Novità NIS 2026: elenco dei fornitori rilevanti e termini per gli adempimenti

Novità NIS 2026: elenco dei fornitori rilevanti e termini per gli adempimenti

NIS 2026: cosa ci attende all’orizzonte? Con la pubblicazione, in data13 aprile 2026, delle nuove determinazioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il percorso di attuazione del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 entra in una nuova fase.

Esaurito il periodo di prima applicazione disciplinato dall’art. 42 del decreto NIS, il quadro regolatorio si consolida infatti attorno a una logica, per così dire, ordinaria, nella quale gli obblighi di registrazione, aggiornamento informativo, adozione delle misure di sicurezza e gestione dei flussi verso lapiattaforma ACNassumono una fisionomia strutturata.

Le due nuove determinazioni di ACN (n. 127434/2026 e n. 127437/2026) chiariscono, da un lato, la scansione temporale degli adempimenti per i soggetti inseriti per la prima volta nell’elenco dei soggetti NIS nel corso del 2026 e, dall’altro, aggiornano in modo significativo le modalità di utilizzo della piattaforma digitale, introducendo nuovi obblighi informativi.

In questo breve articolo intendiamo offrire un inquadramento giuridico delle principali novità NIS 2026, soffermandoci in particolare sui nuovi termini applicabili ai soggetti di prima inclusione e sull’obbligo di elencazione dei fornitori rilevanti.

La Determina ACN n. 127434/2026. Quali termini per i soggetti neo-inseriti?

Nel quadro NIS 2026 vanno anzitutto chiariti i termini applicabili ai soggetti inseriti per la prima volta nell’elenco dei soggetti NIS ai sensi dell’art. 7, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 138/2024.

LaDeterminainterviene, infatti, a precisare la scansione temporale degli obblighi che gravano su tali soggetti, stabilendo che il termine per l’adozione delle misure di sicurezza di cui agli allegati 1 e 2 della Determinazione ACN n. 379907 scade il 31 luglio 2027, mentre l’obbligo di notifica degli incidenti significativi, come descritti negli allegati 3 e 4 della medesima determinazione, decorre dal 1° gennaio 2027.

Il dato assume rilievo anche sul piano interpretativo, poiché conferma che l’Agenzia ha inteso distinguere con nettezza la posizione dei soggetti già stabilmente inseriti nel perimetro NIS da quella dei soggetti che vi accedono successivamente.

Occorre sottolineare che, per espressa previsione, la determina di applica a decorrere dal prossimo 30 aprile 2026.

NIS 2026: continuità degli obblighi per i soggetti già inseriti nel 2025

La Determina ACN n. 127434/2026 conferma la permanenza del regime già applicabile ai soggetti inseriti nell’elenco dei soggetti NIS nel corso dell’anno 2025. Per tali soggetti, infatti, la nuova determinazione non introduce alcun differimento né alcuna rimodulazione dei termini, limitandosi a stabilire espressamente che restano fermi i termini già previsti dall’art. 3 della Determinazione ACN n. 379907 del 19 dicembre 2025.

Isoggetti già inclusinel perimetro, avendo beneficiato della fase di prima applicazione e avendo già avviato il percorso di adeguamento, non potranno ovviamente invocare il nuovo calendario di scadenze (pensato e strutturato per i neo-inseriti). Per è stato individuato nel 2025 restano immutati tanto il cronoprogramma relativo alle misure di sicurezza quanto quello concernente gli obblighi di notifica degli incidenti significativi e, più in generale, gli adempimenti già scanditi dalla disciplina secondaria.

Aggiornamento annuale delle informazioni e nuovi contenuti dichiarativi

Tra le novità NIS 2026 vi sono poi le modalità di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale ACN. LaDeterminazione n. 127437/2026(che sostituisce la precedente Determinazione ACN n. 379887 del 19 dicembre 2025) amplia il perimetro delle informazioni che i soggetti NIS sono tenuti a confermare e trasmettere attraverso i servizi resi disponibili sul Portale ACN.

Come noto, dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno, i soggetti NIS sono chiamati a procedere all’aggiornamento annuale delle informazioni, assicurando la correttezza dei dati anagrafici e di contatto del soggetto, dell’indicazione del rappresentante legale, dell’elenco dei procuratori generali, dei componenti degli organi di amministrazione e direttivi, nonché delle ulteriori informazioni rilevanti ai sensi dell’art. 7 del decreto NIS.

A ciò si aggiunge la necessità di verificare lo spazio di indirizzamento IP pubblico, i nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto, gli accordi di condivisione delle informazioni e i dati identificativi del referente CSIRT e degli eventuali sostituti.

NIS 2026: l’elenco dei fornitori rilevanti

Tra le innovazioni di maggiore interesse introdotte nel quadro NIS 2026 merita un’attenzione specifica il nuovo art. 18 della Determinazione ACN n. 127437/2026, che inserisce nell’ambito dell’aggiornamento annuale delle informazioni l’obbligo di elencazione dei fornitori rilevanti NIS.

La previsione si colloca nel più ampio disegno di rafforzamento della sicurezza della catena di approvvigionamento, coerentemente con l’impostazione del D. Lgs. 138/2024, che attribuisce rilievo alle dipendenze esterne suscettibili di incidere sulla continuità delle attività e dei servizi rilevanti. Si rinvia alcontributo specificoche abbiamo scritto sul tema.

La nozione di fornitore rilevante, come definita dalla stessa determinazione, ricomprende il soggetto che assicura la fornitura di servizi o prodotti al soggetto NIS quando ricorra almeno uno dei criteri normativamente indicati.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. ll) della determina in esame per “fornitore rilevante NIS” si intende quel soggetto che«assicura la fornitura di servizi o di prodotti a un soggetto NIS che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri di rilevanza: 1) la fornitura è riconducibile alle attività o ai servizi di cui all’allegato I, punti 8 e 9, del decreto NIS (fornitura ICT); 2) l’interruzione o la compromissione della fornitura comporta un impatto significativo sulla capacità del soggetto NIS, anche per effetto della indisponibilità di fornitori alternativi, di erogare le attività o i servizi per i quali rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS (fornitura non fungibile)».

In altre parole, il  primo criterio concerne la fornitura ICT, riconducibile alle attività o ai servizi di cui all’allegato I, punti 8 e 9, del decreto NIS. Il secondo riguarda invece l’ipotesi in cui l’interruzione o la compromissione della fornitura comporti un impatto significativo sulla capacità del soggetto NIS di erogare le attività o i servizi per i quali rientra nell’ambito applicativo del decreto, anche in ragione della indisponibilità di fornitori alternativi.

L’indicazione dei fornitori rilevanti va fatta inserendo informazioni complete, per consentire all’Autorità nazionale di comprendere l’effettiva della natura e della collocazione della fornitura. In particolare, devono essere indicati la denominazione del fornitore, il relativo codice fiscale, il Paese in cui esso ha la sede legale, i codici CPV relativi alle forniture di cui fruisce il soggetto NIS e, soprattutto, il criterio di rilevanza utilizzato per qualificare il fornitore come rilevante ai sensi della determina.

Trattasi si un adempimento che non riguarda i soli soggetti NIS 2026, ma tutti i soggetti destinatari della disciplina; esso assume una portata sostanziale, in quanto riflette direttamente sulla governance del rischio cyber e sulla tenuta complessiva della supply chain.

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Le novità introdotte nel quadro NIS 2026 mostrano con particolare evidenza che gli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati sono in continua evoluzione: numerose le responsabilità, i processi di valutazione, specialmente con riguardo alla supply chain.

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delega di funzioni NIS 2 e responsabilità del consiglio di amministrazione nella cybersicurezza secondo ACN

Delega di funzioni e cybersicurezza: organi amministrativi e direttivi del consiglio di amministrazione restano responsabili secondo il decreto NIS 2.

 

Scioglimento e liquidazione di società commerciale (in particolare la S.r.l.)

Scioglimento e liquidazione di società commerciale (in particolare la S.r.l.)

Nel diritto commerciale, la liquidazione è la fase successiva rispetto allo scioglimento della società. L’ente, pur non perseguendo più il normale scopo lucrativo, continua a esistere sul piano giuridico al fine di definire ordinatamente tutti i rapporti patrimoniali e giuridici ancora pendenti.

Con particolare riguardo alle società di capitali, e segnatamente alla società a responsabilità limitata, la disciplina positiva si rinviene negliartt. 2484 e seguenti del codice civile, i quali regolano tanto le cause di scioglimento quanto l’apertura della fase di liquidazione, la nomina dei liquidatori, la redazione del bilancio finale e, infine, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. La normativa chiarisce, dunque, che la cessazione dell’attività imprenditoriale non coincide con un’immediata estinzione dell’ente, ma si articola in un procedimento finalizzato alla dismissione dell’attivo, al soddisfacimento dei creditori sociali e all’eventuale riparto del residuo tra i soci.

L’obiettivo del presente articolo è offrire una ricostruzione chiara e sistematica dell’istituto della liquidazione della società commerciale, con specifica attenzione allasocietà a responsabilità limitata, illustrandone i presupposti, il funzionamento e i principali adempimenti.

Cause di scioglimento della società e avvio della liquidazione

La fase di liquidazione presuppone il previo verificarsi di una causa di scioglimento della società. Per le società di capitali, e dunque anche per la Srl, il quadro normativo di riferimento è dettato dall’art. 2484 c.c., che individua una serie di ipotesi tipiche nelle quali la società non può più proseguire secondo la propria funzione originaria e deve, pertanto, avviarsi verso la liquidazione.

Tra tali ipotesi assumono particolare rilievo il decorso del termine di durata, il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale nei casi previsti dalla legge, nonché la deliberazione assembleare con cui i soci decidano volontariamente di porre termine all’esperienza societaria.

