da Redazione | Feb 12, 2026 | Diritto d'Impresa
Un aumento di capitale, come noto, incide direttamente sulla struttura finanziaria dell’impresa, sugli equilibri della compagine sociale e sulle dinamiche di governance. La delibera può essere inquadrata come un’operazione straordinaria attraverso la quale la società modifica il proprio assetto patrimoniale, rafforzando la base di mezzi propri destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa.
L’istituto dell’aumento di capitale, disciplinato dal codice civile con riferimento alle società di capitali, trova oggi particolare rilievo nell’ambito delle start-up innovative, nelle quali esso rappresenta lo strumento privilegiato per l’ingresso di investitori, la valorizzazione dell’impresa e il consolidamento della credibilità sul mercato. Le più recenti modifiche normative introdotte nel 2024 hanno ulteriormente rafforzato il legame tra aumento di capitale e sviluppo delle imprese innovative, incidendo sia sui requisiti di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, sia sulle agevolazioni fiscali riconosciute agli investitori.
L’obiettivo del presente contributo è offrire una guida ragionata sull’aumento di capitale nelle società a responsabilità limitata e nelle start-up innovative, illustrandone la funzione economica, le modalità di deliberazione, i presupposti civilistici e i profili fiscali, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla recente legislazione di settore.
L’aumento di capitale nelle società commerciali
Nelle società commerciali si ha un aumento di capitale quando viene incrementato l’ammontare del capitale sociale originariamente sottoscritto. La delibera di aumento di capitale può avvenire mediante nuovi conferimenti da parte dei soci o di terzi, configurando un aumento oneroso, ovvero mediante l’imputazione a capitale di riserve e fondi disponibili, dando luogo a un aumento gratuito.
La funzione primaria dell’aumento di capitale è tradizionalmente individuata nella garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori sociali. Il capitale sociale, infatti, rappresenta un indice di affidabilità economica e un parametro di valutazione della solidità dell’impresa, rilevante sia nei rapporti con il sistema bancario sia nelle relazioni commerciali con fornitori e partner.
Sotto il profilo procedimentale, l’aumento di capitale è deliberato dall’assemblea dei soci riunita in sede straordinaria, con l’intervento necessario del notaio, il quale redige il verbale in forma di atto pubblico e ne cura il deposito presso il Registro delle imprese. Il codice civile prevede, in talune ipotesi e qualora lo statuto lo consenta, la possibilità che l’aumento di capitale sia deliberato dall’organo amministrativo, fermo restando il controllo notarile. L’operazione richiede, quale presupposto imprescindibile, la previa integrale liberazione dei conferimenti già dovuti, a tutela dell’integrità del capitale sociale e della parità di trattamento tra soci.
L’aumento di capitale nelle Srl
Nelle società a responsabilità limitata l’aumento di capitale è disciplinato dagli articoli 2481, 2481-bis e 2481-ter del codice civile e si caratterizza per una struttura più flessibile rispetto a quella prevista per le società per azioni.
L’operazione può essere deliberata solo a condizione che i conferimenti precedentemente dovuti siano stati integralmente eseguiti, in quanto il legislatore intende evitare che l’aumento di capitale venga utilizzato quale strumento surrettizio per eludere obblighi di versamento già assunti.
Nella Srl l’aumento di capitale avviene mediante conferimenti in denaro, beni in natura o crediti, nonché, in virtù della maggiore elasticità del modello, attraverso conferimenti di prestazioni d’opera o di servizi, purché assistiti da idonea garanzia.
A differenza della società per azioni, l’aumento di capitale nella Srl si realizza esclusivamente attraverso l’incremento del valore nominale delle quote di partecipazione. Il principio dell’unicità della quota comporta che ogni socio mantenga una partecipazione unitaria, la cui entità può essere modificata solo mediante variazione del valore nominale.
La delibera di aumento di capitale deve individuare un termine per la sottoscrizione, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla comunicazione ai soci. I sottoscrittori sono tenuti a versare almeno il venticinque per cento del capitale sottoscritto al momento della sottoscrizione, mentre l’intero importo deve essere versato nel caso di società unipersonale.
Quando l’aumento di capitale è attuato mediante conferimenti in beni in natura o crediti è necessaria una relazione giurata di stima redatta da un esperto designato dal tribunale, ai sensi dell’articolo 2343 del codice civile, contenente la descrizione dei beni conferiti, i criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale e dell’eventuale sovrapprezzo.
Particolare rilievo assume il sovrapprezzo, che consiste nella somma versata dal sottoscrittore in eccedenza rispetto al valore nominale della partecipazione. Nell’aumento di capitale con sovrapprezzo, la quota imputata a capitale incrementa il capitale sociale nominale, mentre l’eccedenza confluisce in una riserva patrimoniale. Il sovrapprezzo svolge una funzione di riequilibrio tra soci originari e nuovi investitori, riflettendo il valore economico dell’impresa al momento dell’operazione e rappresentando, soprattutto nelle start-up innovative, il prezzo di ingresso nella compagine sociale.
L’aumento di capitale nelle startup innovative
Nell’ambito delle startup innovative, l’aumento di capitale assume una funzione che trascende la mera dimensione patrimoniale e si configura quale strumento di crescita, sviluppo tecnologico e apertura al mercato degli investitori. A differenza delle società tradizionali, nelle quali l’aumento di capitale è frequentemente destinato al rafforzamento della garanzia patrimoniale, nelle startup innovative esso rappresenta il meccanismo ordinario attraverso cui vengono finanziate le fasi di ricerca e sviluppo, validazione del modello di business e scalabilità dell’iniziativa imprenditoriale.
L’aumento di capitale è, nella prassi, prevalentemente a pagamento e con sovrapprezzo, soprattutto quando l’operazione è riservata a investitori professionali, fondi di venture capital, business angel o organismi di investimento collettivo del risparmio. Talvolta di inserisce anche in un quadro più complesso volto all’esclusione di un socio pregresso (qui un approfondimento dedicato sul tema).
Il sovrapprezzo, in tale contesto, riflette la valorizzazione dell’impresa al momento dell’ingresso dell’investitore e incorpora la differenza tra il valore nominale del capitale sociale e il valore economico effettivo della società, determinato attraverso attività di due diligence legale, fiscale e finanziaria. La nozione di valore pre-money e post-money diviene, dunque, elemento strutturale dell’operazione di aumento di capitale, in quanto consente di determinare la percentuale di partecipazione spettante al nuovo socio in relazione all’investimento effettuato.
L’aumento di capitale è solitamente preceduto dalla sottoscrizione di un term sheet o di un contratto di investimento, nel quale vengono disciplinate le condizioni dell’operazione, inclusi eventuali diritti particolari, clausole di governance e meccanismi di tutela quali le clausole di co-vendita.
Le fasi dell’aumento di capitale nelle startup innovative: delibera, sottoscrizione, liberazione e attestazione
L’aumento di capitale nelle startup innovative si articola in una sequenza procedimentale che, pur muovendo dalla disciplina generale delle società a responsabilità limitata, assume nella prassi operativa connotati peculiari, soprattutto in presenza di investitori terzi.
La prima fase è costituita dalla delibera di aumento di capitale, adottata dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste dall’atto costitutivo e formalizzata mediante atto pubblico alla presenza del notaio, salvo che lo statuto attribuisca la competenza all’organo amministrativo nei limiti consentiti dalla legge.
Prima di procedere alla delibera di aumento di capitale, è necessario verificare che le quote precedentemente emesse siano state integralmente liberate e che non sussistano perdite tali da incidere sull’integrità del capitale sociale. La presenza di perdite inferiori a un terzo del capitale non preclude, in linea di principio, l’operazione, mentre situazioni più gravi richiedono interventi preliminari di ripristino dell’equilibrio patrimoniale. Ove tali presupposti non risultino integrati, è possibile adottare contestualmente le delibere necessarie a sanare le criticità prima di procedere all’aumento di capitale.
Alla delibera segue la fase della sottoscrizione, che può avvenire contestualmente all’adozione della decisione o entro un termine stabilito, specie nelle operazioni di investimento strutturate. La sottoscrizione comporta l’obbligo di liberazione della quota, mediante versamento almeno del venticinque per cento della parte imputata a capitale e dell’intero sovrapprezzo, se previsto.
L’ultima fase è costituita dall’attestazione dell’avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale, che l’organo amministrativo deve depositare presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dalla sottoscrizione. Solo con tale iscrizione l’aumento di capitale diviene pienamente efficace nei confronti dei terzi e può essere legittimamente menzionato negli atti societari.
Aumento di capitale e permanenza nella sezione speciale: le nuove regole per startup
Le più recenti modifiche normative introdotte dalla Legge n. 193 del 16 dicembre 2024 hanno rafforzato il nesso tra aumento di capitale e permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese. Per un approfondimento sui requisiti di permanenza nel registro si legga l’approfondimento dedicato al tema.
Il legislatore ha previsto che l’iscrizione, inizialmente limitata a tre anni, possa essere estesa fino a cinque anni complessivi, a condizione che l’impresa soddisfi determinati requisiti di crescita e consolidamento.
Tra questi assume particolare rilievo l’incremento delle spese in ricerca e sviluppo fino al venticinque per cento del valore della produzione, nonché l’aumento significativo dei ricavi o dell’occupazione.
In tale contesto, l’aumento di capitale agevola il raggiungimento dei parametri richiesti dalla legge. In particolare, la costituzione di una riserva patrimoniale superiore a cinquantamila euro mediante finanziamento convertendo o mediante aumento di capitale a sovrapprezzo, sottoscritto da investitori professionali, incubatori certificati o tramite equity crowdfunding, rappresenta uno dei requisiti idonei a consentire la proroga dell’iscrizione. L’aumento di capitale diviene così un vola no per la prosecuzione nel regime speciale.
Le nuove agevolazioni fiscali per startup e PMI innovative dopo le Leggi 162/2024 e 193/2024
L’evoluzione normativa del 2024 ha inciso in maniera significativa anche sul regime fiscale connesso all’aumento di capitale delle startup innovative e delle PMI innovative, rafforzando gli strumenti di incentivazione degli investimenti nel capitale di rischio.
Le persone fisiche che investono nel capitale di una startup innovativa possono beneficiare di una detrazione dall’IRPEF pari al diciannove per cento dell’investimento, fino a un importo massimo di un milione di euro, a condizione che la partecipazione sia mantenuta per almeno tre anni. La detrazione può essere fruita nel periodo d’imposta dell’investimento e nei due successivi, entro il limite temporale previsto dalla legge.
In regime de minimis, la detrazione è stata elevata al sessantacinque per cento per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il limite massimo di centomila euro annui, purché l’investimento non determini una partecipazione qualificata superiore al venticinque per cento del capitale o dei diritti di governance e il contribuente non sia fornitore di servizi alla startup per un fatturato eccedente il venticinque per cento dell’investimento agevolabile.
Per i soggetti passivi IRES, è riconosciuta una deduzione pari al trenta per cento dell’investimento, fino a un massimo di un milione e ottocentomila euro, sempre con obbligo di mantenimento triennale. La Legge n. 162 del 28 ottobre 2024 ha inoltre previsto che, qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta, l’eccedenza si trasformi in credito d’imposta utilizzabile in compensazione o in diminuzione delle imposte dovute. Tale meccanismo amplia la fruibilità dell’incentivo, rendendo l’aumento di capitale nelle imprese innovative uno strumento fiscalmente ancora più attrattivo per il mercato degli investitori.
