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Procedura di mediazione in materia civile (D. Lgs. 28/2010): come funziona?

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Procedura di mediazione in materia civile (D. Lgs. 28/2010): come funziona?

da|Lug 2, 2026|Diritto civile

La procedura di mediazione è conosciuta come lo strumento per eccellenza di risoluzione alternativa delle controversie, destinato a favorire la composizione bonaria dei conflitti in materia civile e commerciale senza la necessità di instaurare un giudizio dinanzi al Tribunale.

La mediazione, disciplinata dalD. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, consiste in un procedimento strutturato nel quale due o più parti, assistite ove previsto dai rispettivi avvocati, tentano di raggiungere un accordo con l’ausilio di un soggetto terzo, imparziale e professionalmente qualificato: il mediatore.

Quest’ultimo non decide la controversia, non emette una sentenza e non attribuisce torti o ragioni, ma agevola il confronto tra le parti, favorendo l’emersione degli interessi sostanziali sottesi al conflitto e la ricerca di una soluzione condivisa.

L’importanza della procedura di mediazione risiede proprio nella sua diversa logica rispetto al processo civile. Mentre il giudizio ordinario è finalizzato all’accertamento autoritativo di una pretesa e si conclude con una decisione imposta dal giudice, la mediazione mira alla costruzione di un accordo negoziale, potenzialmente più rapido, meno oneroso e più aderente alle concrete esigenze delle parti.

In questo articolo illustreremo in cosa consiste la procedura di mediazione, quando deve essere obbligatoriamente esperita, come si svolge, quali effetti produce e per quali ragioni può costituire, in molti casi, una soluzione preferibile rispetto al contenzioso giudiziario.

La disciplina normativa della procedura di mediazione nel D. Lgs. 28/2010

La procedura di mediazione è disciplinata dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Essa si applica alle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, ossia situazioni giuridiche soggettive rispetto alle quali le parti possono validamente disporre mediante accordo negoziale.

Tale caratteristica segna il confine naturale della mediazione civile: essa non è destinata a sostituire l’intervento giurisdizionale nei settori sottratti alla disponibilità privata, ma opera nei rapporti patrimoniali e personali nei quali l’autonomia negoziale delle parti può legittimamente comporre il conflitto.

Nel corso degli anni, la disciplina della procedura di mediazione è stata oggetto di numerosi interventi normativi, fino alle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia e dal successivo correttivo in materia di mediazione civile e commerciale.

La procedura di mediazione si svolge dinanzi a organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, secondo regole di imparzialità, riservatezza, competenza professionale e corretto svolgimento del procedimento.

Procedura di mediazione obbligatoria, facoltativa e demandata dal giudice

La procedura di mediazione può assumere forme diverse a seconda della fonte da cui deriva l’accesso al procedimento. In primo luogo, vi è la mediazione volontaria o facoltativa, che trova fondamento nell’autonomia delle parti e può essere attivata ogniqualvolta la controversia riguardi diritti disponibili.

In tale ipotesi, la scelta di ricorrere alla mediazione non discende da un obbligo di legge, ma da una valutazione di opportunità: le parti (anche su iniziativa di una sola di esse) decidono di ricercare una soluzione concordata, evitando l’instaurazione di una causa.

Diversa è la procedura di mediazione obbligatoria, prevista dall’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 per determinate categorie di controversie. In tali casi, l’esperimento del procedimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che la parte che intenda agire in giudizio deve previamente promuovere il tentativo di mediazione.

La mediazione obbligatoria non elimina il diritto di rivolgersi al giudice, ma introduce un passaggio preliminare necessario, volto a verificare se la lite possa essere definita in modo conciliativo prima dell’apertura del contenzioso.

Accanto a tali ipotesi si colloca la procedura di mediazione demandata dal giudice, disciplinata dall’art. 5-quaterdel D. Lgs. 28/2010. In questo caso, è il giudice, anche nel corso del processo, a disporre l’esperimento della mediazione, avuto riguardo alla natura della causa, allo stato dell’istruzione, al comportamento delle parti e a ogni altra circostanza utile.

Materie in cui la procedura di mediazione è condizione di procedibilità

In alcune controversie civili e commerciali, la procedura di mediazione rappresenta un passaggio preliminare necessario per poter validamente introdurre il giudizio. L’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 stabilisce, infatti, che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a determinate materie è tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione, il quale assume in tali casi la funzione di condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Rientrano in tale ambito numerose controversie di frequente applicazione pratica, quali quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione,successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria,diffamazionecon il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

A seguito degli interventi di riforma, l’ambito della procedura di mediazione obbligatoria è stato ulteriormente ampliato, includendo anche controversie relative a contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Qualora la procedura di mediazione non sia stata previamente esperita, il giudice può rilevare l’improcedibilità della domanda, ovvero la parte convenuta può eccepirla nei termini previsti dalla legge.

