
daRedazione|Ott 16, 2024|Diritto civile,Diritto d'Impresa,Diritto Penale,Notizie e Aggiornamenti Legislativi
La sostenibilità rappresenta ormai un pilastro fondamentale per le imprese, in particolare alla luce delle nuove normative dell’Unione Europea volte a regolare l’impatto delle attività aziendali sui diritti umani e sull’ambiente. Ne abbiamo già discusso in un precedentearticolo.
In questo contesto, laDirettiva (UE) 2024/1760, meglio nota comeCorporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), impone un dovere di diligenza alle imprese di grandi dimensioni per garantire che le loro attività e quelle dei loro partner commerciali siano in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale.
La Direttiva introduce obblighi chiari e vincolanti, che richiedono alle società di identificare, prevenire e mitigare i potenziali impatti negativi lungo l’intera catena di valore. La sostenibilità diventa così non solo un obiettivo etico e strategico, ma anche un imperativo normativo, la cui non osservanza può comportare significative sanzioni e responsabilità civili. L’Unione Europea, con questa direttiva, intende promuovere una trasformazione profonda delle pratiche aziendali, allineandole agli accordi internazionali come l’Accordo di Parigi, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di tutelare i diritti umani nelle operazioni globali delle imprese.
Attraverso un quadro giuridico armonizzato, la CSDDD segna un passo decisivo verso un’economia più sostenibile e responsabile, dove la trasparenza e la conformità rappresentano strumenti chiave per favorire una gestione aziendale attenta agli impatti sociali e ambientali. Tale normativa richiede un adeguamento significativo delle politiche interne delle imprese e l’adozione di piani di transizione verso una sostenibilità integrale.
Chi sono i destinatari della Direttiva sulla sostenibilità?
LaCorporate Sustainability Due Diligence Directivetrova applicazione su un’ampia gamma di imprese, sia costituite all’interno dell’Unione Europea sia operanti nel mercato europeo pur avendo sede legale in paesi terzi. In particolare, la direttiva è vincolante per tutte le società che, nel corso dell’ultimo esercizio finanziario, hanno avuto più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto globale superiore a 450 milioni di euro.
Questo parametro tiene conto non solo delle attività svolte direttamente dalla società, ma anche di quelle delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali lungo l’intera catena di valore. Ciò implica che le imprese devono monitorare non solo le loro operazioni interne, ma anche le pratiche adottate dai soggetti con cui collaborano, estendendo così l’obbligo di sostenibilità in modo capillare.
Le disposizioni della direttiva si applicano anche alle società capogruppo che esercitano un controllo su altre entità e che rientrano nei requisiti di dimensione previsti. È altresì importante sottolineare che l’applicazione si estende alle imprese costituite in paesi terzi, a condizione che esse generino un fatturato netto significativo nell’Unione Europea. In particolare, la soglia stabilita per le imprese extra-europee è di 450 milioni di euro di fatturato nell’ultimo esercizio finanziario. Questo aspetto è cruciale, poiché garantisce che le imprese non possano eludere gli obblighi di sostenibilità semplicemente trasferendo la loro sede legale al di fuori dell’Unione, pur continuando a operare nel mercato europeo.
L’obiettivo principale della direttiva è creare un quadro normativo uniforme, assicurando che tutte le imprese con una presenza economica significativa nel mercato europeo, indipendentemente dalla loro sede legale, siano tenute a rispettare gli stessi standard in materia di sostenibilità e responsabilità sociale. Questo favorisce una concorrenza leale tra le imprese e promuove una cultura aziendale orientata alla tutela dell’ambiente e dei diritti umani.
Quando entrerà in vigore la Direttiva sulla sostenibilità?
L’entrata in vigore dellaCSDDDè scaglionata in diverse fasi, a seconda della dimensione e della tipologia delle imprese coinvolte. Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro il26 luglio 2026, data entro la quale dovranno adottare le misure legislative necessarie. Tuttavia, gli obblighi per le imprese entreranno in vigore in maniera progressiva.
Le società con più di 5.000 dipendenti e un fatturato netto superiore a 1,5 miliardi di euro a livello mondiale saranno soggette alla normativa a partire dal26 luglio 2027. Per le imprese con più di 3.000 dipendenti e un fatturato superiore a 900 milioni di euro, gli obblighi scatteranno dal26 luglio 2028. Le società di paesi terzi che generano un fatturato significativo nell’Unione, pari a oltre 1,5 miliardi di euro, dovranno conformarsi anch’esse dal26 luglio 2027, mentre quelle con un fatturato superiore a 900 milioni di euro avranno tempo fino al26 luglio 2028.
Infine, tutte le altre imprese non rientranti nelle precedenti categorie, inclusi i gruppi più piccoli che operano con modalità di franchising o licenza, dovranno conformarsi agli obblighi previsti dalla direttiva a partire dal26 luglio 2029. Questo approccio graduale consente alle imprese di adattarsi progressivamente alle nuove norme, in base alla loro dimensione e alla complessità delle loro operazioni.
Obblighi Principali per le Imprese: la due diligence per la sostenibilità
Il cuore dellaCorporate Sustainability Due Diligence Directiverisiede nell’obbligo imposto alle imprese di esercitare un dovere di diligenza accurato e continuo, volto a prevenire, mitigare e, se necessario, porre rimedio agli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sull’ambiente. Questo dovere si estende non solo alle attività dirette dell’impresa, ma anche a quelle delle sue filiazioni e dei partner commerciali, lungo l’intera catena di valore. La sostenibilità, quindi, diventa un principio guida per tutte le fasi delle operazioni aziendali.
Le imprese sono chiamate a implementare una serie di misure volte a integrare il dovere di diligenza all’interno delle loro politiche e sistemi di gestione. In particolare, devono adottare politiche di sostenibilità ben definite, che prevedano l’individuazione e la valutazione di potenziali impatti negativi legati ai diritti umani o all’ambiente. L’individuazione degli impatti non può essere limitata alla sola attività dell’impresa, ma deve estendersi a tutte le entità collegate, incluse le filiazioni e i partner lungo la catena di fornitura.
In base agli articoli centrali della direttiva, le imprese devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire o, laddove non sia possibile, attenuare tali impatti. Questo può includere l’adozione di piani d’azione correttivi, investimenti finanziari per migliorare i processi produttivi, la richiesta di garanzie contrattuali ai partner commerciali e, nei casi più gravi, la cessazione dei rapporti d’affari con i soggetti che contribuiscono agli impatti negativi.
Inoltre, la direttiva impone alle imprese di stabilire e mantenere un dialogo significativo con le parti interessate, compresi i lavoratori, le comunità locali e le organizzazioni non governative, al fine di garantire che gli impatti negativi siano affrontati in maniera partecipata e trasparente. Parte integrante di questo processo è la creazione di un meccanismo di reclamo che consenta a chiunque subisca danni causati dalle attività dell’impresa di presentare una denuncia.
Le imprese devono, infine, monitorare e comunicare pubblicamente l’efficacia delle loro politiche di sostenibilità. L’obbligo di trasparenza impone la pubblicazione di rapporti regolari che documentino i progressi compiuti nel prevenire e mitigare gli impatti negativi, rafforzando così la fiducia degli stakeholder e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dalla direttiva.
Lotta ai Cambiamenti Climatici e Piano di Transizione
Uno degli aspetti più innovativi dellaCorporate Sustainability Due Diligence Directiveriguarda l’obbligo per le imprese di adottare un piano di transizione volto alla mitigazione dei cambiamenti climatici. La direttiva stabilisce che le società di grandi dimensioni, oltre a integrare la sostenibilità nelle loro politiche aziendali, devono impegnarsi attivamente nella lotta al cambiamento climatico, in linea con l’Accordo di Parigi e gli obiettivi di neutralità climatica dell’Unione Europea.
Il piano di transizione deve garantire che le strategie aziendali siano compatibili con l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 °C e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119.
Le imprese devono fissare obiettivi chiari e temporalmente definiti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, con tappe intermedie da raggiungere entro il 2030. Tali obiettivi non riguardano soltanto le emissioni dirette dell’impresa (ambiti 1 e 2), ma anche le emissioni indirette lungo la catena di fornitura (ambito 3). La direttiva richiede, inoltre, che le imprese identifichino le principali leve di decarbonizzazione, compresa la revisione dei loro portafogli di prodotti e servizi e l’adozione di nuove tecnologie più sostenibili.
Un aspetto cruciale è la trasparenza degli investimenti e dei finanziamenti destinati a sostenere l’attuazione del piano di transizione. Le imprese devono, infatti, fornire una chiara spiegazione e quantificazione delle risorse allocate per garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici. Inoltre, il piano di transizione deve prevedere un ruolo attivo degli organi di amministrazione, gestione e controllo, i quali sono chiamati a supervisionare e guidare il processo di decarbonizzazione.
In questo modo, la sostenibilità climatica diventa non solo un obiettivo strategico, ma un obbligo normativo che richiede alle imprese di operare in maniera responsabile, allineandosi agli obiettivi globali per il clima.
Sostenibilità, ruolo delle Autorità e obblighi di reporting
LaCorporate Sustainability Due Diligence Directiveattribuisce un ruolo centrale alle autorità di controllo, incaricate di vigilare sull’attuazione e sul rispetto degli obblighi imposti alle imprese dalla normativa. Gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a designare una o più autorità di controllo nazionali, le quali devono monitorare con attenzione le attività delle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, assicurandosi che esse rispettino i principi di sostenibilità e responsabilità sociale.
Le autorità di controllo hanno il compito di valutare l’efficacia delle misure adottate dalle imprese per identificare e mitigare gli impatti negativi su diritti umani e ambiente. Tra i loro poteri rientrano l’ispezione, la richiesta di informazioni e la possibilità di imporre sanzioni in caso di violazioni. Le sanzioni possono includere multe significative, fino al 5% del fatturato netto globale dell’impresa, a seconda della gravità della violazione, nonché la pubblicazione di dichiarazioni che identificano le imprese non conformi.