A queste si aggiungono le ulteriori cause previste dall’atto costitutivo, dallo statuto o da specifiche disposizioni di legge. La disciplina codicistica chiarisce, inoltre, che gli effetti dello scioglimento non si producono in modo indistinto in ogni ipotesi, ma si collegano, a seconda dei casi, all’iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento oppure all’iscrizione della relativa deliberazione assembleare.

Da tenere ben distinto questo istituto rispetto a quello dell’esclusione del socio, a cui abbiamo dedicato unospecifico approfondimento.

Messa in liquidazione della Srl senza notaio: quando è possibile?

Un profilo che merita di essere chiarito riguarda la possibilità di avviare la liquidazione dellaSrlsenza l’intervento del notaio. Tale soluzione è ammessa, in linea generale, quando lo scioglimento dipende da una causa già verificatasi e accertata dagli amministratori ai sensi dell’art. 2484, nn. 1-5, c.c., poiché, in queste ipotesi, gli effetti dello scioglimento si producono con l’iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui l’organo amministrativo accerta la causa stessa.

La prassi camerale evidenzia che, in tali casi, il procedimento può articolarsi in due passaggi distinti: dapprima l’accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori, quindi la nomina del liquidatore e la messa in liquidazione della società, con verbale non necessariamente notarile.

Diversamente, quando lo scioglimento deriva da una deliberazione volontaria dei soci ai sensi dell’art. 2484, n. 6, c.c., l’intervento del notaio resta necessario, trattandosi di deliberazione che incide sull’assetto statutario e che deve essere assunta nelle forme prescritte per le modificazioni dell’atto costitutivo.

Il ruolo degli amministratori nella procedura di liquidazione

Nel procedimento che conduce alla liquidazione della società commerciale, un ruolo di primo ordine spetta agli amministratori. All’organo gestorio l’art. 2485 c.c. attribuisce il compito di accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento e di procedere agli adempimenti pubblicitari conseguenti. In caso di omissione o ritardo, gli amministratori rispondano personalmente e solidalmente dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi.

Sotto il profilo operativo, occorre inoltre distinguere tra il momento dell’accertamento della causa di scioglimento e quello, successivo, della nomina dei liquidatori. La prassi del Registro delle Imprese di Roma evidenzia che, per le cause di scioglimento di cui ai nn. 1-5 dell’art. 2484 c.c., si procede ordinariamente con due distinti depositi: il primo riguarda l’iscrizione dell’accertamento della causa di scioglimento da parte dell’organo amministrativo; il secondo concerne la nomina del liquidatore e la messa in liquidazione della società.

Solo con l’iscrizione della nomina del liquidatore presso il Registro delle Imprese gli amministratori cessano dalla carica, come espressamente ricordato dallaprassi cameralein applicazione dell’art. 2487-bis, comma 3, c.c. Ne consegue che, sino a quel momento, gli amministratori conservano le funzioni strettamente necessarie alla gestione della transizione verso la liquidazione, con il dovere di non aggravare la situazione patrimoniale della società e di predisporre un passaggio ordinato delle scritture e della documentazione sociale.

La messa in liquidazione della società: assemblea, nomina del liquidatore e pubblicità legale

L’apertura della fase di liquidazione richiede il compimento di ulteriori atti destinati a imprimere alla società una nuova configurazione organizzativa. Con la deliberazione con cui i soci provvedono alla nomina del liquidatore o dei liquidatori e stabiliscono i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione.

L’art. 2487 c.c. attribuisce infatti all’assemblea la competenza a determinare il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento dell’eventuale organo collegiale, i poteri loro attribuiti e le modalità secondo cui la procedura dovrà essere condotta. In presenza di scioglimento per deliberazione volontaria dei soci, tale decisione si inserisce nel medesimo atto che dispone lo scioglimento; nelle altre ipotesi, essa interviene successivamente all’accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori.

Con l’iscrizione della nomina si produce l’effetto, previsto dall’art. 2487-bis c.c., della cessazione degli amministratori dalla carica, con contestuale subentro del liquidatore nella titolarità dei poteri gestori compatibili con la fase liquidatoria.

Il liquidatore: poteri, doveri e responsabilità

Con l’iscrizione della nomina nel Registro delle Imprese, il liquidatore diviene l’organo cui è affidata la gestione della società nella fase di liquidazione, subentrando agli amministratori in una funzione che, pur conservando natura gestoria, risulta ontologicamente diversa da quella esercitata nella fase fisiologica dell’attività d’impresa.

La società, infatti, non è più orientata alla produzione del profitto mediante l’esercizio dell’attività commerciale, ma al progressivo esaurimento dei rapporti giuridici pendenti, alla trasformazione del patrimonio in liquidità e alla definizione dell’esposizione debitoria. In questo quadro, i poteri del liquidatore devono essere letti alla luce della finalità tipica della liquidazione: porre in essere gli atti utili al soddisfacimento dei creditori sociali e all’eventuale riparto del residuo tra i soci. L’art. 2489 c.c. conferma tale impostazione, attribuendo ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo diversa limitazione risultante dalla deliberazione di nomina o dalla legge.

Sotto il profilo dei doveri, il liquidatore è tenuto a operare con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, nel rispetto non solo dell’interesse della società, ma anche della posizione dei soci e, soprattutto, del ceto creditorio. Egli deve prendere in consegna i libri sociali e la documentazione contabile, ricostruire con precisione la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, gestire le attività di realizzo dell’attivo, definire i rapporti pendenti e procedere ai pagamenti secondo legalità e correttezza.

L’art. 2495 c.c., nel disciplinare la cancellazione della società, lascia impregiudicata la possibilità di far valere le responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali non soddisfatti, ove il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi ultimi.

Realizzo dell’attivo, pagamento dei debiti e tutela dei creditori

La fase centrale della liquidazione è quella propriamente operativa, nella quale il liquidatore è chiamato a trasformare in denaro le componenti attive del patrimonio sociale e a destinare le somme ricavate al soddisfacimento dei debiti della società.

L’art. 2489 c.c. attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione; tale formula, di ampia portata, deve tuttavia essere interpretata in senso funzionale, nel senso che ogni atto deve risultare coerente con la finalità tipica della procedura, ossia la ordinata dismissione del patrimonio e la progressiva estinzione dell’ente. Proprio per questa ragione, anche la cessione di beni mobili, immobili, partecipazioni o altri cespiti patrimoniali deve avvenire secondo criteri di correttezza, trasparenza e ragionevolezza economica, così da evitare dispersioni dell’attivo suscettibili di ledere i creditori e, in via eventuale, i soci,

Accanto al realizzo dell’attivo, assume rilievo primario il pagamento del passivo sociale, che costituisce il vero banco di prova della correttezza della liquidazione. La distribuzione di somme ai soci, in particolare, non può intervenire se non dopo il soddisfacimento dei creditori o dopo l’accantonamento delle risorse necessarie a tale scopo, poiché la fase di liquidazione resta strutturalmente orientata alla tutela prioritaria del ceto creditorio.

In tale prospettiva, la gestione dei debiti fiscali, previdenziali, bancari e commerciali richiede particolare attenzione, anche perché eventuali irregolarità possono riflettersi sulla responsabilità del liquidatore e, nei casi previsti, su quella degli amministratori che abbiano aggravato la situazione patrimoniale prima dell’apertura della procedura.

Adempimenti contabili, fiscali e bilancio finale di liquidazione

La società in liquidazione continua a essere soggetto giuridico sino alla cancellazione dal Registro delle Imprese e, proprio per tale ragione, resta tenuta all’osservanza delle regole in materia di contabilità, dichiarazioni fiscali e assolvimento delle obbligazioni tributarie ancora pendenti.

Il liquidatore deve dunque curare la tenuta delle scritture contabili relative al periodo di liquidazione, verificare la consistenza del patrimonio, monitorare l’evoluzione del passivo e assicurare la corretta rappresentazione delle operazioni compiute nel corso della procedura.

A ciò si aggiunge la necessità di predisporre, ove la liquidazione si protragga nel tempo, i bilanci annuali di liquidazione, che consentono ai soci e ai terzi di verificare l’andamento della procedura e di comprendere in quale misura l’attivo sia stato realizzato e il passivo progressivamente estinto. Sul piano fiscale, restano altresì fermi gli obblighi dichiarativi e, se del caso, gli adempimenti IVA e gli ulteriori rapporti con l’Amministrazione finanziaria, la cui definizione assume rilievo essenziale ai fini della regolare conclusione della liquidazione.

L’approdo finale di questa fase è rappresentato dal bilancio finale di liquidazione, documento conclusivo nel quale il liquidatore dà conto dell’intera attività svolta e della situazione patrimoniale residua risultante all’esito della procedura.

Ai sensi dell’art. 2492 c.c., il bilancio finale, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato, ove previsto, dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese; da tale deposito decorre il termine entro il quale i soci possono proporre reclamo. La disciplina positiva e laprassi cameralechiariscono, inoltre, che il bilancio finale presuppone una liquidazione effettivamente compiuta e non può essere validamente redatto e depositato prima dell’iscrizione della nomina dei primi liquidatori, momento dal quale soltanto si perfeziona il passaggio dalla gestione amministrativa alla gestione liquidatoria.

Cancellazione della società dal Registro delle Imprese ed effetti estintivi

La fase conclusiva della liquidazione coincide con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, atto al quale l’ordinamento ricollega l’estinzione dell’ente. Nelle società di capitali (Srl, S.p.A., Sapa), il legislatore ha costruito un sistema nel quale la liquidazione richiede anche il compimento dell’adempimento pubblicitario finale.

Ai sensi dell’art. 2495 c.c., una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese; da quel momento, la società cessa di esistere come soggetto giuridico.

