
daRedazione|Giu 15, 2026|Notizie e Aggiornamenti Legislativi
“Ripensamento della governance societaria” è l’espressione che descrive il senso più profondo delD. Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il decreto interviene sulla disciplina dei mercati dei capitali, sul Testo Unico della Finanza e su plurime disposizioni del Codice civile in materia di società di capitali, con l’obiettivo di rendere più moderno, competitivo e coerente l’ordinamento societario italiano.
Si tratta di un intervento che incide sul modo stesso di concepire l’organizzazione dell’impresa. La riforma conferma il trend – chiaro agli esperti del settore – per cui la governance societaria è misura dell’affidabilità dell’impresa e della capacità della società di attrarre capitale.
In questa prospettiva, l’articolo vuole illustrare – secondo l’esperienza dellegale d’impresa– i principali aspetti dellariforma, spiegando che cosa cambia per amministratori, soci e organi di controllo.
Governance societaria e modelli di amministrazione e controllo nelle S.p.A.
Per comprendere la portata del D. Lgs. 47/2026 occorre muovere dalla finalità economico-giuridica della riforma. Il legislatore è intervenuto in un settore, quello dei mercati dei capitali, storicamente segnato dalla difficoltà delle imprese italiane di accedere stabilmente al capitale di rischio e dalla tendenza del sistema produttivo a dipendere in misura prevalente dal credito bancario.
In questo senso, il D. Lgs. 47/2026 si colloca in una più ampia evoluzione del diritto societario contemporaneo, nel quale l’organizzazione dell’impresa non è più considerata un profilo meramente interno, rimesso alla libera autodeterminazione dei soci, ma uno strumento di protezione degli interessi coinvolti nell’attività sociale. La riforma valorizza, dunque, una concezione moderna della governance societaria, intesa come equilibrio tra autonomia statutaria, efficienza gestionale, e tutela del capitale investito.
Uno degli aspetti più significativi del D. Lgs. 47/2026 riguarda la disciplina dei modelli di amministrazione e controllo nelle società per azioni. La riforma interviene su un terreno tradizionalmente dominato dal sistema classico, fondato sulla compresenza del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, rispetto al quale i modelli alternativi — dualistico e monistico — sono stati spesso percepiti come soluzioni eccezionali, marginali o comunque meno radicate nella prassi societaria italiana. Il nuovo assetto normativo tende, invece, a riconoscere maggiore autonomia e pari dignità ai diversi sistemi di governo societario.
La riforma conferma una concezione più matura della governance societaria: non esiste un modello astrattamente migliore in ogni contesto, ma esiste un modello più coerente con la struttura dell’impresa, con il grado di complessità dell’attività esercitata e con gli interessi che la società è chiamata a comporre.
Il D. Lgs. 47/2026 sollecita quindi soci, amministratori e professionisti a superare un approccio meramente notarile alla redazione dello statuto, valorizzando la funzione ordinatrice delle regole societarie.
Amministratori e adeguati assetti organizzativi
Una delle novità più rilevanti del D. Lgs. 47/2026 riguarda la riformulazione dell’art. 2380-bis c.c., dedicato all’amministrazione della società per azioni. La disposizione, nella sua nuova formulazione, chiarisce che l’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086, secondo comma, c.c. spetta esclusivamente agli amministratori.
Il rilievo non è, tuttavia, meramente terminologico. Prima della riforma, l’art. 2380-bis c.c. affermava il principio della competenza esclusiva degli amministratori nella gestione dell’impresa; dopo il D. Lgs. 47/2026, tale competenza viene espressamente collegata anche all’organizzazione dell’impresa e, in particolare, alla predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati.
Gli adeguati assetti non restano confinati nell’art. 2086 c.c. e nella disciplina della crisi d’impresa, ma vengono ora ricondotti direttamente al cuore della governance societaria delle S.p.A. L’amministratore non è responsabile soltanto delle singole operazioni gestorie, ma anche della costruzione dell’apparato organizzativo mediante il quale la società assume decisioni, rileva tempestivamente eventuali squilibri, presidia i flussi informativi e controlla l’andamento dell’attività. Questo è, peraltro, un tema che inalcune discipline di settore(ad esempio quella del D. Lgs. 138/2024 in materia di cybersicurezza) ha trovato espressa codificazione.
In altre parole: la mancata predisposizione di assetti adeguati costituisce una violazione del dovere che compete alla funzione amministrativa in senso stretto. La riforma ha così rafforzato il nesso tra governance societaria e responsabilità degli amministratori, imponendo una verifica concreta di statuti, deleghe, procedure interne, sistemi contabili e flussi informativi.
Deleghe gestorie, presidente del consiglio e flussi informativi
Ulteriore aspetto degno di nota riguarda il funzionamento interno del consiglio di amministrazione. Il D. Lgs. 47/2026 interviene sulla materia prima disciplinata unitariamente dall’art. 2381 c.c., scomponendola in tre distinte disposizioni: l’art. 2381 c.c., oggi dedicato al presidente; l’art. 2381-bis c.c., relativo al comitato esecutivo e agli organi delegati; e l’art. 2381-ter c.c., dedicato all’informazione consiliare.
La riforma chiarisce, anzitutto, il ruolo del presidente, cui spetta convocare il consiglio, fissarne l’ordine del giorno, coordinarne i lavori e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.
Parallelamente, il nuovo art. 2381-bis c.c. disciplina in modo autonomo le deleghe gestorie, precisando che il consiglio determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, potendo impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
Particolarmente significativa è poi l’introduzione dell’art. 2381-ter c.c., rubricato “Informazione consiliare”. La disposizione ribadisce che gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, riconosce a ciascun amministratore il potere di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni sulla gestione e introduce il principio secondo cui gli amministratori possono fare ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute, anche in relazione alle loro competenze.
Crisi d’impresa e decisioni non delegabili
Il D. Lgs. 47/2026 incide anche sul rapporto tra governance societaria e gestione della crisi d’impresa, intervenendo sul nuovo art. 2381-bis c.c., dedicato al comitato esecutivo e agli organi delegati. La disposizione conserva la possibilità per il consiglio di amministrazione di delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo o a uno o più amministratori, ma chiarisce con maggiore nettezza quali materie restano sottratte alla delega e devono essere necessariamente deliberate dall’organo amministrativo nella sua collegialità.
Tra queste assumono particolare rilievo le decisioni concernenti l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che non possono essere rimesse alla sola iniziativa dell’amministratore delegato o di singoli componenti dell’organo gestorio.
L’eventuale ricorso alla composizione negoziata, agli accordi di ristrutturazione, al piano attestato, al concordato preventivo o ad altri strumenti previsti dal Codice della crisi incide, infatti, sulla continuità aziendale, sui diritti dei creditori, sulle aspettative dei soci e sulla stessa conservazione del valore dell’impresa. Per tale ragione, la scelta non può essere assunta in modo isolato, né può essere relegata a una decisione tecnica o esecutiva.
