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Unione civile (L. 76/2016): cause e procedura di scioglimento

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Unione civile (L. 76/2016): cause e procedura di scioglimento

da | Feb 10, 2026 | Diritto civile

L’unione civile tra persone dello stesso sesso è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con la legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà), la quale ha colmato un significativo vuoto di tutela, riconoscendo e disciplinando una specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Con tale intervento normativo, il legislatore ha inteso assicurare alle coppie omosessuali una protezione giuridica stabile e organica, distinta dal matrimonio ma ad esso parzialmente assimilata quanto agli effetti, ai diritti e ai doveri che ne derivano. L’unione civile si configura, infatti, come un vincolo giuridico formalizzato mediante dichiarazione resa innanzi all’ufficiale dello stato civile, dal quale scaturisce un complesso di obblighi reciproci, patrimoniali e personali, modellati in larga parte sul paradigma matrimoniale, pur con rilevanti differenze strutturali.

Accanto alla disciplina costitutiva e sostanziale dell’unione civile, particolare rilievo assume il tema del suo scioglimento, che rappresenta uno degli aspetti più peculiari e innovativi della legge n. 76/2016. La normativa, infatti, ha previsto un modello di cessazione del vincolo profondamente diverso da quello delineato per il matrimonio, caratterizzato dall’assenza della fase di separazione e dalla centralità di una dichiarazione amministrativa resa innanzi all’ufficiale dello stato civile, cui segue, decorso un termine dilatorio, la possibilità di addivenire allo scioglimento in via stragiudiziale o giudiziale.

Obiettivo del presente contributo è quello di offrire una ricostruzione sistematica dell’istituto dello scioglimento dell’unione civile, soffermandosi sulle sue cause, sulla struttura bifasica del procedimento e, in particolare, sulle caratteristiche della fase amministrativa e della negoziazione assistita, senza trascurare il possibile ricorso alla tutela giurisdizionale.

La disciplina dell’unione civile: diritti, doveri e struttura del vincolo giuridico

La disciplina dell’unione civile delineata dalla legge n. 76/2016 si fonda su un modello di tutela che recepisce numerosi istituti propri della tradizione civilistica in materia familiare. Con la costituzione dell’unione civile, le parti acquistano diritti e assumono doveri reciproci di rilevante portata, tra cui l’obbligo di assistenza morale e materiale, la coabitazione e la contribuzione ai bisogni comuni in proporzione alle rispettive capacità economiche e lavorative.

Il legislatore ha così inteso riconoscere all’unione civile una dimensione giuridica stabile e duratura, idonea a tutelare non soltanto l’affettività, ma anche l’organizzazione economica e patrimoniale della vita comune.

La struttura dell’unione civile si caratterizza, inoltre, per l’assenza di alcuni elementi tipici del matrimonio, quali l’obbligo di fedeltà e la possibilità di accesso generalizzato agli istituti dell’adozione. Tali differenze assumono particolare rilievo nella fase patologica del rapporto, incidendo direttamente sulle modalità e sui presupposti del suo scioglimento.

Le cause di scioglimento dell’unione civile

Le cause di scioglimento dell’unione civile sono espressamente disciplinate dall’art. 1, commi 22 e seguenti, della legge n. 76/2016 e si collocano all’interno di un sistema autonomo, solo parzialmente modellato sulla disciplina del divorzio matrimoniale.

In primo luogo, l’unione civile si scioglie per effetto della morte o della dichiarazione di morte presunta di una delle parti, configurando una prima rilevante differenza rispetto al matrimonio, il quale si scioglie esclusivamente con la morte accertata di uno dei coniugi. A tale ipotesi si affiancano ulteriori cause di scioglimento, che possono essere ricondotte tanto alla volontà delle parti quanto a specifiche situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla legge.

Particolare rilievo assume lo scioglimento fondato sulla manifestazione di volontà delle parti, che può intervenire anche in forma disgiunta. Il legislatore ha infatti riconosciuto, nell’ambito dell’unione civile, una significativa valorizzazione dell’autonomia individuale, consentendo lo scioglimento del vincolo anche su iniziativa di una sola parte, senza la necessità di dimostrare l’esistenza di una crisi irreversibile del rapporto.

Accanto a tale ipotesi, la legge richiama, in modo selettivo, alcune cause di scioglimento previste dalla legge sul divorzio, come quelle derivanti da condanne penali particolarmente gravi o dal verificarsi di determinate situazioni giuridiche all’estero.

Specularmente, risultano escluse dall’ambito applicativo dell’unione civile alcune cause tipiche del divorzio matrimoniale, quali lo scioglimento conseguente a una previa separazione personale o all’inconsumazione del rapporto. Tale assetto normativo conferma come l’unione civile sia caratterizzata da un modello di cessazione del vincolo fondato su presupposti differenti rispetto a quelli del matrimonio, con evidenti ricadute sulla struttura e sulle finalità della procedura di scioglimento.