Un altro aspetto cruciale della direttiva riguarda gli obblighi di reporting. Le imprese sono tenute a redigere rapporti periodici che documentino le azioni intraprese per prevenire, attenuare e riparare gli impatti negativi identificati. Tali rapporti devono essere resi pubblici e accessibili, garantendo così la trasparenza nei confronti degli stakeholder e delle autorità di controllo. Il rispetto degli obblighi di reporting è essenziale per assicurare che le imprese operino in modo conforme e responsabile, mantenendo un dialogo costante con le parti interessate e dimostrando il loro impegno verso la sostenibilità.
Il sistema di controllo e monitoraggio previsto dalla direttiva mira quindi a rafforzare la fiducia nel mercato europeo, creando un quadro regolatorio trasparente che incentivi le imprese a migliorare continuamente le proprie performance in materia di sostenibilità e responsabilità sociale.
Obblighi di sostenibilità: sanzioni e responsabilità civile per le imprese
LaCorporate Sustainability Due Diligence Directiveintroduce un quadro di sanzioni rigorose per garantire che le imprese rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa. Le sanzioni previste dalla direttiva, che devono essere adottate dagli Stati membri, hanno l’obiettivo di essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le autorità di controllo nazionali hanno il potere di imporre sanzioni pecuniarie significative, calcolate sulla base del fatturato netto globale dell’impresa. Le multe possono raggiungere fino al5% del fatturato netto globale dell’esercizio precedente, una cifra che mira a dissuadere in maniera efficace le imprese dal violare gli obblighi di diligenza in materia di sostenibilità.
Le violazioni che possono comportare l’applicazione di sanzioni riguardano principalmente la mancata identificazione, prevenzione e mitigazione degli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente. Le imprese che non ottemperano alle disposizioni relative alla redazione di rapporti di sostenibilità o che non rispettano i termini dei piani di transizione verso la mitigazione dei cambiamenti climatici sono soggette a sanzioni. Oltre alle multe, le autorità di controllo possono adottare misure aggiuntive, come la pubblicazione di dichiarazioni ufficiali che identificano pubblicamente le imprese responsabili delle violazioni, contribuendo così a danneggiare la reputazione aziendale a livello globale.
Un aspetto centrale della direttiva è l’introduzione dellaresponsabilità civileper le imprese, che permette a persone fisiche o giuridiche di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di una violazione degli obblighi di diligenza da parte dell’impresa. Le imprese possono essere ritenute responsabili per i danni causati da omissioni o atti intenzionali o negligenti relativi alla mancata adozione di misure preventive o correttive, in particolare se tali violazioni sono correlate a diritti protetti dalla legislazione nazionale o europea.
La responsabilità civile è particolarmente rilevante nel contesto delle catene di valore, dove le imprese possono essere chiamate a rispondere anche per i danni causati dai loro partner commerciali. Tuttavia, la direttiva prevede che le imprese non siano responsabili se dimostrano di aver adottato tutte le misure adeguate per prevenire tali impatti, inclusa la richiesta di garanzie contrattuali ai partner commerciali, la supervisione delle loro attività e l’attuazione di meccanismi di controllo efficaci. In questi casi, la responsabilità può essere condivisa con i partner commerciali, in una logica di corresponsabilità lungo la catena di fornitura.
Un altro punto di rilievo riguarda itermini di prescrizione. La direttiva prevede che i termini per l’avvio di procedimenti per il risarcimento dei danni non siano eccessivamente restrittivi e che, in ogni caso, non siano inferiori a cinque anni. Questo mira a garantire che le vittime di violazioni, siano esse comunità locali, lavoratori o altre parti interessate, abbiano il tempo sufficiente per raccogliere prove e presentare le loro richieste di risarcimento. Inoltre, la direttiva stabilisce che, in caso di controversie, i tribunali nazionali abbiano il potere di ordinare la divulgazione di prove rilevanti da parte delle imprese, purché tali richieste siano proporzionate e non ledano eccessivamente gli interessi legittimi delle parti.
La combinazione di sanzioni pecuniarie, pubbliche e di responsabilità civile mira a creare un sistema di enforcement robusto, capace di incentivare le imprese ad aderire ai principi di sostenibilità e a gestire in modo responsabile gli impatti delle loro attività. Questo approccio rafforza il quadro normativo europeo in materia di diritti umani e ambiente, offrendo alle imprese un chiaro incentivo a migliorare la loro governance e a ridurre i rischi legati alla sostenibilità.
Conclusioni
LaCSDDDrappresenta un passaggio fondamentale nel rafforzamento della sostenibilità aziendale e nella promozione di una gestione responsabile delle attività economiche all’interno dell’Unione Europea. Con l’introduzione di obblighi stringenti in materia di diritti umani e ambiente, la direttiva mira a garantire che le imprese, sia europee sia extraeuropee, operino nel rispetto di standard elevati, contribuendo così a costruire un’economia più sostenibile e inclusiva. La normativa richiede alle imprese di adottare misure concrete per individuare e mitigare gli impatti negativi delle loro attività, promuovendo una trasformazione radicale delle loro operazioni lungo l’intera catena di valore.
Il complesso quadro regolatorio introdotto dalla direttiva pone sfide significative per le imprese, che devono adattarsi rapidamente e garantire una piena conformità agli obblighi di diligenza. La mancata osservanza di tali obblighi può comportare sanzioni rilevanti e rischi di responsabilità civile, rendendo indispensabile una gestione attenta e consapevole dei rischi legati alla sostenibilità. In questo contesto, è cruciale che le imprese si dotino di strumenti adeguati per affrontare tali sfide, non solo nel breve termine, ma anche con una visione di medio-lungo periodo.
In particolare, per assicurare una piena conformità normativa e una gestione efficace dei rischi, risulta fondamentale affidarsi a unaconsulenza legale esperta, capace di guidare le imprese nella costruzione di una strategia di conformità solida e sostenibile. LoStudio Legale D’Agostino, con la sua vasta esperienza nei processi aziendali, offre un supporto essenziale per le imprese che desiderano allinearsi agli obblighi imposti dalla direttiva, riducendo al minimo i rischi legali e migliorando le proprie performance in materia di sostenibilità. Grazie a un approccio integrato e su misura, lo studio è in grado di assistere le aziende nella creazione di politiche di sostenibilità che non solo rispettino le normative, ma che rappresentino anche un vantaggio competitivo nel contesto globale.

daRedazione|Ott 14, 2024|Diritto Penale
Ilcyberbullismorappresenta una delle minacce più insidiose e pervasive dell’era digitale, soprattutto nei confronti dei minori. Questo fenomeno si distingue per il suo carattere invasivo e per la sua capacità di colpire la sfera emotiva e psicologica della vittima attraverso l’uso della rete e dei mezzi di comunicazione digitale. Diversi comportamenti configurano il reato di cyberbullismo, tra i quali figurano lamolestia online, ladiffamazionetramite social media o altre piattaforme, ilfurto di identità digitale, nonché l’acquisizione illecita o il trattamento illecito di dati personali. Spesso, queste condotte si concretizzano anche nelladiffusione non autorizzata di contenuti personali o offensivi, che amplifica il danno subito dalla vittima, esponendola a gravi ripercussioni sia a livello psicologico che sociale.
A differenza del bullismo tradizionale, ilcyberbullismoconsente all’aggressore di agire da remoto, celandosi dietro l’anonimato della rete, il che rende le vittime particolarmente vulnerabili e prive di strumenti immediati di difesa. Tuttavia, nonostante l’assenza di un contatto fisico diretto, gli effetti di queste condotte sono estremamente dannosi e possono tradursi in ansia, isolamento, paura e, nei casi più gravi, anche in istigazione al suicidio o all’autolesionismo.
Con la promulgazione dellaLegge 70/2024, il legislatore italiano ha compiuto un passo fondamentale nell’ampliare la tutela giuridica contro queste condotte, estendendo l’applicazione delle disposizioni dellaLegge 71/2017– inizialmente circoscritta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo – anche albullismo. Quest’ultimo viene ora definito come l’insieme di atti aggressivi, ripetuti nel tempo, che possono includere violenze fisiche o psicologiche, offese, derisioni e minacce, finalizzate a creare sentimenti di ansia, isolamento o esclusione sociale in una o più vittime. Questa estensione normativa riconosce ufficialmente la gravità del bullismo, considerandolo alla stregua del cyberbullismo per quanto riguarda il potenziale dannoso e la necessità di un intervento giuridico tempestivo.
Bullismo e Cyberbullismo: dalla Legge 71/2017 alla Legge 70/2024
LaLegge 71/2017, entrata in vigore per contrastare il fenomeno delcyberbullismo, è stato il primo intervento normativo organico in Italia volto a disciplinare un problema che, con l’avvento delle nuove tecnologie, ha assunto una dimensione sempre più preoccupante. La legge ha cercato di fornire una risposta completa, rivolta soprattutto alla tutela dei minori, ossia la fascia più vulnerabile della popolazione rispetto a questo tipo di condotte. Il cyberbullismo viene definito dalla normativa come qualunque forma di molestia, aggressione, ricatto, ingiuria, furto di identità, diffusione illecita di contenuti o trattamento non autorizzato di dati personali, perpetrata attraverso mezzi digitali e rivolta a minori.
Uno degli aspetti centrali dellaLegge 71/2017riguarda la possibilità per i minori che abbiano compiuto 14 anni, nonché per i loro genitori o tutori, di chiedere ai gestori di siti internet o piattaforme social l’oscuramento, la rimozione o il bloccodi contenuti lesivi che possano costituire atti di cyberbullismo. Questa richiesta mira a tutelare tempestivamente la vittima, impedendo che i contenuti dannosi possano continuare a circolare e amplificare il danno subito.
