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Arbitro Bancario Finanziario: come funziona e quando è opportuno ricorrervi

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Arbitro Bancario Finanziario: come funziona e quando è opportuno ricorrervi

da | Apr 3, 2026 | Diritto civile

L’Arbitro Bancario Finanziario è stato istituito allo scopo di garantire ai clienti degli intermediari vigilati (Banche, intermediari creditizi, istituti di pagamento etc.) una tutela semplificata ed economicamente più accessibile rispetto alla giurisdizione ordinaria. L’Arbitro Bancario Finanziario si inserisce nel più ampio sistema delle procedure alternative di risoluzione delle controversie (c.d. ADR), che oggi riguardano moltissimi settori del diritto civile e commerciale.

Con questo articolo intendiamo offrire un quadro di sintesi della disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario, illustrandone il fondamento normativo, la funzione, e le modalità di proposizione del ricorso.

L’analisi sarà inoltre volta a chiarire quando sia effettivamente opportuno rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, ponendo in luce i presupposti di accesso e i principali step procedurali.

Arbitro Bancario Finanziario e sistema delle ADR

L’Arbitro Bancario Finanziario trova il proprio fondamento normativo nell’art. 128-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, TUB), disposizione che ha introdotto nel settore bancario e finanziario un sistema strutturato di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

La normativa di riferimento attribuisce rilievo non soltanto all’interesse individuale del cliente a ottenere una decisione rapida su una contestazione concernente operazioni e servizi bancari e finanziari, ma anche all’interesse più generale al corretto funzionamento del mercato, e alla diffusione di prassi improntate a trasparenza e buona fede.

Sotto il profilo sistematico, l’Arbitro Bancario Finanziario non coincide con un organo giurisdizionale in senso proprio e non sostituisce l’autorità giudiziaria, ma rappresenta una sede specializzata di composizione delle liti che si caratterizza per la propria natura istituzionale, per il supporto organizzativo assicurato dalla Banca d’Italia e per l’obbligo di adesione gravante sugli intermediari rientranti nell’ambito applicativo della disciplina.

La sua utilità pratica si manifesta, anzitutto, nella possibilità di sottoporre a un organo specializzato questioni che, pur non sempre caratterizzate da particolare complessità tecnica, incidono in modo rilevante sulla sfera patrimoniale del cliente e sul corretto equilibrio del rapporto con la banca.

L’Arbitro Bancario Finanziario verifica la legittimità sostanziale del comportamento dell’intermediario, particolarmente significativa nei casi in cui il cliente contesti addebiti non autorizzati, irregolarità nell’esecuzione di pagamenti, applicazione di costi non dovuti, ritardi nell’adempimento di obblighi accessori, omessa consegna di documentazione o altre violazioni inerenti alla gestione del rapporto bancario o finanziario.

Quali controversie possono essere devolute all’Arbitro Bancario Finanziario?

Sotto il profilo oggettivo, l’Arbitro Bancario Finanziario conosce delle controversie aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento, purché la lite concerna il rapporto tra cliente e intermediario in materia di conti correnti, carte di pagamento, mutui, finanziamenti, aperture di credito, cessioni del quinto, segnalazioni alla Centrale dei Rischi e, più in generale, obblighi derivanti dall’erogazione di servizi riconducibili alla sfera bancaria o finanziaria.

Restano invece escluse le controversie relative ai servizi e alle attività di investimento, per le quali opera un diverso sistema di tutela stragiudiziale, rappresentato dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Parimenti, non rientrano nella cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario le controversie che involgano profili estranei al rapporto bancario o finanziario in senso proprio, né quelle che richiedano un’attività istruttoria incompatibile con la natura documentale del procedimento.

Sotto il profilo del valore, qualora il ricorrente chieda la corresponsione di una somma di denaro, l’Arbitro Bancario Finanziario può pronunciarsi entro il limite di euro 200.000; diversamente, quando la domanda sia volta all’accertamento di diritti, obblighi o facoltà, non opera un limite quantitativo predeterminato.

Sul piano temporale, possono essere sottoposte all’Arbitro Bancario Finanziario soltanto controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso. Inoltre, il sistema non è utilizzabile quando sulla medesima controversia sia già pendente un giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria, ovvero un arbitrato o una procedura di mediazione, poiché la funzione dell’istituto è quella di offrire una via alternativa e non sovrapposta rispetto ad altri strumenti di composizione della lite.

Chi può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario? Contro chi va proposto il ricorso?

La legittimazione a ricorrere dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario spetta al cliente dell’intermediario, nozione che l’ordinamento considera in senso ampio e che non coincide, necessariamente, con quella di consumatore delineata dal diritto dei consumatori.