Unione civile e scioglimento diretto del vincolo. La questione della separazione

Una delle principali peculiarità dell’unione civile risiede nella scelta legislativa di consentire lo scioglimento diretto del vincolo, senza il previo passaggio attraverso una fase di separazione, come invece previsto per il matrimonio. La legge n. 76/2016 ha infatti costruito un modello di cessazione dell’unione civile che prescinde dall’accertamento giudiziale della crisi del rapporto e dall’omologazione di una separazione personale, valorizzando in modo significativo la volontà delle parti e riducendo il ruolo dell’autorità giudiziaria a un controllo meramente eventuale.

Nel sistema delineato dalla Legge Cirinnà, lo scioglimento dell’unione civile non è subordinato alla dimostrazione di fatti specifici o di condotte imputabili alle parti, né richiede una valutazione sul venir meno della comunione materiale e spirituale. Viene, piuttosto, riconosciuta una centralità alla dichiarazione di volontà, che assume il ruolo di presupposto procedimentale per l’avvio dell’iter di scioglimento. In questa prospettiva, il controllo esercitato dalle autorità competenti non investe il merito della decisione di porre fine al vincolo, ma si limita alla verifica della regolarità formale e del rispetto delle condizioni previste dalla legge.

La dottrina ha evidenziato come tale configurazione avvicini, sotto alcuni profili, lo scioglimento dell’unione civile a modelli tipici degli istituti di autonomia privata, pur restando ferma la natura non contrattuale del vincolo.

La fase amministrativa nello scioglimento dell’unione civile

Il procedimento di scioglimento dell’unione civile si articola, secondo l’impostazione della legge n. 76/2016, in una fase preliminare di carattere amministrativo, che sembrerebbe rappresentare il presupposto ordinario per l’accesso alle successive modalità di cessazione del vincolo.

Tale fase si apre con la dichiarazione di volontà di scioglimento resa innanzi all’Ufficiale dello stato civile, che può essere formulata congiuntamente dalle parti ovvero anche in forma disgiunta, su iniziativa di una sola di esse. La disciplina dell’unione civile attribuisce, dunque, rilievo centrale alla manifestazione di volontà individuale, riconoscendo la possibilità di attivare il procedimento anche in assenza di consenso reciproco.

La dichiarazione innanzi all’ufficiale dello stato civile deve essere resa personalmente e non richiede l’assistenza di testimoni, né l’indicazione delle ragioni che hanno condotto alla decisione di porre fine all’unione civile. Il funzionario pubblico non è chiamato a svolgere alcuna indagine sul merito della scelta, né a verificare l’impossibilità di proseguire la convivenza, essendo il suo ruolo limitato alla ricezione della dichiarazione e alla redazione del relativo verbale. In caso di dichiarazione disgiunta, l’ordinamento prevede specifiche forme di comunicazione all’altra parte, al fine di garantire la conoscibilità dell’iniziativa assunta.

Sotto il profilo giuridico, la dichiarazione resa nella fase amministrativa dello scioglimento dell’unione civile produce esclusivamente “effetti procedimentali”. Essa non determina, infatti, alcuna immediata cessazione del vincolo, né incide sullo status delle parti o sul regime patrimoniale vigente. La sua funzione è quella di far decorrere il termine dilatorio di tre mesi previsto dalla legge, concepito come un periodo di riflessione che precede l’eventuale domanda di scioglimento in senso stretto, sia in via stragiudiziale sia in sede giudiziale.

Il principale effetto giuridico riconducibile alla dichiarazione è rappresentato dall’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine dilatorio di tre mesi previsto dall’art. 1, comma 24, della legge n. 76/2016. Tale termine, di natura sospensiva, costituisce una condizione temporale necessaria per la proposizione della domanda di scioglimento dell’unione civile in senso stretto, sia attraverso strumenti stragiudiziali sia mediante ricorso all’autorità giudiziaria.

La ratio del periodo di attesa è generalmente ricondotta all’esigenza di garantire alle parti uno spazio di riflessione, in qualche misura analogo a quello tradizionalmente riconosciuto nella fase di separazione matrimoniale, pur in assenza di un controllo sul merito della decisione.

Durante tale arco temporale, la dichiarazione può perdere efficacia in caso di riconciliazione tra le parti, evenienza che interrompe il procedimento e impedisce l’accesso alla fase successiva di scioglimento dell’unione civile. Al termine dei tre mesi, invece, la dichiarazione costituisce il necessario presupposto documentale per l’attivazione delle ulteriori modalità di cessazione del vincolo, assumendo rilievo centrale nell’economia complessiva del procedimento.

La negoziazione assistita per lo scioglimento dell’unione civile

Decorso il termine dilatorio di tre mesi dalla dichiarazione resa innanzi all’ufficiale dello stato civile, lo scioglimento dell’unione civile può avvenire, in via preferenziale, attraverso strumenti di natura stragiudiziale, tra i quali assume particolare rilievo la negoziazione assistita.

Tale istituto, già noto nell’ambito della crisi coniugale e disciplinato dall’art. 6 D.L. 132/2014, consiste in una procedura consensuale fondata sull’autonomia delle parti e sull’assistenza tecnica degli avvocati. La negoziazione assistita consente di definire in modo relativamente rapido e flessibile gli effetti della cessazione del vincolo, riducendo il ricorso al contenzioso giudiziale.

