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Contratto di convivenza e coppie di fatto: ci pensa l’avvocato

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Contratto di convivenza e coppie di fatto: ci pensa l’avvocato

da | Feb 18, 2026 | Diritto civile

Il contratto di convivenza trova il proprio fondamento nella Legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto nell’ordinamento italiano una regolamentazione organica delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e, per la prima volta, un riconoscimento normativo espresso delle coppie conviventi non coniugate.

Il contratto di convivenza è, per massima sintesi, lo strumento attraverso il quale i conviventi possono disciplinare in modo consapevole e giuridicamente vincolante i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

La convivenza di fatto, come delineata dal legislatore, è caratterizzata da un legame affettivo stabile tra due persone maggiorenni, unite da reciproca assistenza morale e materiale, non legate da vincoli matrimoniali o da unione civile e non impedite da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Pur producendo determinati effetti giuridici anche in assenza di pattuizioni scritte, la convivenza non determina automaticamente un assetto patrimoniale regolato dalla legge analogo a quello previsto per il matrimonio. Proprio in tale spazio di autonomia si inserisce il contratto di convivenza, disciplinato dai commi 50 e seguenti dell’art. 1 della legge citata, quale strumento di organizzazione preventiva degli interessi economici della coppia.

Obiettivo del presente contributo è offrire una ricostruzione sistematica della disciplina del contratto di convivenza, esaminandone presupposti soggettivi, requisiti formali, contenuto tipico e limiti, nonché le modalità di modifica e di scioglimento e gli effetti connessi alla cessazione della convivenza. L’analisi si propone di chiarire la portata dell’istituto alla luce dei principi generali del diritto civile, evidenziando come il contratto di convivenza rappresenti un’espressione qualificata dell’autonomia negoziale privata, sottoposta tuttavia a un rigoroso controllo di legalità e a precisi vincoli formali.

Perché è importante stipulare il contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza permette di disciplinare in via preventiva i rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto. In assenza di matrimonio o di unione civile, infatti, l’ordinamento non prevede un regime patrimoniale legale applicabile alla coppia convivente. Ne deriva che, salvo specifiche disposizioni – quali quelle in materia di diritti assistenziali, abitazione della casa di comune residenza o partecipazione all’impresa familiare – la gestione delle risorse economiche, dei beni acquistati durante la convivenza e delle spese comuni resta affidata, in mancanza di un accordo scritto, alle regole generali del codice civile in tema di proprietà, obbligazioni e comunione ordinaria.

Proprio tale assenza di un assetto normativo predeterminato rende il contratto di convivenza uno strumento di particolare rilevanza pratica. Attraverso di esso, i conviventi possono stabilire con chiarezza le modalità di contribuzione alle esigenze della vita comune, disciplinare la titolarità e l’utilizzo dei beni acquistati durante il rapporto, regolare l’uso della casa familiare e prevedere criteri di sistemazione dei rapporti economici in caso di cessazione della comunanza di vita.

La funzione preventiva del contratto di convivenza emerge con particolare evidenza quando si considerano le esigenze concrete della coppia di fatto. Si pensi, ad esempio, all’acquisto di un immobile destinato a casa di comune residenza, rispetto al quale uno dei conviventi versi un anticipo più consistente o contribuisca in misura prevalente al pagamento delle rate di mutuo.

In assenza di un contratto di convivenza, la titolarità formale del bene e l’effettiva ripartizione degli esborsi possono non coincidere, generando incertezze al momento della cessazione del rapporto. Attraverso il contratto di convivenza, invece, le parti possono stabilire in modo espresso le quote di partecipazione, i criteri di rimborso delle somme versate e le modalità di liquidazione dell’investimento in caso di vendita o scioglimento della convivenza.

Analoghe considerazioni valgono per l’acquisto di beni mobili di valore, quali un’autovettura intestata a uno solo dei conviventi ma pagata con il contributo di entrambi, oppure per investimenti comuni, arredi, ristrutturazioni e spese straordinarie sostenute nell’interesse della coppia.

Anche la gestione delle spese correnti – canone di locazione, rate di mutuo, utenze domestiche, spese condominiali, assicurazioni, costi per il mantenimento della casa – può essere regolata nel contratto di convivenza, prevedendo una contribuzione paritaria oppure proporzionata alle rispettive capacità reddituali.

Chi può stipulare il contratto di convivenza?

La possibilità di stipulare il contratto di convivenza è riservata ai soggetti che rientrano nella nozione di conviventi di fatto delineata dall’art. 1, comma 36, della Legge 20 maggio 2016, n. 76. Si tratta, in particolare, di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o da unione civile con altre persone.