Le clausole di drag along e tag along nell’aumento di capitale delle start-up
Nelle operazioni di aumento di capitale riservate a investitori terzi, in particolare nel contesto delle startup innovative, assumono rilievo centrale le clausole statutarie o parasociali di drag along e tag along, strumenti negoziali funzionali alla regolazione delle future dinamiche di trasferimento delle partecipazioni sociali. Tali clausole, di derivazione anglosassone ma ormai stabilmente recepite nella prassi societaria italiana, si inseriscono frequentemente in occasione di un aumento di capitale che comporti l’ingresso di un investitore professionale, il quale richiede adeguate tutele in vista di una futura operazione di exit.
La clausola di drag along attribuisce al socio di maggioranza, o a una determinata categoria di soci individuata nello statuto o nel contratto di investimento, il diritto di obbligare i soci di minoranza a vendere le proprie partecipazioni a un terzo acquirente alle medesime condizioni economiche e contrattuali. Essa è funzionale a rendere più agevole la cessione dell’intero capitale sociale o di una partecipazione di controllo, evitando che l’opposizione di soci minoritari possa ostacolare un’operazione strategica di disinvestimento.
La clausola di tag along, di converso, tutela il socio di minoranza, riconoscendogli il diritto di partecipare alla vendita promossa dal socio di maggioranza, cedendo la propria quota alle stesse condizioni offerte al socio cedente. In tal modo si evita che il socio di minoranza resti vincolato in una compagine modificata sostanzialmente senza poter beneficiare del medesimo prezzo di cessione.
L’inserimento di tali clausole, spesso contestuale a un aumento di capitale con sovrapprezzo, è un elemento qualificante della governance delle startup innovative e incide in modo significativo sugli equilibri tra soci fondatori e investitori.
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L’aumento di capitale, soprattutto quando inserito in operazioni complesse di investimento e riorganizzazione societaria, richiede un approccio integrato che tenga conto dei profili civilistici, fiscali e strategici dell’operazione.
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da Redazione | Feb 9, 2026 | Diritto d'Impresa
Con recente provvedimento del 23 giugno 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha affrontato un caso relativo alla gestione dell’e-mail aziendale assegnata a un dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro, soffermandosi in particolare sulla persistente attivazione dell’account di posta elettronica e sulle modalità attraverso cui il datore di lavoro aveva garantito la continuità operativa dell’organizzazione.
L’intervento dell’Autorità si inserisce in un quadro ormai consolidato di attenzione verso l’utilizzo degli strumenti informatici in ambito lavorativo e offre l’occasione per tornare a riflettere sui delicati profili privacy connessi alla disattivazione dell’e-mail aziendale dell’ex dipendente.
Come noto, l’e-mail aziendale è il fulcro dell’attività lavorativa d’ufficio e rappresenta il canale attraverso il quale transitano dati personali del lavoratore e di terzi, talvolta anche di natura sensibile, con la conseguenza che il suo utilizzo e la sua gestione devono avvenire nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Tale esigenza di tutela si manifesta con particolare intensità nel momento in cui il rapporto di lavoro viene meno, poiché la prosecuzione, anche solo formale, del trattamento dei dati mediante il mantenimento attivo dell’account può determinare indebite interferenze nella sfera privata dell’interessato.
La cessazione del rapporto di lavoro impone dunque una valutazione attenta delle modalità di disattivazione dell’e-mail aziendale, dei tempi entro i quali tale operazione deve essere effettuata e delle soluzioni tecniche legittimamente adottabili per evitare disfunzioni organizzative.
L’obiettivo del presente contributo è quello di esaminare il punto di vista del Garante della privacy sulla gestione dell’e-mail aziendale nella fase conclusiva del rapporto di lavoro, al fine di fornire ai lettori un inquadramento sistematico delle prassi più conformi ai principi di liceità, correttezza e minimizzazione del trattamento dei dati personali.
La natura giuridica dell’e-mail aziendale tra organizzazione datoriale e tutela della riservatezza
L’account e-mail aziendale si colloca in un’area di confine tra le prerogative organizzative del datore di lavoro e la tutela dei diritti fondamentali del lavoratore, in primis il diritto alla riservatezza e alla segretezza della corrispondenza.
Invero, la e-mail aziendale, pur essendo uno strumento messo a disposizione dall’organizzazione per finalità strettamente connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa, è normalmente intestata a una persona fisica identificata o identificabile e, come tale, idonea a veicolare dati personali riferibili sia al lavoratore sia a soggetti terzi che interagiscono con l’impresa. Tale circostanza impone di escludere una lettura meramente proprietaria dello strumento, che lo riconduca in via esclusiva alla sfera di disponibilità del datore di lavoro.
Sotto il profilo costituzionale e sovranazionale, la corrispondenza elettronica rientra nell’ambito delle comunicazioni assistite da garanzie di segretezza, a prescindere dalla natura pubblica o privata del contesto in cui esse si inseriscono. Ne consegue che l’e-mail aziendale, anche quando utilizzata per finalità professionali, non può essere considerata un canale neutro o privo di tutela, né può essere oggetto di accessi, controlli o trattamenti indiscriminati.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte chiarito che la gestione dell’e-mail aziendale deve fondarsi su un corretto bilanciamento tra le esigenze organizzative dell’impresa e la protezione dei dati personali, bilanciamento che diviene particolarmente delicato nella fase di cessazione del rapporto di lavoro. In tale momento, infatti, il venir meno del titolo giuridico che legittima l’utilizzo individuale dell’account impone una riconsiderazione delle modalità di trattamento, al fine di evitare che l’account di posta divenga uno strumento di indebita interferenza nella sfera personale dell’ex dipendente.
E-mail aziendale e cessazione del rapporto. Il punto di vista del Garante nel provvedimento del 23 giugno 2025
Con il provvedimento del 23 giugno 2025 il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in un caso in cui l’e-mail aziendale assegnata a una lavoratrice era rimasta attiva per un periodo significativo dopo l’interruzione del rapporto, ed era stata oggetto di reindirizzamento automatico verso altri account aziendali, al fine dichiarato di non disperdere i contatti e i flussi informativi connessi all’attività d’impresa. Tale prassi è stata ritenuta non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Nel motivare la propria decisione, il Garante ha ribadito che l’e-mail aziendale riconducibile a una persona identificata o identificabile costituisce a tutti gli effetti uno strumento di trattamento di dati personali, la cui gestione deve cessare, in termini di utilizzo individuale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il mantenimento attivo dell’account, anche se giustificato da esigenze organizzative o commerciali, comporta un trattamento ulteriore dei dati personali dell’ex dipendente e dei terzi che continuano a inviare comunicazioni, con conseguente violazione dei principi di liceità, limitazione della conservazione e minimizzazione.
Particolarmente significativa è la posizione assunta dal Garante rispetto all’argomento, frequentemente addotto dai datori di lavoro, della necessità di preservare la continuità del business. Il provvedimento del 2025 chiarisce che il concetto di “tempo ragionevole” entro il quale procedere alla disattivazione dell’e-mail aziendale non può essere ancorato alle esigenze economiche dell’impresa, ma esclusivamente ai tempi tecnici necessari per adottare le misure organizzative e tecnologiche appropriate.
Le Linee Guida del Garante del 2007
Le Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali del 1° marzo 2007, citate nel provvedimento del 2025, rappresentano ancora oggi il riferimento sistematico fondamentale per la disciplina dell’e-mail aziendale nel rapporto di lavoro, nonostante il mutato quadro normativo determinato dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679.
In tali Linee Guida l’Autorità ha delineato un impianto di principi che, lungi dall’essere superato, continua a orientare l’interpretazione delle regole applicabili al trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo della posta elettronica in ambito lavorativo.
Al centro di tale impianto si collocano i principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, che impongono al datore di lavoro di configurare e gestire l’e-mail aziendale in modo da ridurre al minimo l’impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali dei lavoratori.
Secondo l’impostazione del Garante, l’e-mail aziendale non può essere oggetto di trattamenti ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per il funzionamento del servizio e per l’organizzazione dell’attività lavorativa, né può essere utilizzata come strumento di controllo occulto dell’operato del dipendente. Le Linee Guida sottolineano l’esigenza di trasparenza nella gestione dell’e-mail aziendale, imponendo al datore di lavoro di rendere note, mediante un’adeguata informativa privacy e una policy interna, le modalità di utilizzo consentite, l’eventuale possibilità di controlli e le soluzioni previste per garantire la continuità operativa in caso di assenza del lavoratore.
La disattivazione dell’account di posta aziendale
Alla luce dell’orientamento espresso dal Garante, sembrerebbe che la disattivazione dell’e-mail aziendale dell’ex dipendente sia un vero e proprio obbligo di conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. La cessazione del rapporto di lavoro determina, infatti, il venir meno del presupposto giuridico che legittima l’utilizzo individuale dell’account di e-mail aziendale, con la conseguenza che ogni ulteriore trattamento riconducibile a tale strumento deve essere attentamente valutato sotto il profilo della liceità.
L’Autorità ha chiarito che l’e-mail aziendale non può rimanere attiva per un periodo indefinito o comunque parametrato alle esigenze operative dell’impresa, poiché una simile prassi comporta il rischio di trattamenti eccedenti e non giustificati.
Il riferimento al “tempo ragionevole” deve essere inteso in senso restrittivo, come arco temporale strettamente correlato ai tempi tecnici indispensabili per predisporre le misure di disattivazione e per informare i terzi dell’avvenuta cessazione del rapporto. Ogni protrazione ulteriore dell’attività dell’account di e-mail aziendale si traduce in una compressione ingiustificata dei diritti dell’ex dipendente, che continua a essere indirettamente coinvolto in flussi comunicativi non più riconducibili alla sua sfera professionale.
Sotto questo profilo, la disattivazione tempestiva dell’e-mail aziendale costituisce anche uno strumento di prevenzione dei rischi giuridici per il datore di lavoro, il quale rimane titolare del trattamento dei dati che transitano attraverso l’account. La mancata o ritardata disattivazione può infatti esporre l’organizzazione a responsabilità per trattamenti illeciti, nonché a contestazioni in sede amministrativa o giurisdizionale.
Il ruolo del risponditore automatico: legittimo o illegittimo?
Nel delineare le modalità corrette di gestione dell’e-mail aziendale successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, esistono strumenti leciti attraverso i quali l’impresa può assicurare la continuità operativa senza violare i diritti dell’ex dipendente. Tra questi, vi è il risponditore automatico, soluzione tecnica che consente di informare i terzi dell’avvenuta cessazione del rapporto e di indirizzare le comunicazioni verso canali alternativi, senza che ciò comporti l’accesso al contenuto dei messaggi ricevuti.
Il risponditore automatico, ove correttamente configurato, rappresenta appare coerente con i principi di liceità e minimizzazione del trattamento dei dati personali, poiché non implica la lettura né la conservazione delle comunicazioni indirizzate all’account di e-mail aziendale disattivato. Il messaggio automatico dovrebbe limitarsi a segnalare che il destinatario non opera più all’interno dell’organizzazione e a indicare un indirizzo di e-mail aziendale generico o funzionale cui inoltrare le future comunicazioni, evitando qualsiasi riferimento che possa consentire una conoscenza indiretta del contenuto dei messaggi originari.
È tuttavia essenziale che l’attivazione del risponditore automatico sia concepita come misura temporanea e strettamente funzionale alla fase di transizione successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Invero, il Garante ha chiarito che anche tali strumenti non possono essere mantenuti sine die, ma devono essere limitati a un arco temporale contenuto, sufficiente a consentire ai terzi di aggiornare i propri riferimenti.