Può, infatti, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario non soltanto la persona fisica che agisca per finalità estranee alla propria attività imprenditoriale o professionale, ma anche il professionista, la microimpresa e, più in generale, il soggetto che abbia intrattenuto o intenda intrattenere un rapporto riconducibile alla prestazione di servizi bancari o finanziari, purché non si tratti di operatore che agisca professionalmente nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale o dei servizi di pagamento per finalità attinenti a tali attività.

In questa prospettiva, la nozione di cliente adottata dal sistema dell’Arbitro Bancario Finanziario presenta un’estensione funzionale, in quanto ricomprende anche le situazioni in cui la controversia sorga nella fase precontrattuale, laddove il comportamento dell’intermediario sia rilevante sotto il profilo della trasparenza, della correttezza o della regolarità delle trattative.

Sotto il profilo passivo, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario può essere proposto nei confronti di banche, intermediari finanziari iscritti negli albi o elenchi previsti dalla disciplina vigente, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane per l’attività di Bancoposta e, più in generale, nei confronti degli intermediari tenuti ad aderire al sistema di risoluzione stragiudiziale previsto dall’art. 128-bis TUB.

L’adesione al sistema ABF rappresenta una precondizione per l’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria e per la prestazione di servizi di pagamento, con la conseguenza che l’Arbitro Bancario Finanziario si presenta come uno strumento strutturalmente integrato nell’ordinamento di settore.

Il reclamo come presupposto del ricorso all’ABF

L’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario non è immediato. Il sistema presuppone che il cliente abbia previamente instaurato un’interlocuzione formale con l’intermediario mediante la proposizione di un reclamo scritto. Tale passaggio costituisce un presupposto necessario del successivo ricorso e risponde a una precisa ratio ordinamentale: consentire alla banca o all’altro operatore finanziario di riesaminare la vicenda, valutare le doglianze del cliente ed eventualmente comporre la controversia senza l’attivazione del procedimento dinanzi all’ABF.

In linea generale, il reclamo deve indicare con sufficiente chiarezza il comportamento contestato, le ragioni della contestazione e la richiesta rivolta all’intermediario; esso deve inoltre essere trasmesso secondo modalità idonee a comprovarne l’invio e la ricezione, poiché tale documentazione assume rilievo essenziale nella successiva fase davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.

L’intermediario è tenuto a rispondere entro quindici giorni quando il reclamo riguarda servizi di pagamento e, invece, entro sessanta giorni negli altri casi relativi a servizi bancari e finanziari.

Sotto il profilo processuale in senso lato, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario deve conservare una sostanziale corrispondenza con il contenuto del reclamo, poiché la controversia devoluta all’organo decidente non può mutare il proprio oggetto in modo radicale rispetto alla contestazione già sottoposta all’intermediario. Il ricorso deve, invero, riguardare la medesima questione esposta nel reclamo, salva la possibilità di formulare, anche per la prima volta in sede ABF, una domanda risarcitoria purché il danno allegato costituisca conseguenza immediata e diretta della stessa condotta già contestata.

Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dal termine per la proposizione del ricorso, che deve essere presentato entro dodici mesi dall’invio del reclamo; decorso tale termine, il cliente può ancora rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, ma solo previa presentazione di un nuovo reclamo.

Come si presenta il ricorso?

Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario si introduce, di regola, mediante il Portale ABF, che costituisce oggi il canale ordinario di accesso alla procedura e consente al cliente di seguire l’intero iter in forma telematica. La presentazione del ricorso presuppone, oltre al previo reclamo, il versamento del contributo di euro 20 a titolo di spese della procedura; una volta assolto tale adempimento, il ricorrente è chiamato a compilare il modulo secondo le indicazioni fornite dal sistema, allegando la documentazione utile a rappresentare con chiarezza la vicenda controversa.

Al tema abbiamo dedicato uno specifico approfondimento, al quale facciamo rinvio.

Una volta superata la verifica preliminare, il ricorso viene trasmesso all’intermediario resistente, il quale dispone di un termine per depositare le proprie controdeduzioni e la documentazione ritenuta utile. A tale fase può seguire, nei termini previsti dalla disciplina, una memoria di replica del ricorrente e, successivamente, una memoria di controreplica dell’intermediario.

Si forma così il fascicolo del procedimento, ossia l’insieme degli atti e dei documenti sulla cui base l’Arbitro Bancario Finanziario sarà chiamato a decidere. Si tratta di un profilo di particolare importanza, poiché il procedimento non contempla, in via ordinaria, attività istruttorie assimilabili a quelle del processo civile, né si fonda su prove orali o consulenze tecniche in senso stretto.

Da chi è composto l’Arbitro Bancario Finanziario? Collegi e Segreterie tecniche

Il sistema è articolato in sette Collegi territoriali, con sede a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, la cui competenza è determinata, in via ordinaria, in relazione al domicilio del cliente indicato nel ricorso. Ciascun Collegio è composto da cinque membri, secondo una composizione che mira a rappresentare, in modo equilibrato, le diverse istanze coinvolte nella controversia: il Presidente e due componenti sono designati dalla Banca d’Italia, un componente è designato dalle associazioni degli intermediari e un ulteriore componente è designato dalle associazioni rappresentative della clientela.

