di tali infrazioni riflette un approccio mirato, volto a intervenire su comportamenti particolarmente pericolosi e spesso causa di incidenti gravi.
La sospensione breve decorre immediatamente dal momento del ritiro della patente da parte dell’agente accertatore e può essere applicata contestualmente alla contestazione della violazione. Se, per qualsiasi motivo, il ritiro non può avvenire contestualmente, la sospensione decorre dalla data di notificazione del verbale. La patente ritirata viene conservata presso l’ufficio dell’organo accertatore fino al termine del periodo di sospensione, dopo il quale sarà restituita al conducente o a un suo delegato. Questa procedura semplificata riduce i tempi amministrativi e garantisce l’efficacia immediata della misura.
Chiunque venga sorpreso a circolare durante il periodo di sospensione incorre in sanzioni severe, che includono una multa amministrativa compresa tra 2.046 e 8.186 euro, la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Tali misure accessorie previste dal CdS dimostrano la volontà del legislatore di dissuadere in modo deciso i conducenti dal violare il divieto di guida durante il periodo di sospensione.
Sebbene queste disposizioni siano state accolte positivamente per la loro capacità di garantire una risposta immediata a comportamenti pericolosi, non mancano osservazioni critiche. Alcuni esperti evidenziano che la correlazione tra il punteggio residuo e la durata della sospensione potrebbe non sempre riflettere adeguatamente la gravità dell’infrazione, generando potenziali squilibri. Inoltre, l’efficacia della misura dipenderà dalla capacità degli organi accertatori di applicarla con uniformità e rigore.
Violazioni ripetute nel Codice della Strada (CdS): disciplina delle infrazioni multiple
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 introduce un’importante innovazione nel CdS attraverso la disciplina delle violazioni ripetute, con l’obiettivo di rendere il sistema sanzionatorio più proporzionato e coerente. In particolare, la riforma interviene sull’articolo 142, inserendo il nuovo comma 6-ter, che regola le conseguenze di più infrazioni per il superamento dei limiti di velocità commesse dallo stesso veicolo nell’arco di un’ora. Questa modifica mira a evitare duplicazioni di sanzioni per condotte che, pur reiterate in un breve lasso di tempo, derivano dalla medesima situazione di violazione.
La nuova disciplina prevede che, qualora un veicolo commetta più infrazioni ai limiti di velocità nell’arco di sessanta minuti e all’interno della giurisdizione dello stesso ente, venga applicata un’unica sanzione. In tali casi, sarà calcolata la multa più grave tra quelle rilevate, aumentata di un terzo. Questo approccio consente di punire in maniera proporzionata il comportamento complessivo del conducente, evitando di infliggere pene cumulative che potrebbero risultare eccessivamente gravose. La decorrenza del periodo considerato inizia dalla prima infrazione accertata e si applicano le disposizioni dell’articolo 198-bis del Codice della Strada (CdS), che regolano la continuità delle infrazioni.
La ratio di queste disposizioni risiede nella volontà di garantire un’applicazione più equa e razionale delle sanzioni, riducendo al contempo i rischi di contenzioso. Tuttavia, la loro introduzione non è stata priva di critiche. Alcuni esperti hanno evidenziato che questa semplificazione potrebbe ridurre l’effetto deterrente delle sanzioni, incoraggiando comportamenti meno responsabili da parte di alcuni conducenti. Altri, invece, sottolineano che il calcolo di una sola sanzione potrebbe non riflettere adeguatamente la gravità complessiva delle violazioni commesse in un breve periodo.
ZTL, aree pedonali e il Codice della Strada (CdS): regole per le violazioni multiple
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 introduce significative novità nel Codice della Strada (CdS), disciplinando in modo più razionale e proporzionato le violazioni commesse in Zone a Traffico Limitato (ZTL), aree pedonali urbane e altre zone soggette a limitazioni o divieti di accesso. Le modifiche, in particolare quelle apportate all’articolo 198 tramite l’inserimento del comma 2-bis, mirano a tutelare gli utenti della strada da una moltiplicazione delle sanzioni per infrazioni che, pur ripetute, possono essere considerate come un’unica condotta continuativa.
