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Scioglimento e liquidazione di società commerciale (in particolare la S.r.l.)

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Scioglimento e liquidazione di società commerciale (in particolare la S.r.l.)

da | Apr 9, 2026 | Diritto d'Impresa

Nel diritto commerciale, la liquidazione è la fase successiva rispetto allo scioglimento della società. L’ente, pur non perseguendo più il normale scopo lucrativo, continua a esistere sul piano giuridico al fine di definire ordinatamente tutti i rapporti patrimoniali e giuridici ancora pendenti.

Con particolare riguardo alle società di capitali, e segnatamente alla società a responsabilità limitata, la disciplina positiva si rinviene negli artt. 2484 e seguenti del codice civile, i quali regolano tanto le cause di scioglimento quanto l’apertura della fase di liquidazione, la nomina dei liquidatori, la redazione del bilancio finale e, infine, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. La normativa chiarisce, dunque, che la cessazione dell’attività imprenditoriale non coincide con un’immediata estinzione dell’ente, ma si articola in un procedimento finalizzato alla dismissione dell’attivo, al soddisfacimento dei creditori sociali e all’eventuale riparto del residuo tra i soci.

L’obiettivo del presente articolo è offrire una ricostruzione chiara e sistematica dell’istituto della liquidazione della società commerciale, con specifica attenzione alla società a responsabilità limitata, illustrandone i presupposti, il funzionamento e i principali adempimenti.

Cause di scioglimento della società e avvio della liquidazione

La fase di liquidazione presuppone il previo verificarsi di una causa di scioglimento della società. Per le società di capitali, e dunque anche per la Srl, il quadro normativo di riferimento è dettato dall’art. 2484 c.c., che individua una serie di ipotesi tipiche nelle quali la società non può più proseguire secondo la propria funzione originaria e deve, pertanto, avviarsi verso la liquidazione.

Tra tali ipotesi assumono particolare rilievo il decorso del termine di durata, il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale nei casi previsti dalla legge, nonché la deliberazione assembleare con cui i soci decidano volontariamente di porre termine all’esperienza societaria.

A queste si aggiungono le ulteriori cause previste dall’atto costitutivo, dallo statuto o da specifiche disposizioni di legge. La disciplina codicistica chiarisce, inoltre, che gli effetti dello scioglimento non si producono in modo indistinto in ogni ipotesi, ma si collegano, a seconda dei casi, all’iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento oppure all’iscrizione della relativa deliberazione assembleare.

Da tenere ben distinto questo istituto rispetto a quello dell’esclusione del socio, a cui abbiamo dedicato uno specifico approfondimento.

Messa in liquidazione della Srl senza notaio: quando è possibile?

Un profilo che merita di essere chiarito riguarda la possibilità di avviare la liquidazione della Srl senza l’intervento del notaio. Tale soluzione è ammessa, in linea generale, quando lo scioglimento dipende da una causa già verificatasi e accertata dagli amministratori ai sensi dell’art. 2484, nn. 1-5, c.c., poiché, in queste ipotesi, gli effetti dello scioglimento si producono con l’iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui l’organo amministrativo accerta la causa stessa.

La prassi camerale evidenzia che, in tali casi, il procedimento può articolarsi in due passaggi distinti: dapprima l’accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori, quindi la nomina del liquidatore e la messa in liquidazione della società, con verbale non necessariamente notarile.

Diversamente, quando lo scioglimento deriva da una deliberazione volontaria dei soci ai sensi dell’art. 2484, n. 6, c.c., l’intervento del notaio resta necessario, trattandosi di deliberazione che incide sull’assetto statutario e che deve essere assunta nelle forme prescritte per le modificazioni dell’atto costitutivo.

Il ruolo degli amministratori nella procedura di liquidazione

Nel procedimento che conduce alla liquidazione della società commerciale, un ruolo di primo ordine spetta agli amministratori. All’organo gestorio l’art. 2485 c.c. attribuisce il compito di accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento e di procedere agli adempimenti pubblicitari conseguenti. In caso di omissione o ritardo, gli amministratori rispondano personalmente e solidalmente dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi.

Sotto il profilo operativo, occorre inoltre distinguere tra il momento dell’accertamento della causa di scioglimento e quello, successivo, della nomina dei liquidatori. La prassi del Registro delle Imprese di Roma evidenzia che, per le cause di scioglimento di cui ai nn. 1-5 dell’art. 2484 c.c., si procede ordinariamente con due distinti depositi: il primo riguarda l’iscrizione dell’accertamento della causa di scioglimento da parte dell’organo amministrativo; il secondo concerne la nomina del liquidatore e la messa in liquidazione della società.