Nel caso in cui il gestore del sito o del social network non provveda entro 48 ore, la legge prevede che la vittima possa rivolgersi alGarante per la protezione dei dati personali, il quale è obbligato ad agire entro altre 48 ore. Questo meccanismo di risposta rapida rappresenta una delle novità più rilevanti introdotte dalla normativa del 2017, poiché mira a garantire una protezione immediata e concreta alla vittima, evitando che l’aggressione virtuale continui a diffondersi online, con conseguenze potenzialmente devastanti.
Accanto a queste disposizioni, laLegge 71/2017ha assegnato un ruolo di primo piano alleistituzioni scolastiche. Le scuole, infatti, sono tenute a promuovere attività di formazione e sensibilizzazione riguardo all’uso consapevole della rete e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche. Ogni istituto scolastico deve nominare unreferente per il cyberbullismo, responsabile del coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno. Questa figura svolge un ruolo cruciale nella promozione di un ambiente scolastico sicuro, in cui studenti, docenti e famiglie collaborano attivamente per prevenire e affrontare episodi di cyberbullismo.
Un altro punto rilevante introdotto dalla Legge 71/2017 è la previsione delprocedimento di ammonimento, uno strumento che consente di intervenire rapidamente in situazioni meno gravi, prima che le condotte possano degenerare in reati veri e propri. In base a questa procedura, quando un minore ultraquattordicenne compie atti di cyberbullismo senza che questi configurino reato, la vittima o i suoi genitori possono rivolgersi alQuestore, che, dopo aver ascoltato il minore autore degli atti e i suoi genitori, può emettere unammonimento verbale.
L’ammonimento, previsto originariamente per i reati di stalking, si configura come un avviso formale, con cui il Questore richiama il minore alla gravità delle sue azioni e lo avverte delle conseguenze legali che potrebbero derivare dalla reiterazione degli stessi comportamenti. Questo strumento ha una funzione principalmente educativa e preventiva, permettendo di evitare che episodi isolati si trasformino in condotte sistematiche e più gravi.
LaLegge 71/2017, dunque, ha introdotto un complesso di misure destinate a prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo, puntando principalmente sull’educazione e la sensibilizzazione. Tuttavia, con il passare degli anni e l’evolversi delle modalità di bullismo, è emersa la necessità di un intervento normativo più ampio, che tenesse conto anche delle aggressioni perpetrate nella realtà fisica, ovvero ilbullismotradizionale.
È in questo contesto che si inserisce laLegge 70/2024, la quale rappresenta una significativa evoluzione della normativa in materia di bullismo e cyberbullismo. Questa nuova legge ha esteso le disposizioni della Legge 71/2017, applicandole espressamente anche albullismo, e ha introdotto una serie di misure aggiuntive volte a rafforzare la protezione dei minori.
La Legge 70/2024 ha fornito una definizione precisa dibullismo, inteso come un insieme di aggressioni o molestie reiterate, sia fisiche che psicologiche, che possono essere perpetrate da una singola persona o da un gruppo di persone. Le condotte di bullismo sono idonee a provocare nella vittima sentimenti di ansia, timore, isolamento o emarginazione.
Esse includono una vasta gamma di comportamenti, che vanno dalle minacce ai ricatti, dalle violenze fisiche o psicologiche fino all’istigazione al suicidio o all’autolesionismo. La legge ha quindi riconosciuto che anche le forme di bullismo non legate al mondo digitale possono avere conseguenze devastanti per la vittima, equiparandole sotto il profilo giuridico al cyberbullismo.
Un altro importante intervento introdotto dallaLegge 70/2024riguarda la possibilità per leRegionidi attivare, presso le scuole, servizi disupporto psicologicoper gli studenti. Questo servizio mira a fornire assistenza agli alunni in situazioni di disagio, coinvolgendo anche le famiglie in un percorso di prevenzione e gestione dei conflitti. L’obiettivo è quello di garantire un intervento tempestivo e qualificato, capace di affrontare le problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo in modo integrato e personalizzato.
Inoltre, la nuova legge prevede che ogni istituto scolastico adotti uncodice internoper la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, oltre a istituire untavolo permanente di monitoraggio. Questo tavolo, composto da rappresentanti degli studenti, delle famiglie, del corpo docente e da esperti del settore, ha il compito di monitorare costantemente la situazione all’interno della scuola, promuovendo iniziative di prevenzione e sensibilizzazione.
Un ulteriore elemento di novità della Legge 70/2024 è rappresentato dalle misurerieducativepreviste per i minori responsabili di condotte aggressive o lesive della dignità altrui. IlTribunale per i minorennipuò disporre lo svolgimento di progetti educativi e riparativi, sotto la direzione dei servizi sociali, che possono includere attività di volontariato sociale, laboratori teatrali o di scrittura creativa, corsi di musica o sport.
L’obiettivo di queste misure è quello di favorire lo sviluppo di forme di comunicazione non violente e promuovere una cultura del rispetto reciproco, consentendo al minore di comprendere la gravità delle proprie azioni e di inserirsi in dinamiche relazionali più sane e costruttive.
Cyberbullismo: l’importanza di una tutela legale effettiva
In conclusione, leLeggi 71/2017e70/2024istituiscono un solido quadro normativo per la prevenzione e il contrasto di fenomeni come ilbullismoe ilcyberbullismo. La Legge 71/2017 ha posto le basi per la tutela contro il cyberbullismo, introducendo strumenti come l’ammonimento e la rimozione rapida di contenuti lesivi, mentre la Legge 70/2024 ha ampliato questa protezione, includendo anche il bullismo tradizionale e potenziando gli interventi educativi e rieducativi.
Tuttavia, nonostante le misure previste, il fenomeno rimane complesso e articolato. È per questo fondamentale il ruolo di unprofessionista legaleesperto, che possa assistere le vittime e le loro famiglie nell’attivare tutti gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento giuridico per ottenere una tutela effettiva. Rivolgersi a uno studio legale specializzato in reati informatici consente non solo di gestire la parte legale del procedimento, ma anche di ricevere un supporto qualificato per orientarsi nelle dinamiche scolastiche, psicologiche e sociali legate a queste delicate problematiche.
LoStudio Legale D’Agostinoè a disposizione per fornire assistenza in materia di cyberbullismo e bullismo, garantendo un intervento tempestivo e personalizzato volto alla tutela dei diritti dei minori.
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daRedazione|Ott 13, 2024|Diritto d'Impresa,Diritto Penale
Negli ultimi anni, l’evoluzione del cybercrime ha assunto una dimensione sempre più preoccupante, evidenziando la necessità di una risposta globale coordinata da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine.Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024, redatto da Europol, offre un’analisi approfondita delle principali minacce che hanno colpito l’Unione Europea nel 2023.
Questo report, giunto alla sua decima edizione, rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere come il cybercrime si sia adattato alle nuove tecnologie e alle crescenti complessità dei sistemi informatici, esponendo aziende, istituzioni e privati cittadini a rischi sempre maggiori. Tra le minacce più rilevanti identificate nel rapporto, si evidenziano l’uso illecito delle criptovalute, l’aumento degli attacchi ransomware e la proliferazione di contenuti di sfruttamento sessuale dei minori online. Questo articolo si propone di illustrare i principali risultati delIOCTA 2024, con un focus sulle tendenze emergenti e le prospettive future in materia di cybercrime, con particolare attenzione agli aspetti giuridici e normativi connessi ai reati informatici.
In questo breve articolo passeremo in rassegna ciascuna di queste voci, così da dare al lettoreun quadro chiaro dei più recenti sviluppi del crybercrime.
Valute virtuali e dark-web. I fattori di crescita del cybercrime
Le criptovalute e ildark webrappresentano due elementi centrali nel panorama del crimine informatico moderno, fungendo da strumenti indispensabili per consentire e facilitare un’ampia gamma di attività illecite. Il reportIOCTA 2024di Europol evidenzia come questi strumenti siano ormai essenziali per i cybercriminali, fornendo loro mezzi per operare con un alto grado di anonimato e sicurezza, riducendo le possibilità di identificazione. In particolare, l’uso delle criptovalute, come il Bitcoin e lealtcoinscome Monero, è cresciuto in modo esponenziale nei crimini di natura finanziaria, con una particolare prevalenza nelle attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
La capacità delle criptovalute di essere trasferite rapidamente e senza il bisogno di intermediari finanziari tradizionali, rende estremamente difficile per le autorità di contrasto rintracciare i flussi di denaro criminali, soprattutto quando queste operazioni avvengono su reti decentralizzate e con l’utilizzo di servizi anonimi.
Il Bitcoin resta la criptovaluta maggiormente utilizzata nel contesto criminale, soprattutto nelle operazioni di estorsione legate airansomware, dove i malintenzionati richiedono il pagamento in criptovalute per decriptare i dati delle vittime. Tuttavia, il report sottolinea che sempre più spesso i criminali informatici ricorrono anche adaltcoinscome Monero, caratterizzate da una maggiore opacità e da funzionalità di anonimizzazione avanzate, rendendo ancora più difficile il lavoro delle forze dell’ordine.
Nonostante ciò, l’adozione di regolamentazioni più stringenti all’interno dell’Unione Europea, come il quadro normativo che impone obblighi di trasparenza aicrypto-asset service providers(CASPs), ha migliorato la cooperazione tra le autorità investigative e i fornitori di servizi criptovalutari, incrementando il controllo su queste transazioni.
Parallelamente, ildark webcontinua a fungere da piattaforma chiave per lo scambio di beni e servizi illeciti. Attraverso l’uso di reti come Tor, i criminali possono comprare e vendere dati rubati, strumenti di hacking, malware e altro materiale illegale, tra cui contenuti di abuso sessuale su minori. Nonostante i recenti successi delle operazioni delle forze dell’ordine, come la chiusura delMonopoly Marketda parte della polizia tedesca, la frammentazione deldark webrende difficile un contrasto efficace a lungo termine. Imarketplacecriminali, infatti, sono sempre più volatili e tendono a chiudere e riaprire sotto nomi diversi, spesso attraversomirror sitesche ripristinano rapidamente l’attività illecita in nuove location virtuali.