Il reindirizzamento automatico dell’e-mail aziendale dell’ex dipendente
Accanto agli strumenti ritenuti leciti, possono individuarsi altre pratiche relative alla gestione dell’e-mail aziendale dell’ex dipendente che, tuttavia, dovrebbero considerarsi vietate, in quanto incompatibili con i principi fondamentali della disciplina privacy.
Tra queste, assume rilievo il reindirizzamento automatico delle comunicazioni in arrivo verso altre caselle di e-mail aziendale, intestate a colleghi, superiori o strutture interne all’organizzazione. Tale soluzione tecnica – frequentemente adottata nella prassi – è stata espressamente censurata dall’Autorità.
Il reindirizzamento automatico del messaggio e-mail comporta, infatti, la possibilità per soggetti diversi dall’originario destinatario di venire a conoscenza del contenuto delle comunicazioni, incluse quelle che possono avere natura personale o comunque non strettamente attinente all’attività lavorativa.
Sebbene l’intento del datore di lavoro sia quello di inoltrare i messaggi di carattere professionale, la struttura stessa della posta elettronica non consente di operare una selezione preventiva dei contenuti, con il rischio concreto di trattamenti eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità perseguite.
Particolarmente rilevante è l’affermazione del Garante, nel provvedimento citato, secondo cui il divieto di reindirizzamento dell’e-mail aziendale non può essere superato invocando esigenze di marketing, economiche o organizzative dell’impresa. Tali esigenze non sono idonee a giustificare un trattamento che incida in modo sproporzionato sulla sfera giuridica dell’ex dipendente e dei terzi mittenti.
La procedura di gestione della e-mail aziendale
La corretta gestione dell’e-mail aziendale non può essere affidata a soluzioni estemporanee o a prassi informali, ma richiede l’adozione di una procedura aziendale chiara, formalizzata e conoscibile, idonea a disciplinare l’intero ciclo di vita delle caselle di posta elettronica, dalla loro attivazione fino alla disattivazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
In questa prospettiva, l’elaborazione e l’approvazione di una procedura (leggi qui un approfondimento dedicato) interna rappresentano uno degli strumenti principali attraverso cui il titolare del trattamento può dare concreta attuazione al principio di responsabilizzazione, oggi centrale nella disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Una procedura sulla gestione delle caselle di posta aziendale consente, in primo luogo, di chiarire le responsabilità individuali nella gestione delle credenziali di accesso, attribuendo al lavoratore un obbligo di utilizzo conforme alle finalità lavorative e all’organizzazione aziendale, e al datore di lavoro il compito di definire le regole tecniche e organizzative di presidio dello strumento.
In tale quadro, risultano particolarmente rilevanti le indicazioni fornite dal Garante circa la necessità di informare preventivamente i lavoratori sulle modalità di utilizzo della posta elettronica, sulle soluzioni previste per le assenze e sulle misure adottate in caso di cessazione del rapporto.
Dal punto di vista operativo, una simile procedura dovrebbe disciplinare in modo puntuale le modalità e i tempi di disattivazione degli account, il ruolo del personale IT nelle operazioni tecniche, nonché la possibilità di redigere verbali o attestazioni che documentino l’avvenuta disattivazione.
Assistenza legale e consulenza in procedure di gestione della casella e-mail aziendale
La gestione della e-mail aziendale ha implicazioni notevoli sul versante privacy e sottende profili di responsabilità e rischio sanzionatorio per il datore di lavoro.
In tale contesto, assume particolare importanza il supporto di un avvocato grado di affiancare imprese e organizzazioni nella definizione di modelli di gestione dell’e-mail aziendale coerenti con i principi di liceità, correttezza e responsabilizzazione, anche al fine di prevenire accessi abusivi ai sistemi informatici.
L’esperienza maturata dallo Studio in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza informatica ci consente di offrire un supporto qualificato nella valutazione delle soluzioni più idonee per la gestione degli account di posta.
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da Redazione | Feb 5, 2026 | Diritto d'Impresa
Come proteggere i sistemi informatici aziendali da condotte dai pericoli (interni ed esterni) all’impresa? Che si tratti di un dipendente infedele o di un hacker malintenzionato è fondamentale che la società si organizzi per disciplinare in modo preciso le modalità di utilizzo dei propri sistemi informatici.
L’adozione di regole interne chiare e formalizzate sull’utilizzo dei sistemi informatici aziendali si inserisce proprio in questa prospettiva, configurandosi come uno strumento di prevenzione dei rischi e di governo consapevole delle tecnologie digitali. Un regolamento o una policy interna consente all’impresa di definire in modo puntuale le modalità di utilizzo dei sistemi informatici, di delimitare le responsabilità dei soggetti che vi accedono e di promuovere una cultura della sicurezza informatica coerente con i principi di diligenza, correttezza e buona fede nell’esecuzione della prestazione lavorativa.
L’obiettivo del presente contributo è quello di illustrare come si redige una policy aziendale sull’utilizzo dei sistemi informatici, analizzandone la struttura, i contenuti essenziali e la funzione organizzativa. Intendiamo fornire ai lettori le coordinate per comprendere perché ogni impresa, indipendentemente dal settore di attività, dovrebbe dotarsi di un regolamento interno in materia e farlo espressamente conoscere e sottoscrivere ai propri dipendenti e collaboratori, quale presidio fondamentale di sicurezza e responsabilizzazione.
Infine, riporteremo un modello fac-simile affinché sia chiara la struttura base di una regolamento aziendale sull’utilizzo dei sistemi informatici.
I sistemi informatici come asset aziendali e oggetto di disciplina interna
I sistemi informatici non possono più essere considerati meri strumenti di supporto all’attività lavorativa, bensì veri e propri asset aziendali, dotati di un valore economico, strategico e giuridico autonomo. Su di essi transitano informazioni riservate, dati personali, segreti commerciali, know-how, documentazione contrattuale e, più in generale, elementi essenziali per la continuità operativa dell’organizzazione.
La loro compromissione, anche temporanea, può determinare conseguenze rilevanti sotto il profilo patrimoniale e reputazionale, incidendo sull’affidabilità dell’impresa nei confronti di clienti, partner commerciali e autorità pubbliche.
La policy aziendale sull’utilizzo dei sistemi informatici assolve a una funzione essenziale di governo interno degli asset digitali, ponendosi come strumento di regolazione dei comportamenti e di tutela dell’infrastruttura tecnologica. Essa consente di qualificare formalmente i sistemi informatici come beni aziendali destinati allo svolgimento della prestazione lavorativa, delimitandone le modalità di utilizzo consentite e vietate.
La funzione di una simile policy non si esaurisce, tuttavia, nella mera indicazione di divieti o prescrizioni operative. La disciplina sull’utilizzo dei sistemi informatici assume un ruolo centrale anche sotto il profilo della responsabilizzazione dei soggetti che accedono alle risorse digitali aziendali, contribuendo a rendere consapevoli dipendenti e collaboratori dei rischi connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche e delle possibili conseguenze derivanti da un uso non conforme.
Sotto il profilo della rilevanza giuridica, l’esistenza di una policy formalizzata sui sistemi informatici può assumere un ruolo significativo anche in caso di contenzioso o di accertamenti da parte delle autorità competenti. La predisposizione di un regolamento interno consente infatti all’impresa di dimostrare l’adozione di misure organizzative idonee a prevenire violazioni della sicurezza, danneggiamenti informatici, accessi abusivi o trattamenti illeciti di dati. Ciò rileva tanto in ambito civilistico, ai fini dell’accertamento della diligenza organizzativa dell’azienda, quanto in ambito lavoristico e, in determinate ipotesi, penale o amministrativo.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del regolamento sui sistemi informatici
Un profilo centrale nella redazione di un regolamento interno riguarda la corretta delimitazione dell’ambito di applicazione della policy sui sistemi informatici. Dal punto di vista soggettivo, la disciplina non dovrebbe essere limitata ai soli lavoratori subordinati, ma estendersi a tutti coloro che, a vario titolo, accedono ai sistemi informatici aziendali nello svolgimento di attività in favore dell’impresa.
In un’organizzazione moderna, infatti, l’utilizzo dei sistemi informatici non è circoscritto ai dipendenti in senso stretto, ma coinvolge spesso collaboratori esterni, consulenti, fornitori di servizi, tecnici incaricati e, in taluni casi, soggetti terzi autorizzati ad operare sui sistemi informatici aziendali o su quelli dei clienti. Una policy efficace deve quindi individuare espressamente i destinatari delle regole, chiarendo che l’obbligo di conformarsi alle disposizioni interne sussiste indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale e dalle mansioni formalmente attribuite.
Sotto il profilo oggettivo, il regolamento dovrebbe disciplinare l’utilizzo dei sistemi informatici in senso ampio, ricomprendendo non solo le infrastrutture e le risorse presenti all’interno delle sedi aziendali, ma anche l’accesso remoto, l’operatività presso clienti o terze parti e l’utilizzo di strumenti informatici al di fuori dei locali dell’impresa.
Sistemi informatici, autorizzazioni e regole di utilizzo: il cuore della policy aziendale
Il nucleo centrale di un regolamento interno sull’utilizzo dei sistemi informatici è rappresentato dalla disciplina delle modalità di accesso e di utilizzo delle risorse digitali messe a disposizione dall’impresa. È in questa sezione che la policy assume una funzione operativa concreta, traducendo i principi generali di sicurezza e correttezza in regole organizzative idonee a orientare i comportamenti quotidiani dei destinatari.
Una policy efficace deve innanzitutto chiarire che i sistemi informatici aziendali sono destinati esclusivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa o professionale e che ogni utilizzo per finalità estranee agli interessi dell’impresa deve essere espressamente regolato o vietato.
Particolare rilievo assume la disciplina delle autorizzazioni, intese come presupposto necessario per l’accesso ai sistemi informatici e per l’esecuzione di specifiche operazioni. La policy dovrebbe prevedere che l’accesso alle risorse informatiche sia consentito solo nei limiti delle mansioni affidate e sulla base di credenziali personali, attribuite secondo il principio di necessità e proporzionalità. In tal modo, il regolamento contribuisce a ridurre il rischio di accessi indebiti, utilizzi impropri o interventi non autorizzati sui sistemi informatici, rafforzando il controllo interno sull’infrastruttura tecnologica.
Accanto alle regole di accesso, la policy sui sistemi informatici deve disciplinare in modo chiaro le condotte vietate, individuando le principali tipologie di comportamenti suscettibili di compromettere la sicurezza dei sistemi e dei dati. La previsione di divieti espressi non ha una mera funzione sanzionatoria, ma svolge un ruolo educativo e preventivo, rendendo i destinatari consapevoli delle conseguenze che possono derivare da un uso negligente o scorretto delle risorse informatiche.
Tracciabilità, controlli e tutela dei sistemi informatici tra organizzazione e diritto del lavoro
Un ulteriore profilo di particolare rilevanza riguarda la tracciabilità delle attività svolte sui sistemi informatici aziendali e le modalità di esercizio dei controlli da parte dell’impresa. Invero, la possibilità di ricostruire gli accessi, le operazioni compiute e le interazioni con i sistemi informatici assume un’importanza cruciale sia sotto il profilo della sicurezza, sia ai fini della tutela dell’organizzazione in caso di incidenti o contestazioni.
La policy deve pertanto chiarire se e in che misura le attività sui sistemi informatici siano soggette a registrazione e conservazione, individuando le finalità di tali trattamenti in termini di sicurezza, continuità operativa e rispetto degli obblighi normativi.