La disciplina civilistica e la prassi camerale distinguono, sul piano operativo, tra approvazione tacita del bilancio finale, che si forma decorso il termine di novanta giorni dal deposito senza reclami, e approvazione espressa da parte dei soci, con la conseguente possibilità di procedere alla domanda di cancellazione secondo le modalità previste dalla modulistica e dalle istruzioni del Registro competente.

Ciò nondimeno, la cancellazione non equivale, sul piano sostanziale, a un azzeramento assoluto di ogni possibile conseguenza giuridica connessa alla precedente esistenza della società. Lo stesso art. 2495 c.c. prevede, infatti, che i creditori sociali non soddisfatti possano far valere i propri diritti nei confronti dei soci, nei limiti di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, nonché nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi ultimi.

A ciò si aggiunge che la prassi del Registro delle Imprese contempla, in determinati presupposti, anche l’iscrizione d’ufficio della cancellazione, una volta decorso il termine successivo al deposito del bilancio finale senza opposizioni, in coerenza con la finalità di semplificazione del sistema pubblicitario.

Revoca della liquidazione e prosecuzione dell’attività sociale

L’ordinamento ammette la possibilità che la società revochi lo stato di liquidazione e torni alla normale operatività, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge e siano adeguatamente tutelati gli interessi dei creditori.

Ai sensi dell’art. 2487-ter c.c., la revoca della liquidazione può essere deliberata dall’assemblea, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, e deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese. La scelta legislativa riflette una logica di flessibilità del fenomeno societario: può accadere, infatti, che le ragioni che avevano condotto allo scioglimento vengano meno, ovvero che, nel corso della liquidazione, muti il contesto economico, si ricomponga un dissidio tra soci, si realizzi una ricapitalizzazione o emerga una concreta possibilità di prosecuzione dell’attività.

Sotto il profilo degli effetti, la revoca della liquidazione non produce conseguenze immediate in ogni caso. La disciplina codicistica prevede infatti che essa abbia effetto solo decorso il termine di sessanta giorni dall’iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso di tutti i creditori sociali oppure il pagamento di quelli che non abbiano prestato il consenso.

Tale meccanismo conferma che la liquidazione non riguarda esclusivamente i rapporti interni tra soci, ma incide direttamente sulla sfera giuridica dei terzi che confidano nella destinazione del patrimonio sociale alla soddisfazione dei loro crediti.

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Sistemi IA ad alto rischio: come adeguarsi al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)?

Sistemi IA ad alto rischio: come adeguarsi al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)?

Come accertarsi che un sistema di IA non rientri da quelli considerati ad alto rischio? Come noto, l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act) ha inaugurato, nel diritto dell’Unione, una disciplina organica dei sistemi di intelligenza artificiale, destinata a incidere in modo profondo sulle modalità di progettazione, immissione sul mercato, messa in servizio e utilizzo di soluzioni tecnologiche basate suAI generativa.

Ciò che più preoccupa gli operatori economici è, tuttavia, la possibile qualificazione del sistema che adottano come “ad alto rischio”. La nozione di alto rischio richiede una verifica puntuale, condotta alla luce delle definizioni, dei criteri e dei casi d’uso espressamente considerati dal Regolamento.

Proprio per tale ragione, prima ancora di interrogarsi sugli adempimenti imposti dall’AI Act, è necessario comprendere se lo strumento concretamente adottato integri davvero un sistema di intelligenza artificiale ai sensi della disciplina europea e, successivamente, se esso rientri in una delle ipotesi di alto rischio previste dal legislatore.

Con il presente contributo intendiamo fornire le coordinate per orientarsi nella valutazione, individuando i passaggi utili a classificare correttamente il sistema utilizzato e a impostare in modo consapevole il percorso di adeguamento.

L’entrata in vigore dell’AI Act e la progressiva applicazione delle regole sull’alto rischio

Ai fini di una corretta impostazione del tema, occorre preliminarmente considerare che ilRegolamento (UE) 2024/1689non prevede un’applicazione integralmente simultanea di tutte le proprie disposizioni, ma introduce un meccanismo di efficacia progressiva, espressamente disciplinato dall’art. 113.

La norma stabilisce, anzitutto, che il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre la sua applicazione generale decorre dal2 agosto 2026. Tale regola, tuttavia, è accompagnata da una serie di anticipazioni e differimenti che assumono particolare rilievo pratico per gli operatori economici e per tutti i soggetti chiamati a valutare se un sistema rientri tra quelli ad alto rischio.

In particolare, dal2 febbraio 2025si applicano i capi I e II, vale a dire le disposizioni generali del Regolamento e la disciplina delle pratiche di intelligenza artificiale vietate. Dal2 agosto 2025trovano invece applicazione il capo III, sezione 4, il quale disciplina i notified bodies, ossia gli organismi notificati chiamati a svolgere funzioni di valutazione della conformità in relazione ai sistemi e ai prodotti sottoposti ai controlli previsti dal Regolamento.

Dalla stessa data si applica il capo V, dedicato ai modelli di IA per finalità generali, con le regole sulla loro classificazione e sugli obblighi imposti ai relativi fornitori, specialmente quando presentino rischio sistemico; il capo VII, concernente la governance, e dunque l’assetto istituzionale di vigilanza europea e nazionale, comprensivo dell’AI Office, del Comitato europeo per l’intelligenza artificiale, del forum consultivo, del panel scientifico e delle autorità nazionali competenti; nonché l’art. 78, che detta la disciplina in materia di riservatezza e trattamento confidenziale delle informazioni acquisite dalle autorità e dai soggetti coinvolti nell’applicazione del Regolamento.

Quanto, invece, al cuore della nozione di alto rischio, l’art. 113, lettera c), precisa che l’art. 6, paragrafo 1, e i corrispondenti obblighi connessi ai sistemi che rientrano in tale previsione, si applicano solo dal2 agosto 2027.

Cos’è esattamente un sistema di IA?

Per stabilire se un’impresa, un ente o un professionista debba realmente interrogarsi sulla disciplina dell’alto rischio, è necessario affrontare, prima di ogni altra questione, ladefinizione di sistema di intelligenza artificialecontenuta nell’art. 3 del Regolamento.

La norma qualifica come sistema di IA un sistema automatizzato progettato per operare con livelli di autonomia variabili, che può eventualmente mostrare adattabilità dopo la diffusione e che, in funzione di obiettivi espliciti o impliciti, deduce dagli input ricevuti il modo in cui generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni capaci di influenzare ambienti fisici o virtuali (art. 3, par. 1, lett a).

Per comprenderne appieno il significato, possiamo scomporre la nozione nei suoielementi essenziali.Anzitutto, deve trattarsi di un sistema automatizzato, e quindi non di una mera attività umana assistita occasionalmente da strumenti digitali. In secondo luogo, il sistema deve operare con un certo grado di autonomia, nel senso che l’output non coincide con la semplice esecuzione meccanica e trasparente di ogni singolo comando impartito in tempo reale dall’utente.

Inoltre, il sistema deve essere in grado di dedurre dagli input come produrre l’output: è proprio questo il nucleo che distingue l’intelligenza artificiale da molti software tradizionali. Non basta, dunque, che il programma elabori dati; occorre che, a partire dai dati ricevuti, esso sviluppi una logica di inferenza, correlazione, classificazione o generazione che conduce a previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni. La Commissione europea, nellelinee guida pubblicate nel febbraio 2025, ha chiarito proprio che la definizione va applicata in modo pratico, guardando al funzionamento effettivo del sistema e non alla sola etichetta commerciale attribuitagli dal fornitore.

Non ogni software è un sistema di IA. Un gestionale che si limiti a registrare dati, archiviarli e restituirli secondo regole fisse impostate dall’operatore, di regola, non integra di per sé un sistema di IA. Lo stesso può dirsi per un foglio di calcolo con formule predefinite, per un software che applichi una tabella rigida di condizioni “se/allora” interamente determinata a monte, oppure per un motore di ricerca interno che si limiti a reperire documenti in base a parole chiave senza svolgere inferenze, ranking adattivi o classificazioni complesse.

In tutti questi casi siamo in presenza di automazioni, talvolta sofisticate, ma non necessariamente di sistemi di intelligenza artificiale nel senso proprio accolto dal Regolamento. Diverso è il caso di un sistema che analizzi grandi quantità di dati e, sulla base di modelli statistici o di apprendimento automatico, individui pattern, attribuisca punteggi di affidabilità, ordini candidature, segnali anomalie, generi sintesi, produca testi oppure suggerisca decisioni operative.

Occorre, inoltre, evitare un altro equivoco molto diffuso. Il Regolamento precisa che il sistema può presentareadattabilitàdopo la diffusione, ma non richiede che tale adattabilità sia sempre presente. In altri termini, non è necessario che il sistema continui ad apprendere autonomamente una volta immesso sul mercato o posto in esercizio, perché possa essere qualificato come IA.

Anche un sistema basato su un modello addestrato in precedenza, e poi utilizzato in fase operativa per classificare, prevedere o generare output, può rientrare pienamente nella definizione. Allo stesso modo, non è decisivo che l’output sia “creativo” in senso colloquiale: anche una previsione, una raccomandazione o una decisione assistita, se ottenuta attraverso un processo inferenziale dai dati di input, può integrare il risultato tipico di un sistema di IA.

Quali applicazioni sono ritenute ad alto rischio?

L’art. 6 dell’AI Act costruisce la classificazione secondo una duplice direttrice. Da un lato, sono considerati ad alto rischio i sistemi di IA che siano destinati a fungere dacomponente di sicurezzadi un prodotto. Si pensi, in via esemplificativa, a taluni software medici basati su IA, a componenti intelligenti incorporati in macchinari, dispositivi o sistemi tecnici la cui affidabilità assume rilievo essenziale sul piano della sicurezza del prodotto.