La combinazione tra criptovalute edark webha favorito lo sviluppo diun vero e proprio ecosistema criminale, in cui ilcybercrime-as-a-serviceprospera, fornendo a malintenzionati di ogni livello strumenti tecnologici sempre più sofisticati per compiere crimini informatici. Contrastare l’uso illecito di questi strumenti rappresenta una delle principali sfide che i governi e le forze dell’ordine dovranno affrontare negli anni a venire, nel tentativo di ridurre l’impatto devastante del cybercrime sull’economia e sulla sicurezza pubblica.
Cybercrime e attacchi informatici: statiche ed evoluzione del fenomeno
Gli attacchi informatici sono, secondo Europol, uno dei fenomeni più pervasivi e distruttivi del panorama del cybercrime, con un impatto significativo sulle infrastrutture critiche, sulle aziende e sui privati cittadini. Il reportIOCTA 2024evidenzia come il 2023 sia stato caratterizzato da un aumento degli attacchi informatici, in particolare quelli legati al modello delransomware-as-a-service(RaaS). Questo modello consente a gruppi di criminali informatici di “affittare” strumenti di ransomware a soggetti meno esperti, democratizzando di fatto l’accesso a queste tecnologie distruttive. Il ransomware è diventato uno degli strumenti più potenti nelle mani dei cybercriminali, i quali sfruttano le vulnerabilità delle infrastrutture informatiche per criptare i dati delle vittime e chiedere un riscatto in cambio della loro decriptazione.
Uno degli aspetti più preoccupanti che emerge dal report è la crescente specializzazione dei criminali informatici. Alcuni affiliati ai gruppiransomware, ad esempio, si concentrano esclusivamente sul guadagnare accesso iniziale ai sistemi di grandi aziende e infrastrutture critiche, per poi vendere tale accesso ad altri criminali specializzati in ransomware. Questo sistema frammentato e altamente specializzato rende estremamente difficile il contrasto da parte delle forze dell’ordine, poiché i vari attori operano in modo isolato, minimizzando le possibilità di essere identificati.
Il report sottolinea come i gruppi ransomware tendano a colpire con sempre maggiore frequenza lepiccole e medie imprese, che rappresentano il bersaglio ideale a causa delle loro difese informatiche generalmente meno sofisticate. Tuttavia, gli attacchi non risparmiano neanche le grandi organizzazioni, specialmente nel settore sanitario, manifatturiero e delle infrastrutture critiche. Questi attacchi causano gravi danni economici, paralizzano le operazioni aziendali e, in alcuni casi, mettono a rischio la vita delle persone, come è stato dimostrato da attacchi contro ospedali e reti di distribuzione energetica.
Un altro trend evidenziato nelIOCTA 2024è l’uso sempre più sofisticato ditecniche di estorsione multilivello. Non si tratta più solo di criptare i dati delle vittime, ma anche di rubarli e minacciare di pubblicarli online in caso di mancato pagamento del riscatto. Questa doppia pressione aumenta le probabilità di successo per i criminali, poiché le vittime, temendo ripercussioni sulla propria reputazione o sanzioni legali, sono più inclini a pagare il riscatto.
Il report sottolinea inoltre come la frammentazione del panorama ransomware sia stata accentuata dalle recenti operazioni delle forze dell’ordine, che hanno portato allo smantellamento di gruppi come Conti e LockBit. Tuttavia, queste operazioni non hanno fermato il fenomeno, bensì hanno portato alla riorganizzazione di questi gruppi sotto nuovi nomi, spesso con tecnologie e metodi ancora più sofisticati. La crescita delransomware-as-a-servicee l’uso crescente di strumenti di intelligenza artificiale per migliorare l’efficacia degli attacchi rendono chiaro che i cyber-attacchi continueranno a evolvere, rappresentando una delle principali minacce alla sicurezza globale.
Reati di pedopornografia. Un fenomeno in continua evoluzione
Uno dei fenomeni più allarmanti descritti nelIOCTA 2024è l’aumento costante dei casi di sfruttamento sessuale dei minori online (Child Sexual Exploitation, CSE). Secondo Europol, il volume di contenuti illegali, noti comeChild Sexual Abuse Material(CSAM), è in crescita, e una parte significativa di questo materiale è auto-generato dalle stesse vittime, spesso sotto coercizione o sfruttamento da parte di predatori online. Gli aggressori, infatti, utilizzano tecniche digroomingper guadagnare la fiducia dei minori, inducendoli a condividere materiale sessualmente esplicito, che viene poi utilizzato come mezzo per estorcere ulteriori contenuti o denaro.
L’uso di piattaforme di comunicazione criptata, come leapplicazioni conend-to-end encryption(E2EE), ha complicato notevolmente il lavoro delle forze dell’ordine, poiché tali strumenti rendono estremamente difficile il monitoraggio delle attività illegali e la raccolta di prove. Questi canali vengono ampiamente utilizzati non solo per lo scambio di materiale pedopornografico, ma anche per la comunicazione e la pianificazione tra i membri delle reti criminali. Le indagini sono ulteriormente ostacolate dalla crescente presenza di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, che consentono la creazione di CSAM completamente generato artificialmente, rendendo ancora più complesso distinguere il materiale reale da quello prodotto con strumenti digitali.
Un altro fenomeno particolarmente preoccupante è l’estorsione sessuale dei minori, spesso perpetrata con finalità sia sessuali che economiche. I criminali minacciano di diffondere immagini esplicite delle vittime a meno che non vengano soddisfatte le loro richieste, costringendo così i minori a produrre nuovi contenuti o a pagare somme di denaro.
IlIOCTA 2024lancia un avvertimento chiaro: la proliferazione del materiale di sfruttamento sessuale dei minori online non mostra segni di rallentamento, e l’uso di tecnologie sempre più sofisticate da parte deicybercrime actorsrende cruciale un potenziamento delle capacità investigative delle forze dell’ordine per affrontare questa tipologia di cybercrime in continua evoluzione.
Truffe e frodi informatiche. Le ultime frontiere del cybercrime.
Le frodi online e le truffe legate ai pagamenti rappresentano – secondo Europol – una delle minacce più rilevanti nel contesto del cybercrime, con un numero sempre crescente di vittime e perdite economiche significative. IlIOCTA 2024evidenzia come questi schemi fraudolenti si stiano evolvendo rapidamente, diventando sempre più sofisticati e difficili da individuare.
Tra le truffe più comuni, il phishing rimane uno dei vettori d’attacco più utilizzati, colpendo tanto i privati quanto le aziende. Il phishing, che consiste nell’inganno tramite email o messaggi di testo per rubare informazioni sensibili come credenziali di accesso o dati bancari, ha visto un’evoluzione significativa con l’introduzione delphishing-as-a-service.Questo modello permette a criminali meno esperti di acquistare o affittare kit di phishing preconfigurati, riducendo così la barriera di ingresso per commettere questa tipologia di cybercrime.
Tra le nuove varianti di phishing, ilsmishing(phishing via SMS) e ilquishing(phishing tramite codici QR)hanno registrato un aumento, dimostrando come i criminali sappiano adattarsi alle abitudini degli utenti e sfruttare nuove tecnologie. Anche l’uso dell’intelligenza artificiale sta rivoluzionando questo ambito, permettendo ai criminali di creare email di phishing sempre più convincenti e personalizzate, rendendo ancora più difficile per le vittime distinguere un messaggio fraudolento da uno legittimo.
Un altro schema di frode particolarmente diffuso è la compromissione delle email aziendali, nota comeBusiness Email Compromise(BEC), che sfrutta tecniche di ingegneria sociale per indurre i dipendenti a effettuare pagamenti fraudolenti o trasferire fondi su conti controllati dai criminali. Questo tipo di financial cybercrime ha causato perdite enormi per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese che non dispongono di sofisticati sistemi di sicurezza informatica. Anche le truffe romantiche (romance fraud), benché meno visibili a causa del basso tasso di denuncia, continuano a mietere vittime. Questi schemi truffaldini sfruttano il desiderio di affetto e la fiducia delle persone per estorcere denaro in modo subdolo.
Le frodi legate agli investimenti rappresentano un altro settore in forte crescita, con l’uso delle criptovalute che continua a essere una componente centrale di questi schemi. I criminali utilizzano piattaforme di investimento false o truffaldine per attrarre le vittime, promettendo rendimenti elevati, e poi svanendo con i fondi raccolti. Il report evidenzia come molti di questi schemi siano supportati daRemote Administration Tools(RATs), che permettono ai truffatori di prendere il controllo dei dispositivi delle vittime per monitorare e manipolare le loro transazioni.
IlIOCTA 2024sottolinea che la crescente disponibilità di servizi illegali suldark web, come ilphishing-as-a-servicee ilmalware-as-a-service, ha reso le frodi online e i sistemi di pagamento un terreno fertile per i cybercriminali. Lacollaborazione internazionale tra le forze dell’ordine e le aziende privatesarà cruciale per ridurre l’impatto del cybercrime, proteggendo i consumatori e le imprese dalle perdite finanziarie e dal furto di dati personali.
Cybercrime e cyber-attacchi. Uno sguardo al futuro
Il reportIOCTA 2024si conclude con uno sguardo proiettato al futuro, evidenziando come il cybercrime non solo continuerà a crescere, ma diventerà sempre più sofisticato. Tra le principali previsioni, Europol individua un’ulteriore diffusione dell’uso di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale nel contesto criminale.Gli strumenti dimachine learningedeep learningstanno già consentendo ai cybercriminali di migliorare significativamente le loro tecniche di ingegneria sociale, rendendo le frodi, i tentativi di phishing e le truffe online ancora più difficili da individuare. Si prevede che l’uso dilarge language models(LLM) da parte dei criminali si espanderà ulteriormente, permettendo loro di personalizzare le truffe in modo da renderle ancora più convincenti.