Il legislatore ha tuttavia individuato specifiche ipotesi in cui il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, nullità che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. In particolare, il contratto di convivenza non può essere validamente concluso se uno dei contraenti è già vincolato da matrimonio, da unione civile o da un altro contratto di convivenza; se è minorenne; se è interdetto giudizialmente; ovvero nei casi di impedimento richiamati dall’art. 88 del codice civile.

La forma del contratto e il ruolo dell’avvocato

Il contratto di convivenza deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta mediante atto pubblico notarile oppure mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un avvocato. Si tratta di una forma richiesta ad substantiam, la cui mancanza determina l’invalidità del contratto di convivenza e l’inefficacia delle pattuizioni in esso contenute.

L’intervento del professionista non si esaurisce nella mera autenticazione delle firme. L’avvocato è infatti chiamato ad attestare la conformità del contratto di convivenza alle norme imperative e all’ordine pubblico, svolgendo un controllo di legalità sostanziale sul contenuto dell’accordo. Tale verifica assume particolare importanza in considerazione dei limiti posti dal legislatore, quali il divieto di inserire termini o condizioni e l’impossibilità di incidere su diritti indisponibili o su posizioni tutelate da norme inderogabili, specie in presenza di figli minori.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto o autenticato la scrittura privata è inoltre tenuto a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi entro dieci giorni, affinché sia effettuata l’iscrizione all’anagrafe.

La pubblicità anagrafica conferisce al contratto di convivenza rilevanza esterna, rendendo conoscibile ai terzi l’assetto patrimoniale prescelto dalla coppia.

Il contenuto del contratto di convivenza e il regime patrimoniale

Il contenuto del contratto di convivenza è delineato dal legislatore in termini che, pur lasciando spazio all’autonomia negoziale delle parti, ne circoscrivono con precisione l’ambito oggettivo.

Il comma 53 dell’art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 stabilisce che il contratto di convivenza può includere la determinazione della residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, nonché la scelta del regime patrimoniale, richiamando la disciplina codicistica prevista per i coniugi in quanto compatibile.

La norma evidenzia come il contratto di convivenza abbia ad oggetto essenzialmente la regolazione dei rapporti patrimoniali connessi alla vita comune. Le parti possono stabilire criteri di ripartizione delle spese, modalità di gestione dei beni acquistati durante la convivenza, regole in ordine all’intestazione e all’utilizzo di determinati cespiti, nonché optare per l’applicazione del regime della comunione dei beni. È particolarmente utile tale contratto anche laddove la coppia di fatto intenda disciplinare alcuni rapporto economici relativi alla gestione o alla proprietà dell’impresa (individuale o collettiva) esercitata in comune o da uno dei membri della coppia.

L’autonomia negoziale incontra limiti precisi. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione; qualora tali elementi siano inseriti, si considerano come non apposti. Non possono inoltre essere validamente introdotte clausole contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o lesive di diritti indisponibili.

Tra le clausole di maggiore rilievo che possono essere inserite nel contratto di convivenza vi è la scelta del regime patrimoniale applicabile ai beni acquistati durante la vita in comune. La disciplina non prevede, per le coppie di fatto, alcun regime legale automatico: in assenza di una specifica pattuizione, ciascun convivente resta titolare esclusivo dei beni acquistati a proprio nome, secondo le regole ordinarie in materia di proprietà.

Il contratto di convivenza consente tuttavia di optare espressamente per il regime della comunione dei beni, richiamando – in quanto compatibili – le disposizioni codicistiche previste per i coniugi. La scelta della comunione comporta che i beni acquistati dai conviventi durante il rapporto, con determinate eccezioni, entrino a far parte di una massa comune, con conseguente contitolarità paritaria e necessità di gestione congiunta per gli atti dispositivi più rilevanti. Tale opzione può risultare particolarmente significativa quando la coppia intenda condividere in modo stabile investimenti importanti, quali l’acquisto della casa familiare, di un immobile a reddito o di beni strumentali.

Modifica e scioglimento del contratto

Il contenuto del contratto può essere modificato nel corso della convivenza, purché siano rispettate le medesime forme richieste per la stipulazione originaria. Ogni modifica del contratto di convivenza deve dunque essere redatta in forma scritta, mediante atto notarile o scrittura privata autenticata da un avvocato, con successiva trasmissione al Comune ai fini dell’annotazione anagrafica.