La nuova disciplina stabilisce che, in caso di più violazioni dello stesso tipo rilevate senza contestazione immediata tramite dispositivi di controllo remoto, venga applicata una sola sanzione per ciascun giorno di calendario. Questo principio si applica anche quando le infrazioni si verificano in fasce orarie diverse o in condizioni in cui le limitazioni si estendono a cavallo di due giorni consecutivi. Ad esempio, se un veicolo accede a una ZTL senza autorizzazione più volte nella stessa giornata, il conducente sarà sanzionato una sola volta per quella specifica giornata.
Questa innovazione normativa è stata concepita per garantire maggiore proporzionalità nel sistema sanzionatorio, evitando situazioni in cui una serie di violazioni possa portare a sanzioni cumulative particolarmente onerose per il conducente. Le sanzioni applicabili restano comunque significative e sono calcolate sulla base delle disposizioni vigenti per ciascun tipo di infrazione. Inoltre, nel caso di violazioni commesse su più giorni distinti, il principio dell’unica sanzione giornaliera non si applica, e ogni infrazione sarà sanzionata separatamente.
L’obiettivo di questa disposizione è duplice: da un lato, promuovere una maggiore equità nel trattamento delle violazioni, dall’altro, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di contenziosi. La riforma al CdS consente agli utenti di comprendere meglio l’entità delle sanzioni e di evitare contestazioni legate alla sovrapposizione di multe per condotte assimilabili.
CdS e obblighi assicurativi: responsabilità del proprietario del veicolo
Tra le novità introdotte dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177, una particolare attenzione è rivolta alla responsabilità del proprietario del veicolo per quanto concerne la copertura assicurativa. La modifica all’articolo 193 CdS rafforza gli obblighi in capo al proprietario, ampliando la portata delle responsabilità per prevenire la circolazione di veicoli privi di regolare polizza assicurativa.
Il nuovo testo normativo stabilisce che il proprietario di un veicolo, indipendentemente dall’eventuale cessione del mezzo a terzi, deve vigilare affinché il veicolo sia coperto da un’assicurazione valida. Questo obbligo si applica anche qualora il veicolo venga ceduto a titolo di comodato, locazione o altra forma di disponibilità temporanea. La ratio della norma è evidente: evitare che veicoli non assicurati possano circolare, esponendo gli utenti della strada e i pedoni a rischi economici e legali in caso di incidenti. La modifica rafforza così la tutela collettiva, mirando a ridurre il fenomeno dell’elusione dell’obbligo assicurativo.
L’articolo 193 CdS prevede sanzioni severe per i proprietari inadempienti. Chiunque consenta la circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria significativa, oltre al fermo amministrativo del mezzo. Inoltre, la normativa consente alle autorità competenti di procedere al sequestro del veicolo fino alla regolarizzazione della posizione assicurativa. Il proprietario è altresì tenuto a coprire i costi derivanti dalla custodia del mezzo durante il periodo di fermo, aggiungendo un ulteriore aggravio economico per i trasgressori.
Questa innovazione normativa, pur rispondendo a un’esigenza di maggiore controllo e sicurezza, non è esente da critiche. Alcuni esperti hanno sottolineato che l’obbligo di vigilanza potrebbe risultare eccessivamente gravoso per i proprietari che concedono l’uso del veicolo a terzi in buona fede. In particolare, la responsabilità diretta del proprietario rischia di penalizzare chi non ha strumenti concreti per verificare costantemente la validità della polizza assicurativa, soprattutto in caso di utilizzi sporadici o temporanei del mezzo.
Nonostante queste perplessità, la riforma appare coerente con l’intento del legislatore di contrastare il fenomeno della circolazione senza copertura assicurativa, che rappresenta una delle principali cause di incertezza nella gestione degli incidenti stradali. La maggiore responsabilizzazione del proprietario si affianca a strumenti tecnologici sempre più avanzati, come i sistemi di rilevazione automatica, che consentono di individuare rapidamente i veicoli non assicurati.
Micromobilità e il Codice della Strada (CdS): nuove regole per monopattini e dispositivi elettrici
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 introduce nel Codice della Strada (CdS) un quadro normativo più stringente per regolamentare l’uso dei dispositivi di micromobilità, con particolare attenzione ai monopattini elettrici. Questi mezzi, sempre più diffusi nelle aree urbane, sono stati al centro di un acceso dibattito per i rischi connessi alla loro circolazione e per l’assenza, fino a oggi, di regole uniformi. La riforma mira a garantire maggiore sicurezza per gli utenti e per i pedoni, attraverso una serie di disposizioni che disciplinano non solo l’uso dei monopattini, ma anche le modalità di parcheggio e i requisiti tecnici.
