Come rendere una piattaforma online compliant alle normative di settore, considerando la natura dei contenuti trattati, il ruolo degli utenti, l’eventuale attività di moderazione e l’impiego di IA? La risposta è tutt’altro che semplice, dovendo necessariamente porre l’attenzione sui rapporti tra gestore e utente per prevenire i principali rischi derivanti dall’utilizzo dell’ambiente digitale.
I termini e condizioni sono il vero core della disciplina contrattuale, in cui il provider stabilisce le regole di accesso, disciplina l’invio dei contenuti, organizza le procedure di moderazione, e coordina il funzionamento della piattaforma con il quadro normativo europeo.
Con quest’articolo ci proponiamo di illustrare quali siano i principali profili giuridici da considerare nella redazione dei termini e condizioni di unapiattaforma online di contenuti, con particolare attenzione al Regolamento sui servizi digitali, alla disciplina europea sull’intelligenza artificiale e alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
La qualificazione giuridica della piattaforma online
Il primo profilo da definire nella redazione deitermini e condizioniriguarda la qualificazione giuridica della piattaforma online e la descrizione puntuale del servizio offerto agli utenti. In ambito digitale, infatti, la formula contrattuale dovrebbe chiarireper tabulasquale sia il concreto modello operativo della piattaforma, quali funzionalità siano rese disponibili e quale ruolo assuma il provider rispetto ai contenuti trasmessi dagli utenti.
Tale chiarimento assume particolare rilievo quando la piattaforma online consente l’invio, il caricamento, la memorizzazione, la selezione o la pubblicazione di contenuti generati dagli utenti.
In questi casi, i termini e condizioni devono precisare se il servizio opera come ambiente di pubblicazione automatica, come sistema di mera memorizzazione di informazioni, come spazio digitale sottoposto a moderazione preventiva, oppure come piattaforma nella quale i contenuti vengono ricevuti, classificati, valutati ed eventualmente pubblicati soltanto all’esito di una verifica interna.
La descrizione del servizio incide direttamente sulla disciplina del rapporto contrattuale e sul regime di responsabilità del gestore. Ad esempio una piattaforma online che non garantisce la pubblicazione dei contenuti inviati deve dichiararlo espressamente, così da evitare che l’utente possa ritenere che l’invio di un testo, di un’immagine, di un video o di una testimonianza determini automaticamente un diritto alla pubblicazione, alla conservazione o alla visibilità del contenuto.
Accesso, registrazione e identificazione dell’utente
Nella redazione dei termini e condizioni deve aversi riguardo anche alla registrazione dell’utente e alle modalità di identificazione o autenticazione previste dal servizio. Il momento dell’onboarding coincide, nella maggior parte dei casi, con la formazione del vincolo contrattuale tra il gestore della piattaforma e l’utente.
È in questa fase che l’utente prende conoscenza delle condizioni d’uso, dell’informativa privacy, delle eventuali policy interne e manifesta, mediante strumenti elettronici, la propria accettazione del regolamento negoziale predisposto dal provider.
La disciplina contrattuale deve quindi precisare quali dati siano richiesti per la registrazione, quali credenziali o strumenti di autenticazione siano utilizzati, quali obblighi gravino sull’utente nella conservazione dell’account e quali conseguenze derivino dall’utilizzo di identità fittizie, recapiti non riconducibili all’interessato, account di terzi o sistemi automatizzati non autorizzati.
Tali previsioni assumono rilievo anche alla luce dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, che impone il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione ed esattezza dei dati personali trattati, nonché degli artt. 13 e 14 GDPR in materia di informazioni da rendere agli interessati.
Quando la piattaforma online è rivolta anche a consumatori, occorre inoltre coordinare le condizioni d’uso con il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e in particolare con la disciplina sulle clausole vessatorie e sugli obblighi informativi nei contratti conclusi a distanza.
Allo stesso modo, se il servizio rientra nell’ambito applicativo del Regolamento (UE) 2022/2065, il contenuto delle condizioni deve essere coerente con l’art. 14 del Digital Services Act, che richiede ai prestatori di servizi intermediari di indicare nelle proprie condizioni le eventuali restrizioni imposte in relazione all’uso del servizio, comprese le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti.
Contenuti generati dagli utenti e responsabilità contrattuale dell’utente
Nelle piattaforme digitali fondate sulla circolazione di contenuti generati dagli utenti, la disciplina contrattuale dovrebbe riservare particolare attenzione alla fase di invio, caricamento, trasmissione o comunicazione dei materiali destinati alla gestione da parte del provider.
Una piattaforma online di contenuti può infatti ricevere testi, immagini, video, registrazioni audio, documenti, recensioni, testimonianze o ulteriori contributi digitali idonei a coinvolgere diritti e interessi di soggetti terzi. Per tale ragione, i termini e condizioni devono chiarire che l’utente resta responsabile della liceità, correttezza e non lesività dei contenuti trasmessi, nonché della disponibilità dei diritti necessari alla loro comunicazione alla piattaforma.
