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Accordo di riservatezza per progetti digitali e start-up: a cosa serve e come si redige

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Accordo di riservatezza per progetti digitali e start-up: a cosa serve e come si redige

da|Giu 9, 2026|Diritto d'Impresa

L’accordo di riservatezza è il primo presidio giuridico in un progetto che, talvolta, non ha ancora assunto una forma definitiva, ma possiede già un valore economico concreto. Prima che una piattaforma venga immessa sul mercato, prima che un software sia concesso in licenza, o che una start-up riceva un investimento, esiste una fase particolarmente delicata in cui l’idea imprenditoriale deve essere raccontata, illustrata, condivisa e resa comprensibile a soggetti esterni.

Il presente articolo intende esaminare la funzione dell’accordo di riservatezza nei progetti digitali e nelle start-up, illustrandone il contenuto tipico, le clausole essenziali e le cautele redazionali più rilevanti nella protezione di software, algoritmi, modelli di intelligenza artificiale, dati, informazioni commerciali e know-how tecnico-informatico.

Perché un accordo di riservatezza è importante nei progetti informatici?

L’accordo di riservatezza assume particolare rilievo ogniqualvolta la costruzione di un prodotto o un servizio digitale richieda il coinvolgimento di soggetti esterni. Si pensi allastart-upche, per ottenere un investimento, debba illustrare a un potenziale finanziatore il funzionamento di un algoritmo proprietario; alla software house che, nel corso di una trattativa, renda accessibile al cliente la struttura logica di una piattaforma non ancora pubblica; oppure allo sviluppatore che presenti a un partner industriale una soluzione basata su intelligenza artificiale, condividendo prototipi, flussi operativi, dataset, specifiche funzionali e roadmap di sviluppo.

In tutti questi casi, la controparte potrebbe non diffondere all’esterno quanto appreso e, nondimeno, utilizzare le medesime conoscenze per sviluppare una soluzione concorrente, orientare le proprie scelte industriali, contattare fornitori o clienti strategici, anticipare un’iniziativa commerciale o acquisire un indebito vantaggio competitivo.

La circolazione silenziosa del know-how non sempre lascia tracce evidenti ma,  nondimeno, rischia di compromettere la buon riuscita del progetto. Ecco che la sottoscrizione di un accordo di riservatezza consente – almeno sul piano formale – di trasformare una relazione fondata sulla mera fiducia in un rapporto giuridicamente regolato.

L’accordo individua le informazioni protette, limita lo scopo per il quale esse possono essere utilizzate, disciplina l’accesso da parte di dipendenti e consulenti della parte ricevente e offre un parametro contrattuale per valutare l’eventuale abuso. Senza tale presidio, la start-up o il titolare del progetto rischia di trovarsi nella difficile posizione di dover dimostrare, ex post, non solo il contenuto delle informazioni condivise, ma anche il loro carattere riservato, la loro titolarità e il nesso tra la comunicazione effettuata e l’eventuale sfruttamento indebito da parte del destinatario.

L’accordo di riservatezza nella fase precontrattuale

L’accordo di riservatezza, comunemente indicato anche comeNon Disclosure Agreemento NDA, è il contratto mediante il quale una o più parti assumono l’obbligo di non divulgare, non comunicare a terzi e non utilizzare per finalità estranee le informazioni apprese nell’ambito di una determinata relazione negoziale, commerciale, professionale o tecnica.

La sua funzione è particolarmente rilevante nella fase precontrattuale, quando le parti non hanno ancora concluso l’accordo principale, ma sono già chiamate a condividere dati, documenti, conoscenze tecniche, o elementi progettuali.

L’accordo di riservatezza non coincide con il contratto futuro che le parti intendono eventualmente stipulare, né obbliga di per sé alla conclusione della collaborazione, dell’investimento, della licenza o della partnership in discussione. Esso opera, piuttosto, come contratto autonomo e preparatorio, destinato a regolare la fase della conoscenza reciproca e dello scambio informativo.

La parte che riceve le informazioni può esaminarle soltanto per lo scopo concordato, senza poterne fare uso autonomo, concorrenziale o comunque eccedente rispetto alla finalità per cui le sono state comunicate.

Sul piano strutturale, occorre distinguere tra accordo di riservatezza unilaterale e accordo di riservatezza bilaterale.

Nel primo caso, una sola parte comunica informazioni riservate e assume la posizione di parte divulgante o comunicante, mentre l’altra assume la posizione di parte ricevente ed è gravata dagli obblighi di segretezza, custodia e uso limitato.

Nel secondo caso, invece, entrambe le parti condividono reciprocamente informazioni riservate, sicché il testo contrattuale fa normalmente riferimento alle “Parti” in termini paritari, attribuendo a ciascuna obblighi speculari di protezione e non divulgazione.

