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Start up innovativa: cosa fare per non perdere lo status e l’iscrizione nel Registro delle Imprese

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Start up innovativa: cosa fare per non perdere lo status e l’iscrizione nel Registro delle Imprese

da | Mar 18, 2026 | Diritto d'Impresa

Nel sistema delineato dal legislatore italiano, la startup innovativa offre uno strumento di politica economica volto a favorire la nascita e il consolidamento di imprese caratterizzate da un elevato contenuto tecnologico e da una marcata vocazione all’innovazione.

La disciplina di riferimento, racchiusa principalmente nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, è stata negli anni oggetto di interventi correttivi e integrativi, anche recenti, che hanno inciso tanto sulla definizione di startup innovativa quanto sulle condizioni di permanenza nel regime speciale.

In tale contesto, l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dipende dalla persistente sussistenza dei requisiti sostanziali e dal puntuale assolvimento degli obblighi informativi e dichiarativi previsti dalla legge. Il sistema camerale, infatti, richiama espressamente l’obbligo di aggiornare o confermare almeno una volta all’anno le informazioni iscritte, nonché di comunicare il mantenimento del possesso dei requisiti entro i termini normativamente previsti, collegando a tali adempimenti la permanenza della startup innovativa nella sezione speciale.

Muovendo da queste premesse, il presente contributo si propone di offrire una ricognizione delle regole che presiedono al mantenimento dello status di startup innovativa, soffermandosi sui requisiti richiesti dall’ordinamento, sugli adempimenti annuali imposti al legale rappresentante, sulle principali criticità documentali e societarie che possono condurre alla perdita della qualifica e, infine, sui rimedi esperibili nei confronti dei provvedimenti che negano l’iscrizione o dispongono la cancellazione dal Registro delle Imprese.

La definizione normativa di startup innovativa e la normativa di riferimento

La nozione di startup innovativa trova il proprio fondamento nell’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, disposizione che ha introdotto nell’ordinamento italiano una figura societaria speciale, destinata a beneficiare di un regime differenziato in ragione della funzione economica svolta e della peculiare finalizzazione all’innovazione.

La disciplina è integrata sia da da regole attuative e prassi camerali che incidono direttamente sulle condizioni di iscrizione e di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Proprio l’art. 25 collega in modo espresso la startup innovativa alla speciale sezione del Registro, chiarendo che la pubblicità commerciale costituisce elemento strutturale del regime e non mero aspetto accessorio della fattispecie.

A ciò si aggiunge che il legislatore, con interventi più recenti, ha ulteriormente precisato il profilo temporale della permanenza della startup innovativa nella sezione speciale, prevedendo, dopo la conclusione del terzo anno, specifiche condizioni per il mantenimento dello status fino a cinque anni dalla prima iscrizione e, in presenza di ulteriori requisiti legati alla fase di scale-up, anche possibili estensioni ulteriori del periodo massimo di permanenza.

In buona sostanza, la startup innovativa non è una qualifica statica, acquisita una volta per tutte, ma uno status giuridico dinamico, il cui mantenimento richiede una costante corrispondenza tra realtà societaria, requisiti normativi e correttezza degli adempimenti pubblicitari.

I requisiti sostanziali della startup innovativa

Il mantenimento dello status di startup innovativa presuppone, anzitutto, la permanenza nel tempo dei requisiti sostanziali che l’ordinamento richiede per l’accesso e la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Sotto questo profilo, la disciplina vigente impone che la società continui a rientrare nel perimetro delle micro, piccole o medie imprese, abbia la sede principale dei propri affari e interessi in Italia, ovvero in altro Stato membro dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo purché con sede produttiva o filiale in Italia, non distribuisca né abbia distribuito utili, abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Particolare rilievo assume, in questa prospettiva, il requisito dell’innovatività in senso stretto, che il legislatore continua a misurare attraverso parametri alternativi ma tipizzati. La startup innovativa, infatti, deve poter dimostrare in modo continuativo almeno una delle condizioni previste dalla legge, vale a dire: un’adeguata incidenza delle spese in ricerca e sviluppo, l’impiego qualificato di personale altamente formato oppure la titolarità, disponibilità o licenza di una privativa industriale o di un programma per elaboratore registrato, purché direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

A ciò si aggiunge che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, la permanenza della startup innovativa nella sezione speciale del Registro delle Imprese, una volta concluso il terzo anno dalla prima iscrizione, non è più automaticamente consentita sino al limite massimo originario, ma richiede la sussistenza di ulteriori condizioni specificamente previste dal nuovo comma 2-bis dell’art. 25; la norma consente infatti la prosecuzione dello status fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale soltanto in presenza di almeno uno dei requisiti ulteriori individuati dal legislatore.