Tra le novità principali (apportate modificando la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e non direttamente il CdS), vi è l’introduzione dell’obbligo di assicurazione RC, una misura che pone i monopattini sullo stesso piano degli altri veicoli a motore in termini di responsabilità civile. L’obiettivo è quello di tutelare tutte le parti coinvolte in caso di incidenti, garantendo un adeguato risarcimento per eventuali danni causati da questi dispositivi. A ciò si aggiunge l’obbligo del casco per tutti i conducenti, senza distinzione di età, con una chiara volontà di ridurre il numero di incidenti gravi e lesioni legate alla scarsa protezione individuale.
Per quanto riguarda il parcheggio, la riforma stabilisce il divieto di sosta sui marciapiedi, salvo specifiche deroghe comunali. Questa misura risponde all’esigenza di evitare che i monopattini parcheggiati in modo disordinato costituiscano un ostacolo per i pedoni, in particolare per le persone con disabilità, e che compromettano il decoro urbano. Le amministrazioni locali saranno chiamate a regolamentare le modalità di sosta, prevedendo spazi dedicati per questi dispositivi, al fine di favorire un utilizzo più responsabile.
Le sanzioni per chi non rispetta le nuove disposizioni sono particolarmente incisive, con multe da 200 a 800 euro, a seconda della gravità della violazione. L’introduzione di tali sanzioni dimostra la volontà del legislatore di adottare un approccio più rigido nei confronti degli utenti di monopattini elettrici, spesso accusati di comportamenti imprudenti o pericolosi.
Nonostante le critiche, la riforma si configura come un tentativo di bilanciare l’innovazione con la sicurezza, rispondendo a un’esigenza reale di regolamentare la micromobilità in modo più efficace. Le nuove regole riflettono l’intento del legislatore di promuovere un uso responsabile dei monopattini elettrici, incentivando al contempo le amministrazioni locali a predisporre le infrastrutture necessarie per integrare questi mezzi nel sistema di mobilità urbana.
Resta ora da verificare se l’effetto deterrente delle sanzioni e l’applicazione uniforme delle regole saranno in grado di migliorare la sicurezza e l’ordine nelle città italiane, senza penalizzare eccessivamente gli utenti della micromobilità.
Sorpasso e velocipedi nel Codice della Strada (CdS): distanza di sicurezza obbligatoria
Una delle modifiche più significative introdotte dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177 al Codice della Strada (CdS) riguarda il sorpasso dei velocipedi, con particolare attenzione alla sicurezza di questa categoria di utenti vulnerabili della strada. La nuova disciplina, che interviene sull’articolo 148 CdS, stabilisce l’obbligo per i veicoli a motore di mantenere una distanza laterale minima di 1,5 metri durante il sorpasso di biciclette, introducendo così una regola chiara e uniforme per ridurre i rischi di incidenti.
La norma impone al conducente che intenda sorpassare un velocipede di verificare preventivamente che la strada sia libera, che la manovra possa essere effettuata senza pericolo e che le condizioni di visibilità e spazio siano adeguate. La distanza di sicurezza laterale deve essere calcolata tenendo conto della velocità relativa dei mezzi e dell’ingombro del veicolo a motore, in modo da garantire la stabilità del velocipede e prevenire situazioni di pericolo per il ciclista. L’obiettivo di questa disposizione è quello di ridurre le situazioni di rischio derivanti da sorpassi troppo ravvicinati, che possono facilmente portare a cadute o a incidenti gravi.
Le sanzioni per la violazione di questa regola sono significative: il conducente che non rispetta la distanza di sicurezza è soggetto a una multa compresa tra 167 e 665 euro, oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi, secondo le disposizioni del Codice della Strada (CdS). Nei casi in cui il trasgressore sia un neopatentato, ossia in possesso della patente da meno di tre anni, la durata della sospensione è aumentata a un periodo compreso tra tre e sei mesi, a conferma della maggiore severità applicata ai conducenti meno esperti.
Questa modifica al CdS riflette la crescente attenzione del legislatore verso la protezione degli utenti più vulnerabili, in linea con gli obiettivi di sicurezza stradale promossi a livello europeo. La distanza minima di 1,5 metri, già adottata in altri Paesi dell’Unione Europea, rappresenta uno standard importante per garantire un livello di protezione adeguato ai ciclisti e per promuovere una cultura della condivisione responsabile della strada.
