La figura della PMI innovativa è stata introdotta nell’ordinamento italiano dall’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, quale naturale evoluzione della disciplina già prevista per le startup innovative dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
L’intervento normativo si colloca nel più ampio quadro delle politiche pubbliche volte a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale, sostenendo quelle imprese che, pur avendo superato la fase iniziale tipica della startup innovativa, continuano a caratterizzarsi per un elevato contenuto tecnologico e innovativo.
La disciplina si coordina con la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, che definisce i parametri dimensionali delle piccole e medie imprese, e individua nella PMI innovativa una categoria speciale di società di capitali dotate di specifici requisiti oggettivi e soggettivi. L’istituto si propone di incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo, la valorizzazione del capitale umano qualificato e la tutela della proprietà intellettuale, attraverso un sistema articolato di agevolazioni fiscali, societarie e finanziarie.
Con il presente contributo vogliamo offrire ai lettori una guida all’istituto della PMI innovativa, illustrandone i presupposti normativi, le modalità di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese e i principali vantaggi connessi allo status.
La nozione di PMI innovativa nell’ordinamento italiano ed europeo
La qualificazione di PMI innovativa presuppone, in primo luogo, l’inquadramento dell’impresa nella categoria delle piccole e medie imprese secondo i criteri dimensionali stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. In base a tale atto, sono considerate PMI le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, ovvero il cui totale di bilancio annuo non eccede i 43 milioni di euro.
La disciplina nazionale recepisce tali parametri e li integra con ulteriori requisiti di natura sostanziale, così delineando una figura di PMI innovativa che si caratterizza non soltanto per le dimensioni, ma soprattutto per il contenuto tecnologico e per la capacità di generare innovazione.
Sotto il profilo soggettivo, la PMI innovativa deve assumere la forma di società di capitali, anche in forma cooperativa. Tale scelta legislativa risponde all’esigenza di garantire assetti organizzativi idonei ad attrarre investimenti e a sostenere percorsi di crescita strutturata.
Diversamente dalla startup innovativa, non è previsto un limite massimo di età dell’impresa, né una fase temporale circoscritta entro la quale mantenere lo status. Non vi è inoltre un limite direttamente collegato all’ammontare del capitale sociale.
La PMI innovativa rappresenta una sorta di “ponte” tra la disciplina delle startup e il regime ordinario delle società di capitali, consentendo all’impresa che abbia già avviato la propria attività commerciale di continuare a beneficiare di un quadro regolatorio favorevole, purché mantenga un effettivo contenuto innovativo e rispetti gli obblighi di legge.
I requisiti oggettivi della PMI innovativa ai sensi dell’art. 4 D.L. 3/2015
La qualifica di PMI innovativa è subordinata al possesso di specifici requisiti oggettivi previsti dall’art. 4 del D.L. 3/2015, che delimitano in modo puntuale l’ambito applicativo dell’istituto. In primo luogo, l’impresa deve avere la sede in Italia, ovvero in altro Stato membro dell’Unione europea purché – in questo secondo caso – disponga di una sede produttiva o di una filiale in Italia.
Ulteriore requisito imprescindibile è la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato da parte di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori. La normativa esclude inoltre che la PMI innovativa possa essere quotata in un mercato regolamentato e che possa risultare contemporaneamente iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative.
Oltre ai presupposti oggettivi, la qualificazione come PMI innovativa richiede il possesso di un contenuto innovativo effettivo, individuato dal legislatore attraverso tre indicatori alternativi, dei quali l’impresa deve possederne almeno due.
Il primo indicatore concerne la quantità di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, che devono essere pari ad almeno il tre per cento della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Le relative spese devono essere adeguatamente descritte in nota integrativa, così da consentire un controllo effettivo sulla natura e sulla consistenza degli investimenti effettuati dalla PMI innovativa.
Il secondo parametro riguarda l’impiego di personale altamente qualificato, in percentuali significative rispetto alla forza lavoro complessiva, mentre il terzo attiene alla titolarità o disponibilità di privative industriali o di software registrati direttamente afferenti all’oggetto sociale. In entrambi i casi, la disciplina intende assicurare che la PMI innovativa disponga di competenze specialistiche e di asset immateriali idonei a sostenere un vantaggio competitivo fondato sull’innovazione.
Iscrizione della PMI innovativa nella sezione speciale del Registro delle Imprese
Il riconoscimento dello status di PMI innovativa non opera automaticamente al ricorrere dei requisiti sostanziali, ma richiede un’apposita iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese istituita presso le Camere di Commercio.
L’accesso avviene mediante autocertificazione resa dal legale rappresentante, il quale attesta il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del D.L. 3/2015 sotto la propria responsabilità. Tale meccanismo, improntato a principi di semplificazione amministrativa, consente alla PMI innovativa di beneficiare tempestivamente del regime agevolato, ferma restando la possibilità di controlli successivi da parte dell’amministrazione competente.
Elemento centrale della disciplina è l’obbligo di conferma annuale del mantenimento dei requisiti di innovatività. Ai sensi dei commi 4 e 6-bis dell’art. 4 citato, la PMI innovativa è tenuta ad aggiornare le informazioni presso la Camera di Commercio territorialmente competente, previa compilazione e conferma del profilo pubblico dell’impresa sul portale startup.registroimprese.it. L’adempimento ha natura sostanziale e non meramente formale, poiché l’omessa conferma comporta la perdita dello status speciale, con conseguente cessazione delle agevolazioni connesse.