Dall’altro lato, e con maggiore frequenza sul piano operativo, l’art. 6 qualifica come ad alto rischio i sistemi di IA destinati agli impieghi specificamente individuati nell’Allegato III, vale a dire nei casi d’uso che il legislatore europeo considera particolarmente sensibili per l’impatto che possono produrre sulla salute, sulla sicurezza e sui diritti fondamentali delle persone.

È proprio l’Allegato III a concentrare, nella pratica, una parte rilevantissima dei casi di alto rischio che imprese, pubbliche amministrazioni e operatori professionali sono chiamati a considerare.

Rientrano in tale perimetro, anzitutto, alcune applicazioni biometriche, come i sistemi di identificazione biometrica remota, di categorizzazione biometrica o di riconoscimento delle emozioni, nella misura in cui non siano già vietati in radice da altre disposizioni del Regolamento.

L’alto rischio emerge poi nei sistemi impiegati come componenti di sicurezza di infrastrutture critiche, ad esempio nei settori del traffico stradale o della fornitura di acqua, gas, riscaldamento ed elettricità, ove un errore o un malfunzionamento del sistema possa incidere direttamente sulla vita e sull’incolumità delle persone.

Ulteriori ipotesi di alto rischio si rinvengono nel settore dell’istruzione e della formazione professionale, quando l’IA sia utilizzata per valutare risultati di apprendimento, orientare percorsi educativi o monitorare condotte rilevanti; nel lavoro e nella gestione del personale, quando il sistema venga impiegato per pubblicare annunci mirati, filtrare candidature, selezionare lavoratori o valutare performance; nei servizi essenziali pubblici o privati, come la valutazione del merito creditizio, l’accesso a prestazioni sanitarieo la determinazione del rischio e del prezzo in relazione ad assicurazioni sulla vita e sulla salute.

Il quadro si completa con i sistemi utilizzati in ambiti particolarmente invasivi sul piano dei diritti fondamentali, quali le attività di law enforcement, la migrazione, l’asilo, il controllo delle frontiere, nonché l’amministrazione della giustizia e i processi democratici.

Occorre, peraltro, aggiungere una precisazione importante, spesso trascurata in sede applicativa. Il fatto che un sistema presenti una certa contiguità con una delle aree dell’Allegato III non comporta in modo automatico e indiscriminato la sua classificazione ad alto rischio in ogni circostanza. L’art. 6, paragrafo 3, prevede infatti una deroga per i sistemi riconducibili alle tipologie dell’Allegato III che non pongano un rischio significativo di danno alla salute, alla sicurezza o ai diritti fondamentali delle persone fisiche, specialmente quando svolgano compiti procedurali ristretti, meramente preparatori, di supporto a un’attività umana già compiuta o di rilevazione di pattern decisionali senza sostituire né influenzare materialmente la valutazione umana finale.

Resta però fermo che un sistema incluso nell’Allegato III è sempre considerato ad alto rischio quando effettua profilazione di persone fisiche. Questo elemento conferma che la classificazione deve essere condotta con metodo, esaminando con precisione la finalità concreta del sistema, il suo grado di incidenza sul processo decisionale e l’effettiva capacità di influenzare posizioni soggettive rilevanti.

Va da ultimo ricordato che l’art. 7 attribuisce alla Commissione il potere dimodificare l’Allegato IIImediante atti delegati, aggiungendo o modificando casi d’uso e, in determinate condizioni, anche rimuovendoli; la stessa Commissione sottolinea, nelle FAQ ufficiali, che la lista viene riesaminata periodicamente e può essere aggiornata in funzione dell’evoluzione tecnologica e dell’esperienza applicativa.

Prima fase: analisi tecnica del funzionamento del sistema

Una volta chiarito quando un sistema può ricadere nell’area dell’alto rischio, la valutazione deve prendere avvio da un accertamento strettamente tecnico-funzionale. Non è sufficiente fermarsi alla denominazione commerciale del prodotto, né alle formule promozionali con cui il fornitore lo presenta come “AI-powered” o “intelligente”.

Occorre, piuttosto, comprendere in che modo il sistema elabori gli input e generi gli output. Il primo profilo da verificare riguarda, pertanto, l’eventuale impiego di tecniche dimachine learning, di addestramento su dati, di modelli statistici o di altri meccanismi inferenziali capaci di ricavare correlazioni, classificazioni o previsioni non interamente predeterminateex ante.

È proprio questa indagine che consente di distinguere un vero sistema di IA da un software tradizionale fondato su regole fisse e rigidamente codificate. Le linee guida della Commissione sulla definizione di sistema di IA insistono, infatti, sulla necessità di guardare al funzionamento effettivo del sistema e alla sua architettura logica, piuttosto che all’etichetta attribuita dal produttore.

In questa fase, dunque, è necessario acquisire documentazione tecnica, schede di prodotto, descrizioni del modello utilizzato e chiarimenti sul ciclo di elaborazione, così da comprendere se il sistema si limiti ad applicare istruzioni deterministiche oppure se sviluppi inferenze dai dati ricevuti.

Seconda fase: input, dati personali e profilazione

La seconda fase dell’analisi impone di esaminare con attenzione i dati in input utilizzati dal sistema, poiché è proprio dalla natura dei dati raccolti e processati che emerge una parte essenziale del rischio giuridico connesso all’impiego dell’IA.

Occorre chiarire, anzitutto, che il trattamento di dati personali non comporta automaticamente la qualificazione del sistema come alto rischio; tuttavia, esso costituisce un indice di particolare delicatezza, soprattutto quando il sistema elabora informazioni riferibili a persone fisiche per formulare valutazioni, graduatorie, priorità, raccomandazioni o decisioni incidenti sulla loro sfera giuridica o fattuale.

In questa prospettiva, l’operatore deve verificare se il sistema utilizzi dati identificativi, dati comportamentali, dati relativi alla navigazione, dati economici, dati sanitari o altre informazioni personali, e soprattutto se tali dati siano impiegati per attività di profilazione, vale a dire per valutare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, l’affidabilità o il comportamento dell’interessato.

Ne deriva che, quando un sistema di IA ordina candidature, attribuisce punteggi di rischio, segnala anomalie o classifica utenti e clienti, l’analisi dei dati in input diventa decisiva non solo per la compliance privacy, ma anche per comprendere se il sistema possa ricadere, in concreto, nell’area dell’alto rischio ai sensi dell’art. 6 AI Act.

Terza fase: output deterministico oppure inferenziale o generativo?

La terza fase richiede di soffermarsi sulla natura dell’output prodotto dal sistema, poiché è proprio da tale profilo che spesso emerge la differenza tra un software tradizionale e un sistema di IA rilevante ai fini del Regolamento.

Se, invece, il sistema ricava dall’input una previsione, una classificazione, una raccomandazione, una sintesi o un contenuto attraverso un processo di inferenza, correlazione probabilistica o generazione, allora il suo funzionamento si avvicina in misura molto più marcata alla nozione di IA accolta dall’art. 3 dell’AI Act.

Il Regolamento, infatti, collega espressamente la definizione di sistema di IA alla capacità di generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, mentre i considerando chiariscono che una caratteristica chiave dell’IA è la sua capacità di inferire come ottenere tali risultati dagli input ricevuti. Ne consegue che, sul piano operativo, occorre verificare se il sistema si limiti a restituire risultati rigidamente programmati oppure se attribuisca punteggi, ordini priorità, segnali anomalie, suggerisca decisioni o produca contenuti suscettibili di orientare in modo concreto l’attività umana successiva.

Quarta fase: riconduzione del sistema a una categoria di alto rischio

Dopo avere analizzato il funzionamento tecnico del sistema, i dati impiegati e la natura dell’output, la verifica deve concludersi con il confronto tra tali elementi e le categorie normative previste dall’art. 6 e dall’Allegato III dell’AI Act.

È in questa fase che si stabilisce se il sistema, avuto riguardo alla sua finalità concreta e al contesto di utilizzo, rientri davvero nell’area dell’alto rischio.

La normativa chiarisce che la classificazione deve essere compiuta guardando all’uso effettivo del sistema e alla funzione che esso svolge nel processo decisionale o operativo. Occorre inoltre ricordare che la mappatura normativa dell’alto rischio non è statica: l’Allegato III può essere aggiornato nel tempo mediante atti delegati della Commissione, così da adeguare la disciplina all’evoluzione tecnologica e all’emersione di nuovi casi d’uso sensibili.

Sistemi ad alto rischio: assistenza legale in IA e nuove tecnologie

Dall’analisi sin qui svolta emerge con chiarezza che la disciplina dell’alto rischio prevista dalRegolamento (UE) 2024/1689non può essere affrontata in modo approssimativo, né sulla base di mere qualificazioni commerciali del software adottato. Il percorso corretto richiede, anzitutto, di verificare se la soluzione utilizzata integri davvero un sistema diIntelligenza Artificialeai sensi dell’art. 3; successivamente, occorre accertare se, per caratteristiche funzionali e contesto d’uso, essa possa essere ricondotta a una delle ipotesi di alto rischio previste dall’art. 6 e dall’Allegato III.

Il nostro Studio Legale offre assistenza in materia di diritto dell’innovazione e delle nuove tecnologie, supportando le imprese nell’inquadramento giuridico dei sistemi utilizzati, nella verifica della loro eventuale riconducibilità alle ipotesi di alto rischio e nella predisposizione dei percorsi di adeguamento richiesti dal quadro normativo europeo.

Rivolgiti a noi per un confronto.

 

Ai sensi dell’art. 70-quater della Legge 633/1941, ai fini della tutela del diritto d’autore, si dichiara che il presente contenuto è riservato, e ne è vietata la riproduzione o l’estrazione di testo, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale.