Questa previsione assume rilievo sotto molteplici profili. Il contenuto inviato dall’utente può risultare lesivo dell’onore, della reputazione, dell’immagine o della riservatezza altrui, con possibili implicazioni civilistiche e, nei casi più gravi, penalistiche, anche ai sensi degli artt. 595 c.p. in materia di diffamazione, 167 del D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento illecito di dati personali, nonché delle ulteriori fattispecie incriminatrici eventualmente applicabili in ragione della natura del materiale diffuso.
Allo stesso modo, il contenuto può violare diritti d’autore, diritti connessi, marchi, segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale, rendendo necessario un coordinamento con la L. 22 aprile 1941, n. 633 e con il Codice della proprietà industriale di cui al D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Nel quadro del Regolamento (UE) 2022/2065, ilDigital Services Act, tale disciplina deve poi essere raccordata con le regole sui contenuti illegali e sui sistemi di segnalazione. I termini d’uso di una piattaforma online dovrebbero pertanto vietare espressamente l’invio di contenuti diffamatori, discriminatori, minacciosi, fraudolenti, abusivi, lesivi della privacy, della dignità personale, dei diritti di proprietà intellettuale o comunque contrari alla legge, all’ordine pubblico e alle finalità del servizio.
Attraverso regole chiare sui contenuti ammessi e vietati, la piattaforma online delimita – a livello di policy – il perimetro dell’utilizzo consentito, responsabilizza l’utente, riduce il rischio di abusi e predispone la base contrattuale per eventuali misure di rifiuto, oscuramento, rimozione, sospensione dell’account.
Licenza sui contenuti e proprietà intellettuale della piattaforma online
Itermini e condizionidi una piattaforma online non possono poi non considerare il tema della proprietà intellettuale, tracciando una chiara linea di distinzione tra diritti dell’utente sui contenuti inviati e i diritti del gestore sull’infrastruttura digitale.
In applicazione dei principi generali della L. 22 aprile 1941, n. 633, l’utente che invia testi, immagini, video, registrazioni audio o altri materiali creativi conserva i diritti eventualmente spettanti sull’opera, salvo diversa pattuizione.
Tuttavia, affinché la piattaforma online possa ricevere, memorizzare, convertire, classificare, moderare, adattare tecnicamente, pubblicare, comunicare al pubblico, rimuovere o conservare i contenuti, è necessario che i termini d’uso prevedano una licenza non esclusiva, temporalmente definita e funzionale all’erogazione del servizio.
Specularmente, il contratto deve tutelare gli asset immateriali del provider. Il software, l’architettura applicativa, le banche dati, le logiche di funzionamento, i flussi operativi, le interfacce, il format, i marchi, i nomi a dominio e il know-how tecnico-organizzativo della piattaforma online costituiscono beni giuridici autonomamente rilevanti, protetti, a seconda dei casi, dalla legge sul diritto d’autore, dal D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché dalla disciplina sui segreti commerciali di cui agli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.
Da ciò discende l’opportunità di prevedere clausole che vietino la copia, la riproduzione, la decompilazione, il reverse engineering, l’estrazione massiva di dati, lo scraping, la duplicazione delle interfacce, la replica del modello operativo o l’utilizzo delle informazioni apprese tramite il servizio per sviluppare piattaforme concorrenti.
Digital Services Act e responsabilità del gestore della piattaforma online
Una piattaforma online deve oggi necessariamente confrontarsi con il Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, comunemente noto come Digital Services Act. Tale regolamento ha profondamente inciso sulla disciplina dei servizi intermediari, imponendo ai prestatori obblighi di trasparenza, diligenza e organizzazione procedurale, specialmente quando il servizio consente la memorizzazione o la diffusione di informazioni fornite dagli utenti.
In questo contesto, la qualificazione del ruolo assunto dal gestore serve a comprendere se e in quale misura la piattaforma possa beneficiare del regime di limitazione di responsabilità previsto per i servizi di hosting.
L’art. 6 del Digital Services Act stabilisce che il prestatore di un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta dell’utente, a condizione che non sia effettivamente a conoscenza dell’attività illegale o del contenuto illegale e, per quanto riguarda eventuali domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendano manifesta l’illegalità. Una volta acquisita tale conoscenza, il provider deve agire tempestivamente per rimuovere il contenuto o disabilitarne l’accesso.
I termini e condizioni di una piattaforma online devono disciplinare con precisione il rapporto tra contenuti degli utenti, attività di memorizzazione, eventuale moderazione e interventi del gestore. Il contratto dovrebbe chiarire che la pubblicazione di un contenuto non comporta adesione, approvazione o assunzione di responsabilità da parte della piattaforma rispetto alla veridicità, completezza, liceità o non lesività delle dichiarazioni dell’utente.
Al tempo stesso, deve essere previsto un sistema ordinato per la gestione delle segnalazioni, delle contestazioni, delle richieste di rimozione e delle comunicazioni provenienti dalle autorità competenti.
Particolare rilievo assume anche l’art. 8 del Digital Services Act, secondo cui ai prestatori di servizi intermediari non può essere imposto un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.