La previsione di meccanismi di tracciabilità non può tuttavia prescindere da un attento bilanciamento con i diritti dei lavoratori. La disciplina dei controlli sui sistemi informatici si colloca infatti all’intersezione tra esigenze organizzative dell’impresa e tutela della sfera personale e professionale dei soggetti che utilizzano gli strumenti di lavoro. Una policy ben strutturata deve rendere trasparenti le modalità di raccolta e conservazione dei log, evitando forme di controllo occulto o sproporzionato e chiarendo che le informazioni raccolte sono trattate nel rispetto dei principi di liceità, pertinenza e non eccedenza.
In questa prospettiva, il regolamento interno sui sistemi informatici svolge anche una funzione di garanzia, poiché consente ai destinatari di conoscere preventivamente l’esistenza di sistemi di tracciamento e le regole che ne disciplinano l’utilizzo. La chiarezza delle disposizioni contribuisce a prevenire conflitti e contestazioni in ambito lavoristico, rafforzando al contempo la legittimità delle misure adottate dall’impresa per la tutela dei propri sistemi informatici.
La policy sui sistemi informatici come presidio di sicurezza anche per imprese non regolamentate
La policy in esame funge da presidio di sicurezza fondamentale anche per quelle imprese che non operano in settori formalmente regolamentati o soggetti a specifici obblighi normativi in materia di cybersicurezza. È infatti diffusa l’erronea convinzione secondo cui l’adozione di regole interne strutturate sui sistemi informatici sia necessaria soltanto per operatori appartenenti a comparti strategici o ad alto impatto tecnologico.
In realtà, la crescente dipendenza delle attività economiche dai sistemi informatici rende tale strumento organizzativo rilevante per qualsiasi impresa, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore di mercato.
Anche le realtà di piccole e medie dimensioni fanno oggi un uso intensivo dei sistemi informatici per la gestione della contabilità, dei rapporti con i clienti, delle comunicazioni interne ed esterne e del trattamento di dati personali.
In assenza di una policy interna, tali attività vengono spesso svolte sulla base di prassi informali, affidate all’esperienza individuale dei lavoratori, con un conseguente aumento del rischio di errori, utilizzi impropri o comportamenti non conformi. Al contrario, la predisposizione di un regolamento sui sistemi informatici consente di fissare un quadro di riferimento chiaro e condiviso, idoneo a ridurre l’incertezza operativa e a promuovere comportamenti coerenti con le esigenze di sicurezza dell’impresa.
Sotto questo profilo, la policy interna assume una funzione di accountability organizzativa, permettendo all’azienda di dimostrare di aver adottato misure ragionevoli e proporzionate per la tutela dei propri sistemi informatici e delle informazioni trattate.
Ciò rileva non solo in termini di prevenzione degli incidenti di sicurezza, ma anche sotto il profilo della gestione delle responsabilità in caso di eventi avversi. La presenza di una policy formalizzata e conosciuta dai destinatari rafforza infatti la posizione dell’impresa, consentendo di ricondurre eventuali violazioni a comportamenti individuali difformi dalle regole interne, anziché a carenze strutturali dell’organizzazione.
Diritto d’impresa, digitalizzazione e cyber security. Supporto da avvocati esperti
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L’attività di consulenza è orientata a fornire soluzioni su misura, capaci di integrare le esigenze operative dell’impresa con i profili di compliance e di tutela giuridica, contribuendo alla costruzione di un sistema di governance dei sistemi informatici solido, consapevole e adeguato alle sfide della trasformazione digitale.
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Ai sensi dell’art. 70-quater della Legge 633/1941, ai fini della tutela del diritto d’autore, si dichiara che il presente contenuto è riservato, e ne è vietata la riproduzione o l’estrazione di testo, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale.
MODELLO DI REGOLAMENTO INTERNO SULL’UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI
(bozza esemplificativa e assolutamente non esaustiva)
Art. 1 – Premessa e finalità del regolamento
Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei sistemi informatici aziendali messi a disposizione dall’Impresa per lo svolgimento delle attività lavorative e professionali.
L’adozione del presente Regolamento risponde all’esigenza di garantire un utilizzo corretto, consapevole e sicuro dei sistemi informatici, nonché di prevenire rischi di natura organizzativa, patrimoniale, reputazionale e giuridica connessi all’impiego delle tecnologie digitali.
Il Regolamento costituisce parte integrante delle misure organizzative adottate dall’Impresa per la tutela dei propri asset informativi e per la promozione di una cultura della sicurezza dei sistemi informatici, nel rispetto dei principi di diligenza, correttezza e buona fede nell’esecuzione della prestazione lavorativa.
Art. 2 – Ambito di applicazione soggettivo
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, accedono o utilizzano i sistemi informatici aziendali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori e ogni altro soggetto autorizzato dall’Impresa.
L’obbligo di osservanza del Regolamento sussiste indipendentemente dalla natura del rapporto giuridico intercorrente con l’Impresa e si estende a tutte le attività svolte mediante i sistemi informatici aziendali, anche qualora tali attività siano eseguite al di fuori delle sedi aziendali o presso clienti e terze parti.
Art. 3 – Ambito di applicazione oggettivo e definizione dei sistemi informatici
Ai fini del presente Regolamento, per sistemi informatici si intendono tutte le infrastrutture hardware e software, le reti di comunicazione, le postazioni di lavoro, i dispositivi mobili, le applicazioni e le risorse digitali messe a disposizione dall’Impresa, indipendentemente dalla loro ubicazione fisica o modalità di accesso.
Rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento anche i sistemi informatici accessibili da remoto, nonché quelli utilizzati nell’ambito di attività svolte fuori sede o in modalità di lavoro agile, laddove l’accesso avvenga mediante credenziali o strumenti forniti dall’Impresa.
Art. 4 – Principi generali di utilizzo dei sistemi informatici
I sistemi informatici aziendali sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività lavorative e professionali connesse all’organizzazione e agli interessi dell’Impresa.
Ogni utilizzo dei sistemi informatici deve avvenire nel rispetto delle finalità aziendali, delle disposizioni del presente Regolamento e delle istruzioni impartite dall’Impresa.
I soggetti destinatari del Regolamento sono tenuti a utilizzare i sistemi informatici con la massima diligenza, evitando comportamenti idonei a compromettere la sicurezza, l’integrità, la disponibilità o la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati.
Art. 5 – Autorizzazioni e credenziali di accesso
L’accesso ai sistemi informatici aziendali è consentito esclusivamente ai soggetti espressamente autorizzati dall’Impresa e nei limiti delle mansioni o delle attività loro affidate.
Le credenziali di accesso sono personali e non cedibili e devono essere utilizzate esclusivamente dal soggetto a cui sono state assegnate.
È fatto divieto di condividere le proprie credenziali di autenticazione con terzi, anche in buona fede, nonché di utilizzare credenziali assegnate ad altri soggetti.
I destinatari del Regolamento sono tenuti a custodire con cura le proprie credenziali e a segnalarne tempestivamente l’eventuale compromissione.
Art. 6 – Regole di condotta e utilizzi vietati
È vietato qualsiasi utilizzo dei sistemi informatici aziendali che sia contrario alla legge, alle disposizioni del presente Regolamento o agli interessi dell’Impresa.
In particolare, è vietato porre in essere comportamenti idonei a danneggiare i sistemi informatici, a consentire accessi non autorizzati, a compromettere la sicurezza delle reti o a utilizzare software non autorizzato.
È altresì vietato alterare, cancellare o modificare dati, programmi o configurazioni di sistema senza specifica autorizzazione, nonché utilizzare i sistemi informatici per finalità estranee all’attività lavorativa in modo non conforme alle istruzioni aziendali.
Art. 7 – Conservazione dei documenti e gestione delle informazioni
I documenti e le informazioni aziendali devono essere archiviati esclusivamente negli spazi e nei sistemi informatici individuati dall’Impresa.
Non è consentita la conservazione stabile di documenti aziendali su dispositivi personali o su sistemi di archiviazione non autorizzati, salvo diversa indicazione espressa.
I destinatari del Regolamento sono tenuti a trattare le informazioni aziendali con la massima riservatezza, adottando comportamenti coerenti con la natura e la sensibilità delle informazioni trattate.
Art. 8 – Accesso da remoto e attività fuori sede
L’accesso ai sistemi informatici aziendali da remoto o lo svolgimento di attività presso sedi esterne deve avvenire nel rispetto delle regole stabilite dall’Impresa e con modalità idonee a garantire un livello adeguato di sicurezza.
Il soggetto autorizzato è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare accessi non autorizzati, dispersioni di informazioni o utilizzi impropri dei sistemi informatici, anche in relazione all’ambiente esterno in cui la prestazione viene svolta.
Art. 9 – Tracciabilità e controlli
L’Impresa si riserva la facoltà di adottare strumenti di tracciabilità delle attività svolte sui sistemi informatici, nei limiti e per le finalità consentite dalla normativa vigente.
Le informazioni raccolte mediante tali strumenti sono utilizzate esclusivamente per esigenze di sicurezza, organizzazione e tutela del patrimonio aziendale.
I destinatari del Regolamento sono informati dell’esistenza di tali strumenti e delle modalità generali di trattamento dei dati derivanti dall’utilizzo dei sistemi informatici aziendali.
Art. 10 – Violazioni e conseguenze
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento può comportare l’adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità della violazione, nel rispetto della normativa applicabile e degli accordi contrattuali in essere.
Resta ferma la possibilità per l’Impresa di tutelare i propri diritti e interessi nelle sedi competenti, qualora dalla violazione del Regolamento derivino danni o responsabilità di natura civile, penale o amministrativa.
Art. 11 – Entrata in vigore e diffusione
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed è portato a conoscenza dei destinatari mediante idonee modalità di comunicazione.
La presa visione e l’accettazione del Regolamento costituiscono presupposto per l’accesso e l’utilizzo dei sistemi informatici aziendali.
da Redazione | Feb 2, 2026 | Diritto d'Impresa, Diritto civile
Come scrivere un buon contratto di ricerca? Nel quadro delle più recenti politiche, la ricerca scientifica e tecnologica ha assunto un ruolo centrale quale fattore propulsivo della competitività dei sistemi produttivi.
L’incremento degli stanziamenti pubblici e privati destinati alla ricerca, nonché la moltiplicazione dei programmi di finanziamento nazionali ed europei, hanno determinato l’aumento delle attività di ricerca commissionata negli ultimi tre anni (dati confermati dall’Istat: si veda il comunicato stampa). Si pone così l’esigenza di redigere un contratto di ricerca che disciplini rapporti tra il soggetto che promuove o finanzia l’attività di ricerca e il ricercatore, individuale o collettivo.
Obiettivo del presente contributo è illustrare la struttura tipica del contratto di ricerca, soffermandosi sulle principali clausole che ne definiscono il contenuto essenziale e sugli espedienti giuridici predisposti a tutela delle parti. L’analisi sarà rivolta, in particolare, all’individuazione degli elementi che consentono di redigere un contratto di ricerca completo e coerente con le esigenze operative dei soggetti coinvolti, nonché conforme ai principi generali dell’ordinamento civile e alle normative in materia di proprietà intellettuale e protezione dei dati personali.
La nozione giuridica di contratto di ricerca e la sua funzione economica
Nel sistema del diritto civile, il contratto di ricerca non è oggetto di una disciplina tipica, ma si configura quale figura negoziale atipica, riconducibile all’autonomia contrattuale delle parti ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile. Esso si colloca nell’area dei contratti aventi ad oggetto prestazioni intellettuali, presentando tuttavia tratti distintivi rispetto alle figure tradizionali della consulenza professionale, dell’appalto di servizi e della prestazione d’opera intellettuale.