Per una disamina dei requisiti che riguardano le PMI innovative, rinviamo a un precedente approfondimento.

Limite temporali al possesso dello status

Uno dei profili più delicati nella disciplina della startup innovativa riguarda il carattere intrinsecamente temporaneo di tale qualifica. La normativa vigente continua infatti a configurare la startup innovativa come una figura societaria speciale destinata, per sua natura, ad accompagnare una fase iniziale e dinamica della vita dell’impresa, ma non a identificarsi stabilmente con essa.

La società, per poter essere qualificata come startup innovativa, deve essere costituita da non più di sessanta mesi. La perdita dello status di startup innovativa non coincide sempre con un evento patologico o con una violazione imputabile alla società. In molti casi, essa rappresenta piuttosto l’esito fisiologico della crescita dell’impresa, la quale, superata la fase iniziale, cessa di collocarsi nel perimetro normativo costruito per le realtà imprenditoriali ancora in consolidamento.

La legge del 2024 ha proprio recepito questa esigenza di differenziazione, consentendo la permanenza nella sezione speciale fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione solo in presenza di almeno uno dei requisiti aggiuntivi previsti dal nuovo comma 2-bis, tra i quali figurano, ad esempio, l’aumento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, la stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione, l’incremento superiore al cinquanta per cento dei ricavi caratteristici o dell’occupazione dal secondo al terzo anno, nonché il rafforzamento patrimoniale in presenza di specifiche operazioni di investimento accompagnate da un adeguato incremento delle spese di ricerca e sviluppo.

La medesima riforma ha inoltre previsto che, in presenza di condizioni ancora più selettive, la startup innovativa possa permanere nella sezione speciale per ulteriori periodi di due anni sino al limite massimo di nove anni complessivi dalla prima iscrizione, purché ricorrano i requisiti di cui al comma 2-ter, tra i quali assumono rilievo, tra l’altro, un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio di importo superiore a un milione di euro per ciascun periodo di estensione, ovvero un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica superiore al cento per cento annuo.

Ciò posto, sul piano operativo, ciò comporta che l’imprenditore e gli organi sociali debbano monitorare con particolare attenzione non solo la permanenza dei requisiti tradizionali della startup innovativa, ma anche il momento in cui la società entra nel quarto anno di iscrizione nella sezione speciale, poiché è da tale snodo che si apre la verifica rafforzata introdotta dalla recente novella.

Gli adempimenti annuali per non perdere lo status di startup innovativa

La disciplina vigente impone che la startup innovativa aggiorni o confermi almeno una volta all’anno le informazioni iscritte nella sezione speciale, attraverso la piattaforma informatica dedicata, e che tale attività sia svolta in corrispondenza dell’adempimento relativo alla dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti.

Il legale rappresentante della startup innovativa è tenuto ad attestare mediante autocertificazione il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio; il termine è elevato a sette mesi quando la società si avvalga legittimamente del maggior termine di centottanta giorni per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 2364 c.c.

La documentazione ufficiale resa disponibile dal Registro delle Imprese evidenzia che la procedura di Comunicazione Unica è tecnicamente consentita solo se la società abbia previamente aggiornato o confermato le proprie informazioni nella piattaforma dedicata. La stessa guida precisa inoltre che il deposito del bilancio di esercizio costituisce una condizione necessaria per la successiva presentazione della dichiarazione di mantenimento, poiché taluni requisiti dinamici, come la mancata distribuzione di utili o il rispetto di determinati limiti economici, possono essere verificati solo alla luce dell’approvazione assembleare del bilancio.

Il mancato deposito dell’autocertificazione annuale può comportate la perdita dei requisiti, con conseguente esposizione della startup innovativa alla cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Errori documentali e criticità

La perdita dello status di startup innovativa dipende spesso da criticità di natura documentale, dichiarativa o societaria che finiscono per riverberarsi sulla permanenza dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Errori apparentemente marginali, quali l’omessa conferma annuale delle informazioni inserite nella piattaforma dedicata, il ritardo nel deposito dell’autocertificazione di mantenimento dei requisiti, l’incompletezza della documentazione trasmessa ovvero la non corretta rappresentazione dei presupposti di innovatività, possono determinare conseguenze ben più incisive di una semplice irregolarità formale.