Ciò non esclude che una piattaforma online possa adottare procedure volontarie di controllo, classificazione, filtraggio o moderazione, purché tali attività siano coerenti con i principi di diligenza, obiettività e proporzionalità e non siano formulate in modo tale da generare un’assunzione indiscriminata di responsabilità per ogni contenuto trasmesso dagli utenti.
Segnalazioni, moderazione e contestazione delle decisioni della piattaforma online
Uno degli aspetti più delicati nella regolazione contrattuale di una piattaforma online riguarda la predisposizione di procedure chiare per la segnalazione dei contenuti illegali o vietati, nonché per la gestione delle decisioni di moderazione assunte dal provider.
Il Regolamento (UE) 2022/2065 dedica a tale profilo una disciplina particolarmente significativa, imponendo ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni l’adozione di meccanismi che consentano a persone fisiche, enti e soggetti interessati di notificare la presenza di contenuti ritenuti illeciti. In particolare, l’art. 16 del Digital Services Act prevede che tali meccanismi siano facilmente accessibili, di agevole uso e tali da permettere l’invio di segnalazioni sufficientemente precise e adeguatamente motivate.
I termini e condizioni di una piattaforma online devono quindi stabilire quali elementi debba contenere la segnalazione, come il riferimento al contenuto contestato, l’indicazione delle ragioni della presunta illiceità, l’identificazione del segnalante nei limiti richiesti dalla normativa applicabile e ogni informazione utile a consentire al gestore una valutazione diligente.
Parimenti centrale è la disciplina delle decisioni di moderazione. L’art. 17 del Digital Services Act prevede, infatti, che il prestatore debba fornire una motivazione chiara e specifica quando adotta determinate restrizioni, quali la rimozione di contenuti, la disabilitazione dell’accesso, la limitazione della visibilità, la sospensione o la chiusura dell’account. La motivazione consente all’utente di comprendere le ragioni della decisione e, ove previsto, di attivare i rimedi interni di contestazione.
Per tale ragione, una piattaforma online conforme al quadro europeo dovrebbe disciplinare non solo il potere del gestore di rimuovere, oscurare o non pubblicare contenuti contrari alla legge o alle condizioni d’uso, ma anche le modalità attraverso cui l’utente può chiedere chiarimenti, presentare una contestazione o domandare il riesame della decisione.
Piattaforma online e AI Act
La disciplina contrattuale della piattaforma online assume un ulteriore elemento di sofisticazione quando essa utilizza algoritmi, strumenti automatizzati o sistemi di intelligenza artificiale per la classificazione dei contenuti, il supporto alla moderazione, l’analisi semantica, la rilevazione di anomalie, l’indicizzazione dei materiali etc.
In tali ipotesi, i termini e condizioni devono indicare, con un adeguato livello di trasparenza, se e in quale misura determinate funzionalità siano assistite da componenti automatizzate o semi-automatizzate.
Il riferimento normativo principale è oggi rappresentato dal Regolamento (UE) 2024/1689, c.d. AI Act, che introduce una disciplina armonizzata sull’intelligenza artificiale fondata su un approccio graduato al rischio. Pur non essendo ogni sistema impiegato da una piattaforma online necessariamente qualificabile come sistema ad alto rischio, la presenza di strumenti di IA impone comunque una valutazione giuridica preventiva sul ruolo assunto dall’algoritmo, sulle finalità del trattamento, sulle possibili ricadute per gli utenti e sul grado di incidenza delle decisioni automatizzate nell’erogazione del servizio.
Particolare attenzione deve essere dedicata alle clausole relative alla moderazione dei contenuti. Quando una decisione di rimozione, oscuramento, mancata pubblicazione o limitazione della visibilità sia assunta anche con il supporto di sistemi automatizzati, le condizioni contrattuali devono essere coordinate con l’art. 14 del Digital Services Act, che richiede trasparenza sulle politiche, procedure, misure e strumenti utilizzati ai fini della moderazione, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana.
GDPR, dati personali e contenuti riferiti a terzi
I termini e condizioni di una piattaforma online debbono inoltre considerare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, dettata dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il tema non riguarda soltanto la predisposizione dell’informativa privacy, ma investe l’intera architettura contrattuale del servizio, poiché l’accesso alla piattaforma, la registrazione dell’utente, l’autenticazione, la gestione dell’account possono implicare trattamenti di dati personali.
In questa prospettiva, il gestore della piattaforma online deve individuare con chiarezza il proprio ruolo privacy, precisando quando opera quale titolare autonomo del trattamento, ai sensi dell’art. 4, n. 7, GDPR, e quando eventuali fornitori tecnologici intervengano come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, sub-responsabili o autonomi titolari.
I termini e condizioni non sostituiscono l’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 GDPR, ma devono essere coerenti con essa avuto riguardo alle finalità, alle basi giuridiche, ai tempi di conservazione, ai destinatari dei dati e quant’altro.
La piattaforma online deve inoltre dotarsi di regole contrattuali e procedure operative idonee a prevenire la diffusione di dati eccedenti, non pertinenti o illecitamente comunicati, prevedendo strumenti di rimozione, oscuramento, limitazione della visibilità e gestione delle richieste degli interessati.
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