L’espressione “contratto di servizi” è frequentemente utilizzata nella prassi commerciale per indicare accordi aventi ad oggetto lo svolgimento, in favore di un cliente, di una o più attività organizzate. Si tratta, tuttavia, di una denominazione assai ampia, che non identifica necessariamente un autonomo tipo contrattuale dotato di una disciplina unitaria nel codice civile. Sotto la medesima espressione possono infatti ricadere rapporti profondamente differenti per struttura, contenuto e funzione economica.
La disciplina applicabile a un contratto di servizi non può essere individuata soltanto leggendo il titolo attribuito dalle parti al documento. Occorre verificare quali prestazioni siano effettivamente dedotte in contratto, quale interesse economico il rapporto sia destinato a soddisfare e, soprattutto, se l’accordo possa essere ricondotto integralmente o prevalentemente a uno dei tipi disciplinati dal codice civile.
La questione assume particolare rilevanza nella vita concreta del rapporto. Dalla qualificazione giuridica del contratto di servizi possono dipendere, infatti, il regime della responsabilità, le modalità di determinazione del corrispettivo, la disciplina dell’inadempimento, la durata del rapporto e, soprattutto, la possibilità di sciogliersi anticipatamente dal vincolo.
L’obiettivo di questo articolo è quindi esaminare i principali criteri attraverso i quali deve essere qualificato un contratto di servizi, distinguendo tra contratti tipici, atipici e a causa mista, per comprendere quali norme trovino applicazione e, in particolare, in quali ipotesi possa operare il recesso del committente previsto dall’art. 1671 c.c.
La qualificazione giuridica del contratto di servizi
Per individuare la disciplina applicabile a un contratto di servizi non è sufficiente fare riferimento alla denominazione utilizzata dalle parti. Espressioni qualiservice agreement, contratto di assistenza, contratto di gestione, contratto di consulenza o, più genericamente, “contratto di servizi” descrivono l’operazione economica soltanto in termini generali, ma non ne determinano necessariamente la qualificazione giuridica.
Sul piano civilistico occorre distinguere, infatti, l’attività di interpretazione del contratto da quella successiva di qualificazione. Mediante l’interpretazione, condotta secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c., si ricostruisce la comune intenzione delle parti e si individuano gli effetti che esse hanno concretamente inteso perseguire. Solo successivamente il rapporto così ricostruito viene qualificato, verificando se esso sia riconducibile a uno dei tipi contrattuali disciplinati dalla legge oppure debba essere considerato atipico o misto. La Corte di cassazione ha più volte ribadito questa distinzione, precisando che la qualificazione consiste proprio nell’attribuzione del correttonomen iurisall’assetto di interessi risultante dall’accordo.
Ne deriva che ilnomen iurisscelto dai contraenti rappresenta certamente un elemento da considerare, ma non assume carattere decisivo. Ai fini della qualificazione rilevano soprattutto il contenuto effettivo delle obbligazioni, le modalità di esecuzione del rapporto e la funzione economico-giuridica concretamente perseguita. La giurisprudenza di legittimità valorizza, in questa prospettiva, la causa concreta, intesa come interesse che lo specifico accordo è diretto a realizzare, da ricostruire attraverso una lettura complessiva e funzionale del contratto.
Contratto di servizi atipico e contratto a causa mista
La difficoltà di ricondurre il contratto di servizi a un unico schema legale deriva anche dall’ampiezza riconosciuta dall’ordinamento all’autonomia negoziale. L’art. 1322 c.c. consente infatti alle parti non soltanto di determinare liberamente il contenuto dei contratti tipici, nei limiti imposti dalla legge, ma anche di concludere contratti che non appartengono ai tipi espressamente disciplinati, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Il contratto di servizi può quindi presentarsi come contratto atipico oppure come contratto misto, nel quale confluiscono elementi propri di più figure negoziali.
Nelcontratto atipicole parti costruiscono un regolamento di interessi che non trova una corrispondenza completa in uno specifico tipo legale. Nelcontratto misto, invece, all’interno di un’unica operazione economica vengono combinati elementi riconducibili a differenti contratti tipici. La giurisprudenza di legittimità individua normalmente la disciplina del contratto misto attraverso ilcriterio dell’assorbimento o della prevalenza: trovano applicazione, in primo luogo, le norme del tipo contrattuale cui appartengono gli elementi prevalenti, senza tuttavia escludere la rilevanza delle disposizioni proprie delle componenti secondarie, purché compatibili con la disciplina del contratto prevalente.
Un esempio significativo è rappresentato dai contratti di service per spazi ad uso ufficio o di coworking. In tali rapporti la disponibilità di un locale può accompagnarsi alla fornitura di arredi, reception, connessione internet, pulizia, manutenzione, gestione della corrispondenza, sale riunioni e ulteriori servizi organizzativi. L’interesse del cliente può pertanto non esaurirsi nel semplice godimento di un immobile, tipico della locazione, ma consistere nell’ottenimento di uno spazio di lavoro immediatamente operativo e corredato da un complesso coordinato di prestazioni.