Come si avvia la procedura di mediazione

La procedura di mediazione si avvia mediante il deposito di una domanda presso un organismo di mediazione territorialmente competente, individuato, secondo la regola generale prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 28/2010, nel luogo del giudice competente per la controversia.

L’atto introduttivo del procedimento deve indicare l’organismo adito, le parti, l’oggetto della lite e le ragioni della pretesa. Pur non essendo assimilabile a un atto processuale in senso stretto, la domanda di mediazione delimita il perimetro della controversia e consente alla parte chiamata di comprendere con chiarezza la natura delle questioni sottoposte al tentativo conciliativo.

Dopo il deposito della domanda, il responsabile dell’organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro, comunicando alle parti la data, la sede e le modalità di svolgimento.

Lo svolgimento della procedura di mediazione e il ruolo del mediatore

Una volta depositata la domanda e instaurato il contraddittorio, la procedura di mediazione entra nella sua fase centrale.

Il primo incontro è il momento nel quale il mediatore chiarisce alle parti la funzione, le modalità e le possibili utilità del procedimento, verificando se vi siano le condizioni per avviare un effettivo confronto conciliativo.

La procedura di mediazione richiede, di regola, la partecipazione personale delle parti, le quali possono farsi rappresentare solo in presenza di giustificati motivi e mediante un soggetto a conoscenza dei fatti, munito dei poteri necessari per definire la controversia.

Durata della procedura di mediazione e vantaggi in termini di celerità

Uno dei principali elementi di interesse della procedura di mediazione è rappresentato dalla sua naturale vocazione alla rapidità. Il procedimento, secondo l’attuale disciplina dell’art. 6 del D. Lgs. 28/2010, ha una durata (massima) di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza secondo le modalità previste dalla legge.

Anche nella formulazione più recente, la previsione di un termine conferma laratiodell’istituto: offrire alle parti uno strumento di composizione della lite concentrato nel tempo, incompatibile con le fisiologiche dilatazioni temporali che spesso caratterizzano il giudizio ordinario.

La celerità della procedura di mediazione va valutata anche in termini funzionali. In mediazione, infatti, la controversia viene affrontata sin dalle prime battute nella sua dimensione sostanziale, economica e relazionale, senza attendere lo sviluppo delle fasi processuali tipiche del giudizio civile.

Le parti possono confrontarsi immediatamente sulle rispettive pretese, valutare i punti di forza e di debolezza delle proprie posizioni, considerare il rischio del contenzioso e verificare la possibilità di una soluzione negoziale. Tale impostazione consente, in molti casi, di definire controversie complesse in tempi sensibilmente inferiori rispetto a quelli necessari per ottenere una sentenza.

I benefici fiscali della mediazione

Uno dei profili di maggiore interesse della procedura di mediazione è rappresentato dal suo regime economico e fiscale, che il legislatore ha progressivamente rafforzato al fine di incentivare il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

La mediazione civile si caratterizza per un sistema di costi generalmente più contenuto e maggiormente prevedibile. Nel giudizio civile, la parte deve normalmente sostenere il contributo unificato, le spese vive, i compensi professionali, gli eventuali costi di consulenze tecniche e gli oneri derivanti dalla durata del processo.

Nella procedura di mediazione, invece, il costo è parametrato al valore della controversia e allo svolgimento effettivo del procedimento, secondo criteri predeterminati, con la possibilità di beneficiare di specifici vantaggi fiscali.

Il primo beneficio riguarda il regime degli atti del procedimento. Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 28/2010, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alla procedura di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Si tratta di una previsione di particolare rilievo, perché consente alle parti di affrontare il percorso conciliativo senza l’aggravio fiscale normalmente connesso alla formalizzazione di atti aventi rilevanza giuridica.

Inoltre, il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore previsto dalla legge, con applicazione dell’imposta soltanto sull’eventuale eccedenza.

Il beneficio più significativo è tuttavia rappresentato dalcredito d’impostaprevisto dall’art. 20 del D. Lgs. 28/2010. La norma riconosce alle parti che abbiano partecipato a una procedura di mediazione un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione.

Quando la mediazione si conclude con il raggiungimento dell’accordo conciliativo, tale credito è riconosciuto fino a concorrenza di euro 600,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Laratiodell’agevolazione è evidente: il legislatore intende premiare la partecipazione effettiva al procedimento e, in misura maggiore, l’esito conciliativo, che consente di evitare o definire il contenzioso giudiziario.

Un ulteriorecredito d’impostaè previsto, nelle ipotesi di procedura di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, in relazione al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza prestata nel procedimento. Anche in questo caso, quando viene raggiunto l’accordo, il credito è riconosciuto entro il limite di euro 600,00, nei limiti dei parametri forensi. Se, invece, la mediazione non si conclude positivamente, il beneficio è ridotto della metà.

Occorre tuttavia precisare che i crediti d’imposta relativi all’indennità versata all’organismo e al compenso dell’avvocato sono utilizzabili dalla parte entro il limite complessivo di euro 600,00 per ciascuna procedura, fino a un importo massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24.000,00 per le persone giuridiche.