Un altro aspetto critico del panorama futuro riguarda la crescente frammentazione del mercato delransomware. Mentre alcune operazioni sono state smantellate dalle forze dell’ordine, icybercrime actorssi stanno riorganizzando sotto nuove forme, sviluppando varianti di ransomware sempre più difficili da attribuire e contrastare. La proliferazione delransomware-as-a-service(RaaS), insieme alla crescente capacità dei criminali di utilizzare exploit dizero-daye altre vulnerabilità avanzate, preannuncia un ulteriore incremento degli attacchi mirati alle piccole e medie imprese, che spesso non dispongono delle risorse per difendersi efficacemente.
Inoltre, l’uso delle criptovalute continuerà a rappresentare una sfida fondamentale per le forze dell’ordine. Sebbene siano state adottate nuove normative che impongono una maggiore trasparenza e cooperazione da parte dei fornitori di servizi legati alle criptovalute, i criminali stanno rapidamente cercando di aggirare tali restrizioni, utilizzandoaltcoinse strumenti di anonimizzazione sempre più sofisticati. Il futuro del crimine informatico vedrà probabilmente un incremento del ricorso a criptovalute più difficili da tracciare, oltre a una maggiore integrazione tra piattaforme deldark webe mercati finanziari criminali.
Infine, il report prevede una crescita significativa dei crimini legati alchild sexual exploitation(CSE), in particolare a causa dell’aumento di contenuti di abuso sessuale generati o alterati con l’uso dell’intelligenza artificiale. Questo crea nuove sfide legali e investigative, poiché sarà sempre più complesso distinguere tra materiale reale e contenuti artificialmente generati.
In questo contesto di minacce in costante evoluzione, la preparazione diventa fondamentale. LoStudio Legale D’Agostinosi propone come un partner strategico per imprese e istituzioni, offrendo consulenza legale specializzata nella prevenzione e nella gestione dei rischi legati ai crimini informatici. Garantire la conformità alle normative vigenti e implementare solide strategie di cybersicurezza sono le prime linee di difesa contro un panorama criminale sempre più insidioso.
Per scaricare il report IOCTA di Europol clicca:qui
Sulla recente riforma in materia di cybercrime, rinviamo al nostro recente:articolo

daRedazione|Ott 11, 2024|Diritto d'Impresa,Diritto Penale
La Legge n. 90/2024, anche nota come Legge sulla Cybersicurezza, introduce rilevanti novità in materia, imponendo una serie di obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni e alle imprese che operano in settori strategici. Tale normativa si inserisce in un contesto giuridico che mira a rafforzare la resilienza cibernetica nazionale, e rappresenta uno dei tasselli di un mosaico complesso (specialmente a seguito dell’emanazione delD. Lgs. 138/2024).
La Legge in commento è strutturata in due capi. Per quel che qui interessa ilCapo Iintroduce misure per il rafforzamento della cybersicurezza, imponendo obblighi specifici alle pubbliche amministrazioni, quali l’obbligo di notifica degli incidenti informatici e la nomina di un referente per la cybersicurezza. Queste disposizioni mirano a rendere più sicure le infrastrutture digitali critiche, aumentando la capacità di risposta e prevenzione agli attacchi cibernetici. Non tratteremo invece delCapo IIche apporta modifiche significative al codice penale e al codice di procedura penale (sul punto di rinviamo al nostro precedenteapprofondimento).
L’articolo che segue intende analizzare le principali disposizioni della legge, evidenziando gli impatti operativi che questa comporta per le pubbliche amministrazioni e le imprese coinvolte, offrendo al contempo un quadro chiaro delle misure necessarie per assicurare la conformità alla normativa e prevenire possibili sanzioni.
Gli obblighi in capo alle P.A. e i compiti di ACN
Gli obblighi in capo alle P.A. sono radicalmente mutati a seguito della promulgazione della Legge n. 90 del 2024, che introduce obblighi specifici di notifica degli incidenti informatici.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge, le pubbliche amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, città metropolitane, società di trasporto pubblico urbano ed extraurbano con bacino superiore a 100.000 abitanti, aziende sanitarie locali e società di gestione delle acque reflue e dei rifiuti sono soggetti all’obbligo di notifica. Questi enti devono segnalare entro 24 ore dall’accertamento, tramite il sito dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), ogni incidente che rientra nella tassonomia definita dalD.L. 105/2019; entro 72 ore dalla segnalazione, è richiesta una notifica completa di tutti gli elementi rilevanti dell’incidente stesso.
In caso di inosservanza, l’ACN può intervenire con un primo avviso, segnalando che la reiterazione del comportamento nell’arco di cinque anni comporterà ulteriori sanzioni, comprese ispezioni mirate per verificare l’attuazione delle misure correttive. Se le violazioni si ripetono, l’Agenzia può imporre sanzioni amministrative pecuniarie che variano tra 25.000 e 125.000 euro, oltre alla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per i dirigenti e funzionari coinvolti.
Ai sensi dell’art. 2 della L. 90/2024 gli enti pubblici (e le società private ad essi equiparate) devono adottare, entro 15 giorni, gli interventi risolutivi richiesti dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) nel caso in cui vengano segnalate vulnerabilità nei loro sistemi informatici. In pratica, l’Agenzia potrà segnalare la presenza di vulnerabilità nei sistemi di questi enti e inviare loro una segnalazione specifica; gli enti avranno quindi l’obbligo di adottare rapidamente le misure necessarie per risolvere la questione. In caso contrario l’ACN potrà applicare sanzioni amministrative entro i limiti edittali sopra indicati.
In tal modo il legislatore ha inteso assicurare una risposta rapida e coordinata per eliminare vulnerabilità, che potrebbero compromettere la sicurezza cibernetica dei sistemi utilizzati dalle PA e dai soggetti critici.
Infine, la novella ha previsto l’istituzione, all’interno dell’organigramma delle P.A., di una struttura interna dedicata e la nomina di un referente per la cybersicurezza.
Più precisamente, le amministrazioni individuate all’articolo 1, comma 1, della Legge sono tenute a identificare una struttura, anche tra quelle già esistenti, all’interno delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Questa struttura assume un ruolo centrale nello sviluppo di politiche e procedure volte a garantire la sicurezza delle informazioni. Tra i suoi compiti principali vi è la redazione e l’aggiornamento continuo di un sistema di analisi preventiva per il rilevamento delle minacce informatiche e di un piano di gestione dei rischi connessi.
Inoltre, la struttura è chiamata a produrre un documento che definisca i ruoli e l’organizzazione del sistema di sicurezza delle informazioni dell’amministrazione, assicurando così una chiara distribuzione delle responsabilità. È altresì prevista l’elaborazione di un piano programmatico per la protezione di dati, sistemi e infrastrutture informatiche.
A questo si affianca l’impegno a pianificare e attuare interventi mirati al potenziamento delle capacità di gestione dei rischi informatici, in coerenza con i piani precedentemente adottati. Un aspetto fondamentale è la necessità di conformarsi alle misure indicate nelle linee guida emanate dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, garantendo un allineamento costante con gli standard nazionali di sicurezza. L’attività di monitoraggio continuo delle minacce e delle vulnerabilità riveste un ruolo cruciale, consentendo un aggiornamento tempestivo delle misure di sicurezza.
Presso questa struttura opera il referente per la cybersicurezza, una figura scelta sulla base di comprovate competenze e professionalità nel settore. Tale figura non solo è responsabile della sicurezza informatica all’interno dell’amministrazione, ma funge anche da punto di contatto unico con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, garantendo così un dialogo costante e diretto con l’ente nazionale preposto alla gestione delle questioni di cybersicurezza.
Infine, la legge attribuisce all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale il potere di individuare modalità di coordinamento e collaborazione tra le diverse amministrazioni e i referenti per la cybersicurezza, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la resilienza del settore pubblico. Tuttavia, l’articolo esclude dall’applicazione delle sue disposizioni alcune categorie di soggetti, come gli enti già disciplinati dal D.L. 105/2019 e gli organi dello Stato preposti alla difesa, alla sicurezza militare, alla prevenzione e alla repressione dei reati, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza.

Esperto legale in cybersicurezza. Affida allo Studio Legale D’Agostino a Roma la consulenza per l’adempimento degli obblighi in materia di Cyber Security.
Da quando decorre l’obbligo di notifica degli incidenti? Cosa notificare?
L’obbligo di notifica degli incidenti informatici, introdotto dall’art. 1 della Legge n. 90 del 2024, si estende agli incidenti, come definiti dall’art. 1, comma 3-bis del D.L. n. 105 del 2019, che, a sua volta, richiama la definizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. h) del DPCM n. 81 del 2021.
Il combinato disposto di queste disposizioni impone ai destinatari della Legge n. 90 di notificare ogni evento che determini il malfunzionamento, l’interruzione, anche parziale, o l’utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici, sia esso di natura accidentale o intenzionale. Si tratta di una nozione di “incidente” particolarmente ampia,che copre una vasta gamma di eventi potenzialmente lesivi del corretto funzionamento delle infrastrutture informatiche.
Tale concetto di incidente, così come delineato dalla Legge n. 90 del 2024, si distingue dalla nozione di “incidente” contenuta nella direttiva NIS 2 e nel D. Lgs. n. 138 del 2024. Quest’ultimo, infatti, definisce l’incidente come “un evento che compromette la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informativi e di rete o accessibili attraverso di essi”.
La differenza fondamentale tra le due definizioni risiede nell’ampiezza della nozione prevista dalla Legge n. 90, che includeanche situazioni di utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici,ipotesi che, seppur non sempre riconducibili a veri e propri attacchi informatici, possono comunque determinare conseguenze rilevanti per il funzionamento delle infrastrutture critiche.