La riforma rafforza così il collegamento tra adeguati assetti, flussi informativi e responsabilità consiliare. Gli amministratori devono essere posti in condizione di conoscere tempestivamente gli squilibri economici, patrimoniali o finanziari e di valutare, con piena cognizione, quale strumento sia più idoneo alla tutela dell’impresa e degli interessi coinvolti.
Conflitti di interesse e corporate opportunity nella governance societaria
Tra le innovazioni più significative del D. Lgs. 47/2026 vi è il rafforzamento dei doveri di lealtà degli amministratori, mediante una più netta distinzione tra il conflitto di interessi, il divieto di concorrenza e l’utilizzazione abusiva delle informazioni acquisite nell’esercizio dell’incarico.
La riforma introduce, in particolare, il nuovo art. 2390-bis c.c., dedicato all’“utilizzazione delle informazioni”, secondo cui gli amministratori non possono utilizzare, a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del loro incarico; in caso di violazione, l’amministratore può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
La novità è particolarmente rilevante perché porta nel Codice civile il tema delle cosiddettecorporate opportunities, ossia delle occasioni di affari conosciute dall’amministratore in ragione della funzione gestoria. La governance societaria viene così arricchita da un presidio ulteriore: l’amministratore non deve soltanto evitare di assumere decisioni in conflitto con l’interesse sociale, ma deve anche astenersi dal trasformare in vantaggio personale ciò che appartiene, per natura e provenienza, alla sfera informativa e imprenditoriale della società.
La riforma interviene anche sull’art. 2391 c.c., relativo agli interessi degli amministratori, confermando la responsabilità dell’amministratore per i danni derivati alla società dalla sua azione od omissione e dai vantaggi indebitamente conseguiti mediante l’utilizzo di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio dell’incarico.
Organi di controllo, vigilanza interna e responsabilità
Il D. Lgs. 47/2026 interviene anche sulla disciplina degli organi di controllo, introducendo una sistemazione più organica delle relative funzioni all’interno della governance societaria. La riforma costruisce un quadro comune della vigilanza societaria, applicabile, con i necessari adattamenti, ai diversi modelli di amministrazione e controllo.
In questa prospettiva, assumono rilievo le nuove disposizioni collocate dopo l’art. 2409 c.c., tra cui gli artt. 2409-bis.1 e seguenti, diretti a disciplinare in modo più uniforme composizione, funzionamento, doveri e poteri degli organi di controllo.
La novità più importante consiste nel superamento di una disciplina frammentata, tradizionalmente costruita intorno al collegio sindacale del sistema ordinario e poi estesa, mediante rinvii, agli altri modelli di governance.
Con la riforma, invece, la funzione di controllo viene valorizzata in sé, quale componente essenziale dell’organizzazione societaria. L’organo deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, soprattutto, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.
Soci, investitori e accesso al capitale
Il D. Lgs. 47/2026 deve essere letto anche nella prospettiva dei soci e degli investitori. La riforma, infatti, nasce dall’esigenza di rendere il mercato italiano dei capitali più competitivo e di agevolare l’incontro tra imprese e capitale di rischio, ma tale obiettivo non può essere perseguito soltanto attraverso la semplificazione delle regole finanziarie.
Per attrarre capitale, una società deve essere comprensibile nella propria struttura interna, affidabile nei processi decisionali e trasparente nei rapporti tra amministratori, soci e organi di controllo. In questa prospettiva, la governance societaria diventa un fattore di credibilità dell’impresa.
Il punto è particolarmente rilevante per le società che intendano aprire il capitale a nuovi soci, preparare operazioni straordinarie, accogliere investitori istituzionali o avvicinarsi progressivamente al mercato.
La riforma sembra confermare che il diritto societario non opera soltanto nella fase patologica del contenzioso tra soci o della responsabilità degli amministratori, ma svolge una funzione preventiva e conformativa dell’organizzazione dell’impresa.
Assistenza legale in diritto societario e d’impresa
Il D. Lgs. 47/2026 conferma una direttrice ormai consolidata del diritto d’impresa: la governance societaria è il presidio attraverso cui l’impresa si propone al mercato.
Il nostro Studio Legale assiste amministratori e consiglieri di amministrazione nelle materie deldiritto societario e d’impresa, con particolare attenzione alla definizione di adeguati assetti di governance, deleghe, procedure interne e profili di responsabilità.
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daRedazione|Mag 16, 2026|Notizie e Aggiornamenti Legislativi
Il 15 maggio 2026, nella splendida cornice diPalazzo Valentini, si è svolto il convegno “Content creator e piattaforme. Orizzonti e diritti nell’ecosistema digitale” organizzato dalnostro Studioin collaborazione con l’Associazione Athena Visiva.
Il seminario nasce dall’esigenza di sensibilizzare e approfondire il tema – discusso ma spesso ignorato dalle Istituzioni – della tutela dei diritti individuali nel rapporto con i colossi del web. Le parti deboli del rapporto contrattuale (utenti dei social network, content creator, e professionisti del digitale) si ritrovano spesso privi di tutele e reclamano una maggiore protezione da parte delle Istituzioni.
Ilseminarioè stato strutturato per fungere da ponte di comunicazione tra esperti e professionisti del mondo dell’audiovisivo tradizionale (televisione), e content creator dei più noti social network.
Nel primo panel, dedicato al tema “User-generated contents: le nuove frontiere dell’audiovisivo”, vi è stata una riflessione sui nuovi paradigmi dell’informazione, dell’intrattenimento e della produzione audiovisiva. Il confronto ha posto in evidenza come il content creator rappresenti oggi un soggetto attivo dell’industria digitale – ben distinta e non confondibile con i tradizionali canali televisivi – capace di incidere sui linguaggi, sui modelli di fruizione e sulle dinamiche economiche della comunicazione contemporanea.
Il dialogo tra giornalisti, docenti, autori televisivi ha consentito di mettere a fuoco le continuità e le fratture tra il mondo dell’audiovisivo tradizionale e le nuove forme di produzione di contenuti generate dagli utenti, evidenziando l’esigenza di un ripensamento delle tutele, dei modelli contrattuali e delle responsabilità connesse alla circolazione dei contenuti online.
Il secondo panel, intitolato “Influencer, social media e tutela dei diritti”, ha invece spostato l’attenzione sul rapporto tra creator, piattaforme digitali e pubblico, con particolare riguardo ai profili di tutela della persona, dell’identità digitale, della reputazione, e della libertà espressiva.
Attraverso il contributo di divulgatori, attori, travel storyteller, podcaster, il seminario ha restituito la complessità di un ecosistema nel quale il content creator opera spesso in una posizione di forte esposizione, soggetto alle regole unilaterali delle piattaforme, agli algoritmi di visibilità, alla volatilità dei rapporti economici e alla crescente difficoltà di presidiare giuridicamente i propri contenuti.
Ne è emersa la necessità di promuovere una maggiore consapevolezza dei diritti e degli strumenti di protezione disponibili.