La peculiarità del contratto di ricerca risiede nella finalizzazione dell’attività dedotta in obbligazione allo svolgimento di un’indagine scientifica o tecnica caratterizzata da un contenuto innovativo e, soprattutto, dall’incertezza intrinseca del risultato.
Sotto il profilo funzionale, il contratto di ricerca risponde all’esigenza del committente di acquisire nuove conoscenze, dati o soluzioni tecniche suscettibili di applicazione pratica o di valorizzazione economica, trasferendo sul piano contrattuale il rischio connesso all’esito dell’attività di ricerca.
Il contratto di ricerca svolge dunque una funzione economica distinta rispetto al contratto di consulenza, che è normalmente diretto a fornire un parere o una valutazione su dati già disponibili, e rispetto all’appalto di servizi, che presuppone la realizzazione di un risultato definito.
La dimensione “aleatoria” dell’attività di ricerca impone una disciplina contrattuale specifica, idonea a regolare la gestione delle conoscenze prodotte, la titolarità dei risultati e i limiti di responsabilità delle parti.
L’oggetto del contratto e la delimitazione dell’attività scientifica
N un contratto di ricerca la determinazione dell’oggetto consente di individuare con precisione l’attività che il ricercatore è tenuto a svolgere e di definire concretamente l’obbligo assunto da quest’ultimo. L’oggetto deve essere descritto in modo sufficientemente analitico, attraverso la definizione del programma di ricerca, delle finalità conoscitive o applicative perseguite e delle metodologie che si intendono adottare, pur nel rispetto dell’autonomia scientifica del ricercatore. Tale clausola assolve alla funzione di prevenire ambiguità interpretative, evitando che l’attività di ricerca venga confusa con una generica prestazione di consulenza o con un incarico di natura meramente esecutiva.
La corretta delimitazione dell’oggetto del contratto di ricerca implica, inoltre, l’individuazione dei risultati attesi, intesi non come esito “garantito” dell’attività, bensì come tipologia di output che la ricerca è finalizzata a produrre, quali relazioni scientifiche, studi sperimentali, modelli teorici, prototipi o elaborazioni di dati. Più precisamente, l’indicazione dei risultati interviene in funzione descrittiva e organizzativa in considerazione della natura intrinsecamente incerta dell’attività di ricerca.
Particolare rilievo assume, altresì, la previsione di eventuali limiti oggettivi dell’attività dedotta in contratto, mediante l’esplicitazione delle attività escluse dal perimetro dell’incarico e delle condizioni operative in cui la ricerca deve essere svolta.
Durata, fasi di esecuzione e obblighi delle parti
Nel contratto di ricerca, la definizione delle modalità di esecuzione dell’attività consente di organizzare il rapporto in modo da prevenire conflitti in fase applicativa. In primis, la previsione di un termine iniziale e finale consente di circoscrivere temporalmente l’impegno del ricercatore e di coordinare l’attività di ricerca con le esigenze programmatiche del committente, specie nei casi in cui la ricerca sia finanziata mediante fondi pubblici o inserita in programmi pluriennali.
La durata del contratto di ricerca può essere strutturata in modo unitario oppure articolata in fasi successive, ciascuna delle quali corrisponde a specifiche attività di indagine o a momenti di verifica intermedia.
La scansione dell’attività in fasi consente di associare l’esecuzione della ricerca a obblighi informativi periodici, mediante la predisposizione di relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, e di introdurre meccanismi di controllo compatibili con l’autonomia scientifica del ricercatore. Da un lato, il ricercatore è tenuto a svolgere l’attività dedotta in contratto con la diligenza qualificata propria della prestazione intellettuale, rispettando le regole metodologiche del settore scientifico di riferimento e operando secondo criteri di correttezza e trasparenza. Dall’altro lato, il committente assume l’obbligo di cooperare all’esecuzione della ricerca, fornendo le informazioni, i dati e le risorse eventualmente necessarie allo svolgimento dell’attività.
La regolamentazione della durata e delle fasi di esecuzione del contratto di ricerca si pone, pertanto, come strumento essenziale per garantire un ordinato svolgimento del rapporto e per consentire una valutazione oggettiva dell’adempimento, senza trasformare il controllo sull’attività scientifica in un’ingerenza incompatibile con la natura stessa della ricerca.
Corrispettivo, finanziamento della ricerca e disciplina dei costi nel contratto di ricerca
La regolamentazione del corrispettivo rappresenta, in un contratto di ricerca, un elemento essenziale per assicurare l’equilibrio sinallagmatico del rapporto e per definire in modo trasparente le condizioni economiche dell’attività scientifica commissionata. La determinazione del compenso può avvenire in misura forfettaria ovvero in relazione alle singole fasi di esecuzione della ricerca, in funzione della complessità dell’attività e della durata dell’incarico.
Particolare attenzione deve essere riservata alla disciplina dei costi connessi allo svolgimento della ricerca, quali le spese per materiali, strumentazioni, banche dati, personale di supporto o trasferte. La distinzione tra compenso per l’attività intellettuale e rimborso delle spese vive consente di evitare sovrapposizioni e di prevenire contestazioni in ordine alla natura delle somme dovute dal committente.
Nei casi in cui il contratto di ricerca sia inserito in un più ampio programma di finanziamento pubblico o privato, la clausola economica assume altresì la funzione di coordinare le obbligazioni contrattuali con le regole imposte dal soggetto finanziatore, imponendo una puntuale rendicontazione delle spese sostenute e dei risultati conseguiti.
La disciplina del corrispettivo nel contratto di ricerca deve, inoltre, tener conto della particolare natura dell’attività dedotta in contratto, caratterizzata da un elevato grado di incertezza quanto all’esito finale. Ne deriva l’opportunità di prevedere meccanismi che colleghino il pagamento all’effettivo svolgimento dell’attività e non al conseguimento di un risultato predeterminato, in coerenza con la qualificazione dell’obbligazione del ricercatore come obbligazione di mezzi.
Proprietà intellettuale e titolarità dei risultati
Non vi è dubbio che, in un contratto di ricerca, la disciplina della proprietà intellettuale è in assoluto l’elemento più importante, in quanto l’attività scientifica e di ricerca applicata è destinata, per sua natura, a generare risultati suscettibili di valorizzazione economica.
La mancanza di una regolamentazione espressa in ordine alla titolarità dei risultati della ricerca espone le parti a un elevato rischio di conflitti, specie nei casi in cui l’attività commissionata conduca alla realizzazione di opere dell’ingegno, invenzioni brevettabili, banche dati o soluzioni tecnologiche innovative.
In tale prospettiva, è opportuno distinguere tra le conoscenze e i diritti preesistenti in capo al ricercatore o al committente e i risultati nuovi che derivano direttamente dall’esecuzione del contratto di ricerca. La definizione di tali ambiti consente di evitare indebite appropriazioni di conoscenze pregresse e di chiarire se i risultati dell’attività debbano essere attribuiti in via esclusiva al committente ovvero se al ricercatore spetti una titolarità concorrente o residuale.
La regolamentazione può assumere la forma di una cessione dei diritti patrimoniali di sfruttamento ovvero di una concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, a favore del committente, ferma restando la tutela dei diritti morali dell’autore ove applicabili.
Il contratto di ricerca disciplina, normalmente, le modalità di utilizzazione economica dei risultati, prevedendo eventuali limitazioni settoriali, territoriali o temporali allo sfruttamento, nonché l’eventuale riconoscimento di compensi aggiuntivi in caso di valorizzazione commerciale.
Riservatezza, pubblicazioni scientifiche e trattamento dei dati
La previsione di obblighi di riservatezza, all’interno di un contratto di ricerca, rappresenta un leitmotiv ricorrente. L’attività di ricerca, infatti, implica frequentemente l’accesso a dati, documenti, metodologie e conoscenze che presentano un valore economico o strategico per il committente e che, se divulgate anticipatamente, potrebbero pregiudicare lo sfruttamento dei risultati o compromettere la posizione competitiva dei soggetti coinvolti.
La clausola di riservatezza è pertanto volta a delimitare l’ambito delle informazioni coperte da segreto, a individuare i soggetti legittimati a conoscerle e a stabilire la durata dell’obbligo anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale.
Accanto alla tutela della segretezza, il contratto di ricerca deve confrontarsi con l’esigenza, tipica dell’attività scientifica, di consentire la diffusione dei risultati mediante pubblicazioni, comunicazioni a convegni o altre forme di divulgazione.
Si pone, in tal modo, un problema di coordinamento tra l’interesse del ricercatore alla libertà di pubblicazione e l’interesse del committente alla protezione delle informazioni riservate e alla valorizzazione economica dei risultati. La soluzione è generalmente individuata nella previsione di clausole che subordinano la pubblicazione al previo esame o consenso del committente, ovvero che impongono un termine di differimento volto a consentire l’adozione delle misure di tutela della proprietà intellettuale.
Ulteriore profilo di rilievo riguarda il trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti nell’attività di ricerca, in particolare nei settori medico, farmacologico e sociologico. In tali ipotesi, il contratto di ricerca deve chiarire la ripartizione dei ruoli tra le parti sotto il profilo della titolarità e della responsabilità del trattamento, nonché le finalità e le misure di sicurezza adottate.
Il contratto di ricerca nei diversi ambiti scientifici e tecnologici
La struttura generale del contratto di ricerca conserva una sostanziale unitarietà indipendentemente dal settore in cui l’attività scientifica è svolta; tuttavia, le singole clausole risultano suscettibili di significative modulazioni in funzione dell’ambito disciplinare di riferimento e delle peculiarità proprie del settore considerato.
Nella ricerca medica e farmaceutica, ad esempio, assumono un rilievo preminente le disposizioni relative al rispetto delle normative in materia di sperimentazione clinica, alla protezione dei dati sanitari e al ruolo dei comitati etici, con conseguente rafforzamento delle clausole concernenti la responsabilità, la riservatezza e il trattamento delle informazioni personali. In tali ambiti, il contratto di ricerca è frequentemente chiamato a coordinarsi con protocolli sperimentali e con fonti regolatorie di derivazione sovranazionale.
Nella ricerca tecnologica e informatica, il contratto di ricerca è invece fortemente caratterizzato dalla disciplina della proprietà intellettuale e del know-how, poiché i risultati possono consistere in software, algoritmi, modelli di intelligenza artificiale o soluzioni ingegneristiche suscettibili di immediata applicazione industriale.
Analoghe considerazioni valgono per la ricerca industriale e ingegneristica, nella quale la definizione dell’oggetto e dei risultati attesi deve essere coordinata con le esigenze produttive e con le normative tecniche di settore.
Diversa è, infine, la configurazione del contratto di ricerca nei settori sociologico, economico e delle scienze sociali, nei quali l’attività di indagine può implicare la raccolta di dati personali e la produzione di elaborazioni statistiche o interpretative. In tali ipotesi, il contratto di ricerca deve prestare particolare attenzione alla disciplina della riservatezza e alla conformità alla normativa sulla protezione dei dati, nonché alla regolamentazione delle modalità di diffusione dei risultati.
Assistenza legale nella redazione e nell’esecuzione del contratto di ricerca. Rivolgiti a noi
La complessità strutturale del contratto di ricerca, unitamente alla pluralità di interessi giuridici che esso è chiamato a disciplinare, rende particolarmente rilevante il ruolo dell’assistenza legale nella fase di redazione e in quella di esecuzione del rapporto contrattuale.