Solo con l’iscrizione della nomina del liquidatore presso il Registro delle Imprese gli amministratori cessano dalla carica, come espressamente ricordato dalla prassi camerale in applicazione dell’art. 2487-bis, comma 3, c.c. Ne consegue che, sino a quel momento, gli amministratori conservano le funzioni strettamente necessarie alla gestione della transizione verso la liquidazione, con il dovere di non aggravare la situazione patrimoniale della società e di predisporre un passaggio ordinato delle scritture e della documentazione sociale.

La messa in liquidazione della società: assemblea, nomina del liquidatore e pubblicità legale

L’apertura della fase di liquidazione richiede il compimento di ulteriori atti destinati a imprimere alla società una nuova configurazione organizzativa. Con la deliberazione con cui i soci provvedono alla nomina del liquidatore o dei liquidatori e stabiliscono i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione.

L’art. 2487 c.c. attribuisce infatti all’assemblea la competenza a determinare il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento dell’eventuale organo collegiale, i poteri loro attribuiti e le modalità secondo cui la procedura dovrà essere condotta. In presenza di scioglimento per deliberazione volontaria dei soci, tale decisione si inserisce nel medesimo atto che dispone lo scioglimento; nelle altre ipotesi, essa interviene successivamente all’accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori.

Con l’iscrizione della nomina si produce l’effetto, previsto dall’art. 2487-bis c.c., della cessazione degli amministratori dalla carica, con contestuale subentro del liquidatore nella titolarità dei poteri gestori compatibili con la fase liquidatoria.

Il liquidatore: poteri, doveri e responsabilità

Con l’iscrizione della nomina nel Registro delle Imprese, il liquidatore diviene l’organo cui è affidata la gestione della società nella fase di liquidazione, subentrando agli amministratori in una funzione che, pur conservando natura gestoria, risulta ontologicamente diversa da quella esercitata nella fase fisiologica dell’attività d’impresa.

La società, infatti, non è più orientata alla produzione del profitto mediante l’esercizio dell’attività commerciale, ma al progressivo esaurimento dei rapporti giuridici pendenti, alla trasformazione del patrimonio in liquidità e alla definizione dell’esposizione debitoria. In questo quadro, i poteri del liquidatore devono essere letti alla luce della finalità tipica della liquidazione: porre in essere gli atti utili al soddisfacimento dei creditori sociali e all’eventuale riparto del residuo tra i soci. L’art. 2489 c.c. conferma tale impostazione, attribuendo ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo diversa limitazione risultante dalla deliberazione di nomina o dalla legge.

Sotto il profilo dei doveri, il liquidatore è tenuto a operare con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, nel rispetto non solo dell’interesse della società, ma anche della posizione dei soci e, soprattutto, del ceto creditorio. Egli deve prendere in consegna i libri sociali e la documentazione contabile, ricostruire con precisione la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, gestire le attività di realizzo dell’attivo, definire i rapporti pendenti e procedere ai pagamenti secondo legalità e correttezza.

L’art. 2495 c.c., nel disciplinare la cancellazione della società, lascia impregiudicata la possibilità di far valere le responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali non soddisfatti, ove il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi ultimi.

Realizzo dell’attivo, pagamento dei debiti e tutela dei creditori

La fase centrale della liquidazione è quella propriamente operativa, nella quale il liquidatore è chiamato a trasformare in denaro le componenti attive del patrimonio sociale e a destinare le somme ricavate al soddisfacimento dei debiti della società.

L’art. 2489 c.c. attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione; tale formula, di ampia portata, deve tuttavia essere interpretata in senso funzionale, nel senso che ogni atto deve risultare coerente con la finalità tipica della procedura, ossia la ordinata dismissione del patrimonio e la progressiva estinzione dell’ente. Proprio per questa ragione, anche la cessione di beni mobili, immobili, partecipazioni o altri cespiti patrimoniali deve avvenire secondo criteri di correttezza, trasparenza e ragionevolezza economica, così da evitare dispersioni dell’attivo suscettibili di ledere i creditori e, in via eventuale, i soci,

Accanto al realizzo dell’attivo, assume rilievo primario il pagamento del passivo sociale, che costituisce il vero banco di prova della correttezza della liquidazione. La distribuzione di somme ai soci, in particolare, non può intervenire se non dopo il soddisfacimento dei creditori o dopo l’accantonamento delle risorse necessarie a tale scopo, poiché la fase di liquidazione resta strutturalmente orientata alla tutela prioritaria del ceto creditorio.

In tale prospettiva, la gestione dei debiti fiscali, previdenziali, bancari e commerciali richiede particolare attenzione, anche perché eventuali irregolarità possono riflettersi sulla responsabilità del liquidatore e, nei casi previsti, su quella degli amministratori che abbiano aggravato la situazione patrimoniale prima dell’apertura della procedura.