Riportiamo di seguito il programma per esteso dell’evento “Content creator e piattaforme. Orizzonti e diritti nell’ecosistema digitale”.
15 MAGGIO 2026 15:00-18:00
c/o CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sala di Liegro c/o Palazzo Valentini – Via IV Novembre, 119/A
Introduce e modera: Luca D’Agostino, Avvocato del foro di Roma e docente universitario
Saluti delle Autorità:
Linda Meleo, Consigliere Comunale di Roma Capitale
Daniele Diaco, Consigliere Comunale di Roma Capitale
Panel I: USER-GENERATED CONTENTS: LE NUOVE FRONTIERE DELL’AUDIOVISIVO
Coordina: Marco Colafranceschi, Presidente “Athena Visiva” e consulente legale
Alessandro Cecchi Paone, Giornalista, divulgatore scientifico e docente universitario
Mario Benedetto, Docente di “Teorie e tecniche della comunicazione integrata e multimediale”
Andrea Arinci, Autore televisivo di programmi Mediaset
Panel II: INFLUENCER, SOCIAL MEDIA E TUTELA DEI DIRITTI
Coordina: Elena Lapucci, Psicologa e divulgatrice
Sonia Cristofori, Docente e divulgatrice di lingua inglese
Emanuele Luperto, Attore e digital creator “the_wolfgram”
Ascanio Carola, Travel storyteller e content creator
Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, Autori e podcaster del podcaster “Miti da Sfatare”

Content creator, piattaforme, DSA e social network al centro di un convegno sui diritti nel digitale organizzato da avvocato e studio legale a Roma.

daRedazione|Ott 1, 2025|Notizie e Aggiornamenti Legislativi
The Diarra case represents aleading casein the interaction between European Union law and the regulatory framework governing professional sport. At the heart of the dispute lies the delicate balance between the autonomy of sporting organisations such as FIFA and the binding force of the Treaties, in particular with respect to the freedom of movement of workers and the principles of competition law.
The case of Lassana Diarra illustrates how rules originally conceived to safeguard contractual stability within football may in fact result in restrictions incompatible with fundamental rights guaranteed by EU law. Thejudgement of the Court of Justiceclarified the incompatibility of certain FIFA provisions with Articles 45, 101 and 102 TFEU, and have also opened the way for new forms of judicial protection and compensation claims for players whose careers have been adversely affected by unlawful restrictions.
The objective of this article is to explore the consequences of the Diarra case in terms ofopportunities for redress and compensation, as well as the broader legal implications for professional athletes and sporting organisations across the Union.
By examining the background of the dispute, the legal reasoning of the Court of Justice, and the subsequent claims brought before national courts, we will reflect on the scenarios that may unfold in the coming years.
The analysis will show how the Diarra case reshapes the relationship between EU law and sport, enhancing theprotection of athleteswhile requiring governing bodies to adapt their rules to the principles of legality, proportionality, and free competition that underpin the Union’s legal order.
The background of the Diarra case and the scrutiny of FIFA rules
The origins of the Diarra case lie in the contractual dispute between the French footballer Lassana Diarra and his Russian club, which terminated their employment agreement alleging misconduct. Following the termination, FIFA applied the provisions of itsRegulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), which establish that contracts between players and clubs may only be terminated without consequences in limited circumstances, such as expiry of the contractual term, mutual consent, or the existence of just cause.
In all other situations, unilateral termination triggers significant financial and sporting sanctions, including joint liability of the player and the new club for compensation and restrictions on the player’s eligibility to participate in competitions. These rules, introduced under the rationale of safeguarding contractual stability and protecting clubs from opportunistic behaviour, were designed to maintain predictability in the football market and discourage premature contract breaches.
However, in practice, the RSTP rules created significant obstacles to player mobility and introduced a chilling effect on clubs willing to recruit athletes whose contracts were disputed or prematurely terminated.
Although Diarra received an offer from a Belgian club, the potential financial risks associated with FIFA’s sanctions prevented the conclusion of the contract, thereby restricting his freedom to continue his career within the Union. The litigation initiated before Belgian courts, and subsequently referred to the Court of Justice, highlighted the incompatibility between FIFA’s regulatory framework and the principles of EU law.
Diarra case and the principle of free movement of workers
A central issue raised by the Diarra case concerns the interpretation ofArticle 45 TFEU, which enshrines the fundamental freedom of movement of workers within the Union. The Court of Justice examined whether the FIFA provisions on contractual stability, particularly those imposing compensation and sanctions on players and new clubs following unilateral termination, were compatible with this cornerstone of EU law.
The Court held that such rules effectively dissuade clubs from engaging players who have unilaterally terminated their contracts, due to the legal and financial risks that may ensue. The mechanism created by FIFA’s regulations therefore introduced adeterrent effect, which in practice restricted players’ opportunities to pursue their careers across borders and undermined their right to mobility guaranteed by the Treaties.
The Diarra case thus reaffirmed that the private regulatory autonomy of sporting bodies cannot justify disproportionate restrictions onfundamental freedoms. Although contractual stability is a legitimate objective, the Court considered the measures imposed by FIFA excessive and unnecessary, as they extended far beyond what was required to maintain fairness and balance in competitions.
By establishing that disproportionate transfer restrictions are unlawful, the ruling strengthened the position of athletesvis-à-visclubs and federations. More broadly, it underscored the principle that the pursuit of sporting objectives must remain consistent with the fundamental freedoms of the internal market, preventing regulatory frameworks from creatingde factobarriers to labour mobility. The judgment therefore represents a milestone in aligning the legal order of sport with the wider framework of EU law.
Diarra case and EU competition law implications
Beyond the principle of free movement, the Diarra case also raised profound questions regarding the compatibility of FIFA’s regulatory framework with EU competition law.
TheCourt of Justiceanalysed the transfer rules in light ofArticles 101 and 102 TFEU, emphasising that professional football is an economic sector in which clubs compete for access to a scarce and decisive resource: highly skilled players. By imposing heavy financial penalties and sporting sanctions on clubs willing to recruit players alleged to have terminated contracts without just cause, FIFA effectively curtailed the ability of clubs to compete in the market for talent.
This created an environment akin to a “no-poach agreement,” where the distribution of players was artificially stabilised, undermining the competitive dynamics essential to the functioning of the football industry.
The Court underlined that the opportunity for clubs to compete by recruiting players is central to maintaining a dynamic and open market in professional sport. Rules that preclude this possibility do not merely regulate competition; they suppress it. In its assessment, the Court considered the object of the FIFA rules to be the restriction of competition, as they systematically reduced incentives for cross-border recruitment and limited the capacity of clubs to challenge established hierarchies.
The Diarra case therefore demonstrates that private sporting regulations, even when justified in the name of contractual stability, may fall foul of antitrust principles when they exert arestrictive effect on the market.The judgment has significant implications, signalling that sporting bodies are subject to the same rigorous scrutiny as other economic actors when their rules interfere with competition in the internal market.