Tuttavia, l’introduzione di questa norma non è stata priva di critiche. Alcuni osservatori hanno evidenziato difficoltà pratiche nell’applicazione della regola in contesti urbani caratterizzati da strade strette o traffico intenso, dove il mantenimento della distanza laterale potrebbe non essere sempre possibile senza compromettere la fluidità della circolazione. Altri hanno sottolineato la necessità di accompagnare questa misura con una maggiore educazione stradale, rivolta sia ai conducenti di veicoli a motore sia ai ciclisti, per favorire un rispetto reciproco delle regole.
Motocicli 125 cc e il Codice della Strada (CdS): condizioni di circolazione su autostrade
Tra le novità introdotte dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177, una delle più attese riguarda la possibilità, regolata dall’articolo 175 del Codice della Strada (CdS), di consentire ai motocicli di cilindrata 125 cc di circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, purché vengano rispettate specifiche condizioni. Questa modifica, introdotta con il nuovo comma 2-bis, rappresenta una significativa apertura per i conducenti di veicoli di piccola cilindrata, offrendo loro una maggiore libertà di movimento, ma subordinata a rigidi requisiti di sicurezza.
La normativa di riforma al CdS prevede che i motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc se a motore termico, o di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico, possano circolare su queste strade, ma esclusivamente se condotti da persone maggiorenni. La restrizione mira a garantire che tali veicoli siano utilizzati da conducenti con una maggiore esperienza e maturità, riducendo il rischio di incidenti in contesti di traffico veloce e complesso, come quelli autostradali.
Questa deroga ai divieti tradizionalmente imposti dall’articolo 175 del Codice della Strada (CdS) risponde alla necessità di allinearsi alle tendenze europee in materia di mobilità leggera, consentendo un utilizzo più versatile dei motocicli di piccola cilindrata. Tuttavia, restano in vigore i divieti per veicoli con cilindrata inferiore a 120 cc o con potenza inferiore a 6 kW, nonché per i motocicli condotti da conducenti minorenni, confermando l’approccio prudenziale adottato dal legislatore.
Nonostante le opportunità offerte da questa modifica, la misura non è stata accolta unanimemente. Alcuni esperti hanno espresso preoccupazioni riguardo ai rischi potenziali per i conducenti di motocicli 125 cc, soprattutto in situazioni di traffico intenso o in presenza di veicoli pesanti. In particolare, l’assenza di adeguate barriere protettive o di corsie di emergenza sufficientemente ampie potrebbe rappresentare un pericolo significativo per questi utenti della strada.
Conclusioni: un Codice della Strada (CdS) più severo e moderno, ma con margini di criticità
La Legge 177/2024 ha introdotto un significativo aggiornamento del Codice della Strada (CdS), con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e adeguare la normativa alle nuove esigenze di tutela degli utenti della strada.
Tra le principali novità si segnalano le restrizioni imposte ai neopatentati, con limiti di potenza dei veicoli e obblighi formativi aggiuntivi; la disciplina della sospensione breve della patente, applicabile in base al punteggio residuo e pensata per sanzionare condotte specifiche, come l’eccesso di velocità o il mancato rispetto della distanza di sicurezza; e le nuove regole per la micromobilità elettrica, che introducono l’obbligo di casco e polizza assicurativa per i monopattini. Di altre novità, riguardanti la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, abbiamo trattato in un precedente articolo.
Sono stati inoltre introdotti il regime di accorpamento delle sanzioni per violazioni multiple ai limiti di velocità commesse in breve tempo e le modifiche all’articolo 173, con sanzioni più severe per l’uso improprio di dispositivi elettronici alla guida. Ulteriori innovazioni riguardano la sicurezza dei veicoli, con l’obbligo per i costruttori di avviare campagne di richiamo per correggere difetti che potrebbero compromettere la sicurezza, e la regolamentazione del sorpasso dei velocipedi, che impone una distanza minima laterale di 1,5 metri.
Da ultimo, il nuovo CdS prevede la possibilità per i motocicli 125 cc di circolare su autostrade, purché condotti da soggetti maggiorenni, e l’impiego delle auto di sicurezza per la regolazione del traffico in situazioni di emergenza.
Queste modifiche rappresentano un passaggio importante verso una mobilità più sicura e sostenibile, ma pongono anche sfide interpretative e applicative che richiederanno un costante monitoraggio.
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