Proprio con riferimento a una fattispecie di questo genere, la giurisprudenza di merito ha recentemente qualificato un contratto diserviceavente ad oggetto un ufficio “chiavi in mano” come contratto a causa mista, caratterizzato da elementi della locazione e dell’appalto di servizi, valorizzando l’insieme delle prestazioni necessarie a rendere lo spazio efficiente e utilizzabile.
Considerazioni analoghe possono riguardare uncontratto di servizi informaticiche comprenda assistenza, manutenzione e licenza software, oppure un accordo di gestione immobiliare che cumuli attività materiali, amministrative e negoziali. Oppure ilcontratto di sponsorizzazioneo promozione di determinati beni o servizi.
A quali contratti tipici può essere ricondotto un contratto di servizi?
La corretta qualificazione del contratto di servizi richiede di verificare, caso per caso, quale sia la prestazione caratterizzante e quale funzione economica il rapporto sia destinato a realizzare. Il codice civile contempla, infatti, diverse figure contrattuali che possono avere ad oggetto lo svolgimento di un’attività o la fornitura di un servizio, ma ciascuna di esse presenta presupposti e disciplina differenti.
La figura più rilevante è quella dell’appalto, definito dall’art. 1655 c.c. come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo. L’elemento distintivo è quindi rappresentato dall’organizzazione imprenditoriale dell’attività e dall’assunzione del rischio da parte dell’appaltatore.
Diversa è laprestazione d’operadisciplinata dall’art. 2222 c.c., che ricorre quando una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. In questo caso assume particolare rilievo l’attività personale del prestatore, mentre nell’appalto prevale l’organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione del servizio. Quando la prestazione abbia natura propriamente intellettuale, vengono invece in rilievo gli artt. 2229 e ss. c.c. e, in particolare, l’art. 2230 c.c.
Un contratto di servizi può altresì presentare elementi delmandato, qualora l’attività principale consista nel compimento di uno o più atti giuridici per conto del cliente, secondo la definizione contenuta nell’art. 1703 c.c. Se, invece, la prestazione centrale consiste nel consentire il godimento di un bene per un determinato periodo, può assumere rilievo la disciplina della locazione di cui all’art. 1571 c.c.
Particolare attenzione meritano infine i servizi eseguiti in maniera continuativa o periodica. Lasomministrazione, ai sensi dell’art. 1559 c.c., riguarda propriamente prestazioni periodiche o continuative di cose; tuttavia, quando l’appalto ha ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, l’art. 1677 c.c. dispone l’applicazione, in quanto compatibili, tanto delle norme sull’appalto quanto di quelle sulla somministrazione.
Occorre esaminare la prestazione concretamente dedotta in contratto, il ruolo dell’organizzazione imprenditoriale, l’eventuale carattere personale dell’attività, la presenza di atti giuridici da compiere per conto del cliente e, più in generale, l’interesse economico prevalente perseguito dalle parti.
Contratto di servizi: norme suppletive e norme imperative
Una volta individuata la corretta qualificazione del contratto di servizi, occorre stabilire in quale rapporto si pongano le clausole concordate dalle parti e la disciplina prevista dalla legge.
Le norme civilistiche possono infatti avere carattere dispositivo oppure imperativo. Le prime operano, di regola, quando le parti non abbiano regolato diversamente una determinata questione e possono essere derogate mediante una specifica previsione contrattuale. In questa prospettiva assume particolare rilievo l’art. 1374 c.c., secondo cui il contratto obbliga le parti non soltanto a quanto espressamente previsto, ma anche alle conseguenze che ne derivano secondo la legge e, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
La qualificazione giuridica del rapporto svolge quindi una funzione essenziale proprio sul piano dell’integrazione del contratto. Se, ad esempio, un contratto di servizi viene ricondotto alla disciplina dell’appalto, le disposizioni codicistiche proprie di tale figura possono trovare applicazione per tutti gli aspetti non diversamente regolati dalle parti, nei limiti in cui si tratti di norme derogabili.
Diverso è il rapporto con le norme imperative. L’autonomia contrattuale incontra infatti il limite delle disposizioni inderogabili poste dall’ordinamento: l’art. 1418 c.c. stabilisce, in via generale, la nullità del contratto contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. In determinati casi, inoltre, la legge può intervenire direttamente sul contenuto negoziale, sostituendo le clausole difformi mediante il meccanismo previsto dall’art. 1339 c.c.
Durata del contratto: disdetta, recesso e risoluzione
Nel contratto di servizi – come in qualsiasi altro contratto – occorre distinguere tra scadenza, disdetta, recesso e risoluzione, poiché si tratta di istituti differenti, che producono effetti diversi e trovano fondamento in presupposti non coincidenti.
La scadenza determina la cessazione naturale di un contratto a tempo determinato al termine pattuito. La disdetta, invece, opera normalmente nei rapporti destinati a rinnovarsi automaticamente e consiste nella dichiarazione con cui una parte impedisce il rinnovo per un ulteriore periodo.