Marchio europeo: carattere distintivo acquisito mediante l’uso. Considerazioni a margine della decisione EUIPO sul caso ILOVEPDF

Marchio europeo: carattere distintivo acquisito mediante l’uso. Considerazioni a margine della decisione EUIPO sul caso ILOVEPDF

La vocazione unitaria del marchio europeo rende – come noto – particolarmente rigoroso il vaglio dei requisiti di registrazione, soprattutto nei casi in cui il segno richiesto presenti una struttura linguistica semplice, un contenuto promozionale o una immediata attitudine evocativa rispetto ai servizi rivendicati.

In questi casi, infatti, il confine tra segno percepito come indicatore di origine imprenditoriale e segno inteso dal pubblico come mera espressione descrittiva, elogiativa o funzionale diviene particolarmente sottile, con conseguenze decisive sul piano dell’accesso alla tutela.

Su questo tema si è di recente espressa la Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO (procedimento R 2126/2024-5 ILOVEPDF, decisione del 5 febbraio 2026), che offre un’occasione particolarmente utile per tornare a riflettere sul requisito del carattere distintivo del marchio europeo e, soprattutto, sulle condizioni alle quali un segno originariamente privo di distintività possa nondimeno accedere alla registrazione in forza del carattere distintivo acquisito mediante l’uso.

Obiettivo del presente contributo è, dunque, quello di fornire una ricostruzione giuridica dei principi rilevanti in materia di marchio europeo, soffermandosi sia sulla disciplina generale della registrazione, sia sulle specifiche questioni affrontate dalladecisione EUIPOin commento.

Marchio europeo e requisiti di registrazione: l’art. 7 RMUE

L’art. 7 del Regolamento sul Marchio nell’Unione Europea (RMUE,Regolamento UE 2017/1001) individua gli impedimenti assoluti alla registrazione e definisce, in negativo, i requisiti minimi che il segno deve possedere per accedere alla tutela.

Tra le varie ipotesi previste dall’art. 7, assumono particolare rilievo –  anche in relazione al caso in commento – quelle di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1. La lettera b) esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo; la lettera c) riguarda i segni composti esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare caratteristiche del prodotto o del servizio, come specie, qualità, destinazione o provenienza; la lettera d), infine, colpisce i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini del commercio.

Si tratta di elementi strettamente connessi, accomunati dalla medesimaratio: evitare che il marchio europeo comporti l’appropriazione esclusiva di espressioni che il pubblico non percepisce come indicatori di origine imprenditoriale, ma come semplici formule descrittive, informative, promozionali o correnti.

Accanto a tali ipotesi, l’art. 7 contempla ulteriori cause di esclusione, relative, tra l’altro, ai segni costituiti dalla forma del prodotto imposta dalla sua natura o necessaria per ottenere un risultato tecnico, ai marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume, ai segni ingannevoli e a quelli in conflitto con denominazioni protette, indicazioni geografiche, emblemi pubblici o altre situazioni di interesse generale.

Di particolare importanza è poi il paragrafo 2, secondo cui gli impedimenti assoluti operano anche se sussistono soltanto per una parte dell’Unione. Tale regola riflette la natura unitaria del marchio europeo: poiché il titolo produce effetti sull’intero territorio dell’Unione, non può essere registrato un segno che risulti inammissibile anche solo in una porzione del mercato europeo.

Infine, il paragrafo 3 introduce una rilevante eccezione, stabilendo che i divieti di cui alle lettere b), c) e d) non si applicano se il segno ha acquistato carattere distintivo in seguito all’uso per i prodotti o i servizi rivendicati. In tal modo, il regolamento ammette che anche un segno originariamente debole possa divenire registrabile come marchio europeo, purché il richiedente dimostri che il pubblico lo percepisce ormai come indicatore di origine commerciale.

Proprio questa disposizione costituisce il fulcro della vicenda ILOVEPDF, nella quale la questione non riguardava più soltanto l’assenza di distintività originaria, ma la prova, particolarmente rigorosa, del successivo carattere distintivo acquisito mediante l’uso.

Il carattere distintivo del marchio europeo tra funzione di origine e interesse generale

Il requisito del carattere distintivo esprime la ragione stessa per cui l’ordinamento accorda una tutela esclusiva sul segno e rende possibile laregistrazione del marchio europeo.Un marchio, infatti, non è protetto in quanto semplicemente originale, gradevole o efficace sotto il profilo comunicativo, ma in quanto idoneo a svolgere una funzione precisa nel mercato: consentire al pubblico di riconoscere l’origine imprenditoriale dei prodotti o dei servizi contraddistinti.

Quanto al marchio europeo, la distintività va dunque intesa come capacità del segno di individualizzare, nella percezione del pubblico di riferimento, un determinato operatore economico rispetto agli altri concorrenti. Ne consegue che il giudizio sulla registrabilità non può mai essere svolto in astratto, ma deve essere condotto tenendo conto, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione e, dall’altro, della percezione concreta del pubblico rilevante.

Proprio per questa ragione, il carattere distintivo si pone al punto di equilibrio tra tutela dell’impresa e salvaguardia dell’interesse generale. Se, da un lato, il marchio europeo serve a proteggere l’identità commerciale dell’operatore e il valore economico del segno, dall’altro esso non può risolversi nell’attribuzione monopolistica di espressioni che il mercato deve poter continuare a utilizzare liberamente.

Il diritto non accorda tutela al segno in sé, ma in quanto percepito come indicatore di provenienza. Quando invece il pubblico vi coglie soltanto un messaggio promozionale, una formula descrittiva o un’espressione d’uso comune, viene meno il presupposto che giustifica l’attribuzione della privativa.

È in questa prospettiva che si comprende il rigore con cui la giurisprudenza unionale valuta i segni deboli o semanticamente trasparenti, specie nel contesto digitale, dove il confine tra nome del servizio, slogan commerciale e marchio europeo può diventare particolarmente sottile.

Il caso ILOVEPDF: il rigetto del marchio europeo per difetto di distintività

La vicenda decisa dalla Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO offre un esempio particolarmente significativo delle difficoltà che possono emergere, nella prassi applicativa, quando la domanda di marchio europeo ha ad oggetto un segno fortemente evocativo o semanticamente trasparente rispetto ai servizi rivendicati.

Nel caso di specie, la società richiedente aveva domandato la registrazione del segno denominativo ILOVEPDF per una serie di servizi rientranti nella classe 42, tra i quali figuravano, in particolare, la progettazione e lo sviluppo di software, i servizi scientifici e tecnologici, nonché i servizi di piattaforma come servizio (PaaS) e software come servizio (SaaS).

Si trattava, dunque, di un segno richiesto per servizi strettamente collegati all’elaborazione documentale e all’utilizzo digitale del formato PDF, in un contesto economico caratterizzato da forte specializzazione tecnologica ma, al tempo stesso, da ampia accessibilità per il pubblico degli utenti digitali.

Il cuore della controversia risiede nel fatto che il segno ILOVEPDF è stato ritenuto, sin dall’origine, non idoneo a essere percepito come marchio europeo in senso proprio. Tanto l’esaminatore, quanto la Commissione di ricorso hanno infatti rilevato che l’espressione in questione non sarebbe stata colta dal pubblico come indicazione dell’origine commerciale dei servizi, bensì come un messaggio promozionale ed elogiativo, idoneo a evocare un apprezzamento positivo nei confronti del formato PDF o dell’esperienza d’uso connessa ai servizi offerti.

In questa prospettiva, il segno non è stato considerato distintivo, ma come una formula che esprime adesione, gradimento o valorizzazione del servizio, rimanendo quindi sul piano comunicativo e descrittivo, senza assolvere alla funzione tipica del marchio europeo.

Sotto questo profilo, la decisione si inserisce in un orientamento consolidato secondo cui il fatto che un segno sia facilmente memorizzabile, accattivante o efficace sotto il profilo commerciale non implica, di per sé, che esso sia registrabile come marchio europeo. Al contrario, proprio i segni costruiti come slogan semplici, formule promozionali o espressioni immediatamente comprensibili dal pubblico possono risultare deboli sul piano distintivo, ove non si dimostri che il consumatore li percepisce come veri indicatori di provenienza imprenditoriale.

Nel caso ILOVEPDF, la combinazione tra la formula inglese “I LOVE” e l’acronimo universalmente noto “PDF” ha indotto gli organi dell’EUIPO a escludere il carattere distintivo originario del segno, aprendo così il successivo e più complesso terreno della verifica del carattere distintivo acquisito mediante l’uso.

Marchio europeo e carattere distintivo acquisito mediante l’uso. La funzione dell’art. 7, par. 3, RMUE

Una volta accertato che il segno richiesto è originariamente privo di carattere distintivo, il sistema del marchio europeo non preclude in modo assoluto l’accesso alla registrazione, ma consente al richiedente di invocare il meccanismo previsto dall’art. 7, par. 3, RMUE.

Tale disposizione introduce un’eccezione rilevante, poiché ammette che anche un segno inizialmente debole, descrittivo o semanticamente trasparente possa divenire registrabile quando, per effetto dell’uso concretamente fattone sul mercato, abbia acquistato la capacità di identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti o dei servizi rivendicati.

In altri termini, il diritto riconosce che la distintività non è necessariamente una qualità originaria del segno, ma può essere il risultato di un processo di consolidamento nella percezione del pubblico.

È proprio in questa prospettiva che si colloca la nozione di carattere distintivo acquisito mediante l’uso, frequentemente richiamata, anche in chiave comparatistica, con l’espressionesecondary meaning. Ciò che rileva, tuttavia, non è la sola notorietà del segno, né il successo economico del servizio cui esso è associato, ma un dato più specifico e giuridicamente qualificato: il fatto che il pubblico di riferimento, o quantomeno una sua parte significativa, percepisca quel segno come marchio, ossia come indicazione dell’origine commerciale dei servizi offerti da una determinata impresa.