Accanto ai Collegi operano le Segreterie tecniche, istituite presso le sedi della Banca d’Italia corrispondenti ai diversi poli territoriali. Esse svolgono una funzione di supporto al procedimento, poiché provvedono alla ricezione dei ricorsi, alla verifica della loro regolarità e completezza, alle richieste di integrazione documentale, alla formazione del fascicolo, alla gestione delle comunicazioni con le parti e, più in generale, a tutte le attività ausiliarie necessarie al corretto funzionamento del sistema.

La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario e i suoi effetti

La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario è assunta dal Collegio sulla base della documentazione versata in atti dalle parti e secondo diritto. L’esito della controversia può essere comunicato inizialmente anche attraverso il solo dispositivo e, successivamente, con il deposito della motivazione; una volta intervenuta la decisione completa, se il ricorso è accolto in tutto o in parte, l’intermediario è tenuto a darvi esecuzione entro trenta giorni, comunicando alla Segreteria tecnica le iniziative intraprese per conformarsi al decisum.

Sul piano sistematico, la pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario non equivale a una sentenza passata in giudicato e non costituisce titolo esecutivo in senso tecnico; ciò nondimeno, essa possiede una rilevante forza conformativa, sia per l’autorevolezza dell’organo che la emette, sia per l’incidenza reputazionale che l’ordinamento collega al mancato adempimento. Resta in ogni caso salva, tanto per il cliente quanto per l’intermediario, la facoltà di adire successivamente l’autorità giudiziaria.

Proprio sul terreno dell’effettività si coglie uno dei profili più significativi del sistema. Quando l’intermediario non si conforma alla decisione, ovvero non coopera regolarmente allo svolgimento della procedura, l’Arbitro Bancario Finanziario prevede un meccanismo di pubblicità dell’inadempimento che incide direttamente sull’immagine dell’operatore.

La notizia dell’inadempimento o della mancata cooperazione viene pubblicata sul sito dell’ABF per cinque anni e deve inoltre comparire, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario per sei mesi. Tale conseguenza, pur non sostituendosi ai mezzi coattivi propri della tutela giurisdizionale, esercita una pressione reputazionale particolarmente intensa, tanto più in un settore nel quale l’affidabilità e la trasparenza costituiscono elementi centrali del rapporto fiduciario con la clientela.

Ciò posto, la decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, pur non essendo formalmente vincolante, si rivela nella prassi uno strumento dotato di apprezzabile efficacia concreta, capace di orientare i comportamenti degli intermediari e di offrire al cliente una tutela davvero incisiva.

Ma allora, quando è opportuno ricorrere all’ABF?

Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario risulta particolarmente opportuno in tutte quelle situazioni nelle quali il cliente intenda contestare il comportamento di una banca o di altro intermediario in relazione a operazioni e servizi bancari o finanziari, e abbia interesse a ottenere una decisione in tempi contenuti, con costi estremamente ridotti e senza affrontare, sin dall’origine, l’onere del giudizio ordinario.

In termini concreti, l’Arbitro Bancario Finanziario è particolarmente utile per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto addebiti non autorizzati, operazioni di pagamento eseguite in modo irregolare, frodi informatiche, applicazione di spese, commissioni o interessi ritenuti indebiti, ritardi nell’estinzione di finanziamenti, omessa cancellazione di garanzie, irregolarità nella gestione di conti correnti o carte di pagamento, nonché più in generale nei casi in cui si assuma la violazione dei doveri di correttezza, trasparenza e buona fede da parte dell’intermediario.

Sotto un profilo più strategico, è opportuno rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario quando la controversia presenti contorni giuridici sufficientemente definiti e possa essere adeguatamente dimostrata attraverso documenti, corrispondenza, estratti conto, contratti, reclami, risposte dell’intermediario e ulteriore materiale scritto.

È comunque molto utile la strada del ricorso all’ABF quando il cliente voglia tentare una soluzione autorevole della lite prima di intraprendere l’azione giudiziaria, anche perché l’esperimento di una procedura stragiudiziale (come la mediazione, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010) costituisce, nelle controversie relative a contratti bancari e finanziari, condizione di procedibilità della domanda proposta davanti al giudice.

Più precisamente, l’esperimento del procedimento dinanzi all’ABF integra, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che il cliente non è tenuto a svolgere entrambe le procedure, ma può scegliere quale strumento attivare prima di adire il giudice.

La mediazione comporta normalmente costi più elevati, in quanto si svolge dinanzi a organismi che prevedono indennità parametrate al valore della controversia, e non sempre conduce a un confronto effettivo tra le parti, dal momento che gli intermediari, in concreto, non partecipano in ogni caso con un atteggiamento realmente orientato alla composizione della lite.

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