Lo studio di fattibilità consiste nell’attività di analisi preventiva finalizzata a individuare il quadro normativo applicabile a un progetto e a verificare la compatibilità delle soluzioni ipotizzate con le vigenti disposizioni di legge.
Invero, la realizzazione di un progetto digitale richiede, normalmente, una pluralità di valutazioni preliminari che non si esauriscono nell’analisi della sostenibilità economica o della fattibilità tecnica. Un software, una piattaforma online, un’applicazione mobile o un prodotto fondato sull’impiego di sistemi di intelligenza artificiale possono risultare tecnicamente realizzabili e commercialmente sostenibili, ma essere al contempo soggetti a vincoli normativi idonei a incidere in misura significativa sulla struttura del progetto.
In altre parole, lo studio di fattibilità consente di verificare, in un momento in cui l’architettura del progetto è ancora suscettibile di modifiche, la conformità normativa della soluzione imprenditoriale, evitando che emergano problematiche giuridiche dopo lo sviluppo del prodotto o l’avvio dell’attività.
L’obiettivo del presente articolo è esaminare la funzione dello studio di fattibilità legale, illustrando i principali ambiti nei quali una valutazione giuridica preventiva può incidere sulle scelte progettuali e chiarendo per quali ragioni l’analisi della conformità normativa dovrebbe accompagnare, sin dalle fasi iniziali, la progettazione e lo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio digitale.
Cos’è uno studio di fattibilità legale e quale funzione svolge
Lo studio di fattibilità legale può essere definito come un’attività di analisi preventiva diretta a verificare se un determinato progetto, nella configurazione concretamente ipotizzata, sia compatibile con il quadro normativo applicabile e a individuare gli eventuali adempimenti, limiti o condizioni necessari per la sualegittima realizzazione.
Esso si distingue, pertanto, sia dallo studio di fattibilità tecnica, che riguarda la concreta possibilità di sviluppare e implementare una determinata soluzione, sia dalla valutazione economico-finanziaria, normalmente volta ad accertarne la sostenibilità e le prospettive di mercato.
L’analisi giuridica dovrebbe precedere la redazione di contratti, informative, condizioni generali o altri documenti dicompliance,poiché richiede anzitutto di qualificare correttamente l’attività che si intende svolgere. È dalla qualificazione giuridica del prodotto o del servizio che discende l’individuazione delle norme applicabili e, conseguentemente, degli obblighi che devono essere osservati.
Tale passaggio assume particolare rilevanza nei progetti digitali, nei quali funzionalità apparentemente simili possono determinare conseguenze giuridiche profondamente differenti. Un software destinato esclusivamente alla gestione amministrativa di uno studio professionale, ad esempio, pone questioni diverse rispetto a un’applicazione che elabora informazioni sanitarie per fornire indicazioni funzionali a una decisione clinica.
Allo stesso modo, una piattaforma che si limita a pubblicare contenuti propri non è necessariamente soggetta alle medesime regole di un servizio che consente l’interazione o l’intermediazione tra utenti.
Studio di fattibilità: qualificazione giuridica del progetto e mappatura dei rischi
Una volta ricostruite le caratteristiche essenziali del progetto, lo studio di fattibilità deve procedere all’individuazione degli aspetti suscettibili di incidere sulla sua realizzazione. Tale attività presuppone una conoscenza sufficientemente dettagliata non soltanto del prodotto o del servizio che si intende offrire, ma anche delle modalità concrete attraverso le quali esso sarà sviluppato, distribuito e utilizzato.
L’analisi deve pertanto considerare l’eventuale ricorso a fornitori tecnologici esterni, l’impiego di infrastrutturecloud, software, API o modelli sviluppati da terzi, le categorie di utenti cui il servizio è destinato e i territori nei quali esso sarà commercializzato.
Lo studio di fattibilità fa una sorta di mappatura dei rischi normativi del progetto. Alcune criticità possono riguardare la necessità di ottenere autorizzazioni o rispettare requisiti di accesso al mercato; altre possono interessare il trattamento dei dati personali, la tutela dei consumatori, la disciplina della proprietà intellettuale, l’utilizzo di tecnologie di terzi, la sicurezza informatica o la ripartizione delle responsabilità contrattuali.