Nell’ambito della negoziazione assistita per lo scioglimento dell’unione civile, le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono chiamate a stipulare un accordo che regoli le conseguenze personali ed economiche della cessazione del rapporto, nei limiti imposti dalla legge.

L’accordo può prevedere il versamento di un assegno di mantenimento, la cui determinazione è rimessa all’autonomia negoziale delle parti, nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di assegno post-unione.

La negoziazione assistita è uno strumento pienamente utilizzabile anche nello scioglimento dell’unione civile in presenza di figli comuni minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, ferma restando, in tali ipotesi, la necessità del controllo del Pubblico Ministero sull’accordo raggiunto, al fine di verificarne la conformità all’interesse dei figli.

Lo scioglimento giudiziale dell’unione civile e il ruolo dell’autorità giudiziaria

Accanto alle modalità stragiudiziali, l’ordinamento prevede la possibilità di addivenire allo scioglimento dell’unione civile attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria, sia in forma congiunta sia su iniziativa di una sola delle parti.

Il procedimento giudiziale si apre con la proposizione di un ricorso, la cui competenza territoriale è individuata, in via generale, nel luogo di residenza del convenuto, ovvero, in alternativa, nel foro di residenza del ricorrente qualora l’altra parte risieda all’estero o risulti irreperibile.

Anche nello scioglimento giudiziale dell’unione civile, la dichiarazione di volontà resa innanzi all’ufficiale dello stato civile assume rilievo quale presupposto procedimentale ordinario, pur essendo oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale la sua natura di condizione di procedibilità.

Nel corso della fase presidenziale del procedimento, il giudice è chiamato a svolgere un tentativo di conciliazione tra le parti, la cui obbligatorietà è discussa in dottrina ma generalmente ritenuta compatibile con la struttura del procedimento, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile lasso di tempo dalla dichiarazione amministrativa. Con l’ordinanza presidenziale, il giudice adotta i provvedimenti temporanei e urgenti, autorizzando le parti a vivere separate e regolando, ove necessario, i rapporti economici attraverso la previsione di un assegno provvisorio, nonché le eventuali questioni relative ai figli.

La fase giudiziale dello scioglimento dell’unione civile consente, inoltre, di affrontare il tema dell’assegno post-unione, la cui attribuzione non è automatica né nell’an né nel quantum. In tale ambito, la giurisprudenza ha ritenuto applicabili, in via analogica, i principi elaborati in materia di assegno divorzile, valorizzando criteri quali l’autosufficienza economica e la funzione perequativo-compensativa della prestazione.

Il rapporto tra fase amministrativa e fase giudiziale nello scioglimento dell’unione civile

La relazione tra la fase amministrativa e la successiva fase giudiziale dello scioglimento dell’unione civile ha dato luogo, sin dall’entrata in vigore della legge n. 76/2016, a un articolato dibattito interpretativo, incentrato soprattutto sulla natura e sulla funzione della dichiarazione resa innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Secondo l’impostazione prevalente, tale dichiarazione costituisce il presupposto ordinario del procedimento di scioglimento, in quanto individua il momento iniziale dal quale decorre il termine dilatorio di tre mesi previsto dalla legge. Essa rappresenta, in questa prospettiva, il fatto costitutivo che legittima l’accesso alle modalità di scioglimento in senso stretto, siano esse stragiudiziali o giudiziali.

Non manca, tuttavia, un orientamento giurisprudenziale che ha ridimensionato il carattere imprescindibile della fase amministrativa. In particolare, è stato affermato che la dichiarazione innanzi all’ufficiale dello stato civile non integra una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento dell’unione civile, potendo il giudice pronunciare la cessazione del vincolo anche in sua assenza. In tale ipotesi, la funzione del termine dilatorio viene comunque preservata, imponendosi il decorso di almeno tre mesi tra l’udienza presidenziale, nella quale la parte ribadisce la volontà di scioglimento, e la pronuncia della sentenza.

Questa lettura valorizza ulteriormente la centralità della volontà individuale nello scioglimento dell’unione civile, confermando che la ratio del procedimento non è quella di introdurre un filtro formale rigido, bensì di garantire un tempo minimo di riflessione prima della definitiva cessazione del vincolo.

Assistenza legale nello scioglimento dell’unione civile

Lo scioglimento dell’unione civile, così come delineato dalla legge n. 76/2016, si inserisce in un quadro normativo complesso e articolato, caratterizzato da soluzioni procedurali innovative e da un significativo bilanciamento tra autonomia delle parti e garanzie giuridiche.

In questo contesto, il nostro Studio Legale offre assistenza qualificata in materia di diritto civile, diritto di famiglia e strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, accompagnando le parti in tutte le fasi dello scioglimento dell’unione civile, dalla predisposizione della dichiarazione innanzi all’ufficiale dello stato civile alla negoziazione assistita, fino all’eventuale tutela giudiziale.

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