The claim for compensation and the prospects after the ECJ rulings
The most immediate development following the Diarra case has been the pursuit of damages before national courts, a step that illustrates the tangible consequences of the Court of Justice’s findings.
In August 2025, Lassana Diarra lodged a new claim before the Belgian judiciary, seeking compensation of€65 million against FIFAand the Royal Belgian Football Association. This figure was calculated to reflect not only the earnings lost during the period when the player was prevented from signing with a new club, but also the long-term decline of his professional career and the reputational harm caused by the unlawful restrictions imposed upon him.
The claim highlights the essential link between the violation of EU law and the duty to repair the harm suffered by individuals whose rights have been infringed by private regulatory regimes.
From a broader perspective, the Diarra case demonstrates how EU law empowers athletes to claim effectivejudicial protectionwhen their fundamental freedoms are curtailed. The ruling of the Court of Justice paves the way for claims based on the principle of State and private liability for breaches of Union law, extending the reach of remedies traditionally associated with public authorities to the regulatory activities of private associations with de facto monopolistic powers.
The Belgian courts are now faced with the delicate task of defining criteria for quantifying such damages and of determining whether a structural compensation mechanism may be established to address not only Diarra’s individual situation but also potential claims from other players. This stage of the dispute illustrates the growing significance of damages actions as a tool for ensuring the practical effectiveness of EU law in the sporting context.
Future scenarios for the regulation of sport and the impact of the Diarra case
The long-term consequences of the Diarra case extend well beyond the individual dispute, inviting a reconfiguration of the legal and regulatory framework governing professional sport in Europe. The ruling of the Court of Justice underscores that sporting organisations, even when vested with considerable autonomy, cannot impose rules that conflict with the fundamental freedoms and competition principles enshrined in the Treaties.
This finding compels FIFA and other governing bodies to review their transfer systems and contractual stability provisions to ensure proportionality, transparency, and compliance with Union law. While FIFA has announced amendments to its regulations, critics argue that such reforms remain largely cosmetic, failing to redress the structural imbalances between clubs and players or to guarantee effective remedies in practice.
Looking forward, the Diarra case is likely to shape bothlitigation strategies and policy developments.Players, supported by unions and associations, may increasingly turn to national courts to assert claims for damages, while lawmakers and regulators may be prompted to develop harmonised rules to prevent conflicts between sporting regulations and EU law.
The case also strengthens the bargaining position of players incontract negotiations, as clubs are now aware that disproportionate restrictions are vulnerable to judicial scrutiny. Ultimately, the Diarra case contributes to redefining the delicate balance between sporting integrity and legal accountability, signalling a shift towards a model where the primacy of EU law ensures that the autonomy of sport does not become a shield for practices detrimental to individual rights and market competition.
Conclusion: the importance of specialised legal expertise
The Diarra case illustrates how theprotection of rights under EU lawcan profoundly reshape the regulatory landscape of professional sport. Yet, the path from judicial recognition to effective enforcement often requires complex litigation before national courts, supported by a deep understanding of Union law and its interaction with private regulatory regimes.
For this reason, individuals and associations seeking to assert their rights must rely on legal professionals with proven expertise in EU law and experience before theEU Court of Justice. Our firm is committed to providing strategic assistance in this field, ensuring that players and stakeholders can effectively claim the compensation and protection guaranteed by the Treaties.
Get in touch with us here
Article drafted and published in collaboration with Attorney Mariachiara Giovinazzo

daRedazione|Set 19, 2025|Notizie e Aggiornamenti Legislativi
The action for annulment is one of the fundamental remedies within the European Union legal system, enshrined in Article 263 TFEU, and constitutes the principal means by which the Court of Justice of the European Union exercises judicial review over the legality of acts adopted by the Union’s institutions, bodies, offices and agencies.
Its function is the protection of the rule of law within the EU, ensuring that the exercise of public powers remains consistent with the Treaties and with general principles of Union law. In theory, the action for annulment could serve as an essential instrument for individuals and non-governmental organisations seeking to contest Union acts that directly affect fundamental rights or collective interests, such as environmental protection. In practice, however, the admissibility criteria developed by the Court of Justice have created significant obstacles, particularly for NGOs, whose raison d’être is precisely the defence of diffuse and transnational interests that do not easily fit within the classical model of “direct and individual concern”.
The jurisprudential framework that has historically governed NGO access to the EU judicature is marked above all by the celebratedPlaumannformula, according to which an applicant must demonstrate that an EU measure affects them in a manner which differentiates them from all other persons, just as if they were themselves the addressee of the act.
This demanding threshold has, for decades, confined the possibilities of NGOs to pursue an action for annulment to a very limited set of circumstances, effectively excluding the judicial review of many acts that bear directly on the environment and biodiversity, but that are conceived as measures of general application.
Against this backdrop, the objective of the present contribution is to explore thelocus standiof NGOs in the context of the action for annulment, highlighting the tension between the traditionalPlaumann testand the more recent developments introduced byRegulation (EC) No. 1367/2006, as amended to implement the Aarhus Convention. The analysis will also situate this issue within broader debates on access to justice in the EU legal order, with particular reference to environmental protection, where the legal standing of NGOs plays a pivotal role in ensuring effective judicial control. T
his article further connects with our previous discussion concerning the possibility of initiating an action for annulment before the General Court against the Council’s decision todownlist the protection status of the wolf(in Italian). That case illustrates how NGOs may attempt to challenge Union measures that, although not addressed to them individually, have profound implications for biodiversity and collective goods.
Action for annulment — Legal framework under Article 263 TFEU
The action for annulment, as provided by Article 263 TFEU, represents the primary legal avenue through which the Court of Justice of the European Union exercisescontrol over the legality of Union acts. The provision establishes a complex system of judicial review that reflects both institutional balance and the need for effective legal protection. It distinguishes among three categories of potential applicants: privileged, semi-privileged and non-privileged.
Privileged applicants, namely the European Parliament, the Council, the Commission and the Member States, may bring an action for annulment without the need to demonstrate any specific interest, thus enjoying unfettered access to judicial review. Semi-privileged applicants, such as the European Central Bank, the Court of Auditors and the Committee of the Regions, may also act, albeit only to safeguard their prerogatives.
The most delicate category is that ofnon-privileged applicants, which includes natural and legal persons. Their standing is subject to particularly stringent conditions, reflecting the restrictive jurisprudence that has developed over decades.
For non-privileged applicants, Article 263 TFEU requires that an action for annulment may be brought only if the contested act is addressed directly to them, or if it is of both direct and individual concern, or, following the Treaty of Lisbon, if it constitutes a regulatory act that is of direct concern and does not entail implementing measures. Each of these conditions raises interpretative challenges that have been clarified, but also narrowed, by the Court’s case law. In particular, the notions of “direct concern”and “individual concern” have generated extensive doctrinal debate, as they function as decisive filters for admissibility.
The criterion of direct concern requires that the act directly affect the applicant’s legal position without leaving discretion to the addressees responsible for its implementation. The requirement of individual concern, by contrast, demands that the applicant be distinguished from all other persons in a manner comparable to the addressee of the act, a formula originating in the well-knownPlaumannjudgment.