Lo studio di fattibilità nei settori regolamentati
Lo studio di fattibilità assume particolare rilievo quando il progetto digitale si inserisce in un settore regolamentato, nel quale la disciplina applicabile può subordinare l’esercizio dell’attività, la commercializzazione di un prodotto o l’erogazione di un servizio al rispetto di specifici requisiti sostanziali, organizzativi o autorizzativi.
Un esempio particolarmente significativo è rappresentato daisoftware impiegati in ambito sanitario. Non qualsiasi applicazione che abbia attinenza con la salute costituisce, per ciò solo, un dispositivo medico. Occorre invece esaminarne la destinazione d’uso e le specifiche funzioni svolte, verificando se ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento (UE) 2017/745 e, in caso positivo, quale classificazione debba essere attribuita al software.
Considerazioni analoghe valgono per altri mercati sottoposti a discipline speciali. Un progettofintech, ad esempio, deve essere analizzato tenendo conto delle concrete attività svolte, distinguendo il mero sviluppo di una soluzione tecnologica dall’eventuale prestazione di servizi finanziari o di pagamento soggetti a specifiche regole.
Una piattaforma digitale che consenta l’intermediazione, la pubblicazione o la diffusione di contenuti di terzi può, invece, richiedere la verifica della disciplina prevista dal Digital Services Act e degli obblighi che essa ricollega alle diverse categorie di intermediari e piattaforme online.
In simili ipotesi, lo studio di fattibilità consente di accertare preventivamente se il modello progettato possa essere realizzato nella forma originariamente prevista e di individuare, prima dell’accesso al mercato, gli eventuali requisiti regolatori che devono essere incorporati nello sviluppo del prodotto o nell’organizzazione dell’attività.
Conformità al GDPR: la protezione dei dati personali fin dalla progettazione
Lo studio di fattibilità deve necessariamente comprendere una valutazione preliminare delle modalità con cui saranno trattati idati personali degli utenti, dei clienti o di altri soggetti interessati.
Questa impostazione trova un preciso fondamento nell’art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679, che consacra i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Le Linee guida 4/2019 dell’European Data Protection Board chiariscono, in particolare, che le misure dirette ad attuare efficacemente i principi di protezione dei dati devono essere considerate già al momento della determinazione dei mezzi del trattamento e, dunque, nella fase in cui vengono compiute le principali scelte progettuali.
Nell’ambito dello studio di fattibilità, occorrerà quindi ricostruire quali categorie di dati saranno trattate, per quali finalità e sulla base di quale presupposto di liceità, verificando altresì i tempi di conservazione, i soggetti che potranno accedervi, il ricorso a responsabili esterni, l’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi e l’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative previste.
Particolare attenzione deve essere riservata ai progetti che comportino profilazione, monitoraggio sistematico degli utenti, trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o comunque operazioni suscettibili di determinare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
In tali ipotesi può rendersi necessaria una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 GDPR, da svolgersi prima dell’inizio del trattamento. IlGarante per la protezione dei dati personalievidenzia espressamente il carattere preventivo della DPIA e la sua funzione nell’ambito del principio di responsabilizzazione del titolare.
Studio di fattibilità e Intelligenza Artificiale
Quando il progetto prevede l’impiego di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, lo studio di fattibilità dovrebbe comprendere una specifica verifica della disciplina applicabile. La mera circostanza che un software utilizzi algoritmi, modelli di intelligenza artificiale o servizi forniti da terzi non è infatti sufficiente a determinare il relativo regime giuridico: occorre esaminare le caratteristiche del sistema, le finalità per le quali viene utilizzato, il contesto nel quale opera e il ruolo assunto dai diversi soggetti coinvolti.
Il principale riferimento normativo è oggi rappresentato dalRegolamento (UE) 2024/1689, c.d. AI Act, che disciplina lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale secondo un modello fondato sulla graduazione del rischio. Il Regolamento trova applicazione, in via generale, dal 2 agosto 2026, sebbene alcune disposizioni siano divenute applicabili anticipatamente e altre siano assoggettate a specifici regimi transitori.