Diverso è il recesso, ossia il potere riconosciuto a una parte di sciogliere unilateralmente il rapporto prima della sua naturale cessazione, quando tale facoltà sia prevista dal contratto o dalla legge. L’art. 1373 c.c. contiene la disciplina generale del recesso unilaterale, ferma restando l’applicazione delle disposizioni speciali previste per singoli tipi contrattuali.
La disposizione prevede che:«Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario».
Ancora differente è la risoluzione per inadempimento, disciplinata dagli artt. 1453 e ss. c.c. Essa presuppone, nei contratti a prestazioni corrispettive, l’inadempimento di una delle parti e, ai sensi dell’art. 1455 c.c., richiede che tale inadempimento non sia di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. Il codice civile contempla inoltre ulteriori cause di risoluzione, quali l’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità sopravvenuta.
La distinzione assume particolare rilievo anche nell’accordo qui in esame, il contratto di servizi. Una clausola che stabilisca, ad esempio, una durata annuale con rinnovo automatico e preveda un termine entro il quale comunicare la disdetta disciplina anzitutto la durata e il rinnovo del rapporto. Essa non comporta necessariamente, per ciò solo, l’esclusione di un diverso diritto di recesso riconosciuto dalla disciplina legale applicabile.
Il recesso dal contratto di servizi qualificabile come appalto: l’art. 1671 c.c.
Quando il contratto di servizi sia qualificabile come appalto, assume particolare rilievo l’art. 1671 c.c., secondo cui il committente può recedere dal contratto anche dopo l’inizio dell’esecuzione dell’opera o della prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Si tratta di un diritto potestativo di recesso che, secondo la giurisprudenza, può essere esercitatoad nutum, senza necessità di dimostrare una giusta causa o un inadempimento dell’appaltatore.
Laratiodella disposizione risiede nel fatto che l’opera o il servizio sono destinati a soddisfare l’interesse del committente: quando tale interesse viene meno, l’ordinamento non impone necessariamente la prosecuzione del rapporto, ma tutela l’appaltatore sul piano economico mediante l’indennizzo previsto dalla legge. Il recessoexart. 1671 c.c. si distingue pertanto dalla risoluzione per inadempimento, poiché non richiede l’accertamento della gravità della condotta dell’altra parte. Anche un contratto di servizi correttamente eseguito può, in linea di principio, essere sciolto mediante tale facoltà, quando ne ricorrano i presupposti.
Il recesso non è del tutto privo di conseguenze economiche. Il committente deve ristorare l’appaltatore per le spese già sostenute, per le prestazioni eseguite e per il mancato guadagno relativo alla parte di rapporto non eseguita. Quest’ultima voce non coincide necessariamente con l’intero ammontare dei corrispettivi che sarebbero maturati sino alla scadenza: ciò che rileva è il guadagno effettivamente perduto, tenendo conto dei costi non più sostenuti e delle concrete conseguenze economiche determinate dalla cessazione anticipata.
Contratto di servizi e recesso nella giurisprudenza più recente
La giurisprudenza più recente conferma quanto sia decisiva, nella disciplina del contratto di servizi, la corretta qualificazione del rapporto. In particolare, la Corte di cassazione ha chiarito che, quando un contratto di servizi presenti i caratteri dell’appalto, la previsione di una durata determinata e di un meccanismo di rinnovo automatico non esclude, di per sé, l’applicazione dell’art. 1671 c.c.
Con l’ordinanza n. 15335 del 31 maggio 2024, la Suprema Corte ha affermato che l’accordo relativo alla durata e alla rinnovazione del rapporto non costituisce automaticamente una deroga al diritto di recesso del committente. Il rinnovo automatico opera, infatti, sul diverso piano della durata del contratto, mentre resta distinta la facoltà del committente di recedere anche durante l’esecuzione, con il correlato obbligo di indennizzare l’appaltatore secondo quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
Il principio è stato ulteriormente precisato dalla Cassazione nel 2025. Con l’ordinanza n. 6487 dell’11 marzo 2025, la Corte ha distinto il regime applicabile ai contratti di servizi continuativi o periodici a seconda della loro durata: se il rapporto è a tempo determinato, trova applicazione l’art. 1671 c.c.; se, invece, la durata non è stabilita né determinabile, viene in rilievo l’art. 1569 c.c., che consente il recesso dal rapporto di somministrazione a tempo indeterminato mediante congruo preavviso.
La giurisprudenza di merito offre indicazioni altrettanto significative sul problema della qualificazione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 809 del 10 marzo 2025, ha esaminato un contratto diservicerelativo a uno spazio ad uso ufficio, valorizzando non soltanto la concessione in godimento del locale, ma anche il complesso delle prestazioni di equipaggiamento, cura e manutenzione. Il rapporto è stato ricondotto a un contratto a causa mista, con elementi della locazione e dell’appalto di servizi.
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