This framework has profound implications for NGOs wishing to contest Union acts. Because their statutory mission is typically the defence of collective and diffuse interests, NGOs rarely fulfil the condition of individual concern. Consequently, their capacity to bring an action for annulment has often been excluded, even in cases involving environmental measures of wide-ranging impact.
Action for annulment — The Plaumann doctrine and the requirement of individual concern
The most significant jurisprudential obstacle for NGOs wishing to bring an action for annulment is found in the Court of Justice’s interpretation of the requirement of individual concern. This interpretation was crystallised in the landmarkPlaumann v Commissionjudgment of 1963, in which the Court held that natural or legal persons may be regarded as individually concerned by a measure of general application only if that measure affects them by reason of certain attributes which are peculiar to them or by circumstances that differentiate them from all other persons, thereby assimilating them to the position of the addressee.
This so-calledPlaumann formulahas become the canonical test for individual concern, and it has had far-reaching implications for the admissibility of an action for annulment initiated by non-privileged applicants.
The rigidity of this test is particularly problematic for NGOs. By their very nature, NGOs act in defence of collective interests, such as the protection of the environment, biodiversity or public health, which extend well beyond the individualised sphere of a particular person or entity. Under thePlaumanndoctrine, however, applicants must show that they are affected in a manner distinct from all others in a comparable situation, a condition rarely met by NGOs that represent diffuse interests. As a result, numerous actions for annulment lodged by environmental organisations have been dismissed as inadmissible, the Court reasoning that the harm invoked was not specific to the applicant but rather a matter of general concern to society at large.
Action for annulment — The Aarhus Regulation and internal review as a gateway
The limitations imposed by thePlaumanndoctrine have long been criticised for their incompatibility with the principle of effective judicial protection and with international commitments undertaken by the European Union. A decisive turning point was represented by the adoption ofRegulation (EC) No. 1367/2006, known as the Aarhus Regulation, which was designed to implement within the Union legal order the obligations arising from the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters. The Regulation, later amended in 2021, introduced an innovative procedural mechanism that significantly reshaped the position of NGOs in relation to the action for annulment.
TheAarhus Regulationprovides, in particular, that qualified NGOs and members of the public may submit a request for internal review of administrative acts adopted by Union institutions or bodies, or of alleged omissions where such acts should have been adopted, on the grounds that they contravene environmental law. If the request is rejected, the applicant may then institute proceedings before the General Court in accordance with Article 263 TFEU.
This mechanism operates as a procedural gateway, ensuring that organisations which defend environmental interests are not excluded ab initio from judicial scrutiny. While the definition of“administrative act” and the scope of “environmental law” remain carefully circumscribed, the internal review procedure has nonetheless provided NGOs with a practical route to challenge decisions and to obtain access to the Union Courts in circumstances where a direct action for annulment would otherwise have been inadmissible.
The 2021 amendment to the Aarhus Regulation was particularly significant. It followed the findings of the Aarhus Convention Compliance Committee, which had criticised the Union for maintaining barriers to access to justice. The revised Regulation broadened the definition of reviewable acts and clarified the obligations of Union institutions in responding to requests. For NGOs, this reform translated into a concrete possibility to test the legality of acts that impact environmental protection, thereby recalibrating the restrictive equilibrium shaped by thePlaumanncase law. As a result, the Aarhus Regulation represents a corrective instrument designed to reconcile the Union’s judicial architecture with international standards of access to justice.
Action for annulment — The General Court’s Bloom judgment and NGO locus standi
A significant development in the evolution of NGO access to justice within the European Union occurred with theGeneral Court’s judgment of 23 July 2025 inBloom v Commission(T-1049/23).The case concerned the decision of the European Commission to object, on behalf of the Union, to a resolution of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) that sought to regulate the use of fish aggregating devices (FADs) in order to preserve tuna stocks and mitigate ecological harm.
TheNGO Bloom, supported by Blue Marine Foundation, lodged a request for internal review under the Aarhus Regulation, arguing that the Commission’s objection violated the precautionary principle and undermined Union environmental law. The Commission rejected the request as inadmissible, contending that its objection did not constitute an “administrative act” containing provisions capable of contravening environmental law.
The General Court annulled the Commission’s decision, holding that the objection was indeed capable of producing adverse effects on the attainment of the objectives of EU environmental policy enshrined in Article 191 TFEU, and could therefore be subject to internal review. In reaching this conclusion, the Court emphasised that the Aarhus Regulation must be interpreted in a manner consistent with its objective of guaranteeing effective access to justice.
It further clarified that even measures which do not alter the state of Union environmental law directly may still qualify as reviewable acts if they prevent or impede the adoption of international conservation measures. The judgment thus confirmed that the internal review procedure operates as a functional extension of the action for annulment, enabling NGOs to overcome the rigid barriers of thePlaumanndoctrine.
The importance ofBloom v Commissionlies in its recognition of thesubstantive role of NGOsin safeguarding environmental values at both Union and international level. By broadening the category of acts susceptible to challenge through internal review, the judgment strengthens the legitimacy of the Union’s legal order and enhances the effectiveness of judicial protection. It illustrates how the combined effect of the Aarhus Regulation and the action for annulment has begun to recalibrate the balance between institutional discretion and the right of civil society actors to contest decisions with far-reaching environmental consequences.
Action for annulment — Substantive standards: precaution, sustainability, and environmental objectives
Beyond the procedural barriers that condition admissibility, the success of anaction for annulmentbrought by NGOs often depends on the substantive standards invoked before the Union Courts. In the environmental field, the most prominent of these is the precautionary principle, expressly enshrined in Article 191 TFEU and elaborated in a consistent line of case law.
The precautionary principle requires Union institutions to adopt protective measures even in the presence of scientific uncertainty, ensuring that the absence of complete data cannot serve as a justification for delaying or avoiding regulatory intervention. NGOs, by framing their arguments in terms of breaches of this principle, can underscore how contested acts undermine the very objectives of Union environmental policy.
Equally relevant is the principle of sustainable development, which informs both primary law and sectoral legislation such as the Common Fisheries Policy and biodiversity protection measures. When NGOs bring an action for annulment, they often emphasise that contested acts compromise the prudent and rational use of natural resources or diminish ecological resilience, thereby infringing the obligations arising under Article 191 TFEU.
In addition, the Courts have recognised therelevance of international commitments, including those derived from conventions such as Aarhus, in shaping the interpretative framework within which Union acts must be assessed. By situating their claims within this broader normative matrix, NGOs strengthen the argument that annulment is not only legally justified but also necessary to preserve the coherence of the Union’s legal order.
These substantive standards thus transform the action for annulment into more than a procedural vehicle. They enable NGOs to invoke principles of environmental law that carry constitutional weight within the Union system, thereby pressing the Courts to balance institutional discretion against the imperative of ecological protection. In this way, substantive law and procedural access intersect, reinforcing the central role of judicial review in safeguarding the environment and in granting NGOs a meaningful voice before the Union judicature.