La predisposizione di un contratto di ricerca richiede, infatti, una conoscenza approfondita non soltanto dei principi generali del diritto civile, ma anche delle normative settoriali che possono incidere sull’attività di ricerca, quali quelle in materia di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali, riservatezza delle informazioni e, in determinati ambiti, sperimentazione scientifica e regolazione tecnica.
Anche nella fase esecutiva il supporto dell’avvocato si rivela fondamentale, per risolvere le questioni relative alla corretta interpretazione delle clausole, alla gestione dei risultati, alla ripartizione delle responsabilità e all’eventuale modifica dell’assetto negoziale in presenza di sopravvenienze.
Il nostro Studio presta assistenza in materia di diritto civile e diritto dell’innovazione, con particolare riguardo alla predisposizione di contratti in ambito ad alto contenuto tecnico e scientifico. Disponiamo di expertise specifica e professionisti per valutare ogni aspetto del contratto di ricerca, nelle sue molteplici declinazioni.
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Ai sensi dell’art. 70-quater della Legge 633/1941, ai fini della tutela del diritto d’autore, si dichiara che il presente contenuto è riservato, e ne è vietata la riproduzione o l’estrazione di testo, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale.
da Redazione | Gen 17, 2026 | Diritto civile, Diritto d'Impresa
La consulenza informatica risulta oggi, a livello nazionale, tra i servizi di maggiore impatto economico in termini di volume e fatturato. Vi rientra non soltanto la mera fornitura di un software o di un servizio standardizzato ma, sempre più spesso, anche un insieme articolato di prestazioni professionali, tecniche e organizzative, finalizzate ad accompagnare il committente lungo un percorso strutturato di analisi, progettazione, implementazione e gestione di soluzioni digitali complesse.
In tale prospettiva, il contratto di consulenza informatica si pone come il “veicolo giuridico” attraverso il quale vengono disciplinati rapporti caratterizzati da specializzazione tecnica, ed elevato rischio tecnologico, economico e operativo, come lo sviluppo informatico, le integrazioni di API, l’assistenza tecnica, le configurazioni e le personalizzazioni del software.
La prassi contrattuale mostra come i servizi di consulenza informatica siano sempre più organizzati secondo una logica modulare e progressiva, articolata in fasi autonome ma funzionalmente collegate tra loro.
L’obiettivo del presente articolo è dunque quello di illustrare il contenuto tipico di un contratto di consulenza informatica, soffermandosi sulle principali fasi che ne caratterizzano l’esecuzione e sui servizi comunemente inclusi in tale tipologia contrattuale.
Consulenza informatica: cosa si intende per “struttura modulare” del contratto
Una caratteristica ricorrente nei contratti di consulenza informatica è la struttura modulare, che riflette la natura progressiva e adattiva dei servizi tecnologici oggetto di regolamentazione. A differenza dei contratti tradizionali di fornitura, nei quali l’oggetto della prestazione è definito in modo unitario e statico, la consulenza informatica si fonda su un’articolazione per fasi successive, ciascuna delle quali risponde a finalità specifiche ed è destinata a produrre risultati autonomamente apprezzabili.
Tale impostazione consente alle parti di governare la complessità del progetto informatico, graduando nel tempo l’impegno economico e operativo e mantenendo un margine di flessibilità rispetto all’evoluzione delle esigenze del committente.
In questa prospettiva, la disciplina contrattuale si sviluppa su più livelli documentali. Le condizioni generali di contratto svolgono la funzione di definire il quadro normativo di riferimento, stabilendo principi comuni, regole di responsabilità, criteri di allocazione dei rischi e limiti ai diritti delle parti.
Accanto ad esse, assumono rilievo centrale i documenti di ingaggio operativo, quali il modulo d’ordine o lo statement of work, nei quali viene concretamente delimitato l’oggetto della consulenza informatica, con l’indicazione delle singole fasi attivate, dei deliverable attesi, delle tempistiche di esecuzione e dei corrispettivi pattuiti.
Ad esempio, in un contratto di consulenza informatica correttamente strutturato ogni fase del servizio deve essere qualificata come prestazione autonoma, ancorché funzionalmente collegata alle altre, con la conseguenza che l’attivazione di una fase non implica automaticamente l’obbligo di affidamento delle successive. Tale impostazione risponde all’esigenza di tutelare entrambe le parti, garantendo al fornitore la certezza del perimetro dell’incarico e al committente la possibilità di valutare progressivamente l’opportunità di proseguire il rapporto alla luce degli esiti conseguiti.
Adempimento del contratto di consulenza informatica. Come si qualificano le obbligazioni?
Un profilo centrale nella disciplina del contratto di consulenza informatica concerne la corretta qualificazione delle obbligazioni assunte dal fornitore, tema che incide in modo diretto sull’assetto delle responsabilità e sulla gestione del rischio contrattuale.
Nella prassi contrattuale è ricorrente che le prestazioni rese nell’ambito della consulenza informatica siano qualificate come “obbligazioni di mezzi” e non di risultato. Ciò in ragione dell’elevato contenuto tecnico delle attività, della variabilità dei fattori esterni e della dipendenza dell’esito finale da elementi non integralmente controllabili dal consulente o dallo sviluppatore, quali la qualità dei dati forniti dal committente, l’affidabilità dei sistemi terzi o l’evoluzione delle esigenze organizzative.
Assume particolare rilievo la previsione di clausole contrattuali volte a chiarire che il fornitore si impegna a svolgere le attività di consulenza informatica con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico, senza tuttavia garantire il raggiungimento di specifici risultati economici, commerciali o operativi.
L’accordo di consulenza informatica disciplina, di regola, anche i meccanismi di verifica e accettazione delle prestazioni. Vi sono clausole che prevedono termini entro i quali il committente può formulare contestazioni motivate, nonché ipotesi di accettazione espressa o tacita delle attività svolte. Parimenti rilevanti sono le previsioni in materia di limitazione di responsabilità, esclusione dei danni indiretti e allocazione dei rischi connessi all’interazione con infrastrutture, software o servizi di terzi.
Assessment preliminare e inquadramento tecnico
In un rapporto di consulenza informatica, l’assessment preliminare rappresenta, normalmente, la fase iniziale di inquadramento delle esigenze del committente e di ricognizione del contesto tecnologico di riferimento. Si tratta di un’attività di natura prevalentemente analitica e consulenziale, finalizzata a comprendere i processi organizzativi, i flussi informativi, i sistemi già in uso e gli obiettivi dichiarati dal committente, al fine di delineare possibili scenari di intervento e ipotesi progettuali coerenti.
In questa fase, la consulenza informatica assume una dimensione strategica, in quanto orienta le successive scelte tecniche e contrattuali.
Sotto il profilo giuridico, è fondamentale che il contratto qualifichi l’assessment come una prestazione autonoma, dotata di una propria causa e di una propria remunerazione, distinta dalle eventuali fasi successive di sviluppo o implementazione.
Le clausole rilevanti in questa fase devono chiarire che gli output dell’assessment, quali report, analisi, raccomandazioni operative o schemi progettuali preliminari, hanno natura meramente indicativa e non vincolante. Tali output, invero, non costituiscono né un progetto esecutivo né una garanzia di fattibilità tecnica o di risultato, ma rappresentano uno strumento conoscitivo a supporto delle decisioni del committente che decide di affidare la consulenza informatica per le successive fasi.
Ulteriori profili contrattuali di rilievo riguardano gli obblighi di collaborazione del committente, chiamato a fornire dati, informazioni e accessi completi e attendibili, nonché la disciplina della proprietà intellettuale sul know-how elaborato in questa fase.
È prassi prevedere che metodologie, modelli concettuali e soluzioni astratte sviluppate nell’ambito dell’Assessment restino nella titolarità del consulente, con facoltà di riutilizzo in contesti diversi, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
Il Proof of Concept (PoC) tra sperimentazione e gestione del rischio
In un contratto di consulenza informatica, il Proof of Concept (PoC) rappresenza una fase intermedia di particolare rilievo, collocandosi tra l’analisi preliminare e l’eventuale implementazione definitiva delle soluzioni tecnologiche.
Il PoC ha una funzione eminentemente sperimentale e dimostrativa, in quanto consente al committente di valutare, in un contesto controllato e limitato, le potenzialità di un servizio, di un applicativo o di specifiche funzionalità, senza affrontare immediatamente i costi e le complessità di un progetto completo.
Dal punto di vista contrattuale, è essenziale che il PoC sia chiaramente qualificato come realizzazione prototipale, priva dei requisiti di stabilità, sicurezza e completezza propri di un ambiente di produzione.
Le clausole rilevanti devono precisare che il PoC è fornito “as is”, senza garanzie espresse o implicite in ordine all’idoneità a uno scopo specifico, alla continuità operativa o alla conformità normativa. In un corretto contratto di consulenza informatica, il PoC non attribuisce al committente alcun diritto di utilizzo produttivo o commerciale del prototipo, né costituisce presupposto automatico per l’avvio delle fasi successive.
Ulteriori profili di disciplina riguardano i criteri di valutazione e i tempi per la formulazione di osservazioni da parte del committente, nonché la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle soluzioni sviluppate in questa fase.
Si suole riservare al consulente/sviluppatore la piena titolarità del codice, delle architetture e delle logiche implementate nel PoC, concedendo al committente una mera facoltà di valutazione interna. Tale assetto contrattuale consente di contenere i rischi connessi alla sperimentazione e di preservare la funzione propria del PoC quale strumento di supporto decisionale all’interno di un percorso di consulenza informatica strutturata. Ma trattasi di una clausola derogabile, e spesso oggetto di diversa valutazione tra le parti.
Analisi di dettaglio e configurazione guidata di servizi o applicativi
Una volta superata la fase sperimentale, il contratto di consulenza informatica può prevedere un momento di maggiore approfondimento tecnico, rappresentato dall’analisi di dettaglio e dalla configurazione guidata di servizi o applicativi.
Questa fase segna il passaggio da una valutazione preliminare delle soluzioni a un’attività strutturata di adattamento funzionale degli strumenti informatici alle esigenze concrete del committente. L’oggetto della consulenza informatica diviene un’attività di accompagnamento tecnico-operativo.
Sotto il profilo contenutistico, l’analisi di dettaglio comprende normalmente la raccolta puntuale dei requisiti, la mappatura dei flussi informativi, la modellazione dei dati, la definizione di ruoli e permessi, nonché l’impostazione delle regole operative e dei workflow applicativi.
La configurazione guidata consiste, invece, nella parametrizzazione degli strumenti software sulla base delle risultanze dell’analisi, senza che ciò comporti, di regola, lo sviluppo di nuove funzionalità. È fondamentale che il contratto di consulenza informatica chiarisca che tali attività si fondano sulle informazioni fornite dal committente e che eventuali errori, lacune o incoerenze nei dati di partenza possono incidere sugli esiti della configurazione.
Le clausole contrattuali rilevanti in questa fase riguardano, in primo luogo, i criteri di accettazione delle attività svolte. È prassi prevedere termini entro i quali il committente può sollevare contestazioni motivate, decorso il quale la configurazione si intende accettata, anche tacitamente.
Consulenza informatica, formazione e onboarding operativo
Nel perimetro della consulenza informatica, la fase di formazione e onboarding operativo del personale del cliente garantisce l’effettiva fruibilità delle soluzioni tecnologiche implementate. Anche il più avanzato sistema informatico, infatti, risulta inefficace se non adeguatamente compreso e utilizzato dagli utenti finali.
La consulenza informatica, in questa fase, assume una funzione di trasferimento operativo delle conoscenze, finalizzata a rendere il committente autonomo nell’uso quotidiano degli strumenti adottati, secondo le configurazioni e le logiche concordate nelle fasi precedenti.