Assumono inoltre rilievo anche le omissioni o incoerenze che investono la vita societaria in senso più ampio. La startup innovativa, infatti, deve essere in grado di dimostrare in ogni momento la corrispondenza tra quanto dichiarato in sede camerale e quanto emerge dall’assetto statutario, dai verbali societari, dal bilancio di esercizio, dalla documentazione relativa alle spese in ricerca e sviluppo, dai contratti di lavoro o collaborazione e, più in generale, da tutti gli atti dai quali possa desumersi il permanere dei requisiti di legge.

Quali sono gli effetti della perdita dei requisiti della startup innovativa?

La perdita dello status di startup innovativa si ha per effetto della cancellazione dell’impresa dalla sezione speciale del Registro delle Imprese e, conseguentemente, fa venir meno i benefici riconosciuti dal legislatore.

Il primo effetto è dunque di natura pubblicitaria e ordinamentale: la società viene cancellata dalla sezione speciale, pur permanendo iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese come ordinaria società di capitali. Tuttavia, a questo effetto formale si accompagna una conseguenza ben più significativa, costituita dalla cessazione del regime agevolativo connesso alla qualifica di startup innovativa (e degli incentivi annessi e connessi).

La fuoriuscita dal perimetro della startup innovativa produce, inoltre, riflessi rilevanti anche sull’operatività societaria e sulla posizione dell’impresa nei rapporti con il mercato. La qualifica incide anche sulla rappresentazione esterna della società, sulla sua attrattività nei confronti di investitori, incubatori, partner industriali e controparti contrattuali.

I rimedi giurisdizionali contro il rifiuto di iscrizione o la cancellazione della startup innovativa

Il provvedimento con cui l’Ufficio del Registro delle Imprese rifiuta l’iscrizione della società nella sezione speciale delle startup innovative, ovvero la cancella per perdita dei requisiti o per omesso deposito della dichiarazione annuale di mantenimento, è soggetta a controllo giurisdizionale.

La materia rientra nel sistema di controllo previsto dal codice civile in tema di Registro delle Imprese, nel quale l’attività del conservatore è sottoposta alla vigilanza del giudice del registro. Il diniego di iscrizione della startup innovativa (o la sua cancellazione) è suscettibile di impugnazione nelle forme proprie della tutela camerale prevista per le iscrizioni nel Registro delle Imprese, in conformità agli artt. 2188 e ss. c.c..

Sotto il profilo procedurale, il primo rimedio contro il rifiuto dell’iscrizione della startup innovativa è il ricorso al Giudice del Registro ai sensi dell’art. 2189 c.c., da proporre entro otto giorni dalla comunicazione del rifiuto. La medesima logica vale, sul versante opposto, per i provvedimenti di cancellazione.

Il quadro dei rimedi non si esaurisce, peraltro, nella fase davanti al Giudice del Registro. Le stesse fonti ufficiali dei tribunali precisano che contro il decreto del Giudice del Registro è ammesso ulteriore ricorso al Tribunale in composizione collegiale entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

In una prospettiva più ampia, va osservato che la tutela giurisdizionale contro il rifiuto o la cancellazione della startup innovativa investe il rapporto tra legalità sostanziale e correttezza della pubblicità commerciale. Il ricorso, infatti, può diventare lo strumento attraverso cui la società dimostra non solo la propria conformità al modello legale, ma anche l’inesattezza del presupposto su cui si fonda il diniego o la cancellazione, quale l’asserita perdita dei requisiti, la pretesa tardività di un adempimento o la ritenuta insufficienza della documentazione prodotta.

Assistenza legale esperta in materia di diritto d’impresa e startup innovativa

L’assistenza in favore di startup innovative richiede un approccio che integri diritto societario, disciplina camerale, contrattualistica e gestione degli adempimenti formali.

Il supporto di un avvocato risulta particolarmente utile tanto nella fase ordinaria di mantenimento dello status, quanto nelle situazioni patologiche in cui emergano dubbi sulla permanenza dei requisiti, criticità nei rapporti con il Registro delle Imprese o necessità di impostare correttamente i rimedi difensivi contro provvedimenti di diniego o cancellazione.

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