La scelta tra NDA unilaterale e NDA bilaterale incide sull’equilibrio complessivo dell’accordo, sull’individuazione dei soggetti obbligati, sull’ampiezza delle responsabilità e sulla distribuzione dei rischi in caso di violazione. La struttura dell’accordo di riservatezza deve essere valutata con attenzione, poiché una qualificazione impropria può determinare incertezze applicative e indebolire la tutela del patrimonio informativo condiviso.

Come perimetrare lo scopo dell’accordo di riservatezza

La redazione di un accordo di riservatezza richiede, anzitutto, una precisa individuazione dei soggetti coinvolti e della funzione economico-giuridica dello scambio informativo. Ma la funzione in assoluto più importante spetta allo scopo dell’accordo di riservatezza. Le informazioni vengono condivise per una finalità ben determinata: valutare una possibile partnership tecnologica, negoziare uncontratto di sviluppo software, consentire una due diligence tecnica, presentare una soluzione a un investitore, predisporre un’offerta commerciale o verificare la fattibilità di un progetto comune.

La clausola sullo scopo circoscrive il perimetro dell’utilizzo consentito e  impedisce che la parte ricevente possa impiegare il patrimonio informativo acquisito per finalità proprie, concorrenti o comunque estranee al contesto della trattativa.

La formulazione dello scopo deve essere impeccabile: una finalità eccessivamente generica rischia di rendere indeterminato l’ambito di utilizzo delle informazioni e di agevolare interpretazioni estensive da parte del destinatario. Al contrario, una finalità troppo ristretta potrebbe non coprire tutte le attività effettivamente necessarie alla valutazione dell’operazione, generando incertezze operative.

Quali sono le informazioni riservate in un progetto digitale?

In un accordo di riservatezza altrettanto delicata è la definizione delle informazioni protette. Il patrimonio informativo da tutelare non coincide necessariamente con un singolo documento, né può essere ridotto al solo codice sorgente.

La riservatezza può riguardare un insieme articolato di elementi tecnici, commerciali e organizzativi che, considerati nel loro complesso, esprimono il valore competitivo dell’iniziativa imprenditoriale. Per questa ragione, la clausola definitoria deve essere costruita con particolare attenzione.

Possono assumere rilievo il codice sorgente, gli algoritmi, i modelli di machine learning, le API, le librerie, le architetture applicative, i dataset, le configurazioni, le specifiche funzionali, i prototipi, i proof of concept, la documentazione tecnica, le roadmap di sviluppo e i piani di integrazione. Accanto a tali elementi, devono essere considerate anche le informazioni di natura economica e strategica, quali business model, politiche di pricing, analisi di mercato, target commerciali, canali di vendita, nominativi di clienti, investitori, fornitori, partner e consulenti.

Quali sono gli obblighi più comuni della parte ricevente?

L’obbligo della parte ricevente non dovrebbe esaurirsi in una generica promessa di non divulgazione a terzi, poiché il rischio di dispersione del know-how deriva anche (e soprattutto) da accessi interni non controllati, copie non autorizzate, conservazione disordinata dei file, utilizzo improprio di repository o mancata segregazione delle informazioni rispetto ad altri progetti aziendali.

L’accordo di riservatezza dovrebbe pertanto prevedere un obbligo di uso limitato. Le informazioni ricevute devono essere impiegate esclusivamente per la finalità indicata nell’accordo, quale la valutazione di una possibile collaborazione, l’analisi tecnica di una piattaforma, la negoziazione di un investimento o la predisposizione di un’offerta commerciale.

Ogni utilizzo diverso, autonomo o concorrenziale deve essere espressamente escluso, soprattutto quando la parte ricevente possa trarre vantaggio dalle conoscenze acquisite per sviluppare soluzioni analoghe, anticipare strategie di mercato o instaurare rapporti diretti con clienti, fornitori o partner della parte comunicante.

Accanto al divieto di utilizzo improprio, occorre disciplinare l’obbligo di custodia e protezione attiva. La parte ricevente dovrebbe impegnarsi ad adottare misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate alla natura delle informazioni, limitando l’accesso ai soli soggetti che abbiano effettiva necessità di conoscerle in funzione dello scopo concordato.

Il rapporto tra riservatezza, proprietà industriale e divieto di concorrenza

Il contenuto dell’accordo di riservatezza va letto anche alla luce della disciplina della proprietà intellettuale e industriale, poiché la comunicazione di informazioni tecniche non dovrebbe mai essere interpretata come concessione implicita di diritti di utilizzo, sfruttamento o riproduzione.

La parte ricevente può essere autorizzata a esaminare un software, una piattaforma, un prototipo, un algoritmo, una demo o una documentazione tecnica, ma tale accesso rimane funzionale soltanto alla valutazione dell’operazione prospettata..