Quanto allo scioglimento, la disciplina del contratto di convivenza individua diverse cause tipiche. Esso può cessare per accordo delle parti, per recesso unilaterale di uno dei conviventi, per matrimonio o unione civile tra i conviventi medesimi o tra uno di essi e un terzo, nonché per morte di uno dei contraenti. Anche la risoluzione del contratto di convivenza, nei casi di accordo o di recesso unilaterale, deve essere formalizzata con le modalità previste per la stipulazione, con l’intervento del professionista e la conseguente comunicazione all’anagrafe.

Particolare attenzione merita il recesso unilaterale. Oltre alla forma, la legge impone al professionista che riceve o autentica l’atto di notificare la dichiarazione all’altro convivente all’indirizzo risultante dal contratto di convivenza. Qualora la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del convivente recedente, la dichiarazione deve contenere, a pena di nullità, un termine non inferiore a novanta giorni concesso all’altro per lasciare l’abitazione.

Contratto di convivenza, figli e obbligo alimentare

La Legge Cirinnà non consente che, attraverso il contratto di convivenza, siano disciplinate in modo vincolante questioni attinenti alla responsabilità genitoriale, all’affidamento, al mantenimento o alla frequentazione dei minori. Tali profili restano disciplinati dalle norme imperative del codice civile e, in caso di conflitto, sono rimessi alla valutazione dell’autorità giudiziaria ovvero mediante la negoziazione assistita familiare, procedura nella quale ciascun genitore è rappresentato da un avvocato.

Eventuali clausole inserite nel contratto di convivenza volte a stabilire anticipatamente, in modo rigido e definitivo, le modalità di affidamento o l’ammontare del contributo al mantenimento dei figli sarebbero suscettibili di disapplicazione o dichiarazione di invalidità, ove contrastanti con il quadro normativo inderogabile.

Cionondimeno, il contratto di convivenza non è irrilevante in presenza di figli. Al contrario, agevola una chiara organizzazione dei rapporti patrimoniali tra i conviventi e contribuisce, indirettamente, a creare un contesto di maggiore stabilità.

Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dall’obbligo alimentare previsto in caso di cessazione della convivenza di fatto. La legge stabilisce che, ove uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il giudice possa riconoscere il diritto a ricevere alimenti dall’altro convivente, in misura proporzionata alla durata della convivenza e determinata secondo i criteri previsti dall’articolo 438 del codice civile.

Si tratta di un obbligo alimentare in senso tecnico, distinto dall’assegno di mantenimento previsto in ambito coniugale, e inserito nell’ordine degli obbligati con precedenza rispetto ai fratelli e alle sorelle. Anche sotto questo profilo, il contratto di convivenza si colloca in un sistema che bilancia autonomia privata e solidarietà post-rapporto, assicurando una tutela minima al convivente in condizioni di effettiva difficoltà economica.

Legge applicabile e profili di diritto internazionale nel contratto di convivenza

La disciplina del contratto di convivenza presenta profili di particolare interesse anche sotto il versante del diritto internazionale privato, in considerazione della crescente diffusione di coppie composte da persone di diversa cittadinanza o stabilmente residenti in Stati differenti. Il legislatore, intervenendo sulla legge 31 maggio 1995, n. 218, ha introdotto l’art. 30-bis, dedicato specificamente ai contratti di convivenza, al fine di individuare il criterio di collegamento applicabile nei rapporti transnazionali.

In base a tale disposizione, al contratto di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Qualora i conviventi abbiano cittadinanze diverse, trova applicazione la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

La previsione assume particolare rilievo, ad esempio, quando una coppia di fatto costituita da un cittadino italiano e da un cittadino straniero stipuli un contratto di convivenza e successivamente trasferisca la propria residenza all’estero, ovvero quando la convivenza sia stabilmente radicata in Italia pur in presenza di cittadinanze differenti.

Anche sotto questo profilo emerge l’importanza di una consulenza qualificata nella redazione del contratto di convivenza, capace di considerare non solo le esigenze patrimoniali immediate della coppia, ma anche eventuali sviluppi futuri in ambito internazionale.

Assistenza di uno studio legale esperto in contrattualistica familiare e d’impresa

La redazione di un contratto di convivenza richiede un’attenta analisi della situazione personale e patrimoniale dei conviventi, nonché una conoscenza approfondita della disciplina civilistica applicabile.

L’esperienza maturata nell’ambito del diritto civile consente di affrontare il contratto di convivenza come uno strumento di pianificazione giuridica. In sede stragiudiziale, l’assistenza dell’avvocato si traduce nella valutazione di eventuali investimenti comuni, nella disciplina della contribuzione alle spese, nella regolamentazione dell’uso della casa familiare e nella predisposizione di clausole equilibrate in caso di cessazione della convivenza.

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