Ne consegue che il richiedente non può limitarsi a dimostrare l’ampia diffusione del nome, del dominio o delsoftwarema deve fornire la prova che il significato originario, descrittivo o promozionale, sia stato in qualche misura superato da una nuova percezione distintiva.

Nel caso ILOVEPDF, questo passaggio è stato decisivo. Esclusa in via definitiva la distintività originaria del segno, l’unica strada residua per la registrazione del marchio europeo consisteva infatti nel dimostrare che l’uso del segno, anteriore alla data di deposito della domanda, avesse già determinato nel pubblico una stabile associazione tra quel nome e una specifica origine imprenditoriale.

La decisione dell’EUIPO risulta particolarmente significativa proprio perché chiarisce, con approccio rigoroso, che il carattere distintivo acquisito non può essere presunto sulla base della notorietà del servizio, ma deve essere oggetto di una prova puntuale, territorialmente adeguata e riferita alla percezione effettiva del pubblico.

L’ambito territoriale della prova nel marchio europeo

Uno dei profili di maggiore interesse della decisione riguarda la delimitazione territoriale della prova del carattere distintivo acquisito mediante l’uso. Nel caso di specie, il rigetto originario della domanda era stato fondato, in sede di esame, sulla percezione del segno nei territori di lingua inglese presi in considerazione, in particolare Irlanda e Malta. Tuttavia, nel successivo segmento procedimentale relativo all’art. 7, par. 3, RMUE, la Commissione di ricorso ha chiarito che la prova del carattere distintivo acquisito non poteva arrestarsi a quei soli territori, ma doveva estendersi all’intera Unione europea.

La ragione di tale conclusione risiede nella struttura stessa del marchio europeo e nella giurisprudenza unionale richiamata dalla decisione. Se è vero, infatti, che per respingere una domanda di registrazione può essere sufficiente accertare l’esistenza dell’impedimento assoluto anche solo in una parte dell’Unione, è altrettanto vero che, per superare tale impedimento facendo leva sul carattere distintivo acquisito, il richiedente deve dimostrare che il segno ha acquistato capacità distintiva in tutti i territori nei quali esso era originariamente privo di distintività.

La Commissione ha osservato che l’espressione inglese “I LOVE”, in quanto formula basilare e ampiamente comprensibile, unitamente all’acronimo “PDF”, noto in tutta l’Unione come riferimento al “Portable Document Format”, rendeva il segno semanticamente intelligibile ben oltre Irlanda e Malta. Di qui l’estensione dell’onere probatorio all’intero territorio unionale.

Un ulteriore profilo attiene alla qualità e alla struttura delle prove necessarie per dimostrare che un segno, originariamente privo di distintività, abbia acquisito attraverso l’uso i requisiti per essere registrato come marchio europeo.

La Commissione di ricorso ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza unionale: non tutte le prove hanno il medesimo valore dimostrativo, e soprattutto non ogni indice di diffusione commerciale del segno è sufficiente a provare che il pubblico lo percepisca come indicatore di origine.

Il cuore dell’accertamento richiesto dall’art. 7, par. 3, RMUE non è infatti la mera esistenza di un’intensa attività economica connessa al segno, bensì la prova che il pubblico rilevante abbia sviluppato, rispetto a quel segno, una vera percezione distintiva.

In questa prospettiva, la decisione distingue con chiarezza tra prove dirette e prove secondarie. Le prime sono costituite, in particolare, da sondaggi, indagini di mercato, dichiarazioni di camere di commercio, associazioni professionali o altri organismi indipendenti, cioè da elementi idonei a misurare in modo immediato il grado di riconoscimento del segno come marchio europeo presso il pubblico di riferimento.

Le seconde comprendono, invece, dati di vendita, materiale pubblicitario, durata dell’uso, traffico web, fatture, rassegna stampa, recensioni, ranking digitali e altri elementi che possono certamente descrivere la presenza del segno sul mercato, ma che non dimostrano automaticamente la sua percezione come marchio. Tali secondi elementi, secondo la Commissione, possono avere una funzione corroborativa, ma non possono sostituire il nucleo essenziale della prova.

La popolarità del servizio online e la percezione del marchio sono due piani giuridicamente distinti

Tra i passaggi più rilevanti della decisione vi è la netta distinzione, tracciata dalla Commissione di ricorso, tra la popolarità di un servizio digitale e la prova della capacità distintiva del segno come marchio europeo.

Si tratta di un chiarimento di particolare importanza per la digital economy, nella quale molte imprese operano attraverso piattaforme online, applicazioni o strumenti digitali il cui nome coincide, di fatto, con il dominio internet, con la denominazione commerciale del servizio o con una formula immediatamente evocativa della sua funzione. Il successo del servizio potrà anche essere anche molto elevato, ma ciò non implica automaticamente che il pubblico percepisca il nome utilizzato come marchio in senso tecnico-giuridico.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva valorizzato una pluralità di elementi atti a dimostrare la forte diffusione del segno ILOVEPDF nel mercato digitale: il volume del traffico web, il numero di utenti, la presenza del sito in più lingue, la visibilità nei motori di ricerca, il posizionamento in classifiche di settore, le recensioni e perfino la rilevante valutazione economica del dominio internet.

La Commissione, tuttavia, ha escluso che tali elementi potessero considerarsi di per sé decisivi, osservando che il fatto che un elevato numero di utenti visiti il sito della richiedente o utilizzi i suoi servizi non comporta, in via automatica, che quegli stessi utenti considerino il segno come un marchio europeo per i servizi offerti.

Ciò che l’ordinamento richiede è – secondo la Commissione – la dimostrazione che il pubblico abbia superato il significato descrittivo, funzionale o promozionale del segno, attribuendogli invece una funzione di identificazione dell’origine imprenditoriale.

Supporto legale qualificato in ambito marchi e tutela della proprietà industriale

La decisione resa nel caso ILOVEPDF conferma, con particolare chiarezza, che la registrazione di un marchio europeo non può fondarsi sul solo successo commerciale del servizio o sulla notorietà del segno nell’ambiente digitale, ma richiede la prova rigorosa che il pubblico lo percepisca come autentico indicatore di origine imprenditoriale.

La tutela del marchio europeo impone una riflessione preventiva sulla forza distintiva del segno, sull’estensione territoriale della sua percezione e sulla qualità delle prove che potranno eventualmente sorreggere una domanda di registrazione.

Il nostro Studio Legale – con expertise specifica indiritto dell’innovazione– assiste imprese e start-up nella valorizzazione degli asset immateriali, con particolare attenzione ai profili di proprietà industriale e  tutela dei segni distintivi. Ci occupiamo anche di redigere atti di opposizione e ricorsi alle Commissioni EUIPO o al Tribunale dell’Unione europea.

Rivolgiti a noi per un confronto.

 

Ai sensi dell’art. 70-quater della Legge 633/1941, ai fini della tutela del diritto d’autore, si dichiara che il presente contenuto è riservato, e ne è vietata la riproduzione o l’estrazione di testo, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale.

Start up innovativa: cosa fare per non perdere lo status e l’iscrizione nel Registro delle Imprese

Start up innovativa: cosa fare per non perdere lo status e l’iscrizione nel Registro delle Imprese

Nel sistema delineato dal legislatore italiano, la startup innovativa offre uno strumento di politica economica volto a favorire la nascita e il consolidamento di imprese caratterizzate da un elevato contenuto tecnologico e da una marcata vocazione all’innovazione.

La disciplina di riferimento, racchiusa principalmente nelD.L. 18 ottobre 2012, n. 179, è stata negli anni oggetto di interventi correttivi e integrativi, anche recenti, che hanno inciso tanto sulla definizione di startup innovativa quanto sulle condizioni di permanenza nel regime speciale.

In tale contesto, l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dipende dalla persistente sussistenza dei requisiti sostanziali e dal puntuale assolvimento degli obblighi informativi e dichiarativi previsti dalla legge. Il sistema camerale, infatti, richiama espressamente l’obbligo di aggiornare o confermare almeno una volta all’anno le informazioni iscritte, nonché di comunicare il mantenimento del possesso dei requisiti entro i termini normativamente previsti, collegando a tali adempimenti la permanenza della startup innovativa nella sezione speciale.

Muovendo da queste premesse, il presente contributo si propone di offrire una ricognizione delle regole che presiedono al mantenimento dello status distartup innovativa, soffermandosi sui requisiti richiesti dall’ordinamento, sugli adempimenti annuali imposti al legale rappresentante, sulle principali criticità documentali e societarie che possono condurre alla perdita della qualifica e, infine, sui rimedi esperibili nei confronti dei provvedimenti che negano l’iscrizione o dispongono la cancellazione dal Registro delle Imprese.

La definizione normativa di startup innovativa e la normativa di riferimento

La nozione di startup innovativa trova il proprio fondamento nell’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, disposizione che ha introdotto nell’ordinamento italiano una figura societaria speciale, destinata a beneficiare di un regime differenziato in ragione della funzione economica svolta e della peculiare finalizzazione all’innovazione.

La disciplina è integrata sia da da regole attuative eprassi cameraliche incidono direttamente sulle condizioni di iscrizione e di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Proprio l’art. 25 collega in modo espresso la startup innovativa alla speciale sezione del Registro, chiarendo che la pubblicità commerciale costituisce elemento strutturale del regime e non mero aspetto accessorio della fattispecie.

A ciò si aggiunge che il legislatore, con interventi più recenti, ha ulteriormente precisato il profilo temporale della permanenza della startup innovativa nella sezione speciale, prevedendo, dopo la conclusione del terzo anno, specifiche condizioni per il mantenimento dello status fino a cinque anni dalla prima iscrizione e, in presenza di ulteriori requisiti legati alla fase di scale-up, anche possibili estensioni ulteriori del periodo massimo di permanenza.