È essenziale che il contratto di consulenza informatica delimiti in modo chiaro l’oggetto della formazione, precisando che essa ha natura eminentemente operativa e non comprende, salvo diverso accordo, attività di consulenza strategica, riorganizzazione dei processi aziendali o ulteriori interventi di configurazione o sviluppo.
Le clausole rilevanti in questa fase attengono, in primo luogo, alla definizione del monte ore complessivo, alle modalità di erogazione e ai termini di utilizzo delle sessioni formative. È frequente prevedere la non rimborsabilità delle ore non fruite entro un determinato periodo, nonché la decurtazione delle sessioni annullate senza congruo preavviso.
Ulteriori profili di disciplina riguardano l’esclusione di responsabilità del consulente per l’uso successivo degli strumenti da parte del committente e per i risultati ottenuti mediante l’applicazione delle conoscenze acquisite.
Consulenza informatica: sviluppo di personalizzazioni, integrazioni, automazioni e script
Una delle componenti più complesse e delicate del contratto di consulenza informatica è rappresentata dallo sviluppo di personalizzazioni, integrazioni, automazioni e script, attività che segnano il passaggio dalla semplice configurazione all’intervento progettuale su misura.
In questa fase, la consulenza informatica si confronta con esigenze altamente specifiche del committente, che richiedono soluzioni tecniche adattate a contesti organizzativi, infrastrutturali e applicativi spesso eterogenei.
Dal punto di vista contrattuale, è essenziale che lo sviluppo personalizzato sia descritto in modo puntuale, chiarendo l’oggetto delle attività, le dipendenze tecniche e i presupposti di fattibilità. Nel contratto di consulenza informatica devono trovare adeguata disciplina le integrazioni con sistemi esterni, che presuppongono la disponibilità di API, credenziali e servizi di terzi, rispetto ai quali il consulente non può assumere garanzie di continuità o compatibilità nel tempo.
Analogamente, lo sviluppo di automazioni e script comporta margini di variabilità tecnica che rendono opportuno qualificare tali prestazioni come obbligazioni di mezzi, con esclusione di garanzie assolute sul risultato.
Particolarmente rilevante è la disciplina dei profili economici e dei diritti di proprietà intellettuale. È prassi prevedere stime indicative dei costi, accompagnate da clausole di tolleranza, nonché la riserva in capo al consulente della titolarità del codice, delle logiche implementate e delle soluzioni riutilizzabili.
Al committente viene normalmente concessa una licenza d’uso limitata (ad esempio una licenza in SaaS), funzionale all’utilizzo delle soluzioni nell’ambito del progetto. Tale assetto consente di bilanciare l’interesse del committente alla personalizzazione con l’esigenza del fornitore di tutelare il proprio patrimonio tecnico e il know-how aziendale.
I servizi di assistenza e supporto tecnico continuativo nella consulenza informatica
Nel quadro di un contratto di consulenza informatica, le prestazioni di assistenza e supporto tecnico continuativo garantiscono la stabilità operativa delle soluzioni adottate e a presidiare, nel tempo, il corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte del committente.
A differenza delle attività progettuali o di sviluppo, l’assistenza si colloca in una dimensione prevalentemente reattiva e operativa, volta a gestire richieste puntuali, chiarimenti e interventi correttivi di limitata entità. In tale ambito, la consulenza informatica assume la funzione di supporto specialistico, senza trasformarsi in un’attività di gestione continuativa dei sistemi del cliente.
Dal punto di vista contrattuale, è fondamentale delimitare con precisione il perimetro dei servizi di assistenza, distinguendo le attività incluse da quelle espressamente escluse. In un corretto contratto di consulenza informatica, l’assistenza viene spesso strutturata mediante pacchetti di ore prepagate, soggetti a un termine di validità e a un utilizzo a scalare, con previsione della decadenza delle ore non utilizzate. Tale impostazione consente di rendere prevedibile l’impegno del fornitore e di evitare che il servizio di supporto si estenda indefinitamente oltre quanto economicamente e operativamente sostenibile.
Ulteriori clausole di rilievo riguardano le modalità di erogazione dell’assistenza, i canali di comunicazione, i tempi di presa in carico delle richieste e l’eventuale previsione di livelli di servizio. Di regola, si chiarisce che l’assistenza non include obblighi di monitoraggio proattivo, né interventi immediati, salvo espressa pattuizione.
Parimenti rilevante è la previsione secondo cui restano a carico del committente la responsabilità per il corretto utilizzo degli strumenti e per la gestione dei dati e dei processi interni. In tal modo, la consulenza informatica in ambito di assistenza viene ricondotta alla sua funzione tipica di supporto tecnico, evitando indebite sovrapposizioni con attività di gestione o outsourcing non espressamente concordate.
Contratto di consulenza informatica, sviluppo software e servizi accessori. Uno Studio legale con expertise specifica
La complessità strutturale del contratto di consulenza informatica – così come emerge dall’analisi delle singole fasi che ne compongono l’esecuzione – rende evidente l’importanza del supporto di un professionista qualificato.
Il nostro Studio, grazie a team coordinato dall’Avvocato Luca D’Agostino, offre servizi di assistenza legale in materia di contratti nell’ambiente informatico, mediante soluzioni su misura per il cliente e orientato al tutela incisiva dei suoi diritti.
Ci occupiamo della redazione e revisione di contratti di consulenza informatica, licenze software, accordi per lo sviluppo e la personalizzazione di applicativi, nonché alla regolamentazione dei servizi di assistenza.
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da Redazione | Gen 9, 2026 | Diritto civile, Diritto d'Impresa
Le condizioni generali di contratto assumono un ruolo centrale nella regolazione dei rapporti tra imprese e clienti, nel contesto di un’economia sempre più veloce e digitalizzata.
La diffusione di piattaforme web, servizi online, applicazioni software e strumenti di commercio elettronico ha profondamente inciso sulle modalità di formazione del consenso, imponendo agli operatori economici l’adozione di schemi contrattuali idonei a garantire certezza giuridica, uniformità applicativa e adeguata tutela dell’organizzazione imprenditoriale.
In tale scenario, le condizioni generali sono lo strumento privilegiato attraverso il quale l’impresa definisce preventivamente l’assetto dei propri rapporti contrattuali, disciplinando in modo sistematico diritti, obblighi e responsabilità delle parti.
L’utilizzo delle condizioni generali risponde, invero, all’esigenza di coniugare efficienza operativa e conformità alla disciplina civilistica, soprattutto nei settori in cui la prestazione è erogata a distanza, mediante strumenti informatici, o coinvolge una pluralità indeterminata di clienti. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle attività di vendita online, allo sviluppo e alla concessione in licenza di software, alla fornitura di servizi digitali, alla prestazione d’opera intellettuale svolta tramite piattaforme, nonché alle forme di promozione commerciale tipiche dell’economia dei contenuti.
L’obiettivo del presente contributo è quello di offrire un’analisi sistematica dell’istituto civilistico delle condizioni generali di contratto, illustrandone la funzione, la struttura e la disciplina applicabile, con particolare attenzione alle principali tipologie contrattuali utilizzate nei servizi della società dell’informazione.
Nozione e disciplina delle condizioni generali di contratto nel diritto civile
Nel sistema del diritto civile, le condizioni generali di contratto sono nate per predisporre e disciplinare in modo unilaterale e standardizzato le clausole applicabili a un ampio numero di rapporti negoziali. Esse si collocano nell’ambito dell’autonomia contrattuale, ma ne rappresentano una declinazione peculiare, in quanto il contenuto del contratto non è il frutto di una trattativa individuale, bensì il risultato di una “standardizzazione preventiva” operata dal soggetto che le predispone.
La disciplina di riferimento è rinvenibile, in via principale, negli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i quali dettano le regole applicabili ai contratti conclusi mediante adesione.
Le condizioni generali assumono rilevanza giuridica nella misura in cui siano portate a conoscenza della controparte al momento della conclusione del contratto, secondo modalità idonee a consentirne un’effettiva conoscibilità.
Un aspetto centrale della disciplina riguarda la presenza di clausole che, per il loro contenuto, determinano uno squilibrio significativo a carico dell’aderente. Ad esempio, le condizioni generali che prevedono limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso unilaterale, decadenze, proroghe tacite o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria sono soggette a specifici requisiti di approvazione, al fine di garantire una tutela minima del contraente che aderisce allo schema predisposto.
Condizioni generali, modulo d’ordine e conclusione del contratto online
Nei contratti conclusi tramite strumenti digitali, le condizioni generali operano frequentemente in combinazione con un modulo d’ordine commerciale, dando luogo a una struttura contrattuale articolata, ma unitaria. Tale impostazione risponde all’esigenza di separare il contenuto normativo e stabile del rapporto, destinato a disciplinare una pluralità di contratti, dagli elementi “variabili” della singola operazione economica, quali il prezzo, la durata, le caratteristiche della prestazione o il piano di servizio selezionato dal cliente.
Le condizioni generali assolvono così alla funzione di cornice regolatoria, mentre il modulo d’ordine individua l’oggetto concreto del contratto.
Questa tecnica contrattuale assume un rilievo particolarmente significativo nei modelli di business digitali, in cui la conclusione del contratto avviene spesso mediante procedure automatizzate di registrazione, acquisto o attivazione del servizio.
In tali ipotesi, il richiamo espresso alle condizioni generali all’interno del modulo d’ordine consente di semplificare il processo di conclusione del contratto, riducendo gli oneri operativi per l’impresa e garantendo, al contempo, un elevato grado di uniformità nella disciplina dei rapporti con i clienti.
Sotto il profilo giuridico, la validità di tale assetto presuppone che le condizioni generali siano chiaramente richiamate, facilmente accessibili e accettate in modo consapevole dal cliente. Ciò implica l’adozione di meccanismi idonei a documentare l’avvenuta accettazione, nonché a garantire la possibilità di conservazione e riproduzione del testo contrattuale.
Condizioni generali nei contratti di vendita
Nei contratti di vendita di beni, il venditore disciplina spesso in modo uniforme, mediante condizioni generali, i rapporti con i propri acquirenti, definendo preventivamente il contenuto del contratto e le regole applicabili alla singola operazione economica.
La disciplina civilistica della vendita, contenuta negli articoli 1470 e seguenti del codice civile, è il quadro normativo di riferimento tanto per la vendita tradizionale quanto per quella conclusa attraverso canali digitali, con adattamenti resi necessari dalle modalità telematiche di formazione del consenso e di esecuzione della prestazione.
Nella vendita di beni tra operatori economici, tipicamente qualificabile come rapporto business-to-busness (B2B), le condizioni generali trovano applicazione in un ambito caratterizzato da maggiore autonomia negoziale e da un più ampio spazio per la disciplina convenzionale degli interessi in gioco.
In tali ipotesi, esse possono legittimamente prevedere clausole di limitazione o modulazione della responsabilità, pattuizioni in tema di garanzie, termini di decadenza per le contestazioni, nonché regole specifiche in materia di consegna, trasferimento del rischio e risoluzione del contratto.
Diverso è il quadro giuridico della vendita di beni rivolta al consumatore finale, nella quale le condizioni generali devono necessariamente confrontarsi con la disciplina inderogabile del Codice del consumo. In tale ambito, la funzione delle condizioni generali non viene meno, ma risulta significativamente incisa dalla presenza di norme imperative poste a tutela della parte debole del rapporto. Clausole relative a garanzie legali, recesso, responsabilità e rimedi contrattuali devono essere conformi alla disciplina consumeristica, la quale limita la possibilità di deroga convenzionale e impone specifici obblighi di informazione e trasparenza.