Legal assistance and representation before the EU Courts. We take care of your case
The complexity of the legal framework governing the action for annulment makes professional assistance the “key factor” for NGOs wishing to contest acts of the Union before the General Court or, on appeal, before the Court of Justice. The admissibility thresholds, the procedural requirements, and the strategic interplay between direct actions, internal review under the Aarhus Regulation, and preliminary references demand a level of expertise that can only be provided through specialised legal representation.
In particular, the preparation of an application for annulment requires not only a detailed understanding of the substantive principles of Union environmental law, but also a sophisticated assessment of locus standi under thePlaumanndoctrine and its subsequent developments.
Our law firm has acquiredsignificant experience in assisting NGOsin framing their legal strategies within the Union judicial system, including the drafting of internal review requests under Regulation No. 1367/2006 and the preparation of comprehensive submissions for the General Court.
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Article drafted and published in collaboration with Attorney Mariachiara Giovinazzo

daRedazione|Mag 19, 2025|Notizie e Aggiornamenti Legislativi
L’estorsione informaticarappresenta oggi una delle minacce più gravi alla stabilità operativa di imprese, pubbliche amministrazioni e infrastrutture strategiche. A fronte di un contesto geopolitico sempre più instabile, caratterizzato da escalation ibride e dalla commistione tra crimine organizzato e attivismo informatico a matrice statuale, il nostro Paese ha registrato un incremento significativo degli attacchi cyber.
Secondo i dati riportati nella relazione illustrativa deldisegno di legge presentato il 3 aprile 2025 dal Senatore Basso, nel solo anno 2023 si è verificato un aumento del 12% degli attacchi informatici rispetto all’anno precedente, con un’incidenza sproporzionata a livello globale: l’Italia, pur rappresentando solo l’1,8% del PIL mondiale, è stata bersaglio di circa il 10% degli attacchi informatici su scala planetaria. Di questi, oltre due terzi sono attribuibili ad attività a scopo estorsivo mediante ransomware.
Tali numeri impongono una riflessione sistemica sulla vulnerabilità strutturale del sistema-Paese, nonché sull’urgenza di strumenti normativi adeguati a fronteggiare l’evoluzione del crimine informatico. L’estorsione informatica, da reato tecnologico isolato, si configura ormai come un fattore strutturale di rischio economico, sociale e strategico.
In tale cornice, il disegno di legge in esame si propone di conferire al Governo una delega ampia per la definizione di una strategia nazionale organica, in grado di colmare le lacune dell’ordinamento vigente e di armonizzarsi con il quadro normativo europeo
Estorsione informatica e divieto di pagamento del riscatto: un cambio di paradigma per i soggetti pubblici e privati critici
Il disegno di legge delega il Governo a introdurre, tra le altre misure, un esplicitodivieto di pagamento del riscattoper i soggetti pubblici e privati inclusi nelPerimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, in caso di attacco informatico riconducibile a una forma di estorsione informatica.
Si tratta di una misura che, per la sua valenza sistemica, segna un deciso mutamento di paradigma nell’approccio del legislatore alla criminalità informatica, superando la logica della gestione discrezionale da parte della vittima e affermando un principio di ordine pubblico volto a colpire l’interesse economico dei gruppi criminali.
L’ispirazione di fondo richiama, per impostazione e finalità, la disciplina adottata con riferimento al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, introdotta dapprima con la legge n. 497/1974 e poi confluita, con modifiche, nellalegge n. 82/1991. In quel contesto, l’art. 3 della legge del 1991 vietava il pagamento del riscatto da parte dei congiunti del sequestrato, salvo autorizzazione dell’autorità giudiziaria, al fine di interrompere la catena del profitto che incentivava il fenomeno criminoso.
Con analoghe finalità, l’attuale proposta normativa prevede che la violazione del divieto di pagamento del riscatto in caso di attacco ransomware comporti l’irrogazione di unasanzione amministrativa commisurata alla gravità della violazione. Solo in presenza di una minaccia grave ed imminente per lasicurezza nazionale, accertata e riconosciuta con provvedimento formale, il Presidente del Consiglio dei Ministri potrà autorizzare la deroga al divieto.
Questa clausola consente al sistema di mantenere un margine di flessibilità nei casi estremi, senza tuttavia vanificare l’effetto dissuasivo della norma. La previsione assume un valore fortemente simbolico e strutturale: privare i gruppi criminali della prospettiva di un pagamento certo rappresenta, anche nel caso dell’estorsione informatica, una misura per depotenziare il modello economico che sostiene le offensive ransomware su scala internazionale.
Estorsione informatica e qualificazione degli attacchi come minacce alla sicurezza nazionale
Una delle innovazioni più rilevanti del disegno di legge in materia diestorsione informaticaè rappresentata dalla previsione, contenuta all’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della possibilità per il Presidente del Consiglio dei Ministri diqualificare un attacco ransomware come incidente che comporta un pregiudizio per la sicurezza nazionale.
Si tratta di una disposizione che eleva l’evento informatico da minaccia di natura privatistica a questione di interesse primario per lo Stato, con conseguente attivazione delle misure straordinarie previste dalla legislazione vigente in materia di difesa e sicurezza.
In particolare, viene richiamato il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2020, n. 131, che all’art. 1, comma 1, lettere f), g) e h), definisce rispettivamente i concetti di compromissione, incidente e sicurezza nazionale, e si prevede che tale qualificazione possa essere adottata in via autonoma ai sensi dell’art. 2, comma 1, deldecreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
In forza di questa qualificazione, sarà consentito attivare misure di contrasto proprie dell’ambitointelligence cibernetica, tra cui quelle previste dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
L’estorsione informatica, in questa prospettiva, viene assimilata a una forma di aggressione sistemica alla sovranità digitale del Paese, in quanto in grado di paralizzare infrastrutture critiche, erodere la fiducia dei cittadini nei servizi pubblici e destabilizzare il sistema economico e produttivo nazionale.
Si tratta di un’interpretazione evolutiva e coerente con le più recenti prassi internazionali, in cui le minacce ibride e le offensive cyber condotte da soggetti non statali sono sempre più spesso oggetto di qualificazione come attacchi alla sicurezza dello Stato. Attraverso questo meccanismo di riconoscimento formale, si consente allo Stato di mobilitare tempestivamente tutte le risorse operative, tecnologiche e strategiche necessarie, colmando un vuoto di tutela che in passato ha impedito una reazione efficace e centralizzata agli attacchi di estorsione informatica di matrice transnazionale.
Estorsione informatica e obbligo di notifica al CSIRT Italia: l’accelerazione della risposta nazionale
Nel sistema delineato dal disegno di legge in materia diestorsione informatica, un ruolo di primo ordine è affidato all’obbligo di notifica tempestivadegli attacchi ransomware da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne siano colpiti. La norma, prevista dall’art. 1, comma 1, lettera e), impone l’invio di una segnalazione alComputer Security Incident Response Team – CSIRT Italiaentro sei ore dal momento in cui il soggetto interessato sia venuto a conoscenza dell’evento, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa commisurata alla gravità dell’inadempimento.