In buona sostanza, la startup innovativa non è una qualifica statica, acquisita una volta per tutte, ma uno status giuridico dinamico, il cui mantenimento richiede una costante corrispondenza tra realtà societaria, requisiti normativi e correttezza degli adempimenti pubblicitari.

I requisiti sostanziali della startup innovativa

Il mantenimento dello status di startup innovativa presuppone, anzitutto, la permanenza nel tempo deirequisiti sostanzialiche l’ordinamento richiede per l’accesso e la permanenza nella sezione speciale delRegistro delle Imprese.

Sotto questo profilo, la disciplina vigente impone che la società continui a rientrare nel perimetro delle micro, piccole o medie imprese, abbia la sede principale dei propri affari e interessi in Italia, ovvero in altro Stato membro dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo purché con sede produttiva o filiale in Italia, non distribuisca né abbia distribuito utili, abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Particolare rilievo assume, in questa prospettiva, il requisito dell’innovatività in senso stretto, che il legislatore continua a misurare attraverso parametri alternativi ma tipizzati. La startup innovativa, infatti, deve poter dimostrare in modo continuativo almeno una delle condizioni previste dalla legge, vale a dire: un’adeguata incidenza delle spese in ricerca e sviluppo, l’impiego qualificato di personale altamente formato oppure la titolarità, disponibilità o licenza di una privativa industriale o di un programma per elaboratore registrato, purché direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

A ciò si aggiunge che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, la permanenza della startup innovativa nella sezione speciale del Registro delle Imprese, una volta concluso il terzo anno dalla prima iscrizione, non è più automaticamente consentita sino al limite massimo originario, ma richiede la sussistenza di ulteriori condizioni specificamente previste dal nuovo comma 2-bisdell’art. 25; la norma consente infatti la prosecuzione dello status fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale soltanto in presenza di almeno uno dei requisiti ulteriori individuati dal legislatore.

Per una disamina dei requisiti che riguardano le PMI innovative, rinviamo a unprecedente approfondimento.

Limite temporali al possesso dello status

Uno dei profili più delicati nella disciplina della startup innovativa riguarda il carattere intrinsecamente temporaneo di tale qualifica. La normativa vigente continua infatti a configurare la startup innovativa come una figura societaria speciale destinata, per sua natura, ad accompagnare una fase iniziale e dinamica della vita dell’impresa, ma non a identificarsi stabilmente con essa.

La società, per poter essere qualificata come startup innovativa, deve essere costituita da non più di sessanta mesi. La perdita dello status di startup innovativa non coincide sempre con un evento patologico o con una violazione imputabile alla società. In molti casi, essa rappresenta piuttosto l’esito fisiologico della crescita dell’impresa, la quale, superata la fase iniziale, cessa di collocarsi nel perimetro normativo costruito per le realtà imprenditoriali ancora in consolidamento.

La legge del 2024 ha proprio recepito questa esigenza di differenziazione, consentendo la permanenza nella sezione speciale fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione solo in presenza di almeno uno dei requisiti aggiuntivi previsti dal nuovo comma 2-bis,tra i quali figurano, ad esempio, l’aumento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, la stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione, l’incremento superiore al cinquanta per cento dei ricavi caratteristici o dell’occupazione dal secondo al terzo anno, nonché il rafforzamento patrimoniale in presenza di specifiche operazioni di investimento accompagnate da un adeguato incremento delle spese di ricerca e sviluppo.

La medesima riforma ha inoltre previsto che, in presenza di condizioni ancora più selettive, la startup innovativa possa permanere nella sezione speciale per ulteriori periodi di due anni sino al limite massimo di nove anni complessivi dalla prima iscrizione, purché ricorrano i requisiti di cui al comma 2-ter, tra i quali assumono rilievo, tra l’altro, un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio di importo superiore a un milione di euro per ciascun periodo di estensione, ovvero un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica superiore al cento per cento annuo.

Ciò posto, sul piano operativo, ciò comporta che l’imprenditore e gli organi sociali debbano monitorare con particolare attenzione non solo la permanenza dei requisiti tradizionali della startup innovativa, ma anche il momento in cui la società entra nel quarto anno di iscrizione nella sezione speciale, poiché è da tale snodo che si apre la verifica rafforzata introdotta dalla recente novella.

Gli adempimenti annuali per non perdere lo status di startup innovativa

La disciplina vigente impone che la startup innovativa aggiorni o confermi almeno una volta all’anno le informazioni iscritte nella sezione speciale, attraverso la piattaforma informatica dedicata, e che tale attività sia svolta in corrispondenza dell’adempimento relativo alla dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti.

Il legale rappresentante della startup innovativa è tenuto ad attestare mediante autocertificazione il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio; il termine è elevato a sette mesi quando la società si avvalga legittimamente del maggior termine di centottanta giorni per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 2364 c.c.

La documentazione ufficiale resa disponibile dal Registro delle Imprese evidenzia che la procedura di Comunicazione Unica è tecnicamente consentita solo se la società abbia previamente aggiornato o confermato le proprie informazioni nella piattaforma dedicata. La stessa guida precisa inoltre che il deposito del bilancio di esercizio costituisce una condizione necessaria per la successiva presentazione della dichiarazione di mantenimento, poiché taluni requisiti dinamici, come la mancata distribuzione di utili o il rispetto di determinati limiti economici, possono essere verificati solo alla luce dell’approvazione assembleare del bilancio.

Il mancato deposito dell’autocertificazione annuale può comportate la perdita dei requisiti, con conseguente esposizione della startup innovativa alla cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Errori documentali e criticità

La perdita dello status di startup innovativa dipende spesso da criticità di natura documentale, dichiarativa o societaria che finiscono per riverberarsi sulla permanenza dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Errori apparentemente marginali, quali l’omessa conferma annuale delle informazioni inserite nella piattaforma dedicata, il ritardo nel deposito dell’autocertificazione di mantenimento dei requisiti, l’incompletezza della documentazione trasmessa ovvero la non corretta rappresentazione dei presupposti di innovatività, possono determinare conseguenze ben più incisive di una semplice irregolarità formale.

Assumono inoltre rilievo anche le omissioni o incoerenze che investono la vita societaria in senso più ampio. La startup innovativa, infatti, deve essere in grado di dimostrare in ogni momento la corrispondenza tra quanto dichiarato in sede camerale e quanto emerge dall’assetto statutario, dai verbali societari, dal bilancio di esercizio, dalla documentazione relativa alle spese in ricerca e sviluppo, dai contratti di lavoro o collaborazione e, più in generale, da tutti gli atti dai quali possa desumersi il permanere dei requisiti di legge.

Quali sono gli effetti della perdita dei requisiti della startup innovativa?

La perdita dello status di startup innovativa si ha per effetto della cancellazione dell’impresa dalla sezione speciale del Registro delle Imprese e, conseguentemente, fa venir meno i benefici riconosciuti dal legislatore.

Il primo effetto è dunque di natura pubblicitaria e ordinamentale: la società viene cancellata dalla sezione speciale, pur permanendo iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese come ordinaria società di capitali. Tuttavia, a questo effetto formale si accompagna una conseguenza ben più significativa, costituita dalla cessazione del regime agevolativo connesso alla qualifica di startup innovativa (e degli incentivi annessi e connessi).

La fuoriuscita dal perimetro della startup innovativa produce, inoltre, riflessi rilevanti anche sull’operatività societaria e sulla posizione dell’impresa nei rapporti con il mercato. La qualifica incide anche sulla rappresentazione esterna della società, sulla sua attrattività nei confronti di investitori, incubatori, partner industriali e controparti contrattuali.

I rimedi giurisdizionali contro il rifiuto di iscrizione o la cancellazione della startup innovativa

Il provvedimento con cui l’Ufficio del Registro delle Imprese rifiuta l’iscrizione della società nella sezione speciale delle startup innovative, ovvero la cancella per perdita dei requisiti o per omesso deposito della dichiarazione annuale di mantenimento, è soggetta a controllo giurisdizionale.

La materia rientra nel sistema di controllo previsto dal codice civile in tema di Registro delle Imprese, nel quale l’attività del conservatore è sottoposta alla vigilanza delgiudice del registro.Il diniego di iscrizione della startup innovativa (o la sua cancellazione) è suscettibile di impugnazione nelle forme proprie della tutela camerale prevista per le iscrizioni nel Registro delle Imprese, in conformità agli artt. 2188 e ss. c.c..

Sotto il profilo procedurale, il primo rimedio contro il rifiuto dell’iscrizione della startup innovativa è il ricorso al Giudice del Registro ai sensi dell’art. 2189 c.c., da proporre entro otto giorni dalla comunicazione del rifiuto. La medesima logica vale, sul versante opposto, per i provvedimenti di cancellazione.

Il quadro dei rimedi non si esaurisce, peraltro, nella fase davanti al Giudice del Registro. Le stesse fonti ufficiali dei tribunali precisano che contro il decreto del Giudice del Registro è ammesso ulteriore ricorso al Tribunale in composizione collegiale entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

In una prospettiva più ampia, va osservato che la tutela giurisdizionale contro il rifiuto o la cancellazione della startup innovativa investe il rapporto tra legalità sostanziale e correttezza della pubblicità commerciale. Il ricorso, infatti, può diventare lo strumento attraverso cui la società dimostra non solo la propria conformità al modello legale, ma anche l’inesattezza del presupposto su cui si fonda il diniego o la cancellazione, quale l’asserita perdita dei requisiti, la pretesa tardività di un adempimento o la ritenuta insufficienza della documentazione prodotta.

Assistenza legale esperta in materia di diritto d’impresa e startup innovativa

L’assistenza in favore di startup innovative richiede un approccio che integri diritto societario, disciplina camerale, contrattualistica e gestione degli adempimenti formali.