Gli incentivi fiscali per chi investe in una PMI innovativa
Uno dei principali strumenti di sostegno connessi allo status di PMI innovativa è rappresentato dagli incentivi fiscali riconosciuti agli investitori che apportano capitale di rischio nell’impresa. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la normativa prevede una detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al trenta per cento dell’ammontare investito per le persone fisiche, entro il limite massimo di un milione di euro annui, nonché una deduzione dall’imponibile IRES pari alla medesima percentuale per le persone giuridiche, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro per periodo d’imposta.
La fruizione dell’agevolazione è subordinata al mantenimento della partecipazione nella PMI innovativa per almeno tre anni, secondo il meccanismo del cosiddetto holding period, volto a favorire investimenti stabili e non meramente speculativi.
Accanto a tale regime ordinario, il legislatore ha introdotto, con il D.L. 34/2020, una misura rafforzata in regime de minimis, che consente alle persone fisiche di beneficiare di una detrazione IRPEF pari al cinquanta per cento dell’investimento effettuato nel capitale di una PMI innovativa, entro il limite di 300.000 euro per periodo d’imposta. L’accesso a tale incentivo è subordinato alla preventiva presentazione di apposita istanza sulla piattaforma ministeriale dedicata e al rispetto dei limiti complessivi previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato in regime de minimis.
Il Fondo di Garanzia per le PMI
Accanto agli incentivi fiscali per gli investitori, la disciplina della PMI innovativa prevede misure volte a facilitare l’accesso al credito bancario e agli strumenti di finanza strutturata. In particolare, le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese possono beneficiare dell’intervento del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, istituito con finalità di sostegno alla competitività del sistema produttivo.
Il Fondo opera attraverso la concessione di una garanzia pubblica sui finanziamenti bancari, coprendo una quota significativa del rischio assunto dall’istituto erogante e riducendo, conseguentemente, le difficoltà di accesso al credito per la PMI innovativa.
Diversamente da quanto previsto per le startup innovative, per le quali l’accesso al Fondo avviene in modo automatico, la PMI innovativa è soggetta a una valutazione del merito creditizio secondo un sistema articolato in fasce di rating. L’ammissione alla garanzia è subordinata al superamento di tale valutazione, con esclusione nei casi di classificazione nella fascia di rischio più elevata. Ciò nonostante, la misura rappresenta uno strumento di rilievo per le imprese che intendano finanziare programmi di investimento, progetti di ricerca o percorsi di espansione commerciale.
Nel più ampio quadro degli strumenti pubblici di sostegno, la PMI innovativa può inoltre accedere a iniziative di venture capital promosse dal Fondo Nazionale Innovazione, gestito da Cassa Depositi e Prestiti, che interviene mediante investimenti diretti o indiretti nel capitale di imprese innovative, rafforzandone la struttura finanziaria e la capacità di crescita nel medio-lungo periodo.
Le deroghe societarie e i vantaggi strutturali della PMI innovativa
La disciplina della PMI innovativa introduce anche significative deroghe alla disciplina societaria ordinaria, con l’obiettivo di favorire modelli organizzativi flessibili e funzionali alla raccolta di capitali.
In particolare, qualora la PMI innovativa sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, essa può creare categorie di quote dotate di diritti particolari, anche in deroga al principio di proporzionalità tra partecipazione e diritti amministrativi o patrimoniali (si pensi anche a strumenti che si inseriscono in piani di equity o simili). Ciò consente di modulare l’assetto dei poteri e degli utili in funzione delle esigenze degli investitori e delle strategie di sviluppo dell’impresa.
La PMI innovativa può altresì emettere strumenti finanziari partecipativi e compiere operazioni sulle proprie quote, ampliando le possibilità di strutturazione della governance e della compagine sociale. Tale flessibilità si rivela particolarmente rilevante nelle fasi di ingresso di nuovi soci o di riorganizzazione interna, in quanto consente di contemperare l’esigenza di apertura al mercato dei capitali con la tutela dell’equilibrio decisionale.
Ulteriore profilo di favore concerne la possibilità di remunerare collaboratori e fornitori attraverso strumenti di partecipazione al capitale, quali stock option e schemi di work for equity, il cui trattamento fiscale e contributivo risulta agevolato. La PMI innovativa può inoltre beneficiare della proroga dei termini per la copertura delle perdite e dell’esclusione dalla disciplina delle società di comodo, rafforzando così la propria stabilità nella fase di crescita e consolidamento.
Le ulteriori agevolazioni complementari per la PMI innovativa
Oltre agli incentivi fiscali e alle deroghe societarie, la PMI innovativa può accedere a una pluralità di strumenti complementari che rafforzano il percorso di crescita, in particolare nei settori dell’internazionalizzazione, della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica.
In materia di apertura ai mercati esteri, le imprese iscritte nella sezione speciale beneficiano di condizioni agevolate per l’acquisto dei servizi offerti dall’Agenzia ICE, con una riduzione significativa dei costi dei servizi a catalogo.
Tale misura favorisce la proiezione internazionale della PMI innovativa, sostenendone la presenza in fiere, missioni commerciali e iniziative promozionali all’estero. Sul versante della raccolta di capitali, la normativa consente alla PMI innovativa di ricorrere all’equity crowdfunding attraverso portali autorizzati e vigilati da Consob, ampliando le modalità di finanziamento rispetto ai canali tradizionali.
La PMI innovativa può inoltre beneficiare di misure quali la Nuova Sabatini, finalizzata all’acquisto di beni strumentali, e del Piano Transizione 4.0, che riconosce crediti d’imposta per investimenti in beni tecnologicamente avanzati, ricerca e sviluppo e formazione del personale.
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