Tale obbligo non si applica nei casi in cui le misure di sicurezza messe in atto dalla vittima abbiano efficacemente bloccato l’attacco prima della cifratura o dell’esfiltrazione dei dati. La notifica assume funzione non solo informativa ma anche abilitante, poiché costituisce condizione necessaria per accedere, in seguito, al Fondo nazionale di risposta agli attacchi ransomware.
Il CSIRT Italia, ricevuta la segnalazione, dovrà provvedere senza indugio a trasmetterla agli organismi istituzionalmente competenti: il Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144; le autorità previste dal regolamento (UE) 2022/2554 (c.d. regolamento DORA), come recepito nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 10 marzo 2025, n. 23; gli organismi informativi per la sicurezza di cui agli artt. 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007; nonché, ove pertinente, al Ministero della difesa quale autorità nazionale per la gestione delle crisi informatiche, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 4 settembre 2024.
L’impianto normativo mantiene impregiudicati eventuali ulteriori obblighi di notifica già previsti da discipline settoriali, come la direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) o il regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.
Estorsione informatica e sostegno alle vittime: piano operativo, task force e Fondo nazionale
Nel quadro normativo delineato dal disegno di legge in materia diestorsione informatica, un rilievo particolare è attribuito alle misure di sostegno diretto alle vittime di attacchi ransomware, nella consapevolezza che la sola repressione non è sufficiente a garantire la resilienza complessiva del sistema.
A tal fine, la proposta normativa incarica l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)di predisporre unpiano operativo di supportoa favore dei soggetti colpiti, con attenzione specifica alle pubbliche amministrazioni locali e alle piccole e medie imprese. Il piano dovrà contenere indicazioni tecniche concrete per la gestione dell’attacco, dalla fase di contenimento iniziale alla ripresa dell’operatività, nonché la valutazione delle alternative praticabili rispetto al pagamento del riscatto.
Al contempo, si prevede l’istituzione di unatask force nazionalepresso il CSIRT Italia, con compiti di coordinamento, assistenza tecnica, analisi condivisa delle informazioni e funzione di punto di contatto unico per le vittime, sia a livello nazionale che internazionale. Tale assetto organizzativo è finalizzato a garantire unareazione tempestiva e strutturataagli attacchi di estorsione informatica, superando la frammentazione operativa finora riscontrata nella gestione delle emergenze cibernetiche.
In aggiunta, il legislatore intende istituire unFondo nazionale di risposta agli attacchi ransomware, alimentato con risorse pubbliche, destinato a fornire un ristoro – anche solo parziale – delle perdite economiche subite a seguito dell’evento lesivo. L’accesso al Fondo sarà subordinato al rispetto di precisi requisiti, tra cui l’effettuazione della notifica entro i termini stabiliti e l’adozione delle misure preventive indicate nel piano ACN. Questa previsione introduce un principio di corresponsabilitàex ante,in base al quale il supporto pubblico si fonda sull’adempimento diligente da parte del soggetto privato o pubblico, ribadendo così la centralità della prevenzione nell’architettura giuridica contro l’estorsione informatica.
Estorsione informatica, responsabilità e prevenzione: formazione, assicurazioni e nuovi reati
L’approccio delineato dal disegno di legge nei confronti dell’estorsione informatica si fonda anche sul rafforzamento della dimensione preventiva e sulla promozione di una cultura diffusa della sicurezza cibernetica. In tale prospettiva, la proposta normativa introduce obblighi e incentivi volti a promuovere comportamenti virtuosi e a rafforzare la capacità reattiva del sistema Paese. Viene innanzitutto previsto l’obbligo diformazione annuale in materia di cybersicurezzaper tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza individuale e ridurre il rischio derivante dal fattore umano, notoriamente tra i principali vettori di compromissione nei casi di ransomware.
Parallelamente, si prevedonoincentivi fiscali in favore delle piccole e medie impreseche investano nella formazione del proprio personale, riconoscendo le difficoltà economiche e organizzative che spesso impediscono alle PMI di dotarsi di un’adeguata postura di sicurezza.
A tali misure si affianca la promozione della sottoscrizione dicyber-assicurazioni, mediante la previsione di ulteriori agevolazioni fiscali e contributive. Queste polizze, sebbene non sostitutive delle misure di prevenzione tecnica e organizzativa, possono costituire uno strumento di resilienza economica e una modalità efficace di gestione del rischio, specie per gli operatori di minori dimensioni.
Dal punto di vista normativo-repressivo, il disegno di legge introduce nuove previsioni sanzionatorie mirate, tra cui l’introduzione di fattispecie autonome di illecito per lo sviluppo, la promozione o la diffusione di piattaforme Ransomware-as-a-Service (RaaS), anche in assenza di un diretto coinvolgimento negli attacchi.
Tale previsione risponde all’esigenza di colpire non solo gli esecutori materiali dell’estorsione informatica, ma anche l’infrastruttura tecnica ed economica che ne consente la proliferazione. Infine, in coerenza con le migliori pratiche internazionali, si prevede l’introduzione di un regime di protezione giuridica per i soggetti che segnalino in buona fedevulnerabilità informatiche, secondo le modalità della divulgazione responsabile.
Questa clausola disafe harborha l’obiettivo di incentivare la collaborazione della società civile, in particolare della comunità tecnica e accademica, con le istituzioni, al fine di rafforzare in modo sistemico la sicurezza informatica nazionale e contenere il fenomeno dell’estorsione informatica prima che esso si manifesti nelle sue forme più dannose.
Il nostro supporto alle imprese e alle PA. Consulenza legale qualificata in materia di cybersecurity e reati informatici
Le misure previste nel disegno di legge presentato il 3 aprile 2025 in tema di estorsione informatica rappresentano una novità diestremo rilievonel panorama della legislazione nazionale. Tuttavia, esse si configurano allo stato attuale comeprincipi e criteri direttiviaffidati alla futura attività del Governo, cui spetterà il compito di dare attuazione alla delega mediante l’adozione di uno o piùdecreti legislativi, entro il termine di sei mesi dalla futura ed eventuale entrata in vigore della legge.
I futuri decreti legislativi dovranno chiarire la portata effettiva delle sanzioni previste, i rapporti con gli obblighi di notifica già esistenti a livello europeo e nazionale, e il coordinamento tra i diversi livelli di autorità coinvolti nella risposta agli attacchi di estorsione informatica.
In ogni caso, pur trattandosi ad oggi di un mero disegno di legge l’iniziativa legislativa riveste un’importanza strategica notevole, poiché segna l’emersione di un indirizzo normativo chiaro e coerente, volto a rafforzare la resilienza del Paese nei confronti di una minaccia sempre più diffusa e insidiosa.