Il supporto di un avvocato risulta particolarmente utile tanto nella fase ordinaria di mantenimento dello status, quanto nelle situazioni patologiche in cui emergano dubbi sulla permanenza dei requisiti, criticità nei rapporti con il Registro delle Imprese o necessità di impostare correttamente i rimedi difensivi contro provvedimenti di diniego o cancellazione.

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Start up e raccolta di capitali in early stage: SAFE, convertible note o aumento di capitale?

Start up e raccolta di capitali in early stage: SAFE, convertible note o aumento di capitale?

La raccolta di capitali è un momento fondamentale nella vita di una start up.  Spesso il progetto imprenditoriale, pur presentando un apprezzabile potenziale di crescita, non ha ancora raggiunto quel grado di stabilità economica e patrimoniale che consente di accedere con immediatezza ai canali ordinari del credito.

La raccolta di capitali assume, tuttavia, un particolare rilievo giuridico, incidendo spesso sull’assetto proprietario della società, sui rapporti tra i fondatori e gli investitori, sulla futura governance dell’impresa e, più in generale, sulle modalità con cui il rischio imprenditoriale viene distribuito tra i diversi soggetti coinvolti.

Obiettivo del presente contributo è, pertanto, quello di offrire una panoramica delle principali tecniche impiegate nella raccolta di capitali in early stage, soffermandosi, in particolare, sui caratteri, sui vantaggi, sui limiti applicativi e sulle cautele legali connesse all’utilizzo del SAFE, della convertible note e dell’aumento di capitale.

La raccolta di capitali inearly stage

Conviene anticipare che la raccolta di capitali nelle start up innovative presenta caratteri peculiari che la distinguono in modo significativo dalle operazioni di finanziamento che interessano imprese già stabilmente presenti sul mercato.

Nella faseearly stageil valore del progetto si fonda – di regola – più sulle sue prospettive di sviluppo che su dati storici consolidati o su asset patrimoniali solidi.

In questo quadro, la flessibilità dello strumento giuridico impiegato è in grado di determinare le sorti future dellastart-up. Invero, l’esperienza delle operazioni in early stage mostra che la raccolta di capitali non dovrebbe compromettere la capacità dei founder di mantenere il pieno controllo dell’iniziativa, a causa di effetti eccessivamente invasivi sul piano della governance o della diluizione partecipativa. È in questa prospettiva che assumono rilievo, accanto all’aumento di capitale, strumenti più duttili come il SAFE e la convertible note.

La modalità “classica” di raccolta: l’aumento di capitale

L’aumento di capitale è l’espediente societario tradizionalmente più lineare e, sotto molti profili, più coerente con la logica dell’investimento in equity. Attraverso tale operazione l’investitore conferisce risorse alla società ottenendo, quale contropartita immediata, una partecipazione al capitale sociale, con conseguente ingresso, sin da subito, nella compagine societaria e assunzione del relativo rischio d’impresa.

Dal punto di vista giuridico, si tratta di uno strumento che presenta un elevato grado di determinatezza, che consente alle parti di affrontare immediatamente alcuni profili di rilievo quali la valorizzazione della società, la misura della partecipazione da attribuire al nuovo investitore, l’eventuale disciplina dei diritti particolari e, più in generale, l’assetto dei rapporti tra soci originari e nuovi apportatori di capitale.

Pur a fronte dell’emersione di espedienti più flessibili, l’aumento di capitale continua a costituire la principale modalità di raccolta di capitali, soprattutto nei casi in cui la start up abbia già raggiunto un sufficiente livello di definizione del proprio modello di business. Abbiamo trattato dell’istituto in unospecifico approfondimentoal quale facciamo rinvio.

Occorre comunque mettere in luce anche le possibili criticità di questo strumento di raccolta di capitali: la delibera di aumento impone alle parti di affrontare anticipatamente questioni che, nella concreta dinamica dell’early stage, potrebbero risultare premature (es. la definizione della valutazione pre-money, la misura della diluizione dei founder, il peso dell’investitore nella futura governance e l’eventuale attribuzione di diritti particolari o prerogative di controllo).

A ciò si aggiunge che l’operazione richiede, di regola, una struttura documentale e deliberativa più articolata, nonché tempi negoziali spesso meno compatibili con la speditezza che caratterizza molte iniziative imprenditoriali innovative. È proprio da questa esigenza di maggiore elasticità che, nella prassi dell’early stage, si sono affermate tecniche negoziali alternative.

Il SAFE come strumento atipico di raccolta di capitali

Il SAFE (Simple Agreement for Future Equity) si è progressivamente affermato come uno strumento negoziale idoneo a soddisfare l’esigenza, tipica delle iniziative imprenditoriali ancora in fase di raccolta di capitali.

Dalla prospettiva giuridica il SAFE è un contratto di investimento: un accordo tra investitori e società al fine di raccogliere capitali nelle fasi iniziali della vita di una startup. All’investitore è riconosciuta la facoltà di ottenere delle quote/azioni sulla società in futuro a condizioni più competitive di quelle a cui ambirebbero i finanziatori in un primo round ufficiale.

Sotto il profilo funzionale, il SAFE consente all’investitore di apportare capitale alla società rinviando a un evento successivo, di regola coincidente con un futuro round di investimento o con altra operazione rilevante, la conversione dell’apporto in partecipazioni sociali.

Esso è particolarmente diffuso nelle operazioni di raccolta di capitali che interessano imprese caratterizzate da elevato potenziale di crescita, ma ancora prive di elementi sufficientemente stabili per sostenere una valorizzazione pienamente attendibile. A ciò si aggiunga che, spesso, l’ingresso di un nuovo sociopotrebbe dar luogo a problematiche o frizioni all’interno della compagine dei soci fondatori.

Il SAFE si colloca nell’area dei contratti atipici, la cui disciplina concreta deve essere ricostruita alla luce dell’autonomia negoziale delle parti e della causa economico-sociale dell’operazione, ferma restando la necessità di assicurare coerenza con i principi generali dell’ordinamento societario e contrattuale.

Il vero vantaggio di questo strumento risiede nella possibilità di differire il momento in cui l’investitore entra formalmente nel capitale della società, evitando che la raccolta di capitali in una fase ancora iniziale venga rallentata dalla definizione immediata dei futuri assetti digovernance.

Pur essendo uno strumento flessibile, non è immune da possibili elementi di criticità. Rinviando a un momento successivo l’ingresso dell’investitore nella compagine sociale, il SAFE richiede una disciplina contrattuale particolarmente accurata con riguardo agli eventi di conversione, ai criteri di calcolo della partecipazione spettante all’investitore, agli eventuali meccanismi premiali e al coordinamento con futuri round di investimento.

La convertible note e gli strumenti ibridi per la raccolta di capitali

Accanto al SAFE, la prassi ha progressivamente valorizzato anche laconvertible note, quale strumento idoneo a coniugare l’esigenza di un apporto finanziario immediato con la prospettiva di un futuro ingresso dell’investitore nel capitale della società. Essa consiste in uno strumento di debito a breve termine utilizzato per finanziare startup in fase iniziale (seed), che si converte in capitale proprio (equity) in futuro, solitamente al verificarsi di un nuovo round di investimento.

La peculiarità di tale meccanismo risiede nella sua struttura ibrida: laconvertible notedifferisce la determinazione definitiva degli effetti partecipativi dell’investimento, senza tuttavia rinunciare a una configurazione negoziale che, rispetto al SAFE, appare normalmente più prossima alla logica del credito.

Proprio per tale ragione, essa trova frequente impiego nelle operazioni di raccolta di capitali in cui l’investitore, pur accettando il rinvio dell’ingresso immediato nel capitale, intenda collocare il proprio apporto entro una cornice giuridica vicina al concetto di obbligazione.

Sotto il profilo negoziale, la CN presenta il vantaggio di offrire all’investitore una posizione giuridica spesso percepita come più definita rispetto a quella che deriva dal SAFE, poiché l’apporto viene inserito in uno schema che conserva, almeno inizialmente, la fisionomia di un finanziamento.

L’equilibrio negoziale è dato, in tal caso, dalla precisione con cui le parti stabiliscono il meccanismo di conversione, i suoi presupposti, i criteri di determinazione della partecipazione spettante, l’eventuale incidenza di futuri aumenti di capitale.

Come impostare correttamente l’operazione di finanziamento/raccolta di capitali?

Quale che sia la tecnica prescelta per la raccolta di capitali, la corretta impostazione dell’operazione richiede un’accorta considerazione di alcuni profili.

Un primo aspetto concerne la valutazione dell’impresa, che, nelle start up, si presenta spesso come il punto più sensibile dell’intera operazione. L’assenza di dati storici consolidati rende più complessa la definizione di parametri oggettivi e aumenta il rischio che una valorizzazione inadeguata produca effetti distorsivi sia sulla misura della partecipazione riconosciuta all’investitore sia sulla sostenibilità di futuri round.

Un secondo profilo riguarda la disciplina della conversione, che, nel SAFE e nella convertible note, deve essere costruita con particolare precisione, individuando in modo chiaro gli eventi rilevanti, i criteri di determinazione delle partecipazioni spettanti, le garanzie per l’investitore e il coordinamento con eventuali operazioni straordinarie o aumenti di capitale successivi.

L’assistenza legalenei rapporti con investitori istituzionali (fondi, business angels, venture capital), acceleratori o investitori si rivela spesso fondamentale per predisporre clausole contrattuali equilibrate, e rendere l’operazione coerente con l’evoluzione del business.

Il nostro Studio presta assistenza in diritto d’impresa e delle nuove tecnologie, fornendosupporto a start upe imprese digitali nella strutturazione dei percorsi di crescita, con particolare attenzione ai profili di governance, agli assetti negoziali e alle operazioni di raccolta di capitali.

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