Tale differenza è di particolare rilievo, soprattutto in relazione al contesto delle pubbliche amministrazioni o degli enti soggetti all’applicazione della Legge n. 90 del 2024. Un esempio significativo di queste condotte improprie è rappresentato dall’accesso abusivo a un sistema informatico, disciplinato dall’art. 615-ter del codice penale, per il quale esiste un vasto filone giurisprudenziale. Anche una semplice anomalia o un utilizzo improprio delle risorse informatiche potrebbe far scattare l’obbligo di notifica per l’ente, rendendo necessaria una segnalazione tempestiva all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
Un altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione èl’approssimarsi del termine di efficacia delle disposizioni relative all’obbligo di notifica per alcune categorie specifiche di soggetti. In particolare, le disposizioni troveranno applicazione, a partire dal13 gennaio 2025, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, i comuni capoluoghi di regione, le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti, le società di trasporto pubblico extraurbano operanti nelle città metropolitane, le aziende sanitarie locali, nonché le società in house che forniscono servizi informatici o di trasporto.
Questi enti dovranno quindi predisporre tutte le misure necessarie per adempiere all’obbligo di notifica entro tale data, per evitare di incorrere nelle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. Per contro, l’obbligo di notifica degli incidenti è già attualmente efficace per le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni, le province autonome e le città metropolitane.
Infine, occorre sottolineare che la Legge n. 90 del 2024 prevede, in caso di reiterata inosservanza dell’obbligo di notifica, l’applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell’ente inadempiente. Tuttavia, le conseguenze non si limitano all’aspetto economico. La reiterata inosservanza può infatti costituire anche una causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile in capo ai funzionari e ai dirigenti responsabili dell’omessa notifica, ampliando così il regime di responsabilità connesso alla gestione degli incidenti informatici all’interno delle pubbliche amministrazioni e delle società coinvolte. Questa previsione mira a garantire una maggiore diligenza nell’adempimento di un obbligo che riveste un ruolo cruciale per la tutela della cybersicurezza e del corretto funzionamento delle infrastrutture informatiche nazionali.
Conclusioni
In conclusione, la Legge n. 90 del 2024 segna un importante passo avanti nella tutela della cybersicurezza nazionale, introducendo un sistema di obblighi che coinvolge direttamente le pubbliche amministrazioni e le imprese operanti in settori strategici. L’obbligo di notifica degli incidenti informatici, unito alla previsione di sanzioni significative in caso di mancata conformità, è volto a garantire una risposta tempestiva ed efficace alle minacce cibernetiche. La definizione di “incidente” è stata ampliata rispetto a quella contenuta nella direttiva NIS 2, includendo anche l’utilizzo improprio dei sistemi informatici, evidenziando la necessità di un controllo più stringente e una superficie di situazioni da notificare davvero ampia.
Un altro elemento cruciale della normativa è l’obbligo di nomina di un referente per la cybersicurezza all’interno delle amministrazioni e delle imprese coinvolte. Tale figura riveste un ruolo centrale nell’assicurare la corretta attuazione delle politiche di sicurezza informatica e nel dialogo con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, garantendo una gestione efficace degli incidenti e una conformità continua alle disposizioni normative.
La conformità a questi obblighi richiede un’attenta pianificazione e competenze specifiche, e rappresenta una sfida complessa per le realtà coinvolte. LoStudio Legale D’Agostinoè a disposizione per offrire supporto legale e consulenza specializzata nella delicata attività di compliance alla normativa, assistendo sia le pubbliche amministrazioni che le imprese nella gestione degli obblighi di notifica, nella nomina del referente per la cybersicurezza e nell’attuazione delle misure di sicurezza richieste.
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Studio Legale D’Agostino: assistenza in cyber security e sicurezza informatica con focus sul Decreto NIS 2, gestione del rischio e incidenti informatici

daRedazione|Ott 10, 2024|Diritto d'Impresa,Diritto Penale
Negli ultimi mesi, la Legge n. 90 del 2024, comunemente definita “Legge sulla cybersicurezza”, è stata oggetto di numerose interpretazioni fuorvianti, spesso amplificate dalla diffusione difake news. Alcune voci, prive di fondamento, hanno sostenuto che la normativa equiparasse i reati informatici a quelli mafiosi, creando confusione circa la reale portata della riforma.
Altri ancora hanno erroneamente affermato che la legge abbia abolito la fattispecie di reato legata alla diffusione di malware, senza dar conto della corrispondente introduzione di una nuova fattispecie nel sistema repressivo del danneggiamento informatico.
La Legge in commento è strutturata in due capi. IlCapo Iintroduce misure per il rafforzamento della cybersicurezza, imponendo obblighi specifici alle pubbliche amministrazioni, quali l’obbligo di notifica degli incidenti informatici e la nomina di un referente per la cybersicurezza. Queste disposizioni mirano a rendere più sicure le infrastrutture digitali critiche, aumentando la capacità di risposta e prevenzione agli attacchi cibernetici.
IlCapo II, invece, incide direttamente sugli strumenti repressivi a disposizione dell’ordinamento, apportando modifiche significative al codice penale (in specie ai reati informatici) e al codice di procedura penale. Questi interventi ampliano la gamma delle condotte punibili e, soprattutto, inaspriscono le pene per i responsabili di crimini informatici, con l’obiettivo di rendere più efficace la lotta al cybercrime.
L’articolo che segue si propone di analizzare e commentare le principali novità introdotte dalla Legge n. 90/2024 sul fronte sostanziale (con particolare riferimento ai reati informatici) e processuale, con l’intento di chiarire l’effettiva portata della riforma; in un successivo approfondimento ci occuperemo invece delle disposizioni del Capo I relativi alle Pubbliche Amministrazioni.
Modifiche al codice penale e ai reati informatici
La Legge n. 90/2024 ha introdotto rilevanti modifiche al codice penale in materia di reati informatici, con l’obiettivo di rafforzare il trattamento sanzionatorio e di inasprire le pene per le condotte illecite nel cyberspazio. Una delle principali novità riguarda l’inasprimento delle pene previste per il reato di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, di cui all’art. 615-ter c.p.
Le ipotesi aggravate, in particolare, prevedono ora una reclusione da due a dieci anni, ulteriormente innalzata da quattro a dodici anni nel caso in cui la condotta illecita sia rivolta contro sistemi di interesse pubblico. Inoltre, è esteso il perimetro dell’aggravante per quelle condotte che, oltre al danneggiamento o distruzione dei sistemi, provocano la sottrazione, riproduzione, trasmissione o l’inaccessibilità ai dati e ai programmi in essi contenuti.
La novella ha altresì ampliato il dolo specifico richiesto per il reato previsto all’art. 615-quaterc.p., che ora contempla, in luogo del profitto, il concetto più generico di “vantaggio”. È stato introdotto un terzo comma che prevede una pena più severa, da tre a otto anni di reclusione, per le condotte che riguardano sistemi di interesse pubblico. In questo modo, il legislatore ha voluto rafforzare la tutela di infrastrutture critiche contro i reati informatici, rendendo estremamente seria la risposta sanzionatoria per un reato che, nella sua forma base, ha un trattamento sanzionatorio piuttosto indulgente.
Tra le modifiche ai reati informatici, altra importante novità riguarda l’art. 617-bisc.p., relativo alla detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni. In questo caso, sono state introdotte nuove aggravanti per punire in modo più severo le condotte commesse da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o da operatori di sistema, con pene più alte qualora le condotte siano rivolte contro sistemi di interesse pubblico.
Anche l’art. 617-quaterc.p., che disciplina l’intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, è stato oggetto di modifiche, con un inasprimento delle pene e l’introduzione di aggravanti analoghe, rafforzando così la repressione delle condotte lesive della sicurezza delle comunicazioni digitali.
Significativa è l’introduzione dell’art. 623-quaterc.p., che prevede una nuova circostanza attenuante speciale per reati informatici di lieve entità. Tale attenuante si applica nei casi in cui il danno o il pericolo risultino di particolare tenuità. Consente poi una diminuzione delle pene comminate fino a due terzi nel caso in cui l’autore del reato si adoperi concretamente per evitare conseguenze ulteriori, collaborando con le autorità nella raccolta di prove o nel recupero dei proventi illeciti. Questo istituto tempera il rigore sanzionatorio, permettendo una riduzione delle pene per i reati minori e per coloro che cooperano con la giustizia.
La Legge n. 90 del 2024 ha anche introdotto il nuovo reato di estorsione informatica, disciplinata dal terzo comma dell’art. 629 c.p. Tale reato punisce con la reclusione da sei a dodici anni, e con la multa, chiunque, mediante accesso abusivo, intercettazioni, danneggiamento di dati o sistemi informatici, o minacciando di compiere tali condotte, costringa qualcuno a fare o omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Questa nuova fattispecie – che idealmente può essere inserita tra i reati informatici – si pone come risposta normativa al fenomeno crescente dell’estorsione informatica medianteransomware, prevedendo un trattamento sanzionatorio particolarmente severo per tali condotte. Si tratta di una fattispecie autonoma di reato, che lascia adito ad alcuni dubbi sulla disciplina applicabile ex art. 2 c.p. (in particolare se alcune delle condotte descritte dalla norma potessero considerarsi reato in base alla legge previgente).
La riforma ha investito anche i reati informatici di danneggiamento logico e fisico, per i quali sono stati innalzati i limiti di pena e introdotte nuove aggravanti, con particolare riferimento alle condotte commesse da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o operatori di sistema. Anche il reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico ha subito modifiche significative. L’art. 615-quinquiesc.p. è stato abrogato, e la fattispecie è stata inserita nel nuovo art. 635-quater.1c.p.
Nonostante non muti la sostanza del reato, la collocazione sistematica è sicuramente più opportuna; inoltre sono state introdotte nuove aggravanti per punire più severamente le condotte commesse da soggetti con qualifiche pubblicistiche o relative a sistemi di interesse pubblico. Vale anche in questo caso la considerazione pocanzi svolta a proposito delle aggravanti del reato di cui all’art. 615-quaterc.p.
Per temprare il rigore delle nuove sanzioni, la Legge n. 90/2024 ha introdotto una nuova circostanza attenuante all’art. 639-ter c.p., che prevede la diminuzione delle pene per i reati di estorsione informatica e per il danneggiamento di sistemi informatici, qualora il fatto risulti di lieve entità. Come per l’art. 623-quater c.p., è prevista una riduzione delle pene fino a due terzi per coloro che collaborano attivamente con le autorità per evitare conseguenze ulteriori del reato o per favorire il recupero dei proventi delittuosi.