Questo profilo assume particolare rilievo quando l’informazione condivisa non sia ancora protetta da brevetto, deposito, registrazione o altro titolo formale, ma costituisca comunque know-how tecnico. L’accordo di riservatezza serve allora a preservare la distinzione tra conoscenza e disponibilità giuridica: conoscere un’informazione non significa poterla utilizzare liberamente.

Vieppiù, nei rapporti tra start-up e partner/investitori è opportuno che l’accordo di riservatezza contenga un espresso divieto di uso concorrenziale delle informazioni ricevute. Tale divieto deve essere formulato in modo puntuale e in modo da precludere l’utilizzo delle informazioni riservate per sviluppare soluzioni concorrenti, aggirare la parte comunicante, appropriarsi di relazioni commerciali o trarre indebito vantaggio dal patrimonio informativo acquisito durante la trattativa.

Parimenti significativa è la clausola di non elusione, o non circumvention, con la quale si vieta alla parte ricevente di aggirare la parte comunicante per instaurare rapporti diretti con clienti, investitori, fornitori, partner tecnologici o altri contatti strategici conosciuti grazie allo scambio informativo.

Anche tali clausole, tuttavia, devono essere redatte con misura e precisione. Non è opportuno trasformare l’accordo di riservatezza in un vincolo generico e indeterminato alla libertà di iniziativa economica; occorre, piuttosto, individuare con chiarezza i soggetti protetti, la durata dell’obbligo, il collegamento con le informazioni riservate e la finalità concreta della restrizione

La durata dell’accordo di riservatezza

La durata dell’accordo di riservatezza è determinata tenendo conto della natura delle informazioni condivise e del tempo per il quale esse conservano un valore economico collegato alla loro segretezza.

Alcuni dati commerciali, come una proposta economica, una strategia di lancio o una trattativa con un potenziale cliente, possono perdere rilevanza in un arco temporale relativamente breve. Diversamente, il codice sorgente, le architetture software, o i dataset proprietari possono conservare valore competitivo per un periodo più esteso, talvolta anche oltre la cessazione delle trattative o del rapporto contrattuale.

Per tale ragione, la clausola sulla durata non dovrebbe essere – per così dire – standardizzata. Un accordo di riservatezza può prevedere una durata dell’accordo in senso stretto e, separatamente, una sopravvivenza degli obblighi di riservatezza, protezione e uso limitato anche dopo la cessazione della trattativa, del rapporto di collaborazione o del contratto principale.

Nei casi in cui le informazioni siano qualificabili come segreti commerciali o know-how tecnico di particolare valore, può essere opportuno collegare la permanenza degli obblighi non soltanto a un termine fisso, ma anche alla persistenza del carattere riservato delle informazioni.

Particolare attenzione deve essere dedicata, inoltre, agli obblighi di restituzione e distruzione. La cessazione delle trattative non legittima la parte ricevente a conservare indefinitamente documenti, file, credenziali, accessi, copie locali, estratti di codice, materiali di presentazione o contenuti tecnici ricevuti.

L’accordo di riservatezza dovrebbe disciplinare la restituzione dei supporti materiali e la cancellazione delle informazioni digitali da dispositivi, archivi, e-mail, ambienti cloud, repository, piattaforme collaborative e sistemi interni, prevedendo, ove necessario, una dichiarazione documentata dell’avvenuta distruzione.

Violazione dell’accordo di riservatezza: responsabilità e risarcimento del danno

La violazione di un accordo di riservatezza determina conseguenze giuridiche particolarmente rilevanti. La diffusione non autorizzata incide direttamente sulla posizione competitiva della start-up o dell’impresa innovativa, compromettendo il valore economico del progetto, l’esito delle trattative, o la capacità di attrarre finanziamenti.

Sul piano civilistico, l’inadempimento dell’accordo di riservatezza può fondare una responsabilità contrattuale della parte ricevente, con conseguente obbligo di risarcire i danni subiti dalla parte non inadempiente.

Nei casi più gravi, quando l’utilizzo delle informazioni riservate si traduca nell’appropriazione di know-how, nello sviluppo di soluzioni concorrenti o nello sfruttamento indebito di relazioni commerciali acquisite nel corso della trattativa, possono venire in rilievo anche profili di concorrenza sleale, tutela dei segreti commerciali e responsabilità extracontrattuale. La lesione può comprendere il lucro cessante, la perdita di chance, il pregiudizio all’avviamento, la perdita di vantaggio competitivo e il danno reputazionale.

Appare opportuno che l’accordo di riservatezza disciplini in modo espresso le conseguenze della violazione. Possono assumere rilievo clausole di manleva, previsioni sul risarcimento del maggior danno, obblighi di cessazione immediata dell’uso non autorizzato, restituzione o distruzione dei materiali indebitamente conservati e, ove opportuno, clausole penali con funzione deterrente.

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