La disciplina prevede, inoltre, un ulteriore credito d’imposta nel caso in cui la procedura di mediazione consenta di definire una controversia già pendente in giudizio. In tale ipotesi, se il processo si estingue a seguito della conclusione di un accordo conciliativo, alla parte è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato nel giudizio estinto, nel limite dell’importo effettivamente corrisposto e fino a concorrenza di euro 518,00.

Per il 2026 il credito d’imposta per la procedura di mediazione deve essere considerato alla luce delle modalità operative stabilite dal decreto interministeriale 1° agosto 2023 e dalle indicazioni del Ministero della Giustizia.

La domanda di attribuzione del credito deve essere presentata esclusivamente online, tramite l’apposita piattaforma ministeriale, con accesso mediante identità digitale. La richiesta deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura.

Pertanto, le domande relative alle mediazioni concluse entro il 31 dicembre 2025 dovevano essere presentate entro il 31 marzo 2026; per le procedure concluse nel corso del 2026, il termine ordinario di presentazione della domanda sarà il 31 marzo 2027, salvo eventuali modifiche normative o indicazioni ministeriali sopravvenute.

L’accordo raggiunto in mediazione e la sua efficacia esecutiva

Uno degli aspetti più rilevanti della procedura di mediazione riguarda gli effetti giuridici dell’accordo eventualmente raggiunto dalle parti. Quando il procedimento si conclude positivamente, l’accordo di conciliazione può assumere una particolare efficacia, idonea a renderlo direttamente utilizzabile anche sul piano esecutivo.

Tale profilo costituisce uno dei principali elementi di differenziazione rispetto alle ordinarie trattative stragiudiziali, nelle quali l’eventuale accordo, pur vincolante tra le parti, non sempre possiede immediata forza esecutiva.

Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 28/2010, ove tutte le parti aderenti alla procedura di mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo sottoscritto dalle parti e dai medesimi difensori costituisce titolo esecutivo, a condizione che gli avvocati attestino e certifichino la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

In tale ipotesi, il verbale di conciliazione può essere utilizzato per procedere all’espropriazione forzata, all’esecuzione per consegna e rilascio, all’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Qualora, invece, manchi l’assistenza di tutti gli avvocati, l’accordo può acquistare efficacia esecutiva attraverso l’omologazione del Presidente del Tribunale, previo accertamento della sua regolarità formale e del rispetto dei limiti di legge.

La procedura di mediazione, pertanto, consente alle parti di ottenere un risultato che, pur nascendo da un accordo negoziale e non da una decisione autoritativa del giudice, può produrre effetti analoghi a quelli di un provvedimento giurisdizionale sotto il profilo dell’esecuzione.

Ciò significa che l’eventuale inadempimento dell’accordo non costringe necessariamente la parte ad avviare un nuovo giudizio di cognizione per accertare il proprio diritto, potendo essa, nei casi previsti dalla legge, procedere direttamente in via esecutiva. In questa prospettiva, la mediazione si rivela uno strumento particolarmente efficace: permette di comporre la controversia in tempi ridotti, ma al tempo stesso offre alla soluzione raggiunta una stabilità giuridica e una forza coercitiva che la avvicinano, sul piano pratico, agli effetti di una sentenza.

Procedura di mediazione e assistenza dell’avvocato

Ci si chiede spesso che ruolo abbia l’avvocato nella procedura di mediazione. Occorre al tal fine distinguere tra assistenza dell’avvocato e rappresentanza della parte.

Nel sistema vigente, le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione. La partecipazione diretta della parte risponde alla logica stessa dell’istituto, poiché la mediazione mira a far emergere gli interessi concreti, economici e relazionali che possono favorire una composizione effettiva della lite.

La rappresentanza tramite avvocato, dunque, non coincide automaticamente con l’assistenza tecnica. L’avvocato assiste la parte nella procedura di mediazione, ma può anche rappresentarla in sua assenza soltanto se riceve una delega idonea, avente natura sostanziale e contenente i poteri necessari per partecipare al procedimento e, se del caso, concludere l’accordo.

Quanto all’obbligatorietà dell’assistenza legale, il D. Lgs. 28/2010 stabilisce che, nelle ipotesi di procedura di mediazione obbligatoria previste dall’art. 5, comma 1, nonché nei casi di mediazione demandata dal giudice, le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati.

In tali casi, la presenza del difensore è un requisito funzionale al corretto svolgimento della procedura e alla tutela consapevole degli interessi della parte. Diversamente, nelle ipotesi di mediazione volontaria, non soggetta a condizione di procedibilità e non disposta dal giudice, l’assistenza dell’avvocato non è imposta in via generale dalla legge, pur restando altamente opportuna ogniqualvolta la controversia presenti profili giuridici, patrimoniali o negoziali di rilievo.

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