Infine, nel contesto dell’art. 640 c.p., è stata introdotta una nuova aggravante per la “truffa via web”, disciplinata dal nuovo comma 2-ter dell’art. 640 c.p. Questo prevede un aumento della pena per le truffe commesse a distanza mediante strumenti informatici o telematici, idonei a ostacolare l’identificazione del colpevole. Tuttavia, nonostante l’aggravamento del trattamento sanzionatorio, la procedibilità d’ufficio per questa fattispecie non è prevista, richiedendo quindi la presentazione di querela da parte della persona offesa per l’avvio del procedimento penale.
Quanto alla responsabilità da reato dell’ente, l’art. 19 della Legge n. 90 del 2024 introduce significative modifiche all’art. 24-bisdel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Le modifiche riguardano, in particolare, l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie.
Il comma 1 dell’art. 24-bis, infatti, viene modificato prevedendo un aumento delle sanzioni, che passano da un minimo di cento a cinquecento quote, a un nuovo intervallo compreso tra duecento e settecento quote. Tale aumento è finalizzato a intensificare l’impatto economico delle sanzioni in capo agli enti responsabili di tali condotte illecite.
Un’ulteriore rilevante novità è rappresentata dall’introduzione del nuovo comma 1-bis, il quale prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria, variabile da trecento a ottocento quote, in caso di commissione del reato di estorsione informatica, di cui al terzo comma dell’art. 629 del codice penale.
Il comma 2 dell’art. 24-bis viene anch’esso modificato, sostituendo il riferimento all’art. 615-quinquies del codice penale con l’art. 635-quater.1, che disciplina la detenzione e diffusione di programmi informatici dannosi. Anche in questo caso, si registra un aumento delle sanzioni pecuniarie, che passano da un massimo di trecento a un massimo di quattrocento quote.
Infine, il comma 4 prevede l’applicazione di sanzioni interdittive nei confronti dell’ente condannato per il reato di estorsione informatica, secondo quanto previsto dal nuovo comma 1-bis. Tali sanzioni interdittive, che comprendono misure come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, devono avere una durata non inferiore a due anni.
Queste modifiche si collocano nel più ampio contesto di rafforzamento della repressione dei crimini informatici, con l’obiettivo di aumentare l’efficacia delle sanzioni pecuniarie e delle misure interdittive a carico degli enti coinvolti in tali illeciti.
Modifiche al codice di procedura penale e alle leggi speciali
La Legge n. 90 interviene anche su numerose disposizioni del codice di procedura penale e di leggi speciali.
Uno dei principali interventi normativi riguarda l’ampliamento della competenza della Procura distrettuale. L’art. 51, comma 3-quinquiesc.p.p., che disciplina i reati di competenza della Procura distrettuale, è stato modificato per includere i reati previsti dagli artt. 635-quater, 635-quater.1e 635-quinquiesc.p. (danneggiamento fisico, detenzione e diffusione di programmi informatici dannosi e danneggiamenti informatici di sistemi di pubblica utilità).
Inoltre, sono state aggiunte le condotte di falso che incidono sui poteri di controllo e ispettivi relativi ai soggetti inclusi nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, come stabilito dall’art. 1, comma 11, del D.L. n. 105/2019. Questo intervento mira a garantire un più rigido controllo dei reati che impattano sulla sicurezza nazionale cibernetica, facendo leva sulle capacità investigative della Procura distrettuale.
Un ulteriore emendamento riguarda la disciplina della proroga delle indagini preliminari. L’art. 406, comma 5-bis, c.p.p., introduce una deroga alla disciplina ordinaria basata sul contraddittorio delle parti. Questo permette agli inquirenti di ottenere la prorogainaudita altera parte. Inoltre, la durata massima delle indagini preliminari è stata estesa a due anni per tutti i principali reati informatici, tenuto conto della particolare difficoltà che tali indagini comportano.
I reati informatici più gravi, quali l’accesso abusivo aggravato a sistemi informatici, il danneggiamento fisico e logico di sistemi di pubblica utilità e i reati previsti dagli artt. 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies c.p. (se commessi contro sistemi informatici o telematici di interesse pubblico, utilizzati dallo Stato o da imprese esercitanti servizi pubblici), sono stati inclusi in alcuni istituti speciali previsti dal D.L. n. 8/1991(“Norme per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia”).
Più precisamente si prevede, da un lato, che l’applicazione di speciali misure di protezione in favore di collaboratori di giustizia sia ammissibile anche per tali reati; dall’altro che la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l’ammissione alla misura della detenzione domiciliare siano disposte sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Inoltre, la Legge 90 modifica alcune disposizioni del D.L. 152/1991, estendendo anche ai reati informatici più gravi (per tali intendendosi quelli pocanzi indicati) la previsione per cui le intercettazioni sono disposte con decreto motivato se sussistono sufficienti indizi; vieppiù l’intercettazione tra presenti è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa.
Un altro rilevante intervento riguarda la disciplina delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, prevista dall’art. 11 della Legge n. 6 /2018. Per queste si prevede che, nei casi di reati informatici particolarmente gravi, la proposta di ammissione alle misure di protezione debba essere sottoposta al parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Anche in questo caso, si evidenzia l’importanza attribuita alla dimensione cibernetica nell’ambito della sicurezza nazionale, con un rafforzamento delle misure di protezione per coloro che collaborano nelle indagini sui reati informatici.
Infine, l’art. 22 della Legge n. 90 del 2024 introduce importanti modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, istitutivo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
Tra le principali novità, il comma 4 dell’art. 17 è stato modificato prevedendo che il personale dell’Agenzia, impegnato presso il CSIRT Italia, assuma la qualifica di pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni. Inoltre, viene stabilito che la trasmissione delle notifiche di incidenti informatici al Ministero dell’Interno adempie agli obblighi di denuncia previsti dall’art. 331 c.p.p.
Si prevede inoltre che, in caso di reati informatici ai danni di sistemi di interesse pubblico, oppure quando siano coinvolti soggetti rilevanti previsti dal Perimetro di Sicurezza Cibernetica o dal Decreto NIS (al riguardo rinviamo al nostro precedenteapprofondimento), l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale debba immediatamente informare il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Contestualmente, l’Agenzia è tenuta a proseguire con le attività necessarie per mitigare il rischio informatico.
Allo stesso modo, il Pubblico Ministero quando ha notizia di reati informatici di particolare gravità (v. art. 371, comma 4-bisc.p.p.), deve tempestivamente informare l’Agenzia per la Cybersicurezza e coordinarsi con il Ministero dell’Interno. Inoltre, è attribuito al pubblico ministero il potere di posticipare alcune attività di resilienza informatica qualora esse possano interferire con lo svolgimento delle indagini penali.
Infine, si prevede che, qualora si svolgano accertamenti tecnici irripetibili in relazione a reati informatici gravi e di interesse pubblico, l’Agenzia debba essere informata tempestivamente e possa partecipare alle indagini tecniche. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui si proceda mediante incidente probatorio, garantendo così un coordinamento tra le attività investigative e le esigenze di cybersicurezza.
Conclusioni
In conclusione, è importante chiarire che la Legge n. 90 del 2024 non equipara i reati informatici a quelli di stampo mafioso. Sebbene la riforma abbia introdotto un significativo irrigidimento della risposta sanzionatoria, soprattutto in relazione ai reati più gravi che riguardano la sicurezza di dati e sistemi di interesse pubblico, non vi è alcuna assimilazione normativa tra i crimini informatici e quelli mafiosi. L’estensione dei poteri investigativi, come l’inclusione di alcuni reati informatici tra quelli di competenza della Procura distrettuale o l’adozione di misure speciali per reati che colpiscono infrastrutture critiche, è volta a garantire una maggiore protezione per la cybersicurezza nazionale.
Tuttavia, tale inasprimento non implica una parificazione tra le due categorie di reato, e sarebbe un errore concettuale considerarle sullo stesso piano. La riforma si limita a rafforzare la risposta dell’ordinamento giuridico ai crescenti rischi del cyberspazio, senza creare sovrapposizioni con la normativa antimafia.
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Studio legale Avv. Luca D’Agostino, specializzato in reati informatici, ransomware, frodi online e truffe tramite mail.

daRedazione|Ott 7, 2024|Diritto d'Impresa,Diritto Penale
Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva NIS 2 ha introdotto una regolamentazione che, in parte, si sovrappone all’ambito disciplinato dalDecreto-Legge 105/2019, istitutivo delPerimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC). Tale parziale coincidenza emerge chiaramente dall’analisi degli ambiti soggettivi delle due normative. Da un lato, l’articolo 3 e l’articolo 6 del decreto NIS 2 individuano come destinatari gli operatori essenziali e importanti di settori rilevanti, tra cui molti rientrano nelle infrastrutture strategiche e nei servizi essenziali definiti dalD.L. 105/2019. In particolare, ilDPR 30 luglio 2020, n. 131, ha esplicitamente elencato quei settori considerati di interesse nazionale, che coincidono con alcuni dei settori ricompresi anche nell’ambito di applicazione della normativa NIS 2.
L’introduzione di queste due normative mira a garantire una maggiore protezione delle infrastrutture critiche e dei sistemi informativi nazionali, attraverso la gestione del rischio cibernetico e l’adozione di misure di sicurezza proporzionate. Tuttavia, per gli operatori già inseriti nel PSNC, le nuove disposizioni della NIS 2 possono comportare obblighi aggiuntivi o diversamente modulati. L’articolo si propone di fornire un quadro completo e chiaro degli adempimenti che tali operatori devono rispettare per garantire la compliance con entrambe le normative.
A conclusione dell’articolo, forniremo unachecklistdegli adempimenti fondamentali e uncalendariodelle principali scadenze, utili per aiutare le imprese e gli enti pubblici a rispettare le disposizioni delD. Lgs. 138/2024e delD.L. 105/2019. Questo strumento sarà essenziale per gestire in maniera efficiente le fasi di adeguamento richieste dalla normativa NIS di nuovo conio.
Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica: quali obblighi?
IlPerimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica(PSNC), istituito con ilD.L. 105/2019, impone una serie di obblighi a carico dei soggetti che ne fanno parte, con l’obiettivo di garantire la protezione delle infrastrutture e dei sistemi essenziali per la sicurezza nazionale. Di seguito una breve disamina dei principali obblighi.
I soggetti inclusi nel Perimetro, una volta ricevuta la comunicazione ufficiale della loro inclusione, sono tenuti a predisporre e aggiornare periodicamente un elenco dettagliato dei beni ICT impiegati. Questo elenco deve includere i sistemi informativi e i servizi informatici che utilizzano tali beni, con l’indicazione specifica di quelli che, in caso di incidente, potrebbero causare l’interruzione totale o parziale delle funzioni essenziali o dei servizi essenziali. In particolare, devono essere evidenziati quei beni la cui compromissione potrebbe avere effetti irreversibili sulla riservatezza, integrità o disponibilità dei dati gestiti.
Entro sei mesi dalla comunicazione di inclusione nelle liste del PSNC, i soggetti devono trasmettere all’Autorità competente l’elenco completo dei beni ICT, accompagnato dai modelli che descrivono l’architettura di tali beni. Questo trasferimento di informazioni avviene attraverso una piattaforma digitale dedicata, garantendo così la sicurezza delle informazioni inviate.
In aggiunta a questi obblighi, i soggetti inclusi nel Perimetro sono tenuti a rispettare rigorose misure di sicurezza che mirano a prevenire e mitigare gli effetti di eventi dannosi in grado di pregiudicare il normale svolgimento delle loro attività. Tali misure, elaborate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, delD.L. 105/2019, sono oggi elencate nelDPCM 81/2021, e impongono standard elevati di protezione.
Un ulteriore obbligo riguarda la notifica tempestiva di ogni incidente informatico alGruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente italiano (CSIRT Italia). Questa notifica deve essere effettuata senza indugio per consentire una gestione rapida e coordinata degli eventi.
Infine, i soggetti inclusi nel PSNC devono segnalare alCentro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN)l’avvio di qualsiasi procedura di affidamento per la fornitura di beni ICT che saranno utilizzati su reti, sistemi informativi e servizi essenziali, al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza nazionali anche nei processi di approvvigionamento tecnologico.
Il coordinamento tra PSNC e disciplina NIS 2
Ilcoordinamento tra il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC)e la disciplina introdotta dallaDirettiva NIS 2, come regolamentato dall’art. 33 delD. Lgs. 138/2024, rappresenta un aspetto cruciale per garantire una gestione integrata e coerente della sicurezza cibernetica a livello nazionale. Il legislatore ha voluto evitare sovrapposizioni e ridondanze normative tra le due discipline, garantendo al contempo che i soggetti già inseriti nel PSNC continuino a rispettare gli obblighi di sicurezza stabiliti dalD.L. 105/2019, senza dover duplicare le misure previste dal nuovo assetto normativo introdotto dalla NIS 2.
In primo luogo, il decreto stabilisce che gli obblighi di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica degli incidenti previsti dalD.L. 105/2019sono considerati almeno equivalenti a quelli imposti dal D. Lgs. 138/2024. Questo significa che i soggetti inclusi nelPerimetro di Sicurezza Nazionale Ciberneticanon sono tenuti ad adempiere contemporaneamente agli obblighi di entrambe le normative, ma possono continuare a rispettare le disposizioni del PSNC, considerate sufficienti anche ai fini della NIS 2.
Tuttavia, il coordinamento tra le due discipline non implica una completa esenzione dalla normativa NIS 2. Infatti, l’art. 33 chiarisce che le reti, i sistemi informativi e i servizi inseriti nell’elenco del Perimetro di Sicurezza non sono soggetti alle disposizioni del decreto NIS 2, ma soltanto per quanto riguarda i beni strettamente rientranti nell’ambito del PSNC. Per tutti gli altri sistemi o servizi non compresi nel perimetro di sicurezza nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. 138/2024. Ciò garantisce che ogni infrastruttura critica e ogni soggetto essenziale o importante sia adeguatamente tutelato, senza lasciare lacune nel sistema di protezione cibernetica nazionale.
Un altro aspetto rilevante riguarda lanotifica degli incidenti. I soggetti del Perimetro che notificano un incidente ai sensi delD.L. 105/2019non devono ripetere la notifica seguendo le disposizioni del D. Lgs. 138/2024 per lo stesso evento. Anche in questo caso, il legislatore ha voluto evitare duplicazioni procedurali, garantendo una gestione più snella e coerente degli incidenti cibernetici.
La scelta del legislatore di coordinare ilPSNCcon la disciplina dellaDirettiva NIS 2risponde all’esigenza di armonizzare le normative nazionali ed europee in materia di sicurezza cibernetica, garantendo che i soggetti coinvolti possano adottare misure di sicurezza efficaci, senza doversi confrontare con obblighi duplicati o conflittuali. Questo approccio garantisce una protezione ottimale delle infrastrutture critiche, pur mantenendo la coerenza tra le diverse normative applicabili.
Soggetti inclusi nel Perimetro, registrazione nella piattaforma, e obblighi NIS.
I soggetti già inclusi nelPerimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica(PSNC) devono affrontare un’analisi preliminare per determinare se rientrano anche nell’ambito di applicazione delDecreto NIS 2. Questa valutazione è essenziale per stabilire se operano nei settori considerati critici o altamente critici, elencati negliAllegati I e IIdelD. Lgs. 138/2024, o se possiedono una delle qualifiche di soggetti pubblici o privati elencati negliAllegati III e IV. Qualora un soggetto operi in uno di questi ambiti, è tenuto a rispettare anche gli obblighi imposti dalla normativa NIS 2, oltre a quelli già previsti dal D.L. 105/2019.
Una volta confermata l’applicabilità del decreto NIS 2, i soggetti dovranno verificare se all’interno della loro organizzazione esistanoreti e sistemi informativiche non rientrano nella clausola di esclusione prevista dall’art. 33, comma 1, lettera b), delD. Lgs. 138/2024.
Tale clausola esclude dall’ambito di applicazione della NIS 2 le reti e i sistemi già sottoposti alla disciplina del PSNC. Tuttavia, qualora esistano reti o sistemi informativi che non ricadano nel PSNC, ma che siano comunque rilevanti ai fini della NIS 2, questi soggetti dovranno procedere allaregistrazione sulla piattaforma digitalepredisposta dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). La registrazione deve essere effettuata – a seconda dei casi – entro il17 gennaio 2025o entro il28 febbraio 2025, come già approfondito in unprecedente articolo.
Per quanto riguarda l’obbligo dinotifica degli incidenti, il Decreto NIS 2 prevede una deroga per gli incidenti che riguardano reti e sistemi informativi già sottoposti alla disciplina del PSNC. In questi casi, gli incidenti non devono essere notificati secondo le disposizioni delD. Lgs. 138/2024. Tuttavia, se l’incidente riguarda reti o sistemi esterni al PSNC, ma comunque soggetti alla normativa NIS 2, si ritiene che i soggetti debbano rispettare i termini di notifica stabiliti dagliartt. 25 e 42del decreto.
Un ulteriore obbligo riguarda lacomunicazione dell’elenco delle attività e dei servizisvolti dai soggetti, con la loro caratterizzazione e categorizzazione. Tale obbligo entrerà in vigore a partire dal1° gennaio 2026, e da quella data i soggetti saranno tenuti a fornire annualmente le informazioni relative alle sole reti e sistemi che non rientrano nel Perimetro di Sicurezza Nazionale.
Entro18 mesi dalla ricezione della comunicazionedi inserimento nell’elenco dei soggetti NIS, gli enti già inclusi nel PSNC dovranno inoltre adottare lemisure di gestione del rischio e le misure di sicurezzapreviste dal Decreto NIS 2 per le reti e i sistemi non coperti dal PSNC. È possibile ritenere che, se tali misure sono analoghe a quelle previste dall’art. 1, comma 3, lettera b), delD.L. 105/2019, esse saranno considerateequivalentia quelle richieste dalD. Lgs. 138/2024.
In conclusione, questachecklistfornisce un quadro orientativo degli adempimenti necessari per i soggetti già inclusi nel Perimetro e ora soggetti anche alla normativa NIS 2. Tuttavia, la complessità della disciplina e le peculiarità di ciascun soggetto richiedono una valutazione approfondita che solo una consulenza legale esperta può offrire. Il nostro studio legale è a disposizione per assistere le imprese e le pubbliche amministrazioni in tutte le fasi del processo di conformità alle normative sulla cybersicurezza.
Checklist di adempimenti
- Verifica se l’organizzazione rientra nei settori degli Allegati I e II, o se possiede una qualifica prevista dagli Allegati III e IV del D. Lgs. 138/2024.
- Valuta se ci sono reti o sistemi informativi che non ricadono nella clausola di esclusione ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. b) D. Lgs. 138/2024
- Se esistono reti o sistemi extra Perimetro, procedi alla registrazione sulla piattaforma ACN entro il 17 gennaio 2025 o 28 febbraio 2025.
- Fornisci le ulteriori informazioni richieste dal Decreto NIS 2 entro il 31 maggio 2025
- Gli incidenti relativi a reti intra Perimetro non richiedono notifica secondo il D. Lgs. 138/2024, mentre gli incidenti extra Perimetro devono essere notificati secondo le tempistiche NIS 2.
- Dal 1° gennaio 2026, comunica annualmente l’elenco delle attività e dei servizi per le reti e sistemi extra Perimetro, includendo caratterizzazione e categorizzazione.
- Entro 18 mesi dall’inserimento nell’elenco NIS, adotta le misure di gestione del rischio e sicurezza per le reti e sistemi extra Perimetro, con possibili equivalenze alle misure PSNC.
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