Quanto alla c.d. “vendita di servizi”, essa presenta una struttura giuridica più complessa e difficilmente riconducibile in modo esclusivo allo schema tipico della vendita. In tali ipotesi, le condizioni generali sono chiamate a disciplinare rapporti caratterizzati da una natura contrattuale ibrida, nella quale la disciplina della vendita può trovare applicazione solo in via parziale.
La regolazione del rapporto si fonda, infatti, in larga misura su elementi propri di altre figure contrattuali, quali l’appalto, la prestazione d’opera o il mandato, a seconda della natura della prestazione dedotta in contratto. Le condizioni generali assumono così un ruolo determinante nel qualificare correttamente il rapporto, nel definire l’estensione delle obbligazioni assunte e nel ricondurre la disciplina applicabile entro un quadro coerente e funzionale alle esigenze del modello di business adottato.
Condizioni generali nell’appalto d’opera e nell’appalto di servizi
Le condizioni generali sono spesso utilizzate anche nei contratti d’appalto d’opera o di appalto di servizi, per la regolazione preventiva e unilaterale di rapporti caratterizzati da un’elevata complessità tecnica (insieme a capitolati descrittivi e/o prestazionali).
La disciplina civilistica dell’appalto, delineata dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile, trova applicazione ogniqualvolta una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
In tale ambito, le condizioni generali consentono di definire in modo uniforme il perimetro delle obbligazioni assunte, riducendo il margine di incertezza interpretativa che spesso accompagna le prestazioni ad alto contenuto tecnico.
Nella prassi dei servizi digitali, la disciplina dell’appalto d’opera e dell’appalto di servizi trovano applicazione ai contratti conclusi da software house, web agency, sviluppatori e/o fornitori di soluzioni tecnologiche, soprattutto quando l’oggetto del contratto consiste nella realizzazione di un risultato specifico o nell’erogazione continuativa di attività organizzate.
Le condizioni generali di appalto disciplinano tipicamente aspetti quali la descrizione dell’opera o del servizio, i tempi di esecuzione, le modalità di verifica e accettazione, nonché i criteri di determinazione del corrispettivo. Attraverso la standardizzazione di tali clausole, l’impresa può assicurare coerenza e prevedibilità nella gestione dei rapporti contrattuali.
Particolare rilievo assumono le clausole che disciplinano il corretto funzionamento del prodotto o del servizio oggetto del contratto e l’allocazione del rischio connesso a eventuali anomalie tecniche. In tali rapporti, le condizioni generali regolano ordinariamente le garanzie per malfunzionamenti, la gestione dei bug e le modalità di intervento correttivo, distinguendo tra difetti bloccanti e anomalie minori, nonché tra attività incluse nel corrispettivo e prestazioni ulteriori soggette a separata remunerazione.
Centrale è altresì la disciplina dei termini e delle modalità di denuncia dei vizi, che consente di delimitare temporalmente la responsabilità dell’appaltatore e di garantire certezza nella fase post-consegna.
Un ulteriore profilo di primaria importanza riguarda la regolazione dei diritti di proprietà intellettuale sul prodotto sviluppato. Le condizioni generali di appalto nei business digitali definiscono se e in quale misura i diritti di utilizzazione economica del software, della piattaforma o della soluzione tecnologica siano trasferiti al committente ovvero concessi in licenza, nonché l’eventuale riserva in capo all’appaltatore di componenti riutilizzabili, know-how o moduli preesistenti. A ciò si affiancano le clausole in materia di limitazione di responsabilità, volte a circoscrivere l’esposizione dell’appaltatore ai danni indiretti, consequenziali o da perdita di dati, nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento.
Le condizioni generali assumono, infine, un ruolo determinante nella disciplina dell’assistenza post-consegna e della manutenzione evolutiva o correttiva, nonché nella regolazione degli obblighi di sicurezza informatica del prodotto o del servizio fornito.
Condizioni generali e prestazione d’opera intellettuale in ambito digitale
La progressiva digitalizzazione dei servizi ha determinato una profonda trasformazione anche nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, favorendo la diffusione di modelli di erogazione delle attività professionali attraverso piattaforme online, strumenti di videoconferenza e ambienti digitali dedicati.
In tale contesto, le condizioni generali consentono di regolare i rapporti tra professionista e cliente, soprattutto quando la prestazione è resa a distanza e secondo modalità standardizzate. La disciplina civilistica della prestazione d’opera intellettuale, contenuta negli articoli 2229 e seguenti del codice civile, continua a trovare applicazione, ma richiede un’attenta declinazione in funzione delle peculiarità proprie dei servizi digitali.
Le condizioni generali risultano particolarmente rilevanti per i professionisti regolamentati, quali psicologi, ingegneri, architetti, medici, nutrizionisti o commercialisti, che sempre più frequentemente offrono consulenze, pareri e attività di supporto professionale mediante canali online.
Al tempo stesso, esse assumono rilievo anche per figure professionali non ordinistiche, come personal trainer, mental coach, business coach, consulenti di marketing, formatori digitali, content strategist o professionisti della comunicazione, la cui attività si fonda prevalentemente sulla prestazione intellettuale e sull’interazione con il cliente.
La corretta formulazione delle clausole contrattuali consente di circoscrivere la responsabilità del prestatore, chiarendo che l’attività è svolta secondo diligenza professionale, ma senza assunzione di responsabilità per esiti economici, terapeutici o performativi non direttamente controllabili. Le condizioni generali disciplinano inoltre il compenso, le modalità di pagamento, la durata del rapporto e le ipotesi di recesso, offrendo un assetto contrattuale coerente con la natura seriale e digitale delle prestazioni.
Infine, le condizioni generali svolgono una funzione essenziale nella tutela del know-how professionale e nella regolazione dell’utilizzo dei contenuti prodotti nel corso della prestazione, quali materiali didattici, report, schede tecniche o elaborati digitali.
Condizioni generali per servizi di hosting e sviluppo di siti web
L’hosting e lo sviluppo di siti web si configura come un rapporto contrattuale complesso, nel quale convivono elementi riconducibili a diverse figure tipiche, quali l’appalto di servizi, la prestazione d’opera e, in alcuni casi, la locazione o il comodato. Le condizioni generali consentono di ricondurre tale complessità entro un assetto normativo coerente, chiarendo diritti, obblighi e responsabilità delle parti.
Per quanto riguarda i servizi di hosting, le condizioni generali disciplinano ordinariamente l’accesso alle risorse tecnologiche, la disponibilità del servizio, i livelli di performance e le modalità di utilizzo dell’infrastruttura informatica.
In tali rapporti, particolare rilievo assumono le clausole relative alla continuità del servizio, alla gestione delle interruzioni e alla sospensione o cessazione dell’erogazione in caso di violazione degli obblighi contrattuali.
Nei contratti di sviluppo di siti web, le condizioni generali svolgono una funzione essenziale nella definizione dell’oggetto della prestazione e delle modalità di esecuzione dell’attività. Esse disciplinano aspetti quali le fasi di progettazione e realizzazione, i tempi di consegna, le procedure di verifica e accettazione del lavoro, nonché il regime delle modifiche e delle integrazioni successive.
Centrale è altresì la regolazione dei diritti di proprietà intellettuale sul sito, sui contenuti e sul codice sviluppato, che le condizioni generali possono attribuire integralmente al committente ovvero riservare, in tutto o in parte, al fornitore.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la sicurezza informatica e la protezione dei dati, soprattutto nei casi in cui il sito web gestisca informazioni personali o svolga funzioni operative per il business del cliente. Le condizioni generali consentono di disciplinare gli obblighi delle parti in materia di sicurezza, manutenzione e aggiornamento, nonché di definire i limiti di responsabilità in caso di incidenti informatici.
Condizioni generali nei contratti di licenza Software e nei modelli SaaS
Nei contratti di licenza software, e in particolare nei modelli di Software-as-a-Service (SaaS), le condizioni generali regolano l’accesso e l’utilizzo della soluzione tecnologica da parte degli utenti, chiarendo sin dall’origine la natura del rapporto contrattuale.
A differenza della vendita, infatti, il contratto di licenza non comporta il trasferimento della proprietà del software, ma l’attribuzione di un diritto di utilizzo limitato, temporalmente e funzionalmente circoscritto, che trova fondamento nella disciplina del diritto d’autore applicabile ai programmi per elaboratore.
Le condizioni generali regolano, altresì, gli elementi essenziali del rapporto, quali la durata dell’abbonamento, le modalità di accesso alla piattaforma, i livelli di servizio e le ipotesi di sospensione o cessazione del contratto. Prevedono, poi, divieti di riproduzione, modifica o decompilazione, nonché la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul codice, sulle funzionalità e sugli eventuali sviluppi successivi.
Per un approfondimento specifico della struttura contrattuale delle licenze software e dei modelli SaaS, nonché delle principali clausole utilizzate nella prassi, si rinvia a un contributo dedicato e specifico sul tema.
Sponsorizzazione commerciale di prodotti e servizi e influencer marketing
Nei contratti di sponsorizzazione commerciale di prodotti e servizi, sempre più diffusi nell’economia digitale e nel mercato dei contenuti online, si utilizzano spesso le condizioni generali. Esse sono predisposte – a seconda dei casi e in base alla notorietà del content creator – da quest’ultimo ovvero dall’impresa che intende promuovere i propri prodotti.
Tali contratti trovano fondamento nell’autonomia negoziale e si configurano come accordi atipici, nei quali convivono elementi riconducibili al mandato, alla prestazione d’opera e alla concessione di diritti, rendendo particolarmente rilevante una regolazione contrattuale chiara e sistematica.
Le condizioni generali di sponsorizzazione sono ampiamente utilizzate da imprese che promuovono i propri prodotti o servizi attraverso influencer, content creator, testimonial digitali, streamer, youtuber, podcaster o professionisti della comunicazione online.
In tali rapporti, esse consentono di definire in modo uniforme l’oggetto della prestazione promozionale, le modalità di realizzazione dei contenuti, i canali di diffusione e la durata della collaborazione. La standardizzazione delle condizioni generali risponde all’esigenza di gestire campagne promozionali seriali, riducendo il rischio di difformità operative e di incertezze interpretative.
Un profilo centrale delle condizioni generali in materia di sponsorizzazione riguarda la disciplina dei diritti di immagine e di utilizzazione economica dei contenuti prodotti. Attraverso specifiche clausole, le parti possono regolare l’uso dei marchi, dei segni distintivi e dei contenuti promozionali, nonché stabilire i limiti temporali e territoriali dello sfruttamento.
Le condizioni generali disciplinano inoltre i compensi, le modalità di pagamento e le ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto, prevedendo spesso obblighi di esclusiva o di non concorrenza in capo al soggetto sponsorizzato.
Di particolare rilievo è infine la regolazione degli obblighi di conformità normativa e di correttezza nella comunicazione commerciale.
Supporto legale da avvocati esperti di e-commerce, digital marketing e vendite di web
L’esperienza che abbiamo maturato nell’ambito del diritto civile e del diritto dell’innovazione ci consente di affiancare imprese digitali, sviluppatori, professionisti e operatori del digital marketing nella progettazione e nella redazione di condizioni generali coerenti con il modello di business adottato e con la disciplina applicabile.
Riserviamo particolare attenzione alla corretta qualificazione dei rapporti contrattuali, alla modulazione delle responsabilità, alla tutela della proprietà intellettuale e alla conformità dei testi contrattuali alle norme di legge.
Il nostro supporto to permetterà di coordinare l’esigenza di una tutela legale “forte” con la semplificazione e la speditezza propria delle relazioni commerciali.
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