Nell’ambito dello studio di fattibilità, occorre pertanto verificare anzitutto se la soluzione rientri nella nozione normativa di sistema di IA e quale posizione assuma l’impresa rispetto ad essa, distinguendo, a seconda dei casi, tra fornitore,deployer, importatore o distributore.
Deve quindi essere accertata l’eventuale riconducibilità del sistema alle pratiche vietate, ai sistemi soggetti a particolari obblighi di trasparenza o alle categorie ad alto rischio. Dal 2 agosto 2026 trovano, ad esempio, applicazione gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 dell’AI Actper determinate forme di interazione con sistemi di IA e per taluni contenuti generati o manipolati artificialmente.
La verifica assume particolare rilievo anche quando l’impresa non sviluppi autonomamente il modello, ma integri nel proprio prodotto API, modelli o servizi di intelligenza artificiale forniti da soggetti terzi. Tale circostanza non esclude, di per sé, l’insorgenza di autonomi obblighi normativi in capo al soggetto che incorpora o utilizza la tecnologia all’interno del proprio servizio.
In Italia, il quadro europeo deve inoltre essere coordinato con la legge 23 settembre 2025, n. 132, le cui disposizioni sono espressamente destinate a operare conformemente all’AI Act.
Contratti, proprietà intellettuale e dipendenza dai fornitori tecnologici
Lo studio di fattibilità di un progetto digitale deve estendersi anche ai rapporti contrattuali e ai diritti di proprietà intellettuale sui quali si fonda l’architettura tecnologica del prodotto o del servizio. Nella pratica, infatti, anche progetti sviluppati internamente possono dipendere in misura significativa da componenti appartenenti a terzi, quali librerie software, API, infrastrutturecloud, database, modelli di intelligenza artificiale, piattaforme di pagamento o altri servizi tecnologici integrati.
La verifica assume rilievo, anzitutto, sotto il profilo della titolarità e delle condizioni di utilizzazione del software. Nell’ordinamento europeo, i programmi per elaboratore sono oggetto di una specifica tutela autorale ai sensi della Direttiva 2009/24/CE. Ne consegue che l’utilizzo, la modifica, la distribuzione o l’integrazione di componenti software e database devono essere valutati alla luce dei diritti effettivamente acquisiti e delle condizioni previste dalle relative licenze.
Lo studio di fattibilità deve pertanto accertare se l’impresa disponga dei diritti necessari sul codice sviluppato internamente o da collaboratori esterni e se le licenze relative alle componenti di terzi consentano l’impiego concretamente programmato. La medesima attenzione deve essere riservata al softwareopen source: l’assenza di un corrispettivo economico non implica, infatti, l’assenza di condizioni giuridiche di utilizzo, essendo ogni componente disciplinata dalla specifica licenza applicabile.
Ulteriori verifiche riguardano i contratti con i fornitori tecnologici, che possono disciplinare limiti di utilizzo delle API, disponibilità del servizio, responsabilità, trattamento dei dati, possibilità di recesso e continuità operativa. Uno studio di fattibilità adeguatamente svolto consente quindi di accertare se l’impresa possieda effettivamente i diritti e le autorizzazioni contrattuali necessari per sviluppare e commercializzare il progetto secondo il modello previsto.
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Il parere di un avvocato consente di ricondurre le caratteristiche tecniche del prodotto o del servizio entro le corrette categorie giuridiche, coordinando discipline che, nei progetti digitali, tendono frequentemente a sovrapporsi.
Lo studio di fattibilità non sostituisce le successive attività di compliance, ma ne rappresenta il presupposto logico. Per le startup e, più in generale, per le imprese che sviluppano nuovi servizi o prodotti digitali, la valutazione legale presentiva è uno step assolutamente consigliabile.
Il nostroStudio Legalesupporta imprese e startup nell’avvio di progetti tecnologici in conformità alla normativa di legge.
Ai sensi dell’art. 70-quater della Legge 633/1941, ai fini della tutela del diritto d’autore, si dichiara che il presente contenuto è riservato, e ne è vietata la riproduzione o l’estrazione di testo, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale.