In caso di attacco ransomware, o di altri eventi riconducibili a condotte di estorsione informatica, è fondamentale disporre di unsupporto legale tempestivo e specialistico, in grado di orientare l’ente nelle comunicazioni con le autorità competenti, nella tutela del patrimonio informativo, nell’adempimento degli obblighi regolatori e nella gestione della propria responsabilità.
Ilnostro Studiooffre assistenza legale specialistica in materia di estorsione informatica e, in genere, di reati informatici, supportando imprese e pubbliche amministrazioni nella prevenzione, nella risposta e nella messa in sicurezza dell’organizzazione a fronte di attacchi informatici a scopo estorsivo.

daRedazione|Feb 21, 2025|Notizie e Aggiornamenti Legislativi
Riportiamo di seguito alcune informazioni sul ricorso alla Corte di Giustizia, patrocinato dall’avvocatoLuca D’Agostino, sul tema deldownlistingnel regime di tutela del lupo, riportate sulla stampa nazionale ed europea.
Il ricorso, promosso da cinque associazioni ambientaliste e animaliste – Green Impact, Earth, Nagy Tavak, LNDC Animal Protection e One Voice – è stato depositato dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea con l’obiettivo di ottenere l’annullamento dellaDecisione (UE) 2024/2669del Consiglio, con la quale l’Unione Europea ha proposto allaConvenzione di Bernail declassamento del lupo grigio (Canis lupus) dall’Appendice II all’Appendice III della Convenzione stessa. Tale modifica, che ha ricevuto il voto favorevole dell’Unione Europeanella riunione del 3 dicembre 2024, comporta una riduzione del regime di protezione del lupo, aprendo la strada a misure di gestione meno rigorose e potenzialmente più permissive delle pratiche di abbattimento (v.Comunicato Stampa).
Le associazioni ricorrenti sostengono che la Decisione impugnata sia viziata daprofili di illegittimità,tra cui il mancato rispetto dei principi di precauzione, proporzionalità e del criterio della best available science, nonché l’assenza di una motivazione fondata su dati scientifici aggiornati e verificabili.
Il ricorso alla Corte di Giustizia mira a ottenere non solo l’annullamento della Decisione del Consiglio, ma anche di tutti gli atti successivi connessi, inclusa la proposta dell’UE alla Convenzione di Berna e il voto espresso in quella sede. L’accoglimento del ricorso avrebbe effetti giuridici rilevanti, in quanto determinerebbe l’invalidità dell’intero procedimento di declassamento del lupo, impedendo che la modifica della Convenzione di Berna possa essere applicata nell’ordinamento giuridico europeo.
I motivi espressi nel ricorso alla Corte di Giustizia
Il ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea si fonda sudue principali motivi di diritto, entrambi connessi alla violazione delle norme europee in materia di protezione della biodiversità e al mancato rispetto dei principi sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), dalla Direttiva Habitat e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (v.notizia del ricorsopubblicato in Gazzetta Ufficiale).
Le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 191, paragrafo 3, TFUE, dell’art. 6, paragrafo 1, TUE e dell’art. 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in quanto il Consiglio ha adottato la Decisione impugnata senza tenere conto deidati scientifici e tecnici disponibili.
Il ricorso alla Corte di Giustizia evidenzia come la documentazione scientifica esistente – compresi i rapporti elaborati dallaLarge Carnivore Initiative for Europe (LCIE)e da altri istituti di ricerca accreditati – indichi chiaramente che il lupo non ha raggiunto uno stato di conservazione favorevole in Europa. Nonostante ciò, il Consiglio e la Commissione hanno deciso di proporre il declassamento della specie basandosi sugli stessi dati che, nel 2022, avevano portato l’Unione Europea a rifiutare una proposta analoga avanzata dalla Svizzera.
Inoltre, la giurisprudenza dellaCorte di Giustiziadell’UE ha più volte ribadito che le deroghe al regime di protezione del lupo possono essere concesse solo se non pregiudicano il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie nella sua area di ripartizione naturale. Tale principio, espresso nelle recenti sentenze C-436/22 e C-601/22, è stato completamente ignorato dal Consiglio nel proporre il declassamento della specie a livello continentale, senza considerare le differenze nei singoli stati membri e senza garantire una valutazione rigorosa basata su parametri scientifici aggiornati.
Oltre alla violazione di tali principi, il ricorso alla Corte di Giustizia evidenzia come la Decisione impugnata si ponga in contrasto con laRaccomandazione n. 56 (1997)del Comitato Permanente della Convenzione di Berna, che impone che le modifiche agli allegati della Convenzione avvengano in modo coerente e fondato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Il mancato rispetto di tali obblighi mina l’intero impianto normativo europeo in materia di tutela della fauna selvatica, creando un precedente pericoloso che potrebbe essere esteso ad altre specie protette.
A ulteriore conferma delle criticità della Decisione impugnata, ilMediatore Europeoha recentemente aperto un fascicolo d’indagine, sollevando dubbi sulla trasparenza del processo decisionale e sulla metodologia adottata dalla Commissione Europea nella raccolta e nella valutazione dei dati scientifici. L’assenza di un’adeguata istruttoria e il peso preponderante delle pressioni politiche nella decisione finale rappresentano ulteriori elementi che il Tribunale dell’Unione Europea dovrà valutare nell’ambito del giudizio di annullamento.
I prossimi sviluppi del ricorso alla Corte di Giustizia
Il ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea contro il declassamento del lupo ha ora raggiunto un’importante fase procedurale. L’atto introduttivo è stato formalmente registrato e pubblicato nellaGazzetta Ufficialedell’Unione Europea,
Le Associazioni ricorrenti (v.Comunicato sulla stampa internazionale) ribadiscono la loro posizione secondo cui il declassamento del lupo è stato adottato in violazione delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, con un’eccessiva ingerenza di considerazioni politiche prive di fondamento tecnico. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha più volte stabilito che le decisioni relative alla protezione della fauna selvatica devono essere basate su dati scientifici solidi e su un’istruttoria rigorosa, senza essere distorte da pressioni di natura socio-economica che non trovano riscontro nei dati oggettivi.
Nei prossimi mesi, il procedimento giudiziario proseguirà con le memorie difensive delle istituzioni convenute, seguite dall’eventuale fase dibattimentale, durante la quale il Tribunale dell’Unione Europea sarà chiamato a valutare la legittimità della Decisione del Consiglio UE e la fondatezza dei motivi di ricorso presentati dalle Associazioni.
L’esito del ricorso alla Corte di Giustizia avrà un impatto significativo non solo sulla tutela del lupo grigio in Europa, ma anche sui futuri standard diprotezione della biodiversitànell’Unione. In un contesto globale in cui la crisi ecologica e la perdita di biodiversità sono riconosciute come emergenze prioritarie, la vicenda giudiziaria in corso rappresenta un banco di prova per l’efficacia della governance ambientale europea e per il rispetto dei principi sanciti dai Trattati dell’Unione.
Per ulteriori informazioni sul ricorso alla Corte di Giustizia contattaciqui.