Adempimenti contabili, fiscali e bilancio finale di liquidazione

La società in liquidazione continua a essere soggetto giuridico sino alla cancellazione dal Registro delle Imprese e, proprio per tale ragione, resta tenuta all’osservanza delle regole in materia di contabilità, dichiarazioni fiscali e assolvimento delle obbligazioni tributarie ancora pendenti.

Il liquidatore deve dunque curare la tenuta delle scritture contabili relative al periodo di liquidazione, verificare la consistenza del patrimonio, monitorare l’evoluzione del passivo e assicurare la corretta rappresentazione delle operazioni compiute nel corso della procedura.

A ciò si aggiunge la necessità di predisporre, ove la liquidazione si protragga nel tempo, i bilanci annuali di liquidazione, che consentono ai soci e ai terzi di verificare l’andamento della procedura e di comprendere in quale misura l’attivo sia stato realizzato e il passivo progressivamente estinto. Sul piano fiscale, restano altresì fermi gli obblighi dichiarativi e, se del caso, gli adempimenti IVA e gli ulteriori rapporti con l’Amministrazione finanziaria, la cui definizione assume rilievo essenziale ai fini della regolare conclusione della liquidazione.

L’approdo finale di questa fase è rappresentato dal bilancio finale di liquidazione, documento conclusivo nel quale il liquidatore dà conto dell’intera attività svolta e della situazione patrimoniale residua risultante all’esito della procedura.

Ai sensi dell’art. 2492 c.c., il bilancio finale, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato, ove previsto, dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese; da tale deposito decorre il termine entro il quale i soci possono proporre reclamo. La disciplina positiva e la prassi camerale chiariscono, inoltre, che il bilancio finale presuppone una liquidazione effettivamente compiuta e non può essere validamente redatto e depositato prima dell’iscrizione della nomina dei primi liquidatori, momento dal quale soltanto si perfeziona il passaggio dalla gestione amministrativa alla gestione liquidatoria.

Cancellazione della società dal Registro delle Imprese ed effetti estintivi

La fase conclusiva della liquidazione coincide con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, atto al quale l’ordinamento ricollega l’estinzione dell’ente. Nelle società di capitali (Srl, S.p.A., Sapa), il legislatore ha costruito un sistema nel quale la liquidazione richiede anche il compimento dell’adempimento pubblicitario finale.

Ai sensi dell’art. 2495 c.c., una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese; da quel momento, la società cessa di esistere come soggetto giuridico.

La disciplina civilistica e la prassi camerale distinguono, sul piano operativo, tra approvazione tacita del bilancio finale, che si forma decorso il termine di novanta giorni dal deposito senza reclami, e approvazione espressa da parte dei soci, con la conseguente possibilità di procedere alla domanda di cancellazione secondo le modalità previste dalla modulistica e dalle istruzioni del Registro competente.

Ciò nondimeno, la cancellazione non equivale, sul piano sostanziale, a un azzeramento assoluto di ogni possibile conseguenza giuridica connessa alla precedente esistenza della società. Lo stesso art. 2495 c.c. prevede, infatti, che i creditori sociali non soddisfatti possano far valere i propri diritti nei confronti dei soci, nei limiti di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, nonché nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi ultimi.

A ciò si aggiunge che la prassi del Registro delle Imprese contempla, in determinati presupposti, anche l’iscrizione d’ufficio della cancellazione, una volta decorso il termine successivo al deposito del bilancio finale senza opposizioni, in coerenza con la finalità di semplificazione del sistema pubblicitario.

Revoca della liquidazione e prosecuzione dell’attività sociale

L’ordinamento ammette la possibilità che la società revochi lo stato di liquidazione e torni alla normale operatività, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge e siano adeguatamente tutelati gli interessi dei creditori.

Ai sensi dell’art. 2487-ter c.c., la revoca della liquidazione può essere deliberata dall’assemblea, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, e deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese. La scelta legislativa riflette una logica di flessibilità del fenomeno societario: può accadere, infatti, che le ragioni che avevano condotto allo scioglimento vengano meno, ovvero che, nel corso della liquidazione, muti il contesto economico, si ricomponga un dissidio tra soci, si realizzi una ricapitalizzazione o emerga una concreta possibilità di prosecuzione dell’attività.

Sotto il profilo degli effetti, la revoca della liquidazione non produce conseguenze immediate in ogni caso. La disciplina codicistica prevede infatti che essa abbia effetto solo decorso il termine di sessanta giorni dall’iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso di tutti i creditori sociali oppure il pagamento di quelli che non abbiano prestato il consenso.

Tale meccanismo conferma che la liquidazione non riguarda esclusivamente i rapporti interni tra soci, ma incide direttamente sulla sfera giuridica dei terzi che confidano nella destinazione del patrimonio sociale alla soddisfazione dei loro crediti.

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